Tolleranze - ultima frontiera - (ed altri dettagli dei Regolamenti comunitari) dr.ssa Milena Presutto
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Tolleranze – ultima frontiera (ed altri dettagli dei Regolamenti comunitari) dr.ssa Milena Presutto Unità Tecnica Efficienza Energetica 16 marzo 2014, MCE ‐ Fiera Milano Rho www.efficienzaenergetica.enea.it
ENEA e la sua mission Grazie a impianti sperimentali, laboratori specializzati e strumentazioni di eccellenza, l'ENEA sviluppa nuove tecnologie e applicazioni avanzate, fornisce servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni e svolge attività di formazione e informazione sulle attività di propria competenza per trasferire la conoscenza dei risultati ottenuti e valorizzarli a fini produttivi. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l’ENEA è impegnata in qualità di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, in attività di supporto alla PA, informazione e formazione nello sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria e in studi e ricerche per il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un Accordo di Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico
Contenuti ► Aspetti meno noti della legislazione comunitaria ► Conformità dei prodotti: valutazione e verifica ► Procedure di verifica e tolleranze di misura ► Il progetto “INTAS”
Ecodesign, Etichettatura e l’ENEA ► L’ENEA è il supporto tecnico del Ministero Sviluppo Economico come stabilito da: ‒ D.L. 28 giugno 2012 N.104, attuazione della direttiva 2010/30/UE, ‒ D.Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15, attuazione della direttiva 2009/125/CE. ► Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285, 1.10.2009) ► Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, 18.06.2010)
Etichettatura energetica ed ecodesign Prodotto Etichettatura Ecodesign Caldaie e combi, inclusi gli apparecchi integrati in sistemi di caldaia, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in sistemi di combi, Regolamento delegato 811/2013 Regolamento 813/2013 dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi potenza termica nominale ≤70kW potenza termica nominale ≤ 400kW solari • (NON a combustibili solidi e che usano principalmente derivati da biomassa) Scaldacqua, serbatoi per l'acqua calda e dei sistemi Regolamento delegato 812/2013 Regolamento 814/2013 di scaldacqua e dispositivi solari potenza termica nominale ≤70kW potenza termica nominale ≤ 400kW • (NON a combustibili solidi e che usano serbatoi per l’acqua calda con serbatoi per l’acqua calda con principalmente derivati da biomassa) volume utile ≤500 litri volume utile ≤2000 litri Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a Regolamento 2015/1185 combustibile solido potenza termica nominale ≤ 50kW Regolamento delegato 2015/1186 Regolamento 2015/1188 potenza termica nominale ≤50kW uso domestico: potenza termica Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale esclusi quelli elettrici nominale ≤ 50kW • elettrici e a combustibile liquido o gassoso uso commerciale: potenza termica nominale ≤ 120kW Caldaie a combustibile solido e sistemi composti da caldaia, apparecchi di riscaldamento supplementari, Regolamento delegato 2015/1187 Regolamento 2015/1189 dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi potenza termica nominale ≤70kW potenza termica nominale ≤ 500kW solari
Ecodesign: disposizioni transitorie Art. 8 (1) Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di caldaie & scaldaacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione dello specifico Regolamento relativamente: ► Regolamento 813/2013: ‒ emissioni di NOx: fino al 26 settembre 2018 ► Regolamento 814/2013: ‒ dispersioni dei serbatoi: fino al 26 settembre 2017 ‒ emissioni di NOx: fino al 26 settembre 2018 ► Regolamento 2015/1189: ‒ efficienza energetica stagionale : fino al 1 gennaio 2020 ‒ emissioni di PM, di OCG, CO e NOx: fino al 1 gennaio 2020
Ecodesign: disposizioni transitorie Art. 8 (2) Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento locale conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell’adozione dello specifico Regolamento relativamente: ► Regolamento 1185/2015 ‒ efficienza energetica stagionale : fino al 1 gennaio 2022 ‒ emissioni di PM, OCG, CO e NOx: fino al 1 gennaio 2022 ► Regolamento 1188/2015 ‒ efficienza energetica stagionale: fino al 1 gennaio 2018 ‒ emissioni di NOx: fino al 1 gennaio 2018
Valutazione della conformità (1) ► La valutazione della conformità (conformity assessment) per ecodesign ed etichettatura energetica è in carico al produttore/fornitore. ► Serve a dichiarare la conformità di un prodotto PRIMA della sua immissione sul mercato/messa in servizio. ► Si basa in generale sull’autocertificazione, meno le caldaie a gas già coperte dalla Direttiva 92/42/CEE che utilizzano la certificazione indipendente per ecodesign. ► La Commissione valuterà se, limitatamente ai regolamenti di ecodesign, sia opportuno introdurre la certificazione indipendente (certificazione da parte di terzi) per gli altri prodotti e presenterà i risultati di tale valutazione al forum consultivo entro: ‒ 5 anni dall’entrata in vigore per i regolamenti 813/2013 e 814/2013 (27.09.2018) ‒ il 22 agosto 2018 per i regolamenti 2015/1189 e 2015/1185 ‒ il 1 gennaio 2019 per il regolamento 2015/1088.
