ONLINE PLATFORMS AND THE DIGITAL SINGLE MARKET - Alberto De Franceschi Università degli Studi di Ferrara - Consiglio ...
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ONLINE PLATFORMS AND THE DIGITAL SINGLE MARKET Alberto De Franceschi Università degli Studi di Ferrara Alexander von Humboldt Foundation, Bonn Ludwig-Maximilians-Universität, Munich
IL RUOLO DELLE PIATTAFORME ONLINE • Innovatori nell‟economia digitale • Consistente crescita negli ultimi cinque anni, legata direttamente alla digitalizzazione di prodotti e servizi
VARI MODELLI DI PIATTAFORME ONLINE: • Retail (Ebay, Amazon) • Viaggi (Airbnb) • Food home-delivery services (Delivery Hero) • Trasporto (Uber, BlaBlaCar) • Servizi bancari (Zopa)
QUESTIONI APERTE • Diritto dei contratti: - struttura dello schema contrattuale - obblighi di informazione e responsabilità per informazioni ingannevoli • Diritto della concorrenza • Diritto amministrativo • Diritto del lavoro: lavoratori subordinati o dipendenti? • Diritto tributario: es. imposizione fiscale per guidatori Uber più ridotta che per i guidatori di Taxi
NUOVI PASSI DEL LEGISLATORE ITALIANO • 27 gennaio 2016: Proposta di legge sulla “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell‟economia della condivisione”
NUOVI PASSI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 25 maggio 2015: Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Sociale ed Economico sul tema delle «Online platforms and the Digital Single Market – Opportunities and Challenges for Europe». 2 giugno 2016: Staff Working Document sul tema delle «Online platforms and the Digital Single Market – Opportunities and Challenges for Europe».
PIATTAFORME ONLINE INQUADRAMENTO GENERALE • I. Nozione di piattaforma online • II. Obblighi di informazione delle piattaforme online • III. Responsabilità delle piattaforme online
PIATTAFORME ONLINE CASE LAW • IV. Il caso Tripadvisor • V. Il caso Amazon • VI. Il caso Uber
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE • «Transactions platforms»: consentono ai consumatori di ottenere beni o servizi verso il pagamento di un prezzo. • «Online collaboration platforms»: dating platforms (es. Parship, Match.com); online gaming platforms.
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE • Il modello delle piattaforme online non è del tutto nuovo: es. ebay
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE • Muta la dimensione quantitativa e qualitativa dei contratti conclusi mediante le piattaforme online • Le piattaforme nella c.d. sharing economy offrono non solo beni ma anche servizi • Diffusione della nuova figura del «prosumer» (es. Airbnb e Uber)
I. LA NOZIONE DI PIATTAFORMA ONLINE • Contratti «Bilaterali» e «plurilaterali» • Nel contesto delle piattaforme digitali: rapporti giuridici trilateri tra 1) La piattaforma e l‟utente finale 2) La piattaforma ed il fornitore
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • Le piattaforme online si presentano spesso come meri facilitatori, piuttosto che come venditori e fornitori v. ad es. le condizioni generali di contratto di Uber ed Airbnb
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE Section 3 of the Terms and Conditions of Uber UK “Uber UK accepts PHV Bookings acting as disclosed agent for the Transportation Provider (as principal). Such acceptance by Uber UK as agent for the Transportation Provider gives rise to a contract for the provision to you of transportation services between you and the Transportation Provider (the “Transportation Contract”). For the avoidance of doubt: Uber UK does not itself provide transportation services, and is not a Transportation Provider. Uber UK acts as intermediary between you and the Transportation Provider. You acknowledge and agree that the provision to you of transportation services by the Transportation Provider is pursuant to the Transportation Contract and that Uber UK accepts your booking as agent for the Transportation Provider, but is not a party to that contract.”
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE Terms of Service of Airbnb, Inc. “The site, application and services comprise an online platform through which hosts may create listings for accommodations and guests may learn about and book accommodations directly with the hosts. You understand and agree that Airbnb is not a party to any agreements entered into between hosts and guests, nor is Airbnb a real estate broker, agent or insurer. Airbnb has no control over the conduct of hosts, guests and other users of the site, application and services or any accommodations, and disclaims all liability in this regard to the maximum extent permitted by law.”
