LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

Pagina creata da Sabrina Romani
 
CONTINUA A LEGGERE
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
Anno 2013
                      COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE
 (Coordinatore avv. Biancamaria Sparano – Vice-Coordinatore avv. Paolo Trapanese)
         III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE
  LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE

LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

               NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

                        Avv. Ilaria Malagrida

             Avv. Livio Persico – Dott. Gabriele Chiosi

Napoli, 9 aprile 2013
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
FONTI NORMATIVE

    L’art. 17 del D.L. 18     L’art. 1, comma 19
    ottobre 2012 n. 179       della Legge di
    cd. Decreto sviluppo      stabilità 2013 Legge
    bis convertito in legge   n. 228/2012 che ha
    dalla L. 17 dicembre      aggiunto il comma 2
    2012 n. 221.              bis all’art. 17 D.L.
                              179/2012 .

3
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
NOVITA’ NEL FALLIMENTO

    1. Novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento:
    •   modifiche dell’art. 15 L.F.

    2. Novità nelle comunicazioni del curatore:
    •   introduzione dell’art. 31-bis L.F.
    •   modifiche dell’art. 92 L.F.

    3. Novità nelle relazioni del curatore:
    •   modifiche dell’art. 33 L.F.

    4. Novità nella verifica del passivo e nella ripartizione
       dell’attivo:
    •   modifiche dell’art. 92 L.F.
    •   modifiche dell’art. 101 L.F.
    •   modifiche dell’art. 110 L.F.

    5. Novità nel rendiconto del curatore:
    •   Modifiche dell’art. 116 L.F.

4
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
1 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO

    L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
    17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al III comma dell’Art.
    15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento:

    Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria,
    all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
    registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
    elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della
    comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta
    elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la
    notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del
    ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a
    norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della
    Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro
    delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste
    modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede
    che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del
    deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal
    deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
    dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5
LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
1 – NOVITA’ NEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO

            ENTRATA IN VIGORE E
               APPLICAZIONE

    L’art. 17 comma 3 del D.L. 18 ottobre
    2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
    17 dicembre 2012 n. 221

    ha stabilito che la modifica al
    procedimento pre-fallimentare si applica
    ai procedimenti che verranno introdotti
    dopo il 31 dicembre 2013.
6
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

    L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L.
    17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto l’Art. 31-bis
    Comunicazioni del curatore

    I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la
    legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate
    all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi
    previsti dalla legge.

    II. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché
    nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
    certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni
    sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

    III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
    chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di
    posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

7
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

              ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

    •Si applica a tutte le procedure dichiarate dopo il 19
    dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge
    di conversione).

    •Per le procedure già pendenti alla data del 19 dicembre
    2012 bisogna verificare se sia stata effettuata o meno la
    comunicazione ai creditori di cui agli artt. 92, 171, 207 del
    regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 22
    decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

    Per le procedure in cui, alla        Per le procedure in cui,
    data del 19 dicembre 2012,           alla data del 19 dicembre
    non sia stata effettuata la          2012, sia stata effettuata
    comunicazione suddetta, la           la comunicazione
    nuova disposizione si applica        suddetta, la nuova
    a decorrere dal 19                   disposizione si applica a
    dicembre 2012.                       decorrere dal 31
                                         ottobre 2013.
8
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

        OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL
        CURATORE AI CREDITORI PER LE “VECCHIE”
                      PROCEDURE

    Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario
    liquidatore e il commissario straordinario entro il 30
    giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di
    diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica
    certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi,
    l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere
    tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
    di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di
    omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite
    esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

9
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

      OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE
                  AL REGISTRO DELLE IMPRESE

     L’art. 1, comma 19 della Legge di stabilità 2013 Legge n.
     228/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 17 D.L.
     179/2012 (Decreto sviluppo bis):

     Il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla propria nomina,
     deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
     per l'iscrizione al Registro Imprese.

     La comunicazione è obbligatoria per i fallimenti dichiarati dopo il
     1° gennaio 2013.

