ONLINE PLATFORMS AND THE DIGITAL SINGLE MARKET - Alberto De Franceschi Università degli Studi di Ferrara - Consiglio ...

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ONLINE PLATFORMS
       AND THE
DIGITAL SINGLE MARKET
         Alberto De Franceschi

      Università degli Studi di Ferrara
  Alexander von Humboldt Foundation, Bonn
   Ludwig-Maximilians-Universität, Munich
IL RUOLO DELLE PIATTAFORME ONLINE

• Innovatori nell‟economia digitale
• Consistente crescita negli ultimi cinque anni, legata
 direttamente alla digitalizzazione di prodotti e servizi
VARI MODELLI DI PIATTAFORME ONLINE:

• Retail (Ebay, Amazon)
• Viaggi (Airbnb)
• Food home-delivery services (Delivery Hero)
• Trasporto (Uber, BlaBlaCar)
• Servizi bancari (Zopa)
QUESTIONI APERTE
• Diritto dei contratti:
       - struttura dello schema contrattuale
       - obblighi di informazione e responsabilità per
       informazioni ingannevoli
• Diritto della concorrenza
• Diritto amministrativo
• Diritto del lavoro: lavoratori subordinati o dipendenti?
• Diritto tributario: es. imposizione fiscale per guidatori Uber più
 ridotta che per i guidatori di Taxi
NUOVI PASSI DEL LEGISLATORE ITALIANO

• 27 gennaio 2016:
Proposta di legge sulla
 “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e
servizi e disposizioni per la promozione dell‟economia della
condivisione”
NUOVI PASSI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
25 maggio 2015: Comunicazione della Commissione europea al
Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Sociale ed
Economico sul tema delle «Online platforms and the Digital Single
Market – Opportunities and Challenges for Europe».

2 giugno 2016: Staff Working Document sul tema delle «Online
platforms and the Digital Single Market – Opportunities and
Challenges for Europe».
PIATTAFORME ONLINE

               INQUADRAMENTO GENERALE
• I. Nozione di piattaforma online
• II. Obblighi di informazione delle piattaforme online
• III. Responsabilità delle piattaforme online
PIATTAFORME ONLINE

                            CASE LAW
• IV. Il caso Tripadvisor
• V. Il caso Amazon
• VI. Il caso Uber
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE

• «Transactions platforms»: consentono ai consumatori di
 ottenere beni o servizi verso il pagamento di un prezzo.

• «Online collaboration platforms»: dating platforms (es.
 Parship, Match.com); online gaming platforms.
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE

• Il modello delle piattaforme online non è del tutto nuovo:
 es. ebay
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE

• Muta la dimensione quantitativa e qualitativa dei contratti
 conclusi mediante le piattaforme online
• Le piattaforme nella c.d. sharing economy offrono non solo
 beni ma anche servizi
• Diffusione della nuova figura del «prosumer» (es. Airbnb e
 Uber)
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE

• Contratti «Bilaterali» e «plurilaterali»
• Nel contesto delle piattaforme digitali: rapporti giuridici
 trilateri tra
         1) La piattaforma e l‟utente finale
         2) La piattaforma ed il fornitore
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• Le piattaforme online si presentano spesso come meri
 facilitatori, piuttosto che come venditori e fornitori
     v. ad es. le condizioni generali di contratto di
      Uber ed Airbnb
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE
Section     3    of     the    Terms     and     Conditions      of  Uber    UK
 “Uber UK accepts PHV Bookings
acting as disclosed agent for the Transportation Provider (as principal). Such
acceptance by Uber UK as agent for the Transportation Provider gives rise to a
contract for the provision to you of transportation services between you and the
Transportation Provider (the “Transportation Contract”). For the avoidance of
doubt: Uber UK does not itself provide transportation services, and is not a
Transportation Provider. Uber UK acts as intermediary between you and the
Transportation Provider. You acknowledge and agree that the provision to you
of transportation services by the Transportation Provider is pursuant to the
Transportation Contract and that Uber UK accepts your booking as agent for
the Transportation Provider, but is not a party to that contract.”
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

Terms of Service of Airbnb, Inc. 

