"In tema di esonero del lavoratore malato dall'obbligo di reperibilità" - TAR Sicilia - Palermo - sez.I - sentenza del 16 marzo 2021 - n. 898
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“In tema di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità” – TAR Sicilia – Palermo – sez.I – sentenza del 16 marzo 2021 – n. 898 Ai sensi dell’art. 5, comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dalla legge di conversione n. 638 del 1983, il motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità deve rivestire il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. L’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione per sottoporsi a visita medica non è, di per sè, un motivo valido a giustificare l’assenza, giacché la valutazione va fatta in termini concreti, tenendo conto sia dei disturbi accusati e della loro entità, sia dell’impossibilità di sottoporsi a visita medica presso il proprio domicilio e della conseguente necessità di recarsi dal medico proprio in coincidenza con le fasce orarie di reperibilità. Pubblicato il 16/03/2021 N. 00898/2021 REG.PROV.COLL. N. 00140/2015 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 140 del 2015, proposto da -OMISSIS- , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Ferrante, domiciliato presso la segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6; contro Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; per l’annullamento 1) del Decreto del 14 ottobre 2014, notificato il 22 ottobre 2014, emesso dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico intero per otto giorni dal 26/06/2014, ai sensi dell’art.5 comma 14, legge 11-11-1983 N° 638, emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta del 18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale, su referto del medico legale dell’ASP di Caltanissetta redatto in occasione della visita di controllo del 03-07-2014 alle ore 11,55, del seguente tenore: “non è stato da me visitato in quanto all’indirizzo sopra indicato non ha risposto nessuno”, pertanto, veniva confermata la irrogata sanzione della decurtazione del trattamento economico per il suddetto periodo. 2) del Decreto N° 9 /Disc. Ric./14, del 14 ottobre 2014, notificato il 22 ottobre 2014, emesso dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della censura, irrogato dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta il 18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale veniva contestata la seguente infrazione: “assente dal servizio per motivi di salute per giorni 20 dal 2610612014 al 1510712014, alle ore 11,55 del 0310712014 non veniva trovato nel suo domicilio eletto da parte del medico fiscale”. Così come di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, a ciascuno dei citati provvedimenti e procedimenti endoprocedimentali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sicilia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2015, il Sovr.te Sig. -OMISSIS-ha impugnato sia il Decreto del 14 ottobre 2014 con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico, intero per otto giorni dal 26 giugno 2014, ai sensi dell’art. 5 comma 14, L. 638/1983, sia il Decreto n. 9/Disc. Ric./14, del 14 ottobre 2014, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico
proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della censura, entrambi emessi dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. I fatti della controversia traggono origine dall’unico evento accaduto in orario di servizio pomeridiano del Sovr.te Sig. -OMISSIS–OMISSIS-, presso la sede di titolarità Casa Circondariale di Caltanissetta. Il 18 giugno 2014, infatti, il ricorrente si infortunava alla mano sinistra con tumefazione al dito. L’incidente risultava avvenuto presso la mensa di servizio durante la cena mentre il ricorrente tentava di non fare cadere a terra una oliera (cfr. relazione allegata del 18/06/2014). Il medico della struttura carceraria, nella stessa data, certificava di avere visitato il Sovr. -OMISSIS-e di avere riscontrato trauma accidentale al 4° dito della mano sinistra e della necessità di accertamento a raggi x e visita ortopedica, a tal fine comunicando al Direttore del Carcere l’accaduto con la redazione del Registro 99 Agenti, al n° 15/2014. In data 19 giugno 2014, il ricorrente si recava al Pronto Soccorso del Distretto Ospedaliero di