Informativa sullo schema di decreto legge relativo al Reddito di cittadinanza (testo del 18 gennaio 2019)

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Informativa sullo schema di decreto legge relativo al Reddito di cittadinanza (testo
del 18 gennaio 2019)
Il Decreto Legge relativo al Reddito di cittadinanza, approvato in Consiglio dei Ministri il 17 gennaio
2019, contiene diverse novità di interesse per gli operatori.
In primo luogo, diversamente dalle prime bozze di testo circolate prima del Consiglio dei Ministri,
non si prevede più un incentivo per gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art.
12 del d.lgs. 150/2015 nel caso di assunzione di un beneficiario del Reddito di cittadinanza (RdC)
tramite la loro attività. Seppur con modifiche, restano invece confermati l’incentivo per i datori di
lavoro che assumono un beneficiario del RdC e l’incentivo per gli enti di formazione accreditati che
sottoscrivono un Patto formativo a seguito del quale si realizzi un’assunzione coerente con il profilo
formativo del percorso erogato.
In secondo luogo, il DL interviene sulla disciplina dell’Assegno di ricollocazione confermandone
l’operatività fino al 31 dicembre 2021 (differentemente dalle prime bozze che prevedevano la sua
conclusione entro il 31 dicembre 2019) ma sospendendone l’erogazione in favore dei beneficiari di
Naspi da oltre 4 mesi in attesa di una delibera del CdA di ANPAL che dovrà determinare le nuove
modalità operative dell’assegno.

1. Incentivi per i datori di lavoro privati
Il decreto prevede incentivi per le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza
(RdC), anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato, alle seguenti condizioni:
- conferire al portale del programma del Reddito di cittadinanza la disponibilità dei posti vacanti
(articolo 8, comma 1);
- assunzione a tempo pieno e indeterminato (quindi non vale il part – time);
- realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato mensilmente, confrontando il
numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello
medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo
2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che
nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa (articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2015);

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- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. 150/2015.
L’incentivo:
- è riconosciuto sotto forma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro e del lavoratore, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL;
- è di importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso
e comunque non superiore a 780 euro mensili. Non potrà in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità.
Invece, in caso di rinnovo del RdC (oltre 18 mesi) l’esonero contributivo è concesso per un periodo
fisso di 5 mensilità.
- non può essere superiore dell’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore;
- è riconosciuto nei limiti del “de minimis”;
- è cumulabile con l’esonero contributivo per le assunzioni nelle Regioni del Sud previsto dalla Legge
di bilancio (L. 145/2018, art. 1 comma 247). In questo caso, qualora il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi, l’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta per il datore di
lavoro (le modalità operative saranno definite da un successivo DM entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del DL);
- è condizionato al possesso del DURC;
- è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/20001 nel
caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
N.B. è venuto meno il riferimento al divieto di licenziamento nei primi 24 mesi dall’assunzione,
invece presente nelle prime bozze di testo.
Ove necessario, il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione, stipula, presso il Centro per
l’impiego, un patto di formazione in cui si impegna a garantire un percorso formativo o di
riqualificazione del beneficiario di RdC.

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  “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge”

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2. Incentivi per gli enti di formazione
L’articolo 8, comma 2, dello schema di DL in esame prevede la possibilità per gli enti di formazione
accreditati di stipulare presso un Centro per l’impiego o un operatore privato accreditato, laddove
tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al
beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche attraverso il
coinvolgimento delle Università e degli enti pubblici di ricerca, in linea con i più alti standard di
qualità e formazione e sulla base degli indirizzi che verranno definiti in sede di Conferenza Stato –
Regioni.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato del beneficiario di Rdc, coerente con il percorso
formativo frequentato, all’ente di formazione viene riconosciuto un incentivo:
- concesso sottoforma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
per i propri dipendenti;
- di importo pari alla metà della differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal
beneficiario stesso. Non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità per metà dell’importo del
beneficio nei primi 18 mesi di fruizione ed in caso di rinnovo l’esonero contributivo è concesso per
un periodo fisso di 6 mensilità per metà dell’importo di RdC. L’importo mensile massimo è pari a
390 euro ed in ogni caso non può essere superiore dell’ammontare dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
L’incentivo:
- è riconosciuto nei limiti del “de minimis”;
- è cumulabile con l’esonero contributivo per le assunzioni nelle Regioni del Sud previsto dalla Legge
di bilancio (L. 145/2018, art. 1 comma 247). In questo caso, qualora il datore di lavoro abbia esaurito
gli esoneri contributivi, l’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta per il datore di
lavoro (le modalità operative saranno definite da un successivo DM entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del DL);
- è condizionato al possesso del DURC;
- è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/20002 nel
caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.