“The site, application and services comprise an online platform through which
hosts may create listings for accommodations and guests may learn about and
book accommodations directly with the hosts. You understand and agree that
Airbnb is not a party to any agreements entered into between hosts and guests,
nor is Airbnb a real estate broker, agent or insurer. Airbnb has no control over
the conduct of hosts, guests and other users of the site, application and services
or any accommodations, and disclaims all liability in this regard to the maximum
extent permitted by law.”
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE
Consiglio di Stato, sez. I, ordinanza del 23 Dicembre 2015, n. 3586

Ad avviso del Consiglio di Stato, lo schema contrattuale proposto da Uber
rappresenta un negozio atipico caratterizzato da una fattispecie doppiamente
bilaterale che si pone al vertice di due distinti rapporti non legati direttamente
tra loro: la società che gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è
legata da una prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di
trasporto ed annessi servizi telematici e finanziari, dall‟altra è legata al
trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto quale
remunerazione dell‟attività esercitata in favore di terzi.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• L‟individuazione del ruolo della piattaforma come parte
 del contratto:
     deve essere effettuata sulla base del diritto
     contrattuale
     applicabile dello Stato membro, in ragione:
     - 1. delle condizioni generali di contratto;
     - 2. del contesto complessivo.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• Non è chiaro in quale misura la piattaforma debba
 informare l‟utente finale in merito al suo ruolo nello
 schema contrattuale:
      Art. 12, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 70/2003: tra le
informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario
del servizio vi è anche quella relativa alle «varie fasi
tecniche della conclusione del contratto».
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

Art. 49, comma 1, lett. a, c.cons.: il professionista ha
l‟obbligo di, prima della conclusione del contratto,
informare il consumatore in merito alle «caratteristische
principali dei beni o servizi nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi» offerti.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• Art. 49, comma 1, lett. b, c.cons.: il professionista ha
 l‟obbligo di, prima della conclusione del contratto,
 informare il consumatore in merito all‟ «identità del
 professionista».
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

Art. 49, comma 5, c.cons.: le informazioni menzionate
nell‟art. 49, comma 1, c.cons. formano parte integrante del
contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei
locali commerciali e non possono essere modificate, se non
con l‟accordo espresso delle parti.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• Art. 7, par. 1 della proposta di direttiva sui diritti dei
 consumatori (specifici obblighi di informazione a carico
 degli intermediari): l‟obbligo per l‟intermediario di
 informare il consumatore nel caso in cui egli agisca in
 nome o per contro di un altro consumatore.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE

• Art. 7, par 2 della proposta di direttiva sui diritti dei
 consumatori (specifici obblighi di informazione a carico
 degli intermediari): un intermediario che non avesse
 rispettato l‟obbligo testé richiamato avrebbe dovuto
 essere considerato come parte dello stesso contratto.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

II.1 Obblighi di informazione relativi ai beni o servizi
offerti tramite la piattaforma:
questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
giustizia UE con specifico riferimento ad una
piattaforma di peer-to-peer lending
Finnish Supreme Court of 25 June 2015, TrustBuddy
     AB v Lauri Pihjalaniemi [2015] OJ C 294/38.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
• Peer-to-peer lending
 Questione in merito all‟applicabilità della direttiva 2008/48/CE
sul credito al consumo:

Art. 3, lett. b, dir. 2008/48/CE:
«Creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna
a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o
professionale.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
• Questione pregiudiziale: se una piattaforma di peer-to-peer lending
 potesse essere qualificata come “creditore” ai sensi dell‟art. 3, lett. b
 della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, qualora l‟operatore
 della piattaforma eserciti il proprio potere decisionale rispetto a
 termini e condizioni, l‟erogazione di un credito e la restituzione di un
 debito, anche qualora i fondi per l‟erogazione dei crediti provengano
 da un individuo privato anonimo.
• Nell‟ipotesi in cui l‟operatore della piattaforma di peer-to-peer lending
 sia considerato un creditore, egli andrà soggetto agli ampi obblighi di
 informazione contenuti nella direttiva.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

• Spesso la piattaforma online assume un ruolo attivo nelle
 comunicazioni tra le parti:

     tali comunicazioni incidono sulle legittime aspettative
     degli utenti finali con riguardo alla qualità dei beni o
     servizi offerti mediante la piattaforma stessa.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

•   Art. 129, comma 2, cod. cons.:
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della
natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

