Il nuovo regime forfetario 2019: anticipazione della flat tax - RELATORE: MASSIMILIANO BELLINI - ODCEC Roma
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il nuovo regime forfetario 2019: anticipazione della flat tax RELATORE: MASSIMILIANO BELLINI 1
Riferimenti legislativi • Art. 1 co. 54 - 89 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015. Viene introdotto nel nostro ordinamento tributario un nuovo regime contabile e fiscale: il regime forfetario • Art. 1 co. 111 – 113 della Legge 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Ha apportato alcune modifiche al regime forfettario (reddito lavoro dipendente/pensione, soglia ricavi, agevolazione previdenziale) • Art. 1 co. 9-11 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019). Modifiche e integrazioni al regime forfettario (soglia ricavi, minori requisiti di accesso e ridefinizione delle cause ostative) 2
Requisiti Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime “naturale” riservato anche ai soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti (requisiti di accesso), valutati rispetto all’anno precedente o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività: Essere persona fisica residente nel territorio dello Stato. Sono esclusi dal regime forfettario coloro che non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; Esercitare abitualmente imprese, arti o professioni 3
soglie massime di ricavi / compensi, incluso il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da ragguagliare ad anno, che variano da 25.000 euro a 50.000 euro. A tal proposito: a) per coloro che intendono accedere al regime forfettario non rilevano i ricavi e i compensi dichiarati nel periodo di imposta precedente e derivanti dall'adeguamento agli I.S.A.; b) per i contribuenti in contabilità ordinaria che intendono adottare il regime forfettario, nel determinare i ricavi vale il principio della competenza >> fare attenzione ai ricavi di competenza e non ancora fatturati di cui art. 109 co.2 TUIR; c) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 4
C’è un’importante prima modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2019: dal 01 Gennaio 2019 non rileva più la distinzione dei ricavi in base al codice Atecofin e viene stabilita un’unica soglia limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro annui per tutti i contribuenti. Inoltre, nel caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Atecofin differenti, ai fini dell’accesso e/o della permanenza nel regime agevolato occorre fare riferimento alla somma complessiva dei ricavi o compensi incassati nel periodo di imposta. Tale ammontare va determinato con il criterio della competenza economico- temporale per le imprese in contabilità ordinaria nel 2018 che intendono dal 2019 avvalersi del regime forfettario; con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata e per i forfettari. Nell’incontro del 31 Gennaio 2019 con la stampa specializzata l’A.d.E. ha dichiarato che il superamento della soglia di 65.000 euro porta alla fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo 5
Il 23 Gennaio 2019 l’A.d.E. ha dichiarato che il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi incassati ha valenza retroattiva al 2018, ovvero se nel 2018 il contribuente forfettario ha superato i limiti che erano previsti per il suo particolare codice Atecofin e in ogni caso non ha oltrepassato il limite di 65.000 euro, dal 2019 potrà continuare ad usufruire del regime agevolato Secondo l’A.d.E., al fine di valutare il superamento o meno della soglia massima di ricavi o compensi percepiti, occorre considerare anche i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, tra i quali i redditi scaturenti dalla cessione dei diritti di autore. L’A.d.E. fonda la sua pretesa sull’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR , che tra gli altri considera reddito di lavoro autonomo: «i redditi derivanti dall’utilizzazione economica , da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali». 6
Tale interpretazione non può essere condivisa, considerato che l’art. 1 co. 54 Legge 190/2014 fa esclusivo riferimento ai ricavi o compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, quindi a componenti reddituali tipici e non anche ai redditi assimilati al lavoro autonomo costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore ad € 20.000. Tale requisito è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2019: dal 01 Gennaio 2019 non si dovrà più badare al rispetto del limite di 20.000 euro di beni strumentali; spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori ed ivi incluse le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR; rientrano in questo ambito anche i compensi erogati dall’imprenditore individuale al coniuge e figli, pur se trattasi di costi indeducibili (art. 60 TUIR). In virtù delle novità introdotte dalla attuale Legge di Bilancio, dal 2019 non sarà più operativo questo requisito e, di conseguenza, il contribuente forfettario potrà sostenere spese per lavoro dipendente senza osservare alcun limite; 7
