Commissione Distrettuale Formazione Magistratura Onoraria

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Commissione Distrettuale Formazione
      Magistratura Onoraria

Il Codice del Consumo: II parte - la tutela del
  consumatore per le pratiche commerciali
   aggressive, comprese le nuove forme di
pubblicità televisiva – i contratti a distanza .

         Torino, 24 maggio 2018
Avv. Paola Gelato – Partner - Studio Legale
          Jacobacci & Associati
Pratiche commerciali aggressive (art. 24)

                        pratica commerciale che, mediante molestie o coercizione
                    (compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento)

 bisogna tenere conto di
                                limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di
tutte le caratteristiche e
                                    scelta o di comportamento del consumatore medio
  circostanze del caso

       rilievo della
  fattispecie concreta                  indotto ad assumere una decisione di natura
                                       commerciale che non avrebbe altrimenti preso

                                                                                               1
Criteri per valutare la sussistenza di molestie o coercizione (art. 25)

                      • i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

                         • il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

 • lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza
   specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine
                        di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

      • qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal
    professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il
     diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro
                                          professionista;

 • qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente
                                 temeraria o infondata.

                                                                                                 2
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26)

  • creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla
    conclusione del contratto;

  • effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a
    lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui
    siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

  • effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta
    elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e
    nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di
    un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196;

  • imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in
    virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente
    essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere
    sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un
    consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
                                                                                                          3
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26)

   • salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
     modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini
     affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti
     reclamizzati;

   • esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il
     professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto
     dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;

   • informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio
     saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

   • lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o
     potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre
     in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a
     reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al
     sostenimento di costi da parte del consumatore.

                                                                                                      4
Pratiche commerciali aggressive nell’e-commerce
(Tar Lazio, 29 luglio 2016, n. 8801, PS9192 – Marco Polo Expert – Vendite online)

     «cercare di mantenere in essere un rapporto di consumo,
dilatando i tempi per la restituzione o lo sblocco delle somme già
  versate e promuovendo l’acquisto di un prodotto alternativo,
   all’accettazione del quale il consumatore era indebitamente
    condizionato senza neppure poter sapere, da subito, che il
    rimborso di quanto versato per il prodotto non disponibile
 sarebbe avvenuto solo dopo il pagamento del nuovo acquisto»

                              costituisce un indebito condizionamento che integra
                                 un’ipotesi di pratica commerciale aggressiva

                                                                                    5
Competenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso di pratiche
       commerciali considerate in ogni caso aggressive
                    (Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 9 febbraio 2016, n. 4)

              «la competenza ad irrogare la sanzione per pratica commerciale
                 considerata in ogni caso aggressiva è sempre individuabile
                  nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato»

 Attivazione di «servizi di navigazione internet e
 di segreteria telefonica sulle SIM vendute senza
    aver previamente acquisito il consenso del
      consumatore e senza averlo reso edotto                   indebito condizionamento che
    dell’esistenza della preimpostazione di tali                  limita la libertà di scelta
 servizi e della loro onerosità, così esponendolo
ad eventuali addebiti inconsapevoli connessi alla
 navigazione internet e al servizio di segreteria»
                                                                                                6
Provvedimento AGCM 30/11/2016
                      PS10214 - GOLDCAR
Condotte contestate:
a) Le modalità aggressive con le quali il professionista – dopo aver bloccato un considerevole importo
   sulla carta di credito del cliente a garanzia di eventuali danni arrecati all’autovettura noleggiata –
   offre alcuni prodotti accessori presentati come “assicurativi”. In particolare, il professionista, al
   momento del ritiro dell’autovettura (check out) – e senza che sia fornita preventivamente al
   consumatore alcuna chiara informativa in merito al perimetro delle coperture assicurative già incluse
   nel noleggio – propone al consumatore, con modalità insistenti e pressanti, la sottoscrizione di una
   copertura aggiuntiva a pagamento, sia per abbattere l’importo del deposito cauzionale, sia
   paventando il possibile ingente addebito sulla sua carta di credito per eventuali danni all’auto nel
   caso in cui non sottoscriva tale copertura. Inoltre il professionista, a fronte della mancata
   acquisizione di tale copertura aggiuntiva, addebita al termine del noleggio importi arbitrari per
   danni attribuiti al consumatore.

