Guida tecnica - Confindustria Marche Nord

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Guida tecnica - Confindustria Marche Nord
febbraio 2019

     Guida tecnica

Gli adempimenti a carico dei produttori ed
importatori di apparecchiature contenenti F-gas........................................................ pag. 2

Gli adempimenti a carico dei detentori ed
utilizzatori di apparecchiature contenenti F-gas........................................................... pag. 4

Gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati
per i gas fluorurati a effetto serra.................................................................................................. pag. 8

              Sede territoriale di Ancona                                                      Sede territoriale di Pesaro Urbino
              Valentina Giammichele                                                            Valeria Bertani
              Tel. 071 29048256                                                                Tel. 721 383.220

              Luca Lanari
              Tel. 071 29048258
pag.2

F-GAS: implicazioni per i produttori
di apparecchiature e gli importatori
di apparecchiature pre-caricate
Il Regolamento UE 517/2014 abroga il precedente Rego-               ETICHETTATURA DELLE APPARECCHIATURE
lamento UE 842/2006 e detta una serie di disposizioni per           ART.12 REGOLAMENTO E ART. 19 DPR 146/2018
produttori ed utilizzatori di apparecchiature contenenti            Le apparecchiature di cui al comma 1 dell’art. 12 del Re-
gas fluorurati ad effetto serra, con l’obiettivo di ridurre il      golamento possono essere immesse in commercio solo
quantitativo di emissioni. Le sue disposizioni sono inte-           se etichettate.
grate, a livello nazionale, con quanto previsto dal DPR 16          L’obbligo si applica a:
novembre 2018, n.146.                                               a) apparecchiature di refrigerazione;
Il combinato disposto delle due fonti è essenziale per la           b) apparecchiature di condizionamento;
ricostruzione del quadro normativo di riferimento per i pro-        c) pompe di calore;
duttori e gli importatori di apparecchiature contenenti F-gas.      d) apparecchiature di protezione antincendio;
                                                                    e) commutatori elettrici;
                                                                    f ) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto
CAMPO DI APPLICAZIONE                                                   serra, a eccezione di aerosol dosatori per la sommini-
(ART. 2 REGOLAMENTO - DEFINIZIONI)                                      strazione di ingredienti farmaceutici;
Dall’art. 2 discende il campo di applicazione della disciplina      g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
in esame perché definisce quali sono i“gas fluorurati a effetto     h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
serra” oggetto di attenzione da parte dell’UE.                      i) cicli Rankine a fluido organico
Tali gas sono: “gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esa-   L’etichetta deve riportare una serie di informazioni detta-
fluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro     gliate al comma 3, deve essere redatta nella lingua ufficiale
elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi        dello Stato membro in cui viene immessa in commercio e
di tali sostanze”.                                                  deve rispondere al formato stabilito dal Regolamento di
                                                                    esecuzione UE n. 2015/2068.

LIMITAZIONI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI F-GAS
ART.11 REGOLAMENTO                                                  DIVIETO ALL’UTILIZZO DI ALCUNI F-GAS
E’ previsto un divieto di immissione in commercio di ap-            ART. 13 REGOLAMENTO
parecchiature elencate nell’allegato III a decorrere dalla          Al 1° gennaio 2020 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o
data ivi indicata. Il divieto non si applica se si dimostra una     superiore a 2500 per l’assistenza e la manutenzione delle
progettazione ecocompatibile ai sensi della dir. 2009/125 CE        apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico
che garantisce una riduzione di emissione di CO₂ equivalenti,       di refrigerazione superiore a 40 ton CO₂ equiv. Il comma
anche se le apparecchiature contengono HFC.                         3 prevede alcune eccezioni di dettaglio a questo divieto.
Per installazione, assistenza, manutenzione di apparec-
chiature che contengono F-gas, i gas sono esclusivamente
venduti a, ed acquistati da imprese in possesso di certifica-
zione e che impiegano persone in possesso di certificazione.

