LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
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Anno 2013
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE
(Coordinatore avv. Biancamaria Sparano – Vice-Coordinatore avv. Paolo Trapanese)
III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE
LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARIIL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Avv. Ilaria Malagrida
Avv. Livio Persico – Dott. Gabriele Chiosi
Napoli, 9 aprile 2013FONTI NORMATIVE
L’art. 17 del D.L. 18 L’art. 1, comma 19
ottobre 2012 n. 179 della Legge di
cd. Decreto sviluppo stabilità 2013 Legge
bis convertito in legge n. 228/2012 che ha
dalla L. 17 dicembre aggiunto il comma 2
2012 n. 221. bis all’art. 17 D.L.
179/2012 .
3NOVITA’ NEL FALLIMENTO
1. Novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento:
• modifiche dell’art. 15 L.F.
2. Novità nelle comunicazioni del curatore:
• introduzione dell’art. 31-bis L.F.
• modifiche dell’art. 92 L.F.
3. Novità nelle relazioni del curatore:
• modifiche dell’art. 33 L.F.
4. Novità nella verifica del passivo e nella ripartizione
dell’attivo:
• modifiche dell’art. 92 L.F.
• modifiche dell’art. 101 L.F.
• modifiche dell’art. 110 L.F.
5. Novità nel rendiconto del curatore:
• Modifiche dell’art. 116 L.F.
41 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO
L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al III comma dell’Art.
15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento:
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della
comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la
notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del
ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a
norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro
delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste
modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede
che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del
deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
51 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO
ENTRATA IN VIGORE E
APPLICAZIONE
L’art. 17 comma 3 del D.L. 18 ottobre
2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221
ha stabilito che la modifica al
procedimento pre-fallimentare si applica
ai procedimenti che verranno introdotti
dopo il 31 dicembre 2013.
62 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto l’Art. 31-bis
Comunicazioni del curatore
I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la
legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate
all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi
previsti dalla legge.
II. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché
nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di
posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
72 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
•Si applica a tutte le procedure dichiarate dopo il 19
dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge
di conversione).
•Per le procedure già pendenti alla data del 19 dicembre
2012 bisogna verificare se sia stata effettuata o meno la
comunicazione ai creditori di cui agli artt. 92, 171, 207 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 22
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla Per le procedure in cui,
data del 19 dicembre 2012, alla data del 19 dicembre
non sia stata effettuata la 2012, sia stata effettuata
comunicazione suddetta, la la comunicazione
nuova disposizione si applica suddetta, la nuova
a decorrere dal 19 disposizione si applica a
dicembre 2012. decorrere dal 31
ottobre 2013.
82 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL
CURATORE AI CREDITORI PER LE “VECCHIE”
PROCEDURE
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario
liquidatore e il commissario straordinario entro il 30
giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di
diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica
certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi,
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere
tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di
omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
92 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’art. 1, comma 19 della Legge di stabilità 2013 Legge n.
228/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 17 D.L.
179/2012 (Decreto sviluppo bis):
Il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla propria nomina,
deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
per l'iscrizione al Registro Imprese.
La comunicazione è obbligatoria per i fallimenti dichiarati dopo il
1° gennaio 2013.
102 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
COSTI DELLA COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE
Con nota n. 17980 del 4 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo
Economico ha chiarito che:
se la sentenza di fallimento se la sentenza di fallimento
non autorizza l'impresa autorizza l'impresa
all'esercizio provvisorio all'esercizio provvisorio
dell'attività il curatore dell'attività, la PEC del
comunica la propria PEC in curatore deve aggiungersi
sostituzione dell'indirizzo di a quella dell'impresa.
posta elettronica certificata I n q u e s t o c a s o
dell'impresa (se già iscritto nel l'adempimento è soggetto al
registro imprese). pagamento del solo diritto
In questo caso l'adempimento di segreteria di € 10,00.
è esente da imposta di bollo e
da diritto di segreteria
112 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE
RIEPILOGO DEI COSTI
Per il curatore fallimentare
se con la sentenza di fallimento se con la sentenza di
non viene autorizzato fallimento viene autorizzato
l’esercizio provvisorio l’esercizio provvisorio
dell’attività dell’impresa: dell’attività dell’impresa:
Bollo ESENTE; Bollo ESENTE;
Diritti di segreteria € 0,00 Diritti di segreteria € 10,00
Per il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163
del R.D n. 267/1942
Per il commissario liquidatore e per il commissario giudiziale
nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999
Bollo: € 65,00 per società di capitali;
€ 59,00 per società di persone;
€ 17,50 per imprese individuali
12 Diritti di segreteria: € 30,002 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F. L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha modificato l’ Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati ll curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1)che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2)(v. slide seguente) 13
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F. (SEGUE) 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. 14
3 – NOVITA’ NELLE RELAZIONI DEL CURATORE
ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL
CURATORE
L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17
dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al V comma dell’Art. 33
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni.
