GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
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VIES • La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), prevede che - con effetto 1° gennaio 2020 - l'iscrizione del soggetto passivo IVA nell'archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA (cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993) ovvero del fuori campo IVA per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui le operazioni siano effettuate fra soggetti passivi IVA di due Paesi diversi della UE. Va da sé che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritti al VIES. Qualora uno (o entrambi) dei soggetti non risulti iscritto al VIES sembra ragionevole ritenere che torneranno applicabili le regole che erano state delineate a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate con le citate C.M. n. 39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012 (sul punto si auspica un chiarimento ministeriale). 2
VIES (segue) Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE Cessioni di beni con Prestazioni di servizi di cui Inclusione/esclusione dall'archivio invio in altro Stato all'art. 7-ter del D.P.R. n. VIES della UE 633/1972 Soggetto passivo IVA in Italia non Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante iscritto nell'archivio VIES (medesime ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore italiano) considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES) Dal giorno Soggetto passivo IVA in Cessione Prestazione fuori campo IVA in dalla Italia iscritto intracomunitaria di Italia ai sensi dell'art. 7-ter del richiesta di nell'archivio VIES così beni “non imponibile” D.P.R. n. 633/1972 (nei rapporti iscrizione al come risulta iscritto ai sensi dell'art. 41 del B2B la prestazione è VIES nell'archivio VIES il D.L. n. 331/1993 territorialmente rilevante nel soggetto passivo IVA Paese ove è “stabilito” il “stabilito” in altro Paese committente soggetto passivo della UE IVA di altro Paese della UE) 3
VIES (segue) Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE Cessioni di beni con Prestazioni di servizi di cui Inclusione/esclusione dall'archivio invio da altro Stato all'art. 7-ter del D.P.R. n. VIES della UE con arrivo in 633/1972 Italia Soggetto passivo IVA in Italia non Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il iscritto nell'archivio VIES (medesime cedente/prestatore di altro Paese della UE (territorialmente considerazioni valgono se la rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore UE) controparte comunitaria non è iscritta al VIES) Dal giorno Soggetto passivo IVA in Acquisto Prestazione di servizi soggetta ad dalla Italia Iscritto intracomunitario di beni IVA in Italia mediante il richiesta di nell'archivio VIES così in Italia con meccanismo del reverse charge iscrizione al come risulta iscritto assoggettamento a (territorialmente rilevante ai fini VIES nell'archivio VIES il reverse charge IVA nel Paese ove è stabilito il soggetto passivo IVA committente soggetto passivo “stabilito” in altro Paese IVA italiano) della UE 4
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni fino al 31 dicembre 2019 I chiarimenti di prassi ministeriale Ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sancito, inoltre, l'obbligo per il R.M. 28.11.2007, n. cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione 345/E bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro Ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell'avvenuta cessione intracomunitaria di beni chiarendo che il “CMR” rappresenta un'esemplificazione dei documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione intracomunitaria. Inoltre, nel medesimo documento di prassi l'Agenzia ha affrontato il tema della prova delle cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica”. In tale fattispecie il R.M. 15.12.2008, n. cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio 477/E, cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Al riguardo è stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia provveduto al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova (…) potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro” 5
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni fino al 31 dicembre 2019 (segue) I chiarimenti di prassi ministeriale R.M. 15.2.2008, Pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si è occupata dell'invio dei beni in n. 49/E altro Stato UE, focalizzandosi sull'effettivo momento di passaggio della proprietà Ha ritenuto idoneo, per comprovare l'avvenuta cessione intracomunitaria, anche il CMR elettronico ed altri elementi risultanti da strumenti informatici. Più in particolare “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”. Tra questi, risulta ammissibile R.M. 25.3.2013, anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha n. 19/E lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. Così come precisato sempre dall'Agenzia, tali documenti sono idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT Cessione franco fabbrica: l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di trasporto ufficiale, ovvero incompleto (cd. CMR - lettera di vettura internazionale camionistica - per il trasporto “su gomme”), il cedente nazionale al fine di provare l'uscita del bene dal territorio italiano, deve fornire, oltre ad altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che attesti l'avvenuto trasferimento R.M. 24 luglio fisico dell'imbarcazione in altro Paese della UE. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di 2014, n. 71/E controllo, anche i documenti ufficiali e più precisamente: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il passaggio di proprietà, l'atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l'avvenuta iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie. 6