Valutazione della conformità (2) ► Regolamento 813/2013 ‐ Art. 9 Abrogazione: La direttiva 92/42/CEE del Consiglio è abrogata, fatta eccezione per l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento e di applicazione della detta direttiva fino all’applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II del presente regolamento. ► La “certificazione terza parte” non è obbligatoria ‐ ma non è proibita ‐ per gli apparecchi diversi dalle caldaie a gas. ► La “certificazione terza parte” NON è sufficiente per la verifica della conformità di un prodotto dopo la sua immissione sul mercato/messa in servizio, cioè NON sostituisce la sorveglianza del mercato, obbligatoria da parte degli Stati Membri.
Metodi di misura Ai fini della conformità e della verifica della conformità, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate, o altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. ► Elementi essenziali sono descritti nei Regolamenti: ‒ esempio: Articolo 5 e Allegato VII ‐ Misure e calcoli. ► Standard preparati dal CEN/CENELEC e successivamente armonizzati dalla CE con pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. ► Metodi transitori, se necessari, preparati dalla CE e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE ‒ validità: fino alla data di pubblicazione dello standard armonizzato ‒ lo stesso metodo va utilizzato per la dichiarazione di conformità e per la verifica della conformità, dipende dalla data di immissione sul mercato dello specifico prodotto (ma NON per tutti i pezzi dello stesso modello).
Verifica della conformità (1) ► La stessa procedura è seguita per gli atti delegati nell’ambito della Direttiva 2010/30/UE e per le misure di implementazione nell’ambito della Direttiva ecodesign 2009/125/CE. ► Gli elementi essenziali della procedura di verifica sono definiti in ogni Regolamento esempio: Regolamento delegato 811/2013, Articolo 6 e Allegato VII ‐ Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato. ► Alcuni elementi della procedura saranno chiariti dal cosiddetto “omnibus amendement sulle tolleranze”.
Verifica della conformità (2) La verifica della conformità dei prodotti all’etichettatura e all’ecodesign può essere effettuata attraverso: ► Analisi documentale (presenza e parametri dichiarati): ‒ ETC: etichetta energetica e scheda prodotto ‒ ETC/ECD: fascicolo tecnico e relativi test report di supporto ‒ ECD: dichiarazione di conformità ‒ ECD: informazioni di prodotto: sul libretto istruzioni, ecc. ► Analisi visiva del prodotto: ‒ presenza dell’etichetta (sull’unità del modello esposta per la vendita) ‒ presenza di eventuali scritte, interruttori, simboli, ecc. ► Prove di laboratorio per la verifica dei valori dichiarati e/o rispetto dei valori soglia. ► Analisi del sito web del produttore, installatore e del venditore.