10
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

     COSTI DELLA COMUNICAZIONE DELLA PEC DEL CURATORE AL
                         REGISTRO DELLE IMPRESE

 Con nota n. 17980 del 4 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo
 Economico ha chiarito che:

     se la sentenza di fallimento        se la sentenza di fallimento
     non autorizza l'impresa             autorizza l'impresa
     all'esercizio provvisorio           all'esercizio provvisorio
     dell'attività il curatore           dell'attività, la PEC del
     comunica la propria PEC in          curatore deve aggiungersi
     sostituzione dell'indirizzo di      a quella dell'impresa.
     posta elettronica certificata       I n q u e s t o c a s o
     dell'impresa (se già iscritto nel   l'adempimento è soggetto al
     registro imprese).                  pagamento del solo diritto
     In questo caso l'adempimento        di segreteria di € 10,00.
     è esente da imposta di bollo e
     da diritto di segreteria
11
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

                           RIEPILOGO DEI COSTI

                         Per il curatore fallimentare

     se con la sentenza di fallimento          se con la sentenza di
     non viene autorizzato                     fallimento viene autorizzato
     l’esercizio provvisorio                   l’esercizio provvisorio
     dell’attività dell’impresa:               dell’attività dell’impresa:
     Bollo ESENTE;                             Bollo ESENTE;
     Diritti di segreteria € 0,00              Diritti di segreteria € 10,00

        Per il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163
                             del R.D n. 267/1942
        Per il commissario liquidatore e per il commissario giudiziale
             nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999

                       Bollo: € 65,00 per società di capitali;
                         € 59,00 per società di persone;
                          € 17,50 per imprese individuali
12                          Diritti di segreteria: € 30,00
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

 LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F.
 L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17
 dicembre 2012 n. 221 ha modificato l’ Art. 92 Avviso ai creditori ed
 agli altri interessati

 ll curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di
 informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti
 reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del
 fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo
 del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
 nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
 dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o
 telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
 1)che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le
 modalità indicate nell'articolo seguente;
 2)(v. slide seguente)

13
2 – NOVITA’ NELLE COMUNICAZIONI DEL CURATORE

 LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 92 L.F. (SEGUE)

 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui
 vanno presentate le domande;
 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
 domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto
 dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

14
3 – NOVITA’ NELLE RELAZIONI DEL CURATORE

      ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL
                          CURATORE

  L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17
  dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al V comma dell’Art. 33
  Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.

  Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
  osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai
  creditori e ai titolari di diritti sui beni.

  I rapporti riepilogativi semestrali delle attività svolte, trasmessi dal
  curatore al C.d.C., devono essere altresì trasmessi a mezzo pec nei
  quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle
  osservazioni nella cancelleria del tribunale da parte del C.d.C. assieme
  alle eventuali osservazioni del Comitato, a tutti i creditori e a tutti i
  titolari di diritti sui beni.

15
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

                              Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti

                                                   Vigenza

                     Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
                (L. 17/12/2012 n. 221 - G.U. 18/12/12 – entrata in vigore 19/12/12)

                                                 19 dicembre
                                                    2012

  Se, a quella data, il curatore non ha                  Se, a quella data, il curatore ha già inviato
  inviato le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si         le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si
  applica la nuova normativa.                            applica la nuova normativa a partire dal
                                                         31/10/2013

     Norme Interessate:
     Commi 4 e 5 art. 17 D.L. 18/10/2012 n. 179 – norme attuative

16
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

                                       Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti

                              Comunicazioni del curatore/creditori
                                                       Art. 31 bis L.Fall.

         Tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pone a carico del curatore sono effettuate
                                         tramite Posta Elettronica Certificata

         Se il soggetto con cui si deve comunicare non ha PEC (ed è tenuto ad averla) o i messaggi PEC non
            riescono a giungere a questi, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria

                                                            Art. 92 L.Fall.

        Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 all’indirizzo di PEC, in alternativa in qualunque
                                  altro modo possibile (racc a/r, telefax)

       PEC destinatario: deve risultare da Registro delle imprese o da Indice nazionale indirizzi PEC

                                                       Art. 95 -97 L.Fall.

