Commissione Distrettuale Formazione Magistratura Onoraria
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Commissione Distrettuale Formazione Magistratura Onoraria Il Codice del Consumo: II parte - la tutela del consumatore per le pratiche commerciali aggressive, comprese le nuove forme di pubblicità televisiva – i contratti a distanza . Torino, 24 maggio 2018 Avv. Paola Gelato – Partner - Studio Legale Jacobacci & Associati
Pratiche commerciali aggressive (art. 24) pratica commerciale che, mediante molestie o coercizione (compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento) bisogna tenere conto di limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di tutte le caratteristiche e scelta o di comportamento del consumatore medio circostanze del caso rilievo della fattispecie concreta indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso 1
Criteri per valutare la sussistenza di molestie o coercizione (art. 25) • i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; • il ricorso alla minaccia fisica o verbale; • lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; • qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; • qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. 2
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26) • creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; • effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; • effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; • imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali; 3
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26) • salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; • esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo; • informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; • lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. 4
Pratiche commerciali aggressive nell’e-commerce (Tar Lazio, 29 luglio 2016, n. 8801, PS9192 – Marco Polo Expert – Vendite online) «cercare di mantenere in essere un rapporto di consumo, dilatando i tempi per la restituzione o lo sblocco delle somme già versate e promuovendo l’acquisto di un prodotto alternativo, all’accettazione del quale il consumatore era indebitamente condizionato senza neppure poter sapere, da subito, che il rimborso di quanto versato per il prodotto non disponibile sarebbe avvenuto solo dopo il pagamento del nuovo acquisto» costituisce un indebito condizionamento che integra un’ipotesi di pratica commerciale aggressiva 5
Competenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso di pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 9 febbraio 2016, n. 4) «la competenza ad irrogare la sanzione per pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva è sempre individuabile nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato» Attivazione di «servizi di navigazione internet e di segreteria telefonica sulle SIM vendute senza aver previamente acquisito il consenso del consumatore e senza averlo reso edotto indebito condizionamento che dell’esistenza della preimpostazione di tali limita la libertà di scelta servizi e della loro onerosità, così esponendolo ad eventuali addebiti inconsapevoli connessi alla navigazione internet e al servizio di segreteria» 6
Provvedimento AGCM 30/11/2016 PS10214 - GOLDCAR Condotte contestate: a) Le modalità aggressive con le quali il professionista – dopo aver bloccato un considerevole importo sulla carta di credito del cliente a garanzia di eventuali danni arrecati all’autovettura noleggiata – offre alcuni prodotti accessori presentati come “assicurativi”. In particolare, il professionista, al momento del ritiro dell’autovettura (check out) – e senza che sia fornita preventivamente al consumatore alcuna chiara informativa in merito al perimetro delle coperture assicurative già incluse nel noleggio – propone al consumatore, con modalità insistenti e pressanti, la sottoscrizione di una copertura aggiuntiva a pagamento, sia per abbattere l’importo del deposito cauzionale, sia paventando il possibile ingente addebito sulla sua carta di credito per eventuali danni all’auto nel caso in cui non sottoscriva tale copertura. Inoltre il professionista, a fronte della mancata acquisizione di tale copertura aggiuntiva, addebita al termine del noleggio importi arbitrari per danni attribuiti al consumatore. Pratica aggressiva 7
Provvedimento AGCM 30/11/2016 PS10214 - GOLDCAR Condotte contestate: b) La discrasia tra il prezzo finale corrisposto dal cliente al momento della riconsegna dell’autovettura e quello emerso nell’iter di prenotazione, in ragione dell’applicazione di ulteriori voci di costo legate Pratica ingannevole e aggressiva al conteggio del carburante. Il consumatore è ingannato sul L’importo è addebitato a fine principale parametro di scelta del noleggio direttamente sulla carta servizio. di credito, costringendo il consumatore al pagamento di una voce di costo di cui non è stato adeguatamente informato. 8
