Il regime forfettario - gli ultimi chiarimenti - dott Castagnetti Ivan CIRCOLARE 14 DEL 26 04 2019 - ivancastagnetti.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CIRCOLARE 14 DEL 26 04 2019 dott Castagnetti Ivan Il regime forfettario – gli ultimi chiarimenti 1
REGIME FORFETTARIO – CHIARIMENTI In ordine al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato: - con la circ. 10.4.2019 n. 9, le modifiche applicabili a decorrere dal 2019, per effetto della L. 145/2018, nonchè approfondito alcune questioni dubbie; - con la risposta a interpello 11.4.2019 n. 107, le modalità d transito al regime da parte dei professionisti. Causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni È escluso il regime forfetario per le persone fisiche che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività in forma individuale: - partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); - controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella individuale (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014). Tale causa ostativa opera in modo differente a seconda del tipo societario. La partecipazione “incompatibile” in Srl pregiudica il regime forfettario dall’anno successivo mentre quella in società di persone deve essere rimossa prima dell’inizio del periodo di imposta, fatta eccezione per l’anno 2019. La partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva il regime forfetario per il medesimo anno. Tale possibilità è però limitata al 2019, in ossequio alla pubblicazione della legge di bilancio a ridosso della fine dell’anno. Significa che in futuro occorre essere liberi da partecipazioni ostative al regime forfetario fin dall’inizio del periodo di imposta. Invece la sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazione) in corso d’anno non compromette il regime forfetario purchè cedute entro l’anno. Diversamente salta il forfait dall’anno successivo. Invece, la partecipazione in società semplici che non producono reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromettono il regime forfetario (esempio società semplici agricole, immobiliari o proprietarie di partecipazioni A) Per le partecipazioni (anche a titolo di nuda proprietà) in società di persone, associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari, aziende coniugali, con la sola eccezione delle società semplici (tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa), la causa ostativa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione. Viene prevista una specifica eccezione per le partecipazioni ancora possedute al 31.12.2018, che possono essere cedute nel corso del 2019, pena l'esclusione dal regime dal 2020. Nella differente ipotesi, invece, in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d'anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell'anno, fuoriuscirà dal regime forfetario dall'anno successivo. Le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000. RISPOSTE AD INTERPELLI Se non vi sono problemi alla detenzione di una società semplice immobiliare (risposta 114 ) – essendo il reddito di natura fondiaria e non d’impresa – il possesso di una quota minoritaria, peraltro ereditata, quale socio accomandante in una Sas priva di reddito è incompatibile con il forfait ( risposta 120 ). E ciò anche se si detiene solo la nuda proprietà e il reddito è dichiarato dall’usufruttuario (risposta 127 ). Solo per il 2019 la fuoriuscita è posticipata al 2020, a meno che non si provveda a rimuovere la causa ostativa (ossia a liberarsi della partecipazione) entro l’anno. B) Per le partecipazioni in srl o associazioni in partecipazione, invece, la causa ostativa va valutata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente, posto che solo in questo modo è possibile verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività svolte dalla srl a quelle della persona fisica in regime forfetario. Viene, quindi, precisato che: - per la definizione di controllo, diretto e indiretto, nelle srl occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi anche i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR; - la riconducibilità dell'attività della srl a quella individuale del contribuente in regime forfetario deve essere valutata sulla base delle attività effettivamente esercitate, indipendentemente dal codice ATECO dichiarato; peraltro, nell'ipotesi in cui le attività economiche svolte dai soggetti siano incluse in una medesima sezione ATECO, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività è ritenuta sussistente se la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. CONTROLLO DIRETTO ED INDIRETTO 2
Sul punto la circolare AdE 9/E/2019 chiarisce che, per la definizione di controllo diretto e indiretto è necessario far riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ.. Più precisamente, il comma 1 fornisce la definizione di “controllo diretto”, prevedendo che devono essere considerate controllate: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. L’articolo 2359, comma 2, cod. civ., invece, si sofferma sul controllo indiretto, prevedendo che “Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. La circolare in esame chiarisce quindi, che ai fini della corretta applicazione di quest’ultima disposizione, nell’ambito delle persone interposte devono ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”. Non potrà quindi, accedere al regime forfettario, il contribuente che detiene una partecipazione superiore al 50% in una Srl che svolge attività riconducibili a quelle dallo stesso svolte (controllo diretto realizzato dalla disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante). A tal fine assume rilievo esclusivamente la situazione esistente nell’anno di riferimento e non quella che si è prospettata nell’anno precedente. Allo stesso modo, non potrà beneficiare del regime in esame il contribuente la cui moglie detiene una partecipazione pari al 50% in una Srl che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso. In