CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO LETTURA RICETTE FARMACEUTICHE
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CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO LETTURA RICETTE FARMACEUTICHE 1
Art. 1 - Oggetto della fornitura Oggetto del presente capitolato è costituito dall’espletamento dei servizi seguenti: a) trattamento documentale e rilevazione di dati dalle ricette farmaceutiche, da altri documenti analoghi (piani terapeutici) e dalle documentazioni correlate; b) obliterazione delle fustelle per impedirne il riutilizzo fraudolento ed inscatolamento standardizzato delle ricette; c) verifica di quanto previsto dalle normative vigenti in merito alla concedibilità dei farmaci ed alle condizioni di spedizione delle ricette e controllo degli importi contabili presentati dalle farmacie con rilevazione, evidenziazione e documentazione delle richieste di rimborso risultanti difformi e delle singole ricette a carico delle quali sono state rilevate discordanze contabili ed altre anomalie; d) elaborazione dei dati rilevati relazionandoli alle basi di dati relative ai ricettari consegnati ai medici, alle anagrafiche degli assistiti, dei medici, delle farmacie e dei farmaci; e) catalogazione sistematica della base dei dati e delle immagini digitali derivanti dei documenti trattati con attestazione di tutte le operazioni effettuate; f) realizzazione di quadri statistici, liste, graduatorie e fogli elettronici in riferimento ai dati del mese ed a quelli dell’anno, illustrativi dei diversi fenomeni caratterizzanti i consumi e la spesa farmaceutica; g) evidenziazione delle prescrizioni farmaceutiche soggette a specifici controlli di legge ed allo scopo di documentare fenomeni di inapropriatezza prescrittiva e per fini di farmacovigilanza; h) periodica analisi approfondita dei vari aspetti caratterizzanti i consumi farmaceutici e le attitudini prescrittive dei medici, anche dal punto di vista epidemiologico, e gestione dei programmi finalizzati alla verifica degli obbiettivi aziendali a riguardo della spesa e dei consumi farmaceutici, con realizzazione della relativa reportistica destinata al medico; i) predisposizione di rapporti statistici trimestrali sull’andamento della spesa e dei consumi farmaceutici, in special modo orientati a comparare i dati di consumo e gli indicatori significativi per età e sesso con quelli regionali e nazionali; j) fornitura del software funzionale ai servizi di catalogazione, evidenziazione ed analisi prima richiamati e di software per la gestione delle procedure di computo delle spettanze delle farmacie e gestione dei relativi pagamenti, per la gestione dei piani terapeutici; k) predisposizione di supporti magnetici per l’invio alla Regione Liguria dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche da utilizzarsi sia ai fini della compensazione interregionale che ai fini statistici; 2
l) trattamento documentale e rilevazione di dati dalle ricette relative a prestazioni sanitarie specialistiche: ⇒ elaborazione dei dati rilevati relazionandoli alle basi di dati relative ai ricettari consegnati ai medici, alle anagrafiche delle strutture eroganti (ambulatori, servizi di diagnostica, ecc.), degli assistiti e dei medici. ⇒ catalogazione sistematica della base dei dati e delle immagini digitali derivanti dei documenti trattati con attestazione di tutte le operazioni effettuati. ⇒ fornitura del software di ricerca e consultazione ⇒ predisposizione di supporti magnetici contenenti dati e immagini delle ricette. Art. 2 – Tipologie dei documenti e relativi quantitativi Il trattamento documentale e la registrazione dei dati riguarda i seguenti documenti: - ricette farmaceutiche spedite dalle farmacie in regime convenzionale; - distinte contabili riepilogative e distinte delle mazzette accluse da ciascuna farmacia alle ricette del mese; - ricette farmaceutiche spedite dalle farmacie in regime diverso da quello convenzionale ed in base ad intese specifiche (dispensazione “in nome e per conto”) e documentazione correlata; - ricette farmaceutiche non spedite dalla farmacia in quanto corrispondenti a dispensazioni di farmaci effettuate direttamente dalle strutture sanitarie - ricette relative a prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate. Dati relativi alle Aziende Sanitarie Locali 1 e 5: - popolazione residente 433.000 (218.000 Provincia di Imperia e 215.000 Provincia di La Spezia); - ricette farmaceutiche SSN circa 4.000.000 annue (1.700.0000 A.s.l. 1 Imperiese e 2.300.000 A.s.l. 5 Spezzino); - - farmacie convenzionate 155 (76 Imperia e 79 La Spezia) ; - ricette relative a prestazioni sanitarie specialistiche 60.000 mensili A.S.L. 1 e 60.000 mensili AS.L. 5. Art. 3 – Modalità e tempi di svolgimento del servizio e misure di sicurezza Per lo svolgimento del servizio, i documenti destinati al trattamento sono resi disponibili presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale, in locale dedicato; con modalità da stabilirsi sono inoltre rese disponibili 3