Provvedimento AGCM 8/11/2017 PS10927 - LINK Condotte contestate: a) Contattare telefonicamente i consumatori, occultando la natura commerciale della comunicazione e facendo loro credere di poter ricevere senza alcuna obbligazione di pagamento un apparecchio per il trattamento dell’acqua, essendo risultati vincitori di un presunto concorso a premi. b) In occasione di una prima visita domiciliare, fornire ai consumatori erronee informazioni circa i reali importi da corrispondere e far apporre al cliente la propria firma su un modulo prestampato, impegnandolo così, in modo non consapevole, in un contratto per l’acquisto dell’apparecchio ad un prezzo di rilevante entità. Pratiche ingannevoli 9
Provvedimento AGCM 8/11/2017 PS10927 - LINK Condotte contestate: c) Palesare, in una visita successiva all’installazione dell’apparecchio, il reale contenuto della obbligazione sottoscritta, sottolineando che ormai erano trascorsi i 14 giorni previsti per il diritto di recesso, in maniera tale da renderne impossibile l’esercizio e sollecitando in modo pressante il versamento di un importo di ragguardevole entità, anche mediante l’accensione di un finanziamento. idonea a condizionare indebitamente la libertà Pratica aggressiva di scelta dei consumatori, attraverso la neutralizzazione dell’esercizio del diritto di recesso nonché attraverso la pressante e insistente richiesta di onorare un impegno non consapevolmente sottoscritto dal consumatore. 10
Provvedimento AGCM 11/5/2017 PS10601 - WHATSAPP Whatsapp è stata sanzionata dall’AGCM per le modalità aggressive con cui ha acquisito il consenso dei propri utenti (consumatori) alle modifiche apportate ai Termini di utilizzo. La condotta consiste nell’aver indotto gli utenti ad accettare integralmente le modifiche apportate ai Termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger, con, in particolare, preimpostata l’opzione di condividere con Facebook alcuni dati personali del proprio account WhatsApp, per l’utilizzo dei medesimi da parte di Facebook a fini di profilazione commerciale e pubblicitari. In caso di non accettazione veniva prospettata l’interruzione del servizio. 11
Provvedimento AGCM 11/5/2017 PS10601 - WHATSAPP A coloro che erano già utenti dell’applicazione alla data dell’aggiornamento, WhatsApp consentiva la possibilità di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, Pratica aggressiva comunque, a utilizzare l’applicazione. L’esistenza di questa opzione non era stata, però, rappresentata nella schermata principale dedicata all’accettazione dei nuovi Termini di utilizzo. Solo nella schermata successiva, alla quale si accedeva cliccando sul link che rimandava alla lettura dei Termini e dell’informativa sulla privacy, l’utente si sarebbe accorto di avere una scelta alternativa che risultava, però, preimpostata, tramite spunta nell’apposita casella, sul consenso alla condivisione dei dati. 12
Le televendite (artt. 28 – 32) ambito di applicazione, art. 28: • spot di televendita e pubblicità radiotelevisiva, comprese quelle di: astrologia cartomanzia servizi relativi a concorsi o giochi in forma di pronostici 13
Distinzione tra televendita e telepromozione (TAR Lazio - Roma, Sez. I, Sent. n. 7051/2014) «La televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale. Si tratta indi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata e disciplinata dall’art. 1336 cc.» «La telepromozione invece […] è una forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi, fatta dall’emittente nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi stessi. La telepromozione, indi, risulta priva di effetti negoziali» 14
Prescrizioni e divieti, artt. 29 – 30: non devono contenere: sono vietate se: • scene di violenza • offendono la dignità umana fisica o morale, che • discriminano per razza, possano offendere i sesso o nazionalità consumatori per: • offendono convinzioni religiose o politiche indecenza • inducono comportamenti volgarità pregiudizievoli per la salute, ripugnanza la sicurezza o la protezione dell’ambiente norme volte alla tutela della dignità umana, dell’ordine pubblico e del buon costume 15
Prescrizioni e divieti, artt. 29 – 30: non devono sfruttare: non devono contenere: • superstizione • credulità dichiarazioni o rappresentazioni • paura che possono indurre in errore per ciò che riguarda: anche per mezzo di: • le caratteristiche e gli effetti del servizio • il prezzo • omissioni • le condizioni di vendita o di pagamento • ambiguità • le modalità della fornitura • esagerazioni • gli eventuali premi • l'identità delle persone rappresentate 16
tutela dei minori, art. 31: La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose 17
sanzioni, art. 32: In caso di violazione delle norme sulle televendite, fatte salve le disposizioni penali e quelle in materia di contratti a distanza, si applicano le sanzioni previste dall’art. 2.20 della l. 481/1995 e dall’art. 1.31 della l. 249/1997 sospensione dell’attività d’impresa fino a sei mesi in caso di reiterazione o sanzioni pecuniarie proposta al Ministro competente di sospendere o far decadere la concessione 18