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE Consiglio di Stato, sez. I, ordinanza del 23 Dicembre 2015, n. 3586 Ad avviso del Consiglio di Stato, lo schema contrattuale proposto da Uber rappresenta un negozio atipico caratterizzato da una fattispecie doppiamente bilaterale che si pone al vertice di due distinti rapporti non legati direttamente tra loro: la società che gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è legata da una prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di trasporto ed annessi servizi telematici e finanziari, dall‟altra è legata al trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto quale remunerazione dell‟attività esercitata in favore di terzi.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • L‟individuazione del ruolo della piattaforma come parte del contratto: deve essere effettuata sulla base del diritto contrattuale applicabile dello Stato membro, in ragione: - 1. delle condizioni generali di contratto; - 2. del contesto complessivo.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • Non è chiaro in quale misura la piattaforma debba informare l‟utente finale in merito al suo ruolo nello schema contrattuale: Art. 12, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 70/2003: tra le informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio vi è anche quella relativa alle «varie fasi tecniche della conclusione del contratto».
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE Art. 49, comma 1, lett. a, c.cons.: il professionista ha l‟obbligo di, prima della conclusione del contratto, informare il consumatore in merito alle «caratteristische principali dei beni o servizi nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi» offerti.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • Art. 49, comma 1, lett. b, c.cons.: il professionista ha l‟obbligo di, prima della conclusione del contratto, informare il consumatore in merito all‟ «identità del professionista».
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE Art. 49, comma 5, c.cons.: le informazioni menzionate nell‟art. 49, comma 1, c.cons. formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate, se non con l‟accordo espresso delle parti.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • Art. 7, par. 1 della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (specifici obblighi di informazione a carico degli intermediari): l‟obbligo per l‟intermediario di informare il consumatore nel caso in cui egli agisca in nome o per contro di un altro consumatore.
I. IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA ONLINE • Art. 7, par 2 della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (specifici obblighi di informazione a carico degli intermediari): un intermediario che non avesse rispettato l‟obbligo testé richiamato avrebbe dovuto essere considerato come parte dello stesso contratto.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE II.1 Obblighi di informazione relativi ai beni o servizi offerti tramite la piattaforma: questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia UE con specifico riferimento ad una piattaforma di peer-to-peer lending Finnish Supreme Court of 25 June 2015, TrustBuddy AB v Lauri Pihjalaniemi [2015] OJ C 294/38.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE • Peer-to-peer lending Questione in merito all‟applicabilità della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo: Art. 3, lett. b, dir. 2008/48/CE: «Creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE • Questione pregiudiziale: se una piattaforma di peer-to-peer lending potesse essere qualificata come “creditore” ai sensi dell‟art. 3, lett. b della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, qualora l‟operatore della piattaforma eserciti il proprio potere decisionale rispetto a termini e condizioni, l‟erogazione di un credito e la restituzione di un debito, anche qualora i fondi per l‟erogazione dei crediti provengano da un individuo privato anonimo. • Nell‟ipotesi in cui l‟operatore della piattaforma di peer-to-peer lending sia considerato un creditore, egli andrà soggetto agli ampi obblighi di informazione contenuti nella direttiva.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE • Spesso la piattaforma online assume un ruolo attivo nelle comunicazioni tra le parti: tali comunicazioni incidono sulle legittime aspettative degli utenti finali con riguardo alla qualità dei beni o servizi offerti mediante la piattaforma stessa.
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE • Art. 129, comma 2, cod. cons.: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
II. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE • Art. 5, lett. c della proposta per una direttiva sui contratti di vendita online del 9 dicembre 2015 «Il bene deve, se del caso: […]avere la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore […]»
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE 1. Responsabilità nei confronti dell‟utente finale per informazioni/informazioni ingannevoli? 2. Responsabilità nei confronti dell‟utente finale per mancato adempimento da parte del fornitore? 3. Responsabilità nei confronti del fornitore per l‟eliminazione (o il non corretto trattamento) dei dati concernenti la reputazione dello stesso?
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE • RESPONSABILITA‟ DELLA PIATTAFORMA NEI CONFRONTI DEL FORNITORE • 1)Per accesso alla piattaforma da parte di utenti che dovrebbero essere esclusi in ragione di loro condotte precedenti • 2) Per divieto di c.d. «multihoming» (ovvero il divieto di fornire i medesimi prodotti o servizi anche su altre piattaforme, che rappresentino concorrenti della piattaforma stessa).
III. RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME ONLINE 3) Per l‟inserimento di clausole c.d. «best price», che proibiscono di offrire gli stessi prodotti o servizi ad un prezzo più basso. Cf. - AGCM, 21 aprile 2015, provv. N. 25422, Booking ed Expedia: comportamento in violazione dell‟art. 101 TFUE - Obelandesgericht Düsseldorf, 9 gennaio 2015, VI-Kart 1/14 (V): ha ravvisato in tali clausole un atto di concorrenza sleale
III. RESPONSABILITA‟ DELLE PIATTAFORME ONLINE • In tema di clausole c.d. «best price», cfr. anche l‟art. 10, comma 2, proposta di legge 27 gennaio 2016 sulla «disciplina delle piattaforme digitali» «Ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 192, l‟AGCM presume, in difetto di prova contraria, l‟abuso di dipendenza economica in favore del gestore […]»
III. RESPONSABILITA‟ DELLE PIATTAFORME ONLINE • Questioni relative ai sistemi reputazionali delle piattaforme • Data portability: - ranking positivo può aver un rilevante valore economico - problemi nel caso in cui non sia possibile trasferire un ranking positivo da un sito ad un altro
IV. IL CASO TRIPADVISOR • AGCM, 14 dicembre 2014, PS 9345, Provv. N. 25237 • T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 13 luglio 2015: Diffusione di informazioni non trasparenti con riguardo a: I.) l‟esistenza di un rapporto commerciale tra Tripadvisor e le strutture turistiche che hanno attivato un profilo aziendale mediante la stipula di un abbonamento a titolo oneroso II.) la possibilità dell‟azienda di incidere sugli indici di popolarità III.) il significato, le modalità di rilascio e gli effetti sul calcolo dell‟indice di popolarità del “Certificato di eccellenza”.
IV. IL CASO TRIPADVISOR • 260 milioni di visitatori al mese • Oltre 150 milioni di recensioni • Oltre 4 milioni di strutture • Operatività il 34 Paesi • 21 lingue
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Funzioni di metasearch: possibilità di acquisire informazioni turistiche comparative, anche grazie al link diretto alle strutture alberghiere • Vendita di spazi pubblicitari • Principale fonte di guadagno: c.d. pay per click su spazi pubblicitari
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Tripadvisor presenta il sito come il sito di viaggio più grande del mondo, nato per aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza perfetta • Tripadvisor afferma di offrire «consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e un‟ampia serie di funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti diretti agli strumenti di prenotazione».
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Modello imprenditoriale: - Vendita di spazi pubblicitari - Forme di remunerazione basate su schemi click- based e display based
IV. IL CASO TRIPADVISOR - Principale fonte di guadagno dai contratti pubblicitari pay per click (prezzo per gli inserzionisti direttamente collegato al volume di click generato dai visitatori di link pubblicitari) - Seconda fonte di guadagno: vendita di spazi pubblicitari Tripadvisor si presenta dunque agli imprenditori come un potente strumento di marketing: la sua vera ragion d‟essere.
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Molto agevole registrarsi sul sito Tripadvisor: a) preesistente account Facebook o Google+; b) nuovo account su Tripadvisor • E‟ possibile usare anche un servizio di mail temporanea: Tripadvisor non predispone captcha né invia una e-mail per verificare la veridicità dell‟indirizzo.
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Recensioni: da 1 a 5 • Le recensioni vengono approvate entro 24-48 ore dalla loro pubblicazione. • Sistema di controllo delle recensioni
IV. IL CASO TRIPADVISOR • AGCM 19 dicembre 2014, PS 9345, Provv. N. 25237 • Tripadvisor è qualificabile come professionista ai sensi dell‟art. 18, lett. b, cod. cons.: "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Tripadvisor sottolinea più volte la veridicità ed autenticità delle recensioni, precisando che le stesse sono pubblicate da veri viaggiatori, ma • Sistemi di controllo insufficienti (no strumenti captcha; 5 dipendenti per tutta l‟area europea, di cui solo uno conosce la lingua italiana) • Il professionista non è in grado di verificare l‟effettiva veridicità delle informazioni contenute nelle recensioni
IV. IL CASO TRIPADVISOR • Tripadvisor veicola dunque (anche) informazioni di natura decettiva • I consumatori non possono essere considerati implicitamente consapevoli della natura decettiva di parte delle informazioni veicolate da Tripadvisor • La diffusione della pratica commerciale mediante Internet rafforza il carattere decettivo delle informazioni (anche in ragione dell‟asserita veridicità delle stesse)
IV. IL CASO TRIPADVISOR • La descritta condotta integra gli estremi di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 codice del consumo • Idoneitàad indurre in errore una vasta platea di consumatori in relazione alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico.