                                                                    Pratica aggressiva

                                                                                                            7
Provvedimento AGCM 30/11/2016
                            PS10214 - GOLDCAR

Condotte contestate:
b) La discrasia tra il prezzo finale corrisposto dal
cliente al momento della riconsegna dell’autovettura
e quello emerso nell’iter di prenotazione, in ragione
dell’applicazione di ulteriori voci di costo legate            Pratica ingannevole e aggressiva
al conteggio del carburante.

                                  Il consumatore è ingannato sul
                                                                             L’importo è addebitato a fine
                                  principale parametro di scelta del
                                                                             noleggio direttamente sulla carta
                                  servizio.
                                                                             di credito, costringendo il
                                                                             consumatore al pagamento di una
                                                                             voce di costo di cui non è stato
                                                                             adeguatamente informato.

                                                                                                                 8
Provvedimento AGCM 8/11/2017
                              PS10927 - LINK

Condotte contestate:
a)   Contattare telefonicamente i consumatori, occultando la natura commerciale della
     comunicazione e facendo loro credere di poter ricevere senza alcuna obbligazione di pagamento
     un apparecchio per il trattamento dell’acqua, essendo risultati vincitori di un presunto
     concorso a premi.
b)   In occasione di una prima visita domiciliare, fornire ai consumatori erronee informazioni
     circa i reali importi da corrispondere e far apporre al cliente la propria firma su un
     modulo prestampato, impegnandolo così, in modo non consapevole, in un contratto per
     l’acquisto dell’apparecchio ad un prezzo di rilevante entità.

                                                           Pratiche ingannevoli

                                                                                                     9
Provvedimento AGCM 8/11/2017
                                PS10927 - LINK

Condotte contestate:
c) Palesare, in una visita successiva all’installazione dell’apparecchio, il
   reale contenuto della obbligazione sottoscritta, sottolineando che ormai
   erano trascorsi i 14 giorni previsti per il diritto di recesso, in
   maniera tale da renderne impossibile l’esercizio e sollecitando in modo
   pressante il versamento di un importo di ragguardevole entità, anche
   mediante l’accensione di un finanziamento.

     idonea a condizionare indebitamente la libertà          Pratica aggressiva
     di scelta dei consumatori, attraverso la
     neutralizzazione dell’esercizio del diritto di
     recesso nonché attraverso la pressante e
     insistente richiesta di onorare un impegno non
     consapevolmente sottoscritto dal consumatore.

                                                                                  10
Provvedimento AGCM 11/5/2017
                      PS10601 - WHATSAPP

Whatsapp       è     stata     sanzionata
dall’AGCM        per     le     modalità
aggressive con cui ha acquisito il
consenso       dei      propri      utenti
(consumatori) alle modifiche apportate
ai Termini di utilizzo.

                             La condotta consiste nell’aver indotto gli utenti ad accettare
                             integralmente le modifiche apportate ai Termini di utilizzo
                             dell’applicazione WhatsApp Messenger, con, in particolare,
                             preimpostata l’opzione di condividere con Facebook alcuni
                             dati personali del proprio account WhatsApp, per l’utilizzo dei
                             medesimi da parte di Facebook a fini di profilazione commerciale
                             e pubblicitari. In caso di non accettazione veniva prospettata
                             l’interruzione del servizio.
                                                                                                11
Provvedimento AGCM 11/5/2017
                        PS10601 - WHATSAPP

A coloro che erano già utenti dell’applicazione alla data
dell’aggiornamento, WhatsApp consentiva la possibilità
di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del
proprio account WhatsApp con Facebook e continuare,                             Pratica aggressiva
comunque, a utilizzare l’applicazione.

     L’esistenza di questa opzione non era stata, però, rappresentata nella
     schermata principale dedicata all’accettazione dei nuovi Termini di
     utilizzo. Solo nella schermata successiva, alla quale si accedeva
     cliccando sul link che rimandava alla lettura dei Termini e
     dell’informativa sulla privacy, l’utente si sarebbe accorto di avere una
     scelta alternativa che risultava, però, preimpostata, tramite spunta
     nell’apposita casella, sul consenso alla condivisione dei dati.

                                                                                                     12
Le televendite (artt. 28 – 32)

                ambito di applicazione, art. 28:

• spot di televendita e pubblicità radiotelevisiva, comprese quelle di:

                             astrologia

                            cartomanzia

      servizi relativi a concorsi o giochi in forma di pronostici

                                                                          13
Distinzione tra televendita e telepromozione
           (TAR Lazio - Roma, Sez. I, Sent. n. 7051/2014)

     «La televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa
    pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta
      di contratto ad incertam personam, che spiega specifici
     effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo
        negoziale. Si tratta indi di una vera e propria offerta al
     pubblico come configurata e disciplinata dall’art. 1336 cc.»

