Dismissione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
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Segnalazioni
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
agosto 2015
Dismissione e Valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico
Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
D.G.R. 13 Luglio 2015, n. 13-1729
Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare - Proposta di
nuove destinazioni urbanistiche e avvio delle relative varianti.
Bollettino Ufficiale n. 33 del 20 / 08 / 2015
Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015
Legge finanziaria per l'anno 2015.
(B.U.18 Maggio 2015, n. 19)
Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015
Legge finanziaria per l'anno 2015.
Art. 6 (Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare)
1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del
proprio patrimonio immobiliare quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale
prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di
valorizzazione, attraverso la loro alienazione, permuta o attribuzione in uso ai sensi degli articoli 2,
3, 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della
spesa regionale). A tal fine la Regione individua i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, da inserire nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, come riportato nell'allegato D della presente legge.
2. Nell'ambito del Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1,
sono ulteriormente individuati all'allegato D sub 1, i beni immobili per i quali avviare le procedure di
valorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 1/2015 e all'allegato D sub 2 i beni immobili per
i quali viene prevista esclusivamente la possibilità di attribuzione in uso ai sensi degli articoli 4 e 5
della l.r.1/2015, atteso il loro particolare interesse.
3. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Sono ricompresi nel Piano delle
alienazioni e valorizzazioni anche i beni attualmente destinati a fini istituzionali di cui si possa
prevedere il venir meno della condizione. L'intervenuta disponibilità dei beni a seguito del cessare
della destinazione a fini istituzionali è accertata con successivo provvedimento della Giunta
regionale.
4. Qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e
valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la Giunta
regionale procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica avviando il
procedimento di variante di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo). I termini di cui al comma 7 bis dell'articolo 16bis della l.r. 56/1977,
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono ridotti a metà.Modifiche apportate dalla Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
Art. 43, Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.
Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10 del 12 marzo 2015
Capo IX. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 16 bis della l.r. 56/1977, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Qualora l’ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti
dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l’invito a emettere, entro sessanta giorni
dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente
della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento
secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al
comma 4, l’ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare,
sulla variante. Qualora l’ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il
Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.
7 ter. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’autorità competente alla
gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d’ufficio nel bilancio
comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.".
Art. 16 bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), lr 56/77
1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è
trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale
non può in alcun caso:
a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla
presente legge e dalle normative di settore interessate;
b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di
efficacia delle convenzioni stesse.
2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante
di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e
alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni
preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della
copianificazione, all'esame della variante urbanistica.
3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni
consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza
valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica;
successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione
consiliare, sulla variante.
4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
prima seduta della conferenza di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente
alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.
5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di
assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Nel caso
in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la
eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla
localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.
7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla
gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo
integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con
apposito provvedimento della Giunta regionale.
27 bis. Qualora l’ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti
previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle
alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l’invito a
emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso
inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa
variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del
presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l’ente competente alla gestione
urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l’ente
competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta
regionale provvede direttamente.
7 ter. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’autorità
competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono
iscritti d’ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e
regionale.
Provvedimenti della Regione Piemonte:
Modifiche apportate dalla Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17:
- art. 3 Modifiche al Titolo III della lr 56/1977, come modificata dalla lr 3/2013
Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.
Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2013
Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
Chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in
materia di urbanistica ed edilizia".
Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2013
Art.33 , Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre
disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia
Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2013
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Art. 7, Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Supplemento ordinario n. 1 al B.U. n. 18 del 4 maggio 2012
Legge regionale 29 marzo 2011, n. 3.
Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo).
(B.U. n. 13 del 31 / 03 / 2011)
Artt. 15 e 26, Legge regionale 3 agosto 2010, n. 18.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni
finanziarie.
(Supplemento Ordinario n. 4 al B.U. n. 31 del 5 agosto 2010)
3Legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010
Legge Finanziaria per l'anno 2010.
Art. 13 (Norme in materia di urbanistica)
1. La deliberazione del consiglio comunale, approvata entro il 7 gennaio 2010, che, nell'ambito
della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al d.lgs. 112/2008 convertito
con modificazioni dalla l. 133/2008, approva il piano delle relative alienazioni e valorizzazioni,
costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla
deliberazione comunale medesima.
