LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
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Anno 2013 COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE (Coordinatore avv. Biancamaria Sparano – Vice-Coordinatore avv. Paolo Trapanese) III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Avv. Ilaria Malagrida Avv. Livio Persico – Dott. Gabriele Chiosi Napoli, 9 aprile 2013
FONTI NORMATIVE L’art. 17 del D.L. 18 L’art. 1, comma 19 ottobre 2012 n. 179 della Legge di cd. Decreto sviluppo stabilità 2013 Legge bis convertito in legge n. 228/2012 che ha dalla L. 17 dicembre aggiunto il comma 2 2012 n. 221. bis all’art. 17 D.L. 179/2012 . 3
NOVITA’ NEL FALLIMENTO 1. Novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento: • modifiche dell’art. 15 L.F. 2. Novità nelle comunicazioni del curatore: • introduzione dell’art. 31-bis L.F. • modifiche dell’art. 92 L.F. 3. Novità nelle relazioni del curatore: • modifiche dell’art. 33 L.F. 4. Novità nella verifica del passivo e nella ripartizione dell’attivo: • modifiche dell’art. 92 L.F. • modifiche dell’art. 101 L.F. • modifiche dell’art. 110 L.F. 5. Novità nel rendiconto del curatore: • Modifiche dell’art. 116 L.F. 4
1 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al III comma dell’Art. 15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento: Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 5
1 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE L’art. 17 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha stabilito che la modifica al procedimento pre-fallimentare si applica ai procedimenti che verranno introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 6
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto l’Art. 31-bis Comunicazioni del curatore I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. II. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. 7
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE •Si applica a tutte le procedure dichiarate dopo il 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione). •Per le procedure già pendenti alla data del 19 dicembre 2012 bisogna verificare se sia stata effettuata o meno la comunicazione ai creditori di cui agli artt. 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla Per le procedure in cui, data del 19 dicembre 2012, alla data del 19 dicembre non sia stata effettuata la 2012, sia stata effettuata comunicazione suddetta, la la comunicazione nuova disposizione si applica suddetta, la nuova a decorrere dal 19 disposizione si applica a dicembre 2012. decorrere dal 31 ottobre 2013. 8
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE AI CREDITORI PER LE “VECCHIE” PROCEDURE Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. 9
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE AL REGISTRO DELLE IMPRESE L’art. 1, comma 19 della Legge di stabilità 2013 Legge n. 228/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 17 D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo bis): Il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla propria nomina, deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l'iscrizione al Registro Imprese. La comunicazione è obbligatoria per i fallimenti dichiarati dopo il 1° gennaio 2013. 10
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE COSTI DELLA COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Con nota n. 17980 del 4 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che: se la sentenza di fallimento se la sentenza di fallimento non autorizza l'impresa autorizza l'impresa all'esercizio provvisorio all'esercizio provvisorio dell'attività il curatore dell'attività, la PEC del comunica la propria PEC in curatore deve aggiungersi sostituzione dell'indirizzo di a quella dell'impresa. posta elettronica certificata I n q u e s t o c a s o dell'impresa (se già iscritto nel l'adempimento è soggetto al registro imprese). pagamento del solo diritto In questo caso l'adempimento di segreteria di € 10,00. è esente da imposta di bollo e da diritto di segreteria 11
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE RIEPILOGO DEI COSTI Per il curatore fallimentare se con la sentenza di fallimento se con la sentenza di non viene autorizzato fallimento viene autorizzato l’esercizio provvisorio l’esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa: dell’attività dell’impresa: Bollo ESENTE; Bollo ESENTE; Diritti di segreteria € 0,00 Diritti di segreteria € 10,00 Per il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D n. 267/1942 Per il commissario liquidatore e per il commissario giudiziale nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999 Bollo: € 65,00 per società di capitali; € 59,00 per società di persone; € 17,50 per imprese individuali 12 Diritti di segreteria: € 30,00