IV. IL CASO TRIPADVISOR • T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 13 luglio 2015: - conferma la qualifica Tripadvisor come professionista ex art. 18, comma 1, lett. a c.cons. - nega l‟idoneità della descritta condotta ad indurre in errore il consumatore medio.
V. IL CASO AMAZON • AGCM 9 marzo 2016, provv. n. 25911, Amazon Marketplace • Corte di giustizia dell‟Unione Europea, 28 luglio 2016, C- 191/15, Verein fuer Konsumenteninformation c. Amazon EU Sàrl
V. IL CASO AMAZON • STRUTTURA COMMERCIALE DI AMAZON: • Amazon EU Sàrl («AUE»): vendita diretta • Amazon Services Europe Sàrl («ASE»): gestione del programma Amazon marketplace: nel caso di acquisto del bene da parte di un consumatore, il contratto è concluso tra il terzo venditore ed il cliente finale • Amazon Europe Core Sàrl («AEC»): gestione struttura IT
V. IL CASO AMAZON • Servizio incluso «Amazon Payments Europe User – Vendita su Amazon» • Servizio opzionale a pagamento «Logistica di Amazon»
V. IL CASO AMAZON • Informazioni fornite da Amazon ai fornitori per la registrazione: • Informazioni obbligatorie: denominazione dell‟impresa; numero di partita IVA; indirizzo fisico; numero di telefono. • Informazioni facoltative: punti di contatto; esercizio dei rimedi in caso di non conformità del bene; garanzie ulteriori. • Amazon afferma che il suo sistema di vendita ricalca il modello c.d. «brick and mortar» tipico di corner dedicati a specifiche marche all‟interno di grandi magazzini.
V. IL CASO AMAZON • AGCM 9 marzo 2016, provv. n. 25911, Amazon Marketplace: • Amazon non rispetta gli obblighi di informazione precontrattuale, in particolare quello relativo all‟effettiva identità del professionista, alle caratteristiche del prodotto, alle garanzie legali ed ai servizi post-vendita.
V. IL CASO AMAZON • Art. 49, comma 1, cod. cons.: • 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
V. IL CASO AMAZON • Art. 51, par. 2, c.cons. • Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
V. IL CASO AMAZON • Art. 8, comma 2, dir. 2011/83/EU • 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l‟obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all‟articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l‟ordine. • Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l‟ordine, il consumatore riconosca espressamente che l‟ordine implica l‟obbligo di pagare. Se l‟inoltro dell‟ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l‟inoltro dell‟ordine implica l‟obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall‟ordine.
V. IL CASO AMAZON • Amazon Marketplace afferma di essere un mero Hosting Provider e invoca l‟esenzione di responsabilità ai sensi dell‟art. 14 della dir. 2000/31/CE (artt. 16 e 17 d.lgs. N. 70/2003), che sancisce l‟esenzione da responsabilità dell‟hosting provider a condizione che il prestatore del servizio: • 1) Non sia a conoscenza del fatto che l‟informazione è illecita; • 2) Non appena a conoscenza dei fatti agisca immediatamente per far rimuovere le informazioni o disabilitare l‟accesso
V. IL CASO AMAZON • Cfr. Corte di giustizia UE, 12 luglio 2011, in causa C-324/09, L‟Oréal • Laderoga dell‟art. 14, dir. 2000/31/CE (l‟Hosting Provider non è al corrente) opera solo qualora il provider abbia occupato una posizione neutra tra il cliente e il venditore finale.
V. IL CASO AMAZON • Corte di giustizia dell‟Unione Europea, 28 luglio 2016, C- 191/15, Verein fuer Konsumenteninformation c. Amazon EU Sàrl
V. IL CASO AMAZON • Test di abuvisità delle condizioni generali di contratto predisposte da Amazon: «12. Si applica il diritto lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci (CVIM)».
