"In tema di esonero del lavoratore malato dall'obbligo di reperibilità" - TAR Sicilia - Palermo - sez.I - sentenza del 16 marzo 2021 - n. 898

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“In tema di esonero del lavoratore malato
dall’obbligo di reperibilità” – TAR Sicilia –
Palermo – sez.I – sentenza del 16 marzo 2021
– n. 898

     Ai sensi dell’art. 5, comma 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come
modificato dalla legge di conversione n. 638 del 1983, il motivo di esonero del
lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità deve rivestire il carattere
dell’urgenza e dell’indifferibilità. L’allontanamento del lavoratore dalla propria
abitazione per sottoporsi a visita medica non è, di per sè, un motivo valido a
giustificare l’assenza, giacché la valutazione va fatta in termini concreti,
tenendo conto sia dei disturbi accusati e della loro entità, sia dell’impossibilità
di sottoporsi a visita medica presso il proprio domicilio e della conseguente
necessità di recarsi dal medico proprio in coincidenza con le fasce orarie di
reperibilità.

    Pubblicato il 16/03/2021
    N. 00898/2021 REG.PROV.COLL.
    N. 00140/2015 REG.RIC.

    SENTENZA

     sul ricorso numero di registro generale 140 del 2015, proposto da -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Ferrante, domiciliato
presso la segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
     contro
     Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per la Sicilia, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via
Valerio Villareale, 6;
     per l’annullamento
     1) del Decreto del 14 ottobre 2014, notificato il 22 ottobre 2014, emesso
dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso
il provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico intero per
otto giorni dal 26/06/2014, ai sensi dell’art.5 comma 14, legge 11-11-1983 N°
638, emesso dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta del
18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale, su referto del medico legale
dell’ASP di Caltanissetta redatto in occasione della visita di controllo del
03-07-2014 alle ore 11,55, del seguente tenore: “non è stato da me visitato in
quanto all’indirizzo sopra indicato non ha risposto nessuno”, pertanto, veniva
confermata la irrogata sanzione della decurtazione del trattamento economico
per il suddetto periodo.
      2) del Decreto N° 9 /Disc. Ric./14, del 14 ottobre 2014, notificato il 22
ottobre 2014, emesso dal Provveditore Regionale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale veniva respinto il ricorso
gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della
censura, irrogato dal Direttore della Casa Circondariale di Caltanissetta il
18/08/2014, notificato il 19/08/2014, con il quale veniva contestata la seguente
infrazione: “assente dal servizio per motivi di salute per giorni 20 dal
2610612014 al 1510712014, alle ore 11,55 del 0310712014 non veniva trovato
nel suo domicilio eletto da parte del medico fiscale”.
      Così come di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, a
ciascuno dei citati provvedimenti e procedimenti endoprocedimentali.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di
Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sicilia;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il dott. Luca
Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25,
comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

     Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2015, il Sovr.te Sig. -OMISSIS-ha
impugnato sia il Decreto del 14 ottobre 2014 con il quale veniva respinto il
ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di
decadenza dal diritto al trattamento economico, intero per otto giorni dal 26
giugno 2014, ai sensi dell’art. 5 comma 14, L. 638/1983, sia il Decreto n. 9/Disc.
Ric./14, del 14 ottobre 2014, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico
proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della censura, entrambi
emessi dal Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
     I fatti della controversia traggono origine dall’unico evento accaduto in
orario di servizio pomeridiano del Sovr.te Sig. -OMISSIS–OMISSIS-, presso la
sede di titolarità Casa Circondariale di Caltanissetta. Il 18 giugno 2014, infatti, il
ricorrente si infortunava alla mano sinistra con tumefazione al dito. L’incidente
risultava avvenuto presso la mensa di servizio durante la cena mentre il
ricorrente tentava di non fare cadere a terra una oliera (cfr. relazione allegata
del 18/06/2014).
     Il medico della struttura carceraria, nella stessa data, certificava di avere
visitato il Sovr. -OMISSIS-e di avere riscontrato trauma accidentale al 4° dito
della mano sinistra e della necessità di accertamento a raggi x e visita
ortopedica, a tal fine comunicando al Direttore del Carcere l’accaduto con la
redazione del Registro 99 Agenti, al n° 15/2014.
     In data 19 giugno 2014, il ricorrente si recava al Pronto Soccorso del
Distretto Ospedaliero di Caltanissetta, ove veniva accertata la “tumefazione 4°
dito della mano sinistra occorso durante l’attività lavorativa” con prognosi per
giorni sette, salvo complicazioni.
     Dopo avere usufruito di un primo periodo di assenza, il medico di famiglia
certificando la diagnosi espressa dall’ortopedico ospedaliero, adeguava il
periodo di malattia per l’infortunio occorso al ricorrente per l’ulteriore termine di
giorni 20 di riposo.
     In data 3 luglio 2014, alle ore 11,30, il ricorrente, pendente lo stato di
infortunio, veniva colto da malore, e veniva accompagnato dal medico di
famiglia per le cure del caso, ove si intratteneva fino alle ore 12,30. A conferma
della veridicità dell’accaduto, il ricorrente contestualmente richiedeva
attestazione di presenza presso l’ambulatorio del medico curante, il quale
dichiarava che il sig. -OMISSIS-, alle ore 11,50, si trovava presso il suo
ambulatorio poiché “affetto da ipotensione arteriosa con sindrome vertiginosa”.
     Nella stessa data, alle ore 11:55 avveniva la visita fiscale richiesta
dall’amministrazione, ma la stessa non veniva eseguita dal medico di controllo
poiché “all’indirizzo non ha risposto nessuno”, conseguentemente il 22 luglio
2014 veniva adottato, nei confronti del Sig. -OMISSIS-: a) un atto di
contestazione di addebito disciplinare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs
449/92, con la seguente motivazione: “assente dal servizio per motivi di salute
per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014 […] alle ore 11,55 del 03-07-2014
non veniva trovato nel proprio domicilio eletto da parte del medico fiscale”; b)
un atto di contestazione ai sensi dell’art. 5 comma 14, legge 638/1983 con la
seguente motivazione: “ammalato per 20 giorni dal 26/06/2014 al 15/07/2014,
l’assenza nel domicilio il 03/07/2014, alle ore 11,55, nell’orario di controllo del
medico fiscale, veniva invitato a presentarsi a visita d controllo alle ore 9,00 del
04/07/2014, presso l’ambulatorio di medicina legale […]”.
      Successivamente, il Direttore della C.C. di Caltanissetta emetteva
provvedimento n. 13877, del 18 agosto 2014, con il quale comunicava alla
Ragioneria Territoriale dello Stato e al Ministero della Giustizia-D.A.P., la
decadenza dal trattamento economico retributivo di tutte le indennità
(integrativa speciale, indennità d’istituto ecc.) per giorni otto dal 26 giugno;
nonché, il Direttore emetteva provvedimento n. 13876, del 18 agosto 2014 di
censura per “la mancanza di correttezza nel comportamento” del Sovr.te -
OMISSIS–OMISSIS-, provvedimenti poi confermati in sede gerarchica e qui
impugnati.
      Il ricorso è assistito da due censure.
      1) Violazione art. 5, comma 14, L. 638/83 che così recita: “14. Qualora il
lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza
giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per
l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore
periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente
visita di controllo”. Nella specie, il ricorrente sostiene che, in applicazione
dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150/09, lo stesso non era tenuto alla
reperibilità in quanto l’assenza era riconducibile ad un infortunio sul lavoro.
Pertanto, a prescindere dal malore improvviso di giorno 3 luglio 2014, il
ricorrente, a suo dire, era di fatto esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce
orarie. Inoltre, nel caso in esame esisteva anche l’esimente del giustificato
motivo dell’assenza in quanto il ricorrente si era allontanato da casa per un
malore improvviso, imprevedibile ed indifferibile;
      2) Violazione art. 2 d.lgs. 449/92. Il ricorrente ritiene non sussistenti le
ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento disciplinare gravato
stante la modalità con cui si è presentata la patologia il giorno 3 luglio 2014 che
non gli ha consentito di assolvere agli oneri di comunicazione
dell’allontanamento dal domicilio per cause di forza maggiore. Inoltre, il
ricorrente ribadisce che l’infortunio occorso in data 18 giugno 2014 deve
ritenersi a tutti gli effetti infortunio sul lavoro essendo anche il tempo trascorso
in mensa da computare tra quello di lavoro.
      Risulta costituita in giudizio l’amministrazione resistente con il patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto
infondato.
      Con ordinanza n. -OMISSIS-questo Tribunale ha rigettato la richiesta di
adozione di misure cautelare per insussistenza del prescritto periculum in mora.
      All’udienza dell’11 marzo 2021, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO

      1. Premessi i fatti come esposti in narrativa, il Collegio ritiene
preliminarmente indispensabile chiarire che oggetto del presente giudizio non è
l’accertamento del se l’evento del 18 giugno 2014 possa essere qualificato
“infortunio sul lavoro”, non essendo state dal ricorrente formalmente censurate
le asserzioni dell’amministrazione circa la non riconducibilità dell’evento
suddetto alla casistica “infortunio sul lavoro”. Infatti, dalla lettura delle rubriche
dei motivi del ricorso, il ricorrente pone in contestazione altri elementi della
vicenda che non pregiudicano gli assunti a cui perviene l’amministrazione circa
l’assenza dei presupposti per configurare il fatto dannoso in collegamento
funzionale alla prestazione lavorativa. Inoltre, anche quando il ricorrente prende
piena conoscenza che l’amministrazione non ha avviato la pratica di infortunio
sul lavoro (in data 13 marzo 2015, a seguito di apposita istanza di accesso agli
atti), non impugna con motivi aggiunti il referto del Commissario -OMISSIS-che il
24 giugno 2014 comunicava ai propri superiori l’improbabilità dell’avvenuto
infortunio.
      Inoltre, come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione anche nei
provvedimenti gravati, per potere qualificare come “infortunio sul lavoro” un
evento dannoso occorre promuovere una specifica procedura, che nel caso in
esame non è stata attivata, presumibilmente per assenza dei presupposti. In
proposito si richiama la nota del GDAP 411803-2014, depositata in giudizio
dall’Amministrazione, che chiarisce l’esatto iter procedurale da seguire in caso
di infortunio dipendente da causa di servizio in adesione al D.P.R. 461/01,
applicabile alle forze di Polizia, che prevede che in ogni caso di lesioni
traumatiche da qualsiasi causa prodotte, venga applicata, in presenza dei
presupposti ivi indicati, la c.d. procedura con modello “C”, attraverso l’invio del
dipendente infortunato alla CMO competente.
      In ultimo, sul punto, si rammenta che per costante giurisprudenza, non è
sufficiente che l’evento traumatico sia avvenuto in costanza di attività
lavorativa per poter qualificare lo stesso quale infortunio sul lavoro in quanto, in
tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa
del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di
causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia
attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal
soggetto titolare della posizione di garanzia (da ultimo si veda Cassazione
penale, sez. IV, 18/09/2020, n. 26618).
      Pertanto, non essendo stata sottoposta formalmente all’indagine di questo
Tribunale la violazione di alcuna disposizione in tema di obbligo di avvio della
pratica di infortunio sul lavoro, nel rispetto del principio della corrispondenza fra
il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., si darà
per confermata la ricostruzione offerta dalla Difesa erariale in proposito circa la
non qualificabilità come infortunio sul lavoro dell’evento occorso durante la
pausa pasto il 18 giugno 2014 al ricorrente.
      2. Pertanto, dato per appurato il fatto che nessuna procedura atta al
riconoscimento di quanto occorso come “infortunio sul lavoro” risultava essere
mai stata attivata dalla Direzione della C.C. di Caltanissetta, da ciò ne discende
l’erroneità del convincimento del ricorrente circa la sussistenza di una ipotesi di
esonero dall’obbligo della reperibilità fiscale presso il proprio domicilio.
      Ciò posto, risulta indispensabile chiarire se la giustificazione offerta dal
ricorrente per non precedere alla dovuta comunicazione preventiva di
allontanamento dal domicilio al proprio ufficio sia legittima e adeguatamente
motivata, e se questa sia sufficiente ad escludere l’emanazione dei
provvedimenti impugnati.
      3. Procedendo prima all’indagine del provvedimento disciplinare con cui
viene comminata la sanzione della censura, il Collegio ritiene legittima la
sanzione alla luce delle seguenti considerazioni.
      Preliminarmente, si noti come dalla certificazione medica datata del 3 luglio
2014, prodotta unitamente alla memoria difensiva a seguito di contestazione
disciplinare, risulta soltanto che alle ore 11.50 il ricorrente si trovava presso
l’ambulatorio medico dell’estensore il certificato, ma non risulta anche
l’indifferibilità e urgenza della visita medica. Nulla esclude, quindi, che la
predetta visita poteva essere postergata in orario non coincidente con la fascia
oraria di reperibilità o comunque che consentisse al ricorrente di avvisare
l’ufficio previamente. Per quanto detto e contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, nessuna querela di falso doveva sporgere l’amministrazione avverso