le anagrafiche di riferimento (ambiti territoriali, farmacie, medici, assistibili). Per contenere i rischi connessi alla loro movimentazione, le ricette dovranno infatti essere sottoposte a trattamento documentale esclusivamente presso la sede che deve essere adeguata ad onere Aziendale e messa a disposizione dalle Aziende Sanitarie. I documenti originali contenenti dati sensibili non potranno in alcun modo uscire dalla sede ove ha luogo il trattamento e l’obliterazione delle fustelle dovrà essere effettuata immediatamente dopo le operazioni di creazione delle immagini digitali, copia delle quali dovrà risultare tempestivamente archiviata in condizioni di massima sicurezza. Ulteriore misura di sicurezza dovrà obbligatoriamente essere costituita dalla registrazione separata e distinta dei dati riguardanti l’assistito e quelli relativi alle prescrizioni. I colli contenenti i documenti trattati e ogni altro contenitore contenente le produzioni informatiche realizzate (basi di dati, supporti magnetici, software, stampe, ecc.) dovranno essere conferiti opportunamente sigillati. Il trattamento documentale, la rilevazione dei dati e la fornitura delle produzioni informatiche e statistiche, hanno luogo entro trenta giorni dalla messa a disposizione dei documenti. Art. 4 - Registrazione delle informazioni dalle ricette faramaceutiche Le informazioni da sottoporre a registrazione sono tutte quelle previste dal disciplinare tecnico allegato al decreto 18 maggio 2004 del Ministero della Salute (modulo ricetta standardizzato a lettura ottica) e successive modifiche ed integrazioni; dai bollini adesivi (fustelle) applicati dalle farmacie sulla ricetta dovranno essere registrati anche i codici di tracciabilità (decreto Ministero della Salute 2 agosto 2001). Nelle operazioni di registrazione deve altresì essere considerato quanto segue: - a riguardo della numerazione della ricetta assegnato dalla farmacia deve essere registrato il numero progressivo della ricetta; - nella circostanza che a fronte di un codice fiscale corrisponda nell’anagrafica fornita un nominativo diverso da quello apposto sulla ricetta, l’anomalia deve essere registrata; - in presenza di codici fiscali dimostratamene non validi riferiti ad assistiti chiaramente residenti in altre regioni, deve essere registrato anche il nominativo dell’assistito per come esso risulti dal documento; 4
- a fronte di prescrizioni di ossigeno terapeutico deve risultare registrato il numero dei litri dispensati. I codici identificativi dell’assistito non registrati devono limitarsi a quelli mancanti o illeggibili; alla ditta spetta di documentare opportunamente le situazioni che presentano tassi elevati di codici errati. In fase di registrazione del codice assistito deve essere verificata l’esatta corrispondenza con il nominativo dell’assistito così come questo è presente in anagrafica. L’operazione di registrazione delle informazioni relative all’assistito intestatario della ricetta devono tassativamente essere scollegate dalle conoscenza della prescrizione, la cui registrazione deve costituire operazione separata a sua volta scollegata dalla conoscenza delle informazioni sull’assistito. L’archivio dei farmaci impiegato nella registrazione dei dati-ricetta deve consentire di attribuire il prezzo e la classe alla specialità nei dodici mesi precedenti il mese/anno di competenza; per l’ossigeno terapeutico e i farmaci a denominazione generica privi di codifica ministeriale (galenici), è ammessa l’attribuzione di codifiche ad hoc. L’archivio dei farmaci e le procedure di contabilizzazione devono considerare quanto previsto dalla Legge 405/2001 (prezzi di riferimento per farmaci non coperti da brevetto) e successive modifiche e/o integrazioni anche in base a disposizioni regionali. Le registrazioni da effettuare possono essere modificate rispetto a quanto indicato, alla luce di variazioni a carico del modulo-ricetta. Le operazioni di registrazione dei dati dalle ricette farmaceutiche alle quali corrisponde dispensazione di medicinali effettuate fuori dal normale regime convenzionale (dispensazione diretta o in nome e per conto) hanno luogo con le modalità analoghe a quelle descritte in precedenza. Art. 4bis - Registrazione delle informazioni dalle ricette farmaceutiche di prestazioni sanitarie Le informazioni da sottoporre a registrazione sono tutte quelle riportate nelle caselle predisposte per la lettura ottica oppure presenti in ricetta sotto forma di codice a barre (disciplinare tecnico allegato al decreto 18 maggio 2004 del Ministero della Salute - modulo ricetta standardizzato a lettura ottica - e successive modifiche ed integrazioni). Art. 5 - Controlli sulle ricette e sulla contabilità presentata dalle farmacie 5
