LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO - Studio del Commercialista
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LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO La Legge di Stabilità 2016 provvede a modificare il regime forfetario (introdotto dalla precedente legge finanziaria) che, a quanto risulta, non pare avere riscosso grande successo, forse anche per i prescritti limiti allammontare di ricavi e compensi. Nel nuovo scenario, oltre allampliamento del fatturato, si provvede ad introdurre un regime ad aliquota 5% per le nuove iniziative, alla modifica della cause di preclusione ed alle regole che sovrintendono lobbligo di versamento dei contributi INPS. 1. Premessa Nellattesa di una completa attuazione della prevista sistemazione complessiva dei regimi contabili e fiscali, promessa ma di fatto non attuata, il Legislatore mette mano al recente regime forfetario al fine di renderlo maggiormente accattivante e più somigliante al regime dei minimi, sostanzialmente gradito negli anni passati dai piccoli contribuenti. Gli interventi spaziano su differenti fronti: la soglia dei ricavi/compensi; i requisiti per laccesso al regime e le cause di preclusione; il carico fiscale per le nuove posizioni e per un periodo quinquennale; il regime previdenziale. 2. Le condizioni di accesso La L. 190/2014 ha istituito il regime c.d. forfetario delineando, innanzitutto, le condizioni di accesso. Dispone, in tal senso, il comma 54 dellunico articolo della citata norma. Infatti, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti specifici dettati dalla norma (parametro, sul quale incide, appunto la Legge di Stabilità per il 2016), diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del Tuir; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 01
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro (tale ultima condizione, come vedremo a breve, è stata abrogata). Tale ultimo requisito, introdotto dal maxiemendamento finale alla Legge di Stabilità del 2015 al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per lintroduzione del credito di imposta Irap del 10% per le imprese, artisti e professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, viene abrogato dalla Legge di Stabilità del 2016 ma, contestualmente, si interviene ad aggiungerne uno nuovo al successivo comma 57 tra le cause di preclusione. Come noto, uno degli aspetti deboli del regime forfetario era costituito dal limite eccessivamente basso di ricavi o compensi massimi realizzabili dai soggetti interessati; i predetti limiti erano indicati nellAllegato n. 4 annesso alla L. 190/2014. Talle allegato viene integralmente sostituito, con la conseguenza che: si incrementano le soglie di 10.000 euro per tutte le categorie, tranne una (gruppi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 9); si incrementano le soglie di 15.000 euro per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (gruppo 8); restano, invece, inalterate le percentuali di redditività. In tal senso si sono accolte le istanze dei molti che ritenevano eccessivamente limitanti i precedenti importi, specialmente nel campo delle professioni liberali. Inoltre, con esclusione delle attività di costruzione/immobiliari e di quella degli intermediari del commercio (con soglie a 25.000), tutte le restanti categorie di fatto possono contare su soglie almeno pari (ma anche superiori) a quelle del pregresso regime di vantaggio (c.d. dei minimi). Tali soglie funzionano come ideali parametri di accesso al regime forfetario, oltre che come parametri di confronto che possono determinarne luscita. La verifica sullanno precedente al regime andrà effettuata utilizzando il criterio della competenza (per le imprese) o quello di cassa (per i lavoratori autonomi ed i soggetti che avessero applicato il regime dei minimi); in corso di applicazione del metodo forfetario, invece, si utilizza sempre il criterio di cassa. Il controllo preventivo in fase di accesso non determina mai una fuoriuscita immediata, come poteva verificarsi nel regime dei minimi ed in quello di vantaggio, al superamento della soglia dei 45.000 euro di ricavi o compensi. Infatti, anche qualora lo specifico limite dettato per la categoria di appartenenza fosse superato in corso danno, la fuoriuscita si verificherebbe solo dal successivo periodo di imposta. 02
Le modifiche al regime forfettario Di fatto, sussiste sempre una sorta di garanzia di applicazione del forfait per il primo anno di avvio dellattività. A seguire, si presenta una tabella con i limiti vecchi e nuovi. Valore soglia Codici attività dei ricavi/compensi Coefficiente di Gruppo di settore ATECO 2007 Stabilità redditività Vigente 2016 Industrie alimentari e delle (10 - 11) 35.000 45.000 40% bevande Commercio all'ingrosso e al 45 - (da 46.2 a dettaglio 46.9) - (da 47.1 a 40.000 50.000 40% 47.7) - 47.9 Commercio ambulante di 47.81 30.000 40.000 40% prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri 47.82 - 47.89 20.000 30.000 54% prodotti Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.000 25.000 86% Intermediari del commercio 46.1 15.000 25.000 62% Attività dei servizi di alloggio e di (55 - 56) 40.000 50.000 40% ristorazione Attività professionali, (64 - 65 - 66) - (69 scientifiche, tecniche, sanitarie, - 70 - 71 - 72 - 73 - 15.000 30.000 78% di istruzione, servizi finanziari ed 74 - 75) - (85) - (86 assicurativi - 87 - 88) (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 Altre attività economiche 20.000 30.000 67% - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) Il successivo comma 55 precisa, inoltre, che, ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime: 03
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla L. 549/1995; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo. Così prevede il modello di variazione dati, le cui istruzioni prevedono che, i contribuenti che intendono avvalersi di un regime fiscale agevolato devono compilare la casella: 1) per aderire al regime fiscale di vantaggio per limprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano lapplicazione del regime previsto dallarticolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011; 2) per aderire al regime forfetario dei contribuenti esercenti attività dimpresa, arti o professioni se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano lapplicazione del regime previsto dallarticolo 1, comma 54, L. 190/2014. Riferimenti di prassi: circolare Agenzia delle entrate 6/E/2015 9.1 Accesso da parte dei contribuenti minimi Domanda Un contribuente che esercita lattività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l'anno 2015? Risposta A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. 98/2011, non rileva ai fini dellaccesso nel nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, laver esercitato negli anni precedenti unattività dimpresa, arte o professione. Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano unattività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dallarticolo 1, commi 54 L. 190/2014 e, contestualmente, non ricorra una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. 9.2 Adempimenti per laccesso al nuovo regime forfetario Domanda Per l'anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato lattività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime? Risposta Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dallarticolo 1, comma 54 L. 190/2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale). 04
