LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO - Studio del Commercialista

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LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO - Studio del Commercialista
LE MODIFICHE AL REGIME
                     FORFETTARIO
       La Legge di Stabilità 2016 provvede a modificare il regime forfetario (introdotto dalla
       precedente legge finanziaria) che, a quanto risulta, non pare avere riscosso grande successo,
       forse anche per i prescritti limiti all’ammontare di ricavi e compensi. Nel nuovo scenario, oltre
       all’ampliamento del fatturato, si provvede ad introdurre un regime ad aliquota 5% per le
       nuove iniziative, alla modifica della cause di preclusione ed alle regole che sovrintendono
       l’obbligo di versamento dei contributi INPS.

1.    Premessa
Nell’attesa di una completa attuazione della prevista “sistemazione complessiva” dei regimi contabili
e fiscali, promessa ma di fatto non attuata, il Legislatore mette mano al recente regime forfetario al
fine di renderlo maggiormente accattivante e più somigliante al regime dei minimi, sostanzialmente
gradito negli anni passati dai piccoli contribuenti.
Gli interventi spaziano su differenti fronti:
 la soglia dei ricavi/compensi;
 i requisiti per l’accesso al regime e le cause di preclusione;
 il carico fiscale per le nuove posizioni e per un periodo quinquennale;
 il regime previdenziale.

2.    Le condizioni di accesso
La L. 190/2014 ha istituito il regime c.d. forfetario delineando, innanzitutto, le condizioni di accesso.
Dispone, in tal senso, il comma 54 dell’unico articolo della citata norma.
Infatti, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai
    limiti specifici dettati dalla norma (parametro, sul quale incide, appunto la Legge di Stabilità per il
    2016), diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi
    per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, e successive
    modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e
    c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli
    61 e seguenti del citato decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, comprese le
    somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2,
    lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del Tuir;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio
    non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
                                                    01
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato
          ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
          917/1986, e successive modificazioni;
     3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per
          l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del
          contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
     4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2,
          secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 917/1986, e successive modificazioni;
     5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte
          o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente
     rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a
     quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della
     suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei
     redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo
     di 20.000 euro (tale ultima condizione, come vedremo a breve, è stata abrogata).
Tale ultimo requisito, introdotto dal maxiemendamento finale alla Legge di Stabilità del 2015 al fine di
reperire la necessaria copertura finanziaria per l’introduzione del credito di imposta Irap del 10% per
le imprese, artisti e professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, viene abrogato dalla
Legge di Stabilità del 2016 ma, contestualmente, si interviene ad aggiungerne uno nuovo al successivo
comma 57 tra le cause di preclusione.
Come noto, uno degli aspetti “deboli” del regime forfetario era costituito dal limite eccessivamente
basso di ricavi o compensi massimi realizzabili dai soggetti interessati; i predetti limiti erano indicati
nell’Allegato n. 4 annesso alla L. 190/2014.
Talle allegato viene integralmente sostituito, con la conseguenza che:
 si incrementano le soglie di 10.000 euro per tutte le categorie, tranne una (gruppi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7,
     9);
 si incrementano le soglie di 15.000 euro per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie,
     di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (gruppo 8);
 restano, invece, inalterate le percentuali di redditività.
In tal senso si sono accolte le istanze dei molti che ritenevano eccessivamente limitanti i precedenti
importi, specialmente nel campo delle professioni liberali.
Inoltre, con esclusione delle attività di costruzione/immobiliari e di quella degli intermediari del
commercio (con soglie a 25.000), tutte le restanti categorie di fatto possono contare su soglie almeno
pari (ma anche superiori) a quelle del pregresso regime di vantaggio (c.d. dei minimi).
Tali soglie funzionano come “ideali” parametri di accesso al regime forfetario, oltre che come
parametri di confronto che possono determinarne l’uscita.
La verifica sull’anno precedente al regime andrà effettuata utilizzando il criterio della competenza (per
le imprese) o quello di cassa (per i lavoratori autonomi ed i soggetti che avessero applicato il regime
dei minimi); in corso di applicazione del metodo forfetario, invece, si utilizza sempre il criterio di cassa.
Il controllo preventivo in fase di accesso non determina mai una fuoriuscita immediata, come poteva
verificarsi nel regime dei minimi ed in quello di vantaggio, al superamento della soglia dei 45.000 euro
di ricavi o compensi.
Infatti, anche qualora lo specifico limite dettato per la categoria di appartenenza fosse superato in
corso d’anno, la fuoriuscita si verificherebbe solo dal successivo periodo di imposta.

