Tolleranze - ultima frontiera - (ed altri dettagli dei Regolamenti comunitari) dr.ssa Milena Presutto

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Tolleranze - ultima frontiera - (ed altri dettagli dei Regolamenti comunitari) dr.ssa Milena Presutto
Tolleranze – ultima frontiera
(ed altri dettagli dei Regolamenti comunitari)

              dr.ssa Milena Presutto
        Unità Tecnica Efficienza Energetica

        16 marzo 2014, MCE ‐ Fiera Milano Rho

            www.efficienzaenergetica.enea.it
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ENEA e la sua mission
Grazie a impianti sperimentali, laboratori
specializzati e strumentazioni di eccellenza, l'ENEA
sviluppa nuove tecnologie e applicazioni avanzate,
fornisce servizi ad alto contenuto tecnologico,
studi, misure, prove e valutazioni e svolge attività
di formazione e informazione sulle attività di
propria competenza per trasferire la conoscenza
dei risultati ottenuti e valorizzarli a fini produttivi.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l’ENEA è impegnata in qualità di Agenzia
Nazionale per l'Efficienza Energetica, in attività di supporto alla PA, informazione e
formazione nello sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria e in studi e
ricerche per il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione
pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un Accordo di
Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico
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Contenuti

► Aspetti meno noti della legislazione comunitaria
► Conformità dei prodotti: valutazione e verifica
► Procedure di verifica e tolleranze di misura
► Il progetto “INTAS”
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Ecodesign, Etichettatura e l’ENEA
► L’ENEA è il supporto tecnico del Ministero Sviluppo Economico come
  stabilito da:
   ‒ D.L. 28 giugno 2012 N.104, attuazione della direttiva 2010/30/UE,
   ‒ D.Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15, attuazione della direttiva
       2009/125/CE.
► Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
  ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
  specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
  all’energia (rifusione) (GU L 285, 1.10.2009)
► Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
  maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di
  altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura
  ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, 18.06.2010)
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Etichettatura energetica ed ecodesign
                       Prodotto                                      Etichettatura                         Ecodesign
Caldaie e combi, inclusi gli apparecchi integrati in
sistemi di caldaia, dispositivi di controllo della
temperatura e dispositivi solari o in sistemi di combi,
                                                           Regolamento delegato 811/2013      Regolamento 813/2013
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi
                                                            potenza termica nominale ≤70kW    potenza termica nominale ≤ 400kW
solari
• (NON a combustibili solidi e che usano
principalmente derivati da biomassa)

Scaldacqua, serbatoi per l'acqua calda e dei sistemi       Regolamento delegato 812/2013      Regolamento 814/2013
di scaldacqua e dispositivi solari                          potenza termica nominale ≤70kW    potenza termica nominale ≤ 400kW
• (NON a combustibili solidi e che usano                    serbatoi per l’acqua calda con    serbatoi per l’acqua calda con
principalmente derivati da biomassa)                         volume utile ≤500 litri            volume utile ≤2000 litri

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a                                           Regolamento 2015/1185
combustibile solido                                                                            potenza termica nominale ≤ 50kW
                                                           Regolamento delegato 2015/1186     Regolamento 2015/1188
                                                            potenza termica nominale ≤50kW    uso domestico: potenza termica
Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale           esclusi quelli elettrici          nominale ≤ 50kW
• elettrici e a combustibile liquido o gassoso
                                                                                               uso commerciale: potenza termica
                                                                                                nominale ≤ 120kW

Caldaie a combustibile solido e sistemi composti da
caldaia, apparecchi di riscaldamento supplementari,        Regolamento delegato 2015/1187     Regolamento 2015/1189
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi    potenza termica nominale ≤70kW    potenza termica nominale ≤ 500kW
solari
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Ecodesign: disposizioni transitorie Art. 8 (1)
Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in
funzione di caldaie & scaldaacqua conformi alle disposizioni nazionali vigenti al
momento dell’adozione dello specifico Regolamento relativamente:

►     Regolamento 813/2013:
        ‒ emissioni di NOx: fino al 26 settembre 2018
►     Regolamento 814/2013:
        ‒ dispersioni dei serbatoi: fino al 26 settembre 2017
        ‒ emissioni di NOx: fino al 26 settembre 2018
►     Regolamento 2015/1189:
        ‒ efficienza energetica stagionale : fino al 1 gennaio 2020
        ‒ emissioni di PM, di OCG, CO e NOx: fino al 1 gennaio 2020
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Ecodesign: disposizioni transitorie Art. 8 (2)
 Gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in
 funzione di apparecchi per il riscaldamento locale conformi alle disposizioni
 nazionali vigenti al momento dell’adozione dello specifico Regolamento
 relativamente:

