Forfettari e modello Redditi 2018: i quadri da compilare
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1 DICHIARAZIONI FREE Forfettari e modello Redditi 2018: i quadri da compilare di Marco Bomben | 18 APRILE 2018 Con il presente contributo si fornisce una breve guida alla determinazione del reddito ed alla compilazione dei quadri LM e RS del modello Redditi PF 2018, per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. SOMMARIO: PREMESSA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E COMPILAZIONE DEL QUADRO LM OBBLIGHI INFORMATIVI E COMPILAZIONE DEL QUADRO RS Premessa Come noto, i contribuenti in regime forfettario (di cui all’articolo 1, commi dal 54 a 89, della Legge n. 190/2014) determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti “per cassa” nel periodo di imposta 2017 un coe ciente “forfettario” di redditività, individuato dalla tabella allegata alla Legge di Stabilità 2015 e differenziato in funzione del codice ATECO dell’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica poi un’imposta sostitutiva pari al 15% ovvero al 5% per 5 anni, nel caso di nuova attività. Attenzione Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4 TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta esclusivamente dall’imprenditore. Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai ni del regime in commento. Di conseguenza, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona sica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (cfr. Agenzia delle Entrate Circolare 4 aprile 2016 n. 10/E). Determinazione del reddito e compilazione del quadro LM Nel compilare la sezione II del quadro LM il dichiarante deve, in primo luogo, utilizzare le caselle a sinistra del
quadro per indicare se si tratta di: forfettario che svolge attività di impresa: barrare la casella “Impresa”; forfetario che svolge attività di lavoro autonomo: barrare la casella “autonomo”: forfettario che svolge attività sotto forma di impresa familiare: barrare la casella “Impresa familiare”. Ricorda Si ricorda che i contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività devono barrare la casella relativa all’attività prevalente, ossia quella da cui derivano maggiori ricavi o compensi. Qualora il contribuente eserciti più attività occorre veri care se queste appartengono o meno al medesimo gruppo tra quelli individuati, in base ai settori merceologici, nella tabella allegata alla Legge di Stabilità 2015. Nel primo caso il rigo LM22 va compilato indicando: in colonna 1: il codice dell’attività svolta; in colonna 2: il coefficiente di redditività; in colonna 4: l’ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo di imposta; in colonna 5: il reddito relativo all’attività determinato forfettariamente. Attenzione Nella seconda ipotesi, invece, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 a LM30, per le attività rientranti in uno stesso gruppo. Dal reddito lordo così determinato (rigo LM34), è possibile dedurre: i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; i contributi previdenziali per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. L’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta 2017 in ottemperanza a disposizioni di legge va indicato nel rigo LM35. Attenzione Per i contribuenti che adottano il regime forfettario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato presentando apposita richiesta all’INPS (cfr. Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Si ricorda che le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello d’ingresso nel regime forfettario: possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole del TUIR; vanno indicate nel rigo LM37 fino a concorrenza dell’importo di rigo LM36 (reddito netto). Nel rigo LM40 vanno indicati i crediti di imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell'imposta sostitutiva (quali, ad esempio, i crediti di imposta concessi per il riacquisto della prima casa, per le imposte assolte all’estero, per le erogazioni alla cultura, per le spese di videosorveglianza etc.). I predetti crediti di imposta possono essere utilizzati no a concorrenza dell'imposta sostitutiva indicata al rigo LM39. La parte non utilizzata deve essere riportata negli appositi campi del quadro RN, seguendo le istruzioni fornite con riferimento a ciascun credito. Ad esempio, se nel rigo CR7 (credito di imposta per il riacquisto della prima casa) è stato indicato un importo pari a 1.000 euro e nella colonna 1 del rigo LM40 è stato indicato un importo di 300 euro, deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN24 il credito non utilizzato pari a 700 euro. Esempio Si ipotizzi un avvocato in regime forfettario, il quale nel 2017 presenta i seguenti dati: - compensi percepiti: 15.000 euro; - contributi previdenziali versati 1.000 euro; - credito di imposta per riacquisto prima casa: 400 euro. Tale contribuente dovrà compilare il modello Redditi Pf 2018 come segue:
Obblighi informativi e compilazione del quadro RS I contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono bene ciare di diverse sempli cazioni ed in particolare: sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri; non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte all'atto del pagamento di compensi, stipendi e provvigioni. Attenzione Tali soggetti devono, tuttavia, fornire nell'apposita sezione del quadro RS gli speci ci elementi informativi relativi all'attività svolta, nonché i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte. Più nel dettaglio, nella prima sezione del prospetto dedicato (righi RS371, RS372 e RS373) andrà comunicato il dettaglio dei redditi erogati senza applicare la ritenuta, indicando: in colonna 1: il codice fiscale del percettore dei redditi; in colonna 2: l’ammontare dei redditi stessi. Ricorda Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore. Nella seconda parte del prospetto, i soggetti che esercitano attività di impresa, devono indicare: nel rigo RS374: il numero complessivo delle giornate retribuite a lavoratori dipendenti, collaboratori, apprendisti; nel rigo RS375: il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività a fine anno; nel rigo RS376: il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci; nel rigo RS377: i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione derivanti dall’utilizzo di beni immobili, mobili e concessioni); nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione. In ne, gli esercenti attività di lavoro autonomo dovranno utilizzare la terza sezione del prospetto in esame per indicare: nel rigo RS379: il numero complessivo delle giornate retribuite a lavoratori dipendenti, collaboratori, apprendisti; nel rigo RS380: l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e
servizi direttamente a erenti l’attività artistica o professionale del contribuente (vanno indicate nel rigo, ad esempio, le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio); nel rigo RS381: i consumi (quali ad esempio le spese per servizi telefonici, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli). Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1, commi dal 54 a 89; Agenzia delle Entrate Circolare 4 aprile 2016 n. 10/E. ISSN: 2612-3436 Argomenti suggeriti: Regime forfetario Stai leggendo un articolo FREE di MySolution Vuoi accedere a tutti gli altri contenuti della Piattaforma? Richiedi info www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405 Direttore responsabile: Elio Cipriani Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN ©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744 Codice destinatario X2PH38J – IBAN IT77L0306901791100000008511
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