IRAP: L'INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DELL'AIUTO DI STATO E IL RECUPERO DEL CREDITO 2018 INUTILIZZATO - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DECRETO “RILANCIO”, IRAP

IRAP: l’indicazione in dichiarazione
dell’aiuto di Stato e il recupero del credito
2018 inutilizzato
Esempi di compilazione del quadro IR per il recupero dell’eccedenza IRAP 2018 e del quadro IS per
l’esonero dal saldo IRAP 2019
di Sandra Pennacini | 31 AGOSTO 2020

 Tra i chiarimenti forniti dalla circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, avente ad oggetto il D.L. 19 maggio 2020,
 n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di particolare interesse è quello
 relativo alle modalità di “recupero” dell’eventuale credito IRAP 2018 non interamente utilizzato – che
 viene assorbito dal saldo 2019 – nel caso in cui tale saldo non sia dovuto, alla luce delle disposizioni di
 cui all’art. 24 del menzionato decreto. Sono state precisate, inoltre, anche le modalità di compilazione
 del quadro “Aiuti di Stato”, sempre con riferimento al saldo IRAP 2019 non versato in forza delle disposi-
 zioni del decreto “Rilancio”.

Premessa
L’art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”, ha disposto che il versamento del saldo
IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, nonché il versamento della prima rata di acconto relativa
all’anno 2020, non siano dovuti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi aventi un volume di
ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro.
Sono espressamente esclusi dalla disposizione in oggetto:
   le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici (soggetti che determinano
     il valore della produzione netta secondo gli artt. 7 e 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997);
   le banche e gli altri intermediari finanziari (soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, D.P.R. n.
     917/1986).
A favore dei soggetti rientranti nella misura agevolativa, l’Agenzia delle entrate – con circolare 20 ago-
sto 2020, n. 25/E- ha fornito utili chiarimenti inerenti al ”recupero” dell’eventuale credito IRAP 2018
non ancora utilizzato ed “eroso” dall’eventuale saldo a debito dovuto per il 2019, ma non versato, in
forza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020.
Precise indicazioni, inoltre, sono state fornite relativamente alla compilazione del quadro “Aiuti di
Stato”, con riferimento all’agevolazione stessa.

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IRAP: l’indicazione in dichiarazione dell’aiuto di Stato e il recupero del credito 2018 inutilizzato

Credito IRAP 2018 inutilizzato: l’indicazione nel modello IRAP 2020 ai fini del
recupero del credito stesso
Il quesito 1.1.4 della circolare n. 25/E del 2020 affronta una problematica che potrebbe essersi pre-
sentata in più di una occasione, e che, se non adeguatamente risolta, avrebbe potuto generare dispa-
rità tra i contribuenti per un mero “gioco di righi”.

       Esempio
       Esempio 1:
       Per comprendere la problematica, si ipotizzi la seguente situazione:
       - IRAP anno 2019: euro 10.000;
       - acconti versati: euro 4.000;
       - credito anno 2018: euro 2.000;
       - credito anno 2018 già compensato con modello F24 prima della presentazione della dichia-
       razione IRAP 2020 riferimento 2019: euro 2.000.
       In questa situazione, il saldo dovuto sarebbe pari a 6.000 euro e, ipotizzando che il contri-
       buente rientri tra coloro che possono avvalersi della disposizione di cui all’art. 24 del D.L.
       n. 34/2020, tale importo non viene, legittimamente, versato. Di conseguenza, il contribuente
       ottiene un “vantaggio”, in termini di minore esborso, pari all’intero saldo, ovvero euro
       6.000.

La compilazione del quadro

       Esempio
       Esempio 2:
       Si ipotizzi, ora, una situazione del tutto identica in termini di importi, con la sola differenza
       che il credito IRAP 2018 non sia stato compensato.
       In questo caso, l’importo a debito scende, ovviamente, a 4.000 euro, potendosi giovare anche
       del riporto a nuovo dei 2.000 euro relativi al credito 2018, ancora disponibili.
       Ecco che il “vantaggio” per il contribuente viene ad essere eroso proprio dal credito residuo
       2018, che, in quanto non già compensato in precedenza, viene ad essere ”assorbito” dal sal-
       do, che, tuttavia, non deve essere versato, in forza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

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La compilazione del quadro

Per ovviare a questa evidente condizione di disparità che si viene a creare tra contribuenti aventi
identiche caratteristiche, che vede il contribuente di cui all’esempio 1 godere di un vantaggio pari a
6.000 euro, ed il contribuente di cui all’esempio 2 di un vantaggio di soli 4.000 euro, e ciò solo ed
esclusivamente in conseguenza del fatto che l’eventuale credito 2018 sia stato o meno compensato in
precedenza, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 25/E del 2020, ha espressamente confermato la
possibilità di recuperare l’importo del credito 2018 inutilizzato – che viene “assorbito” dal saldo
2019 – fornendo, altresì, specifiche indicazioni su quale sia la corretta modalità di compilazione del
dichiarativo che consente tale recupero.

