Guida all'acquisto e alla vendita degli immobili - Il Consumatore
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Guida Servizio Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Firenze all’acquisto e alla vendita Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze degli immobili Tel. 055 2795266 / 412 Fax 055 2795244 E-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it Sito Internet: www.fi.camcom.it CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A RTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
GUIDA ALL’ACQUISTO E ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI A cura del Servizio Tutela del mercato della Camera di Commercio di Firenze
Progetto redazionale: Paolo Checchi, Maria Tesi Servizio Tutela del mercato Revisione testi e coordinamento redazionale: Maria Gabriella Grilli, Responsabile del Servizio Comunicazione Coordinamento: Cristina Ricciardi, Dirigente Area Comunicazione, Legale e Regolazione del mercato Grafica e cura editoriale: Pasquale Ielo, Ufficio Attività editoriali e Comunicazione multimediale L’immagine in copertina è tratta da: www.catskillsnyrealestate.com Stampa: Nuova Grafica Fiorentina, gennaio 2009 © Camera di Commercio di Firenze, 2009 È vietato manipolare o riprodurre con qualsiasi mezzo i contenuti della presente pubblicazione senza una autorizzazione scritta della Camera di Commercio di Firenze.
S OMMARIO DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE pag. 5 Chi è il mediatore ............................................................................................5 Gli obblighi del mediatore ...............................................................................5 Il diritto del mediatore alla provvigione ............................................................6 I formulari utilizzati dagli agenti immobiliari .....................................................8 Le sanzioni per l’esercizio abusivo o irregolare della professione ....................10 CONSIGLI PER IL VENDITORE pag. 11 Cosa fare prima di affidare un incarico ad un mediatore immobiliare .............11 L’incarico di mediazione ................................................................................11 Mediazione atipica ........................................................................................13 Durata dell’incarico .......................................................................................14 Il diritto di recesso .........................................................................................14 CONSIGLI PER IL COMPRATORE pag. 15 Cosa fare prima di presentare una proposta di acquisto .................................15 La proposta di acquisto .................................................................................16 La caparra .....................................................................................................17 INFORMAZIONI UTILI pag. 19 Il preliminare di vendita o compromesso .......................................................19 La registrazione della proposta d’acquisto e del preliminare ...........................19 I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE pag. 21 Servizio di conciliazione ................................................................................21 Il portale Borsa Toscana del Mercato immobiliare ..........................................21 Forum della Borsa Toscana del Mercato immobiliare .....................................23 Un Marchio di garanzia a tutela dei consumatori ...........................................23 Il servizio “modula on line” ............................................................................24
PRESENTAZIONE A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA Questa guida è stata realizzata per aiutare gli utenti a conoscere meglio le problematiche relative all’acquisto o alla vendita di un immobile e a districarsi meglio tra le complesse procedure contrattuali fornendo loro, speriamo in modo semplice e comprensibile, una serie di informazioni essenziali sull’ar- gomento. Speriamo, con questo breve libretto, di sciogliere non certo tutti i dubbi, ma almeno alcuni sulle molteplici problematiche poste dalla materia, fornendo un valido ed efficace strumento di supporto, grazie alla competenza e all’esperienza di coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Cristina Ricciardi Dirigente dell’Area Comunicazione, Legale e Regolazione del mercato
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 5 D IRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE 1. CHI È IL MEDIATORE Il primo soggetto professionale che una persona contatta quando decide di ac- quistare o vendere un immobile è l’agente immobiliare o mediatore: il codice civile, all’art.1754, definisce il mediatore come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. L’attività dell’agente di affari in mediazione o mediatore è una vera e propria pro- fessione, per esercitare la quale occorre obbligatoriamente essere iscritti al Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione tenuto dalle Camere di Commercio1. Anche coloro che esercitano la professione di mediazione a titolo occasionale devono essere iscritti al Ruolo. Il tesserino di riconoscimento, rilasciato al mediatore dalla Camera di Commercio, prova la sua iscrizione al Ruolo: con i riferimenti di iscrizione del mediatore, gli interessati possono rivolgersi alla Camera di Commercio per ricevere informazioni sulla regolarità dell’iscrizione dello stesso, possono anche presentare esposti o segnalazioni su comportamenti dell’agente immobiliare ritenuti non corretti. Anche i moduli ed i formulari, che sono utilizzati dagli agenti immobiliari, devono essere chiari e comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Questi modelli devono essere depositati presso la Camera di Commercio2 e possono essere esaminati, sia a richiesta dell’utente che d’ufficio, dalla Commis- sione per la regolazione del Mercato, istituita presso la Camera di Commercio. Il mediatore non rappresenta gli interessi di una sola parte, acquirente o venditore, ma suo compito principale è quello di far incontrare le esigenze e gli interessi delle due parti, per arrivare alla conclusione della trattativa. Per questo motivo la legge prevede che la provvigione debba essere pagata sia da chi vende sia da chi compra. 1) Requisiti per l’iscrizione al ruolo sono: maggiore età; essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno; aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver frequentato un corso di formazione professionale ed aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, essere di possesso dei requisiti di onorabilità. 2) Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 Legge 39/89.
