GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION

Pagina creata da Marco Agostini
 
CONTINUA A LEGGERE
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
1° gennaio 2020: in arrivo novità in
  materia di IVA intracomunitaria

           dott. Comm. Stefano Setti
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
VIES
• La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE
  (Direttiva IVA), prevede che - con effetto 1° gennaio 2020 - l'iscrizione del soggetto passivo IVA
  nell'archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA
  (cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993) ovvero del fuori campo IVA
  per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui le
  operazioni siano effettuate fra soggetti passivi IVA di due Paesi diversi della UE.

     Va da sé che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui all'art. 7-ter del
     D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del
     cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente)
     siano iscritti al VIES.

     Qualora uno (o entrambi) dei soggetti non risulti iscritto al VIES sembra ragionevole ritenere che
     torneranno applicabili le regole che erano state delineate a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate
     con le citate C.M. n. 39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012 (sul punto si auspica un chiarimento
     ministeriale).

                                                                                                             2
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
VIES (segue)
  Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto
                            passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE
                                            Cessioni di beni con         Prestazioni di servizi di cui
  Inclusione/esclusione dall'archivio
                                            invio in altro Stato          all'art. 7-ter del D.P.R. n.
                   VIES
                                                  della UE                         633/1972
Soggetto passivo IVA in Italia non Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante
iscritto nell'archivio VIES (medesime ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore italiano)
considerazioni      valgono    se     la
controparte comunitaria non è iscritta
al VIES)
Dal giorno      Soggetto passivo IVA in        Cessione                    Prestazione fuori campo IVA in
dalla           Italia              iscritto   intracomunitaria       di   Italia ai sensi dell'art. 7-ter del
richiesta di    nell'archivio VIES così        beni “non imponibile”       D.P.R. n. 633/1972 (nei rapporti
iscrizione al   come risulta iscritto          ai sensi dell'art. 41 del   B2B       la    prestazione      è
VIES            nell'archivio VIES il          D.L. n. 331/1993            territorialmente rilevante nel
                soggetto passivo IVA                                       Paese ove è “stabilito” il
                “stabilito” in altro Paese                                 committente soggetto passivo
                della UE                                                   IVA di altro Paese della UE)

                                                                                                                 3
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
VIES (segue)
   Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore
                         soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE
                                             Cessioni di beni con
                                                                           Prestazioni di servizi di cui
   Inclusione/esclusione dall'archivio       invio da altro Stato
                                                                            all'art. 7-ter del D.P.R. n.
                   VIES                     della UE con arrivo in
                                                                                     633/1972
                                                     Italia
Soggetto passivo IVA in Italia non Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il
iscritto nell'archivio VIES (medesime cedente/prestatore di altro Paese della UE (territorialmente
considerazioni      valgono     se     la rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore UE)
controparte comunitaria non è iscritta
al VIES)
Dal giorno      Soggetto passivo IVA in         Acquisto                 Prestazione di servizi soggetta ad
dalla           Italia              Iscritto    intracomunitario di beni IVA in Italia mediante il
richiesta di    nell'archivio VIES così         in       Italia      con meccanismo del reverse charge
iscrizione al   come risulta iscritto           assoggettamento        a (territorialmente rilevante ai fini
VIES            nell'archivio     VIES     il   reverse charge           IVA nel Paese ove è stabilito il
                soggetto passivo IVA                                     committente soggetto passivo
                “stabilito” in altro Paese                               IVA italiano)
                della UE

                                                                                                          4
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni fino
al 31 dicembre 2019
                                      I chiarimenti di prassi ministeriale
                       Ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l'uscita delle merci dal territorio
                       dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportatore per presa in
                       carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sancito, inoltre, l'obbligo per il
 R.M. 28.11.2007, n.   cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione
       345/E           bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni
                       intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni
                       contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro
                       Stato membro
                       Ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell'avvenuta cessione
                       intracomunitaria di beni chiarendo che il “CMR” rappresenta un'esemplificazione dei
                       documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione intracomunitaria.
                       Inoltre, nel medesimo documento di prassi l'Agenzia ha affrontato il tema della prova
                       delle cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica”. In tale fattispecie il
 R.M. 15.12.2008, n.   cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio
       477/E,          cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una copia del
                       documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Al riguardo è
                       stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia provveduto al trasporto delle
                       merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova (…)
                       potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci
                       sono state inviate in altro Stato membro”
                                                                                                                5
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni fino
  al 31 dicembre 2019 (segue)
                                              I chiarimenti di prassi ministeriale
R.M. 15.2.2008, Pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si è occupata dell'invio dei beni in
    n. 49/E     altro Stato UE, focalizzandosi sull'effettivo momento di passaggio della proprietà
                Ha ritenuto idoneo, per comprovare l'avvenuta cessione intracomunitaria, anche il CMR elettronico ed altri
                elementi risultanti da strumenti informatici. Più in particolare “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR
                cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello
                stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”. Tra questi, risulta ammissibile
R.M. 25.3.2013, anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha
    n. 19/E     lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. Così come
                precisato sempre dall'Agenzia, tali documenti sono idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono
                conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme
                riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e
                agli elenchi INTRASTAT
                Cessione franco fabbrica: l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di trasporto
                ufficiale, ovvero incompleto (cd. CMR - lettera di vettura internazionale camionistica - per il trasporto “su
                gomme”), il cedente nazionale al fine di provare l'uscita del bene dal territorio italiano, deve fornire, oltre ad
                altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che attesti l'avvenuto trasferimento
 R.M. 24 luglio
                fisico dell'imbarcazione in altro Paese della UE. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di
 2014, n. 71/E
                controllo, anche i documenti ufficiali e più precisamente: la fattura, il documento bancario, il contratto di
                vendita, il passaggio di proprietà, l'atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta
                l'avvenuta iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.