Le modifiche al regime forfettario I contribuenti che iniziano unattività dimpresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972. 9.4 Esportazioni Domanda Le cessioni allesportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfetario con la Città del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi? Risposta Larticolo 1, comma 54, della Legge di Stabilità 2015, prevede che possano accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nellanno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti stabiliti nellallegato 4 per ogni tipologia di attività. Il successivo comma 55 stabilisce che non concorrono allindividuazione di questo limite esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dalladeguamento agli studi di settore e ai parametri. Ogni altro ricavo o compenso concorre, pertanto, alla formazione delle soglie di accesso al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino. 9.5 Iva indetraibile sui beni acquistati Domanda Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali, in analogia a quanto previsto per i beni in locazione finanziaria, non dovrebbe essere considerata lIva indetraibile afferente i beni acquistati. È corretta tale impostazione? Risposta Con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con Circolare n. 13/E/2008 che, al fine di verificare il limite riferito allacquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Occorre, dunque, far riferimento allammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dellimposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata limposta. Pertanto, come già chiarito dalla Circolare 7/E/2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dellimposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione. 9.6 Ricavi e coefficienti Domanda Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è lammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nellanno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del D.L. 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime? Risposta Ai sensi dellarticolo 1 della Legge di Stabilità 2015 non possono applicare il regime forfetario coloro che nellanno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nellallegato 4. Il legislatore, nellindividuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle dimensioni dellattività svolta dal contribuente, per consentire laccesso al regime forfetario solo a realtà economiche di piccole dimensioni. 05
Si ritiene, quindi, che lammontare dei ricavi conseguiti nellanno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario, debba essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nellanno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla Legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nellanno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede limputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione. 9.7 Valore dei beni immateriali Domanda Nel valore dei beni strumentali da considerare ai fini dellaccesso al nuovo regime non sembrano ricompresi i beni immateriali (avviamento, spese di impianto, etc.). È corretta questa lettura della norma? Risposta Il comma 54 della Legge di Stabilità 2015, nellindividuare i requisiti necessari allapplicazione del nuovo regime, consente lapplicazione del regime forfetario ai contribuenti che, alla data di chiusura dellesercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro. Per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Per quanto concerne i beni immateriali, la circolare n. 7/E/2008, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili allattività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nellambito dell'attività dimpresa o di lavoro autonomo. I medesimi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al regime forfetario. 3. Le condizioni di preclusione Non possono avvalersi del regime forfetario, ai sensi del comma 57: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993; d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni. Al riguardo, va rammentato 06
Le modifiche al regime forfettario che la Relazione illustrativa alla Legge 190/2014 ha precisato che è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dellinizio di una nuova attività che dà diritto allaccesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dellattività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dellaccesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa lapplicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dellattività per la quale il regime è stato applicato. Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nellambito dellimpresa individuale ovvero in qualità di persona fisica. Non costituisce causa ostativa allaccesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparente. A tali previsioni, che rimangono inalterate, se ne aggiunge una nuova (contraddistinta dalla lettera d- bis), che preclude l'accesso al regime forfetario ai contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del ""forfait "forfait", ", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La Relazione illustrativa precisa che la finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione. È stato osservato che: nellindividuazione del limite di reddito indicato dalla nuova causa ostativa ci si riferisca indistintamente a redditi di lavoro dipendente o assimilato; lesclusione allapplicazione della medesima scatta unicamente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente o assimilato. Pertanto, dovrebbe risultate irrilevante il fatto che tali redditi siano ritratti da una attività di lavoro dipendente o da una pensione, mentre la ipotesi di irrilevanza sembra scattare unicamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro o assimilato. 4. La tassazione del reddito (regime ordinario) I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva: dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 446/1997, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, l'imposta Imprese familiari sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. 07