SOSTITUTO DI IMPOSTA: Considerato che il contribuente forfettario non è tenuto a operare e versare alcuna ritenuta di acconto (nel mod. Redditi vanno dichiarati i codici fiscali e gli importi percepiti da eventuali percipienti), poiché non assume la veste di sostituto di imposta per espressa previsione normativa, sorge il problema di capire se vanno versate o meno le ritenute sui redditi da lavoro dipendente NON E’ TENUTO NON SIGNIFICA NON E’ OBBLIGATO SI ATTENDONO CHIARIMENTI UFFICIALI non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o da pensione di ammontare superiore a 30mila euro. Anche questo requisito è venuto meno grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019; 8
Fattispecie di esclusione L’art. 1 co. 9 L. 145/2018 ha modificato le cause di esclusione previste alle lett. d) e d-bis) art. 1 co. 57 L. 190/2014, confermando, invece, quelle di cui alle lett. a), b) e c) Non possono adottare il nuovo regime: coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini delle imposte dirette o di regimi speciali ai fini dell’iva: agricoltura e attività connesse (art. 34 e 34 bis D.P.R. 633/72), agriturismo (art. 5 comma 2 L, 413/91), editoria e tabacchi e generi del monopolio di Stato (art. 71 comma 1 D.P.R. 633/72), agenzia di viaggi (art. 74-ter D.P.R. 633/72), intrattenimenti-giochi (art. 74 comma 6 D.P.R. 633/72), vendite a domicilio (art. 25-bis comma 6 D.P.R. 600/73), regime del margine (per i soggetti che svolgono attività di rivendita di beni usati, oggetti d’arte e d’antiquariato). i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; 9
coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza (associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, sas, snc , srl-srls in trasparenza fiscale). La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto altre cause ostative all’adozione del regime forfettario. In particolare, dal 01 Gennaio 2019 l’accesso al regime è precluso ai seguenti contribuenti: agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Questo aspetto merita delle considerazioni ulteriori: la norma originaria parlava di contemporaneità tra l’esercizio dell’attività e la partecipazione societaria e, dunque, non sussisteva causa ostativa se la partecipazione veniva ceduta prima dell’adozione del regime forfetario, anche se avveniva all’interno del medesimo esercizio. 10
Nell’incontro con la stampa specializzata del 31/01/2019, in merito ad un quesito posto sulla presenza di partecipazioni di controllo in s.r.l., l’A.E. ha chiarito che la partecipazione deve essere ceduta entro l’anno precedente all’adozione del regime forfettario. Di contro, va evidenziato: a) l’art. 1, comma 71, legge 190/2014, laddove si stabilisce che il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui si verificano le cause ostative di cui al comma 57; b) La Circ. n. 10/E/2016 in cui l’A.E. chiariva che: differentemente da quanto accade per i requisiti di accesso o di permanenza, laddove occorre fare riferimento all’anno precedente a quello di adozione del regime forfettario, nelle fattispecie di esclusione la criticità può essere superata nel medesimo anno. Nella circolare, l’A.E. chiariva che la partecipazione in società di persone poteva essere ceduta entro il termine del primo anno in cui trovava applicazione il regime forfettario, così da impedire che redditi della stessa categoria (impresa o lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo di imposta venissero assoggettati a due diversi regimi di tassazione (quadro RH e LM); c) L’A.E., nella risposta fornita il 31 gennaio 2019, fa un generico riferimento alla cessione di partecipazione, senza distinguere tra società di persone (per le quali l’interpretazione di cui sopra deve ritenersi ancora valida ed efficace) e s.r.l.. SI ATTENDONO CHIARIMENTI …. 11
I dubbi vengono ulteriormente rafforzati considerato che L’A.E. ha anche chiarito che nel caso in cui un forfettario acquisti una partecipazione societaria che sia ostativa, il regime agevolato non si perde immediatamente ma dal periodo di imposta successivo, laddove la causa di esclusione non venga rimossa. Ciò in quanto il comma 71 dell’art. 1 L. 190/2014 stabilisce che «il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello un cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57» Sempre in tema di partecipazioni in s.r.l. occorre valutare cosa si intende per «partecipazioni di controllo diretto o indiretto» e di «esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni». Per «controllo» si fa riferimento al solo «controllo di diritto» di cui all’art. 2359 c.c.? Oppure anche al «controllo di fatto», ovvero all’influenza dominante? E nel caso di controllo indiretto cosa si intende? Si pensi al controllo tramite partecipazioni detenute da familiari o da holding 12
Casi possibili ammessi: - Socio di cooperative: in virtù del principio della democraticità ciascun socio ha un voto e viene meno la possibilità di controllo; - Professionista che svolge la medesima attività di una s.r.l. della quale è socio ma non esercita il controllo diretto (50%+1 dei voti in assemblea) o indiretto (influenza dominante o notevole, partecipazioni possedute da familiari, ecc) - Contribuente forfettario che ha una partecipazione di controllo in una s.r.l. ma svolge un’attività che, non solo riguardo al codice Atecofin ma anche nella sostanza (MEF), non è riconducibile a quella esercitata dalla partecipata 13