V. IL CASO AMAZON • Art. 6, par. 2, reg. CE n. 593/2008 (Roma I): • «2. […] le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1, in conformità dell‟articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
V. IL CASO AMAZON • Questione pregiudiziale in tema di clausole abusive: • se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un‟impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest‟ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell‟articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
V. IL CASO AMAZON • L‟articolo 3, direttiva 93/13: • una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore. si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando essa è stata redatta preventivamente dal professionista e il consumatore non ha potuto, per tale motivo, esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell‟ambito di un contratto per adesione.
V. IL CASO AMAZON • 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
IV. IL CASO UBER Uber mette a disposizione 6 opzioni diverse, corrispondenti a 6 fasce di qualità del servizio: • UberX - L'opzione low cost di Uber, la corsa è effettuata su un'utilitaria. • UberTAXI - Il classico taxi in versione Uber. • UberBLACK - L'opzione "originaria" di Uber, la corsa avviene su una berlina. • UberSUV - L'autista sarà a bordo di un SUV. • UberXL - L'autista sarà a bordo di un'auto con 6 o più posti. • UberLUX - La corsa avviene attraverso particolarmente lussuosa.
IV. IL CASO UBER • Per offrire servizi di trasporto passeggeri mediante Uber sono richiesti i seguenti requisiti: • avere almeno 21 anni d'età, • possedere un'auto a 4 porte coperta da assicurazione e non più vecchia di 8 anni, • non avere commesso reati, • avere almeno 10 punti residui sulla patente, • avere una patente che non sia stata sospesa per almeno gli ultimi 10 anni.
IV. IL CASO UBER Una volta ammessi alla piattaforma, Uber fornisce allo stesso conducente i seguenti servizi: • uno smartphone su cui è installata l'app Uber, per essere rintracciabili dagli utenti, • revisione dell'auto per verificarne le condizioni, • assicurazione contro danni a terzi.
IV. IL CASO UBER: L‟APPLICAZIONE “UBERPOP” • Servizio di trasporto da privato a privato. • Pagamento è effettuato tramite carta di credito, direttamente ad Uber.
IV. IL CASO UBER • Il sistema di calcolo del costo della corsa è simile a quello dei taxi: calcolo in base alla distanza percorsa (se la velocità è maggiore di 17 km/h), o in base al tempo trascorso (se la velocità è minore di tale soglia). Il pagamento, tuttavia, non è effettuato tra il conducente e il cliente, ma direttamente tra quest'ultimo e Uber, attraverso una carta di credito. • Il prezzo varia in base ad orario e servizio offerto.
IV. IL CASO UBER • IV. 1 L‟attuale quadro normativo italiano • IV. 2 Il dibattito giurisprudenziale • IV. 3 I lavori preparatori in sede legislativa
IV. IL CASO UBER: QUADRO NORMATIVO • Obblighi per gli NCC: i) il c.d. „call to the garage duty‟ (le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa)
IV. IL CASO UBER: QUADRO NORMATIVO ii) il c.d. „back to the garage duty‟ (l‟inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni).
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Giudice di pace di Genova, 13 febbraio 2015, n. 509: L‟autista di UberPop qualificato come un soggetto che offre un mero servizio di car sharing (es. BlaBlaCar: mera condivisione di un tragitto predeterminato dal trasportatore)
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio 2015, RG n. 16612/2015: «l‟apporto dell‟applicazione in oggetto […] pare oltrepassare l‟ambito di operatività di un mero intermediario, coinvolgendo direttamente aspetti organizzativi, talché è opportuno chiedersi se il ruolo svolto dai responsabili di tale applicazione possa inquadrarsi in quello di un vettore ai sensi degli artt. 1678 e 1681 c.c.»