                                                     02
Le modifiche al regime forfettario

Di fatto, sussiste sempre una sorta di garanzia di applicazione del forfait per il primo anno di avvio
dell’attività.
A seguire, si presenta una tabella con i limiti vecchi e nuovi.

                                                                     Valore soglia
                                         Codici attività         dei ricavi/compensi          Coefficiente di
        Gruppo di settore
                                          ATECO 2007                          Stabilità         redditività
                                                                Vigente
                                                                                2016
Industrie alimentari e delle
                                 (10 - 11)                      35.000        45.000                40%
bevande
Commercio all'ingrosso e al 45 - (da 46.2 a
dettaglio                        46.9) - (da 47.1 a             40.000        50.000                40%
                                 47.7) - 47.9
Commercio      ambulante      di
                                 47.81                          30.000        40.000                40%
prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri
                                 47.82 - 47.89                  20.000        30.000                54%
prodotti
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68)        15.000        25.000                86%

Intermediari del commercio             46.1                     15.000        25.000                62%

Attività dei servizi di alloggio e di
                                      (55 - 56)                 40.000        50.000                40%
ristorazione
Attività             professionali,    (64 - 65 - 66) - (69
scientifiche, tecniche, sanitarie,     - 70 - 71 - 72 - 73 -
                                                                15.000        30.000                78%
di istruzione, servizi finanziari ed   74 - 75) - (85) - (86
assicurativi                           - 87 - 88)
                                       (01 - 02 - 03) - (05-
                                       06 - 07 - 08 - 09) -
                                       (12 - 13 - 14 - 15 -
                                       16 - 17 - 18 - 19 -
                                       20 - 21 - 22 - 23 -
                                       24 - 25 - 26 - 27 -
                                       28 - 29 - 30 - 31 -
                                       32 - 33) - (35) - (36
Altre attività economiche                                       20.000        30.000                67%
                                       - 37 - 38 - 39) - (49
                                       - 50 - 51 - 52 - 53) -
                                       (58 - 59 - 60 - 61 -
                                       62 - 63) - (77 - 78 -
                                       79 - 80 - 81 - 82) -
                                       (84) - (90 - 91 - 92
                                       - 93) - (94 - 95 - 96)
                                       - (97 - 98) - (99)

Il successivo comma 55 precisa, inoltre, che, ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:

                                                        03
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo
   62-bis D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni,
   e ai parametri di cui alla L. 549/1995;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si
   assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del
regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 633/1972, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
Così prevede il modello di variazione dati, le cui istruzioni prevedono che, i contribuenti che intendono
avvalersi di un regime fiscale agevolato devono compilare la casella:
1) per aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità se
    ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto
    dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011;
2) per aderire al regime forfetario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni se
    ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto
    dall’articolo 1, comma 54, L. 190/2014.

                      Riferimenti di prassi: circolare Agenzia delle entrate 6/E/2015
 “9.1 Accesso da parte dei contribuenti minimi
 Domanda
 Un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata,
 può applicare il nuovo regime forfetario per l'anno 2015?
 Risposta
 A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. 98/2011, non rileva ai
 fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, l’aver esercitato negli
 anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione.
 Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di
 impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti
 dall’articolo 1, commi 54 L. 190/2014 e, contestualmente, non ricorra una delle cause di esclusione
 previste dal successivo comma 57.
 9.2 Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario
 Domanda
 Per l'anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo
 iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime?
 Risposta
 Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti
 dall’articolo 1, comma 54 L. 190/2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione
 previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto
 regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione
 preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).