«La telepromozione invece […] è una forma di pubblicità consistente
  nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
  servizi, fatta dall’emittente nell’ambito di un programma, al fine di
promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi stessi.
      La telepromozione, indi, risulta priva di effetti negoziali»

                                                                           14
Prescrizioni e divieti, artt. 29 – 30:

         non devono contenere:                           sono vietate se:

        • scene di violenza                     • offendono la dignità umana
         fisica o morale, che                    • discriminano per razza,
          possano offendere i                           sesso o nazionalità
           consumatori per:                       • offendono convinzioni
                                                       religiose o politiche
            indecenza                           • inducono comportamenti
             volgarità                            pregiudizievoli per la salute,
            ripugnanza                            la sicurezza o la protezione
                                                          dell’ambiente

norme volte alla tutela della dignità umana, dell’ordine pubblico e del buon costume
                                                                                       15
Prescrizioni e divieti, artt. 29 – 30:

                                                   non devono sfruttare:
    non devono contenere:                            • superstizione
                                                       • credulità
dichiarazioni o rappresentazioni                        • paura
 che possono indurre in errore

                                                per ciò che riguarda:

     anche per mezzo di:           • le caratteristiche e gli effetti del servizio
                                                   • il prezzo
      • omissioni                  • le condizioni di vendita o di pagamento
      • ambiguità                          • le modalità della fornitura
     • esagerazioni                           • gli eventuali premi
                                     • l'identità delle persone rappresentate

                                                                                     16
tutela dei minori, art. 31:
La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di
locazione di prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone
l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli
insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose

                                                                                                   17
sanzioni, art. 32:

In caso di violazione delle norme sulle televendite, fatte salve le disposizioni
  penali e quelle in materia di contratti a distanza, si applicano le sanzioni
  previste dall’art. 2.20 della l. 481/1995 e dall’art. 1.31 della l. 249/1997

                                     sospensione dell’attività d’impresa fino a
                                         sei mesi in caso di reiterazione o
      sanzioni pecuniarie
                                        proposta al Ministro competente di
                                     sospendere o far decadere la concessione

                                                                                   18
Giurisprudenza in materia di televendite:
provvedimento AGCM 27/03/2014 PS9009 – Mondial Relax

      La televendita della Mondial Relax mostrava poltrone reclinabili con sistemi
      elettrici e indicava in sovraimpressione un prezzo molto conveniente, che si
          riferiva in realtà a un modello diverso da quello mostrato nel filmato

      L’AGCM, su istanza di un consumatore che aveva acquistato una poltrona
    pensando di ricevere a casa il modello reclinabile mostrato nella televendita, ha
         irrogato alla Mondial Relax una sanzione pecuniaria pari a € 20000

La decisione si fonda sull’ingannevolezza e sull’ambiguità del messaggio commerciale,
     che portano a pregiudicare il comportamento economico del consumatore

                        pratica commerciale ingannevole, art 21
                                                                                        19
Provvedimento AGCM 2/8/2017
                           PS10426 - KALAI

La televendita di «Renumax» forniva
informazioni sulle caratteristiche prestazionali              Veniva mostrata la graduale
del prodotto in termini di scomparsa totale e                 scomparsa dei graffi e delle
definitiva dei danni presenti sulla carrozzeria dei           strisciate    presenti    sulla
veicoli, nonché sulla prospettata possibilità di              carrozzeria di un autoveicolo.
conseguire risparmi in tempo e denaro.

  Su istanza dei consumatori che hanno lamentato l’ingannevolezza
  di tali affermazioni, l’AGCM ha dichiarato queste pratiche
  ingannevoli e ha irrogato ai distributori KALAI e EYE Logistics
  una sanziona pecuniaria.