questo caso, infatti, si realizza un’ipotesi di controllo indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma 2, cod. civ.. RICONDUCIBILITA’ ATTIVITA’ A QUELLA DELLA SRL – La circolare fornisce inoltre importanti precisazioni con riferimento al concetto di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni”. A tal proposito viene chiarito che non assumono rilievo i codici Ateco dichiarati dal contribuente e dalla società partecipata, essendo invece necessario analizzare le attività concretamente svolte: assumeranno quindi rilievo le ipotesi di attività esercitate dalla Srl appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario. Tuttavia, come chiarisce la circolare, la “riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”. A tal proposito, la circolare richiama un interessante esempio. Una persona fisica intende applicare il regime forfetario e svolge effettivamente (irrilevante, come abbiamo detto, sono i codici Ateco dichiarati) un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche). Il contribuente effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dallo stesso controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). In questo caso non sussiste alcuna causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, posto che le due attività sono classificabili in due sezioni Ateco differenti. Ipotizziamo invece che anche la società controllata svolga un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche). Anche in questo caso non sussiste alcuna causa ostativa: • se la società non acquista di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, • oppure se, pur acquistando beni dalla persona fisica, questi non siano fiscalmente deducibili. Se, invece, il contribuente in regime forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo. Pertanto, non vi sarà incompatibilità se: • la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività non riconducibile, ovvero • la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è affine. Di conseguenza non vi sarà riconducibilità se: • il forfettario non fattura alla società partecipata. Parrebbe quindi del tutto sdoganata la posizione, ad esempio, dell’elettricista che partecipa ad una società che svolge attività di installazione di impianti elettrici; benché l’attività sia la medesima, in questo caso non si presenterebbe alcun elemento ostativo. Se la ratio della previsione, come più volte ricordato dall’Agenzia, è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo”, una qualche perplessità per il fatto che questa situazione sia sdoganata tutto sommato si pone: il socio potrebbe infatti assumere partita Iva applicando il regime forfettario al solo fine di dirottare una quota del fatturato della società; 3
• il forfettario fattura alla società partecipata, ma i costi per i beni o servizi resi si devono considerare interamente indeducibili. Quindi, pare logico concludere, nel caso dell’elettricista appena proposto, che, qualora egli dovesse emettere una fattura nei confronti della società partecipata, comunque non si innescherebbe la causa di esclusione quando tali costi dovessero essere ripresi a tassazione in capo alla società tramite una variazione in aumento. Tale soluzione pare ragionevole per evitare che una sola fattura di importo limitato possa comportare la fuoriuscita dal regime; • il forfettario fattura alla società partecipata ma l’attività è diversa sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività. La circolare porta l’esempio della persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche), la quale effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). Si deve evidenziare come la riconducibilità di fatto deve comunque riferirsi alla sezione dell’Ateco (non al singolo codice attività); si tratta quindi di un parametro che comunque lascia aperti molti spazi. Il caso proposto quale esempio pare proprio calzante con quello del commercialista che fattura alla società di elaborazione dati che controlla: la società ha infatti codice Ateco 63.11.11 “attività di elaborazione dati contabili”, ricadente nella sezione J, mentre il commercialista ha codice Ateco 69.20.11 “servizi forniti da dottori commercialisti”, ricadente nella sezione M. Infine, sul tema, l’Agenzia precisa che “qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfetario a una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.” Questo significa che se anche nel 2019 il contribuente forfettario dovesse fatturare alla società partecipata “affine”, comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020. L’incompatibilità scatta quando le operazioni effettuate dal forfetario e soggette ad imposta sostitutiva rappresentino costi deducibili per la società. Ne consegue che non scatta la causa ostativa se il forfetario non emette fatture nei confronti della società ovvero che tali costi vengano considerati indeducibili. Esemplificando, una persona fisica, esercente una attività di impresa o di lavoro autonomo, che possiede la percentuale del 49% del capitale sociale e non dispone di altre situazioni per il controllo di fatto, applica il regime forfettario senza limitazioni. Se invece il contribuente possiede, ad esempio, il 51%, per l’anno 2019 può applicare il regime forfettario in quanto non è possibile prevedere all’inizio del periodo di imposta che tipo di attività svolgerà o, meglio, se la svolgerà nei confronti della società partecipata. Ad esempio un ingegnere socio di maggioranza di una società di ingegneria se nel corso dell’anno non emette alcuna fattura nei confronti della società può applicare il regime forfettario. Se, invece il predetto professionista emette fattura nel corso del 2019, di qualsiasi importo nei confronti della Srl, perde il regime forfettario a far tempo dal 2020. Quindi l’acclarata posizione di controllo della Srl non è, di per sé, ostativa del regime forfettario, mentre lo diviene se viene svolta anche l’attività nei confronti della medesima