• Art. 5, lett. c della proposta per una direttiva sui contratti di
 vendita online del 9 dicembre 2015 «Il bene deve, se del
 caso: […]avere la qualità e le prestazioni abituali di un bene
 dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente
 aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
 delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del
 venditore o altre persone nei precedenti anelli della catena
 di transazioni commerciali, compreso il produttore […]»
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE
1. Responsabilità nei confronti dell‟utente finale per
   informazioni/informazioni ingannevoli?
2. Responsabilità nei confronti dell‟utente finale per
  mancato adempimento da parte del fornitore?
3. Responsabilità nei confronti del fornitore per
  l‟eliminazione (o il non corretto trattamento) dei dati
  concernenti la reputazione dello stesso?
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE

• RESPONSABILITA‟ DELLA PIATTAFORMA NEI CONFRONTI
 DEL FORNITORE
  • 1)Per accesso alla piattaforma da parte di utenti che
   dovrebbero essere esclusi in ragione di loro condotte
   precedenti
  • 2) Per divieto di c.d. «multihoming» (ovvero il divieto di fornire i
   medesimi prodotti o servizi anche su altre piattaforme, che
   rappresentino concorrenti della piattaforma stessa).
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE
       3) Per l‟inserimento di clausole c.d. «best price», che
proibiscono di offrire gli stessi prodotti o servizi ad un prezzo più
basso.
      Cf.
      - AGCM, 21 aprile 2015, provv. N. 25422, Booking ed
      Expedia: comportamento in violazione dell‟art. 101 TFUE
     - Obelandesgericht Düsseldorf, 9 gennaio 2015, VI-Kart
1/14 (V): ha ravvisato in tali clausole un atto di concorrenza sleale
III. RESPONSABILITA‟ DELLE PIATTAFORME ONLINE

• In tema di clausole c.d. «best price», cfr. anche l‟art. 10, comma 2,
 proposta di legge 27 gennaio 2016 sulla «disciplina delle
 piattaforme digitali»
  «Ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 192, l‟AGCM presume,
  in difetto di prova contraria, l‟abuso di dipendenza economica in
  favore del gestore […]»
III. RESPONSABILITA‟ DELLE PIATTAFORME ONLINE

• Questioni relative ai sistemi reputazionali delle piattaforme
• Data portability:
      - ranking positivo può aver un rilevante valore
      economico
      - problemi nel caso in cui non sia possibile trasferire un
      ranking positivo da un sito ad un altro
IV. IL CASO TRIPADVISOR
• AGCM, 14 dicembre 2014, PS 9345, Provv. N. 25237
• T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 13 luglio 2015:
Diffusione di informazioni non trasparenti con riguardo a:
      I.) l‟esistenza di un rapporto commerciale tra Tripadvisor e le strutture
      turistiche che hanno attivato un profilo aziendale mediante la stipula di
      un abbonamento a titolo oneroso
      II.) la possibilità dell‟azienda di incidere sugli indici di popolarità
      III.) il significato, le modalità di rilascio e gli effetti sul calcolo dell‟indice
      di popolarità del “Certificato di eccellenza”.
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• 260 milioni di visitatori al mese
• Oltre 150 milioni di recensioni
• Oltre 4 milioni di strutture
• Operatività il 34 Paesi
• 21 lingue
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• Funzioni di metasearch: possibilità di acquisire informazioni
 turistiche comparative, anche grazie al link diretto alle strutture
 alberghiere
• Vendita di spazi pubblicitari
• Principale fonte di guadagno: c.d. pay per click su spazi
 pubblicitari
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• Tripadvisor presenta il sito come il sito di viaggio più
 grande del mondo, nato per aiutare i viaggiatori a
 pianificare la vacanza perfetta
• Tripadvisor afferma di offrire «consigli di viaggio
 affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e un‟ampia serie
 di funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti
 diretti agli strumenti di prenotazione».
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• Modello imprenditoriale:
     - Vendita di spazi pubblicitari
     - Forme di remunerazione basate su schemi click-
     based e display based
IV. IL CASO TRIPADVISOR

- Principale fonte di guadagno dai contratti pubblicitari pay per
       click (prezzo per gli inserzionisti direttamente collegato al
      volume di click generato dai visitatori di link pubblicitari)
- Seconda fonte di guadagno: vendita di spazi pubblicitari

