Il ruolo della Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM-PSTRP nello scenario della rappresentatività istituzionale e le opportunità per i ...
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FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM e PSTRP Il ruolo della Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM-PSTRP nello scenario della rappresentatività istituzionale e le opportunità per i professionisti TSRM dott. Leonardo Capaccioli Vicepresidente Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP
In principio fu… legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”. Art. 4. (Delega al Governo per l'istituzione degli Ordini ed Albi professionali). …omissis… a) trasformare i Collegi professionali esistenti in Ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione; 2
FEDERAZIONE FEDERAZIONE NAZIONALE NAZIONALE ORDINI DA COLLEGI TSRM A DEI TSRM e PSTRP COLLEGI TSRM ORDINI DEI TSRM e PROVINCIALI E PSTRP PROVINCIALI INTERPROVINCIALI E INTERPROVINCIALI
Com’è andata Al Senato •Denominazione: Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. •Ordine del Giorno, D’Alì - Rizzotti, accolto dal Governo G3.103 D’ALI’, RIZZOTTI Non posto in votazione (*) Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale», premesso che: nell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione afferiranno una sola professione sanitaria ordinata in Collegi e Albi (TSRM) ed almeno 17 professioni sanitarie prive sia dei primi (Collegi) che dei secondi (albi) oltre che una professione sanitaria con solo albo (Assistenti sanitari provenienti dai Collegi IPASVI); 6
considerato che: appare evidente che la sola norma primaria non potrà essere sufficiente a far si che le professioni oggi prive di Collegio e/o albo che confluiranno nel nuovo Ordine siano immediatamente operative e, conseguentemente, equiparate ai TSRM; affinché quanto sopra si realizzi secondo quanto disposto dalla norma, ognuna delle medesime dovrà adempiere a: 1. identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento); 2. verificare i titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente; 3. predisporre il sistema di riscossione delle quote (per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune); 4. formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale (a differenza dei TSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale); le suddette attività richiederanno risorse umane, economiche, logistiche, strumentali, procedurali e temporali (il decreto ministeriale di costituzione degli albi sarà solo la premessa formale alla loro concreta realizzazione), impegna il Governo: a prevedere che, in attesa della reale istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione formalmente istituiti con Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, comma 13, del disegno di legge n. 1324-A, e pertanto degli adempimenti di cui sopra in carico alle professioni non ancora ordinate, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e l'albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica possano da subito esercitare le funzioni e le competenze a essi attribuite dalla norma, al pari degli altri Ordini di cui al comma 9 del medesimo articolo; a) prevedere, altresì, che nelle more della realizzazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, Capo I, articolo 2, comma 2, lettera a), del disegno di legge n. 1324-A, restino in carica, anche a livello nazionale, gli Organi in essere alla data dell'entrata in vigore della legge. ________________ (*) Accolto dal Governo 7
Regime Transitorio Art. 14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 9
Gli organi istituzionali Ordini • Commissioni d’albo (in attesa di DM attuativo) • Consiglio direttivo (in attesa di DM attuativo) • Presidente • Revisori dei conti (composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali, ex revisori contabili, e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi). Federazione • Commissioni d’albo (in attesa di DM attuativo) • Assemblea delle CdA • Consiglio nazionale • Comitato centrale • Presidente • Revisori dei conti 10
Ministero della Salute 15 gennaio 2018 (DGRUPS) • Elezioni prima della pubblicazione della legge • Cooperazione • TSRM – CONAPS • Associazioni maggiormente rappresentative • Assistenti sanitari • DM costituzione albi 22 gennaio 2018 (Ministero) • Richieste • Legale rappresentanza pro tempore • Richiesta formale supporto • Tempo e strumenti 12