I rapporti riepilogativi semestrali delle attività svolte, trasmessi dal
curatore al C.d.C., devono essere altresì trasmessi a mezzo pec nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale da parte del C.d.C. assieme
alle eventuali osservazioni del Comitato, a tutti i creditori e a tutti i
titolari di diritti sui beni.
15D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Vigenza
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(L. 17/12/2012 n. 221 - G.U. 18/12/12 – entrata in vigore 19/12/12)
19 dicembre
2012
Se, a quella data, il curatore non ha Se, a quella data, il curatore ha già inviato
inviato le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si
applica la nuova normativa. applica la nuova normativa a partire dal
31/10/2013
Norme Interessate:
Commi 4 e 5 art. 17 D.L. 18/10/2012 n. 179 – norme attuative
16D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Comunicazioni del curatore/creditori
Art. 31 bis L.Fall.
Tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pone a carico del curatore sono effettuate
tramite Posta Elettronica Certificata
Se il soggetto con cui si deve comunicare non ha PEC (ed è tenuto ad averla) o i messaggi PEC non
riescono a giungere a questi, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria
Art. 92 L.Fall.
Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 all’indirizzo di PEC, in alternativa in qualunque
altro modo possibile (racc a/r, telefax)
PEC destinatario: deve risultare da Registro delle imprese o da Indice nazionale indirizzi PEC
Art. 95 -97 L.Fall.
Il Curatore deposita in cancelleria ed invia progetto di stato passivo a tutti i creditori entro 15giorni
dall’udienza di verifica;
Il Curatore invia lo stato passivo esecutivo immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività
Norme Interessate:
Artt. 31 bis, 92, 95 e 97 L.Fall. – nuova disciplina
17Applicazione pratica nuove norme
Il curatore deve comunicare la PEC del fallimento al Registro delle imprese (entro 10g dal
fallimento)
Per non intasare la PEC
del professionista è
consigliato aprire una
casella per ogni procedura
Step 1 – invio comunicazioni
Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. tramite PEC o con qualunque altro mezzo
La comunicazione deve contenere l’invito a
presentare il ricorso per ammissione al
passivo/rivendica per via telematica
indicando la PEC del curatore o della
procedura
Il Creditore/rivendicante ha l’obbligo di indicare
l’indirizzo PEC tramite cui comunicare con la curatela
18Formazione del ricorso
In mancanza di una puntuale specifica, analizzando la relazione accompagnatoria, si evince che il
ricorso va formato:
•elettronicamente e con firma digitale (da considerare in formato .p7m) (art. 21 CAD)
o
•in forma cartacea, redatto nella forma classica, sottoscritto e scansionato (art. 22 CAD)
“E’ specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte
personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero
22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per essere
trasmesso direttamente all ’ indirizzo PEC del curatore indicato
nell’avviso di cui all‟articolo 92 come novellato…Il riferimento all‟art. 22
comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una
domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera
tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di
posta elettronica certificata)…l’art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede
una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile
al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un
documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo
telematicamente”
Relazione
accompagnatoria
al
d.l.
179/2012
19Step 2 – ricezione ricorsi
I ricorsi devono pervenire via PEC sulla pec della procedura (o del professionista)
Il curatore è tenuto a conservare sia il messaggio di posta che gli
allegati per due anni dalla chiusura della procedura
20Step 3 – archivio ricorsi
Il curatore, ricevuti i ricorsi sulla casella PEC, deve provvedere ad immagazzinarli
Conviene predisporre una cartella
dello stato passivo. All’interno
ogni creditore/rivendicante deve
avere una propria cartella
preferibilmente nominata con il
numero di cronologico (che il
curatore assegna)
La cartella di ogni creditore
deve contenere il ricorso con
tutti i documenti allegati
ed il/i file della PEC con cui li
si è ricevuti.