                                                                                                20
Provvedimento AGCM 3/2/2011
                        PS6339 - DP MOBILE

Il procedimento riguarda la reiterata diffusione
televisiva del un telequiz a premi «Giocare», la
cui partecipazione è incentivata sollecitando i
telespettatori a chiamare numerazioni a                 Sembra un gioco a premi
sovrapprezzo.                                           ma è una televendita di
Secondo l’AGCM, la trasmissione non                     contenuti multimediali .
comunicava in modo chiaro ai consumatori la
relativa natura della trasmissione stessa,
prettamente promozionale. I consumatori erano
attratti dalla possibilità di vincere i premi messi
in palio attraverso la partecipazione telefonica al         Pratica ingannevole
programma televisivo, il cui scopo era in realtà
vendere contenuti multimediali, senza alcuna
effettiva possibilità di partecipare in diretta al    Nello stesso senso,
quiz oggetto della trasmissione televisiva.
                                                      Provvedimento AGCM 3/2/2011
                                                      PS6196 - PUBLIMAR
                                                                                    21
Provvedimento AGCM 14/12/2011
                         PS6992 - MARA FASHION

Il professionista che, in una televendita di borse:
a)    Omette o presenta in modo incomprensibile                   Tali informazioni compaiono in un
      informazioni rilevanti in merito al diritto di              super a scorrimento veloce (circa 9
      recesso.                                                    secondi), che, per la dimensione delle
                                                                  scritte, nonché per la velocità con cui
b)    Fornisce informazioni ingannevoli in                        viene trasmesso, non risulta leggibile.
      materia di garanzia legale di conformità.

                                                       La fattura di acquisto riporta che “la merce in
                                                       promozione non viene cambiata né rimborsata”,
               è sanzionato per                        e che “gli indumenti vengono sostituiti solo in
             pratica ingannevole.                      caso di taglia sbagliata”, in contrasto con quanto
                                                       previsto dal Codice del Consumo.

                                                                                                            22
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali
                       Contratti a distanza
                (artt. 45 ss. – D. lgs. N. 21/2014)

    “Contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un
regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso

   “Contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il
consumatore:
   1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai
locali del professionista;
   2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
   3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza
immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso
dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
   4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di
promuovere e vendere beni o servizi al consumatore

                                                                                                                   23
Ambito di applicazione ed esclusioni, artt. 46 – 47:

                                                                        Contratti:
Qualsiasi contratto concluso        a) per i servizi sociali
tra un professionista e un          b) di assistenza sanitaria
                                    c) di attività di azzardo
consumatore,      inclusi   i       d) di servizi finanziari
contratti per la fornitura di       e) beni immobili;
                                    f) edifici
acqua, gas, elettricità o           g) disciplina viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”
teleriscaldamento, anche da         h) disciplina tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti
parte di prestatori pubblici,   di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei
                                contratti di rivendita e di scambio
nella misura in cui detti           i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale
prodotti di base sono forniti       l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella
su base contrattuale.           famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al
                                domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
                                    m) di servizi di trasporto passeggeri
                                    n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati
                                    o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a
                                pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite
                                telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

                                Contratti con corrispettivo che il consumatore deve pagare non superiore a 50 euro,
                                salvo il caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, con l'entità
                                del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente
                                dall'importo dei singoli contratti, superiore a 50 euro.
                                                                                                                               24
Obblighi di informazione precontrattuali, artt. 49-51:
L'elenco contiene, tra le altre, informazioni riguardo a:
- professionista
- caratteristiche principali dei beni o servizi
- prezzo, comprensivo di imposte/spese aggiuntive di spedizione/ogni altro costo
- modalità del pagamento/consegna/esecuzione e data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni
- recesso
- durata del contratto
- garanzia legale
- se applicabile, costo della restituzione dei beni in caso di recesso

Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile in modo appropriato al mezzo di comunicazione
impiegato.

In caso di offerte telefoniche l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere rese note all'inizio
della conversazione con il consumatore. In questi casi il consumatore è vincolato soltanto dopo aver firmato l'offerta o dopo
averla accettata per iscritto.

L’ obbligo di pagare deve essere espressamente riconoscibile da parte del consumatore prima di inoltrare l'ordine. Se l'ordine
implica di azionare un pulsante, questo riporta in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una
formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine.

Eventuali pagamenti supplementari facoltativi devono essere accettati espressamente. Non sono dunque ammissibili siti
internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. Opt-out).

Non possono essere imposte spese superiori alle tariffe sostenute dal professionista per l'uso di mezzi di pagamento.

                                                                                                                                          25
Recesso, artt. 52-59:
Il diritto di recesso
Senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, entro 14 giorni (di
calendario) dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della acquisizione fisica del
possesso dei beni.

Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può utilizzare
il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione
esplicita. L'onere della prova incombe sul consumatore – meglio evitare dunque una comunicazione telefonica.

Termine prorogato per l’esercizio del recesso
Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il
diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista fornisce queste
informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in
cui il consumatore riceve le informazioni.

