IL NUOVO REGIME FORFETARIO - MAURO LONGO TESTO AGGIORNATO, DA ULTIMO, CON LA RISOLUZIONE 11 FEBBRAIO 2020, N. 7/E - MYSOLUTION

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GUIDE PRATICHE

Il nuovo regime
forfetario
Testo aggiornato, da ultimo, con la
Risoluzione 11 febbraio 2020, n. 7/E

Mauro Longo
IL NUOVO REGIME FORFETARIO - MAURO LONGO TESTO AGGIORNATO, DA ULTIMO, CON LA RISOLUZIONE 11 FEBBRAIO 2020, N. 7/E - MYSOLUTION
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ISBN 978-88-6279-211-0

Aggiornato al 6 marzo 2020
IL NUOVO REGIME FORFETARIO - MAURO LONGO TESTO AGGIORNATO, DA ULTIMO, CON LA RISOLUZIONE 11 FEBBRAIO 2020, N. 7/E - MYSOLUTION
Sommario

Sommario
Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari ..................... 1
 Inizio attività e modalità di accesso al regime forfetario ........................................................................... 1
 Modalità di comunicazione ............................................................................................................................ 1
 Intenzione di effettuare acquisti intracomunitari ....................................................................................... 2
 Regime naturale .............................................................................................................................................. 2
 Soggetti già in attività al 31 dicembre........................................................................................................... 2
 Comunicazione sussistenza delle condizioni............................................................................................... 3
 Errata applicazione del regime forfettario ................................................................................................... 3
 Passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario ............................................................................... 4
 Comportamento concludente ....................................................................................................................... 6
 Valutazione di opportunità ............................................................................................................................ 6
    Confronto costi e coefficienti di redditività ............................................................................................. 6
    Identikit del contribuente ideale per regime forfetario......................................................................... 6

Requisiti di accesso ........................................................................................................................................... 9
  Requisiti d’accesso .......................................................................................................................................... 9
  Revoca precedenti opzioni ........................................................................................................................... 10
  Limite di ricavi/compensi ............................................................................................................................. 11
  Eliminazione cause ostative per l’accesso al regime agevolato .............................................................. 13
  Limite di spese di lavoro dipendente – Reintroduzione .......................................................................... 14
  Cause di esclusione all’accesso al regime forfetario (requisiti negativi) ................................................ 15
  Regimi speciali IVA ed imposte dirette ....................................................................................................... 15
  Soggetti non residenti................................................................................................................................... 17
  Definizione di mezzi di trasporto nuovi e fabbricati ................................................................................. 18
  Partecipazioni societarie .............................................................................................................................. 18
     Situazione fino al 31 dicembre 2018 ...................................................................................................... 18
     Situazione a partire dal 1° gennaio 2019 .............................................................................................. 19
  Partecipazioni in società di persone ed associazioni professionali ........................................................ 19
  Partecipazione in SRL .................................................................................................................................... 21
  Prestazioni di lavoro dipendente ................................................................................................................ 24
  Requisito della “prevalenza” ........................................................................................................................ 25
  Definizione di “datore di lavoro” ................................................................................................................. 26
  Conseguimento redditi di lavoro dipendente ........................................................................................... 28
  Esportazioni ................................................................................................................................................... 29

Disciplina ai fini delle imposte dirette ....................................................................................................... 31
  Aspetti generali .............................................................................................................................................. 31
  Deduzione dei contributi previdenziali ...................................................................................................... 32
  Determinazione del reddito e dell’imposta sostituiva ............................................................................. 33
  Imprese familiari ........................................................................................................................................... 33
  Plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze ........................................................................................... 34
  Reddito degli immobili .................................................................................................................................. 35
  Perdite fiscali .................................................................................................................................................. 35
  Termini di versamento dell’imposta sostitutiva ........................................................................................ 36
  Passaggio di regime e regime transitorio .................................................................................................. 36
     Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario ........................................................................... 37
     Passaggio dal regime ordinario al forfetario ........................................................................................ 37

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Sommario

       Rimanenze finali ........................................................................................................................................ 38
       Beni strumentali ........................................................................................................................................ 39
     Esclusione dagli Isa ........................................................................................................................................ 39
     IRAP ................................................................................................................................................................. 41
     Esercizio di più attività e determinazione del reddito .............................................................................. 41
     Dati relativi all’attività .................................................................................................................................... 42
     Carichi di famiglia .......................................................................................................................................... 42
     Presentazione della dichiarazione dei redditi ........................................................................................... 43
     Semplificazioni contabili ............................................................................................................................... 43

Contribuenti start up ...................................................................................................................................... 44
  Requisiti .......................................................................................................................................................... 44
  Riflessi dichiarativi ......................................................................................................................................... 45
  Contribuente forfetario con inizio attività nel 2015 .................................................................................. 45
  Condizioni di accesso al regime agevolato ................................................................................................ 45