                                                   04
Le modifiche al regime forfettario

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti
previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella
dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R.
633/1972.
9.4 Esportazioni
Domanda
Le cessioni all’esportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfetario con la Città
del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi?
Risposta
L’articolo 1, comma 54, della Legge di Stabilità 2015, prevede che possano accedere al regime
forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nell’anno precedente
hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti stabiliti nell’allegato 4 per ogni
tipologia di attività. Il successivo comma 55 stabilisce che non concorrono all’individuazione di
questo limite esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e
ai parametri. Ogni altro ricavo o compenso concorre, pertanto, alla formazione delle soglie di accesso
al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano
e con San Marino.
9.5 Iva indetraibile sui beni acquistati
Domanda
Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali, in analogia a quanto previsto per i beni in locazione
finanziaria, non dovrebbe essere considerata l’Iva indetraibile afferente i beni acquistati. È corretta
tale impostazione?
Risposta
Con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con Circolare n. 13/E/2008 che, al fine di
verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle
operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972.
Occorre, dunque, far riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base
alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta.
Pertanto, come già chiarito dalla Circolare 7/E/2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase
di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di
beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.
9.6 Ricavi e coefficienti
Domanda
Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è
l’ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente. Come precisato
nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come
fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del
D.L. 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 non possono applicare il regime forfetario coloro
che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate,
per ciascuna attività, nell’allegato 4. Il legislatore, nell’individuare questo parametro di verifica, ha
inteso far riferimento alle dimensioni dell’attività svolta dal contribuente, per consentire l’accesso al
regime forfetario solo a realtà economiche di piccole dimensioni.

                                                   05
Si ritiene, quindi, che l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende
 applicare il regime forfetario, debba essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel
 periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di
 determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la
 verifica richiesta dalla Legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della
 competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di
 vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con
 riferimento a questa modalità di imputazione.
 9.7 Valore dei beni immateriali
 Domanda
 Nel valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell’accesso al nuovo regime non sembrano
 ricompresi i beni immateriali (avviamento, spese di impianto, etc.). È corretta questa lettura della
 norma?
 Risposta
 Il comma 54 della Legge di Stabilità 2015, nell’individuare i requisiti necessari all’applicazione del
 nuovo regime, consente l’applicazione del regime forfetario ai contribuenti che, alla data di chiusura
 dell’esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli
 ammortamenti, non superiore a 20.000 euro. Per espressa previsione normativa, non concorrono
 alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio
 dell'impresa, dell'arte o della professione.
 Per quanto concerne i beni immateriali, la circolare n. 7/E/2008, relativa al regime dei minimi, con
 riferimento al raggiungimento del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha chiarito che il
 riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in
 considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come
 quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che
 non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell'attività d’impresa o di lavoro
 autonomo.
 I medesimi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al regime forfetario”.

3.    Le condizioni di preclusione
Non possono avvalersi del regime forfetario, ai sensi del comma 57:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
   regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri
   dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che
   assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano
   redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
   di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della
   Repubblica 633/1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,
   comma 1, del decreto legge 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
   all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di
   cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni, ovvero a
   società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto
   del Presidente della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni. Al riguardo, va rammentato

                                                    06
Le modifiche al regime forfettario

     che la Relazione illustrativa alla Legge 190/2014 ha precisato che “è possibile accedere al regime
     nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga
     ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario.
     Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi
     in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso
     dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è
     preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel
     corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il
     regime è stato applicato. Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in
     società di persone, associazioni professionali o S.r.l trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia
     detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica. Non costituisce
     causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non
     trasparente’’.
A tali previsioni, che rimangono inalterate, se ne aggiunge una nuova (contraddistinta dalla lettera d-
bis), che preclude l'accesso al regime forfetario ai contribuenti che abbiano conseguito, nel corso
dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del ""forfait
                                                                    "forfait",
                                                                            ", redditi di lavoro dipendente o
assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di
lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.
La Relazione illustrativa precisa che la finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti
attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime
forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del
regime in questione.
È stato osservato che:
 nell’individuazione del limite di reddito indicato dalla nuova causa ostativa ci si riferisca
     indistintamente a redditi di lavoro dipendente o assimilato;
 l’esclusione all’applicazione della medesima scatta unicamente nel caso di cessazione del rapporto
     di lavoro dipendente o assimilato.
Pertanto, dovrebbe risultate irrilevante il fatto che tali redditi siano ritratti da una attività di lavoro
dipendente o da una pensione, mentre la ipotesi di irrilevanza sembra scattare unicamente in caso di
cessazione del rapporto di lavoro o assimilato.

4.    La tassazione del reddito (regime ordinario)
I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei
compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato, diversificata a
seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva:
 dell'imposta sui redditi,
 delle addizionali regionali e comunali
 e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 446/1997, pari al 15
     per cento.