il certificato medico suddetto non venendo questo in contraddizione con la
ricostruzione offerta dall’amministrazione negli atti gravati.
      Inoltre, al Sig. -OMISSIS- viene contestata anche la violazione dell’ordine di
servizio n. 62 del 24 novembre 2011 che prevede che: “qualora il dipendente
debba necessariamente e motivatamente assentarsi dal proprio domicilio in
orario compreso nelle fasce di reperibilità dovrà curarne preventivamente la
comunicazione all’ufficio e successivamente dovrà comunque comprovarne,
producendo idonea documentazione, le ragioni che hanno determinato la
indifferibile necessità di allontanamento dal domicilio”. In proposito, si evidenzia
come non è contestato in fatto che il dipendente non ha comunicato, né
preventivamente né successivamente, l’allontanamento dal proprio domicilio,
né ha comunicato le ragioni indifferibili ed urgenti che lo avevano indotto ad
allontanarsi dal proprio domicilio in orario di reperibilità. Inoltre, a conferma
della violazione di regole comportamentali, il provvedimento disciplinare
evidenzia come il Sig. -OMISSIS- ha presentato documentazione giustificativa
dell’accaduto (il certificato medico del 3 luglio 2014) solamente a seguito di
contestazione degli addebiti, e cioè in data 21 luglio 2014.
     Risulta, pertanto, legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione ha
adottato la sanzione disciplinare della censura per mancanza di correttezza nel
comportamento del Sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c), d.lgs.
449/92. Il provvedimento è adeguatamente motivato e sicuramente
proporzionato alle violazioni summenzionate essendo il ricorrente venuto meno
ai suoi doveri comportamentali nel non comunicare, anche solo
successivamente all’evento del 3 luglio 2014, le ragioni indifferibili della sua
assenza dal domicilio.
     4. Per quanto riguarda invece il provvedimento con cui l’amministrazione
ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il
provvedimento di decadenza dal diritto al trattamento economico dal 26 giugno
2014 al 3 luglio 2014, emesso dal Direttore della Casa Circondariale di
Caltanissetta, questo risulta adeguatamente motivato e corroborato da indirizzo
pretorio condiviso da questo Tribunale.
     In proposito, come già chiarito, ai sensi dell’art. 5, comma 14, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, come modificato dalla legge di conversione n. 638 del
1983, il motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità deve
rivestire il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità. L’allontanamento del
lavoratore dalla propria abitazione per sottoporsi a visita medica non è, di per
sè, un motivo valido a giustificare l’assenza, giacché la valutazione va fatta in
termini concreti, tenendo conto sia dei disturbi accusati e della loro entità, sia
dell’impossibilità di sottoporsi a visita medica presso il proprio domicilio e della
conseguente necessità di recarsi dal medico proprio in coincidenza con le fasce
orarie di reperibilità (ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 19/02/2016 , n.
3294; T.A.R., Lecce, sez. II , 04/09/2009, n. 2074; Tribunale, Latina, 20/10/2009;
Pretura, Napoli, 15/06/1990).
     Nel caso di specie, pertanto, è legittima la decurtazione dello stipendio del
dipendente in quanto, come detto, l’allontanamento senza preventiva
comunicazione è ammesso solo in caso di urgenza ed indifferibilità della visita
medica che il ricorrente non prova in alcun modo nel presente giudizio né si
evince tale circostanza dal certificato del medico curante del 3 luglio 2014 che
in proposito certifica solo la presenza del Sig. -OMISSIS- alle ore 11:50 per
essere sottoposto a visita medica “in quanto affetto da ipotensione arteriosa
con sindrome vertiginosa”. Nulla viene detto circa l’indifferibilità della visita e
della sua urgenza, né si comprende se la sindrome da cui è affetto il Sig. -
OMISSIS- è in atto al momento della visita o trattasi di visita routinaria per
curare il decorso di pregressa malattia. La genericità dei riferimenti presenti nel
certificato medico più volte richiamato nonché l’assenza di ulteriori prove a cui
era onerato il lavoratore per giustificare l’assenza dal domicilio durante l’orario
di reperibilità impongono il rigetto del ricorso anche in relazione al
provvedimento di decurtazione dello stipendio.
     5. Concludendo, il ricorso va rigettato attesa la sua infondatezza.
     Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della
vicenda.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021
con l’intervento dei magistrati:
    Calogero Ferlisi, Presidente
    Aurora Lento, Consigliere
    Luca Girardi, Referendario, Estensore
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