Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento - Comune di ...

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Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento - Comune di ...
Regolamento
per la definizione agevolata
 delle entrate non riscosse
    a seguito della notifica
di ingiunzioni di pagamento

              approvato con
Deliberazione consiliare n. 35 del 24.06.2019
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
 AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA
     DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

APPROVATO CON
Deliberazione consiliare n. 35 del 24.06.2019

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Entrate definibili con modalità agevolata ed oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8 – Disposizioni finali

                                                   COMUNE DI TRIESTE

  Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

                                                            Rev19   Pag 2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.
34, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie per le quali è stata intrapresa la
riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.
639, emessa dall'Ente o dalla società in house Esatto S.p.a., in qualità di affidataria delle attività di
accertamento e riscossione delle entrate comunali ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati ai contribuenti
dall'Ente o dalla società in house Esatto S.p.a. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Articolo 2 – Entrate definibili con modalità agevolata ed oggetto della definizione
agevolata

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle seguenti
ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate
tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017:
   • ingiunzioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili (Ici);
   • ingiunzioni fiscali relative all’imposta municipale propria (Imu);
   • ingiunzioni fiscali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu);
   • ingiunzioni fiscali relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
   • ingiunzioni fiscali relative alla tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
2. Fermo restante quanto disposto al precedente comma 1, non è ammessa la definizione parziale
degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.
3. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1
oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti
tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica
rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata
determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di
rigetto dell’istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata
della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo
giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata non pagata dal
contribuente, in tal caso la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini
prescrizionali e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza comprese le
sanzioni; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto.
5.Relativamente alle entrate comunali di cui al comma 1. i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere le sanzioni, versando:
    a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
    b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera
         a);
    c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
    d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
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  Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

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6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di
sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore, entro il 31 agosto 2019, presenta alla
società in house Esatto S.p.a. apposita istanza su apposito modello messo a disposizione dei
contribuenti sul sito del Comune e della stessa società.
2. L’istanza contiene la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i
dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di
costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei
provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza e l’eventuale richiesta di rateizzazione
dell’importo dovuto di cui al successivo articolo 5.
3. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
nel numero di sei o nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, di cui l'ultima in scadenza
non oltre la data del 30 settembre 2021, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
debiti cui si riferisce l'istanza, ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne
di nuovi ovvero ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. La società in house Esatto S.p.a., tempestivamente, mette a disposizione dei contribuenti, presso
i propri Uffici e sul proprio sito istituzionale, idonei avvisi di comunicazione dei contenuti
dell’istituto della definizione agevolata nonché la modulistica per presentare l’istanza di definizione
agevolata.
5. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di
sanzioni, anche in misura parziale, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, e che intende
fruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento deve comunque presentare istanza per la
definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione
coattiva.

Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso
1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione
di pagamento sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria ed il relativo giudizio non sia
definitivo. In questo caso l'istanza deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con
compensazione delle spese legali.
2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte
della società in house Esatto S.p.a. che ha avviato la riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del
fermo suddetto avverrà solo al pagamento della prima rata o della rata unica nel caso dilazione di
pagamento, escluse le sanzioni, ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura. La
società in house Esatto S.p.a. provvederà a rideterminare l'importo dovuto.
3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del
giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte
della società in house Esatto S.p.a.; anche in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà
ad avvenuto pagamento della prima rata o della rata unica nel caso dilazione di pagamento, escluse
le sanzioni ma comprese le spese vive legali sostenute per la procedura. La società in house Esatto
S.p.a. provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

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Articolo 5 - Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
1. La società in house Esatto S.p.a. comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di
adesione.
2. Qualora l'istanza venga accolta, la società in house Esatto S.p.a. comunica ai debitori, entro il
termine massimo del 30 settembre 2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
b) versamento in sei rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 ottobre 2019, 31 marzo 2020,
31 agosto 2020, 31 gennaio 2020, 30 giugno 2021 e 30 settembre 2021;
c) versamento in 24 rate mensili di pari importo alla fine di ciascun mese – prima rata al 31
ottobre 2019 ultima rata al 30 settembre 2021.
3. In caso di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in
ragione del saggio legale.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata
determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica
dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. Non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nella singola ingiunzione fiscale.
6. Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove
azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di definizione
agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non
sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.
7. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche
dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dalla società in house Esatto S.p.a.. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare
delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo
di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non
sono rimborsabili e/o compensabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti
oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate
di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della suddetta istanza.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza
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di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato.

Articolo 8 – Disposizioni Finali
Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle
norme di legge inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite
nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente Regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'Organo
Consiliare.

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  Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

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