A cura della Commissione Fiscalità - Manovra correttiva 2017 (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017) - UGDCEC Milano

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A cura della Commissione Fiscalità - Manovra correttiva 2017 (Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017) - UGDCEC Milano
Manovra correttiva 2017
(Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017)

   a cura della Commissione Fiscalità
              UGDCEC di Milano

             12/05/2017 – Milano
Manovra correttiva 2017
                                     INDICE
•   Split payment;
•   Compensazioni;
•   Detrazioni IVA;
•   Aliquote IVA;
•   ACE;
•   Patent Box;
•   Transfer price;
•   Riconoscimento rettifiche al transfer price;
•   Proventi da partecipazioni a società, enti o oicr di dipendenti e
    amministratori;
•   Agevolazioni societarie;
•   Definizione agevolata delle liti pendenti;
•   Procedura di reclamo/mediazione;
•   Regime fiscale delle locazioni brevi.
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Manovra correttiva 2017

        SPLIT PAYMENT - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                       art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

                    • fornitore emette la fattura elettronica di vendita
   MECCANISMO         con applicazione dell’iva
                    • acquirente (P.A.) versa l’iva all'erario

                             cessioni di beni e prestazioni di servizi
     AMBITO                                              A
   APPLICATIVO                      Pubblica Amministrazione
                          (stato, organi dello stato e altri enti pubblici)

                      prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla
    ESCLUSIONI
                            fonte a titolo di imposta sul reddito

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                   SPLIT PAYMENT - NOVITÀ

                    1) estensione dell’ambito applicativo a:
                    • società        controllate    direttamente    o
                       indirettamente dallo Stato
                    • società        controllate    direttamente    o
                       indirettamente dagli enti pubblici territoriali
    AMBITO             (regioni, provincie, comuni)
  APPLICATIVO       • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB
                       della borsa italiana

                    2) sono ricomprese anche le operazioni
                    assoggettate a ritenute alla fonte (liberi
                    professionisti)

   DECORRENZA             fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017

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        COMPENSAZIONI- REGOLE GENERALI IN VIGORE

                                 art. 1 co. 574 della Legge n. 147/2013
                                        art. 10 del D.L. n. 78/2009
      NORMA
                                       art. 37 del D.L. n. 223/2006
                                         art. 3 del D.L. n. 50/2017

      LIMITE                           libere < 15.000 euro
  COMPENSAZIONI               con visto di conformità > 15.000 euro

   TIPOLOGIA DI       IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, addizionale regionale,
      CREDITI                  crediti d’imposta quadro RU, IVA

     PROCEDURE                   Per i titolari di partita iva che
    TELEMATICHE       utilizzano in compensazione i crediti IVA > 5.000

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                   COMPENSAZIONI- NOVITÀ

                                         libere < 5.000 euro
                                con visto di conformità > 5.000 euro
      LIMITE
                     + divieto di compensazione per le somme iscritte a ruolo
  COMPENSAZIONI
                        derivanti da omesso versamento di importi dovuti a
                             seguito dell’indebito utilizzo di un credito

    TIPOLOGIA DI      IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, add. regionale, crediti
       CREDITI                    d’imposta quadro RU, IVA

                                     per i titolari di partita iva
     PROCEDURE
                        che utilizzano in compensazione crediti d’imposta
    TELEMATICHE
                      a prescindere dall’importo e dalla tipologia dei crediti

                    • procedure telematiche: dal 24 aprile 2017;
                    • nuovi limiti sulle compensazioni: applicabili alle
   DECORRENZA
                      dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017
                      (Risoluzione AdE n. 57/2017)

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        DETRAZIONI IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                          art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

     TERMINE
                              al momento di esigibilità dell'imposta
     INIZIALE

                    entro il termine di presentazione della dichiarazione
                     IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il
                                  diritto medesimo è sorto
    TERMINE
     FINALE
                                    fatture relative all’anno 2017
                                     termine del 30 aprile 2020

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                  DETRAZIONI IVA - NOVITÀ

                    entro il termine di presentazione della dichiarazione
                      IVA relativa all’anno in cui il diritto medesimo è
                                             sorto
    TERMINE
     FINALE
                                    fatture relative all’anno 2017
                                     termine del 30 aprile 2018