società Lascia in verità perplessi il passaggio della circolare in cui si prevede che si perde il regime forfettario quando la persona fisica cede beni o presta servizi a favore di una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente una attività rientrante nella medesima sezione Ateco in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente. La sezione è un aggregato di codici di attività e quindi l’incompatibilità dovrebbe ricadere sul singolo codice e comunque in base alla tipologia di attività effettivamente svolta. Un ingegnere potrebbe essere socio di maggioranza di una Srl che effettua servizi contabili e svolgere una prestazione di natura urbanistica per detta società. Non ci sembra che questo possa significare che le due attività sono riconducibili e, quindi, che l’ingegnere debba abbandonare il regime forfettario. RISPOSTE AD INTERPELLI per le quote di Srl si ribadisce che le quote intestate ai familiari entrano nel calcolo ai fini del controllo (indiretto) e che nel caso delle professioni contabili, il compenso da amministratore (fatturato dal professionista socio) crea quel legame che, in presenza della medesima sezione Ateco tra attività svolta dal socio e dalla partecipata, comporta la decadenza dall’anno successivo, a meno che non si cessi dalla carica (risposte 117 e 118 ). Stessa soluzione nel caso di liquidatore, il quale (oltre a essere socio di maggioranza) svolge una attività professionale compresa nella stessa sezione Ateco delle società in liquidazione a cui fattura il proprio compenso ( risposta 121 ). A questo fine, invece, non ha rilevanza la qualifica di preposto (risposta 119 ). Cause ostative - Controllo di srl - Rilevanza dei rapporti intrattenuti con la società dopo la circ. 9/2019 (risposta interpello 23.4.2019 n. 126) 4
Affinchè operi la causa ostativa dal regime forfetario determinata dal controllo di srl occorre che l'attività della società sia riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfetario. Tale condizione è ritenuta sussistente se: - le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO; - la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i relativi componenti negativi. La necessità di verificare tale condizione sulla base del rapporto srl-persona fisica intrattenuto in corso d'anno fa sì che la causa ostativa vada valutata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente. Pertanto, chi possiede una quota di controllo in una srl può accedere ed applicare il regime agevolato per il 2019, salvo fuoriuscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività è soddisfatta in base al duplice criterio sopra definito. A quest'ultimo riguardo, la risposta interpello 23.4.2019 n. 126 precisa che, poichè i chiarimenti da cui può discendere la decadenza dal regime forfetario sono stati forniti con la circ. 9/2019, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti nelle more della stessa, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020, qualora non sia effettuata alcuna ulteriore cessione di beni o prestazione di servizi alla srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione del documento di prassi (ossia dal 10.4.2019). INFLUENZA DOMINANTE ANCHE CON PARTECIPAZIONI INFERIORI AL 50% Una partecipazione significativa (anche se di minoranza) in una società a responsabilità limitata tra professionisti che svolge attività “riconducibile” a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società. Non è in discussione l’adesione per il 2019, ma la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della società non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare 9/E/19. È questo il contenuto di una risposta a interpello (la numero 126). Nel caso dell’interpello, un dottore commercialista (sezione Ateco M) che nel 2018 era in contabilità semplificata, svolge la propria attività – con compensi inferiori ai 65mila euro annui - pressoché solo in favore di una Stp in forma di Srl (sempre sezione M), di cui detiene una partecipazione del 49% (il 51% appartiene a una collega, non parente). Secondo l’Agenzia, ai sensi del numero 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile, si verifica, in questa ipotesi, un controllo «per influenza dominante» e, poiché la Srl fruisce dei servizi del socio e svolge la medesima attività, il professionista può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però con effetto dal 2020. Vengono ripresi i concetti della circolare 9/E e della risposta a interpello numero 108 del 16 aprile scorso, ma, a differenza delle ipotesi descritte in tali documenti, il controllo non viene individuato in una partecipazione al 50%, ma in quella, minoritaria, del 49%. A questo punto è lecito chiedersi quando si possa ritenere esclusa «l’influenza dominante», e quali siano i rapporti che la condizionano. Un socio al 30%, ne detiene il controllo ai fini del regime forfettario? E un socio al 10% amministratore unico? Il problema è che quando si approvano norme dal contenuto indefinito, l’Agenzia è costretta a una «interpretazione creativa», che, per quanti sforzi si faccia, genera comunque incertezza e contenzioso. Se la Srl avesse esercitato attività di «elaborazione dati contabili» (Sezione J) il problema non si sarebbe neppure posto. Rispetto ai precedenti di prassi, in questa risposta vi è una apertura inedita: preso atto che la circolare 9/E ha avuto un contenuto innovativo, la decadenza con decorrenza 2020 può essere evitata non effettuando più alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso Causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro È escluso il regime forfetario per le persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni (art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014). Al riguardo, è stato precisato che: - la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime; - la prevalenza è intesa in senso assoluto, per cui i ricavi e i compensi nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili devono essere in ogni caso superiori al 50% del totale; - sono interessati dalla causa ostativa i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, al netto delle specifiche esclusioni indicate nella circolare (ad esempio, i pensionati ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge, i revisori e i sindaci di società, ma inclusi gli amministratori e i collaboratori); - per "soggetti direttamente o indirettamente riconducibili" ai datori di lavoro si intendono i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c.; - poichè la ratio della disposizione è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima delle modifiche della L. 145/2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza. 5