Tripadvisor si presenta dunque agli imprenditori come un potente
strumento di marketing: la sua vera ragion d‟essere.
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• Molto agevole registrarsi sul sito Tripadvisor: a)
 preesistente account Facebook o Google+; b) nuovo
 account su Tripadvisor
• E‟ possibile usare anche un servizio di mail temporanea:
 Tripadvisor non predispone captcha né invia una e-mail
 per verificare la veridicità dell‟indirizzo.
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• Recensioni: da 1 a 5
• Le recensioni vengono approvate entro 24-48 ore dalla
 loro pubblicazione.
• Sistema di controllo delle recensioni
IV. IL CASO TRIPADVISOR
• AGCM 19 dicembre 2014, PS 9345, Provv. N. 25237
• Tripadvisor è qualificabile come professionista ai sensi dell‟art. 18,
 lett. b, cod. cons.:
       "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle
pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro
della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un
professionista;
IV. IL CASO TRIPADVISOR
• Tripadvisor sottolinea più volte la veridicità ed autenticità delle
 recensioni, precisando che le stesse sono pubblicate da veri
 viaggiatori, ma
   • Sistemi di controllo insufficienti (no strumenti captcha; 5
     dipendenti per tutta l‟area europea, di cui solo uno conosce la
     lingua italiana)
   • Il professionista non è in grado di verificare l‟effettiva
     veridicità delle informazioni contenute nelle recensioni
IV. IL CASO TRIPADVISOR
• Tripadvisor veicola dunque (anche) informazioni di natura
 decettiva
• I consumatori non possono essere considerati implicitamente
 consapevoli della natura decettiva di parte delle informazioni
 veicolate da Tripadvisor
• La diffusione della pratica commerciale mediante Internet rafforza
 il carattere decettivo delle informazioni (anche in ragione
 dell‟asserita veridicità delle stesse)
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• La descritta condotta integra gli estremi di una pratica
 commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 codice del
 consumo
• Idoneitàad indurre in errore una vasta platea di consumatori in
 relazione alle caratteristiche principali del prodotto e ad
 alterarne il comportamento economico.
IV. IL CASO TRIPADVISOR

• T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 13 luglio 2015:
     - conferma la qualifica Tripadvisor come
     professionista ex art. 18, comma 1, lett. a c.cons.
     - nega l‟idoneità della descritta condotta ad indurre
      in errore il consumatore medio.
V. IL CASO AMAZON

• AGCM 9 marzo 2016, provv. n. 25911, Amazon
 Marketplace
• Corte di giustizia dell‟Unione Europea, 28 luglio 2016, C-
 191/15, Verein fuer Konsumenteninformation c. Amazon EU
 Sàrl
V. IL CASO AMAZON
• STRUTTURA COMMERCIALE DI AMAZON:
   • Amazon EU Sàrl («AUE»): vendita diretta
   • Amazon Services Europe Sàrl («ASE»): gestione del programma
    Amazon marketplace: nel caso di acquisto del bene da parte di
    un consumatore, il contratto è concluso tra il terzo venditore ed
    il cliente finale
   • Amazon Europe Core Sàrl («AEC»): gestione struttura IT
V. IL CASO AMAZON

• Servizio incluso «Amazon Payments Europe User – Vendita
 su Amazon»
• Servizio opzionale a pagamento «Logistica di Amazon»
V. IL CASO AMAZON

• Informazioni fornite da Amazon ai fornitori per la registrazione:
    • Informazioni obbligatorie: denominazione dell‟impresa; numero
     di partita IVA; indirizzo fisico; numero di telefono.
   • Informazioni facoltative: punti di contatto; esercizio dei rimedi
     in caso di non conformità del bene; garanzie ulteriori.
   • Amazon afferma che il suo sistema di vendita ricalca il modello
    c.d. «brick and mortar» tipico di corner dedicati a specifiche
    marche all‟interno di grandi magazzini.
V. IL CASO AMAZON

