RISPOSTE AI QUESITI SULLE PROBLEMATICHE DI UNICO 2016 - S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO - ODCEC Milano
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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RISPOSTE AI QUESITI SULLE
PROBLEMATICHE DI UNICO 2016
Massimiliano Sironi
21.09.2016 - MilanoS.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Problematiche relative ai crediti d’imposta
(quadri CE e CR)Il caso (1)
• Redditi di capitale esteri assoggettati a euroritenuta.
• Non concorrono alla formazione reddito
complessivo.
• Comportamento: inserimento dieuroritenuta nel rigo
CR17 col. 2 e compensazione con mod. F24
• (Redditi indicati in RM12; consistenza in RW +
IVAFE)
3Credito di imposta estero e euroritenuta
• «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione».
(art. 165 co.1 T.U.I.R.)
• «I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta» (art. 18 co.1
T.U.I.R.)
4Credito di imposta estero e euroritenuta
(segue)
• Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero. (segue co. 1 art. 18 T.U.I.R.).
• «Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 239 del
1996, non possono comunque usufruire dell’imposizione ordinaria le
persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, gli enti pubblici e
privati, inclusi i trust, residenti in Italia che non hanno quale oggetto principale
l’esercizio di attività commerciali, nonché i soggetti esenti da IRES, in relazione agli
interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari esteri
per i quali il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, è tenuto
obbligatoriamente ad autoliquidare l’imposta sostitutiva ivi prevista.»
(circolare n. 9/E del 5/3/2015)
Quindi?
5Credito di imposta estero e euroritenuta
(segue)
Imposizione No Reddito Credito di
Euroritenuta
sostitutiva complessivo imposta?
6Recupero euroritenuta
• Art. 10 co.1 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*)
«Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare
dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva
2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è
riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta
determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
7Recupero euroritenuta (segue)
• Art. 10 co.2 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*)
«Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare
del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il
beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o
dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione
prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»
8Recupero euroritenuta (segue)
Maturato nel 2015
• Nel caso di specie – no utilizzo ex art. 165 T.U.I.R. (no reddito complessivo)
• Alternativa 1 – richiesta a rimborso
• Alternativa 2 – compensazione con mod. F24 cod. tributo 6790
9Precisazioni su euroritenuta
• Abrogazione euroritenuta – L. n. 122 del 7/7/2016 (art. 28)
• Con decorrenza dal 1° gennaio 2016
• Portata più ampia dello scambio automatico di informazioni
• Euroritenuta e VD – risposta DRE Lombardia
10Il caso (2)
• Redditi esteri - Ritenute su titoli, obbligazioni e
recuperabilità ritenute
• Quale documentazione è ritenuta necessaria
affinché si possa recuperare le ritenute
estere/euroritenute.
• Il recupero deve avvenire tramite dichiarativo
(quadro CR) o tramite istanza e l'istanza a chi deve
essere indirizzata.
11Euroritenuta
• Per funzionamento euroritenuta ai fini del
«recupero» di quanto pagato – cfr. lucidi precedenti
12Euroritenuta - documentazione
Documenti circolare n.9/E del 5/3/2015 Euroritenuta
un prospetto recante l’indicazione, Documentazione bancaria attestante
separatamente Stato per Stato,
dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’avvenuta ritenuta estera da parte di
l’ammontare delle imposte pagate in via intermediario non residente
definitiva in relazione ai medesimi, la misura
del credito spettante, determinato sulla base
della formula di cui al primo comma
dell’articolo 165 del TUIR ( RE/RCN x Imposta
Italiana);
la copia della dichiarazione dei redditi
presentata nel Paese estero, qualora sia ivi
previsto tale adempimento;
la ricevuta di versamento delle imposte
pagate nel Paese estero;
l’eventuale certificazione rilasciata dal
soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte
estera;
l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non
inserita nella dichiarazione dei redditi.
13Il caso (3)
• Contribuente italiano incassa nel 2015 un fondo
pensionistico integrativo obbligatorio (secondo
pilastro).
• Fondo alimentato in maniera pluriennale in
correlazione con il rapporto di lavoro del
contribuente.
• Il datore di lavoro ha effettuato una ritenuta (a
titolo d’imposta).
• In quale quadro scomputare la ritenuta operata dal
soggetto estero?
14Una premessa
• Inquadramento fiscale del secondo pilastro (incertezze interpretative).
• In Svizzera:
- assimilazione del secondo pilastro ad un reddito
previdenziale;
- applicazione di una ritenuta «a titolo provvisorio» (possibilità
per i non residenti di ottenere il rimborso;
- differente natura rispetto all’euroritenuta;
- per assimilazione viene considerato come il «TFR» (tassazione
integrale in Italia);
- richiesta di rimborso della ritenuta operata dal soggetto
elvetico che ha erogato il fondo.
15Una premessa (segue)
• In Italia:
- interpello n. 954-56/2007. Reddito di lavoro dipendente. Tassazione a titolo
definitivo nel Paese della fonte (art. 15 Convenzione).
Conseguenze: no reddito in Italia. No FTC.
