Per effetto del Coronavirus rinviati al 16 settembre 2020 i versamenti relativi ad atti emanati dal Fisco

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DECRETO RILANCIO, VERSAMENTI

Per effetto del Coronavirus rinviati al 16
settembre 2020 i versamenti relativi ad atti
emanati dal Fisco
Sospesi i pagamenti per gli atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e
di recupero di crediti d’imposta
di Francesco Barone | 28 MAGGIO 2020

 Con il decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), vengono di nuovo prorogati i termini per
 l’effettuazione di una serie di versamenti fiscali, che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui
 le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti
 d’imposta e avvisi di liquidazione. Le disposizioni non sono di facile applicazione, in quanto devono es-
 sere coordinate con le precedenti regole, emanate in costanza di Covid-19. Vengono, altresì, prorogati i
 versamenti delle rate relative alle definizioni agevolate, disciplinate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, cd.
 pace fiscale.

La disposizione
L’art. 149 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), dispone la proroga al 16 settembre
2020 dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, concilia-
zione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.
La proroga si applica con riferimento agli atti suddetti, i cui termini di versamento scadono nel pe-
riodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

        Ricorda
        I versamenti prorogati dalle disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e in-
        teressi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno
        del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili
        di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Di seguito si analizzano le varie fattispecie che sono oggetto di proroga, tenendo conto delle difficol-
tà operative che si incontrano, dovute al coordinamento che deve essere effettuato con il D.L. 17
marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) e con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”).

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Atti di accertamento con adesione
In breve, si ricorda che, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, il contribuente nei cui
confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all’Ufficio, con apposita
istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizio-
ne delle violazioni indicate nel processo verbale di constatazione.
Inoltre, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può
formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria provinciale,
istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
Il termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento (entro 60 giorni) e quello per il pagamento
dell’IVA sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del
contribuente. In più, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’Ufficio è
effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospen-
sione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218/1997, l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore munito di procura speciale
e dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo,
gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori im-
poste, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere esegui-
to entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Le somme dovute possono essere ver-
sate anche ratealmente in un massimo di:
   otto rate trimestrali di pari importo o
   sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano cinquantamila euro.
Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa
pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio rilascia al contribuente copia
dell’atto di accertamento con adesione.
         Nel caso di un atto di accertamento notificato in data 16 ottobre 2019, con istanza di accer-
         tamento con adesione presentata in data 25 ottobre 2019, i termini ordinari di impugnazio-
         ne (60 giorni) scadono il 15 dicembre 2019. Ai 60 giorni si aggiungono ulteriori 90 giorni, per
         effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza
         che il termine per impugnare l’atto impositivo scadrebbe il 14 marzo 2020.
         Qualora l’atto di adesione sia stato redatto in data 18 febbraio 2020, poiché i 20 giorni sca-
         dono il 9 marzo 2020 per il versamento della prima o unica rata, si può affermare che il caso
         rientra nella proroga e, pertanto, il versamento può essere effettuato a decorrere dal 16
         settembre 2020.

           REDAZIONE                   TERMINE DI             PAGAMENTO             TERMINE DI             PAGAMENTO
           DELL’ATTO                   ORDINARIO                                    PROROGATO

           18 febbraio 2020            9 marzo 2020                                 16 settembre 2020

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        Attenzione
        Non rientra nella sospensione, invece, il caso della redazione di un atto di adesione sottoscrit-
        to il 15 maggio 2020, poiché i 20 giorni successivi necessari per il versamento scadono il 4 giu-
        gno 2020, quindi fuori dal perimetro temporale della proroga (9 marzo-31 maggio 2020).

Infine, come precisato, la novella deve essere coordinata con le disposizioni contenute nel D.L. n.
18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”) e nel D.L. n. 23/2020 (cd. decreto “Liquidità”).
Riprendendo l’esempio esposto, in realtà il termine per impugnare l’atto non scade il 14 marzo 2020,
ma scadrà il 20 luglio 2020, poiché, come dispone l’art. 36 del D.L. n. 23/2020, che ha modificato l’art.
83 del D.L. n. 18/2020, i termini per ricorrere sono sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e
riprendono dal 12 maggio 2020. In pratica, i termini di impugnazione sono di 214 giorni, di cui 60 or-
dinari, che si sommano ai 90 per accertamento con adesione e 64 per la sospensione Covid-19.

