Programma di Protezione CIMO 2020 dedicato ai medici che operano in strutture private - la copertura colpa grave e condanna in solido - Aon
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Programma di Protezione CIMO 2020 dedicato ai medici che operano in strutture private la copertura colpa grave e condanna in solido
Legge 24/2017 Art. 7 Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria Con riferimento alla responsabilità verso i terzi, il comma 1 dell’ art. 7 della Legge Gelli compie un’opera di sostanziale parificazione. Si mettono infatti sullo stesso piano tutte le strutture: « … la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata …» e tutti i professionisti che vi operino « … che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria,» Nella forma più ampia possibile: « anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. [1218: resp.del debitore; 1228: Resp. Per il fatto degli ausiliari ] 2
Legge 24/2017 Art. 7 Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. [1218: resp.del debitore; 1228: Resp. Per il fatto degli ausiliari ] 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. 3
La Legge 24/2017 Art. 9 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 2. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento. 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. 4. ……………….. 5. ……, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, ….. , si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nel ’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. …. 4
La Legge 24/2017 Quindi il disposto degli articoli 7 e 9 della Legge 24/2017 fa si che anche il medico che operi nel contesto di una struttura privata e da questa sia remunerato risponde civilmente … Verso la struttura per il solo caso di dolo o colpa grave con il limite del triplo della retribuzione annua lorda Verso il terzo danneggiato per responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui questi decida di agire direttamente nei suoi confronti 5
Il programma assicurativo: Colpa Grave, Condanna in solido, Tutela legale penale, i servizi integrativi dello studio Faletti Per chi presti la propria opera presso una struttura privata e da questa sia remunerato è quindi possibile oggi assolvere all’obbligo assicurativo posto in capo al professionista dall’art.10 della citata Legge 24/2017 utilizzando uno schema assicurativo del tutto analogo a quello tradizionalmente utilizzato per chi opera nel contesto della sanità pubblica Dalla collaborazione Aon - CIMO è nato il primo programma strutturato ed organico a favore dei dipendenti di strutture private 6
La Colpa Grave
DEFINIZIONE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E’ prevista l’apertura del sinistro al verificarsi di ogni atto notificato ai sensi di legge all’Assicurato e che possa in futuro impegnare la copertura assicurativa quali la comunicazione scritta di un terzo, la citazione o la chiamata in causa , l’inchiesta giudiziaria o la comunicazione formale della Struttura sanitaria o sociosanitaria e/o della compagnia di assicurazione compresa l’informazione di una trattativa stragiudiziale con il danneggiato o un’ istanza di conciliazione.
RETROATTIVITA’ L’ instaurazione di un procedimento di rivalsa per colpa grave può avvenire solamente dopo l’avvenuto esborso nei confronti dei terzi, il che già di per se implica tempi piuttosto lunghi. Si aggiunga il fatto che molti anni possono preliminarmente trascorrere per la slatentizzazione del danno e per la messa in relazione da parte del danneggiato del suo stato con l’atto che lo ha generato La polizza CIMO prevede una retroattività standard pari a 10 anni, in opzione è possibile acquistare, con un modesto incremento di premio, una retroattività illimitata
POSTUMA PER CESSAZIONE ATTIVITA’ La cessazione dell’attività lavorativa di per se non fa venir meno la possibilità per i professionista di essere oggetto in futuro di un’azione di rivalsa e o risarcimento per fatti accaduti nel corso dell’attività lavorativa. Per tutelare anche da questa eventualità la polizza prevede la Nel caso di cessazione dell’attività professionale, è riservata all’ Assicurato e ai suoi eredi la facoltà di acquistare la copertura assicurativa per ulteriori dieci anni per azioni nei propri confronti riferite a fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità della polizza, compreso il periodo di retroattività
FATTI NOTI Sono esclusi dalla copertura assicurativa solamente i fatti noti conosciuti precedentemente dall’Assicurato e notificatogli in forma certa
La Condanna in solido
BASTA LA SOLA COLPA GRAVE? E’ ANCHE POSSIBILE CHE IL MEDICO SIA CHIAMATO A RISPONDERE DIRETTAMENTE DEL DANNO CAGIONATO In questo caso, a seguito di condanna, entrambe i soggetti, l’ esercente la Professione Sanitaria e la Struttura Sanitaria possono essere chiamati in solido a rispondere del danno.
Dispersione della sinistralità Si tratta di casi numericamente non molto frequenti ma assai pericolosi in quanto, trattandosi del risarcimento diretto del danno non si applica il limite delle tre annualità di retribuzione previsto dalla Legge 24/2017 per i casi di rivalsa del datore Severità di lavoro Condanna in solido Corte di Appello Napoli sez. III civile Frequenza sent. n. 2297/11 del 24.9.2014 Tribunale di Nola sez. II civile Colpa Grave sent. n. 3264/1999 Tribunale di Bergamo sez. IV civile sent. n. 2984/2015 14
CONDANNA IN SOLIDO Sono e verosimilmente saranno sempre più frequenti le condanne in solido dell’Ente e, ora del medico, in futuro di tutti i professionisti sanitari in sede civile. In questi casi il danneggiato può richiedere il risarcimento, a sua scelta, a una qualsiasi delle parti condannate. Il diritto del professionista a rivalersi sull’ Ente ex CCNL ha in questi casi un effetto tardivo rispetto all’esecuzione della sentenza emessa dal giudice di merito. Per tutelare al meglio i professionisti che potrebbero cadere in questa situazione, è a disposizione questo naturale complemento della copertura, qualunque sia il grado di colpa coinvolto, che tutela dalla possibile azione risarcitoria. 15
CONDANNA IN SOLIDO Assicura il dipendente anche per colpa lieve, con un massimale di €2.000.000 , se vi fosse una condanna in solido con l’Ente di Appartenenza e la Compagnia di Assicurazioni dell’Ente o l’Ente stesso dovessero ritardare o non dare corso al pagamento del danno.
Per saperne di più Customer Care: tel. 800 186 038 Dal lunedi al venerdì 9.30 - 12.30 / 13.30 - 18.30 dall'estero: +39.0287232317 email: medici.cimo@aon.it 17
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