Programma di Protezione CIMO 2020 dedicato ai medici che operano in strutture private - la copertura colpa grave e condanna in solido - Aon

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Programma di Protezione CIMO 2020 dedicato ai medici che operano in strutture private - la copertura colpa grave e condanna in solido - Aon
Programma di Protezione CIMO 2020

  dedicato ai medici che operano in
          strutture private

  la copertura colpa grave e condanna in solido
Programma di Protezione CIMO 2020 dedicato ai medici che operano in strutture private - la copertura colpa grave e condanna in solido - Aon
Legge 24/2017 Art. 7 Responsabilità civile della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria

  Con riferimento alla responsabilità verso i terzi, il comma 1 dell’ art. 7 della Legge
  Gelli compie un’opera di sostanziale parificazione.

  Si mettono infatti sullo stesso piano tutte le strutture: « … la struttura sanitaria o
  sociosanitaria pubblica o privata …»

  e tutti i professionisti che vi operino « … che, nell’adempimento della propria
  obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria,»

  Nella forma più ampia possibile: « anche se scelti dal paziente e ancorché non
  dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
  codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  [1218: resp.del debitore; 1228: Resp. Per il fatto degli ausiliari ]

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Legge 24/2017 Art. 7 Responsabilità civile della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del
codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. [1218: resp.del debitore; 1228: Resp. Per il fatto
degli ausiliari ]
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge
e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate,
ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di
cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

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La Legge 24/2017 Art. 9 Azione di rivalsa o di responsabilità
  amministrativa

1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in
   caso di dolo o colpa grave.
2. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del
danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla
base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di
assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. ………………..
5. ……, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria
è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, ….. , si tiene conto
delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato.
L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo
comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al
valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della
condotta causa dell’evento o nel ’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. ….

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La Legge 24/2017

  Quindi il disposto degli articoli 7 e 9 della Legge 24/2017 fa si che anche il
  medico che operi nel contesto di una struttura privata e da questa sia
  remunerato risponde civilmente …

  Verso la struttura per il solo caso di dolo o colpa grave con il limite del triplo
  della retribuzione annua lorda

  Verso il terzo danneggiato per responsabilità extracontrattuale, nel caso in
  cui questi decida di agire direttamente nei suoi confronti

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Il programma assicurativo:
Colpa Grave, Condanna in solido, Tutela legale penale, i servizi
integrativi dello studio Faletti

         Per chi presti la propria opera presso una struttura privata e da

         questa sia remunerato è quindi possibile oggi assolvere

         all’obbligo assicurativo posto in capo al professionista dall’art.10

         della citata Legge 24/2017 utilizzando uno schema assicurativo

         del tutto analogo a quello tradizionalmente utilizzato per chi

         opera nel contesto della sanità pubblica

    Dalla collaborazione Aon - CIMO è nato il primo programma
strutturato ed organico a favore dei dipendenti di strutture private

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La Colpa Grave
DEFINIZIONE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

E’ prevista l’apertura del sinistro al verificarsi di
ogni atto notificato        ai sensi di legge all’Assicurato e che
possa in futuro impegnare la copertura assicurativa quali la
comunicazione scritta di un terzo, la citazione o la chiamata in
causa , l’inchiesta giudiziaria o la comunicazione formale della
Struttura sanitaria o sociosanitaria e/o della compagnia di
assicurazione compresa l’informazione di una trattativa
stragiudiziale con il danneggiato o un’ istanza di conciliazione.
RETROATTIVITA’

  L’ instaurazione di un procedimento di rivalsa per colpa grave può avvenire
 solamente dopo l’avvenuto esborso nei confronti dei terzi, il che già di per se
                        implica tempi piuttosto lunghi.
 Si aggiunga il fatto che molti anni possono preliminarmente trascorrere per
     la slatentizzazione del danno e per la messa in relazione da parte del
            danneggiato del suo stato con l’atto che lo ha generato

La polizza CIMO prevede una retroattività standard pari a 10
  anni, in opzione è possibile acquistare, con un modesto
     incremento di premio, una retroattività illimitata
POSTUMA PER CESSAZIONE ATTIVITA’

  La cessazione dell’attività lavorativa di per se non fa venir meno la possibilità
    per i professionista di essere oggetto in futuro di un’azione di rivalsa e o
         risarcimento per fatti accaduti nel corso dell’attività lavorativa.
         Per tutelare anche da questa eventualità la polizza prevede la

Nel caso di cessazione dell’attività professionale, è riservata
all’ Assicurato e ai suoi eredi la facoltà di acquistare la
copertura assicurativa per ulteriori dieci anni per azioni nei
propri confronti riferite a fatti colposi verificatisi durante il
periodo di validità della polizza, compreso il periodo di
retroattività
FATTI NOTI

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solamente i fatti
   noti conosciuti precedentemente dall’Assicurato e
               notificatogli in forma certa
La Condanna in solido
BASTA LA SOLA COLPA GRAVE?

    E’ ANCHE POSSIBILE CHE IL MEDICO SIA CHIAMATO A
    RISPONDERE DIRETTAMENTE DEL DANNO CAGIONATO

         In questo caso, a seguito di condanna, entrambe i
          soggetti, l’ esercente la Professione Sanitaria e la
           Struttura Sanitaria possono essere chiamati in
                    solido a rispondere del danno.
Dispersione della sinistralità                        Si tratta di casi numericamente non molto
                                                 frequenti ma assai pericolosi in quanto, trattandosi
                                                  del risarcimento diretto del danno non si applica il
                                                   limite delle tre annualità di retribuzione previsto
                                                  dalla Legge 24/2017 per i casi di rivalsa del datore
                                      Severità
                                                                         di lavoro

            Condanna in solido

Corte di Appello Napoli sez. III civile                               Frequenza
sent. n. 2297/11 del 24.9.2014

Tribunale di Nola sez. II civile                    Colpa Grave
sent. n. 3264/1999

Tribunale di Bergamo sez. IV civile
sent. n. 2984/2015

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CONDANNA IN SOLIDO

Sono e verosimilmente saranno sempre più frequenti le condanne in solido
dell’Ente e, ora del medico, in futuro di tutti i professionisti sanitari in sede
civile.

In questi casi il danneggiato può richiedere il risarcimento, a sua scelta, a
una qualsiasi delle parti condannate.

Il diritto del professionista a rivalersi sull’ Ente ex CCNL ha in questi casi un
effetto tardivo rispetto all’esecuzione della sentenza emessa dal giudice di
merito.

Per tutelare al meglio i professionisti che potrebbero cadere in questa
situazione, è a disposizione questo naturale complemento della copertura,
qualunque sia il grado di colpa coinvolto, che tutela dalla possibile azione
risarcitoria.

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CONDANNA IN SOLIDO

Assicura il dipendente anche per colpa lieve, con un massimale di
  €2.000.000 , se vi fosse una condanna in solido con l’Ente di
Appartenenza e la Compagnia di Assicurazioni dell’Ente o l’Ente
 stesso dovessero ritardare o non dare corso al pagamento del
                             danno.
Per saperne di più

                     Customer Care: tel. 800 186 038
                     Dal lunedi al venerdì
                     9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.30
                     dall'estero: +39.0287232317

                     email:
                     medici.cimo@aon.it

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