RISPOSTE AI QUESITI SULLE PROBLEMATICHE DI UNICO 2016 - S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO - ODCEC Milano
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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RISPOSTE AI QUESITI SULLE PROBLEMATICHE DI UNICO 2016 Massimiliano Sironi 21.09.2016 - Milano
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Problematiche relative ai crediti d’imposta (quadri CE e CR)
Il caso (1) • Redditi di capitale esteri assoggettati a euroritenuta. • Non concorrono alla formazione reddito complessivo. • Comportamento: inserimento dieuroritenuta nel rigo CR17 col. 2 e compensazione con mod. F24 • (Redditi indicati in RM12; consistenza in RW + IVAFE) 3
Credito di imposta estero e euroritenuta • «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione». (art. 165 co.1 T.U.I.R.) • «I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta» (art. 18 co.1 T.U.I.R.) 4
Credito di imposta estero e euroritenuta (segue) • Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (segue co. 1 art. 18 T.U.I.R.). • «Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 239 del 1996, non possono comunque usufruire dell’imposizione ordinaria le persone fisiche, le società semplici e i soggetti equiparati, gli enti pubblici e privati, inclusi i trust, residenti in Italia che non hanno quale oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, nonché i soggetti esenti da IRES, in relazione agli interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari esteri per i quali il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, è tenuto obbligatoriamente ad autoliquidare l’imposta sostitutiva ivi prevista.» (circolare n. 9/E del 5/3/2015) Quindi? 5
Credito di imposta estero e euroritenuta (segue) Imposizione No Reddito Credito di Euroritenuta sostitutiva complessivo imposta? 6
Recupero euroritenuta • Art. 10 co.1 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*) «Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, è riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» 7
Recupero euroritenuta (segue) • Art. 10 co.2 D.lgs. n. 84 del 18.04.2015 (*) «Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» 8
Recupero euroritenuta (segue) Maturato nel 2015 • Nel caso di specie – no utilizzo ex art. 165 T.U.I.R. (no reddito complessivo) • Alternativa 1 – richiesta a rimborso • Alternativa 2 – compensazione con mod. F24 cod. tributo 6790 9
Precisazioni su euroritenuta • Abrogazione euroritenuta – L. n. 122 del 7/7/2016 (art. 28) • Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 • Portata più ampia dello scambio automatico di informazioni • Euroritenuta e VD – risposta DRE Lombardia 10
Il caso (2) • Redditi esteri - Ritenute su titoli, obbligazioni e recuperabilità ritenute • Quale documentazione è ritenuta necessaria affinché si possa recuperare le ritenute estere/euroritenute. • Il recupero deve avvenire tramite dichiarativo (quadro CR) o tramite istanza e l'istanza a chi deve essere indirizzata. 11
Euroritenuta • Per funzionamento euroritenuta ai fini del «recupero» di quanto pagato – cfr. lucidi precedenti 12
Euroritenuta - documentazione Documenti circolare n.9/E del 5/3/2015 Euroritenuta un prospetto recante l’indicazione, Documentazione bancaria attestante separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’avvenuta ritenuta estera da parte di l’ammontare delle imposte pagate in via intermediario non residente definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR ( RE/RCN x Imposta Italiana); la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi. 13
Il caso (3) • Contribuente italiano incassa nel 2015 un fondo pensionistico integrativo obbligatorio (secondo pilastro). • Fondo alimentato in maniera pluriennale in correlazione con il rapporto di lavoro del contribuente. • Il datore di lavoro ha effettuato una ritenuta (a titolo d’imposta). • In quale quadro scomputare la ritenuta operata dal soggetto estero? 14
Una premessa • Inquadramento fiscale del secondo pilastro (incertezze interpretative). • In Svizzera: - assimilazione del secondo pilastro ad un reddito previdenziale; - applicazione di una ritenuta «a titolo provvisorio» (possibilità per i non residenti di ottenere il rimborso; - differente natura rispetto all’euroritenuta; - per assimilazione viene considerato come il «TFR» (tassazione integrale in Italia); - richiesta di rimborso della ritenuta operata dal soggetto elvetico che ha erogato il fondo. 15