   ► Regolamento 1185/2015
      ‒ efficienza energetica stagionale : fino al 1 gennaio 2022
      ‒ emissioni di PM, OCG, CO e NOx: fino al 1 gennaio 2022
   ► Regolamento 1188/2015
      ‒ efficienza energetica stagionale: fino al 1 gennaio 2018
      ‒ emissioni di NOx: fino al 1 gennaio 2018
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Valutazione della conformità (1)
►   La valutazione della conformità (conformity assessment) per ecodesign ed
    etichettatura energetica è in carico al produttore/fornitore.
►   Serve a dichiarare la conformità di un prodotto PRIMA della sua immissione
    sul mercato/messa in servizio.
►   Si basa in generale sull’autocertificazione, meno le caldaie a gas già coperte
    dalla Direttiva 92/42/CEE che utilizzano la certificazione indipendente per
    ecodesign.
►   La Commissione valuterà se, limitatamente ai regolamenti di ecodesign, sia
    opportuno introdurre la certificazione indipendente (certificazione da parte
    di terzi) per gli altri prodotti e presenterà i risultati di tale valutazione al forum
    consultivo entro:
        ‒ 5 anni dall’entrata in vigore per i regolamenti 813/2013 e 814/2013
             (27.09.2018)
        ‒ il 22 agosto 2018 per i regolamenti 2015/1189 e 2015/1185
        ‒ il 1 gennaio 2019 per il regolamento 2015/1088.
Valutazione della conformità (2)
► Regolamento 813/2013 ‐ Art. 9 Abrogazione:
   La direttiva 92/42/CEE del Consiglio è abrogata, fatta eccezione per
   l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa,
   fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di
   recepimento e di applicazione della detta direttiva fino all’applicazione
   delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II
   del presente regolamento.
► La “certificazione terza parte” non è obbligatoria ‐ ma non è proibita ‐
   per gli apparecchi diversi dalle caldaie a gas.
► La “certificazione terza parte” NON è sufficiente per la verifica della
   conformità di un prodotto dopo la sua immissione sul mercato/messa in
   servizio, cioè NON sostituisce la sorveglianza del mercato, obbligatoria da
   parte degli Stati Membri.
Metodi di misura
Ai fini della conformità e della verifica della conformità, le misurazioni e i calcoli sono
effettuati secondo le norme armonizzate, o altri metodi di calcolo e misurazione
affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati
abitualmente riconosciuti.

► Elementi essenziali sono descritti nei Regolamenti:
   ‒ esempio: Articolo 5 e Allegato VII ‐ Misure e calcoli.
► Standard preparati dal CEN/CENELEC e successivamente armonizzati dalla CE con
   pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
► Metodi transitori, se necessari, preparati dalla CE e pubblicati sulla Gazzetta
   Ufficiale dell’UE
    ‒ validità: fino alla data di pubblicazione dello standard armonizzato
    ‒ lo stesso metodo va utilizzato per la dichiarazione di conformità e per la
        verifica della conformità, dipende dalla data di immissione sul mercato dello
        specifico prodotto (ma NON per tutti i pezzi dello stesso modello).
Verifica della conformità (1)