         Il Curatore deposita in cancelleria ed invia progetto di stato passivo a tutti i creditori entro 15giorni
                                                  dall’udienza di verifica;
            Il Curatore invia lo stato passivo esecutivo immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività

     Norme Interessate:
     Artt. 31 bis, 92, 95 e 97 L.Fall. – nuova disciplina

17
Applicazione pratica nuove norme

     Il curatore deve comunicare la PEC del fallimento al Registro delle imprese (entro 10g dal
                                            fallimento)

        Per non intasare la PEC
        del professionista è
        consigliato aprire una
        casella per ogni procedura

                                 Step 1 – invio comunicazioni

  Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. tramite PEC o con qualunque altro mezzo

                           La comunicazione deve contenere l’invito a
                           presentare il ricorso per ammissione al
                           passivo/rivendica per via telematica
                           indicando la PEC del curatore o della
                           procedura

                           Il Creditore/rivendicante ha l’obbligo di indicare
                       l’indirizzo PEC tramite cui comunicare con la curatela
18
Formazione del ricorso

 In mancanza di una puntuale specifica, analizzando la relazione accompagnatoria, si evince che il
                                       ricorso va formato:

         •elettronicamente e con firma digitale (da considerare in formato .p7m) (art. 21 CAD)
                                                    o
       •in forma cartacea, redatto nella forma classica, sottoscritto e scansionato (art. 22 CAD)

“E’ specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte
personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero
22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per essere
trasmesso direttamente all ’ indirizzo PEC del curatore indicato
nell’avviso di cui all‟articolo 92 come novellato…Il riferimento all‟art. 22
comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una
domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera
tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di
posta elettronica certificata)…l’art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede
una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile
al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un
documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo
telematicamente”

                                            Relazione	
  accompagnatoria	
  al	
  d.l.	
  179/2012	
  
19
Step 2 – ricezione ricorsi

      I ricorsi devono pervenire via PEC sulla pec della procedura (o del professionista)

         Il curatore è tenuto a conservare sia il messaggio di posta che gli
                 allegati per due anni dalla chiusura della procedura
 20
Step 3 – archivio ricorsi

                Il curatore, ricevuti i ricorsi sulla casella PEC, deve provvedere ad immagazzinarli

                                                                                Conviene predisporre una cartella
                                                                                dello stato passivo. All’interno
                                                                                ogni creditore/rivendicante deve
                                                                                avere una propria cartella
                                                                                preferibilmente nominata con il
                                                                                numero di cronologico (che il
                                                                                curatore assegna)

 La cartella di ogni creditore
deve contenere il ricorso con
  tutti i documenti allegati
ed il/i file della PEC con cui li
           si è ricevuti.

 21
Step 4 – elenco domande – redattore atti

      L’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo vanno inviate al Sistema Informativo
                          Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC)

                                                   I redattori ad oggi in commercio consentono di
È necessario munirsi di un                         gestire il fallimento quasi completamente in
“redattore atti” che permetta di                   automatico. Conviene inserire in questi tutti i dati
formare tutti gli atti richiesti dal               relativi ai creditori/rivendicanti, ai crediti ai
sistema informatico ministeriale nel               domiciliatari di questi ultimi in quanto il
modo corretto                                      programma aiuterà e ridurrà le tempistiche delle
                                                   singole azioni del curatore

 22
Step 5 – Progetto di stato passivo

            Il progetto di stato passivo deve essere formulato con la modalità
                           richiesta – proposta – motivazione

               I redattori atti, se utilizzati con tutte le funzioni disponibili,
           predispongono in automatico il modello di progetto di stato passivo
23
Step 6 – invio al SIECIC

 Le trasmissioni tra la cancelleria, ovvero il software ministeriale (SIECIC) ed il curatore avvengono tramite PEC
                   La PEC con cui il Curatore invia il file deve contenere necessariamente 2 file

  L’atto che si vuole inviare in formato PDF                Un file .xml contenente le informazioni presenti nel
  firmato digitalmente tramite creazione di                    file PDF ma elencate in modo che il software
           busta in formato . p7m                             SIECIC possa riconoscerle ed automaticamente
                                                                                aggiornarsi

              Il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è
24            impossibile inviare gli allegati ai ricorsi)
Step 7 – deposito in cancelleria

     Presso il Tribunale di Napoli l’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo dovrà
     essere depositato con due DVD.
     Questi dovranno contenere tutte le cartelle dei creditori (relative alle domande ed
     allegati) ed il progetto.
     Dovranno essere accompagnati da una nota di deposito cartacea ove deve essere
     indicato cosa è contenuto nei DVD ed una copia (cartacea) del progetto.