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F. L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha modificato l’ Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati ll curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1)che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2)(v. slide seguente) 13
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F. (SEGUE) 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. 14
3 – NOVITA’ NELLE RELAZIONI DEL CURATORE ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL CURATORE L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al V comma dell’Art. 33 Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. I rapporti riepilogativi semestrali delle attività svolte, trasmessi dal curatore al C.d.C., devono essere altresì trasmessi a mezzo pec nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale da parte del C.d.C. assieme alle eventuali osservazioni del Comitato, a tutti i creditori e a tutti i titolari di diritti sui beni. 15
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti Vigenza Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (L. 17/12/2012 n. 221 - G.U. 18/12/12 – entrata in vigore 19/12/12) 19 dicembre 2012 Se, a quella data, il curatore non ha Se, a quella data, il curatore ha già inviato inviato le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si applica la nuova normativa. applica la nuova normativa a partire dal 31/10/2013 Norme Interessate: Commi 4 e 5 art. 17 D.L. 18/10/2012 n. 179 – norme attuative 16
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti Comunicazioni del curatore/creditori Art. 31 bis L.Fall. Tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pone a carico del curatore sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata Se il soggetto con cui si deve comunicare non ha PEC (ed è tenuto ad averla) o i messaggi PEC non riescono a giungere a questi, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria Art. 92 L.Fall. Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 all’indirizzo di PEC, in alternativa in qualunque altro modo possibile (racc a/r, telefax) PEC destinatario: deve risultare da Registro delle imprese o da Indice nazionale indirizzi PEC Art. 95 -97 L.Fall. Il Curatore deposita in cancelleria ed invia progetto di stato passivo a tutti i creditori entro 15giorni dall’udienza di verifica; Il Curatore invia lo stato passivo esecutivo immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività Norme Interessate: Artt. 31 bis, 92, 95 e 97 L.Fall. – nuova disciplina 17
Applicazione pratica nuove norme Il curatore deve comunicare la PEC del fallimento al Registro delle imprese (entro 10g dal fallimento) Per non intasare la PEC del professionista è consigliato aprire una casella per ogni procedura Step 1 – invio comunicazioni Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. tramite PEC o con qualunque altro mezzo La comunicazione deve contenere l’invito a presentare il ricorso per ammissione al passivo/rivendica per via telematica indicando la PEC del curatore o della procedura Il Creditore/rivendicante ha l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC tramite cui comunicare con la curatela 18
Formazione del ricorso In mancanza di una puntuale specifica, analizzando la relazione accompagnatoria, si evince che il ricorso va formato: •elettronicamente e con firma digitale (da considerare in formato .p7m) (art. 21 CAD) o •in forma cartacea, redatto nella forma classica, sottoscritto e scansionato (art. 22 CAD) “E’ specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per essere trasmesso direttamente all ’ indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso di cui all‟articolo 92 come novellato…Il riferimento all‟art. 22 comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di posta elettronica certificata)…l’art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo telematicamente” Relazione accompagnatoria al d.l. 179/2012 19
Step 2 – ricezione ricorsi I ricorsi devono pervenire via PEC sulla pec della procedura (o del professionista) Il curatore è tenuto a conservare sia il messaggio di posta che gli allegati per due anni dalla chiusura della procedura 20
Step 3 – archivio ricorsi Il curatore, ricevuti i ricorsi sulla casella PEC, deve provvedere ad immagazzinarli Conviene predisporre una cartella dello stato passivo. All’interno ogni creditore/rivendicante deve avere una propria cartella preferibilmente nominata con il numero di cronologico (che il curatore assegna) La cartella di ogni creditore deve contenere il ricorso con tutti i documenti allegati ed il/i file della PEC con cui li si è ricevuti. 21