► La stessa procedura è seguita per gli atti delegati nell’ambito
   della Direttiva 2010/30/UE e per le misure di implementazione
   nell’ambito della Direttiva ecodesign 2009/125/CE.
► Gli elementi essenziali della procedura di verifica sono definiti
   in ogni Regolamento
       esempio: Regolamento delegato 811/2013, Articolo 6 e
       Allegato VII ‐ Procedura di verifica ai fini della sorveglianza
       del mercato.
► Alcuni elementi della procedura saranno chiariti dal cosiddetto
   “omnibus amendement sulle tolleranze”.
Verifica della conformità (2)
La verifica della conformità dei prodotti all’etichettatura e all’ecodesign può
essere effettuata attraverso:
 ► Analisi documentale (presenza e parametri dichiarati):
    ‒ ETC: etichetta energetica e scheda prodotto
    ‒ ETC/ECD: fascicolo tecnico e relativi test report di supporto
    ‒ ECD: dichiarazione di conformità
    ‒ ECD: informazioni di prodotto: sul libretto istruzioni, ecc.
 ► Analisi visiva del prodotto:
    ‒ presenza dell’etichetta (sull’unità del modello esposta per la vendita)
    ‒ presenza di eventuali scritte, interruttori, simboli, ecc.
 ► Prove di laboratorio per la verifica dei valori dichiarati e/o rispetto dei
    valori soglia.
 ► Analisi del sito web del produttore, installatore e del venditore.
Verifica della conformità (3)
►   La procedura da seguire per la verifica della conformità attraverso prove
    (documentali e di laboratorio) è descritta per ogni singolo prodotto in
    uno specifico Allegato del relativo Regolamento
►   Si basa su due Fasi, in cui vengono provati (in laboratorio) 1+3 unità del
    modello in questione (con alcune eccezioni, per es. illuminazione,
    trasformatori).
►   Possono essere utilizzati anche i modelli equivalenti (non nel Reg. 811).
►   Se un modello risulta non‐conforme, sono non‐conformi anche tutti i
    modelli equivalenti come dichiarati dal produttore (non nel Reg. 811).
►   La discussione è in corso per definire procedure appropriate per la
    verifica della conformità dei grandi prodotti (per es. caldaie,
    trasformatori ventilatori industriali, …), anche attraverso una serie di
    progetti finanziati dai programmi comunitari.
Verifica della conformità (4)
In caso di verifiche documentali:
► Il file tecnico deve includere la lista dei modelli equivalenti di tutti gli
  apparecchi coperti dallo stesso file (dichiarazione di identità) …
► …. e degli apparecchi che utilizzano lo stesso “modello base” per derivare la
  conformità attraverso calcoli o interpolazioni.
► è necessario controllare che non sia stata utilizzata le tolleranza di misura
  definita nella legislazione per ottenere un posizionamento più favorevole
  del prodotto.
► prima di iniziare l’analisi documentale deve essere chiarito il contenuto
  minimo della documentazione e i valori misurati/nominali che devono
  essere riportati per essere considerata conforme.
► la potenziale prova regina (o “pistola fumante”) contro il produttore è il
  suo stesso test report.
Tolleranze nella valutazione della conformità
► La variabilità della produzione è internalizzata, cioè non va considerata nelle
  dichiarazioni di prodotto (parte della qualità intrinseca dei prodotti).
► La tolleranza applicabile alla verifica (errore di laboratorio) NON può essere
  utilizzata, in combinazione con i risultati del test report a supporto delle
  valutazione di conformità, per ottenere un posizionamento più favorevole dello
  specifico modello (e dei modelli equivalenti).
► NOTA: in generale un prodotto può essere “sotto/sopra dichiarato” in senso
  sfavorevole al produttore. Ma come conseguenza i requisiti di ecodesign/
  etichettatura applicabili si riferiscono ai valori nominali dichiarati:
   ‒ esempio 1: frigorifero che secondo le prove di laboratorio potrebbe essere
        dichiarato di classe A+++ è invece commercializzato come A++. I requisiti di
        ecodesign applicabili sono quasi certamente soddisfatti perché A+++ è più
        efficiente di A++
   ‒ esempio 2: condizionatore d’aria con potrebbe misurata di 10 kW è invece
        dichiarato con potenza 8 kW. I requisiti applicabili, che dipendono dalla
        potenza, potrebbero non essere soddisfatti in quanto l’apparecchio
        consuma per 12 kW e non per gli 8 kW dichiarati e per cui è verificato.
Tolleranze nella verifica della conformità

► La tolleranza di verifica definita nei Regolamenti viene utilizzata
   esclusivamente nella procedura di verifica.
► E’ la differenza massima ammissibile fra il valore nominale dichiarato per
   uno specifico parametro di un modello e il valore misurato in laboratorio
   per lo stesso parametro.
► L’utilizzo delle tolleranze nella verifica della conformità è in fase di
   revisione attraverso un “omnibus amendment” dei Regolamenti esistenti
   sia per ecodesign che per etichettatura.
“Omnibus on tolerances” in preparazione
“Omnibus on tolerances”: giustificazione
Ecodesign, Considerando N1: “Experience gained with the implementation of
Regulations under the Ecodesign Directive reveals that the allowed verification
tolerances prescribed for national market surveillance authorities in the
verification annexes of implementing measures have been used by some
manufacturers and importers to establish the values in the technical
documentation or to interpret these values with a view to achieving compliance or
to communicating better performance“.