Caltanissetta, ove veniva accertata la “tumefazione 4° dito della mano sinistra occorso durante l’attività lavorativa” con prognosi per giorni sette, salvo complicazioni. Dopo avere usufruito di un primo periodo di assenza, il medico di famiglia certificando la diagnosi espressa dall’ortopedico ospedaliero, adeguava il periodo di malattia per l’infortunio occorso al ricorrente per l’ulteriore termine di giorni 20 di riposo. In data 3 luglio 2014, alle ore 11,30, il ricorrente, pendente lo stato di infortunio, veniva colto da malore, e veniva accompagnato dal medico di famiglia per le cure del caso, ove si intratteneva fino alle ore 12,30. A conferma della veridicità dell’accaduto, il ricorrente contestualmente richiedeva attestazione di presenza presso l’ambulatorio del medico curante, il quale dichiarava che il sig. -OMISSIS-, alle ore 11,50, si trovava presso il suo ambulatorio poiché “affetto da ipotensione arteriosa con sindrome vertiginosa”. Nella stessa data, alle ore 11:55 avveniva la visita fiscale richiesta dall’amministrazione, ma la stessa non veniva eseguita dal medico di controllo poiché “all’indirizzo non ha risposto nessuno”, conseguentemente il 22 luglio 2014 veniva adottato, nei confronti del Sig. -OMISSIS-: a) un atto di contestazione di addebito disciplinare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs 449/92, con la seguente motivazione: “assente dal servizio per motivi di salute per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014 […] alle ore 11,55 del 03-07-2014 non veniva trovato nel proprio domicilio eletto da parte del medico fiscale”; b) un atto di contestazione ai sensi dell’art. 5 comma 14, legge 638/1983 con la seguente motivazione: “ammalato per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014,
l’assenza nel domicilio il 03/07/2014, alle ore 11,55, nell’orario di controllo del medico fiscale, veniva invitato a presentarsi a visita d controllo alle ore 9,00 del 04/07/2014, presso l’ambulatorio di medicina legale […]”. Successivamente, il Direttore della C.C. di Caltanissetta emetteva provvedimento n. 13877, del 18 agosto 2014, con il quale comunicava alla Ragioneria Territoriale dello Stato e al Ministero della Giustizia-D.A.P., la decadenza dal trattamento economico retributivo di tutte le indennità (integrativa speciale, indennità d’istituto ecc.) per giorni otto dal 26 giugno; nonché, il Direttore emetteva provvedimento n. 13876, del 18 agosto 2014 di censura per “la mancanza di correttezza nel comportamento” del Sovr.te - OMISSIS–OMISSIS-, provvedimenti poi confermati in sede gerarchica e qui impugnati. Il ricorso è assistito da due censure. 1) Violazione art. 5, comma 14, L. 638/83 che così recita: “14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”. Nella specie, il ricorrente sostiene che, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150/09, lo stesso non era tenuto alla reperibilità in quanto l’assenza era riconducibile ad un infortunio sul lavoro. Pertanto, a prescindere dal malore improvviso di giorno 3 luglio 2014, il ricorrente, a suo dire, era di fatto esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce orarie. Inoltre, nel caso in esame esisteva anche l’esimente del giustificato motivo dell’assenza in quanto il ricorrente si era allontanato da casa per un malore improvviso, imprevedibile ed indifferibile; 2) Violazione art. 2 d.lgs. 449/92. Il ricorrente ritiene non sussistenti le ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento disciplinare gravato stante la modalità con cui si è presentata la patologia il giorno 3 luglio 2014 che non gli ha consentito di assolvere agli oneri di comunicazione dell’allontanamento dal domicilio per cause di forza maggiore. Inoltre, il ricorrente ribadisce che l’infortunio occorso in data 18 giugno 2014 deve ritenersi a tutti gli effetti infortunio sul lavoro essendo anche il tempo trascorso in mensa da computare tra quello di lavoro. Risulta costituita in giudizio l’amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con ordinanza n. -OMISSIS-questo Tribunale ha rigettato la richiesta di adozione di misure cautelare per insussistenza del prescritto periculum in mora. All’udienza dell’11 marzo 2021, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO 1. Premessi i fatti come esposti in narrativa, il Collegio ritiene preliminarmente