                            alle fatture emesse e ricevute nel 2017
   DECORRENZA                      a partire dal 24 aprile 2017
                             data di entrata in vigore del decreto

                     non si applica alle fatture ricevute e non registrate
  FATTURE ANNI
                                    negli anni precedenti
   2015 E 2016
                              (Audizione Camera ADE – 4/5/17)

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         ALIQUOTE IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                art. 1, comma 718, della Legge n. 190/2014

                                     Aliquota ridotta - oggi 10%
                       Dal 1° gennaio 2018                    13,00%
  AUMENTO
 ALIQUOTE IVA                       Aliquota ordinaria - oggi 22%
                       Dal 1° gennaio 2018                    25,00%
                       Dal 1° gennaio 2019                    25,90%

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                   ALIQUOTE IVA - NOVITÀ

                                     Aliquota ridotta - oggi 10%
                       Dal 1° gennaio 2018                    11,50%
                       Dal 1° gennaio 2019                    12,00%
                       Dal 1° gennaio 2020                    13,00%
  AUMENTO
 ALIQUOTE IVA                       Aliquota ordinaria - oggi 22%
                       Dal 1° gennaio 2018                    25,00%
                       Dal 1° gennaio 2019                    25,40%
                       Dal 1° gennaio 2020                    24,90%
                       Dal 1° gennaio 2021                    25,00%

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                 ACE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                         La base ACE viene determinata facendo riferimento al
    SOCIETÀ DI
                        patrimonio netto al 31 dicembre 2010 e apportando le
     CAPITALI                              relative rettifiche

                       Sino all’anno solare 2015, la base ACE veniva determinata
                        facendo riferimento al valore del patrimonio netto al 31
                                               dicembre

   SOCIETÀ DI           Dall’anno solare 2016 si applicano le medesime regole
    PERSONE           previste per le società di capitali, con un regime transitorio
                      per l’anno 2016. In dettaglio, la base ACE è pari alla somma
                       (i) della differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre
                       2015 e quello al 31 dicembre 2010 e (ii) degli incrementi
                             ACE rilevanti per le società di capitali nel 2016.

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                          ACE – NOVITA’

                      La base ACE viene determinata facendo riferimento al
     TERMINE
                     valore del patrimonio netto al 31 dicembre del QUINTO
      MOBILE                           ANNO PRECEDENTE

                      La base ACE relativa all’anno solare 2017 (2018) vene
    SOCIETÀ DI
                    determinata facendo riferimento al patrimonio netto al 31
     CAPITALI       dicembre 2012 (2013) e apportando le relative rettifiche.

                     La base ACE relativa all’anno solare 2017 (2018) sarà pari
   SOCIETÀ DI       alla somma (i) della differenza tra il patrimonio netto al 31
                     dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2012 (2013) e (ii)
    PERSONE
                    degli incrementi ACE rilevanti per le società di capitali 2016
                                          e 2017 (e 2018).

                                 dal periodo d’imposta successivo
   DECORRENZA
                                       al 31 dicembre 2016

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          PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                    art. 1 co. 37 - 45 della Legge n. 190/2014

                     titolari di reddito d'impresa che abbiano diritto allo
     AMBITO
                     sfruttamento economico dei beni immateriali e che
   SOGGETTIVO
                              svolgano attività di ricerca e sviluppo

                    •     software coperto da copyright
                    •     brevetti industriali
    REDDITI
                    •     marchi d'impresa
   DERIVANTI
                    •     disegni e modelli
 DALL’UTILIZZO
                    •     processi, formule e informazioni relativi ad
    DI BENI
                          esperienze acquisite nel campo industriale,
  IMMATERIALI
                          commerciale o scientifico giuridicamente
                          tutelabili

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          PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                    anni 2015 e 2016:
                    • tramite apposito modello
                    • entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il
                      regime di tassazione (soggetti solari entro il 31
   ESERCIZIO          dicembre)
   OPZIONE
                    dal 2017
                    • in dichiarazione dei redditi (soggetti solari entro
                       il 30 settembre 2018, Redditi 2018)

                                      5 esercizi sociali
     DURATA          (opzione effettuata entro il 31 dicembre 2016 vale
                                 sino il 31 dicembre 2020)

