NOVITA' PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'ANNO

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P.zza G. Gabbin, 1 - Provincia di Treviso –
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                                                      Aggiornato al 6.12.2013

     INFORMATIVA SULL’ I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

L’imposta municipale propria (IMU) è una nuova imposta in vigore dal 1°
gennaio 2012, che si applica sul valore degli immobili posseduti, compresa
l’abitazione principale. Sostituisce, per la componente immobiliare, sia l’Irpef
e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati, sia l'Ici.
Pertanto, dall’anno 2012 non è più dovuta l’imposta comunale sugli immobili
(ICI).

NOVITA’ PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL’ANNO
                           2013
                   (scadenza 16.12.2013)

In base a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L.133 del 30/11/2013 non è dovuta
la II^ rata dell’IMU 2013 per:

   1. abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
      nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   2. immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
      (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari) e alloggi di
      proprietà dello IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica,
      regolarmente assegnati;
   3. la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
      separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
      civili del matrimonio;
   4. l’unico immobile (non concesso in locazione e di categoria catastale
      diversa da A/1, A/8 e A/9) posseduto da personale appartenente alle
      Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
      e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto
      previsto dall’art. 28, c. 1 del D. Lgs n. 139/2000).
   5. terreni agricoli, anche quelli non coltivati, di cui all’art. 13, c. 5, del D.L.
      n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
      imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
   6. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, c. 8, del D. L. n. 201
      del 2011.

L’agevolazione di cui sopra non si applica ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali
diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6.

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L’art. 1, c. 5 del D.L. 133/2013 prevede che per le tipologie di immobili
 sopra elencati sia dovuto un conguaglio da versare entro il 16 gennaio 2014
 per la differenza tra l’imposta calcolata ad aliquota base (fissata dalla legge) e
 quella determinata dal Comune.

 Considerato l’evolversi della normativa, si suggerisce di attendere i
 necessari chiarimenti normativi prima di effettuare il pagamento.

                                     Aliquota di base    Aliquota deliberata dal
                                     (fissata per legge)            Comune
 Abitazione principale e relative
 pertinenze                                0,4%                    0,4%

 Aliquota ordinaria (per abitazioni
 Diverse dalla principale, negozi,
 capannoni, terreni, aree
 edificabili, ecc.)                        0,76%                   0,9%

 Aliquota per fabbricati rurali
 ad uso strumentale                        0,2%                    0,2%

Inoltre, l’ art. 2, comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 prevede che per
l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria
relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita (cosiddetti “beni merce”), fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati.

Le informazioni di cui sopra sono conformi alla normativa vigente in materia
alla data odierna, ai fini del calcolo e versamento del saldo 2013.
Si invita a consultare l’apposita sezione nel sito istituzionale del Comune di
Preganziol (http://comune.preganziol.tv.it) per eventuali successive modifiche
normative.

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1.    COME PAGARE L’IMU DELL’ANNO 2013

      1.1 NUOVA RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA STATO E COMUNE

Per l’anno 2013 al Comune spetta l’intero gettito di tutti gli immobili, fatta
eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, il cui gettito è suddiviso tra Stato e Comune.

La legge di stabilità (art. 1, c 380, lett f), legge 228/2012) ha infatti stabilito
che “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.”
Ne consegue che solo per questi immobili, la cui aliquota è fissata dal Comune
di Preganziol allo 0,90%, l’imposta va suddivisa applicando alla base
imponibile:
     - l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
     - l’aliquota dello 0,14% a favore del Comune

     1.2 ALIQUOTE I.M.U. INVARIATE

In relazione al pagamento dell’imposta per l’anno 2013, rimangono invariate
le aliquote in vigore nel 2012 indicate di seguito:

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze      4 per mille

Aliquota ordinaria per seconde case, negozi, capannoni, terreni,
                                                                 9 per mille
aree edificabili, ecc.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                         2 per mille

Detrazione per abitazione principale                                    €. 200,00

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26        €. 50,00
anni dimorante e residente nell’abitazione principale

•      VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’ANNO 2013
       (scadenza 17.06.2013)

     In base all’ art. 1, comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, non è dovuta
     la prima rata IMU, con scadenza 17 giugno, per le seguenti categorie di
     immobili:

     a) le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati

                                                                                 3
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo
      signorile, ville, castelli e palazzi di pregio)

   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
      indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e gli alloggi
      regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari
      (ATER)

   c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali sia abitativi che ad uso
      strumentale.