Esclusione del diritto di recesso
Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto, come ad esempio per i beni confezionati su misura o
quelli che rischiano di deteriorarsi o a scadere rapidamente. Non è possibile nemmeno recedere in caso di beni
sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici e aperti dopo la consegna e in caso di fornitura di
registrazioni audio/video, giornali/periodici/riviste e dai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica. Il recesso
è infine escluso in generale per le attività del tempo libero quando il contratto deve essere eseguito in una
data/periodo specifico, per gli alloggi non residenziali/ trasporti di beni e noleggio auto.

Se il consumatore ha acconsentito espressamente all'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso, il
consumatore può recedere solo se non è stata fornita l'intera prestazione. Se il professionista ha invece adempiuto a
parte del contratto, il consumatore versa un importo proporzionale a quanto è stato fornito dal professionista fino al
momento del recesso, calcolando tale importo sulla base del prezzo totale.                                                    26
Restituzione della merce e rimborso del prezzo

Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale i beni ricevuti senza indebito
ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. È il consumatore a dovere sostenere i costi
diretti della restituzione, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni o abbia omesso di
informare       il      consumatore        che        questi        sono       a     carico       del       consumatore.

Ovviamente prima di recedere, il consumatore ha il diritto di stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento di quanto acquistato. Ciò significa che può fare tutto ciò che potrebbe fare acquistando il prodotto in
negozio. Nel caso in cui il consumatore ecceda questo accertamento, causando una diminuzione del valore dei beni, ha
comunque ancora diritto di recedere, dovendo però in questo caso sostenere il costo di questa diminuzione di valore.

Il professionista deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro
14 giorni dal giorno in cui è stato informato del recesso. Per il rimborso il professionista utilizza lo stesso mezzo di
pagamento usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia acconsentito ad un altro mezzo di pagamento (in ogni
caso il consumatore non deve sostenere alcun costo). Va ricordato che il professionista può trattenere il rimborso finché
non abbia ricevuto i beni (o il consumatore abbia dimostrato di averli spediti).

                                                                                                                            27
Giurisprudenza in materia di contratti a distanza:
provvedimento AGCM 5/07/2017 PS10684 – Vodafone

   Inizio dell’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di
   attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la
   pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso
   (il cosiddetto periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta
   in tal senso da parte del consumatore

     L’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso è sottratta
     alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una
     opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora
     interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del
     contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale
     volontà

                                                                                     28
Provvedimento AGCM 18/4/2018
                    PS10740 - LEONE TEAM

Nell’ambito della vendita online, la condotta di non
fornire – o fornire in modo ambiguo e/o errato – al
consumatore, prima che sia vincolato al contratto,
informazioni anche obbligatorie, in particolare riguardo
alle informative in merito di recesso, alla garanzia legale
di conformità, alla errata indicazione del foro competente
per eventuali controversie e alla mancata indicazione di
un link di collegamento alla piattaforma ODR
                                                           è contraria alla diligenza professionale ed
                                                           è idonea a falsare in misura apprezzabile
                                                           la libertà di scelta dei consumatori in
                                                           relazione all’offerta del professionista.

   Pratica commerciale scorretta

                                                                                                         29
Provvedimento AGCM 5/4/2018
                              PS10841 - MOONTECH.IT

                                                               si caratterizza come una pratica
  La condotta commerciale di promuovere                        commerciale aggressiva «a causa della
  o vendere prodotti tramite internet                          marcata posizione di debolezza in cui si
  senza procedere alla consegna del
  prodotto       acquistato,        nonostante                 trovano i consumatori in ragione del
  l’avvenuta conferma dell’ordine e la                         particolare strumento utilizzato per la
  disponibilità sul sito del prodotto                          conclusione del contratto di acquisto. I
                                                               consumatori, infatti, basano la loro scelta
                                                               commerciale, oltre che sul prezzo, anche
                                                               sulla presentazione del prodotto prescelto
Le informazioni presenti sul sito in merito all’immediata      come disponibile e pertanto consegnabile
disponibilità dei profitti sono idonee a indurre in errore i
consumatori, spingendoli ad assumere una decisione
                                                               attraverso la semplice spedizione.»
commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
Successivamente all’annullamento dell’ordine, non
riescono ad ottenere dal professionista il rimborso dei
soldi versati.