A titolo esemplificativo, il controllo indiretto (influenza dominante) si può avere nei casi seguenti: - Commercialista che possiede una partecipazione di minoranza in una s.r.l. che esercita l’attività di CED, laddove la clientela per la quale vengono elaborati i dati contabili coincide con la clientela seguita dal commercialista per l’esercizio di altre attività (ad es. finanza, contenzioso, consulenza fiscale e societaria, ecc); - Nel caso in cui si raggiunga la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea grazie alle quote di partecipazione di proprietà del nucleo familiare. Tale circostanza è ancora dubbia e si resta in attesa di chiarimenti ufficiali alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente (in termini di ricavi o compensi percepiti) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sembrano esclusi i rapporti di collaborazione e di lavoro occasionale ed anche qui si attendono chiarimenti ufficiali 14
Particolarità ai fini delle imposte dirette Per il regime forfetario, ai fini delle imposte dirette, valgono le seguenti particolarità: Determinazione del reddito imponibile. La formulazione del reddito imponibile per i contribuenti forfettari è pari ai ricavi/compensi incassati (principio di cassa) moltiplicato per la percentuale di redditività prevista per quel determinato codice atecofin (si veda l’Allegato 4 alla legge di stabilità 2015) e dall’imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati nel periodo di imposta. Nel caso di imprese familiari (art. 5 co. 4 TUIR) l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e va determinata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge o ai collaboratori familiari Contributi previdenziali. Sia quelli del titolare che quelli versati per i propri eventuali collaboratori e/o coadiuvanti familiari fiscalmente a carico, oppure non a carico ma versati dall’imprenditore senza l’esercizio della rivalsa sui collaboratori dell’impresa familiare, sono deducibili dal reddito forfettizzato. L’eventuale eccedenza di contributi previdenziali è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR (dunque nel quadro RP del Mod. Redditi), ad abbattimento di eventuali altri redditi imponibili (fondiari, di lavoro dipendente, diversi, ecc). Nessuna particolarità è prevista per le casse di previdenza: si applicano i contributi soggettivi ed integrativi così come previsto da ciascuna Cassa di Previdenza. 15
PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE VALORE SOGLIA % DI FORFETTIZZAZIONE Commercio (al dettaglio e 1 65.000 40% all’ingrosso) Commercio di alimenti e bevande. Commercio 65.000 40% 2 ambulante di alimenti e bevande Commercio ambulante non 3 65.000 54% alimentare Costruzioni e attività immobiliari 65.000 86% 4 Intermediari del commercio 65.000 62% 5 Servizi di alloggio e di ristorazione 65.000 40% 6 Attività professionali, scientifiche, tecniche, 7 sanitarie, di istruzione, 65.000 78% servizi finanziari ed assicurativi Altre attività economiche 65.000 67% 8 Industrie alimentari e delle bevande 65.000 40% 9
Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, tutti i componenti reddituali del regime ordinario partecipano ai fini impositivi nell’ultimo periodo di imposta nel quale trova applicazione tale regime. Pertanto tutti i componenti positivi o negativi di reddito la cui tassazione e deducibilità era stata rinviata agli esercizi successivi, partecipano alla determinazione del risultato fiscale di esercizio dell’ultimo periodo di imposta ordinario. Si pensi a titolo esemplificato alle plusvalenze rateizzate oppure alle quote di manutenzione eccedenti il 5%. Tutti i componenti negativi di reddito che nel regime forfettario non hanno trovato contabilizzazione non assumono rilevanza alcuna nel caso di passaggio dal forfettario al regime ordinario 17
Nel caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario, i ricavi e/o compensi che hanno già concorso a formare - per il principio di cassa - il reddito nei periodi soggetti al regime agevolato non assumono rilevanza con il passaggio al regime ordinario, anche se di competenza dell’esercizio in esame. Viceversa, i componenti reddituali che per il principio di cassa (manifestazione finanziaria) non hanno concorso a formare il reddito nei periodi di applicazione del regime forfettario dovranno assumere rilevanza nei periodi successivi nei quali si applica il regime ordinario, anche se erano di competenza dei periodi pregressi, ma non essendo stati incassati-sostenuti non sono stati imputati a reddito. 18
Stesso discorso vale col passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: a) se già imputati per competenza, a prescindere dal fatto che ci sia stata manifestazione finanziaria, non possono essere nuovamente imputati a reddito le componenti che vengono incassate nel corso dei periodi nei quali si applica il regime forfettario; b) se trattasi di componenti che non erano di competenza nei periodi in cui si applicava il regime ordinario gli stessi formano reddito nei periodi in cui trova applicazione il regime forfettario (indipendentemente dalla manifestazione finanziaria) Nel caso di passaggio dal regime semplificato al regime forfettario e viceversa, non vanno considerati gli aspetti trattati in quanto entrambi i regimi sono soggetti al principio di cassa 19