Disciplina ai fini IVA (nazionale) ................................................................................................................... 50
  Regole di fatturazione ................................................................................................................................... 50
  Semplificazioni IVA ........................................................................................................................................ 52
  Adozione del registratore telematico ......................................................................................................... 53
  Esterometro – Esonero ................................................................................................................................. 54
  Esigibilità differita .......................................................................................................................................... 54
  Regime IVA per cassa .................................................................................................................................... 54
  Rettifica alla detrazione a sfavore ............................................................................................................... 55
  Indetraibilità dell’IVA ..................................................................................................................................... 57
  Utilizzazione del credito IVA – ultima dichiarazione ................................................................................. 57
  Fatture elettroniche emesse (ciclo attivo) .................................................................................................. 57
     Soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema STS ................................................................................ 58
  Fattura elettronica ricevuta (ciclo passivo)................................................................................................. 59
  Obbligo di conservazione elettronica ......................................................................................................... 59

Disciplina ai fini IVA (estera) ......................................................................................................................... 61
  Cessioni intracomunitarie ............................................................................................................................ 61
  Acquisti intracomunitari di beni inferiori a 10.000 euro .......................................................................... 62
  Acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro ................................................. 62
  Prestazioni intracomunitarie di servizio “generiche” rese ....................................................................... 63
  Prestazioni intracomunitarie di servizi “generiche” ricevute ................................................................... 63
  Esportazioni .................................................................................................................................................... 64
  Importazioni ................................................................................................................................................... 65
  Prestazioni di servizi generiche extracomunitari rese ............................................................................. 65
  Prestazioni di servizi extracomunitari ricevuti........................................................................................... 65
  Acquisti in sospensione d’imposta .............................................................................................................. 65
  Imposta di bollo e reverse charge “estero” ................................................................................................ 66

Agevolazioni contributive .............................................................................................................................. 67
  Riduzione contributiva facoltativa ............................................................................................................... 67
  Esercenti attività d’impresa .......................................................................................................................... 67
  Rinnovo dell’agevolazione automatico ....................................................................................................... 68
  Modalità di adesione ..................................................................................................................................... 68
  Esclusione di alcuni benefici ........................................................................................................................ 69

IV                                                                                                                                                 MySolution | Guide
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Sommario

    Professionisti esclusi dal beneficio della riduzione .................................................................................. 69
    Termini di versamento dei contributi ......................................................................................................... 69
    Fuoriuscita dal regime forfetario – Decadenza del beneficio.................................................................. 70
    Coadiutori e coadiuvanti .............................................................................................................................. 71

Fuoriuscita dal regime.................................................................................................................................... 72
  Cause di fuoriuscita per obbligo ................................................................................................................. 72
  Disapplicazione per opzione ........................................................................................................................ 74
  Fuoriuscita dal regime e regole di fatturazione ........................................................................................ 75
  Registratore telematico ................................................................................................................................ 75
  Fuoriuscita a seguito di accertamento ....................................................................................................... 75
  Fuoriuscita dal regime e contabilità semplificata ..................................................................................... 75
  Rettifica della detrazione “a favore” ............................................................................................................ 76
  Fuoriuscita per cessazione di attività.......................................................................................................... 76
  Cessione dei beni strumentali ..................................................................................................................... 76

Sostituto d’imposta ......................................................................................................................................... 78
  Esonero da ritenute alla fonte ..................................................................................................................... 78
  Regime forfettario e cambio regime ........................................................................................................... 79
     Riflessi dichiarativi .................................................................................................................................... 80
  Errata applicazione delle ritenute ............................................................................................................... 81
  Regime forfetario ed assunzione personale dipendente ........................................................................ 82

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

Modalità di accesso – Valutazione di
convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

     La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto il regime forfetario, un regime contabile agevolato le cui
     caratteristiche sono molto simili al regime dei minimi, dal quale si differenzia per alcuni aspetti sostan-
     ziali. La disciplina del regime forfetario è stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208
     poi dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre
     2019, n. 160.
     Il regime forfetario, in considerazione della percentuale di costi forfetizzati, in taluni casi può risultare
     più vantaggioso rispetto al regime di contabilità semplificata. Ne risultano particolarmente avvantaggia-
     te, nell’adottare tale regime, tutte le attività d’impresa o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono
     necessari un ammontare di costi inferiore alla percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.

Inizio attività e modalità di accesso al regime forfetario
I soggetti che iniziano l’attività possono adottare il regime forfetario, se presumono la presenza dei
requisiti richiesti dalla Legge n. 190/2014 trattandosi del loro regime naturale.
La scelta di adottare il regime forfetario avviene compilando nel Modello AA9/12 (relativo alle persone
fisiche) il quadro B ove è previsto uno specifico box nel quale i soggetti che iniziano l’attività possono
comunicare l’opzione per il regime forfetario, presumendo il rispetto delle condizioni legislative per
avvalersi del regime agevolato.

Le istruzioni precisano che i soggetti che intendono aderire al regime forfetario devono indicare il co-
dice 2. Tale comunicazione non assume il valore di opzione trattandosi del regime naturale, ma è ri-
chiesta ai fini anagrafici.