21Step 4 – elenco domande – redattore atti
L’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo vanno inviate al Sistema Informativo
Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC)
I redattori ad oggi in commercio consentono di
È necessario munirsi di un gestire il fallimento quasi completamente in
“redattore atti” che permetta di automatico. Conviene inserire in questi tutti i dati
formare tutti gli atti richiesti dal relativi ai creditori/rivendicanti, ai crediti ai
sistema informatico ministeriale nel domiciliatari di questi ultimi in quanto il
modo corretto programma aiuterà e ridurrà le tempistiche delle
singole azioni del curatore
22Step 5 – Progetto di stato passivo
Il progetto di stato passivo deve essere formulato con la modalità
richiesta – proposta – motivazione
I redattori atti, se utilizzati con tutte le funzioni disponibili,
predispongono in automatico il modello di progetto di stato passivo
23Step 6 – invio al SIECIC
Le trasmissioni tra la cancelleria, ovvero il software ministeriale (SIECIC) ed il curatore avvengono tramite PEC
La PEC con cui il Curatore invia il file deve contenere necessariamente 2 file
L’atto che si vuole inviare in formato PDF Un file .xml contenente le informazioni presenti nel
firmato digitalmente tramite creazione di file PDF ma elencate in modo che il software
busta in formato . p7m SIECIC possa riconoscerle ed automaticamente
aggiornarsi
Il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è
24 impossibile inviare gli allegati ai ricorsi)Step 7 – deposito in cancelleria
Presso il Tribunale di Napoli l’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo dovrà
essere depositato con due DVD.
Questi dovranno contenere tutte le cartelle dei creditori (relative alle domande ed
allegati) ed il progetto.
Dovranno essere accompagnati da una nota di deposito cartacea ove deve essere
indicato cosa è contenuto nei DVD ed una copia (cartacea) del progetto.
Il progetto di stato passivo deve essere
inviato, con gli stessi termini del deposito
in cancelleria, via PEC a tutti i creditori che
potranno presentare osservazioni ed
integrazioni documentali fino a 5 giorni
prima dell’udienza di verifica, sempre via
PEC
25Step 8 – udienza di verifica
Ancora dubbi vi sono sull’udienza di verifica in ordine alle domande in formato digitale. Soluzione
migliore sembrerebbe essere quella di dotarsi di due PC per permettere di visionare le domande
contemporaneamente sia al GD che al curatore.
Step 9 – stato passivo esecutivo
Dichiarato esecutivo lo stato passivo il curatore deve depositarlo in cancelleria a mezzo altri due
DVD contenenti tutte le osservazioni e le integrazioni documentali
A tal fine conviene salvare in una
cartella “Osservazioni” tutte le
integrazioni ed osservazioni.
All’interno della cartella conviene
seguire lo stesso metodo delle
domande creando una sottocartella
Ogni sei mesi, dopo il deposito della per ogni creditore che ha presentato
relazione ex art. 33 L.Fall. Il osservazioni/integrazioni
curatore è tenuto a depositare una
relazione sullo stato della procedura
inviarne una copia al CdC che può
presentare osservazioni. la
relazione semestrale unitamente
alle osservazioni va inviata via PEC
26 ai creditori.D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Comunicazione Curatore/Cancelleria
Il curatore nel trasmettere le domande di ammissione, di rivendica, il
progetto e lo stato passivo esecutivo alla cancelleria fallimentare deve
rispettare gli standard tecnici previsti dal Sistema Informativo Esecuzioni
Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC)
Qualunque trasmissione dal Curatore alla cancelleria fallimentare deve
avvenire dalla PEC di questi alla PEC del Tribunale.
Il Curatore deve risultare nella propria carica dal sistema informatico,
altrimenti questo non lo riconoscerà nella propria qualifica e non riceverà
gli atti inviati
(dovrà quindi essere stato nominato e dovrà aver accettato la nomina)
27D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Comunicazioni – riepilogo
Il creditore è onerato:
•di inviare le domande di ammissione al passivo e di rivendica tramite PEC al curatore;
•di formare il ricorso come previsto dagli artt. 21 e 22 del CAD
•di inviare osservazioni ed in generale ogni comunicazione al curatore tramite PEC.
Il curatore è onerato:
•della comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di PEC entro 10 giorni
dalla nomina
•della ricezione delle domande;
•della conservazione delle domande;
•della trasmissione delle domande al sistema ministeriale di PCT per le procedure (SIECIC);
•della trasmissione del progetto e poi dello stato passivo esecutivo tramite PEC a coloro che
ne hanno diritto.