indispensabile chiarire che oggetto del presente giudizio non è l’accertamento del se l’evento del 18 giugno 2014 possa essere qualificato “infortunio sul lavoro”, non essendo state dal ricorrente formalmente censurate le asserzioni dell’amministrazione circa la non riconducibilità dell’evento suddetto alla casistica “infortunio sul lavoro”. Infatti, dalla lettura delle rubriche dei motivi del ricorso, il ricorrente pone in contestazione altri elementi della vicenda che non pregiudicano gli assunti a cui perviene l’amministrazione circa l’assenza dei presupposti per configurare il fatto dannoso in collegamento funzionale alla prestazione lavorativa. Inoltre, anche quando il ricorrente prende piena conoscenza che l’amministrazione non ha avviato la pratica di infortunio sul lavoro (in data 13 marzo 2015, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti), non impugna con motivi aggiunti il referto del Commissario -OMISSIS-che il 24 giugno 2014 comunicava ai propri superiori l’improbabilità dell’avvenuto infortunio. Inoltre, come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione anche nei provvedimenti gravati, per potere qualificare come “infortunio sul lavoro” un evento dannoso occorre promuovere una specifica procedura, che nel caso in esame non è stata attivata, presumibilmente per assenza dei presupposti. In proposito si richiama la nota del GDAP 411803-2014, depositata in giudizio dall’Amministrazione, che chiarisce l’esatto iter procedurale da seguire in caso di infortunio dipendente da causa di servizio in adesione al D.P.R. 461/01, applicabile alle forze di Polizia, che prevede che in ogni caso di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, venga applicata, in presenza dei presupposti ivi indicati, la c.d. procedura con modello “C”, attraverso l’invio del dipendente infortunato alla CMO competente. In ultimo, sul punto, si rammenta che per costante giurisprudenza, non è sufficiente che l’evento traumatico sia avvenuto in costanza di attività lavorativa per poter qualificare lo stesso quale infortunio sul lavoro in quanto, in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (da ultimo si veda Cassazione penale, sez. IV, 18/09/2020, n. 26618). Pertanto, non essendo stata sottoposta formalmente all’indagine di questo Tribunale la violazione di alcuna disposizione in tema di obbligo di avvio della
pratica di infortunio sul lavoro, nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., si darà per confermata la ricostruzione offerta dalla Difesa erariale in proposito circa la non qualificabilità come infortunio sul lavoro dell’evento occorso durante la pausa pasto il 18 giugno 2014 al ricorrente. 2. Pertanto, dato per appurato il fatto che nessuna procedura atta al riconoscimento di quanto occorso come “infortunio sul lavoro” risultava essere mai stata attivata dalla Direzione della C.C. di Caltanissetta, da ciò ne discende l’erroneità del convincimento del ricorrente circa la sussistenza di una ipotesi di esonero dall’obbligo della reperibilità fiscale presso il proprio domicilio. Ciò posto, risulta indispensabile chiarire se la giustificazione offerta dal ricorrente per non precedere alla dovuta comunicazione preventiva di allontanamento dal domicilio al proprio ufficio sia legittima e adeguatamente motivata, e se questa sia sufficiente ad escludere l’emanazione dei provvedimenti impugnati. 3. Procedendo prima all’indagine del provvedimento disciplinare con cui viene comminata la sanzione della censura, il Collegio ritiene legittima la sanzione alla luce delle seguenti considerazioni. Preliminarmente, si noti come dalla certificazione medica datata del 3 luglio 2014, prodotta unitamente alla memoria difensiva a seguito di contestazione disciplinare, risulta soltanto che alle ore 11.50 il ricorrente si trovava presso l’ambulatorio medico dell’estensore il certificato, ma non risulta anche l’indifferibilità e urgenza della visita medica. Nulla esclude, quindi, che la predetta visita poteva essere postergata in orario non coincidente con la fascia oraria di reperibilità o comunque che consentisse al ricorrente di avvisare l’ufficio previamente. Per quanto detto e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna querela di falso doveva sporgere l’amministrazione avverso il certificato medico suddetto non venendo questo in contraddizione con