I NUOVO STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA
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I NUOVO STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL’IMPRESA -‐ IL CONCORDATO PREVENTIVO -‐ L’ACCORDO STRAGIUDIZIALE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. -‐ IL PIANO DI RISANAMENTO.
Novità legisla>ve D.L. 35/05 – L. 80/05 Azione Revocatoria Concordato Preven>vo. Accordo Stragiudiziale di RistruLurazione del Debito.
Novità legisla>ve D.LGS. 5/06 Imprese soggeLe al fallimento ed al concordato preven>vo La nuova fase pre – fallimentare Il ruolo del Giudice Delegato Il Curatore Il Comitato dei Creditori
Termine e Decadenze per la domanda di insinuazione allo stato passivo ordinatoria e tardiva Il Concordato Fallimentare
Novità legisla>ve D.LGS. 169/07 nuovi parametri soggeV per individuazione area fallibilità. coord.to disciplina concordato preven>vo con quella del concordato fallimentare
Il CONCORDATO PREVENTIVO
Il “nuovo” Concordato Preven>vo Presuppos> (Art.160 L.F.) -‐ l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato prevenGvo sulla base di un piano che può prevedere: A. la ristruKurazione dei debiG e la soddisfazione dei crediG aKraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’aKribuzione ai creditori nonché a società da quesG partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche converGbili in azioni od altri strumenG finanziari e Gtoli di credito. B. L’aKribuzione delle aTvità delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono cosGtuirsi come assuntori anche i creditori o società da quesG partecipate o da cosGtuire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano desGnate ad essere aKribuite ai creditori per effeKo del concordato. C. La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. D. TraKamenG differenziaG tra i creditori appartenenG a classi diverse.
Novità 1. stato di crisi come “squilibrio economico e finanziario” quale presupposto oggeTvo rispeKo a quello di “insolvenza” di cui al combinato disposto degli art. 5 e 160 L.F. 2. rimozione preceden> vincoli soggeVvi riguardanG l’imprenditore. 3. Divisione dei creditori in classi per rendere più omogenea l’espressione dei loro diversi interessi nell’ambito della procedura liquidatoria.
La domanda di concordato e la relazione del professionista
Forma della domanda (art.161 L.F.) -‐ Ricorso soKoscriKo dal debitore da depositarsi pressi il Tribunale in cui la società ha la sede legale. Inefficacia trasferimento nell’ulGmo anno. Documen>: A. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. B. Stato anali>co ed es>ma>vo delle aVvità e l’elenco nominaGvo dei creditori con indicazione dei rispeTvi crediG e della cause di prelazione. C. Elenco dei Gtolari di diriT reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore. D. Il valore dei beni e i creditori parGcolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. E. Relazione di un professionista ex art. 28 L.F. che aKesG la veridicità della correKezza e la faTbilità del piano medesimo.
Novità -‐ Assenza del previgente potere di controllo del Tribunale e dell’obbligo di deposito della contabilità (abrogato arK. 161 co. III). -‐ AKribuzione di faKo al Professionista del ruolo di garante della fede pubblica ma non sanzionabilità dello stesso. -‐ Residuale e successiva aTvità di controllo in capo al Commissario Giudiziale.
La Giurisprudenza Nell’ambito della procedura di concordato prevenGvo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiG della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli speKanG in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informaGvo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la faVbilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto uGlizzo comporta la inammissibilità della proposta. La aKestazione del professionista deve evidenziare: a) quanto alle risultanze contabili, gli estremi dell’analisi compiuta, i riscontri operaG, i criteri valutaGvi seguiG, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto. b) quanto al giudizio di faTbilità, gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del disseto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternaGve, l’indicazione di obieTvi e risorse che permeKano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani di risanamento e, per le liquidazioni, gli elemenG di certezza che ne concreGzzano nel tempo i valori dedoT a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio.
Ammissione alla Procedura (art.163L.F.) Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggeKo a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato prevenGvo; ove siano previste classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correKezza dei criteri di formazione delle diversi classi. OggeLo Provvedimento: 1. delega un giudice alla procedura di concordato. 2. ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori. 3. nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli art. 28 e 29.
