Informativa sullo schema di decreto legge relativo al Reddito di cittadinanza (testo del 18 gennaio 2019)
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Informativa sullo schema di decreto legge relativo al Reddito di cittadinanza (testo del 18 gennaio 2019) Il Decreto Legge relativo al Reddito di cittadinanza, approvato in Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2019, contiene diverse novità di interesse per gli operatori. In primo luogo, diversamente dalle prime bozze di testo circolate prima del Consiglio dei Ministri, non si prevede più un incentivo per gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 150/2015 nel caso di assunzione di un beneficiario del Reddito di cittadinanza (RdC) tramite la loro attività. Seppur con modifiche, restano invece confermati l’incentivo per i datori di lavoro che assumono un beneficiario del RdC e l’incentivo per gli enti di formazione accreditati che sottoscrivono un Patto formativo a seguito del quale si realizzi un’assunzione coerente con il profilo formativo del percorso erogato. In secondo luogo, il DL interviene sulla disciplina dell’Assegno di ricollocazione confermandone l’operatività fino al 31 dicembre 2021 (differentemente dalle prime bozze che prevedevano la sua conclusione entro il 31 dicembre 2019) ma sospendendone l’erogazione in favore dei beneficiari di Naspi da oltre 4 mesi in attesa di una delibera del CdA di ANPAL che dovrà determinare le nuove modalità operative dell’assegno. 1. Incentivi per i datori di lavoro privati Il decreto prevede incentivi per le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza (RdC), anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato, alle seguenti condizioni: - conferire al portale del programma del Reddito di cittadinanza la disponibilità dei posti vacanti (articolo 8, comma 1); - assunzione a tempo pieno e indeterminato (quindi non vale il part – time); - realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2015); 1
- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. 150/2015. L’incentivo: - è riconosciuto sotto forma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL; - è di importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso e comunque non superiore a 780 euro mensili. Non potrà in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità. Invece, in caso di rinnovo del RdC (oltre 18 mesi) l’esonero contributivo è concesso per un periodo fisso di 5 mensilità. - non può essere superiore dell’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore; - è riconosciuto nei limiti del “de minimis”; - è cumulabile con l’esonero contributivo per le assunzioni nelle Regioni del Sud previsto dalla Legge di bilancio (L. 145/2018, art. 1 comma 247). In questo caso, qualora il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi, l’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro (le modalità operative saranno definite da un successivo DM entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL); - è condizionato al possesso del DURC; - è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/20001 nel caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. N.B. è venuto meno il riferimento al divieto di licenziamento nei primi 24 mesi dall’assunzione, invece presente nelle prime bozze di testo. Ove necessario, il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione, stipula, presso il Centro per l’impiego, un patto di formazione in cui si impegna a garantire un percorso formativo o di riqualificazione del beneficiario di RdC. 1 “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” 2
2. Incentivi per gli enti di formazione L’articolo 8, comma 2, dello schema di DL in esame prevede la possibilità per gli enti di formazione accreditati di stipulare presso un Centro per l’impiego o un operatore privato accreditato, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche attraverso il coinvolgimento delle Università e degli enti pubblici di ricerca, in linea con i più alti standard di qualità e formazione e sulla base degli indirizzi che verranno definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato del beneficiario di Rdc, coerente con il percorso formativo frequentato, all’ente di formazione viene riconosciuto un incentivo: - concesso sottoforma di sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti; - di importo pari alla metà della differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso. Non potrà in ogni caso essere inferiore a 6 mensilità per metà dell’importo del beneficio nei primi 18 mesi di fruizione ed in caso di rinnovo l’esonero contributivo è concesso per un periodo fisso di 6 mensilità per metà dell’importo di RdC. L’importo mensile massimo è pari a 390 euro ed in ogni caso non può essere superiore dell’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. L’incentivo: - è riconosciuto nei limiti del “de minimis”; - è cumulabile con l’esonero contributivo per le assunzioni nelle Regioni del Sud previsto dalla Legge di bilancio (L. 145/2018, art. 1 comma 247). In questo caso, qualora il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi, l’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro (le modalità operative saranno definite da un successivo DM entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL); - è condizionato al possesso del DURC; - è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/20002 nel caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 2 “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni 3
- è restituito con una maggiorazione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/2000 nel caso in cui il licenziamento del beneficiario di RdC non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. - è riconosciuto come credito d’imposta nel caso in cui il datore di lavoro avesse esaurito gli esoneri contributivi previsti dal decreto stesso. Punti di attenzione: - l’attuale formulazione della norma sembra escludere un regime agevolato di incentivi per le imprese che assumono donne e soggetti svantaggiati, previsto dalla precedente formulazione; - riconoscimento della remunerazione delle attività formative interamente a risultato. 3. Assegno di ricollocazione Rispetto alle precedenti bozze di DL, la norma relativa all’assegno di ricollocazione contiene diverse novità. Lo schema di DL rimanda a una delibera del CdA di ANPAL la definizione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione. Tuttavia dalla norma emergono già delle differenze sostanziali rispetto all’attuale disciplina. L’assegno: - è rilasciato fino al massimo entro il 31 dicembre 2021; - è riconosciuto da ANPAL (non più dal CPI) decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione del RdC; - entro 30 giorni dal riconoscimento da parte di ANPAL la persona deve scegliere, a pena di decadenza dal beneficio del RdC, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva (CPI o operatore privato accreditato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 150/2015) prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione da ANPAL. L’AdR diventa quindi obbligatorio - il soggetto erogatore prescelto a un tempo massimo di 30 giorni per attivarsi nella ricollocazione del beneficiario. Decorsi i 30 giorni il beneficiario è tenuto a rivolgersi ad un altro operatore. Di seguito viene schematizzato il nuovo percorso previsto per la fruizione dell’AdR. obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” 4
Assegno di Ricollocazione - AdR ANPAL CPI OPERATORI PERSONE ACCREDITATI Nella fase di prima Decorsi 30 giorni dalla data di applicazione della disciplina e liquidazione della prestazione comunque entro il 31 Non sembra esserci dicembre 2021 collegamento tra il PpL e il Rilascia l’AdR In luogo rilascio dell’AdR. dei CPI Nessun riferimento neppure I soggetti beneficiari di alla DID RdC ricevono l’AdR Entro 30 giorni Entro 30 giorni Il soggetto Il soggetto Individua il soggetto Obbligo erogatore NON si erogatore si erogatore di assistenza attiva nella attiva nella intensiva, pena la decadenza ricollocazione del ricollocazione del dal beneficio del RdC beneficiario beneficiario Anche per mezzo dei patronati convenzionati Prende appuntamento attraverso il portale dell’ANPAL e procede alla scelta dell’operatore L’AdR ha una durata di 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 qualora residui parte dell’importo Resta confermato che il servizio può essere erogato sia dai CPI che dagli operatori privati accreditati (in questo secondo caso è il sistema informativo – SIUPL a fornirne immediata comunicazione al CPI presso cui è stato stipulato il patto per il lavoro o a quello in cui risiede il beneficiario. Il servizio di assistenza deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 5
L’AdR è finanziato a valere sul fondo per le politiche attive del lavoro (Art. 1 comma 215 della L. 147/2013) con la seguente dotazione finanziaria: Punto di attenzione Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’articolo 23 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015 (disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi) è sospesa. 6
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