Modalità di comunicazione
La modalità con cui si effettua la comunicazione all’Agenzia delle Entrate varia a seconda della tipolo-
gia di attività esercitata:
      Imprenditori: è necessario utilizzare il modello “ComUnica”;
      Professionisti: è necessario presentare il Modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate con modalità
        cartacea.

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

Intenzione di effettuare acquisti intracomunitari
Qualora un contribuente intenda effettuare acquisti intracomunitari, nel Modello AA9/12 deve essere
compilato il campo “operazioni intracomunitarie”, indicando il presunto ammontare degli acquisti in-
tracomunitari.

        Attenzione
        L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività AA9/12 dell’intenzione di applicare il
        regime forfetario non preclude l’accesso al regime agevolato, ma è sanzionata ai sensi dell’art.
        11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997 (con una sanzione che va da 250 euro a 2.000 euro).

Regime naturale
A partire dal 2015 il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti in possesso dei re-
quisiti richiesti dalla Legge n. 190/2014. Tale regime viene adottato dal contribuente come conse-
guenza del comportamento concludente.
Al contribuente è concessa la possibilità di fuoriuscire dal regime forfetario ed esercitare l’opzione
per il regime ordinario (ai fini IVA e/o redditi). Tale opzione è vincolante per almeno un triennio e si
estende successivamente di anno in anno. Essa inoltre deve essere comunicata nella dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno in cui è operata la scelta (esempio: nel caso di adozione del regime ordi-
nario a partire dal 2020, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione IVA relativa al 2020 che si
presenterà nel 2021).
L’esercizio dell’opzione per il regime ordinario avviene compilando il quadro VO del modello IVA, rigo
VO33.

Soggetti già in attività al 31 dicembre
Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività
d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in
possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

Ne consegue che, ad esempio, per il 2020 l’accesso al regime forfetario è possibile per le persone fisi-
che in attività al 31 dicembre 2019, a condizione che sussistano le condizioni di cui alla Legge n.
190/2014.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E, ha precisato che per coloro che sono
già in attività il passaggio al regime forfetario avviene senza alcun adempimento, senza obbligo di
comunicazione preventiva, ma con il solo comportamento concludente (es. emissione delle fatture
senza applicazione dell’IVA, ecc.). Tali soggetti sono comunque tenuti a inviare apposita comunicazio-
ne all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora siano interessati a fruire del regime contribu-
tivo agevolato.

        Attenzione
        L’avere già esercitato o meno l’attività prima di accedere al regime forfetario rileva ai fini della
        determinazione dell’imposta sostitutiva applicabile, sia del 5% ovvero del 15%.

Comunicazione sussistenza delle condizioni
La comunicazione che sussistono le condizioni del regime forfetario di cui al comma 54 dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e l’assenza di cause ostative di cui al comma 57 del medesimo art. 1
deve essere fatta in sede di dichiarazione dei redditi, barrando delle specifiche caselle nel quadro LM
del modello dichiarativo.

        Attenzione
        “Pre-conoscenza” superamento limiti soglia: nell’istanza di interpello n. 195/2019, l’Agenzia
        ha affermato che non può adottare il regime forfetario il contribuente che, al momento in cui
        comunica l’inizio dell’attività all’Agenzia delle entrate compilando la relativa modulistica ai
        sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è già a conoscenza che il limite-soglia di ricavi al 31 di-
        cembre verrà certamente superato. Nel caso affrontato dall’amministrazione finanziaria il
        contribuente, al momento di inizio dell’attività, era a conoscenza che per effetto di una sen-
        tenza di condanna conseguirà nel primo anno di esercizio dell’attività un volume d’affari che
        supera sicuramente l limite-soglia di 65.000 euro.

Errata applicazione del regime forfettario
L’Agenzia delle entrate, fornendo risposta a due istanze di interpello (n. 499 e 500 del 2019), ha chiari-
to alcuni aspetti salienti per i contribuenti che, dopo essersi accorti di aver erroneamente applicato
il regime forfettario, avevano l’intenzione di regolarizzare la loro posizione. In entrambi i casi affron-
tati dall’Amministrazione finanziaria, il cessionario aveva rifiutato le fatture elettroniche emesse per
regolarizzare la posizione (è, quindi, da ritenere che il cessionario sia una pubblica amministrazione).
Riflessi IVA: nella risposta all’istanza di interpello n. 500/2019 l’amministrazione finanziaria afferma
che, per regolarizzare la situazione in cui un contribuente ha adottato per errore il regime forfettario,
sono previste due possibilità:
   emissione di note di variazione in aumento ad integrazione delle fatture originarie emesse
     senza applicazione dell’IVA;

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

   emissione di note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie (senza ap-
     plicazione dell’IVA) ed emissione di nuove fatture (con applicazione dell’IVA).
Nel caso in esame per il cedente, l’obbligo di versare all’Erario l’IVA dovuta, come risultante dalla fat-
tura emessa, sussiste indipendentemente dal pagamento della stessa da parte del cessionario.
Riflessi sulla ritenuta: la risposta all’istanza di interpello n. 499 ha per oggetto il trattamento del-
la ritenuta d’acconto che, a seguito dell’abbandono del regime forfetario da parte del prestatore, in
capo al committente comporta l’obbligo della relativa effettuazione. Il prestatore ha chiesto se, in se-
de di dichiarazione dei redditi, sarà possibile scomputare le ritenute subite anche in assenza del rela-
tivo versamento all’erario. L’Agenzia ha chiarito che, a seguito del rifiuto delle fatture, il contribuente-
istante non avendo subito le ritenute a titolo di acconto non può vantare credito ai fini
dell’imposta sul reddito da scomputare in dichiarazione dei redditi.