                                                                                                                                 6
GENNAIO 2020: IN ARRIVO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA INTRACOMUNITARIA - DOTT. COMM. STEFANO SETTI - MYSOLUTION
Prova delle cessioni intracomunitarie di beni dal 1° gennaio 2020
                                                Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento 2018/1912 –
         Trasporto effettuato da
                                                                            con effetto 1° gennaio 2020
                                              •      Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.
Cedente (venditore)
                                                     A) e uno di cui alla lett. B)
                                              •      Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati
                                                     trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso
                                                     cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (*) e
Cessionario (acquirente)
                                              •      Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.
                                                     A) ed uno di cui alla lett. B)

   Elementi di prova di cui alla lett. A)                             Elementi di prova di cui alla lett. B)
Documenti relativi al trasporto dei beni,     •      Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i
ad esempio un documento o:                           documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto
                                                     dei beni
•     una lettera CMR riportante la
      firma                                   •      Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un
                                                     notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di
•     una polizza di carico                          destinazione
•     una fattura di trasporto aereo          •      Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di
•      una fattura emessa dallo                      destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
       spedizioniere
(*) La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione,
indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei
beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l'identificazione della
persona che accetta i beni per conto dell'acquirente                                                                              7
Call-off stock dal 1° gennaio 2020
•    Mediante tale clausola contrattuale si prevede che un soggetto cedente
     trasferisce ad un terzo il possesso di beni, con l'intenzione di cederli in
     un momento successivo (Direttiva UE 2018/1910 che modifica la
     Direttiva 2006/112/CE)

      In Italia si tratta di contratto atipico che integra una cessione ad effetti traslativi
      differiti.

    Il fornitore trasferisce i beni presso
    un altro Paese della UE diverso dal                   In un momento successivo al
       proprio in previsione della loro                trasferimento dei beni al cliente, lo
        vendita ad un cliente già noto.                   stesso acquista la capacità di
       Fermo restando il fatto che non                      disporre di tali beni come
    viene trasferito immediatamente la                             proprietario
                   proprietà

                                                                                                8
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CONDIZIONI SOGGETTIVE
• Sia il cedente che il cessionario devono essere due soggetti passivi IVA in due
  diversi Paesi della UE;
• il cedente non deve essere stabilito ai fini IVA nel Paese di arrivo dei beni;
• il cessionario deve essere un soggetto passivo IVA nel Paese di arrivo dei beni.

CONDIZIONI OGGETTIVE
• I beni sono trasportati a destino dal cedente ovvero da terzi per suo conto;
• il trasferimento della capacità di disporre da parte del cessionario come
  proprietario dei beni avviene in un momento successivo all'arrivo;
• l'identità del cessionario e il suo numero di partita IVA (opportunamente
  verificato tramite VIES) devono essere conosciuti prima dell'inizio del
  trasporto.

                                                                                     9
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

OBBLIGHI
• La movimentazione dei beni deve essere monitorata mediante l'utilizzo di un
  apposito registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario;
• il contratto deve prevedere che il trasferimento del potere di disporre dei
  beni come proprietario avvenga entro 12 mesi dal trasferimento dei beni.

    Nel registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario devono essere inserite, ad
    esempio, le seguenti informazioni (si veda nuovo art. 54-bis della Direttiva
    2006/112/CE così come modificato ad opera del Regolamento 1912/2018):
    • Paese UE di partenza dei beni;
    • identificativo IVA del cessionario dei beni;
    • valore dei beni;
    • descrizione dei beni.

                                                                                    10
Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CAUSE IN CUI VIENE MENO IL CALL-OFF STOCK
• Decorsi 12 mesi dalla consegna dei beni a destinazione nei casi in cui il call-off
   stock non sia esercitato;
• qualora i beni vengano ceduti ad un soggetto diverso rispetto al cessionario
   destinatario dei beni in call-off-stock;
• se i beni sono inviati in altro Paese della UE ovvero destinati all'esportazione;
• se i beni sono persi, rubati ovvero distrutti.

    Non si decade dal beneficio se:
    • i beni sono restituiti al cedente entro 12 mesi dalla consegna;
    • se il call-off stock viene esercitato dal destinatario originario;
    • se i beni sono destinati, in caso di sostituzione, ad un terzo soggetto
      sempre in call-off stock.