Camera di Commercio di Firenze 6 DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE 2. GLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE L’agente immobiliare o mediatore ha l’obbligo di informare le parti di tutti gli ele- menti conosciuti o conoscibili con la normale diligenza professionale e che possono influire sulla conclusione dell’affare. Fornisce ad entrambe le parti - acquirente e venditore - informazioni su aspetti legali, tecnici e fiscali relativi all’immobile. Generalmente l’agente immobiliare: - fornisce un servizio di valutazione dell’immobile, informando il venditore sulle reali condizioni del mercato e, quindi, aiutandolo ad individuare il prezzo di vendita dell’immobile - promuove la vendita dell’immobile, utilizzando vari canali pubblicitari - collabora nella redazione della proposta di acquisto da parte del potenziale acquirente, da far pervenire al venditore, in cui sono indicati il prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile e le modalità di pagamento dell’importo com- plessivo. L’eventuale richiesta al mediatore di svolgere indagini tecnico-giuridiche (es. visure ipotecarie e catastali) va preliminarmente definita, anche ai fini di un eventuale specifico rimborso delle spese sostenute. Di solito, gli agenti immobiliari seguono le trattative fino alla firma dell’atto notarile (rogito-contratto di acquisto). A garanzia della clientela, la legge prescrive che i mediatori immobiliari debbano sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile contro i rischi pro- fessionali. 3. IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE Il diritto alla provvigione nasce nel momento di conclusione del contratto – preli- minare di vendita (compromesso) – cioè all’avvenuta conoscenza da parte del pro- ponente dell’accettazione da parte del venditore (artt. 1326 e 1755 cod. Civ.). È importante specificare che, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 39/89, “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”: se la persona
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 7 DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE che si presenta come “mediatore” non è iscritta al ruolo, non le è dovuta alcuna provvigione. La provvigione è dovuta sia dal venditore che dall’acquirente, se l’affare è concluso per effetto dell’intervento del mediatore: quest’ultimo deve infatti agire nell’interesse di entrambe le parti. Si deve ricordare che, se c’è stato un incarico di mediazione, anche dopo la scadenza del termine dell’incarico ma, comunque, entro un termine congruo, il mediatore regolarmente iscritto ha diritto alla provvigione, se le parti messe in contatto dal mediatore concludono in un tempo successivo l’affare. L’entità della provvigione deve essere concordata per iscritto anche in relazio- ne all’ammontare del valore della compravendita e/o dei servizi aggiuntivi offerti dall’agenzia. A questo proposito è bene chiarire che le Camere di Commercio, nella loro attività di raccolta degli usi commerciali provinciali, verificano anche la percentuale della mediazione normalmente applicata nella provincia. A Firenze la percentuale rile- vata è del 2% sul prezzo di vendita dell’immobile. Questa percentuale però non è da intendersi come tariffa minima, in quanto le parti interessate possono sempre concordare, in deroga agli usi, percentuali inferiori o superiori a quella rilevata. Se l’affare non si conclude, il mediatore ha diritto ad un rimborso da parte del venditore delle spese sostenute e analiticamente documentate, salvo che sia stato diversamente concordato nell’incarico affidatogli. Nel conferimento di incarico di mediazione può essere inserita una particolare clausola, detta “atipica”, in quanto contiene una deroga alla regola generale sul diritto alla provvigione: in questo caso il diritto al pagamento della provvigione nasce nel momento in cui il mediatore presenta al venditore una proposta di ac- quisto conforme al prezzo ed alle modalità di pagamento concordate nell’incarico, indipendentemente dalla accettazione da parte del venditore. Talvolta l’agente immobiliare agisce come mandatario3, cioè una parte gli affida il compito di rappresentarla in modo esclusivo. L’agente immobiliare in questo caso rappresenta ed agisce nell’esclusivo interesse di una sola parte e, quindi, ha 3) Il mandatario andatario è colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una terza persona (mandante) vd. Art. 1703 cod. civ.