                                                    Il progetto di stato passivo deve essere
                                                    inviato, con gli stessi termini del deposito
                                                    in cancelleria, via PEC a tutti i creditori che
                                                    potranno presentare osservazioni ed
                                                    integrazioni documentali fino a 5 giorni
                                                    prima dell’udienza di verifica, sempre via
                                                    PEC

25
Step 8 – udienza di verifica

 Ancora dubbi vi sono sull’udienza di verifica in ordine alle domande in formato digitale. Soluzione
 migliore sembrerebbe essere quella di dotarsi di due PC per permettere di visionare le domande
                          contemporaneamente sia al GD che al curatore.

                                  Step 9 – stato passivo esecutivo

 Dichiarato esecutivo lo stato passivo il curatore deve depositarlo in cancelleria a mezzo altri due
                DVD contenenti tutte le osservazioni e le integrazioni documentali

                                                            A tal fine conviene salvare in una
                                                            cartella “Osservazioni” tutte le
                                                            integrazioni ed osservazioni.
                                                            All’interno della cartella conviene
                                                            seguire lo stesso metodo delle
                                                            domande creando una sottocartella
                    Ogni sei mesi, dopo il deposito della   per ogni creditore che ha presentato
                    relazione ex art. 33 L.Fall. Il         osservazioni/integrazioni
                    curatore è tenuto a depositare una
                    relazione sullo stato della procedura
                    inviarne una copia al CdC che può
                    presentare osservazioni. la
                    relazione semestrale unitamente
                    alle osservazioni va inviata via PEC
26                  ai creditori.
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

                      Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti

                 Comunicazione Curatore/Cancelleria

        Il curatore nel trasmettere le domande di ammissione, di rivendica, il
        progetto e lo stato passivo esecutivo alla cancelleria fallimentare deve
      rispettare gli standard tecnici previsti dal Sistema Informativo Esecuzioni
                        Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC)

       Qualunque trasmissione dal Curatore alla cancelleria fallimentare deve
               avvenire dalla PEC di questi alla PEC del Tribunale.

        Il Curatore deve risultare nella propria carica dal sistema informatico,
      altrimenti questo non lo riconoscerà nella propria qualifica e non riceverà
                                     gli atti inviati
        (dovrà quindi essere stato nominato e dovrà aver accettato la nomina)

27
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

                            Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti

                                     Comunicazioni – riepilogo

     Il creditore è onerato:
     •di inviare le domande di ammissione al passivo e di rivendica tramite PEC al curatore;
     •di formare il ricorso come previsto dagli artt. 21 e 22 del CAD
     •di inviare osservazioni ed in generale ogni comunicazione al curatore tramite PEC.

  Il curatore è onerato:
  •della comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di PEC entro 10 giorni
  dalla nomina
  •della ricezione delle domande;
  •della conservazione delle domande;
  •della trasmissione delle domande al sistema ministeriale di PCT per le procedure (SIECIC);
  •della trasmissione del progetto e poi dello stato passivo esecutivo tramite PEC a coloro che
  ne hanno diritto.

     In particolare tutte le comunicazioni che avvengono elettronicamente devono rispettare la
       legislazione vigente in materia di Trasmissione e formazione del documento elettronico

28
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

                       Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti

         Formazione del documento informatico/trasmissione al SIECIC

  Problemi pratici:

  •il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è impossibile
  inviare gli allegati ai ricorsi);

  •Il software ministeriale ed i redattori atti non considerano la (frequente) modifica di
  proposta della curatela che avviene a seguito delle osservazioni ed integrazioni
  documentali prima dell’udienza di verifica ex art. 95 II comma L.Fall. e pertanto
  considerano unicamente quella formulata al deposito del progetto di stato passivo;

  •la comunicazione tra il curatore ed il SIECIC può avvenire solo tramite la PEC personale
  del curatore, quindi nell’ipotesi in cui questi vuole creare una PEC apposita per il
  fallimento il redattore deve prevedere l’utilizzo di due distinte caselle (una pubblica per la
  ricezione e quella personale del curatore).

