Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento - Comune di ...
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Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento approvato con Deliberazione consiliare n. 35 del 24.06.2019
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO APPROVATO CON Deliberazione consiliare n. 35 del 24.06.2019 INDICE Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 – Entrate definibili con modalità agevolata ed oggetto della definizione agevolata Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento Articolo 8 – Disposizioni finali COMUNE DI TRIESTE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Rev19 Pag 2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessa dall'Ente o dalla società in house Esatto S.p.a., in qualità di affidataria delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati ai contribuenti dall'Ente o dalla società in house Esatto S.p.a. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Articolo 2 – Entrate definibili con modalità agevolata ed oggetto della definizione agevolata 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle seguenti ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017: • ingiunzioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili (Ici); • ingiunzioni fiscali relative all’imposta municipale propria (Imu); • ingiunzioni fiscali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu); • ingiunzioni fiscali relative alla tassa sui rifiuti (Tari); • ingiunzioni fiscali relative alla tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). 2. Fermo restante quanto disposto al precedente comma 1, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali. 3. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell’istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata non pagata dal contribuente, in tal caso la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini prescrizionali e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza comprese le sanzioni; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 5.Relativamente alle entrate comunali di cui al comma 1. i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. COMUNE DI TRIESTE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Rev19 Pag 3
6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017. Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore, entro il 31 agosto 2019, presenta alla società in house Esatto S.p.a. apposita istanza su apposito modello messo a disposizione dei contribuenti sul sito del Comune e della stessa società. 2. L’istanza contiene la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza e l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui al successivo articolo 5. 3. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nel numero di sei o nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, di cui l'ultima in scadenza non oltre la data del 30 settembre 2021, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi ovvero ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 4. La società in house Esatto S.p.a., tempestivamente, mette a disposizione dei contribuenti, presso i propri Uffici e sul proprio sito istituzionale, idonei avvisi di comunicazione dei contenuti dell’istituto della definizione agevolata nonché la modulistica per presentare l’istanza di definizione agevolata. 5. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche in misura parziale, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, e che intende fruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva. Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso 1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione di pagamento sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali. 2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte della società in house Esatto S.p.a. che ha avviato la riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo al pagamento della prima rata o della rata unica nel caso dilazione di pagamento, escluse le sanzioni, ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura. La società in house Esatto S.p.a. provvederà a rideterminare l'importo dovuto. 3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte della società in house Esatto S.p.a.; anche in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà ad avvenuto pagamento della prima rata o della rata unica nel caso dilazione di pagamento, escluse le sanzioni ma comprese le spese vive legali sostenute per la procedura. La società in house Esatto S.p.a. provvederà a rideterminare l'importo dovuto. COMUNE DI TRIESTE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Rev19 Pag 4
Articolo 5 - Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata 1. La società in house Esatto S.p.a. comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. 2. Qualora l'istanza venga accolta, la società in house Esatto S.p.a. comunica ai debitori, entro il termine massimo del 30 settembre 2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019; b) versamento in sei rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 ottobre 2019, 31 marzo 2020, 31 agosto 2020, 31 gennaio 2020, 30 giugno 2021 e 30 settembre 2021; c) versamento in 24 rate mensili di pari importo alla fine di ciascun mese – prima rata al 31 ottobre 2019 ultima rata al 30 settembre 2021. 3. In caso di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale. 4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 5. Non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nella singola ingiunzione fiscale. 6. Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 7. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla società in house Esatto S.p.a.. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili e/o compensabili. 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della suddetta istanza. Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza COMUNE DI TRIESTE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Rev19 Pag 5
di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato. Articolo 8 – Disposizioni Finali Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'Organo Consiliare. COMUNE DI TRIESTE Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Rev19 Pag 6
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