Giurisprudenza in materia di televendite: provvedimento AGCM 27/03/2014 PS9009 – Mondial Relax La televendita della Mondial Relax mostrava poltrone reclinabili con sistemi elettrici e indicava in sovraimpressione un prezzo molto conveniente, che si riferiva in realtà a un modello diverso da quello mostrato nel filmato L’AGCM, su istanza di un consumatore che aveva acquistato una poltrona pensando di ricevere a casa il modello reclinabile mostrato nella televendita, ha irrogato alla Mondial Relax una sanzione pecuniaria pari a € 20000 La decisione si fonda sull’ingannevolezza e sull’ambiguità del messaggio commerciale, che portano a pregiudicare il comportamento economico del consumatore pratica commerciale ingannevole, art 21 19
Provvedimento AGCM 2/8/2017 PS10426 - KALAI La televendita di «Renumax» forniva informazioni sulle caratteristiche prestazionali Veniva mostrata la graduale del prodotto in termini di scomparsa totale e scomparsa dei graffi e delle definitiva dei danni presenti sulla carrozzeria dei strisciate presenti sulla veicoli, nonché sulla prospettata possibilità di carrozzeria di un autoveicolo. conseguire risparmi in tempo e denaro. Su istanza dei consumatori che hanno lamentato l’ingannevolezza di tali affermazioni, l’AGCM ha dichiarato queste pratiche ingannevoli e ha irrogato ai distributori KALAI e EYE Logistics una sanziona pecuniaria. 20
Provvedimento AGCM 3/2/2011 PS6339 - DP MOBILE Il procedimento riguarda la reiterata diffusione televisiva del un telequiz a premi «Giocare», la cui partecipazione è incentivata sollecitando i telespettatori a chiamare numerazioni a Sembra un gioco a premi sovrapprezzo. ma è una televendita di Secondo l’AGCM, la trasmissione non contenuti multimediali . comunicava in modo chiaro ai consumatori la relativa natura della trasmissione stessa, prettamente promozionale. I consumatori erano attratti dalla possibilità di vincere i premi messi in palio attraverso la partecipazione telefonica al Pratica ingannevole programma televisivo, il cui scopo era in realtà vendere contenuti multimediali, senza alcuna effettiva possibilità di partecipare in diretta al Nello stesso senso, quiz oggetto della trasmissione televisiva. Provvedimento AGCM 3/2/2011 PS6196 - PUBLIMAR 21
Provvedimento AGCM 14/12/2011 PS6992 - MARA FASHION Il professionista che, in una televendita di borse: a) Omette o presenta in modo incomprensibile Tali informazioni compaiono in un informazioni rilevanti in merito al diritto di super a scorrimento veloce (circa 9 recesso. secondi), che, per la dimensione delle scritte, nonché per la velocità con cui b) Fornisce informazioni ingannevoli in viene trasmesso, non risulta leggibile. materia di garanzia legale di conformità. La fattura di acquisto riporta che “la merce in promozione non viene cambiata né rimborsata”, è sanzionato per e che “gli indumenti vengono sostituiti solo in pratica ingannevole. caso di taglia sbagliata”, in contrasto con quanto previsto dal Codice del Consumo. 22
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali Contratti a distanza (artt. 45 ss. – D. lgs. N. 21/2014) “Contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso “Contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore 23
Ambito di applicazione ed esclusioni, artt. 46 – 47: Contratti: Qualsiasi contratto concluso a) per i servizi sociali tra un professionista e un b) di assistenza sanitaria c) di attività di azzardo consumatore, inclusi i d) di servizi finanziari contratti per la fornitura di e) beni immobili; f) edifici acqua, gas, elettricità o g) disciplina viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” teleriscaldamento, anche da h) disciplina tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti parte di prestatori pubblici, di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio nella misura in cui detti i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale prodotti di base sono forniti l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella su base contrattuale. famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; m) di servizi di trasporto passeggeri n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore. Contratti con corrispettivo che il consumatore deve pagare non superiore a 50 euro, salvo il caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, con l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superiore a 50 euro. 24
