Incontro informativo: il Decreto Fiscale 2019 - DL. 119 del 23/10/2018, convertito in L. 136/2018 - Ordine dei Dott. Agronomi ...

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Incontro informativo:
il Decreto Fiscale 2019
DL. 119 del 23/10/2018, convertito in L. 136/2018
IL DECRETO FISCALE - L. 136/2018
    Le principali misure contenute nel decreto:
    • Pace Fiscale:
       – Rottamazione Ter
       – Condono Cartelle inferiori ad € 1.000,00
       – Definizione agevolata delle controversie tributarie, degli
          atti del procedimento di accertamento e dei Processi
          verbali di constatazione
       – Sanatoria per le irregolarità formali
    • Proroga bonus bebè 2019 (assegno natalità) e contrasto del
       Caporalato
    • Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini

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LA ROTTAMAZIONE ‘TER’
    • Riguarda le cartelle notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2017;
    • Possono aderire anche i contribuenti che avevano già beneficiato della
      Rottamazione BIS ed hanno versato almeno una rata. Coloro che hanno
      versato le prime tre rate (anche con una sola rata entro il 7 dicembre 2018)
      accederanno in modo automatico alla nuova procedura
    • Benefici per chi aderisce: pagamento dei debiti per sola quota capitale,
      senza interessi e sanzioni
    • Modalità di pagamento: 18 rate in 5 anni.
          nel 2019: 2 rate entro il 31/07 e il 30/11 – ciascuna pari al 10%
    dell’importo
        dal 2020: 4 rate l’anno entro le scadenze di seguito indicate: 28 febbraio,
    31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (con la possibilità di versare, con un ritardo
    non superiore a 5 giorni, le rate della rottamazione senza conseguenze)
    • Per aderire dovrà essere presentata domanda entro il 30/04/2019

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LA ROTTAMAZIONE ‘TER’
    • Potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non
      prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni,
      forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei
      confronti della Pubblica Amministrazione.

    • Sono esclusi dalla rottamazione ter i seguenti debiti:
      – le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
        dell’art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del
        13 luglio 2015;
      – i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
      – le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
        di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

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CONDONO DELLE CARTELLE

    Riguarda l’annullamento automatico dei debiti:
    • Notificati dal 2000 al 2010
    • di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
       presente decreto, fino a 1000,00 euro (capitale oltre
       interessi e sanzioni)

    L’annullamento verrà effettuato      il   31/12/2018   e
    notificato agli interessati

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CONDONO DELLE CARTELLE

    Le somme versate dalla data di entrata in vigore del
    presente Decreto (24/10/2018) saranno imputate:

    • alle rate da corrispondersi per altri debiti
          o in assenza di altri debiti
      Verranno rimborsate (a seguito di presentazione di
    apposita domanda)

    Importante!! Beneficiano del condono anche cartelle con
    debiti tributari relativi a tributi locali (es. ICI), bollo auto,
    tassa rifiuti e multe stradali.

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DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI
    Sono definibili le Controversie che:
    • rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria dell’Agenzia delle Entrate
    • riguardano atti impositivi e sanzioni

    discussi, in ogni grado di giudizio, dinnanzi a commissioni tributarie, giudice ordinario e
                                         perfino Cassazione

    Riguarda quindi controversie derivanti da

                avvisi di accertamento      atti di irrogazione di sanzioni

     Per i quali è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non sono
                                             scaduti i termini

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DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI
P                    definite su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto in giudizio, da chi è
                                       subentrato o è legittimato

         con il pagamento di un importo pari al valore della controversia
                            (stabilito ai sensi del comma 2 art. 12 del d.lgs. 546/1992 )

    Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
    sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle
                 irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste

    VANTAGGI per il contribuente:
     Chiusura del contenzioso con l’AdE
     Riduzione dell’importo da pagare rispetto all’atto originario.
         Ulteriore riduzione dell’importo in caso di soccombenza dell’Agenzia:
              40% del dovuto con vittoria in primo grado
              15% del dovuto con vittoria in secondo grado
              5% se in attesa giudizio della Cassazione dopo aver vinto in provinciale e reginale
              90% al netto di sanzioni e interessi, per chi ha già presentato ricorso ma vuole chiudere
                 la lite

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DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI

    L’importo condonato potrà essere pagato in 5 anni con un
    massimo di 20 rate trimestrali

    La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda
    e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente
    articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019;

    Non potranno fruire della pace fiscale le liti che hanno ad oggetto:
    • Iva all'importazione
    • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato
    • Somme provenienti dall’estero

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SANATORIA ERRORI FORMALI
     PREVISTA PER:

     Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di
     natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base
     imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul
     pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018

     CHE possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma
     pari ad € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

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SANATORIA ERRORI FORMALI
     ESEMPI DI ERRORI SANBILI

      Omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente
       o del suo rappresentante

      Compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal
       Direttore dell’AdE

      La mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per
       indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute

     Sono escluse dalla regolarizzazione:

      le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore
       della legge di conversione del presente decreto 17/12/2018

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PROROGA BONUS BEBE’
               riconferma del bonus con aumento dell’importo dell’assegno del        20% a
     partire dal secondo figlio in poi.

     L’assegno viene corrisposto:
     • Mensilmente dalla nascita (o ingresso del minore in famiglia) fino al compimento del
         primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di
         adozione o affidamento preadottivo.
     • Requisiti: ISEE non superiore a 25.000 euro.
     • A seguito di apposita domanda (entro 90 giorni dall’evento)

     Valore dell’assegno (anno 2018)
      ISEE inferiore ai 7.000 euro, 1.920 euro
      ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000, 960 euro.

     Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS

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CONTRASTO AL CAPORALATO IN AGRICOLTURA

             è istituito, presso il Ministero del
             lavoro e delle politiche sociali, il
             “Tavolo operativo per la definizione di
             una nuova strategia di contrasto al
             caporalato e allo sfruttamento
             lavorativo in agricoltura”, con la
             partecipazione delle istituzioni e dei
             rappresentanti di datori di lavoro,
             lavoratori e organizzazioni del Terzo
             settore

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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

     I soggetti tenuti all’emissione dei corrispettivi (all’art. 22 DPR 633/1972)

               dal 1°gennaio 2020 saranno obbligati a memorizzare elettronicamente e
               trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai
               corrispettivi giornalieri. Ciò sostituirà gli obblighi di registrazione (art. 24 DPR
               633/72)

     Faranno eccezione i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 per i quali
     le precedenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

     Con decreto del MEF potranno essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui
     al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata

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LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI
     Dal 1° gennaio 2020 i contribuenti (persone fisiche, maggiorenni residenti nel
     territorio dello Stato, non nell’ambito dell’attività d’impresa) che effettuano
     acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i
     corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel
     quadro di una lotteria nazionale.

     Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento
     dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che
     quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o
     prestazione

     Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per la gestione della
     lotteria, è istituito un apposito Fondo

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FLAT TAX
     Legge di Bilancio 2019 (in fase di approvazione)

     Prevede dal 2019 per le piccole Partite Iva in regime forfettario con ricavi
     fino a 65.000

             l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%

     Rispetto all’attuale regime forfettario aumenta solo il limite dei ricavi entro
     il quale è possibile usufruire della tassazione sostitutiva.
     Attualmente il limite varia da 30.000 a 50.000 in base alla classificazione
     dell’attività

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