Step 4 – elenco domande – redattore atti L’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo vanno inviate al Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC) I redattori ad oggi in commercio consentono di È necessario munirsi di un gestire il fallimento quasi completamente in “redattore atti” che permetta di automatico. Conviene inserire in questi tutti i dati formare tutti gli atti richiesti dal relativi ai creditori/rivendicanti, ai crediti ai sistema informatico ministeriale nel domiciliatari di questi ultimi in quanto il modo corretto programma aiuterà e ridurrà le tempistiche delle singole azioni del curatore 22
Step 5 – Progetto di stato passivo Il progetto di stato passivo deve essere formulato con la modalità richiesta – proposta – motivazione I redattori atti, se utilizzati con tutte le funzioni disponibili, predispongono in automatico il modello di progetto di stato passivo 23
Step 6 – invio al SIECIC Le trasmissioni tra la cancelleria, ovvero il software ministeriale (SIECIC) ed il curatore avvengono tramite PEC La PEC con cui il Curatore invia il file deve contenere necessariamente 2 file L’atto che si vuole inviare in formato PDF Un file .xml contenente le informazioni presenti nel firmato digitalmente tramite creazione di file PDF ma elencate in modo che il software busta in formato . p7m SIECIC possa riconoscerle ed automaticamente aggiornarsi Il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è 24 impossibile inviare gli allegati ai ricorsi)
Step 7 – deposito in cancelleria Presso il Tribunale di Napoli l’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo dovrà essere depositato con due DVD. Questi dovranno contenere tutte le cartelle dei creditori (relative alle domande ed allegati) ed il progetto. Dovranno essere accompagnati da una nota di deposito cartacea ove deve essere indicato cosa è contenuto nei DVD ed una copia (cartacea) del progetto. Il progetto di stato passivo deve essere inviato, con gli stessi termini del deposito in cancelleria, via PEC a tutti i creditori che potranno presentare osservazioni ed integrazioni documentali fino a 5 giorni prima dell’udienza di verifica, sempre via PEC 25
Step 8 – udienza di verifica Ancora dubbi vi sono sull’udienza di verifica in ordine alle domande in formato digitale. Soluzione migliore sembrerebbe essere quella di dotarsi di due PC per permettere di visionare le domande contemporaneamente sia al GD che al curatore. Step 9 – stato passivo esecutivo Dichiarato esecutivo lo stato passivo il curatore deve depositarlo in cancelleria a mezzo altri due DVD contenenti tutte le osservazioni e le integrazioni documentali A tal fine conviene salvare in una cartella “Osservazioni” tutte le integrazioni ed osservazioni. All’interno della cartella conviene seguire lo stesso metodo delle domande creando una sottocartella Ogni sei mesi, dopo il deposito della per ogni creditore che ha presentato relazione ex art. 33 L.Fall. Il osservazioni/integrazioni curatore è tenuto a depositare una relazione sullo stato della procedura inviarne una copia al CdC che può presentare osservazioni. la relazione semestrale unitamente alle osservazioni va inviata via PEC 26 ai creditori.
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti Comunicazione Curatore/Cancelleria Il curatore nel trasmettere le domande di ammissione, di rivendica, il progetto e lo stato passivo esecutivo alla cancelleria fallimentare deve rispettare gli standard tecnici previsti dal Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC) Qualunque trasmissione dal Curatore alla cancelleria fallimentare deve avvenire dalla PEC di questi alla PEC del Tribunale. Il Curatore deve risultare nella propria carica dal sistema informatico, altrimenti questo non lo riconoscerà nella propria qualifica e non riceverà gli atti inviati (dovrà quindi essere stato nominato e dovrà aver accettato la nomina) 27
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti Comunicazioni – riepilogo Il creditore è onerato: •di inviare le domande di ammissione al passivo e di rivendica tramite PEC al curatore; •di formare il ricorso come previsto dagli artt. 21 e 22 del CAD •di inviare osservazioni ed in generale ogni comunicazione al curatore tramite PEC. Il curatore è onerato: •della comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di PEC entro 10 giorni dalla nomina •della ricezione delle domande; •della conservazione delle domande; •della trasmissione delle domande al sistema ministeriale di PCT per le procedure (SIECIC); •della trasmissione del progetto e poi dello stato passivo esecutivo tramite PEC a coloro che ne hanno diritto. In particolare tutte le comunicazioni che avvengono elettronicamente devono rispettare la legislazione vigente in materia di Trasmissione e formazione del documento elettronico 28