Obblighi di informazione precontrattuali, artt. 49-51: L'elenco contiene, tra le altre, informazioni riguardo a: - professionista - caratteristiche principali dei beni o servizi - prezzo, comprensivo di imposte/spese aggiuntive di spedizione/ogni altro costo - modalità del pagamento/consegna/esecuzione e data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni - recesso - durata del contratto - garanzia legale - se applicabile, costo della restituzione dei beni in caso di recesso Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile in modo appropriato al mezzo di comunicazione impiegato. In caso di offerte telefoniche l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere rese note all'inizio della conversazione con il consumatore. In questi casi il consumatore è vincolato soltanto dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. L’ obbligo di pagare deve essere espressamente riconoscibile da parte del consumatore prima di inoltrare l'ordine. Se l'ordine implica di azionare un pulsante, questo riporta in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine. Eventuali pagamenti supplementari facoltativi devono essere accettati espressamente. Non sono dunque ammissibili siti internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. Opt-out). Non possono essere imposte spese superiori alle tariffe sostenute dal professionista per l'uso di mezzi di pagamento. 25
Recesso, artt. 52-59: Il diritto di recesso Senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, entro 14 giorni (di calendario) dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della acquisizione fisica del possesso dei beni. Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può utilizzare il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. L'onere della prova incombe sul consumatore – meglio evitare dunque una comunicazione telefonica. Termine prorogato per l’esercizio del recesso Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista fornisce queste informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Esclusione del diritto di recesso Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto, come ad esempio per i beni confezionati su misura o quelli che rischiano di deteriorarsi o a scadere rapidamente. Non è possibile nemmeno recedere in caso di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici e aperti dopo la consegna e in caso di fornitura di registrazioni audio/video, giornali/periodici/riviste e dai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica. Il recesso è infine escluso in generale per le attività del tempo libero quando il contratto deve essere eseguito in una data/periodo specifico, per gli alloggi non residenziali/ trasporti di beni e noleggio auto. Se il consumatore ha acconsentito espressamente all'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso, il consumatore può recedere solo se non è stata fornita l'intera prestazione. Se il professionista ha invece adempiuto a parte del contratto, il consumatore versa un importo proporzionale a quanto è stato fornito dal professionista fino al momento del recesso, calcolando tale importo sulla base del prezzo totale. 26
Restituzione della merce e rimborso del prezzo Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale i beni ricevuti senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. È il consumatore a dovere sostenere i costi diretti della restituzione, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni o abbia omesso di informare il consumatore che questi sono a carico del consumatore. Ovviamente prima di recedere, il consumatore ha il diritto di stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento di quanto acquistato. Ciò significa che può fare tutto ciò che potrebbe fare acquistando il prodotto in negozio. Nel caso in cui il consumatore ecceda questo accertamento, causando una diminuzione del valore dei beni, ha comunque ancora diritto di recedere, dovendo però in questo caso sostenere il costo di questa diminuzione di valore. Il professionista deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è stato informato del recesso. Per il rimborso il professionista utilizza lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia acconsentito ad un altro mezzo di pagamento (in ogni caso il consumatore non deve sostenere alcun costo). Va ricordato che il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni (o il consumatore abbia dimostrato di averli spediti). 27
Giurisprudenza in materia di contratti a distanza: provvedimento AGCM 5/07/2017 PS10684 – Vodafone Inizio dell’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (il cosiddetto periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore L’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso è sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà 28
Provvedimento AGCM 18/4/2018 PS10740 - LEONE TEAM Nell’ambito della vendita online, la condotta di non fornire – o fornire in modo ambiguo e/o errato – al consumatore, prima che sia vincolato al contratto, informazioni anche obbligatorie, in particolare riguardo alle informative in merito di recesso, alla garanzia legale di conformità, alla errata indicazione del foro competente per eventuali controversie e alla mancata indicazione di un link di collegamento alla piattaforma ODR è contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta dei consumatori in relazione all’offerta del professionista. Pratica commerciale scorretta 29