Le ricette passibili, in tutto o in parte, di non essere ammesse al rimborso da parte del SSN come sotto elencato, devono essere evidenziate, anche ricorrendo a specifiche procedure che si avvalgano delle immagini digitalizzate: a) ricette di Regione diversa; b) ricette prive contemporaneamente di codice e nome (o iniziali) dell’assistito; a) ricette contenenti almeno un farmaco non concedibile dal SSN, in ogni caso o alla data di spedizione; b) ricette con un numero di confezioni dispensate superiore al consentito; c) ricette per le quali è richiesto il rimborso con ritardo di oltre dodici mesi; d) ricette per le quali è richiesto il rimborso prima del consentito (data di spedizione successiva al periodo di competenza). Devono altresì essere evidenziate le ricette che presentino le seguenti anomalie: a) ricette con l’intervallo superiore al consentito fra la data di prescrizione e quella di spedizione; b) ricette mancanti della data di prescrizione e/o della firma del medico; c) ricette mancanti della data di spedizione e/o del timbro della farmacia; d) ricette mancanti dell’importo dell’ossigeno terapeutico o del galenico (prodotti privi di codice minsan); e) ricette con Nota AIFA mancante o difforme; f) ricette per le quali è stato richiesto il diritto di urgenza ma che non risultano conformi; g) altre motivazioni su indicazione dell’Azienda Sanitaria. Le motivazioni indicate sopra possono variare in ragione di modifiche normative o in base a particolari necessità dell’Azienda Sanitaria. La ditta, in sede di registrazione dei dati, oltre a elencare opportunamente le ricette di cui sopra con i relativi importi, deve indicare dettagliatamente le differenze contabili riscontrate: a) per ciascuna farmacia (in base alla distinta contabile riepilogativa), b) per ciascuna mazzetta (in base alla distinta delle mazzette), c) per ciascuna ricetta (in base alla “strisciata” delle ricette), in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di operare puntualmente le conseguenti rettifiche contabili (in accredito o in addebito), ponendo attenzione ad eventuali importi di ticket che la farmacia abbia riscosso in eccesso. 6
Le differenze contabili riscontrate a livello di singola ricetta devono essere specificatamente motivate. La ditta deve fornire, inoltre, un quadro riepilogativo delle differenze contabili con la sintesi, per ciascuna motivazione, delle ricette anomale riscontrate. Il software finalizzato alla documentazione delle discordanze contabili e delle anomalie rilevate, deve visualizzare le singole ricette interessate, corredandole dalle motivazioni e dal dettaglio contabile. Anche le verifiche contabili a carico delle ricette farmaceutiche che le farmacie hanno spedito fuori dal regime convenzionale in nome e per conto e quelle di assistenza integrativa devono prevedere di dettagliarne le ragioni e gli importi. Art. 6 – Immagini digitali dei documenti Di tutta la documentazione sottoposta a trattamento deve essere effettuata l’archiviazione ottica; per quanto attiene le ricette la ditta deve provvedere all’acquisizione delle immagini digitali con risoluzione minima di 150 dpi, sia del fronte che del retro; il fronte della ricetta deve risultare acquisito nei colori originali; l’archiviazione ottica deve interessare anche le ricette rientranti nella dispensazione in nome e per conto, delle ricette contenenti prescrizioni alla cui distribuzione hanno provveduto direttamente le strutture dell’Azienda Sanitaria, delle distinte contabili riepilogative, delle distinte delle mazzette, di eventuale altra documentazione acclusa alle ricette (fatture, ecc.), delle ricette di assistenza integrativa. Le specifiche tecniche delle immagini digitali e la loro qualità devono essere documentate in sede di progetto. Art. 7 - Confezionamento delle ricette farmaceutiche ed obliterazione delle fustelle Le fustelle adesive indicanti i farmaci dispensati devono essere obliterate in modo da impedirne il riutilizzo; il sistema di obliterazione adottato non deve impedire la successiva rilettura del documento ed, in particolare, dei codici in chiaro ed a barre presenti sulle fustelle, deve inoltre garantire che l’annullo interessi la totalità delle fustelle della totalità delle ricette. Le ricette devono essere riammazzettate nell’esatto ordine con il quale sono state conferite ed inserite in scatole standardizzate (un contenitore per ciascuna farmacia/mese), di dimensioni e caratteristiche adatte ad un loro ottimale immagazzinamento; su ciascuna scatola, la cui fornitura è a carico della ditta, deve essere apposta etichetta che riporti i riferimenti della farmacia, il mese/anno di competenza, il numero totale di ricette contenute ed il numero di ricette speciali di stupefacenti; tali informazioni devono anche essere stampigliate in forma di codice a barre. 7
La ditta. in sede di presentazione dell’offerta, deve specificare le modalità di obliterazione adottata, le dimensioni e caratteristiche delle scatole ed il tipo di etichettatura impiegato. Art. 7bis – Confezionamento delle ricette di prestazioni sanitarie specialistiche Le ricette devono essere mazzettate ed inserite in scatole standardizzate, di dimensioni e caratteristiche adatte ad un loro ottimale immagazzinamento; su ciascuna scatola, la cui fornitura è a carico della ditta, deve essere apposta etichetta che riporti i riferimenti della struttura erogante e del periodo di competenza, il numero totale di ricette contenute; tali informazioni devono anche essere stampigliate in forma di codice a barre. La ditta, in sede di presentazione dell’offerta, deve specificare le dimensioni e caratteristiche delle scatole ed il tipo di etichettatura impiegato. Art. 8 – Attestazione del trattamento documentale Ricorrendo alle soluzioni dettagliate