Inoltre,

   1) Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
      propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
      costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
      non siano in ogni caso locati. Tali fabbricati saranno esenti a decorrere
      dal 1° gennaio 2014.
   (art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 102 del 31.08.2013)

   2) Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari
      appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
      abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
   (art. 2, comma 4 del D.L. n. 102 del 31.08.2013)

   3) Non sono richieste le condizioni di residenza e dimora abituale ai fini
      dell’applicazione della disciplina dell’abitazione principale ad un unico
      immobile posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze
      armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, a
      condizione che non sia locato.

Al fine di usufruire dei benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), il soggetto passivo
deve presentare apposita dichiarazione IMU, entro il 30.06.2014 (art. 2,
comma 5 bis del D.L. n. 102 del 31.08.2013).

    1.3 CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO

Con Risoluzione n. 33/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti
codici tributo da utilizzare per i pagamenti dell’IMU per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D:
“3925” denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO”;
“3930” denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE”

La Risoluzione precisa che il codice 3925 deve essere utilizzato anche per i
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.

                                                                                4
Premesso quanto sopra, si riepilogano di seguito i codici tributo da utilizzare
per il pagamento dell’ IMU 2013:

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24
               DESCRIZIONE                   Codice tributo
                                            per versamento Codice tributo
                                                   al          per versamento
                                               COMUNE            allo STATO
abitazione       principale   e    relative
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l.             3912                  -
201/2011 e s.m.i.
fabbricati rurali ad uso strumentale (di         3913                  -
categoria catastale diversa dalla D)
terreni                                          3914                  -
aree fabbricabili                                3916                  -
altri fabbricati                                 3918                  -
immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D *                         3930                3925
fabbricati rurali ad uso strumentale
classificati nel gruppo catastale D*               -                 3925
* Vd Ris. dell’Agenzia delle Entrate 33/E/2013 e Ris. 35/E del 12 aprile 2012

Codice ente/codice Comune: H022

Quali beni colpisce

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili,                 ivi   comprese
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono, pertanto, soggetti al pagamento dell’ IMU i seguenti immobili:
     i fabbricati, compresa l’abitazione principale unitamente alle pertinenze
     della stessa ed i fabbricati rurali sia abitativi che strumentali;
     i terreni agricoli,
     le aree edificabili.

Chi deve pagare l’Imposta Municipale Propria

Sono tenuti al pagamento dell’ imposta tutti i soggetti, persone fisiche o
giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto.
Non sono soggetti all’ IMU gli inquilini e i nudi proprietari.
In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del
diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale (art. 540 del C.C.),

                                                                                  5
anche in presenza di altri eredi.

Chi incassa l’imposta municipale propria?

Per l’anno 2013 al Comune spetta l’intero gettito di tutti gli immobili, fatta
eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D il cui gettito è suddiviso tra Stato e Comune (vd. par. 1.1).

Quando si paga

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

-   1° rata: 17 giugno 2013 pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le
    aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2012;
-   2° rata: entro il 16 dicembre 2013 a saldo con le aliquote definitive.

Il versamento dell’I.M.U. è annuale e deve essere eseguito per l’anno di
competenza. Quindi, se si è già proprietari oppure si acquisisce un immobile
nel corso dell’anno 2013 si deve iniziare a versare l’imposta dallo stesso anno
2013, proporzionalmente ai mesi di possesso.
E’ importante ricordare che l’I.M.U. è un’ imposta in autoliquidazione, pertanto
il Comune non invierà d’ufficio nessun conteggio. L’Ufficio tributi comunale
resta a disposizione per fornire chiarimenti e delucidazioni necessari per il
calcolo dell’imposta.
Per conoscere l’ammontare dell’imposta dovuta si potrà effettuare il calcolo on-
line, utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del
Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a
Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.

Come si calcola l’imposta dovuta

IMU= (Base imponibile x aliquota) – eventuali             detrazioni    (solo   per
abitazione Principale), il tutto rapportato al periodo ed alla quota di possesso.

Base imponibile

Per effettuare il calcolo dell’imposta IMU occorre prima di tutto calcolare la
base imponibile, o valore, dell’immobile.
La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura
catastale. Si tratta delle stessa rendita utilizzata per il calcolo dell’ICI.
La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto deve
essere moltiplicato per i nuovi moltiplicatori, in vigore dal 1° gennaio 2012, ai
soli fini IMU, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata
l’aliquota di riferimento.
In questo modo si ottiene l’imposta lorda, dalla quale si detraggono le
eventuali detrazioni spettanti.

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Pertanto, sarà:
IMU=rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota – eventuali detrazioni.