In particolare tutte le comunicazioni che avvengono elettronicamente devono rispettare la
legislazione vigente in materia di Trasmissione e formazione del documento elettronico
28D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Formazione del documento informatico/trasmissione al SIECIC
Problemi pratici:
•il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è impossibile
inviare gli allegati ai ricorsi);
•Il software ministeriale ed i redattori atti non considerano la (frequente) modifica di
proposta della curatela che avviene a seguito delle osservazioni ed integrazioni
documentali prima dell’udienza di verifica ex art. 95 II comma L.Fall. e pertanto
considerano unicamente quella formulata al deposito del progetto di stato passivo;
•la comunicazione tra il curatore ed il SIECIC può avvenire solo tramite la PEC personale
del curatore, quindi nell’ipotesi in cui questi vuole creare una PEC apposita per il
fallimento il redattore deve prevedere l’utilizzo di due distinte caselle (una pubblica per la
ricezione e quella personale del curatore).
29Formazione del documento informatico
Il documento informatico è redatto ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni
(codice dell’amministrazione digitale – CAD)
Gli articoli 20-21-22 del CAD disciplinano la redazione del documento informatico
(Il nuovo articolo 93 L.Fall. prevede che il ricorso sia formato a norma di questi articoli)
Art. 20 CAD
Il documento informatico è quello formato secondo le regole tecniche del CAD previste dall’art. 71
Art. 21 CAD
Il documento informatico essere formato secondo le Art. 22 CAD
norme del CAD (art. 20) può essere firmato digitalmente Le copie di documenti analogici (documenti
In tal caso il documento ha l’efficacia prevista dall’art. scannerizzati), se formati come da regole tecniche
2702 c.c. hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.
Norme Interessate:
Artt. 20,21 e 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
30Formazione del documento informatico
Regole tecniche previste dall’art. 71 CAD
L’agenzia per l’Italia digitale (DigitPA) deve stabilire le regole tecniche, le quali vengono
poi adottate con decreto ministeriale.
Ad oggi vi è solo la bozza, inviata al Ministero della pubblica amministrazione, in attesa di
schema del DPCM
Il software ministeriale SIECIC riceve solo file in formato PDF firmati digitalmente
tramite creazione di busta in formato .p7m
Questo è il sistema che ad oggi è obbligatorio per le comunicazioni con le
cancellerie
Norme Interessate:
Art. 71 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
31Creditori
P
E
C
Curatore
Redattore
atti
CANCELLERIA
SIECIC
32 Giudice DelegatoCONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE
III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE
LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE
PARTE SPECIALISTICA
MARTEDÌ 09 APRILE 2013 ORE 11.15
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA – CENTRO DIREZIONALE
SALA AUDITORIUM
Inaugurazione del III Corso di Formazione Diritto Fallimentare – parte specialistica
INDIRIZZI DI SALUTO:
AVV. FRANCESCO CAIA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
AVV. PROF. VINCENZO SPARANO
GIÀ DOCENTE DIRITTO FALLIMENTARE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
LA MATERIA CONCORSUALE NELL’ATTUALIZZAZIONE DELLA MODALITÀ TELEMATICA
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
DOTT. LUCIO DI NOSSE
PRESIDENTE VII SEZIONE FALLIMENTARE TRIBUNALE NAPOLI
AVV. DEOSDEDIO LITTERIO
TESORIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
AVV. GIUSEPPE NAPOLITANO Nell’occasione sarà presente il
CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI Dott.Vasco Ciresola, Amministratore
unico di Zucchetti Software Giuridico
AVV.TI ILARIA MALAGRIDA, AVV. MAURO MAROBBIO s.r.l. che tratterà delle evoluzioni
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE organizzative e tecnologiche necessarie ai
Curatori per effetto delle novità introdotte
MODERA: dalla Legge 221/2012 e dalla Legge
228/2012.
AVV. LUCA MOSCARDINO
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ORDINE DI NAPOLI:
LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DARÀ DIRITTO A 3 CREDITI FORMATIVI
LA PRENOTAZIONE AL CORSO DECORRE DAL 27/03/2013 FINO AD ESAURIMENTO DEI 500 POSTI PRENOTABILI
VIA INTERNET PER GLI ISCRITTI IN POSSESSO DEL TESSERINO MAGNETICO E LA PASSWORD PERSONALE.
MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA CON RILEVATORE DI PRESENZA IN ENTRATA E IN USCITA.
LA RILEVAZIONE CARTACEA È ASSICURATA PER I SOLI AVVOCATI DEGLI ALTRI CONSIGLI DELL'ORDINE
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv Antonio Tafuri Avv. Francesco CaiaPuoi anche leggere