nel progetto, la ditta attesta il trattamento documentale al quale ha mensilmente sottoposto le ricette e la documentazione correlata; la relativa attestazione deve indicare quando e da chi sono state eseguite le singole operazioni di registrazione di ciascuna farmacia, le caratteristiche tecniche delle immagini digitali rilevate; deve tra l’altro essere attestato il grado di abbinamento realizzato tra le ricette ed i ricettari e le modalità con le quali tali abbinamenti sono stati ottenuti. Art. 9.1- Verifiche e controlli contabili La ditta deve essere in grado di fornire mensilmente stampe che dettaglino per ciascuna farmacia, a livello di singola mazzetta ed in totale, i valori dichiarati dalla farmacia, quelli rilevati e le relative differenze, le singole ricette a carico delle quali sono state rilevate differenze contabili, le ricette a carico delle quali sono state rilevate anomalie e perciò segnalate (con indicata la relativa motivazione ed il valore della ricetta), le ricette eventualmente non rimborsabili con indicata la ragione ed il valore. La ditta deve altresì fornire stampe che riassumano le differenze contabili riscontrate e forniscano quadri statistici a riguardo delle ricette segnalate o non ammesse al rimborso. Le singole ricette a carico delle quali sono state rilevate anomalie di qualsiasi natura (differenze contabili, errori nei formalismi, non ammissibilità al rimborso, farmaci non concedibili, ecc.) devono essere scorporate, accompagnate da apposito tagliando che ne segnala la motivazione. Gli esiti delle verifiche e controlli contabili, sia quelli complessivi a livello di Azienda Sanitaria, che quelli dettagliati per mazzetta 8
e singola ricetta a livello di farmacia devono essere rappresentati in apposito software che deve anche consentire la visualizzazione delle immagini digitali delle singole ricette a carico delle quali sono state riscontrate differenze contabili o altre anomalie (vedere art. 5). Art. 9.2 – Catalogazione delle immagini e dei dati rilevati L’insieme costituito dai dati e dalle immagini digitali, riferiti alle ricette farmaceutiche ed alla documentazione correlata (distinte) sono catalogati tramite software apposito che: - a livello di singola farmacia renda possibile effettuare campionamenti casuali per fini di controllo statistico della qualità delle informazioni rilevate, di conoscere i dati e gli indicatori e le statistiche fondamentali, di visualizzare le ricette e tutte le relative informazioni in base a criteri stabiliti; - a livello di Azienda Sanitaria renda possibile selezionare le prescrizioni farmaceutiche, visualizzando le ricette ed i relativi dati, secondo criteri prestabiliti e/o variabili impostate, che realizzi graduatorie a riguardo dei farmaci, delle sostanze, delle ditte, dei medici, ecc., che raffiguri i più significativi quadri statistici, che consenta di creare ed esportare file ed effettuare approfondimenti ed analisi. Il software deve consentire di effettuare ricerche anche a riguardo dei codici di tracciabilità dei prodotti dispensati e dei ricettari utilizzati. In base ai dati rilevati ed alle relative elaborazioni, il software fornito deve consentire l’evidenziazione di determinate categorie di ricette (stranieri, STP, residenza non conosciuta), ricette contenenti determinate prescrizioni delle quali il controllo dettagliato è di prassi (ossigeno, farmaci per malattie rare, ecc.) e, per fini di farmacovigilanza, contenenti prescrizioni soggette a limitazioni particolari in ragione dell’età dell’assistito o al suo sesso o altro. Art. 9.3 - Fornitura mensile di stampe e di fogli elettronici La ditta deve fornire mensilmente stampe riportanti elenchi ordinati per farmacia e/o per prescrittore, delle ricette con prescrizioni di ossigeno, di stupefacenti, di farmaci soggetti a piano terapeutico, delle ricette intestate a cittadini dell’Unione Europea, a stranieri temporaneamente presenti, a grandi invalidi di guerra (legge 203/2000), nonchè di tutte quelle richieste in base ad altre necessità dell’Azienda Sanitaria. 9
Deve fornire gli elenchi delle ricette di assistiti residenti in altre Aziende Sanitarie della stessa Regione e residenti in altre Regioni. Deve fornire graduatorie mensili dei farmaci e dei principi attivi più prescritti e delle ditte farmaceutiche, nonché dei prescrittori. Deve inoltre fornire quadri statistici a livello di farmacia, ambiti territoriali, famiglie o tipologie di farmaci, necessari alla valutazione della spesa e dei consumi farmaceutici. Tutte le stampe devono poter essere fornite anche in formato PDF. Di tutte le stampe fornibili la ditta dovrà produrre in sede di progetto le specifiche in dettaglio e relativa legenda. La fornitura deve comprendere fogli elettronici atti a consentire all’Azienda Sanitaria di realizzare in proprio tabelle di sintesi, rapporti e relazioni; tali fogli elettronici dovranno sinteticamente riguardare i farmaci, i principi attivi ed i prescrittori, riportando i dati salienti di consumo (pezzi; spesa, DDD) e gli assistiti trattati (numero, per sesso e per età). Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà consentire l’estrazione di tutti i dati elaborati per eventuale avvicendamento di impresa senza che nulla sia dovuto. Art. 9.4 - Fornitura di files La ditta deve fornire mensilmente e/o per aggregazioni di più mesi, files destinati al sistema regionale e/o nazionale di monitoraggio della spesa farmaceutica e gestione dei flussi informativi, con riferimento in particolare alle procedure regionali e/o nazionali relative alla mobilità sanitaria, cioè quelli delle ricette che sono oggetto alle compensazioni di spesa fra le Aziende Sanitarie e fra Regioni; la ditta dovrà fornire inoltre altri files destinati al servizio aziendale e regionale di monitoraggio della spesa e delle prescrizioni, per ciascun mese e/o per aggregazioni superiori. Art. 9.5 – Osservatori e reportistica-medici La ditta deve mensilmente e trimestralmente elaborare i reports riportanti i dati di spesa ed il profilo prescrittivo di ogni singolo medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, contenente anche gli indicatori di spesa con riferimento a specifici obiettivi stabiliti dall’Azienda Sanitaria, provvedere alla loro stampa laser adottando modulistiche prestabilite (doppia copia); su richiesta dell’Azienda Sanitaria una delle due copie dovrà essere piegata ed imbustata, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di inoltrarla ai medici destinatari (carta, busta ed operazioni di predisposizione sono a carico della ditta). 10
La ditta deve elaborare, sempre con cadenza mensile e trimestrale, specifici reports individuali atti alla valutazione la più completa possibile dei comportamenti prescrittivi dei medici; altri reports individuali dovranno altresì approfondire specifici fenomeni quali le prescrizioni di farmaci soggetti a doppio canale di dispensazione, le prescrizioni di farmaci connotati da determinate Note AIFA, il ricorso all’ossigeno-terapia, i consumi degli assistiti prevalenti, la segnalazione di determinate concomitanze nelle prescrizioni, ecc. A livello di Azienda Sanitaria la reportistica mensile e trimestrale deve consentire l’approfondimento dei seguenti fenomeni salienti: - consumi, fatturati e prescrittori prevalenti di ciascuna ditta farmaceutica; - incidenza, prescrittori ed assistiti prevalenti di ossigeno; - incidenza, singoli farmaci e prescrittori e ditte prevalenti di farmaci a denominazione generica; - per ciascuna nota AIFA, incidenza, farmaci, prescrittori ed assistiti prevalenti; - per ciascun sottogruppo chimico-terapeutico e ciascun principio attivo tutti i dati e gli indicatori di consumo, farmaci, prescrittori ed assistiti prevalenti, analisi dei consumi per fasce di età e sesso degli assistiti; - per ciascuna fascia di età della popolazione residente i dati e gli indicatori di spesa, le prevalenti famiglie di farmaci prescritti, i medici e relativi indicatori che hanno prevalentemente operato in quel determinato contingente della popolazione. In sede di presentazione dell’offerta, la ditta deve fornire il campionario completo dei reports di approfondimento statistico e di quelli destinati all’approfondimento dei comportamenti prescrittivi dei singoli medici (e loro associazioni), corredandolo delle relative specifiche tecniche e legende, perché ne sia valutabile la qualità e completezza. Rilievo particolare è assunto dalla reportistica destinata alla definizione e monitoraggio dei tetti di spesa farmaceutica attribuiti ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta. Art. 9.6 - Fornitura di altro software La ditta deve fornire i programmi dettagliati di seguito, assicurandone il costante aggiornamento per tutta la durata della fornitura. In sede di offerta la ditta deve illustrare il più dettagliatamente possibile i programmi proposti: 11
- i dati registrati dalle schede dei piani terapeutici devono essere posti in relazione a quelli ricavati dalla registrazione delle ricette farmaceutiche e per valutare le corrispondenze e gli incroci; il software fornito deve consentire pertanto la visualizzazione sia delle immagini dei piani stessi e delle relative informazioni, che il dettaglio delle prescrizioni effettuate all’assistito dei farmaci di cui al piano terapeutico, realizzando stampe per valutare l’incrocio dei dati e le eventuali anomalie e criticità. - software per la gestione dei pagamenti delle spettanze delle farmacie, che gestisca anche l’anagrafica delle farmacie convenzionate, che consenta la registrazione dei dati dalle distinte contabili ed effettui tutti i computi previsti, realizzando i tabulati ed i files necessari alle operazioni contabili e di pagamento; i dati contabili relativi dovranno inoltre risultare trattabili per fini statistici (quadri di spesa, confronti, andamenti, ecc.) e sistema di tariffazione delle ricette con relative penne ottiche e banche dati aggiornate. - base di dati e relativo software orientati alla documentazione di tutti i medicinali dispensati negli ultimi dodici mesi ad ogni singolo assistito residente, sia tramite le farmacie convenzionate che altri canali dei quali siano disponibili i relativi flussi informativi, comprensivi dei riferimenti a patologie e diagnosi, sia per informare i medici che trattano gli assistiti (servizi di emergenza, ricoveri ospedalieri, ecc.) che per fini di farmacovigilanza e ricerca. - Fornitura in comodato d’uso per tutto il periodo del servizio, e per i successivi sei mesi dopo la fine dell’appalto di quattro PC completi di monitor LCD minimo 19 pollici e tastiera, più due stampanti Laser a colori,(il tutto nuovo di fabbrica per ogni A.S.L. partecipante al progetto) per la gestione dei files mensili desunti dalle ricette. - Installazione degli stessi e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria di hardware e software comprensiva dei consumabili a totale onere dell’aggiudicataria fino ad un massimo di quindicimila copie per stampante di cui 30% a colori. Art. 9.7 - Rapporto statistico mensile e trimestrale 12