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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    • software coperto da copyright
                    • brevetti industriali
                    • marchi d'impresa
                    • disegni e modelli
                    • processi, formule e informazioni relativi ad
    REDDITI
                      esperienze acquisite nel campo industriale,
   DERIVANTI
                      commerciale o scientifico giuridicamente
 DALL’UTILIZZO
                      tutelabili
    DI BENI
                    • beni immateriali legati da vincoli di
  IMMATERIALI
                      complementarietà, ai fini della realizzazione di
                      un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
                      processo o di un gruppo di processi, a
                      condizione che tra i beni immateriali utilizzati
                      siano compresi solo quelli agevolabili

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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    • per i soggetti con esercizio coincidente con
                      l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali
                      le opzioni sono esercitate successivamente al 31
                      dicembre 2016;
                    • per i soggetti con esercizio non coincidente con
  DECORRENZA
                      l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo
                      d’imposta successivo a quello in corso al 31
                      dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni
                      sono esercitate successivamente al 31 dicembre
                      2016.

                      Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente
                     alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30
    NORMA
                      giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate
  TRANSITORIA
                     per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli
                                 in corso al 31 dicembre 2014.

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                          valide sino al compimento del quinquennio

    MARCHI             esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
    OPZIONI          opzione sui marchi effettuata il 31 dicembre 2016
   ESERCITATE

                                      opzione valida
                       detassazione redditi sino al 31 dicembre 2020

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    la preclusione alla detassazione sui marchi scatterà
                     a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a
    MARCHI            quello in corso al 31 dicembre 2014 e comunque
    OPZIONI                      non oltre il 30 giugno 2021
     NON
 ESERCITATE AL
   24 APRILE         esercizio 1 agosto 2016 - 31 luglio 2017 scadenza
 2017 DATA DI                     opzione il 31 luglio 2017
  ENTRATA IN
  VIGORE DEL
   DECERETO
                                        opzione valida
                          detassazione redditi sino al 30 giugno 2021

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

        TRANSFER PRICE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                                          art. 110 co. 7 del Tuir
     NORMA
                                               art. 9 del Tuir

                    operazioni effettuate da una società ITA con società
                    non residenti che, direttamente o indirettamente:
    REQUISITI       • controllano l'impresa ITA
   SOGGETTIVI       • sono controllate dall'impresa ITA
                    • sono controllate dalla stessa società che
                      controlla l'impresa ITA

                      prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra
    TRANSFER                         imprese consociate
      PRICE                             determinato
                           secondo il criterio del valore normale

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                  TRANSFER PRICE - NOVITÀ

                       prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra
                                       imprese consociate
                                          determinato
                     facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che
                      sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti
                       operanti in condizioni di libera concorrenza e in
   TRANSFER                         circostanze comparabili
     PRICE

                                    Criterio del valore normale
                                            sostituito dal
                                  Criterio di libera concorrenza
                              (art. 9 modello di Convenzione OCSE)

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                  TRANSFER PRICE - NOVITÀ

                     con un decreto del MEF verranno indicate le linee
   CRITERIO
                     guida per l’applicazione dei criteri e dei metodi di
   DI LIBERA
                      applicazione del transfer pricing in aderenza alle
 CONCORRENZA
                                       direttive OCSE

                                   a partire dal 24 aprile 2017
   DECORRENZA
                               data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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  RICONOSCIMENTO RETTIFICHE AL TRANSFER PRICE - REGOLE
                 GENERALI IN VIGORE

                      art. 25 delle convenzioni internazionali contro le
     NORMA                            doppie imposizioni
                         Convenzione 90/436/Ce del 23 luglio 1990

                          Riconoscimento delle rettifiche ai prezzi di
                       trasferimento effettuate dallo Stato estero della
   FATTISPECIE
                     controparte di gruppo che generano una variazione
                               del reddito in capo all'impresa ITA

                     in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità
                         competenti degli Stati esteri a seguito delle
    MODALITÀ
                                   procedure amichevoli
                           (MAP - Mutual Agreement Procedure)

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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  RICONOSCIMENTO RETTIFICHE AL TRANSFER PRICE - NOVITÀ

                    Riconoscimento della diminuzione del reddito dell’impresa
                    ITA:
                    a) procedure amichevoli (MAP)
                    b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di
  NUOVO ART.           attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano
  31-QUATER            condivisi dagli Stati partecipanti;
   DEL D.P.R.       c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte
  n. 600/1973          di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
                       principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato
                       con il quale è in vigore una convenzione contro le
                       doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio
                       di informazioni