Conciliazione giudiziale
Si ricorda che la conciliazione è quell’istituto deflativo, con cui viene data la possibilità alla parte ricor-
rente e a quella resistente di estinguere una lite pendente dinnanzi alla Commissione tributaria.
L’iniziativa può essere presa dal ricorrente, dal resistente e dalla stessa Commissione tributaria e, a
seconda delle modalità di svolgimento, si hanno due tipologie di procedimento:
   quello “fuori udienza” o
   quello “in udienza”.
Questa distinzione rileva ai fini del perfezionamento della procedura, in quanto, nel primo caso, la
conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, mentre, nella seconda ipotesi (“in udien-
za”), con la redazione del processo verbale di conciliazione.
La conciliazione giudiziale può essere effettuata sia in primo, che in secondo grado. Ai sensi degli artt.
48 e 48-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono previste, come già precisato, due tipologie di
conciliazione giudiziale:
1.   fuori udienza (art. 48), quando, in pendenza di giudizio, le parti, con istanza congiunta sottoscrit-
     ta personalmente o dai difensori, depositano l’accordo conciliativo raggiunto per la definizione
     totale o parziale della controversia;
2.   in udienza (art. 48-bis), che si verifica quando una delle parti, fino a 10 giorni liberi prima
     dell’udienza di trattazione, presenta istanza per la conciliazione totale o parziale della controver-
     sia.
Dalla conciliazione possono prodursi i seguenti effetti:
   l’estinzione totale o parziale della causa, a seconda che la conciliazione sia totale o parziale, non-
     ché
   la riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che
     la conciliazione sia avvenuta, rispettivamente, in primo o secondo grado.
Per effetto dell’art. 48-ter del citato decreto, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di ra-
teizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell’accordo conciliativo o di redazione del processo verbale.

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        Attenzione
        La circolare dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, risp. 2.9, ha chiarito che è possi-
        bile sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione giudiziale fuori udienza, appli-
        cando, in questo periodo di emergenza epidemiologia Covid-19, le modalità operative previste
        per l’accertamento con adesione.

         Ne deriva che, nel caso di un accordo conciliativo sottoscritto in data 16 aprile 2020, il relati-
         vo versamento scadrebbe il 6 maggio 2020. In questo caso il versamento è posticipato al 16
         settembre 2020, in quanto la prima scadenza (6 maggio 2020) rientra nel periodo di so-
         spensione.
         Di contro, non vige la sospensione per un accordo conciliativo sottoscritto in data 26 maggio
         2020, poiché i termini dei venti giorni scadono in data 15 giugno 2020 e, quindi, entro
         quest’ultima data deve essere eseguito il versamento della prima o unica rata di quanto do-
         vuto.

           REDAZIONE    DELL’ATTO                 TERMINE DI PAGAMENTO                   TERMINE DI PAGAMENTO
           CONCILIATIVO                           ORDINARIO                              PROROGATO

           16 aprile 2020                         6 maggio 2020                          16 settembre 2020

           26 maggio 2020                         15 giugno 2020                         Non spetta la proroga

Mediazione
Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la mediazione tributaria si applica alle controversie di
valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 dello
stesso decreto. Per tutti gli atti impugnabili a partire dal 1° gennaio 2018, la mediazione si applica alle
controversie di valore non superiore a 50.000 euro, così come dispone l’art. 10 del D.L. 24 aprile
2017, n. 50.
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, en-
tro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. A tale termine di novanta giorni si appli-
ca la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Fino al 31 dicembre 2015, la mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia del-
le entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la mediazione è applicabile anche alle con-
troversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari
della riscossione per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni
amministrative al 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto
anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.
L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si
perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata,

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in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione,
con il modello F24.
In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo
per la riscossione coattiva.
         In merito alla proroga in esame, nel caso in cui venga concluso un accordo di mediazione in
         data 20 febbraio 2020, il relativo versamento avrebbe dovuto essere eseguito entro l’11 mar-
         zo 2020. Tale data rientra nel periodo di sospensione e, pertanto, il versamento può esse-
         re eseguito entro il 16 settembre 2020.