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Ministero della Salute 31 gennaio 2018, post Cns 27 gennaio (12 febbraio 2018) • esigenza di una prima indicazione chiara su come procedere; • rappresentatività territoriale dei nuovi Ordini rispetto a quella attuale dei Collegi TSRM; • gestione dei beni di proprietà della Federazione e dei Collegi TSRM (e Assistenti sanitari): sedi, mobilio, attrezzature, etc…; • modalità di rinnovo dei Cd di quei Collegi che nel tempo si sono sfasati rispetto all’omogenea condizione iniziale; • ridenominazione e logo; • Assistenti sanitari, che transitano da un Ordine all’altro. 16
Ministero della Salute 12 febbraio 2018, TSRM + CONAPS Il DM che a fine febbraio/inizio marzo istituirà gli albi dei neocostituiti Ordini conterrà quanto segue: • l’albo dei TSRM di ogni Ordine sarà immediatamente implementato con quello dell’attuale Collegio; • l’albo degli Assistenti sanitari di ogni Ordine sarà implementato coi nominativi che riceveremo dagli attuali Collegi IPASVI, coi necessari adattamenti geografici; • gli albi di tutte le altre professioni saranno implementati col lavoro di Commissioni straordinarie costituite da soggetti designati dalle Associazione maggiormente rappresentative (una Commissione straordinaria per profilo per Regione). Tali Commissioni raccoglieranno le domande di iscrizione, valuteranno la relativa documentazione e la consegneranno ai Consigli direttivi che, ai sensi del Capo I, art. 3, lettera a), procederanno all’iscrizione dei professionisti all’Ordine, nei relativi albi. Pur essendo regionali, le Commissioni straordinarie lavoreranno per implementare un numero di albi pari al numero di Ordini (attuali Collegi) presenti in quella Regione. Esse resteranno in carica 24 mesi (febbraio 2020). • Mentre le Commissioni straordinarie lavoreranno per implementare gli albi, a livello centrale si definiranno i DM per la composizione delle commissioni di albo e dei Consigli direttivi, nonché i regolamenti previsti dalla legge 3/2018. 17
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; CAMBIA LO «STATUS» E DA ORGANI AUSILIARI SI PASSA AD ORGANI SUSSIDIARI 18
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; VALORIZZAZIONE 19
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; PROGRAMMAZIONE 20
IL PROFESSIONISTA TSRM: ASPETTI NORMATIVI, REGIMI FISCALI CONTRATTUALI E ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 6-ter. (Fabbisogno di personale sanitario) 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi,…(omissis), nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.
IL PROFESSIONISTA TSRM: ASPETTI NORMATIVI, REGIMI FISCALI CONTRATTUALI E ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 6-ter. (Fabbisogno di personale sanitario) 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
CENSIMENTO TSRM INOCCUPATI E OVER 60 (dati normalizzati) TSRM dott. Leonardo Capaccioli
MEDIA TSRM NAZIONALE dott. 9,61% Leonardo Capaccioli
SCENARIO 1-2 a confronto IPOTESI: - 722 ingressi all’università TSRM dott. Leonardo Capaccioli
MONITORAGGIO ACCESSI CDL TRMIR N° ACCESSI MATRICOLE CDL TRMIR TOSCANA 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 ATENEI ACCESSI RICHIESTI 100 80 80 70 63 60 UNIV FIRENZE 58 48 45 38 36 27 UNIV PISA 20 20 20 20 12 9 UNIV SIENA 20 15 15 12 12 9 TOTALE 98 83 80 70 60 45
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; FORMAZIONE 30
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; FORMAZIONE 31
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; FORMAZIONE 32
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; ABILITAZIONE 33
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; ABILITAZIONE 34
Legge 3/2018 Pubblicata 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018 CAPO I - DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE Art 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; CRESCITA PROFESSIONALE 35
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QUANTI SIAMO IN TOSCANA? *RIPARTIZIONE % PROFESSIONISTI SU DATI CENSITI DAL COLLEGA 38 ANGELO MASTRILLO (TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA)
E IN ITALIA? SIAMO OLTRE 225.000 PROFESSIONISTI 39 DATI CENSITI DAL COLLEGA ANGELO MASTRILLO (TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA)
Cosa dovremo costruire e curare insieme Ordine TSRM e Professioni Sanitarie T, R e P Albo TSRM Albo AS Albo 1 Albo 2 Albo 3 Albo 4 Albo 5 Albo 6 Albo 7 Albo 8 Albo 9 Albo 10 Collegio TSRM Albo 11 Albo 12 Albo 13 Albo 14 Albo TSRM Albo 15 Albo 16 Albo 17 40
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