Novità -‐ Assenza del previgente apprezzamento di merito da parte del Tribunale del concordato proposto. -‐ Rinvio dell’esame della Relazione del professionista all’adunanza dei creditori. -‐ Valutazione correKezza dei criteri di formazione delle eventuali classi di creditori*.
Formazione della maggioranza per l’approvazione del concordato (art.177 L.F.) Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresenGno la maggioranza dei credi> ammessi al voto. In caso di diverse classi di creditori il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresenGno la maggioranza dei crediG ammessi al voto nella classe medesima. Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e ritenga che i creditori appartenenG alle classi dissenzienG possano risultare soddisfaT dal concordato in misura non inferiore rispeLo alle alterna>ve concretamente pra>cabili.
Novità -‐ Scompare il riferimento originario alla doppia maggioranza per creditori e per somma. -‐ Valutazione prognosGca e potere discrezionale del Tribunale nella individuazione delle alternaGve praGcabili.
Giudizio di omologazione (art.180 L.F.) -‐ decreto fissazione udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. -‐ affissione provvedimento all’albo del tribunale e noGficato a cura al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienG. -‐ deposito memorie difensive entro 10 gironi prima dell’udienza. -‐ aKestata maggioranze di cui all’art. 177 l.f., emissione del decreto moGvato di omologazione reclamabile entro 15 giorni. -‐ emissione del decreto di omologa entro 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 161 L.F. prorogabile una sola volta di 60 giorni.
Disciplina transitoria Le disposizioni modificate degli arK. 160,163,177, 180, 181 si applicano altresì ai procedimenG di concordato prevenGvo penden> e non ancora omologa> alla data di entrata in vigore del DL 35/05 del 17.03.05.
Conclusioni -‐Importanza ed incidenza ai fini del buon esito del concordato della posizione assunta dai creditori portatori di interessi più forG. -‐Concordato prevenGvo per il rilancio dell’impresa e non per la sola liquidazione. -‐Funzione dell’Amministrazione Controllata “assorbita” dal Concordato PrevenGvo*. -‐AutomaGsmo decisionale.
Estensione al Concordato PrevenGvo del pagamento non integrale dei creditori privilegiaG (D.Lgs.169/07)
Accordi di ristruLurazione dei debi> (art. 182 bis L.F.)
OggeLo: Accordo di ristruKurazione sGpulato con i creditori rappresentaG almeno il 60% dei crediG. (novazione obbligazioni)
Forma: -‐ Deposito dell’accordo mediante dichiarazione e documentazione ex art.161 L.F. -‐ Allegazione relazione esperto su aKuabilità dell’accordo e sua idoneità a assicurare il pagamento dei creditori estranei. -‐ Pubblicazione accordo nel Registro delle Imprese.
Opponibilità: -‐ possibilità di opposizione da parte dei creditori e da ogni interessato entro 30 giorni dalla pubblicazione. -‐ omologazione dell’accordo in Camera di Consiglio con decreto moGvato del Tribunale reclamabile in 15 gg. avanG Corte d’Appello. Efficacia: dalla data della pubblicazione nel registro imprese.
I Creditori non aderen> diriKo al pagamento RISCHIO Inattuabilità L’accordo è un contraLo tra il debitore ed una parte dei creditori implicante una del piano. rinegoziazione del credito e quindi con efficacia limitata questa sola parte dei Il pagamento creditori. integrale del 40% dei crediti, potrebbe risultare condizione penalizzante per l’imprenditore
Estensione del principio dello stato di crisi come presupposto. Divieto azioni esecuGve per 60 gg. dalla pubblicazione del piano al R.I. Novità legisla>ve D.LGS. 169/07
AspeV di cri>cità dell’is>tuto: 1. ruolo centrale del professionista d’impresa alla quale è richiesta la relazione sull’aKuabilità del piano e l’aKestazione della veridicità dei daG aziendali. 2. assenza requisiG esperto (art. 67 comma 3 leK. d o art. 28 L.F.?). 3. intervento marginale Tribunale. 4. omesso riferimento al classi creditori . 5. omesso riferimento alla condizione in cui debba trovarsi il debitore. 6. ruolo centrale dei creditori portatori di interessi più forG. 7. assenza di un obbligo di deposito delle scriKure contabili. 8. no revocabilità pagamenG effeKuaG in forza dell’accordo (art. 67 comma 3 leK. e) successivi alla omologa.