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti Formazione del documento informatico/trasmissione al SIECIC Problemi pratici: •il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è impossibile inviare gli allegati ai ricorsi); •Il software ministeriale ed i redattori atti non considerano la (frequente) modifica di proposta della curatela che avviene a seguito delle osservazioni ed integrazioni documentali prima dell’udienza di verifica ex art. 95 II comma L.Fall. e pertanto considerano unicamente quella formulata al deposito del progetto di stato passivo; •la comunicazione tra il curatore ed il SIECIC può avvenire solo tramite la PEC personale del curatore, quindi nell’ipotesi in cui questi vuole creare una PEC apposita per il fallimento il redattore deve prevedere l’utilizzo di due distinte caselle (una pubblica per la ricezione e quella personale del curatore). 29
Formazione del documento informatico Il documento informatico è redatto ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni (codice dell’amministrazione digitale – CAD) Gli articoli 20-21-22 del CAD disciplinano la redazione del documento informatico (Il nuovo articolo 93 L.Fall. prevede che il ricorso sia formato a norma di questi articoli) Art. 20 CAD Il documento informatico è quello formato secondo le regole tecniche del CAD previste dall’art. 71 Art. 21 CAD Il documento informatico essere formato secondo le Art. 22 CAD norme del CAD (art. 20) può essere firmato digitalmente Le copie di documenti analogici (documenti In tal caso il documento ha l’efficacia prevista dall’art. scannerizzati), se formati come da regole tecniche 2702 c.c. hanno la stessa efficacia probatoria degli originali. Norme Interessate: Artt. 20,21 e 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 30
Formazione del documento informatico Regole tecniche previste dall’art. 71 CAD L’agenzia per l’Italia digitale (DigitPA) deve stabilire le regole tecniche, le quali vengono poi adottate con decreto ministeriale. Ad oggi vi è solo la bozza, inviata al Ministero della pubblica amministrazione, in attesa di schema del DPCM Il software ministeriale SIECIC riceve solo file in formato PDF firmati digitalmente tramite creazione di busta in formato .p7m Questo è il sistema che ad oggi è obbligatorio per le comunicazioni con le cancellerie Norme Interessate: Art. 71 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 31
Creditori P E C Curatore Redattore atti CANCELLERIA SIECIC 32 Giudice Delegato
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE PARTE SPECIALISTICA MARTEDÌ 09 APRILE 2013 ORE 11.15 NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA – CENTRO DIREZIONALE SALA AUDITORIUM Inaugurazione del III Corso di Formazione Diritto Fallimentare – parte specialistica INDIRIZZI DI SALUTO: AVV. FRANCESCO CAIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI AVV. PROF. VINCENZO SPARANO GIÀ DOCENTE DIRITTO FALLIMENTARE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II LA MATERIA CONCORSUALE NELL’ATTUALIZZAZIONE DELLA MODALITÀ TELEMATICA LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI DOTT. LUCIO DI NOSSE PRESIDENTE VII SEZIONE FALLIMENTARE TRIBUNALE NAPOLI AVV. DEOSDEDIO LITTERIO TESORIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI AVV. GIUSEPPE NAPOLITANO Nell’occasione sarà presente il CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI Dott.Vasco Ciresola, Amministratore unico di Zucchetti Software Giuridico AVV.TI ILARIA MALAGRIDA, AVV. MAURO MAROBBIO s.r.l. che tratterà delle evoluzioni COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE organizzative e tecnologiche necessarie ai Curatori per effetto delle novità introdotte MODERA: dalla Legge 221/2012 e dalla Legge 228/2012. AVV. LUCA MOSCARDINO COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ORDINE DI NAPOLI: LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DARÀ DIRITTO A 3 CREDITI FORMATIVI LA PRENOTAZIONE AL CORSO DECORRE DAL 27/03/2013 FINO AD ESAURIMENTO DEI 500 POSTI PRENOTABILI VIA INTERNET PER GLI ISCRITTI IN POSSESSO DEL TESSERINO MAGNETICO E LA PASSWORD PERSONALE. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA CON RILEVATORE DI PRESENZA IN ENTRATA E IN USCITA. LA RILEVAZIONE CARTACEA È ASSICURATA PER I SOLI AVVOCATI DEGLI ALTRI CONSIGLI DELL'ORDINE Il Consigliere Segretario Il Presidente Avv Antonio Tafuri Avv. Francesco Caia
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