l’amministratore della società (o l’ex amministratore) che svolge anche un’attività autonoma in regime forfettario uscirebbe dal regime agevolato se più della metà dei ricavi o compensi percepiti provengano dalla società amministrata o che amministrava nei due anni precedenti o a società direttamente o indirettamente riconducibili. L’interpretazione della locuzione “datore di lavoro” è amplia e ricomprende nell’ambito dei soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, vi rientrano non solo le società controllate, ma anche le interposte persone, intendendosi per tali i familiari di cui all’articolo 5 Tuir, e quindi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado Focalizzando l’attenzione sull’amministratore di società, è quindi necessario distinguere due ipotesi: • se il reddito derivante dalla carica di amministratore rientra tra quelli assimilati al lavoro dipendente, il contribuente che esercita anche un’attività autonoma in regime forfettario esce dal relativoregime se più del 50% dei compensi o ricavi percepiti dall’attività in regime forfettario derivano dalla società di cui è anche amministratore; • se il reddito derivante dalla carica di amministratore rientra invece nell’ambito dell’attività svolta in regime forfettario (ad esempio il commercialista che amministra una società, come chiarito a suo tempo dalla circolare 105/E/2001), non sussiste alcun datore di lavoro in quanto il soggetto non percepisce dalla società che amministra alcuna reddito assimilato al lavoro dipendente (il relativo compenso è infatti un provento dell’attività autonoma). La circolare 9/E/2019, infatti, individua il datore di lavoro in funzione della percezione di un reddito di lavori dipendente o assimilato, con la conseguenza che in mancanza di tale reddito non opera la causa di esclusione in esame. Con la risposta interpello 16.4.2019 n. 108, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla scorta dei chiarimenti forniti con la circ. 9/2019, che è configurabile la causa di esclusione dal regime forfetario per controllo indiretto di srl rispetto al caso di un dottore commercialista che, oltre a svolgere la professione (codice ATECO 69.20.11), possiede una quota pari al 50% del capitale sociale di una srl che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), della quale risulta anche rappresentante legale. In tale situazione, risulterebbero soddisfatte le necessarie condizioni: - del controllo indiretto, sulla base dell'art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.; - della riconducibilità dell'attività della società a quella della persona fisica (entrambe le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO e sussiste un rapporto tra le parti, poichè il professionista percepisce dalla srl compensi come amministratore, tassabili quale reddito di lavoro autonomo professionale con imposta sostitutiva, e, a sua volta, la società deduce dal reddito il relativo costo). In ogni caso, poichè la causa ostativa va valutata nell'anno di applicazione del regime e non nell'anno precedente, il professionista può applicare il regime forfetario nel 2019 e permanervi anche oltre se in corso d'anno cesserà dalla carica di amministratore; diversamente, dovrà fuoriuscirvi dal 2020. Due risposte riguardano la causa di incompatibilità di cui alla lettera d-bis del comma 54 della legge 190/14, che “guarda” ai rapporti in essere con il datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti. Non incorre in decadenza il professionista neo iscritto all’Albo che fattura prevalentemente al (ex) “dominus” da cui riceveva una borsa di studio (risposta 115 ) né il medico chirurgo con un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (Asl), a condizione che non subentrino modifiche sostanziali ai rapporti in essere (risposta 116 ). INCARICO DI AMMINISTRATORE L’incarico di amministratore è simile al lavoro subordinato ai fini della causa ostativa al regime forfettario. Lo precisa la circolare della agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019 Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assumono rilevanza i percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente quali gli amministratori e i collaboratori. Invece non generano causa ostativa l’incarico di sindaco o di revisore anche quando tale attività è assimilata al lavoro dipendente (perché svolta da soggetti diversi dai commercialisti, per i quali comunque rientra nella sfera professionale). Ovviamente anche la carica di amministratore non è rilevante se detenuta da un commercialista per il quale l’incarico rientra nella sua attività professionale (vedi risposta interpello n. 108/2019). LA VERIFICA SI FA NELL’ANNO IN CORSO La circolare ribadisce che la verifica della prevalenza del rapporto con il datore di lavoro deve essere verificata nell’anno in corso e quindi soltanto alla fine del periodo di imposta. Quindi un professionista che nel 2018 ha avuto un rapporto di lavoro dipendente con una azienda sanitaria, può iniziare ad applicare il regime forfettario pur fatturando alla medesima azienda ma, ove al 31 dicembre 2019 constati di aver fatturato prevalentemente per il suo ex datore di lavoro, non potrà applicare il regime forfettario dal 2020. CALCOLO PREVALENZA La circolare esemplifica anche come si calcola la prevalenza che deve essere assunta in senso assoluto; quindi, ad esempio, si rientra nel forfait se, con un fatturato di 50.000 euro, la parte rivolta al proprio datore di lavoro o soggetti ad esso riconducibili, è di importo non superiore a 24.999 euro. Se poi il rapporto di lavoro subordinato è cessato da oltre due periodi di imposta, il contribuente forfettario può anche operare esclusivamente con il suo ex datore di lavoro. 6