• AGCM 9 marzo 2016, provv. n. 25911, Amazon Marketplace:
   • Amazon non rispetta gli obblighi di informazione
    precontrattuale, in particolare quello relativo all‟effettiva
    identità del professionista, alle caratteristiche del prodotto, alle
    garanzie legali ed ai servizi post-vendita.
V. IL CASO AMAZON
• Art. 49, comma 1, cod. cons.:
• 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o
 negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta,
 il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in
 maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni
 o servizi; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi; q) la durata del
 contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e'
 un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal
 contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del
 consumatore a norma del contratto;
V. IL CASO AMAZON
• Art. 51, par. 2, c.cons.
• Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al
 consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed
 evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r),
 direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che,
 al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine
 implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o
 una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo
 facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una
 formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica
 l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente
 comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
V. IL CASO AMAZON
•   Art. 8, comma 2, dir. 2011/83/EU
•   2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone
    al consumatore l‟obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed
    evidente le informazioni di cui all‟articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p),
    direttamente prima che il consumatore inoltri l‟ordine.
•   Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l‟ordine, il consumatore
    riconosca espressamente che l‟ordine implica l‟obbligo di pagare. Se l‟inoltro
    dell‟ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la
    funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine
    con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante
    che l‟inoltro dell‟ordine implica l‟obbligo di pagare il professionista. Se il
    professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal
    contratto o dall‟ordine.
V. IL CASO AMAZON
• Amazon Marketplace afferma di essere un mero Hosting Provider
 e invoca l‟esenzione di responsabilità ai sensi dell‟art. 14 della dir.
 2000/31/CE (artt. 16 e 17 d.lgs. N. 70/2003), che sancisce
 l‟esenzione da responsabilità dell‟hosting provider a condizione
 che il prestatore del servizio:
   • 1) Non sia a conoscenza del fatto che l‟informazione è illecita;
   • 2) Non appena a conoscenza dei fatti agisca immediatamente
    per far rimuovere le informazioni o disabilitare l‟accesso
V. IL CASO AMAZON

• Cfr. Corte di giustizia UE, 12 luglio 2011, in causa C-324/09,
 L‟Oréal
   • Laderoga dell‟art. 14, dir. 2000/31/CE (l‟Hosting Provider
    non è al corrente) opera solo qualora il provider abbia
    occupato una posizione neutra tra il cliente e il venditore finale.
V. IL CASO AMAZON

• Corte di giustizia dell‟Unione Europea, 28 luglio 2016, C-
 191/15, Verein fuer Konsumenteninformation c. Amazon EU Sàrl
V. IL CASO AMAZON

• Test di abuvisità delle condizioni generali di contratto predisposte
 da Amazon:
       «12.      Si applica il diritto lussemburghese con esclusione
delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia
di contratti di vendita internazionale di merci (CVIM)».
V. IL CASO AMAZON

• Art. 6, par. 2, reg. CE n. 593/2008 (Roma I):
• «2. […] le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che
 soddisfa i requisiti del paragrafo 1, in conformità dell‟articolo 3. Tuttavia,
 tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli
 dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai
 sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a
 norma del paragrafo 1.
V. IL CASO AMAZON
• Questione pregiudiziale in tema di clausole abusive:
• se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali,
 secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un
 consumatore e un‟impresa avente la propria sede in un altro Stato
 membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest‟ultima ha
 sede, sia abusiva ai sensi dell‟articolo 3, paragrafo 1, della
 direttiva 93/13.
V. IL CASO AMAZON
• L‟articolo 3, direttiva 93/13:
• una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale è
 abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un
 significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del
 consumatore.

        si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato
individuale quando essa è stata redatta preventivamente dal professionista e il
consumatore non ha potuto, per tale motivo, esercitare alcuna influenza sul suo
contenuto, in particolare nell‟ambito di un contratto per adesione.
V. IL CASO AMAZON
•   2)     L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
    aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
    consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle
    condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di
    negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha
    sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio
    elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale
    consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge
    di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai
    sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela
    assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in
    assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla
    luce di tutte le circostanze rilevanti.
IV. IL CASO UBER
Uber mette a disposizione 6 opzioni diverse, corrispondenti a 6 fasce di qualità
del servizio:
• UberX - L'opzione low cost di Uber, la corsa è effettuata su un'utilitaria.
• UberTAXI - Il classico taxi in versione Uber.
• UberBLACK - L'opzione "originaria" di Uber, la corsa avviene su una berlina.
• UberSUV - L'autista sarà a bordo di un SUV.
• UberXL - L'autista sarà a bordo di un'auto con 6 o più posti.
• UberLUX - La corsa avviene attraverso particolarmente lussuosa.
IV. IL CASO UBER
• Per offrire servizi di trasporto passeggeri mediante Uber sono richiesti i
 seguenti requisiti:
• avere almeno 21 anni d'età,
• possedere un'auto a 4 porte coperta da assicurazione e non più vecchia di 8
 anni,
• non avere commesso reati,
• avere almeno 10 punti residui sulla patente,
• avere una patente che non sia stata sospesa per almeno gli ultimi 10 anni.
IV. IL CASO UBER