La ditta, con cadenza mensile e trimestrale, deve rimettere un rapporto statistico commentato riguardante i dati farmaceutici, illustrativo degli andamenti di spesa, le variazioni intercorse e relative cause, corredato di tutti quegli indicatori utili per una sua valutazione. I dati di spesa e consumo, analizzati per fasce di età e sesso, devono essere comparati con quelli disponibili a livello regionale e nazionale, anche ricorrendo a modelli statistici di riferimento, al fine di valutare gli scostamenti e le eventuali criticità rilevanti e la loro natura ed entità. A fini dimostrativi, in sede di offerta la ditta deve accludere esempi di rapporti statistici già predisposti. La ditta si rende disponibile a presentare i rapporti statistici da essa predisposti anche in eventi che l’Azienda Sanitaria intenda organizzare. Art. 9bis – Prodotti informatici relativi alle ricette di prestazioni sanitarie specialistiche La ditta aggiudicatrice dovrà fornire un software di consultazione, realizzato in tecnologia web, che permetta di ricercare e visualizzare le immagini delle ricette. All’immagine di ogni ricetta saranno associati: • i dati acquisiti tramite lettura ottica • i dati desumibili dal processo organizzativo della raccolta ricetta (es. struttura erogante e mese di riferimento legati al blocco di ricette) • i dati del medico prescrittore (derivati dall’abbinamento con le consegne dei ricettari) Il software di consultazione dovrà consentire di impostare criteri di ricerca basati su una qualunque combinazione dei dati associati alle ricette. La ditta entro il 20 di ogni mese dovrà fornire: • i supporti ottici contenenti i file delle immagini delle ricette relative al mese precedente. Nei supporti ottici dovrà essere presente un file pdf per ogni ricetta digitalizzata. Ciascun file pdf conterrà l’immagine fronte e retro della ricetta stessa. Il nome di ciascun file deve essere così formato: .pdf • tracciato record da concordare contenente tutte le informazioni desunte dalla lettura ottica, mese di riferimento e struttura erogante. Art. 10 – Altri servizi 13
Il trattamento documentale e registrazione delle informazioni dalle ricette contenenti prescrizioni farmaceutiche la cui dispensazione abbia avuto luogo con modalità diverse dal normale regime convenzionale (distribuzioni diretta da parte delle strutture sanitarie, dispensazione “in nome e per conto”), costituisce un servizio che dovrà essere svolto con modalità analoghe a quello delle ricette farmaceutiche; il volume annuo di documenti è stimato in 200.000 ricette e 30.000 piani terapeutici provenienti dagli ospedali di entrambe le AA.SS.LL.. Le funzioni connesse al servizio riguardano il controllo contabile e formale delle ricette, la produzione di basi di dati ed immagini digitali, di reportistica analitica e contabile e per finalità di monitoraggio. In base ai prezzi di acquisto forniti dalle Aziende Sanitarie, la Ditta eseguirà i computi contabili al fine di valutare gli effetti economici della dispensazione alternativa di medicinali. La formazione e la consulenza ai farmacisti ed agli operatori presso il Servizio Farmaceutico delle Aziende partecipanti rimane a totale carico della ditta per tutta la durata dell’appalto. - N. 3 giornate di formazione in loco al momento dell’avvio ed installazione del sistema con rilascio di certificato e test di verifica apprendimento; ove i test non fossero superati, la ditta dovrà effettuare in loco ulteriore formazione; - Consulenza telefonica o via e-mail tutti i giorni feriali in orario d’ufficio; - Disponibilità ad effettuare formazione-consulenza in loco in caso di aggiornamenti o per particolari e non preventivabili ma motivate esigenze A.S.L.; - Fornitura di un manuale di consultazione con le istruzioni per l’utilizzo dei software forniti e in cui siano specificate le procedure per le ricerche più comuni nella banca dati delle prescrizioni fornite dalla ditta; Art. 11 – Responsabilità e polizza assicurativa La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa ditta aggiudicataria quanto dell’Azienda Sanitaria, oppure di terzi, in conseguenza e per effetto dell’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. La ditta, prima dell’avvio del servizio, dovrà stipulare polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell’Azienda 14