E’ stato approvato l’elenco degli immobili di proprietà della Regione Piemonte, ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione;
l’elenco si configura quale piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2008, n. 3-9885
Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza della Regione Piemonte, non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali. Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112,
converitito in Legge 6.8.2008, n. 133.
(B.U.R. n.44 del 30 ottobre 2008)
Provvedimenti dello Stato:
Valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati
l'accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio
immobiliare pubblico costituisce variante urbanistica
LEGGE 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00176)
(GU n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)
Art. 26, TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11
novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767)
(GU n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)
Art. 26, DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)
(GU n .212 del 12-9-2014)
4Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali
Immobili pubblici : disposizioni per incentivare le dismissioni
LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la
Banca d'Italia. (14G00012)
(GU Serie Generale n.23 del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133
Testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 281 del 30 novembre 2013), coordinato con la legge di conversione 29
gennaio 2014, n. 5 (in questo Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca
d'Italia.». (14A00645)
(GU n. 23 del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)
Art. 3, DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca
d'Italia. (13G00177)
(GU n.281 del 30-11-2013)
Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali
gli enti territoriali sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni
immobili individuati nelle delibere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2013
Dismissione di immobili di enti territoriali ai sensi dell'art.11-quinquies del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
(13A10744)
(GU n. 2 del 3-1-2014
Beni immobili di proprietà dello Stato
l'Agenzia del Demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni
immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato al presente decreto.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2013
Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni. (13A10745)
(GU n.2 del 3-1-2014)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 26 novembre 2013
Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 28216). (13A09808)
(GU Serie Generale n.282 del 2-12-2013)
5Spending review:
Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini. nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario. (12A09068)
(GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173)
Art. 23-ter, TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95
Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.
1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario.. (12A09068)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini.
(Suppl. ordinario n. 141 alla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98 , convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.
111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(G.U. 6 luglio, n. 155).
Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 2, DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012 , n. 87
Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del
patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-
finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore
bancario. (12G0110)
(GU n. 148 del 27-6-2012 )
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici. (11G0256)
(GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276)
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(11G0247)
(GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
(G.U. 6 luglio, n. 155).
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.
6Verifica dell'interesse culturale: nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico
LEGGE 4 aprile 2012 , n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)
(GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 43, TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)
(GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27)
(luglio 2010)
Variante obbligatoria prima di vendere i beni trasferiti
Beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, che sono tenuti a garantirne la
massima valorizzazione funzionale per assicurare la massima valorizzazione dei beni
trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni e' trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, volta ad acquisire
le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di
destinazione urbanistica. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce
provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne
fissa i limiti e i vincoli.
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010 , n. 85
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (10G0108)
(GU n. 134 del 11-6-2010 )
Art. 13, Legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010
Legge Finanziaria per l'anno 2010.
(B.U. 4 Giugno 2010, n. 22)
Sentenza n. 340/2009 DEPOSITATA IL 30 DICEMBRE 2009
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)
Varianti urbanistiche automatiche
La Consulta demolisce la disciplina delle cosiddette “varianti urbanistiche automatiche”, questa
volta con riferimento all’articolo 58 del decreto legge n. 122 del 2008, convertito dalla legge n. 133
del 2008.
In sostanza l’ordinamento giuridico non tollera che le scelte urbanistiche del Comune siano
sottratte all’esame della Regione o dagli enti da questa investiti da competenza con legge
regionale.
Sentenza n. 340/2009 DEPOSITATA IL 30 DICEMBRE 2009
7( gennaio 2010)
Illegittimo eliminare la conformità sulle varianti per i beni pubblici da alienare
per mutare la destinazione urbanistica degli immobili inseriti dai Comuni nel piano di alienazione è
necessario rispettare le procedure per le varianti fissate dalle norme regionali
(maggio 2009)
Dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali
L’articolo 58 del DL 112/2008, convertito dalla legge 133 introduce novità nei procedimenti di
dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali e locali, consentendo
accelerazioni nelle procedure di variante urbanistica.
Patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Regioni, province, comuni e altri enti locali devono predisporre un "Piano delle Alienazioni e
valorizzazioni immobiliari" individuando, con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria
competenza.
La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni ed enti locali.
Sentenza n. 340/2009 DEPOSITATA IL 30 DICEMBRE 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 (…), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione
iniziale:
«L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»;
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, commi 1 e da 3 a 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, del decreto
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevata dalla
Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma,
della Costituzione.
Le Linee Guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare
per pervenire ad una quanto più completa conoscenza del portafoglio immobiliare,
punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione.
Le Linee Guida si riferiscono in modo mirato ai fabbricati.
La conoscenza tecnica dell'immobile richiede inoltre l'analisi urbanistica e deve consentire un
inquadramento corretto del bene con riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza
dell'attuale utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilità di
trasformazione, con individuazione degli strumenti
urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d'uso.
Il fascicolo immobiliare e' la carta d'identità dell'immobile.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 9 luglio 2010 , n. 16063
Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali per la costituzione di un
fascicolo immobiliare. (10A09056)
(GU n. 172 del 26-7-2010 )
8PUV: Programma Unitario di Valorizzazione per pianificare più interventi
Per agevolare la valorizzazione, la Finanziaria 2007 ha previsto un altro strumento
(definito dal comma 262 dell’articolo unico della Legge): i PUV, Programmi Unitari
di Valorizzazione.
I PUV rappresentano una modalità di pianificazione e razionalizzazione di tutti gli interventi che
riguardano i beni immobili dello Stato che ricadono nella stessa area.
Ai PUV possono aderire enti locali, quali la Regione e la Provincia, o enti pubblici come le Camere
di Commercio e le aziende sanitarie, attraverso l’apporto di altri beni immobili.
Provvedimenti dello Stato:
LEGGE 27 febbraio 2009 , n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti.
(GU n. 49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n. 28)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n.
14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti».
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)
LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).
(GU n. 300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 285)
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n. 244)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 dicembre 2005
Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
(GU n. 298 del 23-12-2005)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 21 novembre 2005
Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, predisposto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
(GU n. 275 del 25-11-2005)
9 AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 21 novembre 2005
Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di
proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
(GU n. 275 del 25-11-2005)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2005
Modalità di trasferimento a titolo di indennizzo di ulteriori immobili al FIP. (Decreto n.
98271).
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2005)
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211
Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni
in materia aeroportuale.
(G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 febbraio 2005
Individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili
ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per
esso all'Agenzia del demanio.
(GU n. 141 del 20 giugno 2005)
Decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106
Disposizioni urgenti in materia di entrate
(G.U. n. 139 del 17 giugno 2005
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 febbraio 2005
Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica
dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica.
(G.U. n. 61 del 15 marzo 2005)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Decreto 6 febbraio 2004
Ministero per i beni e le attività culturali. Verifica dell'interesse culturale dei beni
immobiliari di utilità pubblica.
(GU n. 52 del 3-3-2004)
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005).
(Suppl. Ord. n. 192, G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 dicembre 2004
Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(GU n. 4 del 7-1-2005)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 24 dicembre 2004
Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'Operazione.
(GU n. 304 del 29-12-2004)
10 AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 17 novembre 2004
Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.
(GU n. 304 del 29-12-2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 20 dicembre 2004
Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per 'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
2001, n. 410.
(GU n. 304 del 29-12-2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 21 dicembre 2004
Individuazione di alcuni beni immobili non piu' strumentali all'attivià' istituzionale della
CONI Servizi S.p.a., riconosciuti di proprietà dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge
23 novembre 2001, n. 410.
(GU n. 304 del 29-12-2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 20 dicembre 2004
Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP.
(GU n. 303 del 28-12-2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 14 dicembre 2004
Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(GU n. 298 del 21-12-2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 14 dicembre 2004
Modifica all'allegato A del decreto 17 settembre 2004, relativo ai beni immobili di
proprietà dello Stato.