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, ovvero, se Deduzione di non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto contributi di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al Tuir. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dellimposta sui Versamento imposte redditi delle persone fisiche. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o Componenti di consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del precedenti esercizi reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Ritenute dacconto sui A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale compensi dei forfetari risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui Perdite fiscali decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del pregresse reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir. Detrazioni per carichi Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi di famiglia: dell'articolo 12, comma 2, del Tuir, rileva anche il reddito del forfetario. concorrenza del reddito forfetario Riconoscimento di Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato altre detrazioni testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986. LAgenzia delle entrate, con la risoluzione 59/E/2015, ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento delle imposte forfetarie: "1790" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - articolo 1, comma 64, L. 190/2014"; "1791" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - articolo 1, comma 64, L. 190/2014"; "1792" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014". In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con lindicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno dimposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA". Il codice tributo "1792" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati". 08
Le modifiche al regime forfettario Per i codici tributo "1790" e "1792", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in ununica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101". 5. Il regime forfetario per nuove attività e la riduzione dellaliquota Nella originaria versione della norma era previsto che, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti. Mantenendo fermi tali requisiti, si attuano le seguenti modifiche: il regime di favore troverà applicazione per il periodo di imposta di avvio dellattività e per i quattro successivi (in precedenza per i due successivi); laiuto consiste nella applicazione della imposta sostitutiva con aliquota del 5%, anziché una riduzione del reddito di un terzo. La Relazione illustrativa precisa che: il nuovo meccanismo possa essere fruito non solo dai soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendano, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche dai soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime; in tale ultimo caso l'agevolazione risulterà limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; a maggior chiarimento, si afferma che, per tali ultimi soggetti, l'aliquota ridotta al 5% potrà essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019. Il comma 55 dellunico articolo della Legge di Stabilità 2015 precisa che Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 53. Qui appare evidente lintento del legislatore di creare una sorta di norma ponte che serva al traghettamento verso un regime futuro in cui non si renderà più applicabile il regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi). Infatti, la possibilità di tassare il reddito (analiticamente determinato con il criterio di cassa) con aliquota al 5% per i primi 5 anni, oppure anche per un periodo maggiore sino al periodo di compimento del 35° anno di età), era stata dapprima abrogata dalla Legge 190/2014, sia pure con la previsione di una norma di salvaguardia inserita nel comma 88 dellarticolo 1. 09
Infatti, i contribuenti che avessero utilizzato il regime di vantaggio, potevano scegliere di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Successivamente, con il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014) è stata ulteriormente introdotta (in esplicita deroga alla abrogazione prevista dalla Legge di Stabilità) la proroga del regime fiscale di vantaggio per le persone fisiche che esercitano attività dimpresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, consentendone la relativa scelta nel corso dellanno 2015. Tale proroga è stata sancita derogando espressamente al disposto dellarticolo 1, comma 85, lettera b) e c), della Legge di Stabilità per il 2015, che aveva abrogato detto regime. In merito alle possibilità difficoltà derivanti da questa sovrapposizione di disposizioni, va qui rammentato il parere espresso dalla Agenzia delle entrate con risoluzione n. 67/E/2015. Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario, introdotto dallarticolo 1, commi 54 e seguenti, L. 190/2014 (c.d. "Legge di Stabilità 2015"), ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 - regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - mediante la loro abrogazione espressa al comma 85 della citata legge. Il legislatore ha, tuttavia, previsto due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio: la prima è contenuta nellarticolo 1, comma 88, della Legge di Stabilità, che, introducendo una clausola di salvaguardia, consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età; la seconda è contenuta nellarticolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015, che prevede, in deroga alla citata abrogazione (articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 98/2011 e 1, commi da 96 a 115 e 117, della L. 244/2007), la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015. Poiché, ai sensi della norma recata dallarticolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, il suddetto regime si applica solo alle nuove attività, la possibilità di avvalersi del regime fiscale di vantaggio opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che intraprendono unattività di impresa, arte o professione nellanno 2015. Come noto, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi. Lindicazione, nella dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti per lapplicazione del regime aveva, infatti, natura di mera comunicazione ai fini anagrafici, e non anche natura di opzione. Ai sensi del sopra citato articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014, lapplicazione del regime fiscale di vantaggio - come già detto prevista solo per coloro che iniziano lattività nel 2015 - diviene, invece, espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla disciplina in materia di opzioni prevista dal D.P.R. 442/1997, "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette". Larticolo 1, comma 1, del citato decreto stabilisce la regola generale secondo cui lopzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. 10