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario
A partire dal 2016 non è più possibile aderire al regime dei minimi, anche se è possibile rimanere in
tale regime fino alla sua scadenza naturale ovvero al verificarsi di una causa di fuoriuscita. Ne conse-
gue che il contribuente potrà avvalersi di tale regime fino al compimento dei cinque anni di esercizio
dell’attività ovvero al compimento dei 35 anni di età (ad esempio: una persona fisica di 20 anni che ha
aperto la partita IVA nel 2015 avvalendosi del regime dei minimi, potrà rimanere in tale regime fino al
2030).

        Attenzione
        Si ricorda che per il regime dei minimi era da considerare “opzionale” per coloro che hanno
        iniziato l’attività nel 2015, quando era già entrato in vigore il regime forfetario. L’esercizio di
        tale opzione aveva una valenza triennale, quindi il vincolo è scaduto nel 2018. Trascorso il vin-
        colo triennale 2015-2016-2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 era possibile il passaggio
        al regime forfettario. In tal caso, nella dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018, ai fini della revo-
        ca della precedente opzione, doveva essere barrata la casellina 3.

È possibile “transitare” dal regime dei minimi al regime forfetario anche per opzione, qualora sia rite-
nuto più vantaggioso; ipotesi che si può verificare nei casi in cui l’importo dei costi forfetizzati sia su-
periore ai costi effettivamente sostenuti dal contribuente, anche se va rilevato che nel regime forfeta-
rio l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15% rispetto a quella del 5% prevista “a regime” per i con-
tribuenti minimi.
Le principali particolarità a cui si deve porre attenzione, qualora avvenga il passaggio di regime in
esame, sono le seguenti:
   non opera la rettifica alla detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972;
   sulla fattura devono essere indicati riferimenti normativi relativi al regime forfetario, in luogo di
     quelli previsti per il regime dei minimi;
   nel caso di acquisti intracomunitari di beni, la disciplina prevista dal regime forfetario è diversa
     rispetto a quella prevista nel regime dei minimi;
   non sussistono particolari riflessi ai fini delle imposte dirette, dal momento che in entrambi i re-
     gimi il reddito viene determinato applicando il principio di cassa;
   il contribuente in regime forfetario non assume mai la qualifica di sostituto d’imposta;

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

   nel caso di attività esercitata in forma d’impresa è concessa la facoltà di richiedere la riduzione
     del 35% dei contributi previdenziali dovuti;
   in presenza di beni strumentali non possono più essere dedotte quote di ammortamento.

        Attenzione
        Delle importanti precisazioni su questo aspetto, anche con riferimento all’aliquota d’imposta
        sostituiva applicabile, sono presenti nella risposta all’interpello n. 72 del 20 novembre 2018 a
        cui si rinvia per il dettaglio. Il caso trattato è quello di un contribuente che iniziato l’attività nel
        2014, adottando il regime dei minimi, ed a partire dal 2018 intendeva adottare il regime forfe-
        tario.

Passaggio di regime in corso d’anno: l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 140 del
2019, ha ammesso la possibilità di un passaggio in corso d’anno dal regime dei minimi al regime for-
fettario in presenza del superamento del limite di ricavi/compensi pari a 45.000 euro e non la soglia
di 65.000 euro. Dalla risposta fornita emerge che il passaggio di regime si verifica nel momento in cui
viene emessa la fattura che comporta il superamento del limite soglia di 30.000 euro. In tal caso:
   le fatture emesse successivamente al superamento del limite soglia, devono riportare i riferi-
     menti normativi del regime forfettario;
   ai fini delle imposte dirette, nella determinazione del reddito, si rendono applicabili i coefficienti
     di redditività per l’intero periodo d’imposta.
L’Agenzia è arrivata a tale conclusione considerando che trattasi di due regimi naturali applicabili ai
soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento.
Agevolazioni start-up: preme evidenziare che la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha affermato che
nel passaggio dal regime dei minimi al forfetario possono trovare applicazione le disposizioni di cui al
comma 65previste per i contribuenti forfetari start-up (imposta sostituiva nella misura del 5% nei
primi 5 periodi d’imposta), qualora risultano soddisfatte le condizioni del citato comma 65 dell’art. 1
della Legge n. 190/2014.