la ricostruzione offerta dall’amministrazione negli atti gravati. Inoltre, al Sig. -OMISSIS- viene contestata anche la violazione dell’ordine di servizio n. 62 del 24 novembre 2011 che prevede che: “qualora il dipendente debba necessariamente e motivatamente assentarsi dal proprio domicilio in orario compreso nelle fasce di reperibilità dovrà curarne preventivamente la comunicazione all’ufficio e successivamente dovrà comunque comprovarne, producendo idonea documentazione, le ragioni che hanno determinato la indifferibile necessità di allontanamento dal domicilio”. In proposito, si evidenzia come non è contestato in fatto che il dipendente non ha comunicato, né preventivamente né successivamente, l’allontanamento dal proprio domicilio, né ha comunicato le ragioni indifferibili ed urgenti che lo avevano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio in orario di reperibilità. Inoltre, a conferma
della violazione di regole comportamentali, il provvedimento disciplinare evidenzia come il Sig. -OMISSIS- ha presentato documentazione giustificativa dell’accaduto (il certificato medico del 3 luglio 2014) solamente a seguito di contestazione degli addebiti, e cioè in data 21 luglio 2014. Risulta, pertanto, legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione ha adottato la sanzione disciplinare della censura per mancanza di correttezza nel comportamento del Sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), d.lgs. 449/92. Il provvedimento è adeguatamente motivato e sicuramente proporzionato alle violazioni summenzionate essendo il ricorrente venuto meno ai suoi doveri comportamentali nel non comunicare, anche solo successivamente all’evento del 3 luglio 2014, le ragioni indifferibili della sua assenza dal domicilio. 4. Per quanto riguarda invece il provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico dal 26 giugno 2014 al 3 luglio 2014, emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta, questo risulta adeguatamente motivato e corroborato da indirizzo pretorio condiviso da questo Tribunale. In proposito, come già chiarito, ai sensi dell’art. 5, comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dalla legge di conversione n. 638 del 1983, il motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità deve rivestire il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. L’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione per sottoporsi a visita medica non è, di per sè, un motivo valido a giustificare l’assenza, giacché la valutazione va fatta in termini concreti, tenendo conto sia dei disturbi accusati e della loro entità, sia dell’impossibilità di sottoporsi a visita medica presso il proprio domicilio e della conseguente necessità di recarsi dal medico proprio in coincidenza con le fasce orarie di reperibilità (ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 19/02/2016 , n. 3294; T.A.R., Lecce, sez. II , 04/09/2009, n. 2074; Tribunale, Latina, 20/10/2009; Pretura, Napoli, 15/06/1990). Nel caso di specie, pertanto, è legittima la decurtazione dello stipendio del dipendente in quanto, come detto, l’allontanamento senza preventiva comunicazione è ammesso solo in caso di urgenza ed indifferibilità della visita medica che il ricorrente non prova in alcun modo nel presente giudizio né si evince tale circostanza dal certificato del medico curante del 3 luglio 2014 che in proposito certifica solo la presenza del Sig. -OMISSIS- alle ore 11:50 per essere sottoposto a visita medica “in quanto affetto da ipotensione arteriosa con sindrome vertiginosa”. Nulla viene detto circa l’indifferibilità della visita e della sua urgenza, né si comprende se la sindrome da cui è affetto il Sig. - OMISSIS- è in atto al momento della visita o trattasi di visita routinaria per
curare il decorso di pregressa malattia. La genericità dei riferimenti presenti nel certificato medico più volte richiamato nonché l’assenza di ulteriori prove a cui era onerato il lavoratore per giustificare l’assenza dal domicilio durante l’orario di reperibilità impongono il rigetto del ricorso anche in relazione al provvedimento di decurtazione dello stipendio. 5. Concludendo, il ricorso va rigettato attesa la sua infondatezza. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere Luca Girardi, Referendario, Estensore
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