Le modifiche al regime forfettario Ai sensi del successivo articolo 2, il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare lopzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva "la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto". La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina linvalidità dellopzione. A ciò consegue che, coloro che intraprendono unattività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dallarticolo 10, comma 12-undecies D.L. 192/2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 lopzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa allanno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell'entrata in vigore del citato articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014. Tanto premesso, il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione (n. 67/E/2015) o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l'attribuzione dellIva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Listante dovrà, inoltre, effettuare la variazione in aumento dell'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Leventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 546/1992. Poiché, nulla esplicitamente si prevede in merito a tali posizioni già avviate con il regime di vantaggio, sembra corretto ritenere che le medesime rimangano salvaguardate, anche alla luce del fatto che il livello di imposizione si pone sostanzialmente in posizione di indifferenza rispetto alle nuove attività avviate in regime forfetario. Certo è che alcune dissonanze rimangono evidenti: chi ha avviato una attività nel regime di vantaggio, potrà avvalersi del medesimo anche per periodi ulteriori rispetto ai 5 anni, a condizione che la sua età anagrafica non superi i 35 anni (circostanza, questa, non proposta nel regime forfetario); la determinazione del reddito avviene in modo analitico, quindi con necessità di documentazione e pagamento dei costi, diversamente dal regime forfetario che, nel bene e nel male, prevede un livello di redditività prefissato; il carico contributivo del soggetto in regime di vantaggio è esattamente standard diversamente dal soggetto in regime forfetario che può beneficiare di alcune riduzione, come dettagliato oltre. 6. La dimensione Iva Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti forfetari: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 DPR 633/1972, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 331/1993; 11
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 331/1993; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti DPR 633/1972; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al DPR 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo DPR. Per le operazioni di cui sopra, i contribuenti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi Esonero dal versamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, ad Iva e dagli altri eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle adempimenti fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 Rimane lobbligo di del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica certificazione 696/1996, e successive modificazioni. I contribuenti che applicano il regime forfetario, però, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la Operazioni in reverse fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa charge imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 DPR 633/1972, da operarsi nella Passaggi di regime e dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. detrazione Iva In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui: all'articolo 6, quinto comma, DPR 633/1972, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 83/2012, convertito, con Passaggio di regime e Iva modificazioni, dalla L. 134/2012. sospesa (a debito e Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli credito) 19 e seguenti, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 12
Le modifiche al regime forfettario L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo Rimborso o anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, compensazione Iva a può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in credito prima dellaccesso compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. In tema di adempimenti Iva, va qui rammentato il parere espresso dalla Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 75/E/2015. Listante esercita lattività di commercio elettronico diretto ed applica il regime fiscale di vantaggio per limprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui allarticolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011. Rappresenta che per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi dimposta residenti in Italia e allestero, sino al 31 dicembre 2014, ha sempre emesso fatture senza applicazione dellIva, così come previsto dalla normativa nazionale. Dal 1° gennaio 2015, per effetto dellentrata in vigore delle nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C), il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. LIva, quindi, deve essere applicata con laliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione. In virtù di tali modifiche normative, listante chiede se nei confronti dei propri clienti, prevalentemente residenti in Inghilterra e molti senza partita Iva poiché con volume daffari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede detto adempimento, debba "applicare lIva con aliquota vigente in Inghilterra oppure sono operazioni non soggette ad Iva". Questo il parere reso dallAgenzia delle entrate La direttiva 2008/8/CE del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi e l'articolo 5, in particolare, prevede nuovi criteri di territorialità per l'Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i predetti servizi prestati nei confronti di privati consumatori comunitari (B2C) sono soggetti ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Per effetto di tali modifiche, gli operatori nazionali sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l'Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, ad avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972. In particolare, l'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. Infatti, l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una specifica procedura on line -, trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali - contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al versamento dell'Iva dovuta. Lo Stato membro di identificazione, a sua volta, ripartisce l'Iva tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali. Tanto premesso, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può adempiere agli obblighi Iva nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza di unespressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il 13