REDDITI DA CONSIDERARE – PENSIONATI I redditi che devono essere considerati ai fini della incompatibilità con il regime forfettario sono quelli di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir. La circolare prevede una apprezzabile esclusione in presenza di soggetti che hanno raggiunto la pensione obbligatoria a norma di legge; in questo caso il rapporto professionale o di impresa con l’ex datore di lavoro può rientrare nel regime forfettario anche se avviene esclusivamente nei confronti dell’ex datore di lavoro. La causa ostativa invece si verifica se il rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento o dimissioni. SOCI COOP . ATTIVITA’ PROFESSIONALE INTRAMURARIA Oltre al lavoro dipendente vero e proprio, sono considerati incompatibili con il regime forfettario, se prevalenti, i rapporti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, il lavoro svolto a favore di terzi per incarico del proprio datore di lavoro, nonché i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. RAPPORTI DI LAVORO GIA’ IN ESSERE E NON VARIANO – GUARDIA MEDICA Infine la circolare fissa un principio secondo il quel se il rapporto di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, nei confronti del medesimo datore di lavoro, erano contemporaneamente sussistenti prima della entrata in vigore della nuova norma, e quindi al 1° gennaio 2019, e se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali, non scatta la causa ostativa al regime forfettario. L’esempio riguarda un medico che svolge l’attività di guardia medica (lavoro dipendente) e assistenza ai mutuati (lavoro autonomo) nell’ambito del medesimo distretto Asl. regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito In ordine alla incompatibilità tra il regime forfetario ed i regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito, la circolare conferma che i produttori agricoli i cui redditi rientrano nei limiti del reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, possono applicare il regime forfetario; pertanto, un agricoltore che fa anche il veterinario per la attività professionale può aderire al forfait. Inoltre, il contribuente può accedere al forfetario se per il regime speciale abbia optato per il regime ordinario nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait; ad esempio un soggetto che rientra nel regime del margine, se nel 2018 aveva rinunciato al regime medesimo dal 2019 può essere forfetario. Accesso "tardivo" al regime forfetario I contribuenti che, nelle more della pubblicazione della circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti e, di conseguenza, abbiano applicato l'IVA con le modalità ordinarie, possono emettere una nota di variazione, per correggere i dati della fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Passaggio al regime forfetario per i professionisti Per i professionisti in regime "ordinario", è possibile accedere al regime forfetario dal 2019 in ragione delle modifiche subite dal regime e in deroga al vincolo triennale previsto dall'art. 3 del DPR 442/97. Il caso oggetto della risposta a interpello 107/2019 riguarda un commercialista che aveva adottato fino al 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni; nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfetario, ha manifestato l'opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato con la presentazione della dichiarazione IVA. Viene chiarito che, per questo caso, non sono automaticamente estensibili le considerazioni proposte dalla ris. 64/2018 con riferimento alle imprese minori in regime di cassa, ma trova applicazione quanto disposto dall'art. 1 del DPR 442/97, secondo il quale - in deroga al vincolo triennale di cui all'art. 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta - è possibile "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative". Conseguentemente, in virtù della norma citata, il professionista può transitare dal "regime di tassazione ordinario" a quello forfetario nel 2019. Passaggio al regime per i professionisti - Revoca dell'opzione per il 2019 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.4.2019 n. 107) Con la risposta 11.4.2019 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i professionisti in regime "ordinario", è possibile accedere al regime forfetario dal 2019 in ragione delle modifiche subite dal regime e in deroga al vincolo triennale previsto dall'art. 3 del DPR 442/97. Il caso specifico riguarda un commercialista che aveva adottato fino al 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni; nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfetario, ha manifestato l'opzione di rinnovo tacito per il regime 7