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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ                                     COMUNICAZIONI SUGLI F-GAS
PER APPARECCHIATURE PRE-CARICATE                                IMMESSI SUL MERCATO
ART. 14 REGOLAMENTO                                             ART. 19 REGOLAMENTO E ART. 16 DPR 146/2018
Dal 1° gennaio 2017 per:                                        Entro il 31 marzo 2015 e ogni anno successivo, ciascuna
• Apparecchi di refrigerazione                                  impresa che immette sul mercato prodotti e apparec-
• Apparecchi di condizionamento d’aria                          chiature contenenti 500 ton di CO₂ equiv. di F-gas o altri
• Pompe di calore                                               gas dell’allegato II, comunica alla Commissione i dati per
                                                                ogni singola sostanza.
le imprese che immettono in commercio le apparecchia-
ture precaricate con F-gas devono dimostrare che i gas          Gli importatori di apparecchiature precaricate con F-gas
caricati rientrano nel sistema delle quote (che vengono         non immessi in commercio prima della carica trasmettono
attribuite ai produttori di F-gas). Per questo fabbricanti ed   alla Commissione la dichiarazione di conformità. Formato
importatori di apparecchi redigono una dichiarazione di         e modalità di trasmissione dei dati potranno essere definiti
conformità.                                                     con atti di esecuzione della commissione.
Dal 1° gennaio 2018, per gli importatori di tali apparec-
chiature, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione      https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1
di conformità deve essere verificata da un organismo di
controllo indipendente (art. 17, comma 2, DPR 146/2018).
Documentazione e dichiarazione di conformità devono             Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del DPR 146/2018, a partire
essere conservate per 5 anni.                                   dal 24 giugno 2019, le imprese che forniscono agli utiliz-
                                                                zatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate
                                                                contenenti F-gas, comunicano, all’atto della vendita,
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE QUOTE                              alla Banca dati Nazionale presso la CCIAA le seguenti
PER IMPORTATORI - ART.14 CO. 2 ULTIMA PARTE                     informazioni:
ART. 17, CO. 1 LETT. E) REGOLAMENTO                             - tipologia di apparecchiatura venduta
Gli importatori di apparecchiature precaricate con F-           - numero e data della fattura o dello scontrino
gas non immessi in commercio prima della carica devono          - anagrafica dell’acquirente
iscriversi al Registro dei produttori ed importatori di F-gas   - dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno a far
entro il 1° gennaio 2015 (registro delle quote di immissione        eseguire l’installazione da un’impresa certificata
di F-gas, istituito dalla Commissione UE - HFC Registry).
Sul ruolo e gli adempimenti degli importatori di apparec-       Ai sensi dell’art. 16, comma 9, DPR 146/2018, le imprese
chiature pre-caricate è disponibile una guida a questo link     del comma 2 (fornitori di F-gas) e del comma 3 (fornitori di
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f- gas/docs/       apparecchiature non ermeticamente sigillate) si iscrivono
guidance_equipment_importers_en.pdf                             per via telematica al Registro Telematico Nazionale presso
                                                                la CCIAA. Per queste categorie di imprese non è previsto il
                                                                pagamento del diritto di segreteria annuale.

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Detentori di apparecchiature contenenti F-Gas:
obblighi principali
Il Regolamento UE 517/2014 abroga il precedente                 CONTROLLI DELLE PERDITE
Regolamento UE 842/2006 e detta una serie di dispo-             (ART.4 REGOLAMENTO)
sizioni per produttori ed utilizzatori di apparecchiature       A partire dal 1° gennaio 2017, gli operatori di apparec-
contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con l’obiettivo     chiature contenenti F-gas in quantità pari o superiore
di ridurre il quantitativo di emissioni. Le sue disposizioni    a 5 ton. di CO2 equivalente, provvedono affinché le
sono integrate, a livello nazionale, con quanto previsto        apparecchiature siano controllate. Segnaliamo che fino
dal DPR 16 novembre 2018, n.146.                                al 31/12/2016, questo obbligo riguardava le apparecchia-
Il combinato disposto delle due fonti è essenziale per          ture che contenevano fino o più di 3 kg di F-gas ora è
la ricostruzione del quadro normativo di riferimento per        cambiato il valore di soglia, è necessario quindi effet-
i detentori di apparecchiature contenenti F-gas.                tuare la conversione da kg a Ton di CO2 equivalente, per
                                                                valutare se si ricade oppure no nell’obbligo dei controlli.