Camera di Commercio di Firenze 8 DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE diritto alla provvigione solo dalla parte che rappresenta. Sarà comunque tenuto al rispetto delle norme del codice civile in materia e delle regole di correttezza che l’iscrizione al Ruolo comporta. In merito alle provvigioni, si ricorda che dal 2006 è obbligatorio inserire in tutti gli atti notarili una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, che indichi l’impor- to della provvigione versata all’agente immobiliare e le modalità di pagamento. In tale dichiarazione devono essere riportate le generalità del mediatore, il suo numero di iscrizione al Ruolo, il numero di partita IVA o il suo codice fiscale. Chi, acquistando o vendendo un immobile, non rispetta quest’obbligo rischia una serie di sanzioni, tra le quali il pagamento di una cifra da 500 a 10.000 Euro, oltre ad eventuali risvolti penali in caso di dichiarazione mendace. La legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto la possibilità, nel caso di acquisto di “prima casa”, di detrarre il 19% della somma pagata per le provvigioni, fino ad un tetto massimo di 1.000 Euro. È quindi necessario che il mediatore consegni al suo cliente la documentazione necessaria, affinché gli interessati possano usu- fruire delle detrazioni in occasione della dichiarazione dei redditi. 4. I FORMULARI UTILIZZATI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI I mediatori devono depositare presso l’Ufficio Albi e Ruoli4 della Camera di Com- mercio competente per territorio i moduli contrattuali che intendono utilizzare per svolgere la propria attività. È bene accertarsi che l’agenzia immobiliare utilizzi moduli contrattuali conformi a quelli depositati e che siano privi di clausole vessatorie5, cioè di clausole che possono essere inserite nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista che, malgrado l’eventuale buona fede, possano determinare a carico del consuma- tore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 4) Per maggiori informazioni contattare: Ufficio Ruolo agenti e rappresentanti, mediatori - Piazza dei Giudici 3 - 50122 Firenze Tel. 055 2795273 (dalle 9.00 alle 11.00) Fax 055 2795423 albi. rec@fi.camcom.it 5) Art. 33 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 9 DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE I moduli devono: 1. essere chiari, leggibili, facilmente comprensibili e ispirati al principio della buona fede contrattuale 2. essere compilati in tutte le loro parti, sbarrando le parti non utilizzate 3. contenere gli estremi dell’iscrizione al ruolo del mediatore o della società di mediazione e del suo legale rappresentante 4. indicare il tipo di contratto che rappresentano: cioè se è un incarico di me- diazione, una proposta d’acquisto, o un preliminare di vendita 5. indicare il nome del proprietario ed il titolo di proprietà 6. indicare le eventuali iscrizioni ipotecarie o altri vincoli sull’immobile. 7. indicare l’eventuale esistenza di mutui, la loro natura, l’importo del capitale residuo e l’ente o banca che lo ha concesso 8. indicare se l’immobile risulti conforme alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti 9. indicare il termine entro cui deve essere redatto l’atto definitivo di trasferi- mento della proprietà (rogito notarile) 10. contenere la firma del mediatore, che ha seguito la trattativa I modelli contrattuali Incarico di mediazione e Proposta di acquisto possono con- tenere alcune clausole a cui il cliente deve porre particolare attenzione perché spesso fonti di un forte squilibrio contrattuale a vantaggio del predisponente (il mediatore): - clausola di risoluzione delle controversie, se indica come foro competente una località diversa da quella di residenza del consumatore - clausola di comunicazione della disdetta dell’incarico, qualora il termine sia eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto - clausola dell’irrevocabilità, nel caso in cui non riconosca al cliente la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza. In questo caso va prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti contrattuali, dietro il pagamento di una penale - clausole penali, che devono essere considerate “vessatorie”, quando impon- gono al consumatore un risarcimento manifestamente eccessivo.