(GU n. 298 del 21-12-2004)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 settembre 2004
Individuazione dei beni immobili dello Stato, ai sensi della legge n. 104/2004.
(G.U. n. 277 del 25 novembre 2004)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 ottobre 2004
Costituzione del fondo immobiliare denominato Patrimonio Uno.
(G.U. n. 275 del 23 novembre 2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 17 settembre 2004
Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. n. 224 del 23 settembre 2004)
LEGGE 30 luglio 2004, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
(Suppl. Ordinario n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004)
Articolo 4, DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168 (testo coordinato)
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
(Suppl. Ordinario n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004)
11 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 Marzo 2004
Modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2004, n.
41.
(G.U. 124 del 28 maggio 2004)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 Aprile 2004
Approvazione del finanziamento concesso alla «SCIP Srl».
(G.U. 124 del 28 maggio 2004)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 Maggio 2004
Accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, riguardante il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Giuseppe Morali, per
l'annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale 1° aprile 2003 e del decreto
ministeriale 31 luglio 2002, in materia di identificazione degli immobili di pregio.
(G.U. 124 del 28 maggio 2004)
LEGGE 23 aprile 2004, n. 104
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n.
41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili
pubblici oggetto di cartolarizzazione.
(G.U. n. 96 del 24 aprile 2004)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 giugno 2003
Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
(Decreto n. 21562).
(G.U. n. 76 del 31 marzo 2004)
LEGGE 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici
(Suppl. Ordinario n. 181 alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003)
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici
(G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003, Suppl. Ordinario n. 157)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2003
Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella
seconda operazione di cartolarizzazione.
(G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 12 dicembre 2003
Rettifica degli allegati A e B al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di
proprietà dell'I.N.P.D.A.P.
(G.U. n. 297 del 23 dicembre 2003)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 12 dicembre 2003
Rettifica dell'allegato A al decreto 31 maggio 2002 e dell'elenco A del decreto 4
novembre 2002 relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.
(G.U. n. 297 del 23 dicembre 2003)
12 AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 1 dicembre 2003
Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato non strumentali alla propria attivita' istituzionale, riconosciuti di
proprieta' dello Stato ai sensi dell'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge n. 269/2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. (Decreto n. 46181).
(G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 2 dicembre 2003
Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
(Decreto n. 46321).
(G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 luglio 2003
Trasferimento alla «Patrimonio dello Stato S.p.a.», in Roma, di alcuni beni immobili
individuati dal decreto 27 marzo 2000.
(G.U. n. 223 del 25 settembre 2003)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2003
Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli immobili degli
enti previdenziali.
(G.U. n. 216 del 17 settembre 2003)
Articolo 5-bis, LEGGE 1 agosto 2003, n. 212
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.
(Suppl. Ord. n. 131 alla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2003)
D.M. 21-11-2002
Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di
cartolarizzazione
(G.U. 30-11-2002, n. 281, Serie Generale)
D.M. 21-11-2002
Trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti
previdenziali e allo Stato italiano.
(G.U. 28-11-2002, n. 279, Supplemento ordinario)
D.M. 31-07-2002
Individuazione degli immobili di pregio
(G.U. 14-08-2002, n. 190, Serie Generale)
D.L. 15-04-2002, n. 63 (convertito)
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture
(G.U. 17-04-2002, n. 90, Serie Generale)
13 D.M. 15-03-2002
Integrazioni interpretative dei decreti ministeriali 30 novembre 2001 e 18 dicembre 2001,
disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali
(G.U. 25-03-2002, n. 71, Serie Generale)
D.M. 18-12-2001
Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, nonché emissione
dei titoli da parte della Società veicolo
(G.U. 04-02-2002, n. 29, Serie Generale)
D.M. 30-11-2001
Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili
appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio
(G.U. 14-12-2001, n. 290, Serie Generale)
Legge 23-11-2001, n. 410
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare
(G.U. 24-11-2001, n. 274, Serie Generale)
Legge 02-04-2001, n. 136
Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare
dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici
(G.U. 20-04-2001, n. 92, Serie Generale)
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