Beni strumentali. Vengono meno le percentuali di ammortamento ed il riparto del costo su più esercizi. Nel caso di cessione dei beni strumentali, se i beni erano stati acquistati durante l’applicazione del regime ordinario vanno sospesi gli ammortamenti durante il regime forfetario e nel caso si fuoriesca dal regime forfetario e ci sia la vendita del bene strumentale, la plusvalenza o minusvalenza sarà pari alla differenza fra prezzo di cessione e costo non ammortizzato esistente nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Invece, se l’operazione viene effettuata successivamente all’uscita dal regime forfetario, per beni acquistati durante la vigenza di tale regime, si originerà una minusvalenza pari alla differenza fra prezzo di acquisto (costo non ammortizzato) e il prezzo di vendita. Con l’accesso al regime forfettario non è più possibile proseguire gli ammortamenti degli eventuali beni strumentali non completamente ammortizzati, i quali potranno riprendere il loro corso dopo l’uscita dal regime, sempre che i relativi beni strumentali non siano stati dismessi. Rimanenze finali. Questo costo, con il passaggio dal regime ordinario al forfetario non assume rilevanza alcuna 20
Doppia imposizione nel caso di reddito estero Risoluzione A.d.E. n. 36 del 15/03/2019: le imposte pagate all’estero dal contribuente forfettario non sono detraibili dalle imposte dovute in Italia su tali redditi, in quanto il reddito dei forfettari è soggetto ad imposta sostitutiva e pertanto non concorre alla formazione del reddito complessivo. Nella fattispecie, ai forfettari non si applica l’art. 165 del TUIR , che consente di recuperare il credito per imposte pagate all’estero attraverso il corrispondente abbattimento delle imposte dovute in Italia sui redditi ovunque prodotti. L’art. 165 del TUIR non si applica ai forfettari in quanto il loro reddito non partecipa alla formazione del reddito complessivo (concetto ribadito anche dall’A.d.E. nella Circ. n. 9 del 5 Marzo 2015) 21
Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile va pagata una imposta sostituiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15%. Per le imprese familiari va tassato l’utile complessivo al lordo delle quote di utili spettanti ai collaboratori familiari. Il reddito, essendo assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo. Tale reddito, invece, concorre a formare la base imponibile previdenziale e rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 2 TUIR). I contributi previdenziali si deducono dal reddito imponibile La formula di calcolo dell’imposta sostitutiva è la seguente: (ricavi/compensi * coefficiente di redditività) – contributi previdenziali = reddito imponibile * 15% = imposta sostitutiva 22
Perdite fiscali I contribuenti forfettari non possono oggettivamente generare perdite fiscali. Riguardo alle perdite generate dai contribuenti prima dell’accesso al regime forfettario, ai sensi di quanto previsto dal comma 68, art. 1, della Legge n. 190/2014 possono essere scomputate dal reddito determinato a forfait. Pertanto i contribuenti ordinari che dal 2019 accederanno al regime forfettario potranno scomputare dal reddito determinato forfettariamente le perdite pregresse 23
Rettifiche detrazione Iva Con il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfetario e viceversa scatta la rettifica della detrazione iva di cui all’art. 19 bis-2 DPR 633/72 sui beni seguenti: Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati (rimanenze finali, maxi canone di leasing) Beni strumentali materiali entro 5 anni dalla loro entrata in funzione Beni immobili entro 10 anni dal loro acquisto o ultimazione Non vanno considerati i beni strumentali inferiori a 516,46 euro e con percentuali di ammortamento superiori al 25% (a meno che non siano completamente ammortizzati) L’iva va versata con codice tributo 6099 in sede di liquidazione IVA annuale e va determinata con la prima dichiarazione IVA annuale utile 24
Start up Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’imposta sostitutiva del 5% se: il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Ciò si verifica quando l'attività che viene svolta con partita IVA rappresenta la prosecuzione dell'attività nei confronti del medesimo committente, ossia il datore di lavoro diviene cliente, con utilizzo di locali o beni strumentali analoghi o similari alla situazione precedente. Il solo fatto di aver svolto un attività di lavoro dipendente prima dell'apertura della partita IVA non preclude l'accesso al nuovo regime forfetario 25
qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto e l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime. Con la circolare n. 10/E/2016 l’A.d.E. ha chiarito che può adottare il regime agevolato nella versione start up anche il contribuente che ha optato per il regime ordinario e che , qualora sussistano tutti i requisiti, adotti il regime forfettario 26
Start up e mera prosecuzione Considerato che trattasi delle medesime condizioni che permettevano l’accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011, ed ancor prima al regime fiscale delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, possiamo ritenere validi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento a tali regimi, circa la rispondenza alle caratteristiche che consentono la riduzione dell’imposta. Mancato esercizio dell’attività nei tre anni precedenti. - Per l’accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Come chiarito dalla Circolare 30 maggio 2012, n. 17 in merito al suddetto limite triennale “...si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività.” 27