contabile semplificato con la presentazione della dichiarazione IVA. Viene chiarito che, per questo caso, non sono automaticamente estensibili le considerazioni proposte dalla ris. 64/2018 con riferimento alle imprese minori in regime di cassa, ma trova applicazione quanto disposto dall'art. 1 del DPR 442/97, secondo il quale - in deroga al vincolo triennale di cui all'art. 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta - è possibile "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative". Conseguentemente, in virtù della norma citata, il professionista può transitare dal "regime di tassazione ordinario" a quello forfetario nel 2019. RISPOSTE AD INTERPELLI SINTESI Detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare Risposta all’istanza di interpello n. 114/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate Come chiarito dalla circolare 9/E/2019,non costituisce Un professionista è socio di una società semplice causa ostativa la partecipazione in società immobiliare che si limita a effettuare attività non semplici, tranne nei casi in cui le stesse commerciale di locazione di beni propri. producano redditi di lavoro autonomo o, in La società semplice ha esclusivamente il codice fiscale, fatto, d’impresa. essendo la partita Iva stata cessata in occasione In considerazione della circostanza che la società dalla trasformazione agevolata da Snc a società semplice immobiliare non produce redditi d’impresa, semplice. può quindi trovare applicazione il regime forfettario. Praticantato obbligatorio e fatture nei confronti dell’ex dominus Risposta all’istanza di interpello n. 115/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate Come espressamente previsto dall’ultimo inciso della lett. Un contribuente, nel corso degli anni 2017-2018 ha svolto d-bis)dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, aggiunto il praticantato obbligatorio per la professione di dottore dall’articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018, sono esclusi commercialista ed esperto contabile, percependo un dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa i compenso a titolo di borsa di studio. soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto Successivamente ha aperto la partita Iva e intende il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o beneficiare del regime forfettario. professioni. Emetterà fatture principalmente nei confronti del Il contribuente può quindi beneficiare del regime suo ex dominus. forfettario. Il medico che svolge attività di “Continuità Assistenziale” Risposta all’istanza di interpello n. 116/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate 8
Il caso in esame è stato oggetto di analisi da parte della circolare 9/E/2019, con la quale è stato appunto chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera dbis) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo Un contribuente esercita attività professionale di medico datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà chirurgo, per la quale percepisce dall’Azienda U.S.L. un trovare applicazione se i due rapporti di lavoro compenso qualificabile come reddito di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero autonomo. periodo di sorveglianza”. Lo stesso contribuente svolge inoltre, l’attività di Nella risposta viene ulteriormente precisato che, “qualora “Continuità Assistenziale” (ex Guardia Medica), per la il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito dovesse subire durante il periodo di qualificabile di lavoro dipendente. sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una Il contribuente può accedere al regime forfettario? quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”. Il professionista che controlla una Stp di cui è presidente del CdA Risposta all’istanza di interpello n. 117/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate Dovendo essere computata anche la quota in possesso dei genitori(persone interposte), in questo caso si realizza un’ipotesi di controllo indiretto. Le attività svolte dal professionista e dalla Stp appartengono inoltre alla medesima sezione Ateco (la sezione M). Si ritiene quindi sussistente la riconducibilità delle due attività economiche esercitate “considerato che la Un dottore commercialista è proprietario di una quota persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà pari al 20% di una Stp costituita nella forma della società percepire compensi di amministratore della Srl, a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a consiglio di amministrazione. responsabilità limitata controllata, la quale, a sua I genitori del professionista sono anche soci della Stp, volta, dedurrà dalla propria base imponibile i e controllano il 60% delle quote della società. correlativi componenti negativi di reddito” (tale Il professionista non ha mai emesso fattura nei chiarimento, per amor del vero, non si sposa appieno con confronti della Stp e non intende farlo in futuro. quanto precisato dal contribuente con il suo quesito). Tuttavia, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, “qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”. Dello stesso tenore è la successiva risposta all’istanza di interpello n. 118/2019. In precedenza l’Agenzia delle entrate si era soffermata anche sul caso di un dottore commercialista socio di 9
una Srl svolgente attività di revisione e certificazione bilanci, fornendo gli stessi chiarimenti (risposta all’istanza di interpello n. 108/2019) Il preposto Risposta all’istanza di interpello n. 119/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate L’Agenzia delle entrate svia la domanda posta dal contribuente e non fornisce chiarimenti in merito alla figura del preposto. Nella risposta, infatti, troviamo scritto quanto segue: “A Un ingegnere possiede una quota, pari all’1%, di prescindere dalla circostanza se la figura di una Srl che si occupa di installazione di “preposto” determini una forma di controllo della apparecchiature di misurazione su imbarcazioni ed società, la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma è preposto alla gestione tecnica di tale società. 