Verifica della conformità (3) ► La procedura da seguire per la verifica della conformità attraverso prove (documentali e di laboratorio) è descritta per ogni singolo prodotto in uno specifico Allegato del relativo Regolamento ► Si basa su due Fasi, in cui vengono provati (in laboratorio) 1+3 unità del modello in questione (con alcune eccezioni, per es. illuminazione, trasformatori). ► Possono essere utilizzati anche i modelli equivalenti (non nel Reg. 811). ► Se un modello risulta non‐conforme, sono non‐conformi anche tutti i modelli equivalenti come dichiarati dal produttore (non nel Reg. 811). ► La discussione è in corso per definire procedure appropriate per la verifica della conformità dei grandi prodotti (per es. caldaie, trasformatori ventilatori industriali, …), anche attraverso una serie di progetti finanziati dai programmi comunitari.
Verifica della conformità (4) In caso di verifiche documentali: ► Il file tecnico deve includere la lista dei modelli equivalenti di tutti gli apparecchi coperti dallo stesso file (dichiarazione di identità) … ► …. e degli apparecchi che utilizzano lo stesso “modello base” per derivare la conformità attraverso calcoli o interpolazioni. ► è necessario controllare che non sia stata utilizzata le tolleranza di misura definita nella legislazione per ottenere un posizionamento più favorevole del prodotto. ► prima di iniziare l’analisi documentale deve essere chiarito il contenuto minimo della documentazione e i valori misurati/nominali che devono essere riportati per essere considerata conforme. ► la potenziale prova regina (o “pistola fumante”) contro il produttore è il suo stesso test report.
Tolleranze nella valutazione della conformità ► La variabilità della produzione è internalizzata, cioè non va considerata nelle dichiarazioni di prodotto (parte della qualità intrinseca dei prodotti). ► La tolleranza applicabile alla verifica (errore di laboratorio) NON può essere utilizzata, in combinazione con i risultati del test report a supporto delle valutazione di conformità, per ottenere un posizionamento più favorevole dello specifico modello (e dei modelli equivalenti). ► NOTA: in generale un prodotto può essere “sotto/sopra dichiarato” in senso sfavorevole al produttore. Ma come conseguenza i requisiti di ecodesign/ etichettatura applicabili si riferiscono ai valori nominali dichiarati: ‒ esempio 1: frigorifero che secondo le prove di laboratorio potrebbe essere dichiarato di classe A+++ è invece commercializzato come A++. I requisiti di ecodesign applicabili sono quasi certamente soddisfatti perché A+++ è più efficiente di A++ ‒ esempio 2: condizionatore d’aria con potrebbe misurata di 10 kW è invece dichiarato con potenza 8 kW. I requisiti applicabili, che dipendono dalla potenza, potrebbero non essere soddisfatti in quanto l’apparecchio consuma per 12 kW e non per gli 8 kW dichiarati e per cui è verificato.
Tolleranze nella verifica della conformità ► La tolleranza di verifica definita nei Regolamenti viene utilizzata esclusivamente nella procedura di verifica. ► E’ la differenza massima ammissibile fra il valore nominale dichiarato per uno specifico parametro di un modello e il valore misurato in laboratorio per lo stesso parametro. ► L’utilizzo delle tolleranze nella verifica della conformità è in fase di revisione attraverso un “omnibus amendment” dei Regolamenti esistenti sia per ecodesign che per etichettatura.
“Omnibus on tolerances” in preparazione
“Omnibus on tolerances”: giustificazione Ecodesign, Considerando N1: “Experience gained with the implementation of Regulations under the Ecodesign Directive reveals that the allowed verification tolerances prescribed for national market surveillance authorities in the verification annexes of implementing measures have been used by some manufacturers and importers to establish the values in the technical documentation or to interpret these values with a view to achieving compliance or to communicating better performance“. Energy labelling, Considerando N1: Experience gained with the implementation of Regulations under the Energy Labelling Directive reveals that allowed tolerances prescribed for national market surveillance authorities in the verification annexes of delegated acts have been used by some suppliers to establish the values in the technical documentation or to interpret these values with a view to achieving a better labelling classification or to communicating better performance in other ways.