           REDAZIONE DELL’ATTO DI                 TERMINE DI PAGAMENTO                   TERMINE DI PAGAMENTO
           MEDIAZIONE                             ORDINARIO                              PROROGATO

           20 febbraio 2020                       11 marzo 2020                          16 settembre 2020

         Sempre con riguardo al coordinamento con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, va rammenta-
         to cha la circolare dell’Agenzia delle entrate 16 aprile 2020, n. 10/E, nel commentare gli
         artt.83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020, in merito alla mediazione, ha chiarito che
         è sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 il termine di 90 giorni per la conclusione del
         procedimento di mediazione.

        Esempio
        Il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020,
        poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020, anzi-
        ché il 20 aprile 2020.

Sul punto, il caso esposto nell’esempio non rientra nella proroga della sospensione dei versamenti al
16 settembre 2020, in quanto risulta fuori dall’ambito temporale, che si conclude il 31 maggio 2020,
dato che il versamento deve avvenire entro il 13 luglio 2020, ossia entro 20 giorni dal 23 giugno 2020.
Ancora, il documento di prassi richiamato evidenzia che la sospensione del citato art. 83 opera con
riferimento sia:
   al termine di 30 giorni, da quello della conclusione del procedimento di mediazione, entro il qua-
     le, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tribu-
     taria provinciale;
   al termine di venti giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovu-
     te sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
Tale ultimo adempimento infatti non solo è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione
stessa, ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della
controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio.

        Esempio
        In proposito, mutuando l’esempio contenuto nella circolare, per un accordo di mediazione
        concluso il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o
        dell’intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020, anziché il 15 marzo 2020.

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Si è dell’avviso che il versamento proposto nell’esempio ricada nella sospensione al 16 settembre
2020, visto che, nel caso di versamento sia al 15 marzo 2020, che al 18 maggio 2020, comunque le ci-
tate date rientrano nel periodo di sospensione previsto dal decreto “Rilancio”.

Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
L’art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, ha esteso ai trasferimenti di immobili non ancora iscritti in
catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita l’applicazione del criterio di cd. valutazione
automatica, già vigente per i soli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita e introdotta,
in materia di:
   imposta di registro, dal comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR), nonché
   imposta sulle successioni e donazioni, dal quinto comma dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
     n. 637, successivamente trasfuso nel comma 5 dell’art. 34 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Per usufruire della valutazione automatica, l’interessato deve:
a.   dichiarare, nell’atto di trasferimento o nella dichiarazione di successione, di volersi avvalere delle
     disposizioni dell’art. 12;
b.   presentare all’Ufficio tecnico erariale competente la domanda di voltura, allegando alla richiesta
     specifica istanza di attribuzione della rendita catastale;
c.   produrre all’Agenzia delle entrate la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
Viene dunque prodotto un certificato catastale, attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di
rendita. Successivamente, si calcola l’imposta dovuta e, qualora il valore tabellare risultante a seguito
della procedura descritta sia superiore a quello dichiarato, si procede al recupero della differenza
d’imposta.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 12 del D.L. n. 70/1988, per le unità immobiliari urbane che sono og-
getto di denuncia in catasto tramite la procedura prevista dal regolamento emanato con D.M. 19 apri-
le 1994, n. 701, la valutazione automatica si applica, con riferimento alla rendita proposta, “alla sola
condizione che il contribuente dichiari nell’atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”.
In tale ipotesi, quindi, non sono necessari gli ulteriori adempimenti a carico sia dei contribuenti, che
degli Uffici finanziari.
La prescritta differenza d’imposta viene richiesta con atto di liquidazione e, qualora il versamento
scada nel periodo 9 marzo 2020-31 maggio 2020, viene prorogato al 16 settembre 2020.

Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di
contratti diversi
Ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro), che, rispettiva-
mente, riguardano la richiesta di registrazione, la registrazione ex officio e la riscossione, l’Ufficio del
registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al paga-
mento dell’imposta, con invito ad effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento
dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registra-
zione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la
somma da pagare.

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Per effetto del Coronavirus rinviati al 16 settembre 2020 i versamenti relativi ad atti emanati dal Fisco

        Attenzione
        Nel caso di un avviso di liquidazione notificato in data 20 gennaio 2020, per omessa registra-
        zione di un contratto di locazione, il versamento dell’imposta di registro e delle sanzioni, potrà
        essere effettuato entro il 16 settembre 2020, in luogo del 20 marzo 2020, dato che
        quest’ultima data ricade nel periodo di sospensione (9 marzo-31 maggio 2020).