                             Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico
                             di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, l'imposta
 Imprese familiari
                             sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge
                             e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

                                                     07
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge,
                          compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
                          familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, ovvero, se
 Deduzione di
                          non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto
 contributi
                          di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito; l'eventuale
                          eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del
                          citato testo unico di cui al Tuir.
                          Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui
 Versamento imposte
                          redditi delle persone fisiche.
                          I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a
                          quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione
                          è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o
 Componenti di
                          consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del
 precedenti esercizi
                          reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
                          Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore
                          della produzione netta.
                          I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non
                          sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
 Ritenute d’acconto sui
                          A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale
 compensi dei forfetari
                          risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta
                          sostitutiva.
                          Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui
 Perdite fiscali          decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del
 pregresse                reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie
                          stabilite dal Tuir.
 Detrazioni per carichi   Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
 di famiglia:             dell'articolo 12, comma 2, del Tuir, rileva anche il reddito del forfetario.
 concorrenza del
 reddito forfetario
 Riconoscimento di        Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato
 altre detrazioni         testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 59/E/2015, ha istituito i seguenti codici tributo per il
versamento delle imposte forfetarie:
 "1790" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - articolo 1,
     comma 64, L. 190/2014";
 "1791" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica
     soluzione - articolo 1, comma 64, L. 190/2014";
 "1792" denominato "Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - articolo 1, comma 64, L.
     190/2014".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con
l’indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel
formato "AAAA".
Il codice tributo "1792" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

                                                 08
Le modifiche al regime forfettario

Per i codici tributo "1790" e "1792", in caso di versamento rateale, nel campo
"rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN"
rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate.
Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".

5.    Il regime forfetario per nuove attività e la riduzione dell’aliquota
Nella originaria versione della norma era previsto che, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il
periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del
comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica,
     professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
     precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
     l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
     di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei
     relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del
     predetto beneficio, non sia superiore ai limiti.
Mantenendo fermi tali requisiti, si attuano le seguenti modifiche:
 il regime di favore troverà applicazione per il periodo di imposta di avvio dell’attività e per i quattro
     successivi (in precedenza per i due successivi);
 l’aiuto consiste nella applicazione della imposta sostitutiva con aliquota del 5%, anziché una
     riduzione del reddito di un terzo.
La Relazione illustrativa precisa che:
 il nuovo meccanismo possa essere fruito non solo dai soggetti che, a decorrere dal 2016,
     intraprendano, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche dai soggetti
     che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime;
 in tale ultimo caso l'agevolazione risulterà limitata alle sole ultime quattro annualità del
     quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione
     di un terzo del reddito imponibile;
 a maggior chiarimento, si afferma che, per tali ultimi soggetti, l'aliquota ridotta al 5% potrà essere
     fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019.
Il comma 55 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2015 precisa che “Le disposizioni di cui alla
lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel
2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65,
della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma
53”.
Qui appare evidente l’intento del legislatore di creare una sorta di “norma ponte” che serva al
traghettamento verso un regime futuro in cui non si renderà più applicabile il regime di vantaggio (c.d.
regime dei minimi).
Infatti, la possibilità di tassare il reddito (analiticamente determinato con il criterio di cassa) con
aliquota al 5% per i primi 5 anni, oppure anche per un periodo maggiore sino al periodo di compimento
del 35° anno di età), era stata dapprima abrogata dalla Legge 190/2014, sia pure con la previsione di
una norma di salvaguardia inserita nel comma 88 dell’articolo 1.

                                                    09
Infatti, i contribuenti che avessero utilizzato il regime di vantaggio, potevano scegliere di continuare
ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque
fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Successivamente, con il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014) è stata ulteriormente introdotta
(in esplicita deroga alla abrogazione prevista dalla Legge di Stabilità) la proroga del regime fiscale di
vantaggio per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e arti e professioni in possesso dei
requisiti previsti, “consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015”.
Tale proroga è stata sancita derogando espressamente al disposto dell’articolo 1, comma 85, lettera
b) e c), della Legge di Stabilità per il 2015, che aveva abrogato detto regime.
In merito alle possibilità difficoltà derivanti da questa sovrapposizione di disposizioni, va qui
rammentato il parere espresso dalla Agenzia delle entrate con risoluzione n. 67/E/2015.

Dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario, introdotto dall’articolo 1, commi 54 e seguenti, L. 190/2014
(c.d. "Legge di Stabilità 2015"), ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014
- regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile
agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - mediante la loro
abrogazione espressa al comma 85 della citata legge.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio:
 la prima è contenuta nell’articolo 1, comma 88, della Legge di Stabilità, che, introducendo una
     clausola di salvaguardia, consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il
     suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o
     fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
 la seconda è contenuta nell’articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014, convertito, con
     modificazioni, dalla L. 11/2015, che prevede, in deroga alla citata abrogazione (articoli 27, commi
     1, 2 e 7, del decreto-legge 98/2011 e 1, commi da 96 a 115 e 117, della L. 244/2007), la proroga
     del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene,
     consentendone la scelta nel 2015. Poiché, ai sensi della norma recata dall’articolo 27, commi 1 e
     2, D.L. 98/2011, il suddetto regime si applica solo alle nuove attività, la possibilità di avvalersi del
     regime fiscale di vantaggio opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che intraprendono
     un’attività di impresa, arte o professione nell’anno 2015.
Come noto, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale dei
contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza
porre in essere particolari adempimenti preventivi. L’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività,
di presumere la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime aveva, infatti, natura di mera
comunicazione ai fini anagrafici, e non anche natura di opzione.
Ai sensi del sopra citato articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014, l’applicazione del regime
fiscale di vantaggio - come già detto prevista solo per coloro che iniziano l’attività nel 2015 - diviene,
invece, espressione di una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla disciplina in
materia di opzioni prevista dal D.P.R. 442/1997, "Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette".
L’articolo 1, comma 1, del citato decreto stabilisce la regola generale secondo cui l’opzione e la revoca
di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti
concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità
dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin
dall'inizio dell'anno o dell'attività.

                                                     10
Le modifiche al regime forfettario

Ai sensi del successivo articolo 2, il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare l’opzione
effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva "la scelta è comunicata con le
stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la
specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto".
La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti
disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione.
A ciò consegue che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del
2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’articolo 10, comma
12-undecies D.L. 192/2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime
fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole
ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016),
allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015,
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 10, comma 12-undecies, D.L. 192/2014.
Tanto premesso, il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della risoluzione (n. 67/E/2015) o entro la prima liquidazione Iva successiva se la
stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con
addebito dell'imposta. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto
comma, e 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione
(da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l'attribuzione dell’Iva in
rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’istante
dovrà, inoltre, effettuare la variazione in aumento dell'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi
dell'articolo 21 D.Lgs. 546/1992.
Poiché, nulla esplicitamente si prevede in merito a tali posizioni già avviate con il regime di vantaggio,
sembra corretto ritenere che le medesime rimangano salvaguardate, anche alla luce del fatto che il
livello di imposizione si pone sostanzialmente in posizione di indifferenza rispetto alle nuove attività
avviate in regime forfetario.
Certo è che alcune dissonanze rimangono evidenti:
 chi ha avviato una attività nel regime di vantaggio, potrà avvalersi del medesimo anche per periodi
     ulteriori rispetto ai 5 anni, a condizione che la sua età anagrafica non superi i 35 anni (circostanza,
     questa, non proposta nel regime forfetario);
 la determinazione del reddito avviene in modo analitico, quindi con necessità di documentazione
     e pagamento dei costi, diversamente dal regime forfetario che, nel bene e nel male, prevede un
     livello di redditività prefissato;
 il carico contributivo del soggetto in regime di vantaggio è esattamente “standard” diversamente
     dal soggetto in regime forfetario che può beneficiare di alcune riduzione, come dettagliato oltre.

6.    La dimensione Iva
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti forfetari:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 DPR 633/1972, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
     331/1993;

                                                    11
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
    331/1993;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
    7-ter e seguenti DPR 633/1972;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di
    cui al DPR 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza
    applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del
    medesimo DPR.
Per le operazioni di cui sopra, i contribuenti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR
633/1972.