9. omessa indicazione delle forme e delle modalità di raccolta delle adesioni all’accordo. 10. assenza di una valutazione del rischio penale (bancaroKa semplice, preferenziale). 11. rischio piano di ristruKurazione scollegato da un piano industriale con ipotesi di riposizionamento strategico dell’impresa.
Applicabilità In assenza di richiamo da parte art. 2 comma 2 D.L. 35/05, l’isGtuto di cui all’art. 182 bis L.F. è entrato in vigore in modo autonomo rispeKo al concordato dal 17.03.05.
Piano di Risanamento ex art 67 3°C. LeK.d
A) FaTspecie e Contenuto. -‐ Il piano prevede il compimento di aV funzionali al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. -‐ Presupposto oggeTvo: situazione di crisi transitoria che l’imprenditore riGene superabile aKraverso il Piano. -‐ Esenzione dalla revocatoria fallimentare.
B) Condizione esenzione: -‐ Piano idoneo a consenGre il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa. -‐ Piano idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. -‐ Piano aLestato dalla relazione asseverata di un revisore contabile (art. 2501 bis c.c)
C) AspeV Problema>ci: -‐ Requisito di idoneità: momento della redazione del piano o se debba essere sempre valido? -‐ la norma deKa solo i requisiG di idoneità e ragionevolezza senza soffermarsi né sui modi né sui contenu> del piano.
IL RECUPERO DELL’IVA RELATIVA AI CREDITI VERSO I CLIENTI “INSOLVENTI”
RiferimenG normaGvi (DPR 633/72) DireTva comunitaria 388 del 1977 (art. 11 e 20). L’art. 2, comma 1, leKera c-‐bis), della L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e l’art. 13-‐bis, commi 1 e 2, della L. 28 maggio 1997, n. 140, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 RiferimenG di prassi: Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000 Risoluzione 12 oKobre 2001, n. 155/E Risoluzione 17 oKobre 2001, n. 161/E Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E
MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELL’IMPORTO INDICATO IN FATTURA A CAUSA DI PROCEDURE CONSORSUALI RIMASTE INFRUTTUOSE
• prevenGvo assoggeKamento del debitore a procedura concorsuale • la necessaria partecipazione del creditore (richiesta di ammissione al passivo).
DOMANDA ORDINARIA -‐ Art. 92 L.F. Il curatore, esaminate le scriKure dell'imprenditore ed altre fonG di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai Gtolari di diriT reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta eleKronica: 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'arGcolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni uGle informazione per agevolare la presentazione della domanda.
-‐ Art. 93 L.F. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di resGtuzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere soKoscriKo anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telema>ca o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso conGene: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la resGtuzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei faT e degli elemenG di diriKo che cosGtuiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un Gtolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha caraKere speciale; 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta eleLronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di noGficazione e di comunicazione, la trasmissione per posta eleKronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predeKe modalità.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiG di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario………. I documen> non presenta> con la domanda devono essere deposita>, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo………. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisG ai sensi dell'arGcolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori ……………….
DOMANDA TARDIVA -‐ Art.101 L.F. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di resGtuzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecu>vità dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di parGcolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ulGmo termine fino a dicioLo mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'arGcolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli arGcoli da 93 a 99……… Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tuKe le riparGzioni dell'aTvo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
PRESUPPOSTO EMISSIONE NOTA VARIAZIONE
1. • Fallimento -‐ Al fine di individuare l’infruKuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (trascorsi 10 giorni dal decreto), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. 2. • Liquidazione coaKa amministraGva -‐ Occorre aver riguardo al decorso dei termini (20 giorni) per l’approvazione del piano di riparto. 3. • Concordato fallimentare -‐ Occorre aKendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso ed è ammessa per la sola parte non incassata. 4. • Concordato prevenGvo -‐ Il recupero è ammesso solamente per i creditori chirografari e per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato. Occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definiGva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assun> in sede di concordato. Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunG o alla luce di comportamenG dolosi da parte del debitore concordatario, la reTfica in diminuzione va operata solo dopo che il piano di riparto dell’aTvo sia divenuto definiGvo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare. 5. • Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi -‐ Anche tale procedura non rientra nell’ambito applicaGvo della nuova disposizione normaGva.
MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE A CAUSA DI PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTUOSE
1. Il presupposto legiTmante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente il bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento aKraverso la disposizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato, ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggeLare all’esecuzione. 2. Mentre la variazione in diminuzione cosGtuisce esercizio di una facoltà per il cedente o prestatore del servizio, una volta che quesG abbia esercitato tale diriKo, provvedendo alla reTfica, con l’emissione della nota di variazione, sorge in capo alla controparte (curatore, commissario liquidatore, esecutato ecc.) l’obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle faKure emesse o dei corrispeTvi. 3. Qualora successivamente alla procedura esecuGva, colleTva o individuale, il cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tuKo o in parte, il credito in precedenza insoddisfaKo, lo stesso dovrà provvedere ad effeKuare,in relazione all’importo recuperato, una variazione in aumento in reTfica di quella in diminuzione a suo tempo operata.
Momento in cui si realizza l’esito infruKuoso: 1. insussistenza dei beni da soKoporre ad esecuzione accertabile ad opera degli organi adiG già in fase di pignoramento. 2. insufficienza del valore aKribuito dall'organo adito ai beni pignoraG rispeKo all'ammontare del credito preceKato. 3. insufficienza delle somme accertabile in sede di realizzazione del ricavato.
TERMINE EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE
La circolare n.77/E del 2000 ha precisato che non opera il limite temporale di un anno dall’effeKuazione dell’operazione imponibile, di cui al comma 3 del medesimo art.26, qualificandosi la variazione come conseguenza di un evento che non dipende dal sopravvenuto accordo delle parG, o dalla inesaKezza della precedente faKurazione. Al riguardo, tuKavia, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad una istanza di interpello sulla procedura fallimentare (risoluzione n.89/E del 2002),ha espresso il principio di caraKere generale secondo il quale la disposizione in esame deve essere coordinata con quella relaGva all’esercizio del diriKo alla detrazione recata dall’art. 19 del D.P.R. n.633/1972, nel senso che, come già evidenziato, la facoltà può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione rela>va al secondo anno successivo a quello in cui il diriLo alla detrazione è sorto.
ADEMPIMENTI
Emissione delle note di credito -‐ La variazione in diminuzione deve riguardare sia l’imponibile che l’imposta. -‐ Non comporta per il soggeKo creditore alcuna rinuncia al credito
Facsimile di leLera di accompagnamento e di nota di credito Le$era di trasmissione
Nota di variazione
Applicabilità della norma per credi> di importo ridoLo Interpretazione prudenziale La norma si rivela inadeguata e, di fa7o, inapplicabile rispe7o a quei credi; di modesta en;tà, per i quali il ricorso alle procedure esecu;ve, siano esse individuali o concorsuali, comporterebbe una eccessiva onerosità non gius;ficata.
Interpretazione “aggressiva” La possibilità per l'azienda di emeKere la nota di credito ex art. 26 comma 2 D.P.R. 633/72 relaGvamente ad una posta di modesto valore sarà tanto più moGvabile qualora sia stata ad esempio accertata già in fase stragiudiziale: -‐ l’esistenza di protesG a carico del debitore -‐ l'esito negaGvo della noGfica al debitore a mezzo posta di leKere di diffida e cosGtuzione in mora o perfezionamento della stessa solo per compiuta giacenza.
Procedura esecu>va esperita per un importo inferiore al credito originario Nella prassi ciò può verificarsi quando al fine di contenere i cosG ed avvalersi di vie processuali più veloci, il creditore azioni solo quella parte minore di credito garanGta e documentata da un Gtolo di credito (cambiale). Dal punto di vista quanGtaGvo, l’enGtà delle note di variazione è streKamente correlata all’esito infruKuoso della procedura posta in essere. Nel caso di specie, quindi, essendo il pignoramento negaGvo esperito per una parte del credito in origine faKurato, la nota di variazione non potrà che assumere un valore pari a quello dell’escussione,giacché soltanto in relazione ad esso è stata dimostrata l’infruKuosità dell’azione intentata.
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