29
Formazione del documento informatico

          Il documento informatico è redatto ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni
                                     (codice dell’amministrazione digitale – CAD)

                     Gli articoli 20-21-22 del CAD disciplinano la redazione del documento informatico
                 (Il nuovo articolo 93 L.Fall. prevede che il ricorso sia formato a norma di questi articoli)

                                                       Art. 20 CAD
           Il documento informatico è quello formato secondo le regole tecniche del CAD previste dall’art. 71

                      Art. 21 CAD
  Il documento informatico essere formato secondo le                                  Art. 22 CAD
norme del CAD (art. 20) può essere firmato digitalmente              Le copie di documenti analogici (documenti
 In tal caso il documento ha l’efficacia prevista dall’art.       scannerizzati), se formati come da regole tecniche
                        2702 c.c.                                 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.

      Norme Interessate:
      Artt. 20,21 e 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
      Codice dell’Amministrazione Digitale

 30
Formazione del documento informatico

                               Regole tecniche previste dall’art. 71 CAD

      L’agenzia per l’Italia digitale (DigitPA) deve stabilire le regole tecniche, le quali vengono
      poi adottate con decreto ministeriale.

     Ad oggi vi è solo la bozza, inviata al Ministero della pubblica amministrazione, in attesa di
     schema del DPCM
     Il software ministeriale SIECIC riceve solo file in formato PDF firmati digitalmente
                         tramite creazione di busta in formato .p7m

                Questo è il sistema che ad oggi è obbligatorio per le comunicazioni con le
                                               cancellerie

     Norme Interessate:
     Art. 71 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
     Codice dell’Amministrazione Digitale

31
Creditori

                                 P
                                 E
                                 C
                          Curatore

              Redattore
                 atti

                                         CANCELLERIA

     SIECIC

32                                      Giudice Delegato
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
                                                          COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE

                                             III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE

   LA NORMATIVA ATTUALE, PROBLEMATICHE GENERALI E PROSPETTIVE ATTUATIVE
                                                                                PARTE SPECIALISTICA

                                                            MARTEDÌ 09 APRILE 2013 ORE 11.15
                                                     NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA – CENTRO DIREZIONALE
                                                                   SALA AUDITORIUM

                             Inaugurazione del III Corso di Formazione Diritto Fallimentare – parte specialistica

INDIRIZZI DI SALUTO:

AVV. FRANCESCO CAIA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
AVV. PROF. VINCENZO SPARANO
GIÀ DOCENTE DIRITTO FALLIMENTARE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

    LA MATERIA CONCORSUALE NELL’ATTUALIZZAZIONE DELLA MODALITÀ TELEMATICA
                                                     LA PEC DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

DOTT. LUCIO DI NOSSE
PRESIDENTE VII SEZIONE FALLIMENTARE TRIBUNALE NAPOLI
AVV. DEOSDEDIO LITTERIO
TESORIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
AVV. GIUSEPPE NAPOLITANO                                                                              Nell’occasione      sarà     presente      il
CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI                                                      Dott.Vasco Ciresola, Amministratore
                                                                                                      unico di Zucchetti Software Giuridico
AVV.TI ILARIA MALAGRIDA, AVV. MAURO MAROBBIO                                                          s.r.l. che tratterà delle evoluzioni
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE                                                                      organizzative e tecnologiche necessarie ai
                                                                                                      Curatori per effetto delle novità introdotte
MODERA:                                                                                               dalla Legge 221/2012 e dalla Legge
                                                                                                      228/2012.
AVV. LUCA MOSCARDINO
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ORDINE DI NAPOLI:
LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DARÀ DIRITTO A 3 CREDITI FORMATIVI
LA PRENOTAZIONE AL CORSO DECORRE DAL 27/03/2013 FINO AD ESAURIMENTO DEI 500 POSTI PRENOTABILI
VIA INTERNET PER GLI ISCRITTI IN POSSESSO DEL TESSERINO MAGNETICO E LA PASSWORD PERSONALE.
MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA CON RILEVATORE DI PRESENZA IN ENTRATA E IN USCITA.
LA RILEVAZIONE CARTACEA È ASSICURATA PER I SOLI AVVOCATI DEGLI ALTRI CONSIGLI DELL'ORDINE

   Il Consigliere Segretario                                                                                               Il Presidente
      Avv Antonio Tafuri                                                                                                  Avv. Francesco Caia
Puoi anche leggere