                                                                                                             30
Provvedimento AGCM 5/4/2018
                       PS10841 - MOONTECH.IT

Inoltre, l’assenza e/o l’incompletezza della
pubblicazione, sul sito del professionista, delle
informazioni relative al numero di fax, al diritto di
recesso, alla garanzia di conformità, alla consegna
della merce ordinata, al passaggio di rischio al vettore
il caso di merce smarrita o danneggiata e
all’indicazione del foro competente a decidere sulle
eventuali controversie

    Nello stesso senso,                                    viola gli obblighi informativi a carico
    Provvedimento AGCM 24/4/2018                           del professionista in merito alla
    PS10816 - TRIVEO                                       conclusione di contratti a distanza (art.
                                                           49 Codice del Consumo).

                                                                                                       31
Provvedimento AGCM 30/5/2017
                              PS10339 - ARUBA
                                     Condotte contestate:

a) Offerte promozionali presentate come
   disponibili entro date di volta in volta
   fissate, ma, di fatto, ripetutamente
   rinnovate alla scadenza.
                                                    Il consumatore è indotto a ritenere che, essendo
                                                    l’offerta temporanea, è preferibile assumere
                                                    una decisione immediata per poter usufruire
                                                    della promozione non più, in seguito,
                                                    disponibile.

    Pratica commerciale ingannevole

                                                                                                       32
Provvedimento AGCM 30/5/2017
                             PS10339 - ARUBA
                                         Condotte contestate:

b) Mancato adempimento degli obblighi
informativi sul diritto al ripensamento.

                                                         Non si può supplire a tale inadempimento con la mera
                                                         assunzione di un comportamento «disponibile»,
                                                         accogliendo «nella maggior parte dei casi» le richieste di
                                                         recesso, poiché, in assenza di informazione sul
                                                         ripensamento, non tutti i consumatori saranno indotti a
                                                         chiedere la cessazione del rapporto contrattuale appena
 Violazione       degli      obblighi                    concluso.
 informativi legati alla conclusione
 di contratti a distanza e del diritto
 al ripensamento

                                                                                                                      33
Provvedimento AGCM 30/5/2017
                                  PS10339 - ARUBA
                                          Condotte contestate:

c) Condotte illecite nella fase di acquisto:
• servizi opzionali preselezionati
                                                          Con la preselezione di servizi vengono imposti
• rinnovi automatici preimpostati.
                                                          pagamenti supplementari al consumatore senza che il
                                                          professionista abbia ottenuto il consenso espresso del
                                                          consumatore.
                                                          Il rinnovo automatico preimpostato costituisce una
                                                          pratica commerciale scorretta, in quanto il
                                                          prolungamento della durata contrattuale, non deciso
                                                          liberamente dal consumatore, determina una fornitura
   Pratiche commerciali aggressive                        non richiesta per un periodo ulteriore rispetto a quello
                                                          prescelto ed il relativo pagamento (pratiche commerciali
                                                          aggressive).

                                                                                                                     34
Provvedimento AGCM 5/4/2017
                         IP255 - GREEN NETWORK

  Nella conclusione di contratti
                                                       La rinuncia alla conferma in forma scritta
  telefonici (a distanza)
                                                       è formulata in termini non facilmente
                                                       comprensibili      e    non      avviene
                                                       preliminarmente, ma solo alla fine della
                                                       telefonata.
la mancata acquisizione della rinuncia alla
conferma in forma scritta per la conclusione del
contratto tramite teleselling e l’individuazione
                                                      costituisce una violazione delle
del dies a quo dal quale far decorrere il diritto
                                                      prescrizioni sui requisiti formali dei
di recesso nella data di invio (e non di              contratti a distanza e sul diritto di
ricevimento)    della    welcome      letter,   non   recesso (artt. 51 c. 6, 52 c. 2 e 54
consentendo     al   consumatore,     in    diverse   Codice del Consumo).
circostanze, un esercizio pieno di tale diritto,

                                                                                                    35
CONCLUSIONI
                   • Pratiche commerciali aggressive
 Leit-motif
                   • Televendite / telepromozioni
                   • Contratti a distanza

 Massima protezione del consenso:
•   Garanzia di libera manifestazione
•   Serena autodeterminazione
•   NO ad ogni condizionamento
•   Favor per la formazione della libera scelta del consumatore

 Articolata difesa del consumatore più debole
• ≠ ogni forma di sfruttamento della sua posizione
• Tutela rafforzata per i minori e per il pubblico esposto a
  suggestioni commerciali (es. televendite e telepromozioni)

 Stesso meccanismo: contratti a distanza
• Massima informazione al consumatore anche se la conclusione del
  contratto non avviene alla presenza fisica dei contraenti

                                                                    36
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