             Regolamento UE 517/2014                            Modalità di calcolo
           e DPR 16 novembre 2018, n.146                        In merito alla modalità di calcolo della soglia, le tonnel-
                                                                late equivalenti sono determinate con questo semplice
CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 2 REGOLAMENTO)                      calcolo: moltiplicando la quantità di F-gas contenuta
Dall’art. 2 discende il campo di applicazione della discipli-   nel circuito, espressa in tonnellate, per il GWP (Global
na in esame perché definisce quali sono i “gas fluorurati       Warming Potential) del rispettivo F-gas (parametro per-
a effetto serra” oggetto di attenzione da parte dell’UE.        tanto variabile a seconda del tipo di gas considerato).
Tali gas sono: “gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi,      Esempio di calcolo delle tonnellate equivalenti di CO2
l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti   (con nuovo reg. 517/2014)
fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una       • TIPO F – GAS: R410 A
qualsiasi di tali sostanze”.                                    • GWP: 2088
                                                                • Contenuto F-gas pari a: 2,39 kg = 0,00239 ton
                                                                Tonnellate equivalenti: (0,00239 x 2088) = 4,99 ton
PREVENZIONE DEL RISCHIO DI PERDITE                              equivalenti
(ART. 3 REGOLAMENTO)                                            A titolo esemplificativo riportiamo la seguente tabella
• Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluo-         con le soglie riferite ad alcuni degli F-gas più diffusi.
   rurati prendono precauzione per evitare le perdite
   di gas.
• Se l’apparecchiatura è soggetta ai controlli di cui
   all’art.4 ed è stata riparata una perdita, l’apparec-
   chiatura deve essere controllata da una persona
   fisica certificata, entro un mese dalla riparazione.

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                            5 TON. DI CO2    50 TON. DI CO2      500 TON. DI CO2
 Refrigerante     GWP       EQUIVALENTE      EQUIVALENTE          EQUIVALENTE
                                (KG)              (KG)                (KG)
    R134A         1430          3,50              34,96             349,65
    R404A         3922          1,27              12,75              127,49
    R407A         2107          2,37              23,73              237,30
    R410A         2088          2,39              23,95             239,46
    R422D         2729          1,83              18,32             183,22
     R507         3985          1,25              12,55              125,47
      R32          675          7,41              74,07              740,74

Periodicità dei controlli
La periodicità con la quale devono essere effettuati i controlli varia in funzione
dei quantitativi di F-gas contenuti nell’apparecchiatura, e sempre espressi
in ton di CO2 equivalente.

 Quantità di refrigerante   Senza sistema di              Con sistema di
 in t CO2 equivalente       rilevamento perdite           rilevamento perdite
 Compresa tra > 5 ton e Una volta ogni 12 mesi Una volta ogni 24 mesi
 < 50 ton
 Compresa tra > 50 ton Una volta ogni 6 mesi              Una volta ogni 12 mesi
 e < 500 ton
 > 500 ton                  Una volta ogni 3 mesi         Una volta ogni 6 mesi

Con riferimento alle apparecchiature antincendio, gli obblighi di controllo
sono soddisfatti se:
a) il regime dei controlli è conforme alle norme ISO 14520 o EN15004;
b) l’apparecchiatura è controllata secondo la periodicità di cui sopra.

TENUTA DEI REGISTRI                                               PERSONE ED IMPRESE CHE EFFETTUANO
(ART. 6 REGOLAMENTO)                                              ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Gli operatori delle apparecchiature per cui sono neces-           (ART.10 DEL REGOLAMENTO E ART. 7 DPR N. 146/2018)
sari i controlli, tengono per ogni apparecchiatura un             Regolamento UE e normativa nazionale dispongono
registro nel quale devono essere annotate una serie               che le persone fisiche che effettuano attività di installa-
di informazioni: tipologie del gas contenuto, quantità,           zione, riparazione, manutenzione, assistenza, controllo
date e risultati dei controlli, impresa che ha effettuato         perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, o
l’installazione, o che effettua la manutenzione.                  smantellamento di:
I registri sono conservati per un periodo di 5 anni.              • celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi
                                                                  • apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-
                                                                     mento d’aria e pompe di calore fisse
                                                                  • apparecchiature antincendio
                                                                  • commutatori elettrici