Sanitaria per l’intero periodo di fornitura a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al servizio oggetto del presente capitolato. Detta polizza, sulla quale l’Azienda Sanitaria esprimerà il suo gradimento preventivo, dovrà tenere indenne l’Azienda Sanitaria stessa ed il suo personale per i danni che la ditta aggiudicataria dovesse arrecare. Il massimale della polizza assicurativa, ammontante ad euro 1.500.000 si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 12 mesi successivi alla cessazione del servizio e deve garantire l’Azienda Sanitaria anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di non osservanza da parte della ditta aggiudicataria di norme o leggi. La ditta assume in proprio ogni responsabilità per danno conseguente ad eventuale deperimento, distruzione, furto, incendio e smarrimento dei documenti dei quali deve essere effettuato il trattamento o che risultino affidati per la conservazione; a tale riguardo la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, stipula una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell’Azienda Sanitaria, relativamente all’intera durata del servizio, a copertura del suddetto rischio con massimale di almeno euro 2.000.000. Qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative indicate nel presente articolo, il contratto di affidamento si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento del deposito, a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art. 12 - Obblighi della ditta E’ fatto obbligo alla ditta: a) di non effettuare qualsivoglia operazione di registrazione ed elaborazione fuori dal territorio nazionale; b) di rispondere in qualsiasi sede della correttezza e completezza delle registrazioni e delle elaborazioni, anche a riguardo dell’eventuale contenzioso con le farmacie; c) di non svolgere servizi di tariffazione e controllo delle ricette per conto delle farmacie private ricadenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria; d) di non sub-appaltare il servizio, in tutto o in parte, ad altre ditte; e) di ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e di legislazione sociale; f) di ottemperare agli obblighi riguardanti la sicurezza delle informazioni trattate ai sensi del Dls n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni; g) di risultare operativi entro un mese dalla stipula del contratto successivo all’avvenuto affidamento del servizio e 15
conseguentemente di provvedere al ritiro delle ricette entro tale termine. Inadempienze a riguardo degli obblighi di cui sopra costituiscono valido motivo per l’Azienda Sanitaria di interrompere l’appalto e di rivalersi nei confronti della ditta nelle opportune sedi legali. Nel caso il servizio non sia svolto nei termini indicati, l’Azienda Sanitaria applica una penale di Euro 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo quando questi superi di un quarto i tempi previsti; ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto di affidamento si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno. Art. 13 - Formulazione dell’offerta tecnica La ditta deve formulare l’offerta tecnica (progetto) facendo esplicito riferimento agli articoli del presente capitolato, esponendo in modo documentato e chiaro: - le tecnologie impiegate e le caratteristiche tecniche delle immagini digitali e illustrando, inoltre, i vari aspetti logistici; - descrizione dettagliata e documentata di tutte le produzioni informatiche che saranno fornite, allegandone le specifiche tecniche; per i software deve essere acclusa la documentazione informativa ed i relativi dimostrativi (si CD/DVD); di tutte le stampe fornibili devono essere accluse le legende e forniti esempi reali in forma digitale (formato PDF su CD/DVD) - tempi di reportistica, tempi di ritiro ricette - compatibilità con i programmi esistenti per avere la possibilità di poter avere in linea le ricette degli anni precedenti, almeno 5 anni. - La ditta, in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire informazioni a riguardo delle caratteristiche dell’archivio storicizzato dei farmaci che si propone di adottare (con riferimento alla storicizzazione delle informazioni) e delle modalità e tecnologie impiegate nelle operazioni di registrazione dei dati delle ricette, con riferimento in particolare alla netta separazione nella registrazione delle informazioni dell’assistito e delle prescrizioni, nei controlli statistici di qualità dei dati registrati. - La ditta deve fornire stampe, files, reports e software come sommariamente richiamato di seguito, in sede di presentazione dell’offerta deve dettagliare le singole forniture che è in grado di assicurare e le relative specifiche. - Deve inoltre mantenere nel computer in dotazione un software aggiornato per effettuare tariffazioni estemporanee 16