Camera di Commercio di Firenze 10 DIRITTI E DOVERI DEL MEDIATORE Attualmente sono in uso due formulari (incarico di mediazione per la vendita di un immobile e proposta d’acquisto di un immobile) predisposti dalle Camere di Commercio di Firenze, Prato, Pistoia e Grosseto e approvati dalle maggiori Asso- ciazioni dei Consumatori6 e dalle Associazioni dei mediatori a livello regionale7. In questi modelli non sono contenute clausole vessatorie o clausole non considerate rispettose dei diritti dei consumatori, nel rapporto con i mediatori. Questi formulari possono essere trovati sul sito internet www.borsatoscana.it o chiesti alle Camere di Commercio sopraindicate, alle Associazioni dei consu- matori ed alle Associazioni dei mediatori che hanno approvato i formulari ed indicate in nota. 5. LE SANZIONI PER L’ESERCIZIO ABUSIVO O IRREGOLARE DELLA PROFESSIONE La legge prevede sanzioni per chi esercita abusivamente o irregolarmente l’attività di mediatore. - Chi esercita abusivamente l’attività di mediazione è punito con una sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000,00 euro; il mediatore è inoltre tenuto a restituire alle parti le provvigioni percepite. In alcuni casi, è prevista altresì la denuncia all’Autorità Giudiziaria in sede penale. - Chi, iscritto regolarmente al Ruolo, esercita l’attività di mediazione in modo irregolare, violando i suoi doveri e non rispettando gli obblighi previsti dalla legge, è soggetto a provvedimenti disciplinari quali la sospensione, la cancel- lazione e radiazione dal Ruolo nei casi più gravi. La competenza per le sanzioni disciplinari è riservata alla Giunta della Camera di Commercio presso la quale il mediatore è iscritto al ruolo. 6) Approvato dall’ACU, dall’Adiconsum, dalla Federconsumatori, dal Codacons e dal Movimento Consumatori Firenze 7) dalla ANAMA, dalla FIAIP e dalla FIMAA a livello regionale
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 11 C ONSIGLI PER IL VENDITORE 1. COSA FARE PRIMA DI AFFIDARE UN INCARICO AD UN MEDIATORE IMMOBILIARE Quando una persona si rivolge ad un mediatore per la vendita di un immobile, il primo accertamento che deve fare è quello di verificare che la persona che si presenta come “mediatore” sia regolarmente iscritto al Ruolo degli Agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio. Ciò può essere fatto richiedendo l’esibizione del tesserino. 2. L’INCARICO DI MEDIAZIONE Normalmente il venditore prende contatto con un mediatore e gli affida l’incarico di mediazione. L’incarico di mediazione è il contratto con cui il venditore incarica l’agente immobiliare di trovare un compratore. Occorre far presente che l’incarico di mediazione può essere dato anche verbal- mente: infatti, né il codice civile né la legge n. 39/89 impongono una particolare forma per l’incarico al mediatore. In pratica, è assolutamente generalizzata la forma scritta, mediante l’utilizzo di moduli prestampati. Quando il venditore affida l’incarico di mediazione, è opportuno che fornisca al mediatore copia della seguente documentazione relativa all’immobile: 1) Relazione di conformità tecnico-urbanistica redatta da un professionista com- petente in materia, iscritto nel rispettivo Albo (architetto, geometra, ingegnere e altri) 2) Atto di provenienza della proprietà dell’immobile 3) Planimetria catastale aggiornata 4) Certificato catastale 5) Nel caso in cui il venditore sia una società, certificato d’iscrizione nel Registro delle Imprese, per la verifica dei poteri di firma della persona che ha la facoltà di vendere l’immobile.
Camera di Commercio di Firenze 12 CONSIGLI PER IL VENDITORE 6) Se in suo possesso, i certificati di conformità degli impianti alle disposizioni di legge, o la dichiarazione di essere a conoscenza che gli impianti (elettrico, gas e di riscaldamento) non sono a norma. L’incarico può essere affidato in esclusiva o non in esclusiva. Vediamo le differenze. a) Nel caso di incarico in esclusiva, il cliente limita la sua libertà contrattuale, affidando l’intera gestione della vendita ad un solo agente immobiliare. Ciò comporta per il venditore il divieto di concludere la vendita in proprio o di avvalersi per la vendita di altre agenzie immobiliari. La violazione di tali obblighi comporta il pagamento di una penale a favore dell’agenzia. È opportuno sapere però che un incarico in esclusiva presuppone che il me- diatore si impegni a fornire una serie di servizi aggiuntivi, che devono essere specificati chiaramente per iscritto nel conferimento dell’incarico. È consigliabile che il venditore si accerti in questo caso che il contratto di incarico preveda ulteriori impegni per l’agente immobiliare, quali, ad esempio: - La stima del valore dell’immobile e delle sue pertinenze - L’ assistenza alle parti sino al momento del rogito notarile - Un particolare impegno della propria organizzazione per promuovere la vendita (pubblicazione a sua cura e spese di annunci su quotidiani, setti- manali o riviste del settore, siti internet; eventuale affissione di locandine presso l’agenzia) - L’impegno ad accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l’immobile, fornendo al venditore informazioni sull’attività effettuata, compreso l’elen- co dei clienti ai quali è stato proposto l’immobile b) Nel caso di incarico non in esclusiva, il cliente è libero di vendere l’immobile anche direttamente o di avvalersi dell’opera di più mediatori. In tal caso la provvigione sarà dovuta al mediatore che conclude l’affare. Se un mediatore si avvale dell’operato di più colleghi per promuovere la compravendita, la provvigione da riconoscere sarà sempre e comunque una sola. Sarà compito del mediatore incaricato suddividerla con gli agenti da lui coinvolti. Per le spese sostenute dal mediatore per promuovere la vendita, è consigliabile prendere accordi specifici.