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devono essere certificate da un organismo di certifi-              Ricordiamo infine che per operatore dell’apparecchiatura
cazione, dotate di formazione specifica e, per quanto              si intende (art. 2, comma 1, lett. n) DPR 146/2018) il
riguarda l’Italia, essere iscritte al Registro Telematico          proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita
Nazionale degli operatori su gas fluorurati, tenuto presso         un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei
le Camere di Commercio.                                            prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal decreto.
La stessa certificazione ed iscrizione devono avere
le imprese specializzate alle quali vengono affidate
le attività di: installazione, riparazione, manutenzione,                       DPR 16 aprile 2013, n. 74
assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse                      e Legge Regionale delle Marche n. 20
di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di                                aprile 2015, n. 19
calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio
contenenti gas fluorurati a effetto serra.                         A tutti gli adempimenti sopra riportati, e derivanti dalla
E’ specificato nel Regolamento (art.10 co.11) che                  disciplina specifica delle apparecchiature contenenti F-
qualsiasi impresa affidi ad altra impresa le suddette              gas, vanno aggiunti quelli disciplinati dal DPR 74/2013,
attività, adotta le misure ragionevoli per accertarsi che          attuato nella Regione Marche con LR 19/2015.
quest’ultima sia in possesso dei certificati necessari             Queste disposizioni riguardano in generale l’installa-
per le attività richieste a nome del presente articolo.            zione, la conduzione, la manutenzione ed i controlli di
                                                                   tutti gli impianti termici, compresi (a partire dall’entrata
                                                                   in vigore del DPR 74/2013) gli impianti di climatizza-
BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA                          zione estiva.
(ART. 6 REGOLAMENTO E ART. 16 DPR 146/2018)
Con l’abrogazione del DPR 43/2012 viene abrogato
l’obbligo per l’operatore di apparecchiature con-                  RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
tenenti f-gas di effettuare l’annuale dichiarazione                (ART 6 DPR 74/2013 E ART. 3 LR 19/2015)
contenente i dati relativi alla sostituzione di f-gas derivanti    L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione
dalle attività di manutenzione (c.d. Dichiarazione F-Gas           dell’impianto termico, nonché il rispetto delle norme in
da farsi entro il 31 maggio di ogni anno).                         materia di efficienza energetica, sono affidati al respon-
Gli obblighi dichiarativi vengono spostati dal DPR                 sabile dell’impianto (occupante, a qualsiasi titolo, in caso
146/2018 a carico delle persone fisiche e delle imprese            di singole unità immobiliari residenziali; proprietario, in
alle quali viene affidata l’attività di installazione, controllo   caso di singole unità immobiliari residenziali non locate)
perdite, manutenzione o riparazione delle apparecchia-             che può delegarle ad un terzo.
ture che contengono f-gas.                                         La delega, conferita per iscritto, deve essere portata a
Tali soggetti devono comunicare tutte le informazioni              conoscenza dell’organismo competente ad effettuare
alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio,                 i controlli (cioè i Comuni con più di 40.000 abitanti o
entro trenta giorni dalla data in cui viene effettuato             loro società incaricata, oppure la Provincia per i Comuni
l’intervento sull’apparecchiatura.                                 con meno di 40.000 abitanti, o loro società incaricata).
Resta a carico dell’operatore (art. 16, comma 10 del
DPR 146/2018) esclusivamente l’onere di verificare
le informazioni relative alla propria apparecchiatu-
ra, attraverso l’accesso alla pagina riservata della
Banca Dati, con possibilità di scaricare un attestato
contenenti le informazioni.

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CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO                          CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(ART. 7 DPR 74/2013 E ART. 4 LR 19/2015)                         (ART. 8 DPR 74/2013, ARTT. 5 E 11 LR 19/2015)
Le operazioni di controllo e manutenzione devono                Sugli impianti termici di climatizzazione invernale di po-
essere eseguite a cura di imprese abilitate ai sensi del        tenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli
DM 37/2008 e secondo la periodicità indicata dall’in-           impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
stallatore o dal fabbricante dell’impianto termico.             nominale maggiore di 12 kW, si deve effettuare inoltre
Il manutentore deve dichiarare per iscritto al respon-          un controllo di efficienza energetica, con la periodicità
sabile dell’impianto:                                           indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013.
• quali sono le operazioni di controllo e manutenzione          Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che
    alle quali devono essere sottoposti gli impianti;           effettua il controllo provvede a redigere e sottoscri-
• con quale frequenza devono essere condotte le                 vere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
    operazioni di manutenzione e controllo.                     energetica di cui una copia è rilasciata al responsabile
                                                                dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti;
                                                                un’altra copia è trasmessa a cura del manutentore o
LIBRETTO DI IMPIANTO                                            terzo responsabile, all’autorità competente ad effettuare
(ART. 7 DPR 74/2013)                                            i controlli (cioè i Comuni con più di 40.000 abitanti o
Tutti gli impianti termici per la climatizzazione devono        loro società incaricata, oppure la Provincia per i Comuni
essere muniti di un "Libretto di impianto per la clima-         con meno di 40.000 abitanti, o loro società incaricata).
tizzazione" conforme ai modelli adottati con DM 10              Al momento dell’invio all’autorità di controllo, secondo
febbraio 2014. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo      la disciplina dettata dalla Regione Marche, al rapporto
dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto   di controllo deve essere apposto il “segno identifi-
devono essere consegnati all'avente causa.                      cativo”, detto anche “bollino”.
                                                                Il segno identificativo è generalmente fornito dal manu-
                                                                tentore il quale lo acquisisce per conto del proprio utente
                                                                (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che
                                                                deve essere rimborsato dall’utente senza l’applicazione
                                                                di costi aggiuntivi.