        Esempio
        Un contribuente con più di 35 anni ha iniziato la propria attività nel 2015 avvalendosi del re-
        gime dei minimi. Ha adottato tale regime per i periodi d’imposta: 2016-2017-2018. A partire
        dal 2019 potrà adottare, se sussistono tutte le condizioni di cui al comma 65 dell’art. 1 della
        Legge n. 190/2014, il regime forfetario applicando l’aliquota ridotta del 5%.

Fuoriuscita obbligatoria dal regime dei minimi: costituisce un’ipotesi di fuoriuscita obbligatoria del
regime dei minimi con possibilità di adottare il regime forfetario, il raggiungimento del limite tempo-
rale previsto per il regime dei minimi (es. limite di 5 anni ovvero il compimento dei 35 anni di età).

        Esempio
        Un contribuente con più di 35 anni ha iniziato la propria attività nel 2014 avvalendosi del re-
        gime dei minimi. Ha adottato tale regime anche per i periodi d’imposta: 2015-2016-2017-2018.

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

        A partire dal 2019 deve uscire dal regime dei minimi e se ne sussistono le condizioni potrà
        adottare il regime forfetario (applicando l’aliquota del 15%).

Comportamento concludente
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ha fornito importanti chiarimenti
volti a capire cosa si debba intendere per “comportamento concludente”. Quello che emerge è che
non è considerato “comportamento concludente”:
   l’emissione di una fattura addebitando la relativa imposta, dato che tale comportamento potreb-
     be esser stato causato da incertezze applicative della nuova normativa e non da una precisa vo-
     lontà di avvalersi del regime ordinario. Pertanto i contribuenti che intendono applicare il regime
     forfetario dovranno provvedere ad emettere delle note di variazione ai sensi dell’art. 26 del
     D.P.R. n. 633/1972. Analoghi comportamenti debbono essere seguiti nel caso di emissione di fat-
     tura-ricevuta fiscale;
   l’emissione di un documento commerciale nel quale è indicato l’ammontare dell’IVA;
   l’istituzione e la tenuta dei registri delle fatture emesse, corrispettivi ed acquisti, visto che gli
     stessi possono essere adottati al solo fine di monitorare i requisiti di permanenza nel regime
     agevolato, benché di fatto esiste un esonero dalla tenuta delle scritture contabili.
Solo se unitamente ai comportamenti sopra indicati (es. emissione della fattura con addebito
dell’IVA), il contribuente abbia esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodi-
che del tributo, il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo
dell’opzione per il regime ordinario.

Valutazione di opportunità
Per consentire le opportune valutazioni/comparazioni fra regime contabile forfetario e contabilità
semplificata si elencano di seguito i principali vantaggi/svantaggi nell’accedere al regime agevolato.

Confronto costi e coefficienti di redditività
Dovrà essere fatta una comparazione fra costi effettivamente sostenuti e percentuale di detrazione
forfetaria riconosciuta dalla legge. Il regime forfetario risulta vantaggioso qualora i coefficienti forfe-
tari risultino di importo superiore ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa/professionista.

Identikit del contribuente ideale per regime forfetario
Le valutazioni che portano a ritenere conveniente l’adozione del regime forfetario sono molteplici e
devono essere effettuate in modo complessivo analizzando tutte le variabili possibili, ma “l’identikit
del contribuente “ideale” che massimizza il suo interesse ad adottare il regime forfetario è il seguente:
   ammontare di ricavi/compensi abbastanza vicino al limite soglia;
   contribuente che opera nei confronti di consumatori finali;
   soggetto che nell’esercizio della propria attività necessità di pochi costi (ovvero si “appoggia” ad
     altri soggetti);
   assenza/irrilevanza di detrazioni d’imposta ed oneri deducibili/detraibili (diversi dal contribuiti
     previdenziali). Tale variabile è particolarmente importante in assenza di altri redditi;

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

   assenza/irrilevanza della rettifica della detrazione IVA “a sfavore”.