L’agevolazione non può essere applicata neanche da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell’impresa familiare. Tuttavia, facendo riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/200, la Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E, ha chiarito che: la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato: occorre infatti fare riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio; con riguardo al nuovo regime dei minimi, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che può comunque applicare il regime il socio accomandante che intende intraprendere un’attività, se lo stesso, nei tre anni precedenti non ha svolto alcuna attività di gestione all’interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale, nonché il socio che partecipi in una società inattiva, considerata l’assenza di un’attività di gestione 28
Lavoro autonomo occasionale – Con riferimento alle condizioni necessarie per accedere al regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex Legge n. 388/2000, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26 agosto 2009 n. 239 aveva chiarito che: in linea generale, un soggetto che apre per la prima volta la partita IVA, può avvalersi del citato regime fiscale agevolato, anche nel caso in cui abbia precedentemente svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale; al riguardo, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che ai fini della verifica del requisito in commento, nonché del requisito della mera prosecuzione di attività precedente, la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l’accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R., e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Mera prosecuzione di attività precedente - Il contribuente in regime forfettario ha diritto alla riduzione del reddito qualora l’attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l’accesso al regime. 29
Il requisito della “mera prosecuzione” è stato chiarito dalle Circolari A.E. n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001, con le quali si spiegò che: in relazione alle neo-attività, la mera prosecuzione è quella che presenta il carattere novizio esclusivamente sotto il profilo formale, essendo invece svolta sul piano sostanziale utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti; in merito al concetto di mera prosecuzione di attività esercitata precedentemente, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17, ha fornito una serie di importanti chiarimenti, di seguito analizzati. Novità dell’attività esercitata - Con la citata Circolare 30 maggio 2012, n. 17 l’Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente che la verifica del carattere di novità dell’attività esercitata “va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”. In particolare, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto nello stesso luogo, con utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della stessa clientela. 30
Co.co.co e lavoro dipendente - Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 17/2012 la verifica della mera prosecuzione va sempre effettuata in presenza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Diversamente, in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, la verifica della mera prosecuzione va effettuata solamente se il contratto si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio della nuova attività. Viceversa, se l’attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, considerato che trattasi di “forme di lavoro precario”, non sussiste alcuna preclusione all’accesso al nuovo regime. Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o co.co.co. che si siano protratti per più di metà del triennio precedente, va verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente. Al riguardo, la Circolare evidenzia che se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione”. 31
Collaboratore di impresa famigliare - La Circolare n. 17 in commento fornisce un ulteriore chiarimento in relazione alla specifica ipotesi di un’impresa familiare costituita nell’anno d’imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all’anno precedente un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l’ipotesi di “mera prosecuzione” considerato che “il collaboratore … è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva”. 32
Restano in ogni caso valide, anche per le start up, le ulteriori cause ostative all’adozione del regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare, dal 01 Gennaio 2019 l’accesso al regime è precluso ai seguenti contribuenti: agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 33
Regime contributivo agevolato I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, avevano introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicavano il regime forfettario, potevano usufruire di un regime agevolato contributivo che consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul comma 77 sostituendolo integralmente. Dal 2016, in virtù delle modifiche apportate, sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività viene applicata una contribuzione previdenziale ridotta del 35 per cento, la quale si applica sia sul reddito minimale che sul reddito eccedente il minimale. 34