- interpello n. 904-359/2004 e circolare n.66566/2004 Lombardia.
Reddito di capitale (art. 44 co. 1 g-quater T.U.I.R.) per la parte
eccedente i premi versati (art. 11 Convenzione – tassabili nel Paese di
residenza).
Conseguenze: sì reddito in Italia (RM). Imposta sostitutiva = No FTC;
Opzione per imposta ordinaria (art. 26-ter D.P.R. n. 600/73) = Sì FTC =
misura massima --- imposta convenzionale
- Redditi da pensione. Da tassare nel Paese di residenza (art. 18
Convenzione)
Conseguenze: integrale tassazione in Italia. Imposizione alla fonte
svizzera a titolo provvisorio. Richiesta rimborso CH. No FTC.
16S.A.F.
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Il credito per imposte pagate all’estero:
lineamenti generaliIl contesto normativo di riferimento
Reddito stato fonte
imposizione
giuridica
Doppia
Vs.
Reddito stato residenza
Art. 23 Convenzione
OECD
Circolare 9/E del
5/3/2015
Art. 165 T.U.I.R.
IRPEF IRES
18Un principio generale e tre condizioni
Imposta è Imposta Allora
IT < Ext Verso differenza a IT
Credito fino a
IT > Ext concorrenza imposta IT
Art. 165 co. 1 “ se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”
191° requisito
• Il reddito estero deve concorrere alla
formazione del reddito complessivo IT
• No FTC in presenza di redditi
- assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- a imposta sostitutiva;
- a imposizione sostitutiva ancorché effettuata
in dichiarazione
202° requisito
• Imposte estere… “l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi
stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito, o
quanto meno, in tributi con natura similare”
• “La verifica sulla natura del tributo [deve essere] effettuata
alla stregua dei principi e delle nozioni evincibili dal nostro
ordinamento tributario, per cui si ritiene accreditabile la
prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto
consista nel possesso di un reddito”
212° requisito (segue)
Operativamente:
Operativamente
1 Se esiste Convenzione OECD Elenco tributi rientranti
2 Non esiste Convenzione OECD Principi generali
- E’ prevista l’applicazione del trattato anche per le imposte
identiche o analoghe istituite successivamente alla stipula
delle Convenzioni
- In caso di incertezza: Interpello ordinario
223° requisito
• Definitività imposte = irripetibilità
• Def.: “la circostanza che l’ [imposta] non è
più suscettibile di modificazione a favore del
contribuente”
• No definitività per imposte pagate in acconto
o in via provvisoria e per quelle per cui è
prevista la possibilità di rimborso totale o
parziale (anche mediante la compensazione)
233° requisito (segue)
• Sono pagate a titolo definitivo nel periodo
d’imposta in cui sono state versate al Fisco;
• La certificazione ha solo valore probatorio ed
è da conservare insieme ad altra
documentazione (vd. lucido prec. su doc.)
24Determinazione del credito d’imposta
(RE/RCN) x imposta italiana
Limite 1 – l’accreditamento delle imposte estere non può
essere superiore alla quota d’imposta italiana
Limite 2 – l’accreditamento delle imposte estere deve
avvenire nei limiti dell’imposta italiana netta, dovuta per il
periodo d’imposta cui il reddito estero ha concorso alla
formazione del reddito imponibile italiano (questione degli
“sfasamenti”)
25Gli elementi della formula
RE RCN
Reddito estero che concorre alla Reddito complessivo assunto "al netto"
formazione del reddito complessivo in
delle perdite di precedenti periodi
Italia
Da rideterminarsi con le regole previste d'imposta ammesse in deduzione. Ciò
dall'ordinamento italiano
singifica che l'imposta italiana va
Deve essere assunto "al lordo" dei costi
di produzione del reddito considerata per il suo ammontare
Eccezioni: reddito d'impresa prodotto
effettivo (cfr. relazione
all'estero tramite s.o. e reddito di lavoro
autonomo accompagnamento D.lgs. N. 344/2003)
26Periodo d’imposta per detrazione FTC
• Regola generale (cfr. art. 165 co. 4 TUIR): “La
detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata
nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui
appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione”
• Tale principio vale anche nel caso di presentazione
tardiva (entro i 90 gg. dal termine presentazione
dichiarazione italiana). Dopo…dichiarazione omessa
= NO FTC
27S.A.F.
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Un esempio
01.01.14 31.12.14 31.12.15
30.09.15
Reddito
Definitività
estero
imposte
Sfasamento
01.01.14 31.12.14 31.12.15 30.09.16
30.09.15
Reddito Definitività
estero imposteLe omissioni
• Omessa dichiarazione = omessa indicazione
dei redditi esteri (art. 165 co. 8 TUIR)
NO FTC
• Per omessa indicazione redditi esteri:
- dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 D.P.R.
n. 322/1998 = Sì FTC
29Cenni
• Frazionamento delle imposte estere (e
conseguenze sulla loro definitività);
• Per country limitation;
• Parziale concorso del reddito estero alla
formazione del reddito complessivo italiano;
• Accertamento
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