Atti di recupero
Ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la riscossione dei crediti in-
debitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle re-
lative sanzioni e interessi, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero, motivato,
da notificare al contribuente.
Il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto in esame.

        Attenzione
        Per un atto di recupero notificato in data 6 marzo 2020, il versamento deve essere eseguito
        entro il 5 maggio 2020, ma, per effetto della proroga, slitta al 16 settembre 2020.

        Ricorda
        Nell’ipotesi di impugnazione di detto atto, questa potrà avvenire entro il 16 settembre 2020.
        Nei fatti, per questi atti non vale la sospensione dei termini di 64 giorni, prevista dagli artt. 83
        del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020, in quanto l’art. 149 del decreto “Rilancio” ammette
        l’impugnazione direttamente al 16 settembre 2020.

        Esempio
        Qualora, invece, l’atto di recupero sia stato notificato in data 2 aprile 2020, il versamento o
        l’impugnazione scadrebbero il 1° giugno 2020, quindi fuori ambito della proroga (9 marzo-31
        maggio 2020).

In questo caso, poiché il D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione processuale dal 9 marzo 2020
all’11 maggio 2020, i 60 giorni per impugnare o per versare decorrono dal 12 maggio 2020. Ne con-
segue che il termine per impugnare o versare scadrà l’11 luglio 2020.

Avvisi di liquidazione
Si tratta di avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
   dell’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131/1986;
   delle imposte ipocatastali, di cui all’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 346/1990;
   dell’imposta sulle donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346/1990;

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Per effetto del Coronavirus rinviati al 16 settembre 2020 i versamenti relativi ad atti emanati dal Fisco

   dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui al D.P.R. n. 601/1973;
   dell’imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Per atti notificati dal 9 gennaio 2020 al 1° aprile 2020, i versamenti potranno essere eseguiti en-
tro il 16 settembre 2020.

Acquiescenza
Sono prorogate le scadenze degli atti definibili con l’acquiescenza agevolata del contribuente agli
avvisi di accertamento e di liquidazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di
versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
L’art. 15 richiamato consente di definire con modalità agevolate le sanzioni irrogate per specifiche vio-
lazioni, se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formu-
lare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizio-
ne del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni ca-
so, la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le vio-
lazioni più gravi relative a ciascun tributo.

        Esempio
        Un avviso di accertamento notificato in data 10 gennaio 2020 poteva essere definito, senza,
        quindi, impugnarlo, entro il 10 marzo 2020, data che scade nel periodo di sospensione (9
        marzo-31 maggio 2020) e, dunque, il versamento potrà essere effettuato entro il 16 settem-
        bre 2020.

Pace fiscale
La proroga al 16 settembre 2020 riguarda anche le rate relative alle definizioni agevolate disci-
plinate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Si
tratta, in particolare, delle rate relative a:
   definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1);
   definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2);
   definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6);
   regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti (art. 7).

Disposizioni comuni
Per concludere, l’articolo in esame detta alcune regole, che valgono per gli atti elencati.
Per gli atti impugnabili è prorogato al 16 settembre 2020, il termine finale per la notifica del ri-
corso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Nei fatti, se è possibile versare la pretesa
tributaria entro il 16 settembre 2020, entro detta data è anche possibile notificare il ricorso.
Si prevede che la proroga al 16 settembre 2020 si applica anche alle rate, in scadenza nel periodo
compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili indicati e a quelli in
relazione ai quali opera la disposizione, ossia:
   acquiescenza;

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Per effetto del Coronavirus rinviati al 16 settembre 2020 i versamenti relativi ad atti emanati dal Fisco

   adesione;
   mediazione;
   conciliazione.

        Attenzione
        Viene, infine, previsto che gli eventuali versamenti oggetto di proroga, comunque effettuati
        durante tale lasso temporale, non sono rimborsabili.

        Riferimenti normativi
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 149;
   D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 1, 2, 6 e 7;
   Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421;
   D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6, 7, 8 e 15;
   D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17-bis, 48, 48-bis e 48-ter;
   D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 33, comma 1-bis, e 34, commi 6 e 6-bis;
   D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12;
   D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10, 15, 52 e 54;
   D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
   Legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
   Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, risp. 2.9;
   Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E.

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