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non risulterà La qualifica di “preposto” comporta il controllo integrata qualora, in linea con i codici Ateco formalmente indiretto della Srl e impedisce quindi l’accesso al regime dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a forfettario? responsabilità limitatasia riconducibile a una sezione Ateco differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata dall’istante (circostanza di fatto non appurabile in sede di interpello)”. La partecipazione nella Sas che non genera profitti Risposta all’istanza di interpello n. 120/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate La partecipazione in una società di persone impedisce l’accesso al regime forfettario. Un avvocato detiene una quota di partecipazione Tuttavia, la dismissione della partecipazione nella minoritaria, quale socio accomandante, nella società in società in accomandita semplice di famiglia entro la fine accomandita semplice del padre, svolgente attività di del 2019, consentirà al contribuente di non decadere dal commercio all’ingrosso di altri materiali da regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. costruzione (codice attività 46.73.29). Si ricorda che tale conclusione riguarda solo l’anno La partecipazione, ereditata dalla defunta madre, negli 2019 (anno di prima applicazione del nuovo regime ultimi anni non ha generato redditi. forfettario): a regime, infatti, sarà necessario rimuovere la Il contribuente può accedere al regime forfettario? causa di esclusione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso. Socio di società in liquidazione Risposta all’istanza di interpello n. 121/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate 10
. Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza, dunque, la Contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - comporterà la decadenza dal regime a decorrere dal 2020. Per quanto concerne la sussistenza del requisito del controllo, con la circolare n. 9/E del 2019, al paragrafo 2.3.2, è stato precisato che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre fare riferimento all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Tizia dichiara di essere titolare di una ditta individuale, Secondo quanto rappresentato dall'Istante, il requisito del codice ATECO 702209, sezione M, il cui volume d'affari controllo ex articolo 2359 del codice civile risulterebbe nel corso del 2018 è stato inferiore a euro 65.000,00. verificato solo per una delle due s.r.l. dalla stessa La Contribuente afferma, inoltre, di essere liquidatore partecipate. (senza alcuna retribuzione) delle seguenti società in Tale circostanza esclude quindi l'applicazione della causa liquidazione volontaria: ostativa alla s.r.l. non controllata. - BETA s.r.l, di cui detiene il dieci per cento delle Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], dal quote; momento che i codici ATECO delle due attività - ALFA s.r.l., di cui detiene il sessanta per cento delle rispettivamente svolte dall'Istante e dalla società quote. controllata appartengono alla medesima sezione ATECO Secondo quanto riferito dall'Istante, la ditta individuale e le (la sezione M), la riconducibilità delle due attività due società sopra menzionate, pur avendo operato - sin economiche esercitate si riterrà sussistente qualora la da quando erano attive - in ambiti commerciali differenti, persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui sono registrate con il codice ATECO 702209 "Altre attività cessioni di beni o prestazioni di servizi, tassabili con di consulenza imprenditoriale". imposta sostitutiva, alla società a responsabilità limitata Per quanto attiene la partecipazione in BETA s.r.l., la controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria Contribuente afferma di non avere il controllo diretto o base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. indiretto della stessa ai sensi dell'articolo 2359 del Pertanto, ferma restando comunque l'applicabilità del codice civile, mentre afferma di avere la maggioranza regime forfetario nel periodo d'imposta 2019, secondo nell'assemblea ordinaria di ALFA s.r.l. quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, l'Istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 qualora durante la fase di liquidazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla s.r.l. controllata. Diversamente, la causa ostativa in esame non si applica se la liquidazione si chiude - come dichiarato - nei primi mesi del 2019 durante i quali la Contribuente non effettua alcuna cessione di beni e/o prestazione di servizi a favore della s.r.l. controllata. Dottore commercialista Risposta all’istanza di interpello n. 122/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate 11
L'istante, abilitato alla professione di dottore commercialista dall'anno 2009 e di avvocato dall'anno 2018 svolge la sua attività, come dottore commercialista, prevalentemente nei settori dell'amministrazione di imprese e della consulenza per il Tribunale e la Procura della Repubblica. L'interpellante detiene, altresì, una partecipazione sociale - in misura pari al 50% nella ALFA S.r.l., la cui compagine sociale è composta da due soci: il dottor TIZIO e il sig. Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza, CAIO che detengono il 50% delle quote sociali ciascuno. dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime La citata società ha come oggetto sociale: forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va - consulenza e assistenza tecnica, direzionale e aziendale valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza - a imprese, enti e persone fisiche in materia civile, comporterà la decadenza dal regime nel 2020. commerciale, industriale e immobiliare, dalla fase della Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della costituzione fino a quella dell'eventuale crisi di impresa, e prima condizione, costituita dal controllo diretto di in particolare: gestione dei rapporti con il personale, cui all'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice tutoraggio e formazione del personale in genere, civile [cfr. sub 1)]. In proposito, si precisa che, come consulenza e assistenza relativa al marketing e alla chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta penetrazione commerciale; integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo - consulenza e assistenza relative ad acquisti e 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte all'assunzione o concessione di appalti, nonché al di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per finanziamento (con esclusione di tutte le