CONTO ENERGIA TERMICO - Decreto Ministero Sviluppo Economico 28 Dicembre 2012 Regole applicative del D.M - 9 Aprile 2013
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CONTO ENERGIA TERMICO Decreto Ministero Sviluppo Economico 28 Dicembre 2012 Regole applicative del D.M. – 9 Aprile 2013
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Soggetti coinvolti (art. 3) • Pubbliche Amministrazioni • Soggetti Privati Massimali (art.1) • 200 M€ per Pubbliche Amministrazioni • 700 M€ per Soggetti Privati Tipologia interventi (art. 4) • Efficienza energetica (EE) • Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) CONTO ENERGIA TERMICO 2
SOGGETTI COINVOLTI (art. 3) Il decreto individua due tipologie di soggetti: Soggetti Ammessi (beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione) • Amministrazioni Pubbliche (PA) comprese Comunità Montane, enti pubblici proprietari o gestori di edilizia residenziale pubblica, Camere di commercio e loro associazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (esclusi gli enti pubblici economici e società a regime privatistico partecipate o controllate da PA) • Soggetti Privati persone fisiche, condomini, Soggetti titolari di reddito di impresa o agrario Soggetti Responsabili (che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi) • Finanziatori o fornitori di un servizio energia (ESCO) CONTO ENERGIA TERMICO 3
SOGGETTI RESPONSABILI I Soggetti Responsabili: • sostengono le spese per l’esecuzione dell’intervento • hanno diritto all’incentivo • stipulano il contratto con il GSE mediante la scheda-contratto Casistica: • In presenza di un contratto di prestazione/servizio energetico concluso tra PA (o soggetto privato) e ESCO, il Soggetto Responsabile è la ESCO • In caso di finanziamento tramite terzi (es. istituto bancario), il Soggetto Responsabile è la PA, il privato o la ESCO responsabile del servizio energia • Per gli interventi previsti per le PA, sia quando queste agiscono direttamente come Soggetto Responsabile che avvalendosi di ESCO, gli edifici oggetto di intervento devono essere di proprietà della PA CONTO ENERGIA TERMICO 4
IMPEGNO DI SPESA (art. 1) I massimali annui previsti sono: • 200 M€ per PA, di cui: ‐ 100 M€ per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ‐ 7 M€ per la procedura di accesso al Registro, ove disponibili alla data di pubblicazione del Bando • 700 M€ per Soggetti Privati, di cui: ‐ 23 M€ per la procedura di accesso al Registro, ove disponibili alla data di pubblicazione del Bando Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dei massimali non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste, anche nel caso di rinunce/decadenze relativi a impegni di spesa oggetto di prenotazione CONTO ENERGIA TERMICO 5
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI Accesso diretto: • a seguito della conclusione degli interventi • richiesta presentata al GSE dal Soggetto Responsabile (Allegato 3 delle Regole) Prenotazione degli incentivi: • consentito solo per interventi su immobili di proprietà pubblica (Allegato 5 delle Regole) • a tale procedura è riservato solo il 50% del massimale annuo • non consentita per interventi per cui necessaria iscrizione al Registro Iscrizione ai Registri: • obbligatoria per interventi sostituzione impianti termici di potenza compresa tra 500 e 1’000 kW con pompe di calore o generatori a biomassa → art. 4, comma 2, lettere a) e b) Tramite portale informatico Portaltermico del GSE da parte del Soggetto Responsabile o suo delegato (necessaria iscrizione all’Area Clienti del GSE) CONTO ENERGIA TERMICO 6
ACCESSO DIRETTO - 1 Richiesta attraverso scheda-domanda entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento Possibilità di presentare in momenti successivi richieste per il medesimo edificio, purché gli interventi non riguardino una componente/impianto già incentivata Nel caso in cui l’SR sia una Divieto di cumulo con ESCO occorre copia dell’accordo contrattuale di altre forme di prestazione/servizio incentivo energetico CONTO ENERGIA TERMICO 7
ACCESSO DIRETTO - 2 Non vale il silenzio assenso da parte del GSE Calcolo degli incentivi elaborato automaticamente dal Portale e riportato nella Scheda-Contratto Incentivo liquidato dal GSE tramite bonifico bancario su base annuale Nel caso di installazione di caldaie a condensazione o a biomassa, l’SR deve presentare un’auto- dichiarazione circa il rispetto del piano di manutenzione Incentivo NON soggetto a ritenuta del 4% (DPR 600/73) né a IVA (no obbligo fattura) SR tenuto a corrispondere l’1% del valore del contributo totale, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali (massimale = 150 €), soggetto a IVA e oggetto di fatturazione da parte del GSE CONTO ENERGIA TERMICO 8
PRENOTAZIONE INCENTIVI - 1 Riservata a Soggetti Responsabili (PA o ESCO) che intendono effettuare interventi su edifici/unità immobiliari di proprietà di Amministrazioni pubbliche Domande accettate fino al raggiungimento dei 100 M€ (o fino al 60° giorno dopo il raggiungimento del tetto complessivo di 200 M€) Incentivo massimo erogabile a consuntivo calcolato in base a preventivo e calcolato in base a spese effettive solo nel caso di spese inferiori a quelle preventivate Avvio dei lavori obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE Chiusura dei lavori obbligatoriamente entro 12 mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE Entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, obbligatorio eseguire la procedura di accesso diretto all’incentivo, a seguito della quale sarà erogato l’incentivo CONTO ENERGIA TERMICO 9