                                I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal
                                versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi
 Esonero dal versamento
                                previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, ad
 Iva e dagli altri
                                eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
 adempimenti
                                fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
                                corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
                                Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2
 Rimane l’obbligo di
                                del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 certificazione
                                696/1996, e successive modificazioni.
                                I contribuenti che applicano il regime forfetario, però, per le
                                operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la
 Operazioni in reverse
                                fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
 charge
                                imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
                                quello di effettuazione delle operazioni.
                                Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul
                                valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della
                                detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 DPR 633/1972, da operarsi nella
 Passaggi di regime e
                                dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
 detrazione Iva
                                In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle
                                regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella
                                dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
                                Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta
                                sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle
                                operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui:
                                 all'articolo 6, quinto comma, DPR 633/1972,
                                 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 83/2012, convertito, con
 Passaggio di regime e Iva
                                     modificazioni, dalla L. 134/2012.
 sospesa (a debito e
                                Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli
 credito)
                                19 e seguenti, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle
                                operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
                                all'articolo 32-bis del citato decreto-legge 83/2012, convertito, con
                                modificazioni, dalla L. 134/2012 e i cui corrispettivi non sono stati
                                ancora pagati.

                                                   12
Le modifiche al regime forfettario

                                  L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai
                                  contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo
 Rimborso o
                                  anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari,
 compensazione Iva a
                                  può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in
 credito prima dell’accesso
                                  compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
                                  241/1997, e successive modificazioni.

In tema di adempimenti Iva, va qui rammentato il parere espresso dalla Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 75/E/2015.

L’istante esercita l’attività di commercio elettronico diretto ed applica il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.
Rappresenta che per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi d’imposta
residenti in Italia e all’estero, sino al 31 dicembre 2014, ha sempre emesso fatture senza applicazione
dell’Iva, così come previsto dalla normativa nazionale.
Dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di territorialità ai
fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica,
resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C), il luogo delle
prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo
permanente o la propria residenza abituale. L’Iva, quindi, deve essere applicata con l’aliquota vigente
nel paese di destinazione della prestazione.
In virtù di tali modifiche normative, l’istante chiede se nei confronti dei propri clienti, prevalentemente
residenti in Inghilterra e molti senza partita Iva poiché con volume d’affari inferiore al limite entro il
quale la normativa interna richiede detto adempimento, debba "applicare l’Iva con aliquota vigente in
Inghilterra oppure sono operazioni non soggette ad Iva".
Questo il parere reso dall’Agenzia delle entrate
La direttiva 2008/8/CE del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi e l'articolo 5, in particolare, prevede nuovi criteri di territorialità per l'Iva
relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, i predetti servizi prestati nei confronti di privati consumatori
comunitari (B2C) sono soggetti ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o
la residenza.
Per effetto di tali modifiche, gli operatori nazionali sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato
membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di
imposta, al fine di assolvere l'Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, ad avvalersi del regime Mini One
Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972.
In particolare, l'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi
obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. Infatti,
l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una specifica procedura on line
-, trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali - contenenti le informazioni dettagliate sui
servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al
versamento dell'Iva dovuta. Lo Stato membro di identificazione, a sua volta, ripartisce l'Iva tra i singoli
Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.
Tanto premesso, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può
adempiere agli obblighi Iva nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza
di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il

                                                     13
regime c.d. forfetario, di cui all'articolo 1, commi 56 e ss. della L. 190/2014 (Stabilità 2015).
Analogamente al regime fiscale di vantaggio, infatti, anche nel regime forfetario - rivolto a soggetti
persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità - l'imposizione sui redditi avviene
mediante assoggettamento a imposta sostitutiva; è prevista, inoltre, una notevole semplificazione in
termini di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali e, per ciò che maggiormente in tale
sede rileva, ai fini Iva, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di rivalsa e dagli altri adempimenti previsti
dalle disposizioni Iva.
A tale fine, con riferimento alle prestazioni di servizi, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata L.
190/2014 dispone che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54...
applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-
ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, e successive modificazioni".
Tali operazioni, pertanto, anche quando effettuate da soggetti aderenti al regime forfetario,
rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articoli 7-
ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, fermo restando che, per gli stessi,
è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.
Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, risulta che nell'ipotesi di servizi
elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati consumatori comunitari
(B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero
ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime
agevolato, l'Iva relativa all'operazione è assolta:
- nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in Italia;
- nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad
identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del
regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972,
applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni.
In tale senso, anche alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte ritenersi
superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E/2010.