Provvedimento AGCM 5/4/2018 PS10841 - MOONTECH.IT si caratterizza come una pratica La condotta commerciale di promuovere commerciale aggressiva «a causa della o vendere prodotti tramite internet marcata posizione di debolezza in cui si senza procedere alla consegna del prodotto acquistato, nonostante trovano i consumatori in ragione del l’avvenuta conferma dell’ordine e la particolare strumento utilizzato per la disponibilità sul sito del prodotto conclusione del contratto di acquisto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto Le informazioni presenti sul sito in merito all’immediata come disponibile e pertanto consegnabile disponibilità dei profitti sono idonee a indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione attraverso la semplice spedizione.» commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Successivamente all’annullamento dell’ordine, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso dei soldi versati. 30
Provvedimento AGCM 5/4/2018 PS10841 - MOONTECH.IT Inoltre, l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle informazioni relative al numero di fax, al diritto di recesso, alla garanzia di conformità, alla consegna della merce ordinata, al passaggio di rischio al vettore il caso di merce smarrita o danneggiata e all’indicazione del foro competente a decidere sulle eventuali controversie Nello stesso senso, viola gli obblighi informativi a carico Provvedimento AGCM 24/4/2018 del professionista in merito alla PS10816 - TRIVEO conclusione di contratti a distanza (art. 49 Codice del Consumo). 31
Provvedimento AGCM 30/5/2017 PS10339 - ARUBA Condotte contestate: a) Offerte promozionali presentate come disponibili entro date di volta in volta fissate, ma, di fatto, ripetutamente rinnovate alla scadenza. Il consumatore è indotto a ritenere che, essendo l’offerta temporanea, è preferibile assumere una decisione immediata per poter usufruire della promozione non più, in seguito, disponibile. Pratica commerciale ingannevole 32
Provvedimento AGCM 30/5/2017 PS10339 - ARUBA Condotte contestate: b) Mancato adempimento degli obblighi informativi sul diritto al ripensamento. Non si può supplire a tale inadempimento con la mera assunzione di un comportamento «disponibile», accogliendo «nella maggior parte dei casi» le richieste di recesso, poiché, in assenza di informazione sul ripensamento, non tutti i consumatori saranno indotti a chiedere la cessazione del rapporto contrattuale appena Violazione degli obblighi concluso. informativi legati alla conclusione di contratti a distanza e del diritto al ripensamento 33
Provvedimento AGCM 30/5/2017 PS10339 - ARUBA Condotte contestate: c) Condotte illecite nella fase di acquisto: • servizi opzionali preselezionati Con la preselezione di servizi vengono imposti • rinnovi automatici preimpostati. pagamenti supplementari al consumatore senza che il professionista abbia ottenuto il consenso espresso del consumatore. Il rinnovo automatico preimpostato costituisce una pratica commerciale scorretta, in quanto il prolungamento della durata contrattuale, non deciso liberamente dal consumatore, determina una fornitura Pratiche commerciali aggressive non richiesta per un periodo ulteriore rispetto a quello prescelto ed il relativo pagamento (pratiche commerciali aggressive). 34
Provvedimento AGCM 5/4/2017 IP255 - GREEN NETWORK Nella conclusione di contratti La rinuncia alla conferma in forma scritta telefonici (a distanza) è formulata in termini non facilmente comprensibili e non avviene preliminarmente, ma solo alla fine della telefonata. la mancata acquisizione della rinuncia alla conferma in forma scritta per la conclusione del contratto tramite teleselling e l’individuazione costituisce una violazione delle del dies a quo dal quale far decorrere il diritto prescrizioni sui requisiti formali dei di recesso nella data di invio (e non di contratti a distanza e sul diritto di ricevimento) della welcome letter, non recesso (artt. 51 c. 6, 52 c. 2 e 54 consentendo al consumatore, in diverse Codice del Consumo). circostanze, un esercizio pieno di tale diritto, 35
CONCLUSIONI • Pratiche commerciali aggressive Leit-motif • Televendite / telepromozioni • Contratti a distanza Massima protezione del consenso: • Garanzia di libera manifestazione • Serena autodeterminazione • NO ad ogni condizionamento • Favor per la formazione della libera scelta del consumatore Articolata difesa del consumatore più debole • ≠ ogni forma di sfruttamento della sua posizione • Tutela rafforzata per i minori e per il pubblico esposto a suggestioni commerciali (es. televendite e telepromozioni) Stesso meccanismo: contratti a distanza • Massima informazione al consumatore anche se la conclusione del contratto non avviene alla presenza fisica dei contraenti 36
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