PRENOTAZIONE INCENTIVI - 2 Nel caso in cui l’SR sia una ESCO occorre copia dell’accordo contrattuale di prestazione/servizio energetico CONTO ENERGIA TERMICO 10
ISCRIZIONE AI REGISTRI - 1 A tale procedura riservato un contingente di spesa annua pari a: • 7 M€ per le PA • 23 M€ per i Soggetti Privati Pubblicato apposito bando sul sito del GSE per l’iscrizione, 30 giorni prima della data di avvio per la presentazione delle domande: • il primo bando pubblicato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole Attuative (9 Aprile), con presentazione delle domande entro i 60 giorni successivi • per i bandi successivi, dal 2014 la data di avvio per la presentazione delle domande è fissata al 31 Marzo • Graduatorie pubblicate sul sito del GSE a 60 giorni dalla chiusura dei Registri Si possono iscrivere ai registri solo i Soggetti Responsabili in possesso dei pertinenti titoli autorizzativi/abilitativi per l’effettuazione degli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) CONTO ENERGIA TERMICO 11
ISCRIZIONE AI REGISTRI - 2 Per interventi ammessi in graduatoria, necessario: • concludere interventi entro 12 mesi dalla comunicazione di esito positivo • entro 60 giorni dalla conclusione, obbligatorio eseguire la procedura di accesso diretto all’incentivo, a seguito della quale sarà erogato l’incentivo Decadenza dall’iscrizione: • ritardi nella chiusura dei lavori ‐ ritardo massimo consentito pari a 6 mesi, con decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento del 5% per ogni mese di ritardo ‐ per ritardi superiori ai 6 mesi decade l’iscrizione ma possibile effettuare l’iscrizione l’anno successivo, seppur con riduzione del 35% del coefficiente (procedura applicata anche nei casi di rinuncia all’incentivo) • difformità nella documentazione presentata • mancanza dei requisiti previsti all’atto di iscrizione (controlli effettuati ai sensi dell’art. 14) CONTO ENERGIA TERMICO 12
TIPOLOGIA INTERVENTI (art. 4) EFFICIENZA ENERGETICA (EE) Gli interventi di EE che riguardano l’involucro sono incentivati soltanto per le Pubbliche Amministrazioni e su edifici/unità immobiliari esistenti Sono detraibili anche sistemi di schermatura solari, se abbinati ad altri interventi sull’involucro Incentivo complessivo pari al 40% del costo dell’intervento CONTO ENERGIA TERMICO 13
TIPOLOGIA INTERVENTI (art. 4) FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) - 1 Incentivo annuo proporzionale all’energia termica rinnovabile prodotta Incentivo complessivo pari al 40% del costo dell’intervento Incentivo annuo proporzionale alla superficie dei pannelli installati CONTO ENERGIA TERMICO 14
TIPOLOGIA INTERVENTI (art. 4) FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) - 2 Incentivo annuo proporzionale all’energia termica rinnovabile prodotta: Iannuo,tot = Pn · hr · Ci · Ce CONTO ENERGIA TERMICO 15
PRECISAZIONI - 1 Non è consentito effettuare più di una richiesta di incentivazione su componenti/impianti realizzati/sostituiti per i quali sia già stato riconosciuto l’incentivo previsto dal Decreto Obblighi FER (art.11 D.Lgs. 28/2011): • gli incentivi del Conto Termico si applicano solamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 28/2011 Data di conclusione dell’intervento: • data di ultimazione dei lavori, esclusi tempi per diagnosi e certificazioni energetiche anche quando previste dal Decreto • in caso di multi-intervento si intende quella dell’ultimo intervento CONTO ENERGIA TERMICO 16
PRECISAZIONI - 2 ESCO • Possono iscriversi all’apposito elenco predisposto dal GSE e pubblicato sul proprio sito per fare da tramite tra PA e ESCO interessate a stipulare contratti i rendimento energetico o simili per il finanziamento e la realizzazione di interventi incentivabili Multi-intervento • un’unica scheda-domanda • può essere fatta un’unica asseverazione • procedimento istruttorio unico, sospeso interamente anche nel caso di non-conformità su un solo intervento • Incentivo complessivo = somma degli incentivi dei singoli interventi CONTO ENERGIA TERMICO 17
PRECISAZIONI - 3 Potenza termica nominale dell’impianto: • somma delle potenze nominali utili a pieno carico (dichiarate dal costruttore) degli impianti oggetto dell’intervento • solo per sostituzione con caldaie a condensazione si fa riferimento alla potenza termica nominale al focolare Impianti di climatizzazione invernale • compreso il riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti • compresi impianti dedicati ANCHE alla produzione di ACS (non solo ACS) • obbligatoria rimozione totale del generatore di calore pre-esistente • non ammessi interventi di sostituzione con aumento della potenza termica maggiore del 10%, salvo giustificazioni adeguate nell’asseverazione del tecnico • possibile la sostituzione parziale nel caso di impianti con più generatori di calore CONTO ENERGIA TERMICO 18
DIAGNOSI ENERGETICHE PRELIMINARI E CERTIFICAZIONI Obbligatorie nei seguenti casi: • interventi di isolamento termico di superfici opache • interventi su edifici con impianto di riscaldamento di potenza ≥ 100 kW (per qualsiasi tipo di intervento, esclusa la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a PdC) • certificazione obbligatoria solo per gli immobili per cui ne è prevista la redazione dalla normativa vigente (nel rispetto del pacchetto di norme EN 16247 e/o del documento UNI TR 11428, ove applicabili) Spese per diagnosi e certificazioni incentivate a parte nella misura del 100% nel caso di PA e del 50% nel caso di Soggetti Privati (Allegato III al D.M.) CONTO ENERGIA TERMICO 19
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