Energy labelling, Considerando N1: Experience gained with the implementation of
Regulations under the Energy Labelling Directive reveals that allowed tolerances
prescribed for national market surveillance authorities in the verification annexes
of delegated acts have been used by some suppliers to establish the values in the
technical documentation or to interpret these values with a view to achieving a
better labelling classification or to communicating better performance in other
ways.
“Omnibus on tolerances”: modifiche
► Procedura meglio descritta, che include:
   ‒ la verifica dei valori nella documentazione tecnica
   ‒ le dichiarazioni dei valori nominali
   ‒ i risultati delle prove di laboratorio eseguite per la verifica.
► Nessuna modifica all’obbligo delle autorità dello Stato membro di
   comunicazione dei risultati delle verifiche entro un mese alla Commissione e
   agli altri Stati membri.
► Le tolleranze per le singole verifiche sono raccolte in una Tabella.
► Testo aggiunto:
   ‒ Member State authorities shall only apply those verification tolerances that
        are set out in Table ….. and the procedure described in points from 1 to 7.
    ‒   No other tolerances, such as those set out in harmonised standards or in
        any other measurement method, shall be applied.
“Omnibus on tolerances”: testo EL (1)
► (2) The model shall be considered to comply with the applicable requirements:
   a) if the values in the technical documentation according to Article 5
       paragraph (b) of Directive 2010/30/EU, and where appropriate the values
       used to establish those values that are calculated, are not more favourable
       for the supplier than the respective values in the test reports according to
       point (iii) thereof; and
    b) if the values published on the label and in the product fiche, and the values
       used to determine the published values and the label classes are not more
       favourable for the supplier than the values in the technical documentation,
       including in the test reports; and
    c) if, when Member State authorities test the unit of the model, all measured
       parameters and the values calculated from these measurement(s) are
       within the respective verification tolerances according to Table …..
► (3) If the results referred to in points 2(a) and 2(b) are not achieved, the model
   and all models which have been listed as equivalent product in the supplier’s
   technical documentation shall be considered not to comply with this
   Regulation.
“Omnibus on tolerances”: testo EL (2)

 ► (4) if the result referred to in point 2(c) is not achieved, the Member
    State authorities shall select three additional units of the same model
    for testing.
 ► (5) The model shall be considered to comply with the applicable
    requirements if for these three units the arithmetical mean of the
    measured values of the relevant parameters and the values calculated
    from these measurement(s) are within the respective tolerances
    according to Table …..
 ► If the result referred to in point 5 is not achieved, the model and all
    models which have been listed as equivalent product in the supplier’s
    technical documentation shall be considered not to comply with this
    Regulation.
Il progetto INTAS
“INTAS” –INdustrial and tertiary product Testing and Application of Standards
  16 partner da 11 Stati Membri:
  ■   Germania                WIP (coordinatore)
  ■   Austria                 AEA
  ■   Belgio                  BHTC            Durata: 36 mesi (01/03/2016 – 28/02/2018
  ■   Danimarca               DTI             Finanziamento: programma “Horizon 2020
  ■   Finlandia               TUKES           research and innovation” dell’UE, GA No
  ■   Italia                  ENEA            695943
  ■   Portogallo              ASAE e DGEG
  ■   Polonia                 FEWE
  ■   Rep. Ceca               SEVEN
  ■   Spagna                  FFII‐LCOE
  ■   Romania                 ANRE
  ■   EU                      ECOS, ECI, ECD, WSE

                   The content of this presentation represents the views of the author and it is his sole
                   responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of EASME or any other body of the European
                   Union. EASME does not accept responsibility for any use that may be made of the information it contains.
Schema del progetto
Scopo del progetto
► Definire la fattibilità tecnica e proporre alla Commissione Europea e alle Autorità
  nazionali di sorveglianza del mercato degli Stati Membri un comune approccio alla
  verifica della conformità per i grandi prodotti, nel dettaglio trasformatori e
  ventilatori industriali.
► Superare le difficoltà incontrate dalle Autorità di vigilanza del mercato e dagli
  operatori economici nello stabilire prima e nel verificare poi la conformità ai
  requisiti di ecopdesign per alcuni prodotti industriali. Le dimensioni di questi
  prodotti e la necessità di adattarli alle esigenze dei clienti rende particolarmente
  complesse le prove di laboratorio e richiede laboratori specificamente attrezzati.
► Assistere le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri europei (in Italia la
  funzione è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico) nella verifica della
  conformità dei trasformatori e grandi ventilatori industriali, offrendo loro
  assistenza tecnica e una metodologia efficace per effettuare le attività previste.
► Assistere gli operatori industriali facilitando la certificazione della conformità di
  questi prodotti secondo modalità condivise dalle Autorità nazionali.
Grazie per la vostra attenzione!
per informazioni: milena.presutto@enea.it
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