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI
Tipo immobile              Categoria            moltiplicatore     Calcolo      base
                           catastale                               imponibile
                                                                   (R.C.=    rendita
                                                                   catastale)
Abitazioni                        A (esclusi          160          R.C. x 1.05 x 160
                                  A/10)
Uffici e studi privati            A/10                 80         R.C. x 1.05 x 80
Collegi, scuole, caserme ecc. B                       140        R.C. x 1.05 x 140
Negozi, bar, botteghe             C/1                  55         R.C. x 1.05 x 55
Box auto, magazzini, tettoie, C/2, C/6 e C/7          160        R.C. x 1.05 x 160
cantine, ecc.
Laboratori           artigianali, C/3, C/4 e C/5      140        R.C. x 1.05 x 140
palestre ecc.
Capannoni industriali, centri Da D/1 a D/10         65 (*)       R.C. x 1.05 x 60*
commerciali, alberghi, teatri (esclusi i D/5)
ecc. (compresi i fabbricati
rurali strumentali )
Istituti di credito, cambio e D/5                      80         R.C. x 1.05 x 80
assicurazioni
(*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013

                                  FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel Catasto edilizio urbano.

ABITAZIONE PRINCIPALE (applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,4%)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso
in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e sussiste obbligo di
presentare la dichiarazione IMU.

Sono soggetti all’imposta ad aliquota ridotta anche gli immobili rurali adibiti ad
abitazione principale.

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Coniugi separati

Ai soli fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi
il versamento dell’IMU compete esclusivamente al coniuge assegnatario al
100%, a prescindere dalla sua quota di possesso.

Detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del
soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200,00.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale
destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione viene divisa tra gli aventi diritto
in parti uguali.

Maggiore detrazione per figli di età inferiore a 26 anni

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione
principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di 8
figli.
Per il 2013 si computano i figli nati dopo il 1° gennaio 1987 (compreso), in
proporzione ai mesi per i quali spetta il beneficio, con l’ulteriore precisazione
che se il compimento del 26° anno si verifica oltre il 15° giorno del mese,
quel mese va computato per intero. Pertanto, per esempio, se il figlio/a compie
26 anni l’8 aprile 2013 la maggiorazione spetta per 3/12, se invece li compie il
20 maggio spetta per 5/12. La legge non richiede che i figli siano anche
fiscalmente “a carico” .

Trattandosi di una maggiorazione della detrazione di base, ne seguirà le
regole applicative. Pertanto, nel caso di marito e moglie contitolari
dell’abitazione principale con 3 figli minori di 26 anni conviventi, la detrazione
totale sarà di € 200,00 per l’abitazione + € 150,00 ( € 50,00 x 3 ) per i figli =
€ 350, 00 da suddividere al 50% ciascuno, indipendentemente dalla quota di
possesso.

Se la detrazione è maggiore dell’imposta dovuta la stessa può essere utilizzata
solo per coprire l’imposta dovuta sulle pertinenze, ma non può essere utilizzata
per coprire l’imposta dovuta su altri immobili.

LE PERTINENZE dell’abitazione principale.

Per pertinenze dell'abitazione principale s’ intendono esclusivamente quelle

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classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e
detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita
catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale.

Esempio di calcolo per abitazione principale e pertinenze con titolari coabitanti,
entrambi genitori di 3 figli minori di 26 anni,
Base/valore imponibile                     Rendita Catastale x 1,05 x 160
aliquota                                   0,4%
imposta lorda complessiva                  Base/valore imponibile x 0,4%
imposta lorda                              Imposta      lorda    complessiva    x
                                           percentuale possesso
detrazione                                 € 200,00/numero soggetti passivi
                                           utilizzatori
maggiore detrazione (3 figli)              € 50,00 x 3 = € 150,00 da dividere
                                           tra i due genitori
imposta dovuta                             Imposta lorda – detrazione –
                                           maggiore detrazione

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio
due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l’aliquota ridotta dello 0,4 per
cento prevista per l’abitazione principale, alla seconda si applicherà l’aliquota
ordinaria, pari allo 0,9 per cento.

Abitazioni assimilate all’abitazione principale

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2012, il Comune di
Preganziol ha stabilito che si considera direttamente adibita ad abitazione
principale con conseguente applicazione dell’aliquota dello 0,4% e relative
detrazioni:
   a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
      anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
      sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
      risulti locata.

   b. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel
      territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
      condizione che non risulti locata.

ALTRI FABBRICATI
(applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,9% o di quella ridotta dello 0.2%
per i soli fabbricati strumentali all’agricoltura).

Rientrano nella categoria “altri fabbricati” tutti i fabbricati che non sono
abitazione principale (es. abitazioni vuote, affittate, date in comodato gratuito,

                                                                                9
le pertinenze in soprannumero rispetto a quelle previste per l’abitazione
principale, negozi, uffici, capannoni, ecc..).