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 13 CONSIGLI PER IL VENDITORE In entrambi i casi, si rammenta che l’agenzia immobiliare non è tenuta, salvo impegni espressamente presi con le parti, ad effettuare i controlli necessari per rendere sicuro l’affare. Pertanto è sempre consigliabile l’assistenza di professionisti competenti nelle materie coinvolte. In particolare è bene specificare nell’incarico di mediazione: - quando nasce il diritto alla provvigione - quali sono i soggetti tenuti al pagamento - le relative modalità di pagamento, con la specifica dei servizi compresi nella provvigione e di quelli esclusi, che dovranno essere pagati a parte. 3. CLAUSOLA MEDIAZIONE ATIPICA Occorre porre particolare attenzione se nel conferimento di incarico è presente la clausola di mediazione atipica. Essa è diffusa nella prassi commerciale e con questa il venditore riconosce al mediatore il diritto alla provvigione alla presen- tazione di una proposta di acquisto conforme all’incarico, indipendentemente dalla sua accettazione. Esempi: CLAUSOLA MEDIAZIONE TIPICA Con riferimento al diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta dal- l’Agente/Agenzia tale diritto nascerà nel momento di conclusione del contratto (avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione da parte del venditore), così come stabilito dall’art.1755 c.c. CLAUSOLA MEDIAZIONE ATIPICA Con riferimento al diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta dal- l’Agente/Agenzia tale diritto nascerà non nel momento di conclusione del contratto (avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione da parte del venditore), così come stabilito dall’art.1755 c.c., ma in un momento precedente cioè quando il mediatore presenterà una proposta di acquisto conforme al pre- sente incarico
Camera di Commercio di Firenze 14 CONSIGLI PER IL VENDITORE 4. DURATA DELL’INCARICO Si consiglia di fare attenzione alla durata dell’incarico, soprattutto nel caso di affidamento in esclusiva. Un incarico dovrebbe avere una durata ragionevole, tre mesi potrebbe essere un periodo congruo. Occorre inoltre fare attenzione a quelle clausole che prevedono il rinnovo tacito dell’incarico. 5. IL DIRITTO DI RECESSO Occorre aver presente un fatto che normalmente non è conosciuto: la possibilità di recedere dal contratto di incarico è regolato in maniera diversa, a seconda che il contratto sia stipulato all’interno degli uffici dell’agenzia immobiliare oppure fuori. - Se si è stipulato il contratto di mediazione all’interno degli uffici dell’agenzia immobiliare non si può esercitare il diritto di recesso, previsto dal Codice del Consumo per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali. - Per tutti gli incarichi firmati fuori dai locali dell’agenzia (es. al domicilio del venditore, sul posto di lavoro o inviati per posta) è possibile recedere, così come previsto dagli articoli dal 64 al 67 del D.lgs n° 206 del 6/09/2005 (Codice del Consumo), nel termine di dieci giorni lavorativi dalla firma dell’incarico di vendita, senza alcuna penalità e senza dover motivare alcunché inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al media- tore.
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 15 C ONSIGLI PER IL COMPRATORE Quando una persona si rivolge ad un mediatore per l’acquisto di un immobile, il primo accertamento che deve fare è quello di verificare che la persona che si presenta come “mediatore” sia regolarmente iscritto al Ruolo degli Agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio. Ciò può essere fatto richiedendo l’esibizione del tesserino. È ormai di uso comune, far sottoscrivere a coloro che visitano un immobile in vendita, il cosiddetto foglio visita. Questo modulo deve contenere esclusivamente l’attestazione dell’avvenuta visita. 1. COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO Il compratore che prende contatto con il mediatore, deve verificare la presenza della seguente documentazione relativa all’immobile: 1) Relazione di conformità tecnico urbanistica redatta da un professionista com- petente in materia, iscritto nel rispettivo Albo (architetto, geometra, ingegnere e altri). 2) Atto di provenienza della proprietà dell’immobile. 3) Planimetria catastale aggiornata. 4) Certificato catastale. 5) Nel caso in cui il venditore sia una società, certificato di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, per la verifica dei poteri di firma. 6) Certificati di conformità degli impianti alle disposizioni di legge, o, in assenza, la dichiarazione di conoscenza da parte del venditore che gli impianti non sono a norma. 7) La verifica presso l’amministratore del condominio, di cui fa parte l’appar- tamento, dell’esistenza di spese condominiali arretrate o spese future per interventi straordinari.