regime c.d. forfetario, di cui all'articolo 1, commi 56 e ss. della L. 190/2014 (Stabilità 2015). Analogamente al regime fiscale di vantaggio, infatti, anche nel regime forfetario - rivolto a soggetti persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità - l'imposizione sui redditi avviene mediante assoggettamento a imposta sostitutiva; è prevista, inoltre, una notevole semplificazione in termini di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali e, per ciò che maggiormente in tale sede rileva, ai fini Iva, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di rivalsa e dagli altri adempimenti previsti dalle disposizioni Iva. A tale fine, con riferimento alle prestazioni di servizi, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata L. 190/2014 dispone che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54... applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7- ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, e successive modificazioni". Tali operazioni, pertanto, anche quando effettuate da soggetti aderenti al regime forfetario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articoli 7- ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, fermo restando che, per gli stessi, è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, risulta che nell'ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati consumatori comunitari (B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime agevolato, l'Iva relativa all'operazione è assolta: - nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in Italia; - nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni. In tale senso, anche alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E/2010. 7. Le agevolazioni ulteriori rispetto alla tassazione I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione: degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni; dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della L. 549/1995. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 DPR 600/1973, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi: di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 322/1998. I forfetari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei 14
Le modifiche al regime forfettario redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 8. La fuoriuscita dal regime Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 (condizioni di accesso) ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 (condizioni di fuoriuscita). Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione: i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché Nessun danno o beneficio di competenza di tali periodi; per i passaggi di regime i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in (ricavi o compensi) cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime Nessun danno o beneficio forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le per i passaggi di regime spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario (costi e spese) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali: acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli Cessione di beni articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente strumentali della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime; acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 9. Lopzione per i regimi ordinari I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. 15
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 10. I contribuenti forfetari: accertamento e sanzioni Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 471/1997, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. 11. I contributi previdenziali La vecchia versione del regime forfetario di cui alla Legge di Stabilità 2015 prevedeva un parallelo regime agevolato previdenziale strutturato come esposto nella tabella che segue. Regime contributivo I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono opzionale (comma 76) applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84. Non applicazione del Per i soggetti di cui al comma 76: minimale non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai (comma 77) fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, L. 233/1990, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, L. 335/1995. Al riguardo, lINPS, con circolare 29/E/2015 aveva precisato che: il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento; al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero anno. 16
Le modifiche al regime forfettario NORMA MODIFICATA DAL 2016 Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dellarticolo 1 L. 233/1990. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per laccredito della contribuzione, la disposizione di cui allarticolo 2, comma 29, L. 335/1995. Coadiuvanti o collaboratori Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto (comma 78) di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 438/1992, e successive modificazioni. Versamento dei contributi I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti (comma 79) previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Inapplicabilità della Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro riduzione al 50% familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e dellaliquota per soggetti già con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui pensionati all'articolo 59, comma 15, L. 449/1997. (comma 80) Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione. Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda. Inapplicabilità riduzione per Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del giovani collaboratori presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti familiari percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990. (comma 81) Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990. Cessazione del regime Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a contributivo opzionale partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle (comma 82) condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. 17
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