                                          modalità e termini
     ISTANZA
                               stabiliti con provvedimento dell’AdE

                                   a partire dal 24 aprile 2017
   DECORRENZA
                               data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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   PROVENTI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, ENTI O OICR DI
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                                    artt. 44, 50, 51 e 67 del Tuir
     NORMA                          Risoluzione AdE n. 103/2012

                      dipendenti e amministratori di società e di OICR,
   PRESUPPOSTO
                         soggetti legati (alla società o all’OICR) da un
    SOGGETTIVO
                     rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione

                                      azioni, quote o altri
   PRESUPPOSTO
                          strumenti finanziari con diritti patrimoniali
    OGGETTIVO
                                rafforzati (es: azioni speciali)

                    • redditi di capitale o diversi a condizione che non
                      vi sia il divieto di mantenerne il possesso dopo
 REGIME FISCALE
                      la cessazione del rapporto di lavoro
  DEI PROVENTI
                    • redditi da lavoro dipendente o assimilato o da
                      lavoratore autonomo (tutti gli altri casi)
                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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   PROVENTI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, ENTI O OICR DI
         DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - NOVITÀ
                    redditi di capitale o diversi solo a determinate
                    condizioni stabilite dall’art. 60, co 1 del D.L.
                    50/2017 riguardanti:
                    •     l'entità   dell'investimento      di    dipendenti     e
                          amministratori, pari almeno all'1% dell'investimento
                          effettuato dall'OICR o del patrimonio netto della
     REGIME               società;
     FISCALE        •     la "postergazione" del diritto al maggior utile dopo che
                          tutti i soci/quotisti della società/OICR abbiano
  DEI PROVENTI
                          percepito un ammontare pari al capitale investito e a
                          un rendimento minimo “previsto”;
                    •     un periodo minimo di possesso di cinque anni degli
                          strumenti finanziari.

                          redditi da lavoro dipendente o assimilato o da
                             lavoratore autonomo (tutti gli altri casi)
                           proventi percepiti a partire dal 24 aprile 2017
   DECORRENZA
                               data di entrata in vigore del decreto
                        Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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   AGEVOLAZIONI SOCIETARIE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

      NORMA                    art. 26, co 2, 5 e 6, del D.L. n. 179/2012

     AMBITO                      start up innovative e PMI innovative
   SOGGETTIVO                           costituite in forma di Srl

                    •     possibilità di emettere categorie di quote fornite di
                          diritti diversi dalle quote ordinarie
                    •     possibilità di determinare liberamente il contenuto
                          delle varie categorie di quote
                    •     possibilità di offrire le quote al pubblico attraverso
    DEROGHE               portali web di equity crowdfunding;
   SOCIETARIE       •     non si applica il divieto di operazioni sulle proprie
                          partecipazioni qualora l’operazione stessa sia compiuta
                          in attuazione di piani di incentivazione che prevedano
                          l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti,
                          collaboratori o componenti dell’organo amministrativo,
                          prestatori d’opera e servizi anche professionali.

                        Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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              AGEVOLAZIONI SOCIETARIE - NOVITÀ

     AMBITO                                       PMI
   SOGGETTIVO                          costituite in forma di Srl

                    sono PMI lo società che rispettano i seguenti limiti:
       D.M.         • dipendenti < 250
  18 APRILE 2005    • fatturato < 50 milioni (o totale attivo < 43
                       milioni)

                                   a partire dal 24 aprile 2017
   DECORRENZA
                               data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                     tutti gli atti impositivi impugnati difronte al giudice
                      tributario aventi quali controparte l’Agenzia delle
                                               Entrate

                    1) Io grado – CTP: ricorso depositato entro il 31
                       dicembre 2016
  LITI PENDENTI
                    2) IIo grado – CTR: pronuncia non definitiva alla
                       data di presentazione della richiesta di
                       definizione
                    3) IIIo grado – Cassazione: pronuncia non definitiva
                       alla data di presentazione della richiesta di
                       definizione