A chi spetta l’agevolazione: come chiarito dall’INPS con Circolare 10 febbraio 2015, n. 29, avuto riguardo all’adozione del nuovo regime contributivo agevolato viene precisato che, i beneficiari del regime contributivo agevolato “sono … coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare” esercenti un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella Finanziaria 2015. Anche in questo caso occorre tener conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che, tra le cause ostative, stabilisce la preclusione al regime agevolato agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 35
Scadenze: riguardo alle scadenze, i contributi previdenziali (commercianti e artigiani) vanno pagati alle ordinarie scadenze trimestrali nella loro quota minima, seppur ridotta del 35 per cento. Base imponibile: a differenza della base imponibile fiscale, la base imponibile contributiva va assunta al lordo dei contributi versati nel periodo d’imposta. Tale aspetto, peraltro, è stato confermato dalla Circolare INPS 5 giugno 2009, n. 79, nella quale è stato specificato che per i contribuenti minimi (ma il ragionamento si può estendere ai forfettari) «il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali». Perdita di alcuni benefici: con la Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 l’INPS ha precisato che l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi collaboratori familiari e in particolare: 36
a) I soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997. L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta; b) i collaboratori familiari under 21, che prestano attività nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva del 3% ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90. Opzione: l’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico, ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica (trasmessa all’Inps secondo le modalità stabilite nella circolare n. 35 del 19/02/2016) che deve essere inviata : - per i soggetti che iniziano l’attività, in sede di iscrizione; - per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva. 37
La circolare INPS n. 25 del 13/02/2019 ha chiarito che la domanda va presentata solo una volta e resta valida fino a che permangono i requisiti ovvero si decide di rinunciare all’agevolazione. Qualora la comunicazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso potrà avvenire dall’anno successivo, riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza dei requisiti di accesso al regime. Cessazione del regime previdenziale agevolato: il regime previdenziale agevolato si perde con la fuoriuscita volontaria o per decadenza dal regime forfetario. In particolare l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi: - venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; - scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato; - comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. 38
Nei primi due casi il regime previdenziale ordinario verrà ripristinato dall’anno successivo, rispetto al periodo di imposta nel quale si verifica la perdita dei requisiti o la domanda di uscita. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario. Infine, l’accesso al regime contributivo agevolato non è possibile per i contribuenti che non rispettano le condizioni per l’accesso al regime forfetario. 39
Opzione per il regime forfettario L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 del 19.02.2015 par. 9.2 ha fornito i chiarimenti in merito all’opzione per il regime forfetario Domanda: per l’anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime? Risposta: il regime forfettario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della Legge n. 190 del 2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il Modello AA9/12) ovvero successiva (con la Dichiarazione annuale). I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfettario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12). 40
Ci si chiede se colui che ha optato per il regime ordinario può optare per il forfettario senza attendere la conclusione del triennio (vincolo triennale dell’opzione). L’A.d.E., nel corso degli incontri con la stampa specializzata del 23 e 31 gennaio 2019, in merito all’opzione per il regime forfettario ha fornito i seguenti chiarimenti: L’A.E. con circolare 13 aprile 2017 n. 11/E aveva stabilito che «… l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo…». L’art. 1 D.Lgs 442/97 consente la variazione dell’opzione e della revoca in presenza di nuove disposizione normative. Pertanto, gli esercenti attività di impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfettario a partire dal periodo di imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio. Stesso discorso per le contabilità semplificate, le quali a maggior ragione possono accedere al regime forfettario, considerato che forfettario e semplificato sono entrambi regimi naturali. 41
