RISPOSTE AI QUESITI SULLE PROBLEMATICHE DI UNICO 2016 - S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO - ODCEC Milano

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RISPOSTE AI QUESITI SULLE PROBLEMATICHE DI UNICO 2016 - S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO - ODCEC Milano
S.A.F.
                           SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  RISPOSTE AI QUESITI SULLE
PROBLEMATICHE DI UNICO 2016

                 Massimiliano Sironi

     21.09.2016 - Milano
S.A.F.
                  SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Problematiche relative ai crediti d’imposta
            (quadri CE e CR)
Il caso (1)

• Redditi di capitale esteri assoggettati a euroritenuta.
• Non     concorrono       alla   formazione       reddito
  complessivo.
• Comportamento: inserimento dieuroritenuta nel rigo
  CR17 col. 2 e compensazione con mod. F24
• (Redditi indicati in RM12; consistenza in RW +
  IVAFE)

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Credito di imposta estero e euroritenuta

•   «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
    all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
    detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta
    corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
    al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione».
    (art. 165 co.1 T.U.I.R.)

•   «I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
    residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o
    l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1°
    aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
    sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta» (art. 18 co.1
    T.U.I.R.)

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Credito di imposta estero e euroritenuta
                     (segue)
• Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
   sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
   all'estero. (segue co. 1 art. 18 T.U.I.R.).

• «Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 239 del
  1996, non possono comunque usufruire dell’imposizione ordinaria le
  persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, gli enti pubblici e
  privati, inclusi i trust, residenti in Italia che non hanno quale oggetto principale
  l’esercizio di attività commerciali, nonché i soggetti esenti da IRES, in relazione agli
  interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari esteri
  per i quali il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, è tenuto
  obbligatoriamente ad autoliquidare l’imposta sostitutiva ivi prevista.»
  (circolare n. 9/E del 5/3/2015)

                                        Quindi?

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Credito di imposta estero e euroritenuta
                (segue)

                    Imposizione    No Reddito    Credito di
     Euroritenuta
                     sostitutiva   complessivo   imposta?

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Recupero euroritenuta

• Art. 10 co.1 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*)

«Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare
dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva
2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è
riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta
determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

                                       7
Recupero euroritenuta (segue)

• Art. 10 co.2 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*)

«Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare
del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il
beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o
dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione
prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

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Recupero euroritenuta (segue)

                                            Maturato nel 2015

• Nel caso di specie – no utilizzo ex art. 165 T.U.I.R. (no reddito complessivo)
• Alternativa 1 – richiesta a rimborso
• Alternativa 2 – compensazione con mod. F24 cod. tributo 6790

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Precisazioni su euroritenuta

• Abrogazione euroritenuta – L. n. 122 del 7/7/2016 (art. 28)

• Con decorrenza dal 1° gennaio 2016

• Portata più ampia dello scambio automatico di informazioni

• Euroritenuta e VD – risposta DRE Lombardia

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Il caso (2)

• Redditi esteri - Ritenute su titoli, obbligazioni e
  recuperabilità ritenute
• Quale documentazione è ritenuta necessaria
  affinché    si    possa  recuperare     le   ritenute
  estere/euroritenute.
• Il recupero deve avvenire tramite dichiarativo
  (quadro CR) o tramite istanza e l'istanza a chi deve
  essere indirizzata.

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Euroritenuta

• Per funzionamento euroritenuta ai fini del
  «recupero» di quanto pagato – cfr. lucidi precedenti

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Euroritenuta - documentazione

Documenti circolare n.9/E del 5/3/2015               Euroritenuta
un       prospetto      recante    l’indicazione,   Documentazione bancaria attestante
separatamente          Stato      per       Stato,
dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero,      l’avvenuta ritenuta estera da parte di
l’ammontare delle imposte pagate in via              intermediario non residente
definitiva in relazione ai medesimi, la misura
del credito spettante, determinato sulla base
della formula di cui al primo comma
dell’articolo 165 del TUIR ( RE/RCN x Imposta
Italiana);
la copia della dichiarazione dei redditi
presentata nel Paese estero, qualora sia ivi
previsto tale adempimento;
la ricevuta di versamento delle imposte
pagate nel Paese estero;
l’eventuale certificazione rilasciata dal
soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte
estera;
l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non
inserita nella dichiarazione dei redditi.

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Il caso (3)

• Contribuente italiano incassa nel 2015 un fondo
  pensionistico integrativo obbligatorio (secondo
  pilastro).
• Fondo alimentato in maniera pluriennale in
  correlazione con il rapporto di lavoro del
  contribuente.
• Il datore di lavoro ha effettuato una ritenuta (a
  titolo d’imposta).
• In quale quadro scomputare la ritenuta operata dal
  soggetto estero?
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Una premessa

•   Inquadramento fiscale del secondo pilastro (incertezze interpretative).
•   In Svizzera:
        -    assimilazione    del    secondo      pilastro ad   un    reddito
        previdenziale;
        - applicazione di una ritenuta «a titolo provvisorio»      (possibilità
        per i non residenti di ottenere il rimborso;
        - differente natura rispetto all’euroritenuta;
        - per assimilazione viene considerato come il «TFR» (tassazione
        integrale in Italia);
        - richiesta di rimborso della ritenuta operata dal soggetto
        elvetico che ha erogato il fondo.