Camera di Commercio di Firenze 16 CONSIGLI PER IL COMPRATORE Particolare attenzione dovrà essere posta dal compratore nei casi di: - acquisto dell’immobile la cui proprietà appartiene ad un’impresa: in questo caso, essendo l’impresa un soggetto sottoponibile a procedure concorsuali (es. fallimento), l’immobile potrebbe essere oggetto di azione revocatoria, che sottrae il bene promesso in vendita alla disponibilità dell’impresa - acquisto di un immobile che proviene da donazione - acquisto di un immobile in costruzione: occorre accertarsi che il costruttore rilasci una fidejussione bancaria, a garanzia delle somme che l’acquirente deve versare prima del rogito notarile (legge 210 del 2 agosto 2004 e successive modifiche). In ogni caso si consiglia di farsi assistere da un professionista esperto nella mate- ria. Il compratore deve, inoltre, fare particolare attenzione al periodo di validità della proposta di acquisto, che non dovrebbe superare i dieci/quindici giorni complessivi di calendario (termine entro cui deve pervenire l’accettazione del venditore). Se il compratore utilizza i formulari della Borsa Toscana del Mercato immobiliare è possibile scegliere anche un’altra opzione, il cosiddetto “diritto di ripensamen- to”, che consiste nel differimento di quattro giorni lavorativi dell’inizio di validità della proposta, permettendo al compratore di utilizzare tale periodo per ulteriori verifiche sulla fattibilità dell’acquisto. 2. LA PROPOSTA DI ACQUISTO Il potenziale compratore presenta la sua proposta di acquisto in cui indica il prezzo a cui è intenzionato ad acquistare l’immobile e le modalità di pagamento dell’importo. Generalmente, il mediatore fa sottoscrivere all’aspirante acquirente un modulo contenente una proposta di acquisto e sottopone poi lo stesso modulo al venditore, che può accettare la proposta, sottoscrivendolo a sua volta.
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 17 CONSIGLI PER IL COMPRATORE La proposta di acquisto, normalmente redatta su moduli predisposti dal mediatore, deve contenere: a) Gli estremi dell’iscrizione al Ruolo del mediatore o della società di mediazione e del suo legale rappresentante b) Il nome del proprietario, il titolo di proprietà c) Le eventuali iscrizioni ipotecarie o altri vincoli presenti sull’immobile d) La presenza eventuale di mutui esistenti, la loro natura, l’importo del capitale residuo da versare e l’ente o banca che lo ha concesso e) Il prezzo di acquisto offerto per l’immobile, l’ammontare del deposito lasciato nelle mani dell’agente immobiliare, le modalità di pagamento della somma residua f) La conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti g) Il termine entro cui deve essere redatto l’atto definitivo (atto di compravendita dal notaio) h) Il termine entro il quale la proposta di acquisto deve essere accettata. Trascorso tale termine essa decade i) La firma del mediatore con il quale è stata condotta la trattativa Nota bene: in caso di acquisto mediante richiesta di mutuo, è necessaria la specifica indicazione che l’efficacia della proposta è subordinata alla concessione del finanziamento / mutuo (condizione risolutiva espressa). In tal caso, la propo- sta non ha validità fino al verificarsi della condizione (concessione del mutuo) e pertanto la provvigione sarà dovuta solo al verificarsi della stessa. 3. LA CAPARRA Il mediatore chiede, a garanzia della serietà della proposta, il versamento da parte dell’acquirente di una somma a deposito (usualmente chiamata in modo improprio caparra), che consiste in una somma di denaro consegnata al mediato- re, normalmente con assegno non trasferibile intestato al venditore, proprietario dell’immobile. Questo assegno non può essere incassato dall’agente immobiliare, né a titolo di risarcimento danni, né in conto provvigione o quant’altro.
Camera di Commercio di Firenze 18 CONSIGLI PER IL COMPRATORE Solo nel momento in cui la proposta è accettata dal venditore e il compratore ha avuto conoscenza dell’accettazione della sua proposta, la caparra versata diventa a tutti gli effetti di legge “caparra confirmatoria”. La “caparra confirmatoria” è una somma di denaro che viene versata dall’ac- quirente al momento della conclusione del contratto allo scopo di confermare l’impegno assunto. Se l’acquirente si ritira perde ciò che ha versato; se è invece il venditore (cioè colui che ha già incassato i soldi) a risultare contrattualmente inadempiente, questi dovrà restituire all’acquirente il doppio della somma già incassata. Se le parti non l’hanno escluso, è comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 19 N OTIZIE UTILI PER VENDITORE E COMPRATORE 1. IL PRELIMINARE DI VENDITA (COMPROMESSO) La proposta di acquisto, firmata dalle parti – compratore e venditore - configura il contratto preliminare (compromesso), che è il documento sottoscritto da entrambe le parti, che si obbligano a concludere il contratto definitivo di compravendita, da stipulare per atto pubblico davanti al notaio. Questo contratto è vincolante per entrambe le parti ed è sufficiente per far maturare in capo al mediatore il diritto a riscuotere la provvigione. In caso di inadempienza agli obblighi sottoscritti dal venditore e compratore è possibile per le parti rivolgersi al giudice ordinario per far valere le proprie ragioni. Qualora sorgano questioni in merito al contratto preliminare di compravendita le parti interessate possono, prima di rivolgersi al giudice ordinario, interessare del loro problema il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio. Questo servizio, tramite l’intervento di professionisti, esperti nella materia del contendere e nelle tecniche di mediazione, i conciliatori appunto, aiuta le parti a cercare un possibile accordo che faccia venir meno la controversia, con soddisfazione reciproca. 2. LA REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO E DEL PRELIMINARE Un contratto preliminare di vendita, sia esso fatto per atto notarile o per scrittura privata, è soggetto a registrazione presso l’Ufficio delle Entrate. La registrazione del preliminare e della proposta d’acquisto avviene, quindi, presso l’Ufficio delle Entrate e può essere fatta da chiunque, per la proposta, entro 20 giorni dalla avvenuta comunicazione al proponente della accettazione del ven- ditore, per il preliminare entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. L’art. 1, comma 46, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende anche all’agente immobiliare l’obbligo di richiedere la registrazione e pone a carico dello stesso la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di registro.