attività riservate a cento in una società a responsabilità limitata (fermi iscritti a speciali albi o elenchi e, in particolare, a quelle restano gli ulteriori requisiti). riservate ai soggetti di cui all'articolo 128- Con riferimento alla seconda condizione [cfr. sub 2)], a quater del decreto legislativo 385/1993); prescindere dall'esame della riconducibilità delle attività - redazione di progetti di sviluppo, business plan, studi di effettivamente svolte ai codici ATECO formalmente fattibilità economico-finanziaria, di programmi dichiarati dalla società partecipata e dall'istante (esame d'investimento e ristrutturazione aziendale, compreso il vertente su una questione di fatto non esperibile in sede di project financing e strumenti similari; interpello), qualora l'istante non effettui cessioni di beni o - consulenza e assistenza nelle problematiche della prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla s.r.l. controllata logistica e dell'internazionalizzazione nel settore verrebbe meno la riconducibilità delle due attività commerciale, industriale e immobiliare; economiche esercitate e quindi l'applicazione della causa - consulenza per contrattualistica nazionale e ostativa al caso in esame (cfr. paragrafo 2.3.2. internazionale, per predisposizione e promozione di della circolare n. 9/E del 2019), il che non comporterebbe modalità alternative di risoluzione dei conflitti e delle alcuna decadenza dal regime forfetario nel 2020. controversie scaturenti dall'attività aziendale; - creazione, organizzazione e gestione di una struttura operativa di supporto agli studi commerciali, legali e di professionisti e aziende che volessero esternalizzare alcune loro attività non riservate (es. notifica, archiviazione ecc.).; e come codice ATECO il 70.22.09 che comprende e identifica "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale" Socio di sas che viene dismessa nel 2019 Risposta all’istanza di interpello n. 123/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate 12
L'istante rappresenta di essere titolare di una ditta individuale L'istante precisa altresì che con riferimento al caso di Pertanto, in linea di principio, risulta integrata la causa specie non ricorre alcuna delle circostanze di cui al ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 comma 57 della legge n. 190 del 2014, a eccezione di dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quella di cui alla lettera d). quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019. Tuttavia, come chiarito dalla predetta circolare n. 9/E del Il contribuente, infatti, al 31 dicembre 2018 era titolare di 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di una partecipazione in una società di persone, quale socio bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. accomandatario. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del Tale partecipazione è posseduta da lunga data e ormai 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla pressoché quiescente. La partecipazione è relativa a una predetta data il contribuente si trovasse, come nel caso in quota di minoranza di una società di persone che esercita esame, in una delle condizioni tali da far scattare attività economiche direttamente o indirettamente l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire riconducibili a quelle dell'istante. dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel La partecipazione sarà dismessa nella prima metà del periodo d'imposta 2020, solo a condizione che provveda a 2019, considerato peraltro che la società di cui sopra ha rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019. da tempo (oltre un anno e mezzo) cessato quella che era sua originaria attività principale. Medico socio sas che ha un codice attività diverso Risposta all’istanza di interpello n. 124/2019 Il caso Il parere dell’Agenzia delle entrate L'istante esercita l'attività di libero professionista in qualità Nel caso di specie, a prescindere dall'esame fattuale dei di medico (codice Ateco 86.22.01) ed è attualmente socio requisiti di cui ai punti sub 1) e sub 2), qualora le attività della "ALFA S.A.S." avente (codice Ateco 32.50.20) svolte dall'istante e dalla cooperativa siano effettivamente "fabbricazione di protesi dentarie" società inattiva dall'anno corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici 2004. ATECO riportati nell'istanza (elemento fattuale il cui esame non è esperibile in sede di interpello), come chiarito nella circolare n. 9/E del 2019, non si verificherà È intenzione dei soci della "ALFA S.A.S." di trasformare la la condizione di cui al punto sub 2), con conseguente suddetta società in Cooperativa a responsabilità limitata permanenza nel regime forfetario nel periodo d'imposta nel corso del 2019. 2020. L'interpellante chiede se, tenuto conto che la società di cui In presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a è socio svolge un'attività completamente diversa da quella qualsiasi titolo operate dall'istante nei confronti della esercitata dall'istante in qualità di medico, possa operare società cooperativa di cui possiede quote partecipative, nel corrente anno d'imposta 2019 per la propria attività occorrerà effettuare un'analisi fattuale non esperibile in professionale con il c.d. nuovo regime forfetario, di cui questa sede volta a verificare la reale natura dell'esercizio all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dell'attività d'impresa in forma cooperativa, il controllo dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'articolo 1, anche di fatto della stessa e la riconducibilità delle effettive commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. attività svolte dalla stessa e dall'istante ai codici ATECO 145 (di seguito, legge di bilancio 2019) formalmente dichiarati, per verificare in concreto la sussistenza o meno dei due requisiti sopra menzionati previsti dall'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 13
Puoi anche leggere