                                   a partire dal 24 aprile 2017
   DECORRENZA
                               data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                    controversie concernenti anche solo in parte:
                    • le risorse proprie tradizionali previste
                       dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
                       decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,
  LITI PENDENTI        del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
     ESCLUSE           Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul
                       valore aggiunto riscossa all'importazione
                    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
                       Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
                       (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                                            invio richiesta
    MODALITÀ
                                     per ciascun atto impugnato

     TERMINE                          entro il 30 settembre 2017

                          in unica soluzione entro il 30 settembre 2017

                                  se importi dovuti > 2.000 Euro
  VERSAMENTO
                                       possibilità di rateazione
                          I rata 40% del dovuto – 30 settembre 2017
                          II rata 40% del dovuto – 30 novembre 2017
                                  III rata saldo – 30 giugno 2018

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                          Liti relative a imposte, sanzioni e interessi

                          Versamento delle imposte e degli interessi
                          No versamento sanzioni collegate ai tributi
  AMMONTARE                   No versamento interessi di mora
      DEL
  VERSAMENTO
                     liti relative ai soli interessi di mora e a sanzioni non
                                         collegate ai tributi

                    Versamento del 40% degli importi in contestazione

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                    liti relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai
                                     tributi cui si riferiscono

  AMMONTARE
      DEL
  VERSAMENTO
                                  non è dovuto alcun importo
                          qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
                           definito anche con modalità diverse dalla
                                           definizione

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    RECLAMO/MEDIAZIONE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                         art. 17-bis del DLgs. 546/1992

  CONTROVERSIE                            valore < 20.000 euro

     AMBITO          provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente
   APPLICATIVO                        impositore

                           negoziare la pretesa con l’ente impositore
   PROCEDURA
                               sanzioni ridotte del 35% del minimo

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                 RECLAMO/MEDIAZIONE - NOVITÀ

     AMBITO           provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente
   APPLICATIVO            impositore e dall’agente della riscossione

  CONTROVERSIE                             valore < 50.000 euro

                               atti impugnabili notificati a decorrere
   DECORRENZA
                                        dal 1° gennaio 2018

                      Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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  REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                           art. 3 del DLgs. n. 23/2011 (cedolare secca)
     NORMA                  art. 37 del TUIR (regime ordinario IRPEF)
                          art. 67 del Tuir (reg. ord. IRPEF - loc. turistica)

                    • locatore persona fisica
    CEDOLARE
                    • titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
     AMBITO
                      reale di godimento sull'immobile
   SOGGETTIVO
                    • locazione fuori dall’esercizio d’impresa

    CEDOLARE
     AMBITO                   locazione di immobili ad uso abitativo
    OGGETTIVO

    CEDOLARE                           21% contratto «libero»
    ALIQUOTA                          10% contratto concordato

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

       REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

                                 locazioni abitative brevi
                    (comprese prestazioni di servizi di pulizia e fornitura
   LOCAZIONI                          di biancheria)
   SUB-LOCAZ.
   COMODATI
                                            durata < 30 giorni

                    medesimi ambiti oggettivi e soggettivi previsti per la
      AMBITI
                                     cedolare secca

                    • regime cedolare secca - aliquota del 21%; o
   TASSAZIONE
                    • regime ordinario

   DECORRENZA                 Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

       REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

                      trasmettere all’AdE tutti i dati relativi ai contratti
     OBBLIGHI                (locatore, locatario, canone, ecc.)
       DEGLI
  INTERMEDIARI       se intervengano nella fase di pagamento dei canoni
    (Es: Airbnb)        devono operare la ritenuta del 21% all’atto di
                                   avvenuto pagamento
                    • Termine: stabilito con provvedimento dell’AdE
  COMUNICAZIONI     • Sanzione: da 250 a 2.000 Euro e ridotta del 50%
     DEI DATI         se la trasmissione è effettuata entro 15 gg dalla
                      scadenza ordinaria
                    • Termine: entro il 16 del mese successivo
   VERSAMENTO
                      (modello F24)
     RITENUTA
                    • Sanzione: medesime per le ritenute

   DECORRENZA                 Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Commissione Fiscalità
           UGDCEC di Milano

Componenti del gruppo di studio:
      Dott. Comm. Giorgio Frigerio
      Dott. Comm. Giulio Tombesi
     Dott. Comm. Pierandrea Colucci
Grazie a tutti per l’attenzione

       Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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