Camera di Commercio di Firenze 20 NOTIZIE UTILI PER VENDITORE E COMPRATORE L’imposta da pagare in sede di registrazione è: una quota fissa di 168,00 euro e, in presenza di caparra, si paga altresì l’imposta con l’aliquota di 0,50% sull’importo della caparra. In presenza di acconto bisogna distinguere: - quando il contratto definitivo è soggetto al pagamento dell’imposta proporzionale di registro, (solitamente in caso di acquisto tra privati), si applica l’imposta del 3%, se il contratto preliminare prevede il pagamento di somme a titolo di acconto non soggette ad IVA - quando il contratto definitivo è soggetto ad IVA, (solitamente in caso ac- quisto da impresa), gli acconti devono essere fatturati con l’aliquota corri- spondente a quella della vendita cioè il 4% nel caso di “prima casa”, se il contratto preliminare prevede il pagamento di somme a titolo di acconto soggette ad IVA. Sia per la caparra che per gli acconti, le imposte pagate in sede di contratto pre- liminare saranno detratte dalle imposte che si pagheranno alla registrazione del contratto definitivo di vendita, fatta eccezione per il caso di vendita soggetta ad IVA. Si consiglia di consultare la “Guida fiscale alla compravendita della Casa”, redatta dall’Agenzia delle Entrate, per maggiori informazioni in merito a tutte le imposte dovute nel caso di acquisto di un immobile (www.agenziaentrate.it)
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 21 I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 1. SERVIZIO DI CONCILIAZIONE Nel caso in cui insorgano controversie tra le parti , prima di ricorrere al giudice ordinario, si può cercare di raggiungere un accordo con l’altra parte, avviando un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze. La conciliazione è una procedura breve e poco dispendiosa che garantisce la massima riservatezza. Il conciliatore, professionista imparziale ed esperto, aiuta le parti a trovare un accordo che le soddisfi entrambe al meglio. i Dove è il Servizio di conciliazione a Firenze? Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze tel. 055/2795295-372-266 Fax 055/2795244 e-mail: conciliazione@fi.camcom.it 2. IL PORTALE BORSA TOSCANA DEL MERCATO IMMOBILIARE Sette Camere di Commercio della Toscana (Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Gros- seto, Siena e Massa-Carrara) promuovono il sito www.borsatoscana.it, portale di Borsa Toscana Immobiliare, che offre al pubblico un sistema operativo in grado di rispondere alle esigenze di chi cerca una casa, in locazione o da acquistare. La Borsa Toscana del Mercato immobiliare è nata con l’ausilio di mediatori immo- biliari accreditati, che hanno aderito al codice di comportamento proposto dalle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa, con l’ausilio delle Associazioni di categoria e dei consumatori. Il portale, grazie ad una veste grafica moderna ed intuitiva, consente anche all’utente meno esperto di accedere ad una serie di servizi, utili in tutte le fasi dell’acquisto o della vendita di un immobile: si va da una sezione contenente la normativa di riferimento in materia immobiliare, ad una sezione contenente l’elenco dei mediatori regolarmente iscritti al ruolo e i formulari contrattuali.