1. Fabbricati ad aliquota ordinaria (0,9%), CON detrazione:
      Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
      indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
      Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/ATER.
N.B. Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta relativamente
      a questi fabbricati è 3918 (IMU – imposta municipale propria per gli altri
      fabbricati – COMUNE).
Per gli immobili di cui al punto 1, si rinvia al paragrafo “Novità 2013”

   2. Fabbricati ad aliquota ordinaria (0,9%), SENZA detrazione
      Le abitazioni cedute in comodato d’uso ai familiari dai proprietari o
      usufruttuari;
      Le abitazioni acquistate come prima casa per il periodo che intercorre
      dall’acquisto al trasferimento della residenza e contestuale domicilio;
      Le abitazioni date in locazione e relative pertinenze;
      Le abitazioni sfitte o a disposizione e relative pertinenze;
      Gli immobili rurali, non adibiti ad abitazione principale;
      Tutte le rimanenti tipologie di immobili, compresi i terreni agricoli e le
      aree edificabili

Si ricorda che per i fabbricati o porzione di fabbricati non utilizzati in quanto
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i fabbricati d’ interesse
storico ed artistico la base imponibile è ridotta del 50%.

Esempio di calcolo per “altri fabbricati” SENZA detrazione:
base imponibile                   rendita x 1,05 x moltiplicatore (vd. Tabella
                                  dei moltiplicatori)
aliquota                          0,9%
imposta complessiva               base imponibile x 0,9%
imposta dovuta                    Imposta     complessiva      x percentuale
                                  possesso

L’ aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

                              TERRENI AGRICOLI
Per il pagamento relativo ai terreni agricoli, si rinvia al paragrafo “Novità 2013”

Si tratta dei terreni utilizzati nelle attività indicate nell’art. 2135 del codice
civile.

Calcolo dell’imposta per i terreni agricoli.

La base di calcolo è data dal reddito dominicale, così come risulta dalla visura

                                                                                 10
catastale. Si tratta delle stesso reddito utilizzato per il calcolo dell’ICI.
Il reddito deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il
moltiplicatore pari a 135. Si ottiene in tal modo la base imponibile (per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è pari a 110). Per ottenere l’imposta si applica
l’aliquota dello 0,9 per cento sulla base imponibile.

IMU= reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore x 0,9%.

Attenzione: I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali sono soggetti all’imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00. Vengono, inoltre,
applicate delle riduzioni d’imposta sulla base di scaglioni di valore.

                                AREE EDIFICABILI

Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Calcolo dell’imposta per le aree edificabili.

Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. A tale valore va
applicata l’aliquota dello 0,9 per cento.
IMU= valore in commercio x 0,9%

                                   VERSAMENTO

Il versamento non deve essere eseguito quando l’imposta complessivamente
dovuta per l’anno (acconto più saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00.
Per il versamento si può utilizzare il modello F24 oppure il bollettino postale.
Gli importi devono sempre essere arrotondati all’euro, per difetto se la frazione
è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale
importo (esempio: euro 81,36 arrotondato diventa 81,00; euro 81,75
arrotondato diventa 82). Gli importi vanno arrotondati all’euro per ogni rigo del
modello F24, ciascuno con un proprio codice tributo.

Attenzione: gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 che non possono essere
considerate pertinenza dell’abitazione principale, oltre ad applicare l’aliquota
dello 0,9 per cento, dovranno utilizzare per il versamento i codici previsti per
gli “altri fabbricati”. Inoltre non beneficiano della sospensione del pagamento
della 1° rata di giugno.

Versamenti Imu dall’estero

Con comunicato del 31.05.2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha

                                                                                    11
chiarito che i contribuenti non residenti nel territorio italiano devono versare
l’imposta municipale propria secondo le modalità generali previste dalla legge e
illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Se non è possibile utilizzare il modello F24, il contribuente potrà provvedere al
pagamento con vaglia postale internazionale o con bonifico bancario nel
seguente modo:
      • Per la quota spettante al Comune utilizzare il codice BIC UNCRITMM e il
         codice IBAN IT/38/N/02008/61960/000027793819;
      • Per la quota spettante allo Stato dovrà essere fatto un bonifico
         direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT),
         utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di
Preganziol, anche a mezzo fax (0422 632274).

Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita iva del contribuente;
- la motivazione: IMU H022 COMUNE DI PREGANZIOL CODICE TRIBUTO…..
- l’annualità di riferimento
- indicazione della rata: ACCONTO o SALDO

DICHIARAZIONE IMU

L’art. 13, c. 12-ter del D.L. 6-12-2011 n. 201, come modificato dall’articolo 10,
c. 4, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che:
“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, vengono altresì
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione” (vedere le
istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Pertanto, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2013
e per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2014.

                              ATTENZIONE !!!
Le informazioni contenute nella presente informativa sono conformi alla
normativa vigente in materia alla data odierna, ai fini del calcolo e versamento
del SALDO 2013.

Preganziol, 06.12.2013

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