Opzione per il regime ordinario Si decade dall’applicazione del regime forfettario contro la propria volontà nel caso di superamento dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa per la sua adozione ovvero volontariamente nel caso in cui si voglia adottare un altro regime fiscale. Analizziamo dapprima questa ultima ipotesi. È il caso dell’opzione per l’adozione di un regime che consenta di determinare le imposte sul reddito e l’Iva dovuta nei modi ordinari. Tale opzione può essere esercitata con il comportamento concludente: si pensi all’applicazione-addebito dell’Iva in fattura e alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Il comportamento concludente non è tuttavia sufficiente e l’opzione va comunque indicata nella prima Dichiarazione Iva Annuale successiva. L'opzione è vincolante per un triennio. Trascorso il triennio di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 42
Cessazione del regime forfettario La seconda ipotesi riguarda invece la perdita del regime contro la propria volontà, per superamento dei limiti, tra i quali ad esempio il superamento della soglia relativa all’ammontare massimo di ricavi e/o compensi annui conseguibili. In tal caso il regime agevolato si perde a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale è venuto meno il rispetto dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui non vengono rispettate le condizioni previste per l’accesso (co. 54 art. 1 della legge di stabilità), ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al co. 57. Il comma 54 prevede i requisiti seguenti: Limite di 65.000 euro al conseguimento dei ricavi o percepimento dei compensi. Il regime forfettario si perde dal periodo d’imposta successivo, per cui si applica la tassazione agevolata per il periodo di imposta nel quale è stato oltrepassato il limite. 43
Secondo il comma 57 non possono adottare il nuovo regime: coloro che si avvalgono di regimi forfettari ai fini delle imposte dirette o di regimi speciali ai fini dell’iva i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; 44
coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza (associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, sas, snc), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 45
Flat tax al 20% Oltre alla flat tax al 15% per il regime forfettario, la legge di Bilancio 2019 introduce la flat tax al 20% (regime analitico agevolato) per gli imprenditori individuali e i professionisti che, nell’anno precedente a quello di accesso al regime agevolato, hanno percepito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro. Anche in tal caso vale il ragguaglio all’anno, non concorrono al superamento della soglia limite i ricavi e compensi da adeguamento agli ISA e, nel caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici Atecofin, va considerata la somma dei ricavi e compensi complessivi Si applica a decorrere dal 2020 Il reddito di impresa o di lavoro autonomo viene determinato analiticamente, nei modi ordinari, pur se tassato con imposta sostitutiva del 20% Gli oneri deducibili e le detrazioni anche in tal caso si perdono 46
Tali contribuenti sono esonerati : a) dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (occorre solo conservarli) b) dall’applicazione degli ISA c) dal dover operare le ritenute (devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percipiente) d) dall’essere soggetti a ritenuta di acconto e) dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA, non addebitano l’IVA in rivalsa ne esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta Sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica Tale regime è opzionale (mentre il regime forfettario con soglia a 65.000 euro è un regime naturale) I requisiti per l’adozione e la cause di esclusione sono le stesse già analizzate per il regime forfettario con soglia a 65.000 euro 47
Confronto tra regimi La determinazione della base imponibile Convenienza del regime forfettario nel caso di assenza di costi , in virtù della determinazione forfettaria della base imponibile Convenienza del regime semplificato o ordinario per le attività contraddistinte da codici Atecofin con percentuali di forfettizzazione modesti (es professionisti, attività edili) e nel caso di rilevanti costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa (attenzione agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale) Presenza di altri redditi Il regime forfettario è conveniente rispetto al regime semplificato o ordinario nel caso in cui il contribuente possieda altri redditi. Assoggettamento ad imposta sostitutiva e si evita il cumulo ai fini della progressività Irpef 48
Presenza di oneri deducibili e detraibili e detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro autonomo o di impresa Il regime ordinario o semplificato è tanto più conveniente quanto maggiori sono gli oneri deducibili e le detrazioni di cui può godere il contribuente Il contribuente forfettario può solo dedurre dal reddito determinato forfettariamente i contributi previdenziali versati per se stesso e per eventuali collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero per i quali non è stato esercitato il diritto di rivalsa. Il reddito del regime forfettario concorre, in ogni caso, con gli altri redditi per il riconoscimento eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia 49
Aliquote di imposta e contributivo-previdenziali Il regime forfettario, se sussistono i requisiti, viene tassato con imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque periodi di imposta e successivamente, ovvero dall’inizio nel caso in cui non si possiedano i requisiti delle start up, del 15% I contributi previdenziali Inps artigiani e commercianti possono essere ridotti del 35% 50
Fine 51
Puoi anche leggere