Camera di Commercio di Firenze 22 I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE Tra le sezioni di rilievo, si segnala Fast Meeting, servizio di videoconferenza appli- cata all’intermediazione immobiliare, e Concilia on line, per attivare una domanda di conciliazione, in caso insorga una controversia e si voglia far ricorso a questa semplice ed economica procedura, gestita dalla Camera di Commercio8. Il portale è consultabile anche in lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spa- gnolo) e contiene una nutrita sezione link, che consente, tra l’altro, di accedere ai siti delle principali associazioni dei consumatori. LE AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE ACCREDITATE Borsa Toscana si avvale della collaborazione di agenzie immobiliari accreditate che danno la massima garanzia di correttezza e professionalità, anche perché la loro condotta è controllata dal comitato di vigilanza della Borsa, dove sono presenti, fra gli altri, due rappresentanti delle associazioni dei consumatori. I mediatori accreditati da Borsa Toscana fanno uso dei formulari appositamente predisposti dalla Borsa, o da questa approvati, per ogni trattativa o informazione riguardante i beni trattati in seno alla stessa, salvo diverso accordo con l’utente. L’accreditamento presso la Borsa toscana comporta inoltre che il mediatore ri- spetti integralmente le norme del Codice Deontologico e del Regolamento della Borsa. i Segreteria Borsa Toscana Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze TEL. 055/2795412 Fax 055/2795244 e-mail: info@borsatoscana.it 8) CONCILIA on line è il servizio telematico, veloce ed economico della Camera di Commercio di Firenze per la composizione amichevole delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Questo servizio permette all’utente di accedere al servizio di conciliazione da casa o dall’ufficio, in vacanza o all’estero, semplicemente collegandosi ad Internet. Il tentativo di conciliazione avviene in un’area riservata del sito della Camera di Commercio di Firenze a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il responsabile del servizio, tutelandosi in questo modo la privacy delle per- sone coinvolte. Ogni singola fase del procedimento avviene on-line: dalla domanda di attivazione fino all’accordo finale. Il dialogo fra le parti in lite, facilitato dal conciliatore, avviene all’interno di un sistema di web conference audio/video provvisto anche di chat room, attraverso il quale si può esporre le proprie richieste, valutare le posizioni reciproche, e tentare di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati. Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il sito web della Camera di Commercio: www.fi.camcom.it.
Guida all’acquisto e alla vendita degli immobili 23 I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 3. FORUM DELLA BORSA TOSCANA DEL MERCATO IMMOBILIARE Per le imprese e i consumatori che hanno un dubbio, una curiosità o un proble- ma sul mercato immobiliare la Borsa Toscana Immobiliare mette a disposizione un servizio gratuito che permette di inserire una domanda a cui alcuni esperti risponderanno sulle materie: - Affitto d’azienda - Appalti e sicurezza cantieri - Clausole vessatorie proposte e incarichi di mediazione - Compravendita e mediazione immobiliare - Condominio - Impiantistica - Locazioni - Profili Fiscali e Tributari Per poter inserire un quesito occorre registrarsi sul sito www.borsatoscana.it ed accedere alla sezione “Forum”. Con la registrazione è possibile anche visualizzare la rassegna stampa del mercato immobiliare e ricevere la newsletter. 4. UN MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEI CONSUMATORI Le imprese di mediazione che utilizzano, nei loro rapporti con i consumatori, i contratti per adesione o moduli contrattuali privi di clausole vessatorie e condizioni più favorevoli ai consumatori, hanno diritto a chiedere di essere riconosciute con un marchio, che attesta che la loro attività è rispondente ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità. L’impresa che ottiene il marchio può apporlo sui propri moduli contrattuali, pre- ventivamente esaminati ed approvati dalla Camera di Commercio. La concessione del marchio può essere revocata qualora l’imprenditore non rispetti le prescrizioni della Camera di Commercio. Dei concessionari del marchio viene tenuto un registro aggiornato consultabile anche via Internet. Servizio Regolazione del mercato Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze TEL. 055/2795295-372-266 Fax 055/2795244 e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it
Camera di Commercio di Firenze 24 I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 5. IL SERVIZIO MODULA ON LINE Il servizio permette alle imprese e ai privati la compilazione on line della seguente modulistica: - Incarico di mediazione - Proposta d’acquisto immobiliare - Contratto d’appalto di condominio - Contratto di locazione (abitativo o commerciale) Per i mediatori immobiliari che utilizzano i formulari di intermediazione predisposti dalla Borsa Toscana, oltre alla stampa nella versione standard, esiste anche la ver- sione uso bollo, creata dalla Camera di Commercio per facilitare la registrazione dei preliminari di vendita. Per utilizzare il servizio è necessario essere utenti registrati sul sito (www.modu- laonline.net). L’utente registrato potrà accedere alle seguenti sezioni: a) Moduli on line disponibili b) Archivio dei moduli precedentemente compilati dall’utente, che possono anche essere dallo stesso modificati e riutilizzati in un ambiente ai lui riservato e protetto. i Per maggiori informazioni contattare: Servizio Regolazione del mercato Camera di Commercio di Firenze Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze TEL. 055/2795412 -372 Fax 055/2795244 e-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it
Guida Servizio Tutela del mercato della Camera di Commercio di Firenze all’acquisto e alla vendita Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze degli immobili Tel. 055 2795266 / 412 Fax 055 2795244 E-mail: regolazione.mercato@fi.camcom.it Sito Internet: www.fi.camcom.it CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A RTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
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