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni dal 1° gennaio 2020 Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento 2018/1912 – Trasporto effettuato da con effetto 1° gennaio 2020 • Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. Cedente (venditore) A) e uno di cui alla lett. B) • Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (*) e Cessionario (acquirente) • Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett. A) ed uno di cui alla lett. B) Elementi di prova di cui alla lett. A) Elementi di prova di cui alla lett. B) Documenti relativi al trasporto dei beni, • Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i ad esempio un documento o: documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni • una lettera CMR riportante la firma • Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di • una polizza di carico destinazione • una fattura di trasporto aereo • Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di • una fattura emessa dallo destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. spedizioniere (*) La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente 7
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 • Mediante tale clausola contrattuale si prevede che un soggetto cedente trasferisce ad un terzo il possesso di beni, con l'intenzione di cederli in un momento successivo (Direttiva UE 2018/1910 che modifica la Direttiva 2006/112/CE) In Italia si tratta di contratto atipico che integra una cessione ad effetti traslativi differiti. Il fornitore trasferisce i beni presso un altro Paese della UE diverso dal In un momento successivo al proprio in previsione della loro trasferimento dei beni al cliente, lo vendita ad un cliente già noto. stesso acquista la capacità di Fermo restando il fatto che non disporre di tali beni come viene trasferito immediatamente la proprietario proprietà 8
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue) CONDIZIONI SOGGETTIVE • Sia il cedente che il cessionario devono essere due soggetti passivi IVA in due diversi Paesi della UE; • il cedente non deve essere stabilito ai fini IVA nel Paese di arrivo dei beni; • il cessionario deve essere un soggetto passivo IVA nel Paese di arrivo dei beni. CONDIZIONI OGGETTIVE • I beni sono trasportati a destino dal cedente ovvero da terzi per suo conto; • il trasferimento della capacità di disporre da parte del cessionario come proprietario dei beni avviene in un momento successivo all'arrivo; • l'identità del cessionario e il suo numero di partita IVA (opportunamente verificato tramite VIES) devono essere conosciuti prima dell'inizio del trasporto. 9
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue) OBBLIGHI • La movimentazione dei beni deve essere monitorata mediante l'utilizzo di un apposito registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario; • il contratto deve prevedere che il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario avvenga entro 12 mesi dal trasferimento dei beni. Nel registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario devono essere inserite, ad esempio, le seguenti informazioni (si veda nuovo art. 54-bis della Direttiva 2006/112/CE così come modificato ad opera del Regolamento 1912/2018): • Paese UE di partenza dei beni; • identificativo IVA del cessionario dei beni; • valore dei beni; • descrizione dei beni. 10
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue) CAUSE IN CUI VIENE MENO IL CALL-OFF STOCK • Decorsi 12 mesi dalla consegna dei beni a destinazione nei casi in cui il call-off stock non sia esercitato; • qualora i beni vengano ceduti ad un soggetto diverso rispetto al cessionario destinatario dei beni in call-off-stock; • se i beni sono inviati in altro Paese della UE ovvero destinati all'esportazione; • se i beni sono persi, rubati ovvero distrutti. Non si decade dal beneficio se: • i beni sono restituiti al cedente entro 12 mesi dalla consegna; • se il call-off stock viene esercitato dal destinatario originario; • se i beni sono destinati, in caso di sostituzione, ad un terzo soggetto sempre in call-off stock. 11
Cessioni a catena dal 1° gennaio 2020 • Si intendono le operazioni che prevedono successive cessioni di bei con un unico trasporto intracomunitario; • il nuovo art. 36-bis Direttiva 2006/112/CE (introdotto ad opera della Direttiva 2018/1910), stabilisce che nei casi in cui lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da un Paese della UE a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio; • in deroga alla citata regola, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. 12
Vendite a distanza intracomunitarie di beni: novità dal 1° gennaio 2021 Dal 1° gennaio 2021, saranno previste le seguenti novità: • modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE, quindi, nei rapporti B2C; • possibilità di utilizzo del MOSS anche per le vendite intracomunitarie a distanza (regime già previsto unicamente per il commercio elettronico diretto dal 2015); • eliminazione della franchigia IVA sulle importazioni di beni oggetto di commercio elettronico indiretto e introduzione nuovo regime IVA di importazione; • introduzione della responsabilità IVA dei marketplace su importazioni di beni oggetto di commercio elettronico. 13
Vendite a distanza intracomunitarie di beni: novità dal 1° gennaio 2021 (segue) • In via generale, a decorrere dal 2021 le operazioni concernenti vendita a distanza intracomunitarie, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nl Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie – ne consegue che vi sarà l'eliminazione di tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000); • fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell'IVA) si applicherà, invece, l'IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA. Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell'IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni; • i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. 14
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