Art. 14 – Formulazione dell’offerta economica Nella propria offerta economica la ditta dovrà indicare il prezzo unitario per ciascuna ricetta trattata. Art. 15 - Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 81, comma 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, sulla base di parametri di convenienza economica (massimo 40 punti) e di merito tecnico (massimo 60 punti). La graduatoria finale di classificazione dei concorrenti sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio finale attribuito a ciascuna offerta valida. Il punteggio finale è determinato in base alla seguente formula Punteggio finale = PE + PQ Dove: PE = punteggio di convenienza economica PQ = punteggio di merito tecnico (qualità) L’attribuzione dei punteggi avviene come segue: Convenienza economica - Massimo 40 (quaranta) punti. Al prezzo unitario più favorevole saranno attribuiti 40 punti; agli altri prezzi unitari offerti saranno attribuiti punteggi determinati in misura inversamente proporzionale al loro importo secondo la seguente formula: PE = (Pmin/Pa) x 40 dove: Pmin = prezzo offerto più basso Pa = prezzo dell’offerta considerata Merito tecnico - Massimo 60 (sessanta) punti. L’attribuzione dei punteggi di merito tecnico è effettuata con riferimento ai parametri meglio specificati successivamente. Al progetto qualitativamente migliore saranno attribuiti 60 riparametrati; agli altri progetti saranno attribuiti punteggi determinati in misura proporzionale secondo la seguente formula: PQ = (Qa/Qmax) x 60 Dove: Qmax = punteggio assegnato al progetto migliore Qa = punteggio assegnato a quello considerato 17
L’attribuzione di un punteggio di merito tecnico (PQ) inferiore a 36 punti è da considerare indicativa di insufficienza tecnica dell’offerta e comporta l’esclusione dalla gara del soggetto offerente. Le offerte devono rispettare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 86 del D.lgs. 163/06 relativo alla congruità delle offerte fermo restando la facoltà della stazione appaltante di valutare le offerte, che in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. I parametri per l’attribuzione dei punteggi di merito tecnico sono dettagliati di seguito: tecnologie impiegate, affidabilità del processo di trattamento documentale, aspetti logistici e misure di sicurezza (massimo 5 punti) minori tempi di reportistica e minori tempi di ritiro e lettura ricette (massimo 10 punti) Qualità, caratteristiche, completezza e funzionalità del sistema per la catalogazione dei dati e delle immagini (massimo 15 punti). Qualità, articolazione e completezza delle elaborazioni e statistiche prodotte (massimo 20 punti) che considerino le seguenti funzioni per cui: - stampe prodotte, procedure relative alle verifiche e controlli contabili e qualità, articolazione e completezza degli elaborati mensili e periodici e dei fogli elettronici (max 5 punti) - reportistica orientata al monitoraggio dei comportamenti prescrittivi dei medici ( max 10 punti); - reportistica orientata all’analisi statistica e valutazione comparata della spesa e dei consumi farmaceutici dell’Azienda Sanitaria ( max 5 punti) Qualità, caratteristiche e completezza dei altri servizi e forniture migliorative che la ditta ritenga utile proporre (massimo 10 punti). Art. 16 - Durata dell’appalto e proroga Il servizio verrà affidato per sessanta mesi dalla data di stipula del contratto da parte delle singole aziende. E’ facoltà della stazione appaltante prorogare il servizio fino ad un massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni originarie; la ditta aggiudicataria è tenuta, senza sollevare alcuna eccezione, ad assicurare il regolare servizio per il periodo suddetto. 18
Art. 17 – Periodo di prova e risoluzione del contratto Per i primi tre mesi la fornitura si intenderà conferita a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda Sanitaria le valutazioni del caso; durante il periodo di prova l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione scritta; in tale eventualità alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso. Nel corso dell’esecuzione del contratto, qualora l’Azienda Sanitaria rilevi violazione degli obblighi contrattuali, provvede a contestare alla ditta gli addebiti rilevati e contestualmente fissa un congruo termine entro cui la medesima dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Qualora la ditta non provveda, l’Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto. Dopo tre contestazioni il contratto potrà essere risolto. La risoluzione del contratto dà diritto all’Azienda Sanitaria di rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione prestata. Il contratto potrà anche essere risolto di diritto dall’Azienda Sanitaria per le seguenti cause: - interruzione nell’esecuzione della prestazione di servizi senza giustificato motivo; - grave inadempimento; - grave negligenza nell’esecuzione del servizio: - subappalti - grave e provata indegnità; - sopravvenuto stato fallimentare della ditta o altra procedura concorsuale relativa alla medesima ditta. Art. 18 – Fatturazione e pagamento Per l’intero periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture posticipate mensili. Il pagamento del servizio di regola avverrà a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura; Le fatture saranno intestate ed inoltrate come specificato nella lettera di aggiudicazione. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto e la ditta è tenuta comunque a continuare il servizio. 19
Art. 19 – Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del servizio oggetto del presente Capitolato sarà competente il Foro di Sanremo . 20
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