7.    Le agevolazioni ulteriori rispetto alla tassazione
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione:
 degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 331/1993, convertito, con
     modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni;
 dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della L. 549/1995.
Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 DPR 600/1973, i documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi:
 di registrazione
 e di tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 322/1998.
I forfetari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del
Presidente della Repubblica 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei

                                                     14
Le modifiche al regime forfettario

redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto
del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

8.    La fuoriuscita dal regime
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 (condizioni di accesso) ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57 (condizioni di fuoriuscita).

                                 Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime
                                 forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine
                                 di evitare salti o duplicazioni di imposizione:
                                  i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario,
                                      hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza
                                      nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché
 Nessun danno o beneficio             di competenza di tali periodi;
 per i passaggi di regime         i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in
 (ricavi o compensi)                  cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime
                                      forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile
                                      del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi
                                      nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime
                                      forfetario.
                                 Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio
                                 dal regime ordinario a quello forfetario.
                                 Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
 Nessun danno o beneficio        forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le
 per i passaggi di regime        spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
 (costi e spese)                 non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
                                 successivi.
                                 Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,
                                 di beni strumentali:
                                  acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime
                                      forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o
                                      minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli
 Cessione di beni
                                      articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente
 strumentali
                                      della Repubblica 917/1986, e successive modificazioni, si assume
                                      come costo non ammortizzato quello risultante alla fine
                                      dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
                                  acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo
                                      non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

9.    L’opzione per i regimi ordinari
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.

                                                    15
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

10. I contribuenti forfetari: accertamento e sanzioni
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale
sulle attività produttive.
In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di
cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché
le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto
legislativo 471/1997, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10
per cento quello dichiarato.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

11. I contributi previdenziali
La “vecchia” versione del regime forfetario di cui alla Legge di Stabilità 2015 prevedeva un parallelo
regime agevolato previdenziale strutturato come esposto nella tabella che segue.

 Regime contributivo                I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono
 opzionale (comma 76)               applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da
                                    77 a 84.
 Non applicazione del               Per i soggetti di cui al comma 76:
 minimale                            non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai
 (comma 77)                             fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1,
                                        comma 3, L. 233/1990,
                                     e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione
                                        di cui all'articolo 2, comma 29, L. 335/1995.
                                    Al riguardo, l’INPS, con circolare 29/E/2015 aveva precisato che:
                                     il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul
                                        minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di
                                        tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si
                                        riferisce il versamento;
                                     al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a
                                        quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati
                                        saranno proporzionalmente ridotti.
                                    Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti
                                    temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di
                                    nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese
                                    di inizio di imposizione contributiva.
                                    In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime
                                    agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo
                                    inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all'importo calcolato sul
                                    minimale, faccia nascere il diritto all'accredito dell'intero anno.

                                                     16
Le modifiche al regime forfettario

                                                    NORMA MODIFICATA DAL 2016
                                 Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi
                                 costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 L. 233/1990.
                                 Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
                                 previdenziali, ridotta del 35 per cento.
                                 Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui
                                 all’articolo 2, comma 29, L. 335/1995.
Coadiuvanti o collaboratori      Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto
(comma 78)                       di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di
                                 reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo,
                                 complessivamente, del 49 per cento.
                                 Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la
                                 contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'1992, convertito,
                                 con modificazioni, dalla L. 438/1992, e successive modificazioni.
Versamento dei contributi        I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti
(comma 79)                       previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
                                 effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
                                 somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inapplicabilità della            Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro
riduzione al 50%                 familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e
dell’aliquota per soggetti già   con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui
pensionati                       all'articolo 59, comma 15, L. 449/1997.
(comma 80)                       Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico
                                 presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, che intendono
                                 avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente
                                 beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla
                                 citata disposizione.
                                 Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell'ipotesi in
                                 cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla
                                 data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di
                                 nuova domanda.
Inapplicabilità riduzione per    Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del
giovani collaboratori            presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti
familiari                        percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990.
(comma 81)                       Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai
                                 21 anni, che prestano attività nell'ambito di imprese che
                                 aderiscono al regime agevolato, l'applicazione della riduzione
                                 contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma
                                 2, L. 233/1990.
Cessazione del regime            Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
contributivo opzionale           partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
(comma 82)                       condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
                                 fattispecie di cui al comma 57.
                                 La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del
                                 regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo
                                 dovuto.

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