          VANTAGGI           Applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (15% aliquota ordinaria, ov-
                               vero 5% nel caso di imprese start-up) rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie.
                               Indubbiamente un’aliquota ridotta al 5% è molto vantaggiosa per i soggetti
                               che iniziano l’attività con i requisiti start-up;
                             esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri IVA;
                             esonero dagli adempimenti IVA;
                             esonero dall’obbligo di adottare la fattura elettronica nei rapporti B2B;
                             esclusione dall’applicazione degli Isa;
                             per le sole imprese è prevista la possibilità di versare i contributi previden-
                               ziali in misura ridotta del 35%, valutando l’età del contribuente. Tale facoltà
                               non è concessa ai professionisti;
                             non sono dovute addizionale IRPEF e IRAP;
                             minori costi ed oneri amministrativi di tenuta della contabilità;
                             se l’impresa o il professionista opera con consumatori finali (privati), qua-
                               lora l’operazione venga effettuata allo stesso prezzo del passato con-
                               sente di “intascare” l’importo dell’IVA. Si evidenzia però che tale impor-
                               to costituisce maggior ricavo sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva e può
                               comportare la fuoriuscita dal regime (per effetto del superamento della
                               soglia di 65.000 euro);
                             sui compensi percepiti da parte di professionisti/intermediari di commer-
                               cio i committenti non applicano nessuna ritenuta con evidenti vantaggi fi-
                               nanziari per i primi.
          SVANTAGGI          Necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA in presenza dei
                               presupposti di legge;
                             in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d’imposta, “perdita” di
                               eventuali oneri deducibili/detraibili (es. detrazione 50/65%, interessi passi-
                               vi, detrazioni per familiari a carico, ecc.). Lo svantaggio può essere partico-
                               larmente sentito nel caso di detrazioni di ammontare rilevante;
                             impossibilità di beneficiare delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del
                               TUIR spettanti alle imprese minori le quali, in presenza di reddito esiguo,
                               possono rendere concorrenziale la contabilità semplificata fino ad arrivare,
                               in taluni casi, all’azzeramento del reddito prodotto;
                             la presenza di deduzioni forfetarie IRAP può azzerare l’importo dovuto a
                               titolo di IRAP. In presenza di tale condizione si arriva alla stessa situazione
                               del regime forfetario ove è prevista l’esclusione dall’IRAP;
                             in taluni casi l’IRAP non è dovuta neppure in contabilità semplifica-
                               ta/ordinaria (nel caso di soggetti non dotati di autonoma organizzazione);
                             per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui il contribuen-
                               te in regime forfetario risulti debitore dell’imposta, l’IVA è dovuta entro il
                               16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza
                               possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti);
                             posto che il reddito viene determinato applicando una percentuale di red-
                               ditività su ricavi/compensi “percepiti”, i contribuenti in regime forfetario
                               non possono conseguire perdite d’esercizio.

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Modalità di accesso – Valutazione di convenienza – Passaggio da minimi a forfetari

        Riferimenti normativi
 Art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190
 Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E
 Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E
 Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E
 Risposta a istanza di interpello 20 novembre 2018 n. 72

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Requisiti di accesso

Requisiti di accesso

     La Legge n. 190/2014 e successive modifiche richiede il rispetto di numerosi requisiti affinché una per-
     sona fisica possa avvalersi del regime forfetario. Non possono adottare il regime forfetario le società sia
     di persone che di capitali.
     Per effetto delle novità introdotte della Legge di Bilancio 2020 saranno molto meno numerosi i contri-
     buenti che a partire dal 1° gennaio 2020, potranno adottare tale regime. La citata Legge ha introdotto
     due condizioni che limitano l’accesso al regime agevolato.

Requisiti d’accesso
L’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni, disciplina il regime for-
fetario che costituisce il regime naturale per le persone fisiche che posseggono i requisiti richiesti dal-
la legge. Si ricorda che, a differenza del regime dei minimi, per avvalersi del regime forfetario non so-
no previsti:
      limiti di età (35 anni);
      limiti di durata (quinquennale).
Ne consegue che il regime forfetario può essere applicato fino a quando sono presenti e sussistono
tutti i requisiti di permanenza richiesti dalla Legge n. 190/2014, senza la presenza di limiti temporali.
Società di persone e capitali: possono accedere al regime agevolato le sole persone fisiche e ne so-
no escluse le società di ogni tipo e le associazioni fra professionisti.
Impresa familiare: possono accedere al regime forfetario le imprese individuali la cui attività è eser-
citata nelle forme dell’impresa familiare.
Aziende coniugali: l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha precisato che il
regime forfettario può essere adottato anche dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria.
“Modificazione” da società in società di persone in impresa individuale: nella risposta
all’interpello n. 215 del 2019, l’Agenzia delle entrate ha affermato che può adottare il regime forfetta-
rio l’impresa individuale risultante dalla modificazione da società di persone in impresa individuale.
L’impresa individuale neocostituita comunica tale volontà compilando il modello AA9/12. Si evidenzia
che, anche se l’istanza di interpello non affronta la problematica, la neocostituita impresa individuale
non può beneficiare delle agevolazioni spettanti ai contribuenti forfettari start-up.

           Attenzione
           Cumulabilità regime forfettario e regime dei lavoratori rimpatriati: fornendo risposta
           all’istanza di interpello n. 283/2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il regime forfeta-
           rio non è cumulabile con il regime fiscale agevolato di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 di
           cui possono beneficiare i lavoratori rimpatriati. Ne consegue che, qualora un contribuente in-
           tenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime
           forfetario, non potrà beneficiare del regime previsto per i lavoratori rimpatriati.