Una premessa (segue) • In Italia: - interpello n. 954-56/2007. Reddito di lavoro dipendente. Tassazione a titolo definitivo nel Paese della fonte (art. 15 Convenzione). Conseguenze: no reddito in Italia. No FTC. - interpello n. 904-359/2004 e circolare n.66566/2004 Lombardia. Reddito di capitale (art. 44 co. 1 g-quater T.U.I.R.) per la parte eccedente i premi versati (art. 11 Convenzione – tassabili nel Paese di residenza). Conseguenze: sì reddito in Italia (RM). Imposta sostitutiva = No FTC; Opzione per imposta ordinaria (art. 26-ter D.P.R. n. 600/73) = Sì FTC = misura massima --- imposta convenzionale - Redditi da pensione. Da tassare nel Paese di residenza (art. 18 Convenzione) Conseguenze: integrale tassazione in Italia. Imposizione alla fonte svizzera a titolo provvisorio. Richiesta rimborso CH. No FTC. 16
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il credito per imposte pagate all’estero: lineamenti generali
Il contesto normativo di riferimento Reddito stato fonte imposizione giuridica Doppia Vs. Reddito stato residenza Art. 23 Convenzione OECD Circolare 9/E del 5/3/2015 Art. 165 T.U.I.R. IRPEF IRES 18
Un principio generale e tre condizioni Imposta è Imposta Allora IT < Ext Verso differenza a IT Credito fino a IT > Ext concorrenza imposta IT Art. 165 co. 1 “ se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta” 19
1° requisito • Il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo IT • No FTC in presenza di redditi - assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta; - a imposta sostitutiva; - a imposizione sostitutiva ancorché effettuata in dichiarazione 20
2° requisito • Imposte estere… “l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito, o quanto meno, in tributi con natura similare” • “La verifica sulla natura del tributo [deve essere] effettuata alla stregua dei principi e delle nozioni evincibili dal nostro ordinamento tributario, per cui si ritiene accreditabile la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito” 21
2° requisito (segue) Operativamente: Operativamente 1 Se esiste Convenzione OECD Elenco tributi rientranti 2 Non esiste Convenzione OECD Principi generali - E’ prevista l’applicazione del trattato anche per le imposte identiche o analoghe istituite successivamente alla stipula delle Convenzioni - In caso di incertezza: Interpello ordinario 22
3° requisito • Definitività imposte = irripetibilità • Def.: “la circostanza che l’ [imposta] non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente” • No definitività per imposte pagate in acconto o in via provvisoria e per quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale (anche mediante la compensazione) 23
3° requisito (segue) • Sono pagate a titolo definitivo nel periodo d’imposta in cui sono state versate al Fisco; • La certificazione ha solo valore probatorio ed è da conservare insieme ad altra documentazione (vd. lucido prec. su doc.) 24
Determinazione del credito d’imposta (RE/RCN) x imposta italiana Limite 1 – l’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta italiana Limite 2 – l’accreditamento delle imposte estere deve avvenire nei limiti dell’imposta italiana netta, dovuta per il periodo d’imposta cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito imponibile italiano (questione degli “sfasamenti”) 25
Gli elementi della formula RE RCN Reddito estero che concorre alla Reddito complessivo assunto "al netto" formazione del reddito complessivo in delle perdite di precedenti periodi Italia Da rideterminarsi con le regole previste d'imposta ammesse in deduzione. Ciò dall'ordinamento italiano singifica che l'imposta italiana va Deve essere assunto "al lordo" dei costi di produzione del reddito considerata per il suo ammontare Eccezioni: reddito d'impresa prodotto effettivo (cfr. relazione all'estero tramite s.o. e reddito di lavoro autonomo accompagnamento D.lgs. N. 344/2003) 26
Periodo d’imposta per detrazione FTC • Regola generale (cfr. art. 165 co. 4 TUIR): “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione” • Tale principio vale anche nel caso di presentazione tardiva (entro i 90 gg. dal termine presentazione dichiarazione italiana). Dopo…dichiarazione omessa = NO FTC 27
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Un esempio 01.01.14 31.12.14 31.12.15 30.09.15 Reddito Definitività estero imposte Sfasamento 01.01.14 31.12.14 31.12.15 30.09.16 30.09.15 Reddito Definitività estero imposte
Le omissioni • Omessa dichiarazione = omessa indicazione dei redditi esteri (art. 165 co. 8 TUIR) NO FTC • Per omessa indicazione redditi esteri: - dichiarazione integrativa art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 = Sì FTC 29
Cenni • Frazionamento delle imposte estere (e conseguenze sulla loro definitività); • Per country limitation; • Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo italiano; • Accertamento 30
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