Una volta ammessi alla piattaforma, Uber fornisce allo stesso
conducente i seguenti servizi:
• uno smartphone su cui è installata l'app Uber, per essere
 rintracciabili dagli utenti,
• revisione dell'auto per verificarne le condizioni,
• assicurazione contro danni a terzi.
IV. IL CASO UBER: L‟APPLICAZIONE “UBERPOP”

• Servizio di trasporto da privato a privato.
• Pagamento è effettuato tramite carta di credito,
 direttamente ad Uber.
IV. IL CASO UBER

• Il sistema di calcolo del costo della corsa è simile a quello dei taxi:
 calcolo in base alla distanza percorsa (se la velocità è maggiore
 di 17 km/h), o in base al tempo trascorso (se la velocità è minore
 di tale soglia). Il pagamento, tuttavia, non è effettuato tra il
 conducente e il cliente, ma direttamente tra quest'ultimo e Uber,
 attraverso una carta di credito.
• Il prezzo varia in base ad orario e servizio offerto.
IV. IL CASO UBER

• IV. 1 L‟attuale quadro normativo italiano
• IV. 2 Il dibattito giurisprudenziale
• IV. 3 I lavori preparatori in sede legislativa
IV. IL CASO UBER: QUADRO NORMATIVO

• Obblighi per gli NCC: i) il c.d. „call to the garage duty‟ (le
 prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
 conducente sono effettuate presso la rimessa)
IV. IL CASO UBER: QUADRO NORMATIVO

 ii) il c.d. „back to the garage duty‟ (l‟inizio ed il termine di
ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono
avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il
prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche nel territorio di altri comuni).
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Giudice di pace di Genova, 13 febbraio 2015, n. 509:
L‟autista di UberPop qualificato come un soggetto che offre
un mero servizio di car sharing (es. BlaBlaCar: mera
condivisione di un tragitto predeterminato dal
trasportatore)
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio 2015, RG
 n. 16612/2015:
«l‟apporto dell‟applicazione in oggetto […] pare oltrepassare
l‟ambito di operatività di un mero intermediario, coinvolgendo
direttamente aspetti organizzativi, talché è opportuno chiedersi se il
ruolo svolto dai responsabili di tale applicazione possa inquadrarsi
in quello di un vettore ai sensi degli artt. 1678 e 1681 c.c.»
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio
 2015, RG n. 16612/2015:
la predisposizione e l‟utilizzazione dell‟applicazione
UberPop integra la fattispecie di illecito concorrenziale di
cui all‟art. 2598, n. 3, c.c.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio
 2015, RG n. 16612/2015:
La mancata soggezione degli autisti UberPop ai costi
inerenti al servizio taxi innanzi menzionati consente
un‟applicazione di tariffe sensibilmente inferiori rispetto a
quelle del servizio pubblico e non praticabili dai tassisti.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Corte di giustizia UE, 14 gennaio 2015, in causa C-
 518/13, Eventech Ltd c. Parking Adjudicator (parti
 intervenute: the London Borough of Camden e Transport
 for London):
     in tema di aiuti di Stato
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI
• AIUTI DI STATO
• Articolo 107 Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea
• 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il
 mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
 membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
 statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
 talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• 1)    Il fatto di autorizzare, al fine di creare un sistema di trasporto sicuro ed
 efficiente, i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus
 predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle
 restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a
 noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare
 passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, non appare idoneo a
 comportare un impegno di risorse statali né a conferire a tali taxi un
 vantaggio economico selettivo ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 1, TFUE,
 circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Cortedi giustizia UE, 24 febbraio 2014, in cause riunite C-
 454/12 e C-455/12, Pro Med Logistik GmbH c. Finanzamt
 Dresden-Suedc. Parking Adjudicator (parti intervenute: the London
 Borough of Camden e Transport for London):
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI
•   L‟articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva
    77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
    legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema
    comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata
    dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, nel combinato
    disposto con l‟allegato H, categoria 5, della medesima, e l‟articolo 98, paragrafi 1
    e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
    sistema comune d‟imposta sul valore aggiunto, nel combinato disposto con l‟allegato
    III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono
    essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto
    urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi
    e, dall‟altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad
    aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte …
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• … l‟una ridotta, l‟altra ordinaria, sempreché, da un lato, in considerazione dei
 diversi requisiti giuridici cui sono soggetti questi due tipi di trasporto, l‟attività
 di trasporto urbano di persone a mezzo taxi costituisca un aspetto concreto e
 specifico della categoria di servizi di trasporto di persone e dei rispettivi
 bagagli al seguito, di cui alla categoria 5 ed al punto 5 dei menzionati
 allegati delle direttive stesse e, dall‟altro, tali differenze presentino
 un‟influenza determinante sulla decisione dell‟utente medio di ricorrere all‟uno
 o all‟altro tipo di trasporto. Spetta al giudice nazionale verificare se tale
 ipotesi ricorra nelle controversie principali.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• Questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: Causa
 C-434/15 da Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona
 (Spagna) il 7 agosto 2015 – Asociación Profesional Élite
 Taxi / Uber Systems Spain, S.L.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI

• se l‟attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la
 persona che deve effettuare spostamenti all‟interno di una città,
 attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la
 gestione di mezzi informatici […] debba essere considerata una
 mera attività di trasporto, un servizio elettronico di
 intermediazione o un servizio della società dell‟informazione ai
 sensi dell‟articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE.
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI

AGCM, 4 luglio 2014, AS1137, Proposte ai fini della legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2014
- Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi
 di trasporto pubblico non di linea
- Abolire gli elementi di discriminazione competititiva tra taxi e NCC
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI

• Autorità di regolazione dei trasporti, 21 maggio 2015, Atto di segnalazione
 al Governo e al Parlamento sull‟autotrasporto non di linea: taxi, noleggio con
 conducente e servizi tecnologici per la mobilità:
- Servizio taxi: possibilità di praticare sconti, forma d‟impresa con cumulo delle
 licenze
- Servizio: ridurre differenze con taxi (rimessa)
- Car Pooling: forme di controllo ridotto
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI
AGCM, 29 settembre 2015, Comunicazione al Ministero dell‟Interno,
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, AS1222
- Nuove piattaforme producono benefici concorrenziali e per i consumatori
- UberBlack: obbligo di iniziare e terminare il servizio in rimessa             è
 incompatibile con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)
- UberPop:   è servizio di trasporto privato non di linea che però deve
 rispettare regole a tutela del servizio (terzo genere)
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI
• Cons. Stato, sez. I, 23 dicembre 2015, n. 3586:
Quello che coinvolge Uber è negozio atipico caratterizzato da una
fattispecie doppiamente bilaterale che si pone al vertice di due
distinti rapporti non legati direttamente tra loro: la società che
gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è legata da una
prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di trasporto
ed annessi servizi telematici e finanziari, dall‟altra è legata al
trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto
quale remunerazione dell‟attività esercitata in favore di terzi.
DISCIPLINA DELLE PIATTAFORME DIGITALI:
L‟ESIGENZA DI UN APPROCCIO (PIU‟) COERENTE
• Questioni come quelle relative a sicurezza dei passeggeri
 (in particolare l‟assicurazione), privacy, discriminazione
 nella scelta dei clienti e/o nella selezione dei drivers. Le
 condizioni di impiego e di pagamento per i drivers sono
 infatti    comuni a tutti gli Stati membri dell‟UE.
• Fitness check dir. 2005/29/EC sulle pratiche comm.
 scorrette
PROSSIMI PASSI RELATIVI                   AL     TEMA        DELLE
PIATTAFORME DIGITALI

• Elaborazione di una bozza di proposta di direttiva in tema di
 online platforms

• Annual Conference of the European Law Institute, Ferrara 7-9
 September 2016: http://europeanlawinstitute.eu
Grazie per la Vostra attenzione!

   alberto.defranceschi@unife.it
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