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Requisiti di accesso

Revoca precedenti opzioni
La revoca di precedenti opzioni per il regime ordinario aventi un vincolo triennale è possibile ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997, il quale consente tale revoca in presenza di modifiche normative
(come nel caso delle novità introdotte dalla Legge n. 145/2018). Più volte in passato l’Agenzia delle en-
trate ha concesso tale possibilità (cfr. circolari 4 aprile 2016, n. 10/E e 13 aprile 2017, n. 11/E), tale
possibilità è stata confermata dalla circolare n. 9/E del 2019. In tal senso si era espressa l’Agenzia del-
le entrate in occasione del Videoforum del 24 gennaio 2019 e Telefisco 2019 precisando quanto se-
gue:
D: Gli esercenti attività di impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria nel 2017/2018, ma
che ora hanno i requisiti di accesso per il regime forfettario a seguito delle modifiche apportate dalla
Legge di Bilancio 2019, possono accedervi o devono comunque attendere il decorso del triennio pre-
visto per gli esercizi delle opzioni Iva?
R: Gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al
regime forfetario a partire dal periodo d’imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto
per gli esercizi delle opzioni IVA. Infatti, come indicato con circolare n. 11/2017 ”... l’opzione per un re-
gime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un
triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta
applicazione del regime scelto. L’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997, tuttavia, consente “la variazione dell’opzione
e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
Passaggio semplificata/forfetario e viceversa: il vincolo triennale della durata dell’opzione per la
contabilità semplificata, da parte di un contribuente che ha i requisiti per adottare il regime forfetta-
rio, è venuto meno in forza della risoluzione n. 64/E del 2018. Il citato documento di prassi ha affer-
mato il principio che entrambi i regimi sono “regimi naturali” affermando che fra i due regimi c’è
una perfetta “osmosi”. Quindi, un contribuente può decidere di adottare uno dei due regime “natura-
li” in presenza dei rispettivi presupposti di legge e può “transitare” fra i due (es: il regime di contabilità
semplificata – anche optando per l’art. 18, comma 5, del TUIR), ed il periodo d’imposta successivo può
adottare, esistendone i presupposti, il regime forfetario (e viceversa). L’orientamento è stato confer-
mato dalla circolare n. 9/E del 2019 la quale ha confermato che il contribuente che, pur possedendo i
requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario, abbia optato per la contabilità semplificata,
può “passare” al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche in presenza di op-
zione per la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto art. 18, in quanto
trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori. Pertanto il contribuente che nel 2018 si è avval-
so del regime di contabilità semplificata optando per la il comma 5 dell’art. 18, del D.P.R. n. 600/1973,
e che dal 1° gennaio 2019 intendeva avvalersi del regime forfetario, poteva effettuare tale “passag-
gio”.
La circolare n. 9/E ha, infine, affermato che, un contribuente che nel 2018 aveva adottato la contabili-
tà semplificata perché non presentava i requisiti per adottare il regime forfetario (ricavi/compensi su-
periori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti – non più previsti dalla nuova
normativa – come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 eu-
ro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno
le cause di esclusione.

        Esempio
        L’artigiano tessile Vanzi Luca nel 2019 ha deciso di adottare la contabilità semplificata (optan-
        do per l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973) benché in possesso dei requisiti per adottare

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Requisiti di accesso

        il regime forfetario (es: ricavi 2018 pari a 53.000 euro). Egli nel 2020, fatte le opportune valuta-
        zioni e sussistendone i presupposti può adottare il regime forfetario.

Limite di ricavi/compensi
Dopo le novità introdotte dalla Legge n. 145/2018, ai sensi del comma 54 possono accedere al regime
agevolato le persone fisiche che nell’anno precedente (es. al 31 dicembre 2018 per il 2019) hanno
conseguito ricavi e compensi che, ragguagliati ad anno, non superano il limite di 65.000 euro. Tale
limite-soglia di accesso sostituisce, a partire dal 2019, i precedenti limiti fissati in importi che poteva-
no variare da 25.000 a 50.000 euro, a seconda dell’attività esercitata.

         Tipologia di attività                   Codice ATECO 2007                       Limiti dei      rica-
                                                                                         vi/compensi
            Industrie alimentari e delle       (10-11)                                 65.000 euro
              bevande
            Commercio all’ingrosso e al        45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a      65.000 euro
              dettaglio                          47.7) – 47.9
            Commercio ambulante di             47.81                                   65.000 euro
              prodotti alimentari e be-
              vande
            Commercio ambulante di             47.82 – 47.89                           65.000 euro
              altri prodotti
            Costruzioni e attività immo-       (41-42-43) – (68)                       65.000 euro
              biliari
            Intermediari del commercio         46.1                                    65.000 euro
            Attività dei servizi di alloggio   (55-56)                                 65.000 euro
              e ristorazione
            Attività professionali, scien-      (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75)    65.000 euro
              tifiche, tecniche, sanitarie, di   – (85) – (86-87-88)
              istruzione, servizi finanziari
              ed assicurativi
            Altre attività economiche           (01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-   65.000 euro
                                                 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
                                                 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)      –
                                                 (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-
                                                 53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-
                                                 79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) –
                                                 (94-95-96) – (97-98) – 99

Si precisa che l’ammontare dei ricavi/compensi rilevanti nella determinazione del limite dei 65.000
euro è individuato come segue:

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Requisiti di accesso

Inizio attività e ragguaglio ad anno dei ricavi: Come già precisato si ricorda che i limiti-soglia dei
ricavi/compensi per valutare l’accesso, ovvero la permanenza nel regime forfetario, vanno ragguaglia-
ti ad anno nel caso di inizio attività in corso d’anno.

