Incontro informativo: il Decreto Fiscale 2019 - DL. 119 del 23/10/2018, convertito in L. 136/2018 - Ordine dei Dott. Agronomi ...
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Incontro informativo: il Decreto Fiscale 2019 DL. 119 del 23/10/2018, convertito in L. 136/2018
IL DECRETO FISCALE - L. 136/2018 Le principali misure contenute nel decreto: • Pace Fiscale: – Rottamazione Ter – Condono Cartelle inferiori ad € 1.000,00 – Definizione agevolata delle controversie tributarie, degli atti del procedimento di accertamento e dei Processi verbali di constatazione – Sanatoria per le irregolarità formali • Proroga bonus bebè 2019 (assegno natalità) e contrasto del Caporalato • Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria scontrini 2
LA ROTTAMAZIONE ‘TER’ • Riguarda le cartelle notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2017; • Possono aderire anche i contribuenti che avevano già beneficiato della Rottamazione BIS ed hanno versato almeno una rata. Coloro che hanno versato le prime tre rate (anche con una sola rata entro il 7 dicembre 2018) accederanno in modo automatico alla nuova procedura • Benefici per chi aderisce: pagamento dei debiti per sola quota capitale, senza interessi e sanzioni • Modalità di pagamento: 18 rate in 5 anni. nel 2019: 2 rate entro il 31/07 e il 30/11 – ciascuna pari al 10% dell’importo dal 2020: 4 rate l’anno entro le scadenze di seguito indicate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (con la possibilità di versare, con un ritardo non superiore a 5 giorni, le rate della rottamazione senza conseguenze) • Per aderire dovrà essere presentata domanda entro il 30/04/2019 3
LA ROTTAMAZIONE ‘TER’ • Potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. • Sono esclusi dalla rottamazione ter i seguenti debiti: – le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; – i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; – le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 4
CONDONO DELLE CARTELLE Riguarda l’annullamento automatico dei debiti: • Notificati dal 2000 al 2010 • di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1000,00 euro (capitale oltre interessi e sanzioni) L’annullamento verrà effettuato il 31/12/2018 e notificato agli interessati 5
CONDONO DELLE CARTELLE Le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (24/10/2018) saranno imputate: • alle rate da corrispondersi per altri debiti o in assenza di altri debiti Verranno rimborsate (a seguito di presentazione di apposita domanda) Importante!! Beneficiano del condono anche cartelle con debiti tributari relativi a tributi locali (es. ICI), bollo auto, tassa rifiuti e multe stradali. 6
DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI Sono definibili le Controversie che: • rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria dell’Agenzia delle Entrate • riguardano atti impositivi e sanzioni discussi, in ogni grado di giudizio, dinnanzi a commissioni tributarie, giudice ordinario e perfino Cassazione Riguarda quindi controversie derivanti da avvisi di accertamento atti di irrogazione di sanzioni Per i quali è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e non sono scaduti i termini 7
DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI P definite su richiesta del soggetto che ha proposto l’atto in giudizio, da chi è subentrato o è legittimato con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (stabilito ai sensi del comma 2 art. 12 del d.lgs. 546/1992 ) Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste VANTAGGI per il contribuente: Chiusura del contenzioso con l’AdE Riduzione dell’importo da pagare rispetto all’atto originario. Ulteriore riduzione dell’importo in caso di soccombenza dell’Agenzia: 40% del dovuto con vittoria in primo grado 15% del dovuto con vittoria in secondo grado 5% se in attesa giudizio della Cassazione dopo aver vinto in provinciale e reginale 90% al netto di sanzioni e interessi, per chi ha già presentato ricorso ma vuole chiudere la lite 8
DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI L’importo condonato potrà essere pagato in 5 anni con un massimo di 20 rate trimestrali La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; Non potranno fruire della pace fiscale le liti che hanno ad oggetto: • Iva all'importazione • Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato • Somme provenienti dall’estero 9
SANATORIA ERRORI FORMALI PREVISTA PER: Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 CHE possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 10
SANATORIA ERRORI FORMALI ESEMPI DI ERRORI SANBILI Omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante Compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell’AdE La mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute Sono escluse dalla regolarizzazione: le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 17/12/2018 11
PROROGA BONUS BEBE’ riconferma del bonus con aumento dell’importo dell’assegno del 20% a partire dal secondo figlio in poi. L’assegno viene corrisposto: • Mensilmente dalla nascita (o ingresso del minore in famiglia) fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. • Requisiti: ISEE non superiore a 25.000 euro. • A seguito di apposita domanda (entro 90 giorni dall’evento) Valore dell’assegno (anno 2018) ISEE inferiore ai 7.000 euro, 1.920 euro ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000, 960 euro. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS 12
CONTRASTO AL CAPORALATO IN AGRICOLTURA è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, con la partecipazione delle istituzioni e dei rappresentanti di datori di lavoro, lavoratori e organizzazioni del Terzo settore 13
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI I soggetti tenuti all’emissione dei corrispettivi (all’art. 22 DPR 633/1972) dal 1°gennaio 2020 saranno obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò sostituirà gli obblighi di registrazione (art. 24 DPR 633/72) Faranno eccezione i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 per i quali le precedenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. Con decreto del MEF potranno essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata 14
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI Dal 1° gennaio 2020 i contribuenti (persone fisiche, maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, non nell’ambito dell’attività d’impresa) che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per la gestione della lotteria, è istituito un apposito Fondo 15
FLAT TAX Legge di Bilancio 2019 (in fase di approvazione) Prevede dal 2019 per le piccole Partite Iva in regime forfettario con ricavi fino a 65.000 l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% Rispetto all’attuale regime forfettario aumenta solo il limite dei ricavi entro il quale è possibile usufruire della tassazione sostitutiva. Attualmente il limite varia da 30.000 a 50.000 in base alla classificazione dell’attività 16
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