                                                                                  11
Cessioni a catena dal 1° gennaio 2020

•   Si intendono le operazioni che prevedono successive cessioni di bei con un
    unico trasporto intracomunitario;
•   il nuovo art. 36-bis Direttiva 2006/112/CE (introdotto ad opera della Direttiva
    2018/1910), stabilisce che nei casi in cui lo stesso bene sia successivamente
    ceduto e sia spedito o trasportato da un Paese della UE a un altro
    direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la
    spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata
    nei confronti dell'operatore intermedio;
•   in deroga alla citata regola, la spedizione o il trasporto sono imputati
    unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se
    quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva
    attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o
    trasportati.

                                                                                 12
Vendite a distanza intracomunitarie di beni:
novità dal 1° gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2021, saranno previste le seguenti novità:
• modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di
  privati consumatori della UE, quindi, nei rapporti B2C;
• possibilità di utilizzo del MOSS anche per le vendite intracomunitarie a
  distanza (regime già previsto unicamente per il commercio elettronico
  diretto dal 2015);
• eliminazione della franchigia IVA sulle importazioni di beni oggetto di
  commercio elettronico indiretto e introduzione nuovo regime IVA di
  importazione;
• introduzione della responsabilità IVA dei marketplace su importazioni di
  beni oggetto di commercio elettronico.

                                                                            13
Vendite a distanza intracomunitarie di beni:
novità dal 1° gennaio 2021 (segue)
•   In via generale, a decorrere dal 2021 le operazioni concernenti vendita a
    distanza intracomunitarie, nei rapporti B2C, saranno territorialmente
    rilevanti ai fini IVA nl Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si
    applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono
    previste determinate soglie – ne consegue che vi sarà l'eliminazione di
    tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000);
•   fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al
    netto dell'IVA) si applicherà, invece, l'IVA del Paese ove è stabilito il
    cedente soggetto passivo IVA. Se nel corso di un anno civile la citata
    soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell'IVA) viene superata, si
    applica, a partire da tale data, l'ordinario criterio impositivo basato sul
    luogo di destino dei beni;
•   i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS
    così come avviene per il commercio elettronico diretto.

                                                                             14
La Consulenza Aziendale
Un nuovo approccio per (ri)dare valore al ruolo del Professionista
PREISCRIZIONI IN PARTENZA

                                                                15
La Consulenza Aziendale
Un nuovo approccio per (ri)dare valore al ruolo del Professionista
Riconoscere il giusto valore al ruolo del Commercialista e proporre
una nuova visione della professione.
Con questi obiettivi MySolution coglie un’esigenza crescente e presenta
il nuovo Corso Specialistico Consulenza Aziendale.
Il percorso è dedicato al Professionista che vuole specializzarsi come
Consulente aziendale qualificato e di fiducia per i propri clienti.

Quando: da febbraio 2020
Dove: Brescia, Como, Firenze, Milano, Verona, Vicenza e Trento
Durata: 5 moduli da 4 ore

                                                                          16
La Consulenza Aziendale
Un nuovo approccio per (ri)dare valore al ruolo del Professionista

Crediti: 20 crediti formativi per Dottori Commercialisti

Relatori: Alessia Bernardi, Luca Bozza, Lelio Cacciapaglia, Matteo
Iubatti, Riccardo Lambri, Alessandro Laurenzi, Renzo Radicioni
Obiettivo: fornire gli strumenti per diventare un punto di riferimento
indispensabile per la crescita delle tue aziende clienti

Si rivolge a tutti i Professionisti che:
   vogliono sviluppare nuovi approcci e nuovi servizi per i propri clienti;
   hanno deciso di intraprendere la strada verso la specializzazione in
   un mondo sempre più selettivo;
   ai commercialisti più giovani che fanno fatica a trovare la propria
   dimensione professionale e vorrebbero allargare gli orizzonti.

                                                                              17
La Consulenza Aziendale
Un nuovo approccio per (ri)dare valore al ruolo del Professionista
PROGRAMMA DIDATTICO
  1° MODULO
Il check up delle performance aziendali
  2° MODULO
La verifica della struttura aziendale e la riorganizzazione al servizio
delle strategie
  3° MODULO
La ricerca delle risorse finanziarie
  4° MODULO
La gestione della crisi d'impresa
  5° MODULO
L'internazionalizzazione delle imprese
                                                                          18
La Consulenza Aziendale
Un nuovo approccio per (ri)dare valore al ruolo del Professionista

        PROMOZIONE SUPER ADVANCE BOOKING
                      FINO AL 15 DICEMBRE

            Abbonato MySolution: € 590     € 180 + Iva
          Iscritto Master MySolution: € 590 € 250 + Iva
             Partecipante standard: € 590 € 290 + Iva

                                                                19
MySolution è la Piattaforma
             di contenuti editoriali online
         e di servizi in aula sempre al fianco
       del Professionista del Fisco e del Lavoro
FISCO & SOCIETÀ • LAVORO • FORMAZIONE • CONSULENZA AZIENDALE

                                                           20
Molto più di una Banca dati:
    Informazioni, Approfondimenti, Guide, Strumenti,
  Indice analitico, Ricerca, Formazione in aula e online,
         Circolari, Banche dati e Supporto diretto.

Tutto questo in un'unica soluzione integrata.

                                                            21
Puoi anche leggere