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio 2015, RG n. 16612/2015: la predisposizione e l‟utilizzazione dell‟applicazione UberPop integra la fattispecie di illecito concorrenziale di cui all‟art. 2598, n. 3, c.c.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa, ord. 26 maggio 2015, RG n. 16612/2015: La mancata soggezione degli autisti UberPop ai costi inerenti al servizio taxi innanzi menzionati consente un‟applicazione di tariffe sensibilmente inferiori rispetto a quelle del servizio pubblico e non praticabili dai tassisti.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Corte di giustizia UE, 14 gennaio 2015, in causa C- 518/13, Eventech Ltd c. Parking Adjudicator (parti intervenute: the London Borough of Camden e Transport for London): in tema di aiuti di Stato
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • AIUTI DI STATO • Articolo 107 Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea • 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • 1) Il fatto di autorizzare, al fine di creare un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, non appare idoneo a comportare un impegno di risorse statali né a conferire a tali taxi un vantaggio economico selettivo ai sensi dell‟articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Cortedi giustizia UE, 24 febbraio 2014, in cause riunite C- 454/12 e C-455/12, Pro Med Logistik GmbH c. Finanzamt Dresden-Suedc. Parking Adjudicator (parti intervenute: the London Borough of Camden e Transport for London):
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • L‟articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, nel combinato disposto con l‟allegato H, categoria 5, della medesima, e l‟articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d‟imposta sul valore aggiunto, nel combinato disposto con l‟allegato III, punto 5, della medesima, alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che due tipi di servizi di trasporto urbano di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, vale a dire, da un lato, in taxi e, dall‟altro, in autoveicolo da noleggio con conducente, siano assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte …
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • … l‟una ridotta, l‟altra ordinaria, sempreché, da un lato, in considerazione dei diversi requisiti giuridici cui sono soggetti questi due tipi di trasporto, l‟attività di trasporto urbano di persone a mezzo taxi costituisca un aspetto concreto e specifico della categoria di servizi di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, di cui alla categoria 5 ed al punto 5 dei menzionati allegati delle direttive stesse e, dall‟altro, tali differenze presentino un‟influenza determinante sulla decisione dell‟utente medio di ricorrere all‟uno o all‟altro tipo di trasporto. Spetta al giudice nazionale verificare se tale ipotesi ricorra nelle controversie principali.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • Questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: Causa C-434/15 da Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 – Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L.
IV. IL CASO UBER: SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI • se l‟attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all‟interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici […] debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell‟informazione ai sensi dell‟articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE.
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI AGCM, 4 luglio 2014, AS1137, Proposte ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2014 - Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea - Abolire gli elementi di discriminazione competititiva tra taxi e NCC
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI • Autorità di regolazione dei trasporti, 21 maggio 2015, Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull‟autotrasporto non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità: - Servizio taxi: possibilità di praticare sconti, forma d‟impresa con cumulo delle licenze - Servizio: ridurre differenze con taxi (rimessa) - Car Pooling: forme di controllo ridotto
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI AGCM, 29 settembre 2015, Comunicazione al Ministero dell‟Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, AS1222 - Nuove piattaforme producono benefici concorrenziali e per i consumatori - UberBlack: obbligo di iniziare e terminare il servizio in rimessa è incompatibile con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) - UberPop: è servizio di trasporto privato non di linea che però deve rispettare regole a tutela del servizio (terzo genere)
IV. IL CASO UBER: LAVORI PREPARATORI • Cons. Stato, sez. I, 23 dicembre 2015, n. 3586: Quello che coinvolge Uber è negozio atipico caratterizzato da una fattispecie doppiamente bilaterale che si pone al vertice di due distinti rapporti non legati direttamente tra loro: la società che gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è legata da una prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di trasporto ed annessi servizi telematici e finanziari, dall‟altra è legata al trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto quale remunerazione dell‟attività esercitata in favore di terzi.
DISCIPLINA DELLE PIATTAFORME DIGITALI: L‟ESIGENZA DI UN APPROCCIO (PIU‟) COERENTE • Questioni come quelle relative a sicurezza dei passeggeri (in particolare l‟assicurazione), privacy, discriminazione nella scelta dei clienti e/o nella selezione dei drivers. Le condizioni di impiego e di pagamento per i drivers sono infatti comuni a tutti gli Stati membri dell‟UE. • Fitness check dir. 2005/29/EC sulle pratiche comm. scorrette
PROSSIMI PASSI RELATIVI AL TEMA DELLE PIATTAFORME DIGITALI • Elaborazione di una bozza di proposta di direttiva in tema di online platforms • Annual Conference of the European Law Institute, Ferrara 7-9 September 2016: http://europeanlawinstitute.eu
Grazie per la Vostra attenzione! alberto.defranceschi@unife.it
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