        Attenzione
        L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 (quando tale saldo non
        sia dovuto in forza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020) può essere recuperata con la dichiarazione
        IRAP 2020 ed utilizzata in compensazione (o riportata all’anno successivo, o richiesta a rim-
        borso) compilando il rigo IR28 “Eccedenze di versamento a saldo”. In tale rigo deve essere
        indicata la quota di eccedenza IRAP 2018 utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui
        versamento non è dovuto in forza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

Nel caso esemplificato (esempio 2), quindi, la compilazione del quadro integrale della sezione II risul-
terà essere la seguente:

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Il valore esposto al rigo IR28 sarà poi da suddividere, nei righi IR29 o IR30, al fine di specificare se ne
viene chiesto il rimborso oppure la compensazione (o il riporto a nuovo).

Esonero saldo IRAP – Aiuto di Stato: indicazione nella sezione XVIII del
quadro IS
In premessa occorre ricordare che l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 – ai sensi dell’art. 24
del D.L. n. 34/2020 – si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazio-
ne della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final – Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.

        Attenzione
        Trattandosi di aiuto di Stato, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare
        n. 25/E del 2020 in commento, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento
        del saldo IRAP 2019, si sensi dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, sono tenuti a compilare la se-
        zione XVIII del quadro IS.

Tale compilazione prevede l’indicazione dei seguenti dati:
   nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
   nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
   nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
   nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente,
     «1», «2020», «34», «24»;
   nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
   nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019, non
     versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del decreto “Rilancio”.
Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni conte-
nute nel modello IRAP 2020.
Trasponendo nel quadro il nostro primo esempio, ed ipotizzando che si tratti di una società in nome
collettivo, il quadro risulterà compilato come di seguito indicato.

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A parere di chi scrive, la compilazione del quadro sarà identica anche nel secondo caso, per quan-
to l’importo non versato ammonti a soli 4.000 euro; quanto sopra poiché l’effettivo vantaggio corri-
sponde appunto a 6.000 euro, visto che i 2.000 euro di credito anno 2018 non compensati vengono
recuperati mediante la compilazione del rigo IR28.

Considerazioni in ordine al quadro “Aiuti di Stato”
Al di là delle questioni di mera compilazione, che comunque costringono a rivedere le dichiarazioni
IRAP già predisposte (e magari anche già inviate), vi è da segnalare che più di una perplessità è sorta
dinnanzi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
Infatti, stando alle istruzioni ministeriali di compilazione, la sezione relativa agli aiuti di Stato deve es-
sere compilata dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno benefi-
ciato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”), nonché di quelli subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque de-
nominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della pre-
sentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’art. 10 del
Regolamento.

        Attenzione
        La sezione deve essere compilata con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per
        la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. La
        sezione va compilata anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento
        della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.

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Stante alle istruzioni, quindi, è ben vero che ad essere “abbuonato” è il saldo IRAP 2019, tuttavia il be-
neficio si è avuto nel 2020, momento nel quale tale saldo doveva essere versato. Anche volendo
guardare all’aspetto dei presupposti per la fruizione (dell’aiuto), si torna al 2020, anno nel quale è sta-
to emanato il D.L. n. 34/2020. Qualche dubbio in più si ha laddove viene detto che la sezione deve es-
sere compilata anche in caso di aiuti “maturati” nel periodo d’imposta di riferimento della dichiara-
zione, ma non fruiti nel medesimo periodo. Sul punto, occorrerebbe comprendere se per “maturati”
si intenda un qualcosa di assibilabile alla “competenza” dell’aiuto, per quanto resta comunque il fatto
che il diritto all’aiuto è maturato a seguito di un decreto emanato nel 2020.

        Attenzione
        Se è probabile che sul punto si scateneranno dotte disquisizioni, è parimenti pacifico che
        l’indicazione degli aiuti è condizione indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi
        (art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234); ne consegue che omettere la compilazione
        della sezione XVIII del quadro IS nel modello IRAP 2020, tanto più considerando che la cir-
        colare n. 25/E del 2020 analiticamente ne riporta le modalità di compilazione, potrebbe com-
        promettere la legittimità del mancato versamento del saldo IRAP 2019.

Certo è che, se le indicazioni fornite venissero supportate da maggiore chiarezza, e soprattutto fosse-
ro tempestive, molte problematiche potrebbero essere affrontate con il dovuto grado di approfondi-
mento e con i tempi necessari, in luogo di costringere i consulenti ad una continua rincorsa ad infor-
mazioni che suonano, sempre più spesso, come “calate dall’alto”.

        Riferimenti normativi
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 24;
   Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, p. 1.1.

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