Guida tecnica - Confindustria Marche Nord
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febbraio 2019 Guida tecnica Gli adempimenti a carico dei produttori ed importatori di apparecchiature contenenti F-gas........................................................ pag. 2 Gli adempimenti a carico dei detentori ed utilizzatori di apparecchiature contenenti F-gas........................................................... pag. 4 Gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra.................................................................................................. pag. 8 Sede territoriale di Ancona Sede territoriale di Pesaro Urbino Valentina Giammichele Valeria Bertani Tel. 071 29048256 Tel. 721 383.220 Luca Lanari Tel. 071 29048258
pag.2 F-GAS: implicazioni per i produttori di apparecchiature e gli importatori di apparecchiature pre-caricate Il Regolamento UE 517/2014 abroga il precedente Rego- ETICHETTATURA DELLE APPARECCHIATURE lamento UE 842/2006 e detta una serie di disposizioni per ART.12 REGOLAMENTO E ART. 19 DPR 146/2018 produttori ed utilizzatori di apparecchiature contenenti Le apparecchiature di cui al comma 1 dell’art. 12 del Re- gas fluorurati ad effetto serra, con l’obiettivo di ridurre il golamento possono essere immesse in commercio solo quantitativo di emissioni. Le sue disposizioni sono inte- se etichettate. grate, a livello nazionale, con quanto previsto dal DPR 16 L’obbligo si applica a: novembre 2018, n.146. a) apparecchiature di refrigerazione; Il combinato disposto delle due fonti è essenziale per la b) apparecchiature di condizionamento; ricostruzione del quadro normativo di riferimento per i pro- c) pompe di calore; duttori e gli importatori di apparecchiature contenenti F-gas. d) apparecchiature di protezione antincendio; e) commutatori elettrici; f ) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto CAMPO DI APPLICAZIONE serra, a eccezione di aerosol dosatori per la sommini- (ART. 2 REGOLAMENTO - DEFINIZIONI) strazione di ingredienti farmaceutici; Dall’art. 2 discende il campo di applicazione della disciplina g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra; in esame perché definisce quali sono i“gas fluorurati a effetto h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; serra” oggetto di attenzione da parte dell’UE. i) cicli Rankine a fluido organico Tali gas sono: “gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esa- L’etichetta deve riportare una serie di informazioni detta- fluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro gliate al comma 3, deve essere redatta nella lingua ufficiale elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi dello Stato membro in cui viene immessa in commercio e di tali sostanze”. deve rispondere al formato stabilito dal Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2068. LIMITAZIONI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI F-GAS ART.11 REGOLAMENTO DIVIETO ALL’UTILIZZO DI ALCUNI F-GAS E’ previsto un divieto di immissione in commercio di ap- ART. 13 REGOLAMENTO parecchiature elencate nell’allegato III a decorrere dalla Al 1° gennaio 2020 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o data ivi indicata. Il divieto non si applica se si dimostra una superiore a 2500 per l’assistenza e la manutenzione delle progettazione ecocompatibile ai sensi della dir. 2009/125 CE apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico che garantisce una riduzione di emissione di CO₂ equivalenti, di refrigerazione superiore a 40 ton CO₂ equiv. Il comma anche se le apparecchiature contengono HFC. 3 prevede alcune eccezioni di dettaglio a questo divieto. Per installazione, assistenza, manutenzione di apparec- chiature che contengono F-gas, i gas sono esclusivamente venduti a, ed acquistati da imprese in possesso di certifica- zione e che impiegano persone in possesso di certificazione. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ COMUNICAZIONI SUGLI F-GAS PER APPARECCHIATURE PRE-CARICATE IMMESSI SUL MERCATO ART. 14 REGOLAMENTO ART. 19 REGOLAMENTO E ART. 16 DPR 146/2018 Dal 1° gennaio 2017 per: Entro il 31 marzo 2015 e ogni anno successivo, ciascuna • Apparecchi di refrigerazione impresa che immette sul mercato prodotti e apparec- • Apparecchi di condizionamento d’aria chiature contenenti 500 ton di CO₂ equiv. di F-gas o altri • Pompe di calore gas dell’allegato II, comunica alla Commissione i dati per ogni singola sostanza. le imprese che immettono in commercio le apparecchia- ture precaricate con F-gas devono dimostrare che i gas Gli importatori di apparecchiature precaricate con F-gas caricati rientrano nel sistema delle quote (che vengono non immessi in commercio prima della carica trasmettono attribuite ai produttori di F-gas). Per questo fabbricanti ed alla Commissione la dichiarazione di conformità. Formato importatori di apparecchi redigono una dichiarazione di e modalità di trasmissione dei dati potranno essere definiti conformità. con atti di esecuzione della commissione. Dal 1° gennaio 2018, per gli importatori di tali apparec- chiature, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1 di conformità deve essere verificata da un organismo di controllo indipendente (art. 17, comma 2, DPR 146/2018). Documentazione e dichiarazione di conformità devono Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del DPR 146/2018, a partire essere conservate per 5 anni. dal 24 giugno 2019, le imprese che forniscono agli utiliz- zatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas, comunicano, all’atto della vendita, ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE QUOTE alla Banca dati Nazionale presso la CCIAA le seguenti PER IMPORTATORI - ART.14 CO. 2 ULTIMA PARTE informazioni: ART. 17, CO. 1 LETT. E) REGOLAMENTO - tipologia di apparecchiatura venduta Gli importatori di apparecchiature precaricate con F- - numero e data della fattura o dello scontrino gas non immessi in commercio prima della carica devono - anagrafica dell’acquirente iscriversi al Registro dei produttori ed importatori di F-gas - dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno a far entro il 1° gennaio 2015 (registro delle quote di immissione eseguire l’installazione da un’impresa certificata di F-gas, istituito dalla Commissione UE - HFC Registry). Sul ruolo e gli adempimenti degli importatori di apparec- Ai sensi dell’art. 16, comma 9, DPR 146/2018, le imprese chiature pre-caricate è disponibile una guida a questo link del comma 2 (fornitori di F-gas) e del comma 3 (fornitori di https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f- gas/docs/ apparecchiature non ermeticamente sigillate) si iscrivono guidance_equipment_importers_en.pdf per via telematica al Registro Telematico Nazionale presso la CCIAA. Per queste categorie di imprese non è previsto il pagamento del diritto di segreteria annuale. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.4 Detentori di apparecchiature contenenti F-Gas: obblighi principali Il Regolamento UE 517/2014 abroga il precedente CONTROLLI DELLE PERDITE Regolamento UE 842/2006 e detta una serie di dispo- (ART.4 REGOLAMENTO) sizioni per produttori ed utilizzatori di apparecchiature A partire dal 1° gennaio 2017, gli operatori di apparec- contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con l’obiettivo chiature contenenti F-gas in quantità pari o superiore di ridurre il quantitativo di emissioni. Le sue disposizioni a 5 ton. di CO2 equivalente, provvedono affinché le sono integrate, a livello nazionale, con quanto previsto apparecchiature siano controllate. Segnaliamo che fino dal DPR 16 novembre 2018, n.146. al 31/12/2016, questo obbligo riguardava le apparecchia- Il combinato disposto delle due fonti è essenziale per ture che contenevano fino o più di 3 kg di F-gas ora è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento per cambiato il valore di soglia, è necessario quindi effet- i detentori di apparecchiature contenenti F-gas. tuare la conversione da kg a Ton di CO2 equivalente, per valutare se si ricade oppure no nell’obbligo dei controlli. Regolamento UE 517/2014 Modalità di calcolo e DPR 16 novembre 2018, n.146 In merito alla modalità di calcolo della soglia, le tonnel- late equivalenti sono determinate con questo semplice CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 2 REGOLAMENTO) calcolo: moltiplicando la quantità di F-gas contenuta Dall’art. 2 discende il campo di applicazione della discipli- nel circuito, espressa in tonnellate, per il GWP (Global na in esame perché definisce quali sono i “gas fluorurati Warming Potential) del rispettivo F-gas (parametro per- a effetto serra” oggetto di attenzione da parte dell’UE. tanto variabile a seconda del tipo di gas considerato). Tali gas sono: “gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, Esempio di calcolo delle tonnellate equivalenti di CO2 l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti (con nuovo reg. 517/2014) fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una • TIPO F – GAS: R410 A qualsiasi di tali sostanze”. • GWP: 2088 • Contenuto F-gas pari a: 2,39 kg = 0,00239 ton Tonnellate equivalenti: (0,00239 x 2088) = 4,99 ton PREVENZIONE DEL RISCHIO DI PERDITE equivalenti (ART. 3 REGOLAMENTO) A titolo esemplificativo riportiamo la seguente tabella • Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluo- con le soglie riferite ad alcuni degli F-gas più diffusi. rurati prendono precauzione per evitare le perdite di gas. • Se l’apparecchiatura è soggetta ai controlli di cui all’art.4 ed è stata riparata una perdita, l’apparec- chiatura deve essere controllata da una persona fisica certificata, entro un mese dalla riparazione. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.5 5 TON. DI CO2 50 TON. DI CO2 500 TON. DI CO2 Refrigerante GWP EQUIVALENTE EQUIVALENTE EQUIVALENTE (KG) (KG) (KG) R134A 1430 3,50 34,96 349,65 R404A 3922 1,27 12,75 127,49 R407A 2107 2,37 23,73 237,30 R410A 2088 2,39 23,95 239,46 R422D 2729 1,83 18,32 183,22 R507 3985 1,25 12,55 125,47 R32 675 7,41 74,07 740,74 Periodicità dei controlli La periodicità con la quale devono essere effettuati i controlli varia in funzione dei quantitativi di F-gas contenuti nell’apparecchiatura, e sempre espressi in ton di CO2 equivalente. Quantità di refrigerante Senza sistema di Con sistema di in t CO2 equivalente rilevamento perdite rilevamento perdite Compresa tra > 5 ton e Una volta ogni 12 mesi Una volta ogni 24 mesi < 50 ton Compresa tra > 50 ton Una volta ogni 6 mesi Una volta ogni 12 mesi e < 500 ton > 500 ton Una volta ogni 3 mesi Una volta ogni 6 mesi Con riferimento alle apparecchiature antincendio, gli obblighi di controllo sono soddisfatti se: a) il regime dei controlli è conforme alle norme ISO 14520 o EN15004; b) l’apparecchiatura è controllata secondo la periodicità di cui sopra. TENUTA DEI REGISTRI PERSONE ED IMPRESE CHE EFFETTUANO (ART. 6 REGOLAMENTO) ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE Gli operatori delle apparecchiature per cui sono neces- (ART.10 DEL REGOLAMENTO E ART. 7 DPR N. 146/2018) sari i controlli, tengono per ogni apparecchiatura un Regolamento UE e normativa nazionale dispongono registro nel quale devono essere annotate una serie che le persone fisiche che effettuano attività di installa- di informazioni: tipologie del gas contenuto, quantità, zione, riparazione, manutenzione, assistenza, controllo date e risultati dei controlli, impresa che ha effettuato perdite, recupero di gas fluorurati a effetto serra, o l’installazione, o che effettua la manutenzione. smantellamento di: I registri sono conservati per un periodo di 5 anni. • celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi • apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona- mento d’aria e pompe di calore fisse • apparecchiature antincendio • commutatori elettrici Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.6 devono essere certificate da un organismo di certifi- Ricordiamo infine che per operatore dell’apparecchiatura cazione, dotate di formazione specifica e, per quanto si intende (art. 2, comma 1, lett. n) DPR 146/2018) il riguarda l’Italia, essere iscritte al Registro Telematico proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita Nazionale degli operatori su gas fluorurati, tenuto presso un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei le Camere di Commercio. prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal decreto. La stessa certificazione ed iscrizione devono avere le imprese specializzate alle quali vengono affidate le attività di: installazione, riparazione, manutenzione, DPR 16 aprile 2013, n. 74 assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse e Legge Regionale delle Marche n. 20 di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di aprile 2015, n. 19 calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra. A tutti gli adempimenti sopra riportati, e derivanti dalla E’ specificato nel Regolamento (art.10 co.11) che disciplina specifica delle apparecchiature contenenti F- qualsiasi impresa affidi ad altra impresa le suddette gas, vanno aggiunti quelli disciplinati dal DPR 74/2013, attività, adotta le misure ragionevoli per accertarsi che attuato nella Regione Marche con LR 19/2015. quest’ultima sia in possesso dei certificati necessari Queste disposizioni riguardano in generale l’installa- per le attività richieste a nome del presente articolo. zione, la conduzione, la manutenzione ed i controlli di tutti gli impianti termici, compresi (a partire dall’entrata in vigore del DPR 74/2013) gli impianti di climatizza- BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA zione estiva. (ART. 6 REGOLAMENTO E ART. 16 DPR 146/2018) Con l’abrogazione del DPR 43/2012 viene abrogato l’obbligo per l’operatore di apparecchiature con- RESPONSABILE DELL’IMPIANTO tenenti f-gas di effettuare l’annuale dichiarazione (ART 6 DPR 74/2013 E ART. 3 LR 19/2015) contenente i dati relativi alla sostituzione di f-gas derivanti L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dalle attività di manutenzione (c.d. Dichiarazione F-Gas dell’impianto termico, nonché il rispetto delle norme in da farsi entro il 31 maggio di ogni anno). materia di efficienza energetica, sono affidati al respon- Gli obblighi dichiarativi vengono spostati dal DPR sabile dell’impianto (occupante, a qualsiasi titolo, in caso 146/2018 a carico delle persone fisiche e delle imprese di singole unità immobiliari residenziali; proprietario, in alle quali viene affidata l’attività di installazione, controllo caso di singole unità immobiliari residenziali non locate) perdite, manutenzione o riparazione delle apparecchia- che può delegarle ad un terzo. ture che contengono f-gas. La delega, conferita per iscritto, deve essere portata a Tali soggetti devono comunicare tutte le informazioni conoscenza dell’organismo competente ad effettuare alla Banca Dati gestita dalla Camera di Commercio, i controlli (cioè i Comuni con più di 40.000 abitanti o entro trenta giorni dalla data in cui viene effettuato loro società incaricata, oppure la Provincia per i Comuni l’intervento sull’apparecchiatura. con meno di 40.000 abitanti, o loro società incaricata). Resta a carico dell’operatore (art. 16, comma 10 del DPR 146/2018) esclusivamente l’onere di verificare le informazioni relative alla propria apparecchiatu- ra, attraverso l’accesso alla pagina riservata della Banca Dati, con possibilità di scaricare un attestato contenenti le informazioni. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.7 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 7 DPR 74/2013 E ART. 4 LR 19/2015) (ART. 8 DPR 74/2013, ARTT. 5 E 11 LR 19/2015) Le operazioni di controllo e manutenzione devono Sugli impianti termici di climatizzazione invernale di po- essere eseguite a cura di imprese abilitate ai sensi del tenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli DM 37/2008 e secondo la periodicità indicata dall’in- impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile stallatore o dal fabbricante dell’impianto termico. nominale maggiore di 12 kW, si deve effettuare inoltre Il manutentore deve dichiarare per iscritto al respon- un controllo di efficienza energetica, con la periodicità sabile dell’impianto: indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013. • quali sono le operazioni di controllo e manutenzione Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che alle quali devono essere sottoposti gli impianti; effettua il controllo provvede a redigere e sottoscri- • con quale frequenza devono essere condotte le vere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza operazioni di manutenzione e controllo. energetica di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; un’altra copia è trasmessa a cura del manutentore o LIBRETTO DI IMPIANTO terzo responsabile, all’autorità competente ad effettuare (ART. 7 DPR 74/2013) i controlli (cioè i Comuni con più di 40.000 abitanti o Tutti gli impianti termici per la climatizzazione devono loro società incaricata, oppure la Provincia per i Comuni essere muniti di un "Libretto di impianto per la clima- con meno di 40.000 abitanti, o loro società incaricata). tizzazione" conforme ai modelli adottati con DM 10 Al momento dell’invio all’autorità di controllo, secondo febbraio 2014. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo la disciplina dettata dalla Regione Marche, al rapporto dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto di controllo deve essere apposto il “segno identifi- devono essere consegnati all'avente causa. cativo”, detto anche “bollino”. Il segno identificativo è generalmente fornito dal manu- tentore il quale lo acquisisce per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall’utente senza l’applicazione di costi aggiuntivi. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.8 La Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas Il DPR 146/2018, prevede, tra le principali novità, l’istituzio- 3. A seguito dell’installazione di: ne di una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra a) apparecchiature fisse di refrigerazione; e per le apparecchiature contenenti tali gas allo scopo b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; di consentire una maggiore tracciabilità dei gas e degli c) pompe di calore fisse; impianti che li contengono. d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusi- f ) commutatori elettrici. vamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come dall’installazione. quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, 4. In occasione del primo intervento di controllo delle riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature. perdite, di manutenzione o di riparazione sulle sud- In particolare, l’obbligo di comunicazione alla Banca dette apparecchiature già installate e per ogni intervento dati ricorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti: successivo. Anche in questo caso la comunicazione 1. le società che forniscono f-gas, anche con modalità di dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data vendita a distanza, dovranno comunicare, all’atto della dell’intervento. vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, 5. A seguito dell’attività di smantellamento delle sud- delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia dette apparecchiature. di gas venduto. 2. le società che forniscono apparecchiature non erme- Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel ticamente sigillate contenenti f- gas agli utilizzatori caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche dovranno comunicare, all’atto della vendita, la tipologia certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di di apparecchiatura e l’anagrafica dell’acquirente con la novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno a far di segreteria previsti. effettuare l’installazione da un’impresa certificata. Se il In aggiunta, siccome il Regolamento (UE) n. 517/2014 amplia venditore offre all’utilizzatore finale anche il servizio di i casi in cui è richiesta la certificazione f-gas per le persone installazione dell’apparecchiatura venduta, tale dichia- fisiche, il DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende razione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora il campo di applicazione anche alle seguenti attività: infine l’acquirente è un’impresa certificata, dovrà essere – installazione, riparazione, manutenzione e smantel- trasmesso il numero del certificato. lamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi; Dal 24 settembre 2019, l’obbligo di comunicazione alla – smantellamento di impianti di refrigerazione, condizio- Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso namento d’aria e pompe di calore; non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche – smantellamento di impianti di protezione antincendio; certificate nei seguenti casi: – installazione, riparazione e manutenzione di commu- tatori elettrici. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
pag.9 Pertanto il decreto interviene sulla validità delle cer- L’estensione anche alle attività di installazione, assistenza, tificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori già acquisito ai sensi della previgente normativa pre- elettrici richiede una verifica dell’esistenza dei requisiti di cisando che: idoneità per dette attività da parte dell’organismo di certi- - I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ficazione che lo attesta attraverso il rilascio di un’apposita ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere certificazione integrativa. le attività di installazione, manutenzione e riparazione Infine il DPR 146/2018 prevede che le persone fisiche e delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona- le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano mento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora validi sino alla scadenza originariamente disposta e si certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 23 settembre 2019 altrimenti, previa notifica all’interessato, esclusivamente per dette apparecchiature fisse. saranno cancellati dal Registro stesso. - L’estensione della certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantel- lamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per ope- rare su dette apparecchiature, da parte dell’organismo di certificazione attraverso un’apposita certificazione integrativa. - I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamen- te disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività. Via Ing. Roberto Bianchi | 60131 Ancona | www.confindustria.an.it
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