        Esempio
        Attività iniziata nel corso del 2018
        Il sig. Stedile Alfonso ha iniziato in data 1° maggio 2018 l’attività di commercio ambulante di
        prodotti alimentari. Ai fini della verifica del limite-soglia, relativo all’anno precedente, egli deve
        ragguagliare ad anno il limite di ricavi previsto dalla normativa. Tenuto conto che i giorni di
        esercizio dell’attività nel 2018 sono stati 245 (1 maggio-31 dicembre), il limite di ricavi dovrà
        essere così calcolato: (65.000 x 245): 365 = 43.630,13 euro.
        Pertanto per accedere al nuovo regime dal 1° gennaio 2019, il sig. Stedile nell’esercizio 2018
        non dovrà conseguire ricavi superiori a 43.630,13 euro.
        Un commerciante ambulante ha iniziato l’attività il 1° gennaio 2018 adottando il regime di
        contabilità semplificata, al 31 dicembre 2018 ha conseguito ricavi per 37.000 euro. Costui, a
        partire dal 1° gennaio 2019 può adottare il regime forfetario.

        Attenzione
        Ai sensi del comma 55 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, per la verifica dei rica-
        vi/compensi non rileva l’adeguamento al risultato degli I.S.A.

Determinazione del limite-soglia: l’Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015,
n. 10/E del 4 aprile 2016, ha precisato che l’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno pre-
cedente a quello in cui s’intende applicare il regime forfetario debba essere individuato con riferimen-
to al regime utilizzato in quel periodo d’imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno
applicato il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa, effettueranno la verifica con
riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno
precedente hanno applicato il regime dei minimi ovvero i professionisti, effettueranno la verifica ap-
plicando il criterio di cassa. Quindi per un contribuente che nel 2018:

          adottava la contabilità     rileva la competenza economica;
          ordinaria:
          adottava la contabilità     rileva il principio di cassa ovvero registrazione nel caso di opzione
          semplificata:               ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973;
          adottava il regime dei      rileva il principio di cassa;
          minimi:
          professionista:             rileva il principio di cassa.

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Requisiti di accesso

        Esempio
        Un imprenditore esercita l’attività di intermediario del commercio.
        Qualora nel 2019 abbia adottato:
        • il regime di contabilità ordinaria: le provvigioni rilevano per competenza (a prescindere
        dalla fatturazione che avverrà nel 2020):
        • il regime dei minimi e contabilità semplificata per cassa: rilevano le fatture incassate nel
        2018;
        • il regime di contabilità semplificata, optando per i criteri di cui all’art. 18, comma 5,
        del D.P.R. n. 600/1973: rilevano le fatture registrate nel 2019.

La verifica del limite-soglia deve essere effettuata con i ricavi/compensi dell’anno precedente (es: al
31 dicembre 2019), a nulla rilevando i ricavi/compensi nell’anno di riferimento (es: 2020); i quali po-
trebbero essere anche molto superiori del limite soglia di 65.000 (es: 250.0000 euro) senza per que-
sto faccia perdere, per il periodo d’imposta in corso, i benefici de regime forfetario. La fuori uscita dal
regime forfetario opera, in ogni caso, a partire dal periodo d’imposta successivo (nel nostro caso dal
2021).
Autoconsumo: nella quantificazione del limite-soglia dei ricavi rileva anche il valore normale dei beni
destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da determinarsi ai sensi dell’art. 9,
comma 3, del TUIR. Rilevano, inoltre, i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vati-
cano e San Marino (circolare n. 10/E del 2016).
Svolgimento di più attività: nel caso di contemporaneo svolgimento di più attività contraddistinto
da diversi codici ATECO, al fine di quantificare il limite soglia di ricavi/compensi, si deve assumere la
somma dei ricavi/compensi relativi a tutte le attività esercitate. L’orientamento è stato confermato
dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la quale ha precisato che qualora la persona fisica eserciti
contestualmente:
   attività di lavoro autonomo e d’impresa, per l’accesso al regime agevolato si assume la somma
     dei ricavi e dei compensi delle diverse attività esercitate;
   attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR ed attività commerciali, per l’accesso al regime age-
     volato si assumono solo i ricavi derivanti dalle attività commerciali.
Rilevanza dei contributi: partendo dalla considerazione che rilevano i ricavi di cui agli artt. 57 ed 85
del TUIR, nel valutare le rilevanza di eventuali contributi conseguiti dall’impresa, occorre verificare la
natura del contributo ricevuto. Al fine di cui trattasi sono rilevanti unicamente i contributi di cui all’art.
85 del TUIR e quindi i contributi spettanti:
   in base a contratto;
   in conto esercizio a norma di legge.
Ne consegue che non hanno rilevanza alcuna i contributi:
   in conto capitale (art. 88 del TUIR);
   in conto impianti.

Eliminazione cause ostative per l’accesso al regime agevolato
Al fine di agevolare l’accesso al regime forfetario, con la Legge di bilancio 2019 è stato eliminato, a
partire dal periodo d’imposta 2019, il requisito di 20.000 di costo dei beni strumentali.

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