                                   15
Una premessa (segue)
•   In Italia:
       - interpello n. 954-56/2007. Reddito di lavoro dipendente. Tassazione a titolo
       definitivo nel Paese della fonte (art. 15 Convenzione).
       Conseguenze: no reddito in Italia. No FTC.
       - interpello n. 904-359/2004 e circolare n.66566/2004 Lombardia.
       Reddito di capitale (art. 44 co. 1 g-quater T.U.I.R.) per la parte
       eccedente i premi versati (art. 11 Convenzione – tassabili nel Paese di
       residenza).
       Conseguenze: sì reddito in Italia (RM). Imposta sostitutiva = No FTC;
       Opzione per imposta ordinaria (art. 26-ter D.P.R. n. 600/73) = Sì FTC =
       misura massima --- imposta convenzionale
       - Redditi da pensione. Da tassare nel Paese di residenza (art. 18
       Convenzione)
       Conseguenze: integrale tassazione in Italia. Imposizione alla fonte
       svizzera a titolo provvisorio. Richiesta rimborso CH. No FTC.

                                     16
S.A.F.
                 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il credito per imposte pagate all’estero:
           lineamenti generali
Il contesto normativo di riferimento

                      Reddito stato fonte
imposizione
  giuridica
   Doppia

                             Vs.

                 Reddito stato residenza

                 Art. 23 Convenzione
                        OECD

                                                 Circolare 9/E del
                                                     5/3/2015
                      Art. 165 T.U.I.R.

              IRPEF                       IRES

                              18
Un principio generale e tre condizioni

   Imposta                 è               Imposta                Allora
     IT                    <                 Ext           Verso differenza a IT

                                                              Credito fino a
       IT                  >                  Ext         concorrenza imposta IT

Art. 165 co. 1 “ se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”

                                   19
1° requisito

• Il reddito estero deve concorrere alla
   formazione del reddito complessivo IT
• No FTC in presenza di redditi
  - assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
  - a imposta sostitutiva;
  - a imposizione sostitutiva ancorché effettuata
  in dichiarazione

                      20
2° requisito

• Imposte estere… “l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi
  stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito, o
  quanto meno, in tributi con natura similare”

• “La verifica sulla natura del tributo [deve essere] effettuata
  alla stregua dei principi e delle nozioni evincibili dal nostro
  ordinamento tributario, per cui si ritiene accreditabile la
  prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto
  consista nel possesso di un reddito”

                              21
2° requisito (segue)

Operativamente:
    Operativamente
                     1    Se esiste Convenzione OECD   Elenco tributi rientranti
                     2   Non esiste Convenzione OECD   Principi generali
- E’ prevista l’applicazione del trattato anche per le imposte
  identiche o analoghe istituite successivamente alla stipula
  delle Convenzioni

- In caso di incertezza: Interpello ordinario

                                      22
3° requisito

• Definitività imposte = irripetibilità
• Def.: “la circostanza che l’ [imposta] non è
  più suscettibile di modificazione a favore del
  contribuente”
• No definitività per imposte pagate in acconto
  o in via provvisoria e per quelle per cui è
  prevista la possibilità di rimborso totale o
  parziale (anche mediante la compensazione)

                     23
3° requisito (segue)

• Sono pagate a titolo definitivo nel periodo
  d’imposta in cui sono state versate al Fisco;

• La certificazione ha solo valore probatorio ed
  è   da conservare        insieme    ad    altra
  documentazione (vd. lucido prec. su doc.)

                      24
Determinazione del credito d’imposta

             (RE/RCN) x imposta italiana

Limite 1 – l’accreditamento delle imposte estere non può
essere superiore alla quota d’imposta italiana
Limite 2 – l’accreditamento delle imposte estere deve
avvenire nei limiti dell’imposta italiana netta, dovuta per il
periodo d’imposta cui il reddito estero ha concorso alla
formazione del reddito imponibile italiano (questione degli
“sfasamenti”)

                          25
Gli elementi della formula

                    RE                                          RCN
Reddito estero che concorre alla Reddito complessivo assunto "al netto"
formazione del reddito complessivo in
                                              delle perdite di precedenti periodi
Italia
Da rideterminarsi con le regole previste d'imposta ammesse in deduzione. Ciò
dall'ordinamento italiano
                                               singifica che l'imposta italiana va
Deve essere assunto "al lordo" dei costi
di produzione del reddito                     considerata per il suo ammontare
Eccezioni: reddito d'impresa prodotto
                                                    effettivo (cfr. relazione
all'estero tramite s.o. e reddito di lavoro
autonomo                                    accompagnamento D.lgs. N. 344/2003)

                                     26
Periodo d’imposta per detrazione FTC

• Regola generale (cfr. art. 165 co. 4 TUIR): “La
  detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata
  nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui
  appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
  riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
  condizione che il pagamento a titolo definitivo
  avvenga prima della sua presentazione”
• Tale principio vale anche nel caso di presentazione
  tardiva (entro i 90 gg. dal termine presentazione
  dichiarazione italiana). Dopo…dichiarazione omessa
  = NO FTC

                        27
S.A.F.
                                SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

                     Un esempio
01.01.14             31.12.14                   31.12.15

                                         30.09.15
           Reddito
                                 Definitività
           estero
                                  imposte
                                                                          Sfasamento

01.01.14             31.12.14                   31.12.15              30.09.16

                                         30.09.15
           Reddito                                         Definitività
           estero                                           imposte
Le omissioni

• Omessa dichiarazione = omessa indicazione
   dei redditi esteri (art. 165 co. 8 TUIR)
  NO FTC
• Per omessa indicazione redditi esteri:
  - dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 D.P.R.
  n. 322/1998 = Sì FTC

                       29
Cenni

• Frazionamento delle imposte estere (e
  conseguenze sulla loro definitività);
• Per country limitation;
• Parziale concorso del reddito estero alla
  formazione del reddito complessivo italiano;
• Accertamento

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