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La Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra
e per le apparecchiature contenenti tali gas
Il DPR 146/2018, prevede, tra le principali novità, l’istituzio-    3. A seguito dell’installazione di:
ne di una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra              a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
e per le apparecchiature contenenti tali gas allo scopo                b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
di consentire una maggiore tracciabilità dei gas e degli               c) pompe di calore fisse;
impianti che li contengono.                                            d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio                 e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusi-               f ) commutatori elettrici.
vamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di         La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni
f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come           dall’installazione.
quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione,
                                                                    4. In occasione del primo intervento di controllo delle
riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature.
                                                                       perdite, di manutenzione o di riparazione sulle sud-
In particolare, l’obbligo di comunicazione alla Banca
                                                                       dette apparecchiature già installate e per ogni intervento
dati ricorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:
                                                                       successivo. Anche in questo caso la comunicazione
1. le società che forniscono f-gas, anche con modalità di
                                                                       dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data
    vendita a distanza, dovranno comunicare, all’atto della
                                                                       dell’intervento.
    vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti
    o, qualora queste non siano soggette a certificazione,          5. A seguito dell’attività di smantellamento delle sud-
    delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia            dette apparecchiature.
    di gas venduto.
2. le società che forniscono apparecchiature non erme-              Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel
    ticamente sigillate contenenti f- gas agli utilizzatori         caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche
    dovranno comunicare, all’atto della vendita, la tipologia       certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di
    di apparecchiatura e l’anagrafica dell’acquirente con la        novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti
    dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno a far           di segreteria previsti.
    effettuare l’installazione da un’impresa certificata. Se il     In aggiunta, siccome il Regolamento (UE) n. 517/2014 amplia
    venditore offre all’utilizzatore finale anche il servizio di    i casi in cui è richiesta la certificazione f-gas per le persone
    installazione dell’apparecchiatura venduta, tale dichia-        fisiche, il DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende
    razione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora           il campo di applicazione anche alle seguenti attività:
    infine l’acquirente è un’impresa certificata, dovrà essere      – installazione, riparazione, manutenzione e smantel-
    trasmesso il numero del certificato.                                 lamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi
                                                                         frigoriferi;
Dal 24 settembre 2019, l’obbligo di comunicazione alla              – smantellamento di impianti di refrigerazione, condizio-
Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso                 namento d’aria e pompe di calore;
non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche         – smantellamento di impianti di protezione antincendio;
certificate nei seguenti casi:                                      – installazione, riparazione e manutenzione di commu-
                                                                         tatori elettrici.

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Pertanto il decreto interviene sulla validità delle cer-          L’estensione anche alle attività di installazione, assistenza,
tificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno             manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
già acquisito ai sensi della previgente normativa pre-            elettrici richiede una verifica dell’esistenza dei requisiti di
cisando che:                                                      idoneità per dette attività da parte dell’organismo di certi-
- I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese    ficazione che lo attesta attraverso il rilascio di un’apposita
    ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere        certificazione integrativa.
    le attività di installazione, manutenzione e riparazione      Infine il DPR 146/2018 prevede che le persone fisiche e
    delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-    le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano
    mento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano      iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora
    validi sino alla scadenza originariamente disposta e si       certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il
    intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067           23 settembre 2019 altrimenti, previa notifica all’interessato,
    esclusivamente per dette apparecchiature fisse.               saranno cancellati dal Registro stesso.
- L’estensione della certificazione anche alle attività di
    installazione, manutenzione, riparazione e smantel-
    lamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi
    frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa
    verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per ope-
    rare su dette apparecchiature, da parte dell’organismo
    di certificazione attraverso un’apposita certificazione
    integrativa.
- I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del
    regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di
    recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori
    elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamen-
    te disposta e si intendono conformi al regolamento (UE)
    n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività.

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