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  “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni

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- è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/2000 nel
caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato
motivo.
- è riconosciuto come credito d’imposta nel caso in cui il datore di lavoro avesse esaurito gli esoneri
contributivi previsti dal decreto stesso.
Punti di attenzione:
- l’attuale formulazione della norma sembra escludere un regime agevolato di incentivi per le
imprese che assumono donne e soggetti svantaggiati, previsto dalla precedente formulazione;
- riconoscimento della remunerazione delle attività formative interamente a risultato.

3. Assegno di ricollocazione
Rispetto alle precedenti bozze di DL, la norma relativa all’assegno di ricollocazione contiene diverse
novità.
Lo schema di DL rimanda a una delibera del CdA di ANPAL la definizione delle modalità operative e
dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione.
Tuttavia dalla norma emergono già delle differenze sostanziali rispetto all’attuale disciplina.
L’assegno:
- è rilasciato fino al massimo entro il 31 dicembre 2021;
- è riconosciuto da ANPAL (non più dal CPI) decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della
prestazione del RdC;
- entro 30 giorni dal riconoscimento da parte di ANPAL la persona deve scegliere, a pena di
decadenza dal beneficio del RdC, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva (CPI o
operatore privato accreditato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 150/2015) prendendo appuntamento sul
portale messo a disposizione da ANPAL.
L’AdR diventa quindi obbligatorio
- il soggetto erogatore prescelto a un tempo massimo di 30 giorni per attivarsi nella ricollocazione
del beneficiario. Decorsi i 30 giorni il beneficiario è tenuto a rivolgersi ad un altro operatore.
Di seguito viene schematizzato il nuovo percorso previsto per la fruizione dell’AdR.

obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge”

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Assegno di Ricollocazione - AdR

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                 PERSONE
                                                                                                                              ACCREDITATI
                Nella fase di prima                               Decorsi 30 giorni dalla data di
          applicazione della disciplina e                         liquidazione della prestazione
              comunque entro il 31                                                                                Non sembra esserci
                 dicembre 2021                                                                                collegamento tra il PpL e il
                                                                            Rilascia l’AdR In luogo                rilascio dell’AdR.
                                                                                              dei CPI         Nessun riferimento neppure
         I soggetti beneficiari di                                                                                      alla DID
            RdC ricevono l’AdR
                                                                                                                     Entro 30 giorni
                             Entro 30 giorni

                                                                                                            Il soggetto           Il soggetto
              Individua il soggetto Obbligo                                                             erogatore NON si         erogatore si
             erogatore di assistenza                                                                        attiva nella          attiva nella
          intensiva, pena la decadenza                                                                  ricollocazione del    ricollocazione del
              dal beneficio del RdC                                                                        beneficiario          beneficiario
                                            Anche per mezzo dei patronati
                                                   convenzionati
           Prende appuntamento
            attraverso il portale
         dell’ANPAL e procede alla
           scelta dell’operatore

                                  L’AdR ha una durata di 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 qualora residui parte dell’importo

Resta confermato che il servizio può essere erogato sia dai CPI che dagli operatori privati accreditati
(in questo secondo caso è il sistema informativo – SIUPL a fornirne immediata comunicazione al CPI
presso cui è stato stipulato il patto per il lavoro o a quello in cui risiede il beneficiario.
Il servizio di assistenza deve prevedere:
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale
        percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
        stessa;
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal
        tutor;
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua
        ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto;
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e
        all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle
        attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine
        dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa
        del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

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L’AdR è finanziato a valere sul fondo per le politiche attive del lavoro (Art. 1 comma 215 della L.
147/2013) con la seguente dotazione finanziaria:

Punto di attenzione
Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui
all’articolo 23 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015 (disoccupati percettori di Naspi da oltre
4 mesi) è sospesa.

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