“Omnibus on tolerances”: modifiche ► Procedura meglio descritta, che include: ‒ la verifica dei valori nella documentazione tecnica ‒ le dichiarazioni dei valori nominali ‒ i risultati delle prove di laboratorio eseguite per la verifica. ► Nessuna modifica all’obbligo delle autorità dello Stato membro di comunicazione dei risultati delle verifiche entro un mese alla Commissione e agli altri Stati membri. ► Le tolleranze per le singole verifiche sono raccolte in una Tabella. ► Testo aggiunto: ‒ Member State authorities shall only apply those verification tolerances that are set out in Table ….. and the procedure described in points from 1 to 7. ‒ No other tolerances, such as those set out in harmonised standards or in any other measurement method, shall be applied.
“Omnibus on tolerances”: testo EL (1) ► (2) The model shall be considered to comply with the applicable requirements: a) if the values in the technical documentation according to Article 5 paragraph (b) of Directive 2010/30/EU, and where appropriate the values used to establish those values that are calculated, are not more favourable for the supplier than the respective values in the test reports according to point (iii) thereof; and b) if the values published on the label and in the product fiche, and the values used to determine the published values and the label classes are not more favourable for the supplier than the values in the technical documentation, including in the test reports; and c) if, when Member State authorities test the unit of the model, all measured parameters and the values calculated from these measurement(s) are within the respective verification tolerances according to Table ….. ► (3) If the results referred to in points 2(a) and 2(b) are not achieved, the model and all models which have been listed as equivalent product in the supplier’s technical documentation shall be considered not to comply with this Regulation.
“Omnibus on tolerances”: testo EL (2) ► (4) if the result referred to in point 2(c) is not achieved, the Member State authorities shall select three additional units of the same model for testing. ► (5) The model shall be considered to comply with the applicable requirements if for these three units the arithmetical mean of the measured values of the relevant parameters and the values calculated from these measurement(s) are within the respective tolerances according to Table ….. ► If the result referred to in point 5 is not achieved, the model and all models which have been listed as equivalent product in the supplier’s technical documentation shall be considered not to comply with this Regulation.
Il progetto INTAS “INTAS” –INdustrial and tertiary product Testing and Application of Standards 16 partner da 11 Stati Membri: ■ Germania WIP (coordinatore) ■ Austria AEA ■ Belgio BHTC Durata: 36 mesi (01/03/2016 – 28/02/2018 ■ Danimarca DTI Finanziamento: programma “Horizon 2020 ■ Finlandia TUKES research and innovation” dell’UE, GA No ■ Italia ENEA 695943 ■ Portogallo ASAE e DGEG ■ Polonia FEWE ■ Rep. Ceca SEVEN ■ Spagna FFII‐LCOE ■ Romania ANRE ■ EU ECOS, ECI, ECD, WSE The content of this presentation represents the views of the author and it is his sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of EASME or any other body of the European Union. EASME does not accept responsibility for any use that may be made of the information it contains.
Schema del progetto
Scopo del progetto ► Definire la fattibilità tecnica e proporre alla Commissione Europea e alle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato degli Stati Membri un comune approccio alla verifica della conformità per i grandi prodotti, nel dettaglio trasformatori e ventilatori industriali. ► Superare le difficoltà incontrate dalle Autorità di vigilanza del mercato e dagli operatori economici nello stabilire prima e nel verificare poi la conformità ai requisiti di ecopdesign per alcuni prodotti industriali. Le dimensioni di questi prodotti e la necessità di adattarli alle esigenze dei clienti rende particolarmente complesse le prove di laboratorio e richiede laboratori specificamente attrezzati. ► Assistere le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri europei (in Italia la funzione è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico) nella verifica della conformità dei trasformatori e grandi ventilatori industriali, offrendo loro assistenza tecnica e una metodologia efficace per effettuare le attività previste. ► Assistere gli operatori industriali facilitando la certificazione della conformità di questi prodotti secondo modalità condivise dalle Autorità nazionali.
Grazie per la vostra attenzione! per informazioni: milena.presutto@enea.it
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