Fogli informativi Garanzie Aggiornamento del 01/11/22 - Il presente avviso non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio a norma dell'art ...

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Fogli informativi Garanzie Aggiornamento del 01/11/22 - Il presente avviso non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio a norma dell'art ...
Fogli informativi

                     Garanzie

     Aggiornamento del
         01/11/22

Il presente avviso non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio
                 a norma dell'art. 1336 Codice Civile
Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

 Informazioni sulla banca
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel.: 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

 Che cos'è la fideiussione omnibus
La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento dei debiti presenti e futuri di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca,
entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

 Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

                                                           Voci                                                                                    Costo
Interessi di mora                                                                                       nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
                                                                                                        nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni
                                                                                                        addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo

                                            Altre spese da sostenere                                                                               Costo
Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in
                                                                                                        euro 16,00
conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)

 Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO
Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito.
Il recesso diviene efficace trascorsi quindici giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata.
In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
La chiusura del rapporto contrattuale avviene:
  - entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni
    (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
  - alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale
    debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

RECLAMI
I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail
legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà,
l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà
comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte
ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale
termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

   - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
     chiedere alla banca
   - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
     raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto
     nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                                                                               PAG. 1/2
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un
accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena
l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito
registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

 Glossario
Debitore (o obbligato) principale                                                         E' la persona di cui si garantisce l'adempimento

Fideiussore                                                                               E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca

Interessi di mora                                                                         Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in
                                                                                          qualità di garante.

Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                                                                                       PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

 Informazioni sulla banca
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

 Che cos'è la fideiussione specifica
La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una
specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

 Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

                                                            Voci                                                                                   Costo
Interessi di mora                                                                                       nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento
                                                                                                        nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni
                                                                                                        addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo

                                             Altre spese da sostenere                                                                              Costo
Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in
                                                                                                        euro 16,00
conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)

 Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO
Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o
presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diventa efficace trascorsi quindici giorni lavorativi successivi al giorni di ricevimento della lettera raccomandata.
In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.
Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del
debito garantito.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
La chiusura del rapporto contrattuale avviene:
  - entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le
    relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
  - alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale
    debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

RECLAMI
I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail
legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà,
l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà
comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte
ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale
termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

   - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
     chiedere alla banca
   - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
     raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto

Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                                                                             PAG. 1/2
nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un
accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena
l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito
registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

 Glossario
Debitore (o obbligato) principale                                                           E' la persona di cui si garantisce l'adempimento

Fideiussore                                                                                 E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca

Interessi di mora                                                                           Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in
                                                                                            qualità di garante.

Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                                                                                       PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al PEGNO DI TITOLI O VALORI
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod.
SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos’è IL PEGNO DI TITOLI O VALORI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero
su titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore
- di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad
altri creditori (2787 cod. civ.).
Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni,
quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l’apposizione di un
vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).
Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di
realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro
liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di
titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al
netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).
Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti
in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito,
del bene dato in garanzia.
Che cos’è il servizio di
Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Spese
Voce                                                               Valore
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre                   Nella misura indicata nel contratto di conto corrente
comunicazioni                                                      intestato al debitore principale e con addebito sul
                                                                   c.c. intestato a quest’ultimo

Recesso e reclami

Recesso dal contratto
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di
recesso da parte del cliente/concedente.

1/3

Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della
banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del
concedente entro il termine massimo di 15 giorni.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa'
Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e
PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.
Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del
reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può
rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il
cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di
pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è
ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà
entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto
del rimborso medesimo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo
con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi
al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione
dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario
purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla
Banca d'Italia.

Glossario

Strumenti finanziari                  Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul
                                      mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di
                                      fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato
                                      monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
                                      acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti
                                      “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di
                                      scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a
                                      termine collegati a strumenti finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di
                                      opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le
                                      combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.

Strumenti              finanziari     Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere
dematerializzati                      scritturazioni contabili.

Gestione accentrata                   Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e
                                      non, presso società autorizzate.

Realizzazione del pegno /             Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e
Espropriazione                        si soddisfa sul ricavato.

2/3

Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Terzo costituente                     Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo,
                                      costituisce il pegno a favore della Banca.

Insolvenza                        /   Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Inadempimento

3/3

Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI
LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

 Informazioni sulla banca
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

 Che cos’è il pegno di saldo di conto corrente, di conto deposito o di libretto di deposito nominativo
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene
con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Il contratto di pegno di saldo di conto corrente, di conto deposito o di libretto di deposito nominativo offerto dalla Banca è un “pegno irregolare”: alla banca è attribuita espressamente
l'immediata facoltà di disporre delle relative somme
.
Caratteristica essenziale del pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. è, infatti, che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al
creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno passa immediatamente alla Banca che ha l'obbligo di restituire al datore di pegno una pari
somma di denaro in caso di corretto adempimento del debito garantito, o compensare e restituire l'eventuale eccedenza in caso di inadempimento.

Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la Banca escute il pegno
compensando l'esposizione debitoria della parte finanziata con il saldo costituito in pegno, cioè trattenendo definitivamente le somme costituite a garanzia ed utilizzandole ad estinzione delle
obbligazioni garantite con l'obbligo di restituire solo l'eventuale somma che eccede l'ammontare di tale esposizione.

 Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI                                                                                                            COSTO
                                                                                                                nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni
                                                                                                                addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo

 Recesso e reclami
RECESSO DAL CONTRATTO
Recesso dal contratto
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista
alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. All'estinzione della garanzia e salvo escussione una pari somma di denaro
rispetto a quella posta a garanzia viene restituita e messa a disposizione del concedente.

RECLAMI
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail
legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

  - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
    chiedere alla banca
  - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
    raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto
    nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

 Glossario
Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                               PAG. 1/2
Finanziamento                                                                                                Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.

                                                                                                             Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul
Escussione del pegno
                                                                                                             ricavato.

                                                                                                             Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno
Terzo costituente
                                                                                                             a favore della Banca.

Insolvenza Inadempimento                                                                                     Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                 PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

 Informazioni sulla banca

Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel.: 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI
9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

 Che cos’è IL PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero
su titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore -
di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri
creditori (2787 cod. civ.).
Il pegno di crediti verso terzi ricorre quando vengono dati in garanzia crediti rappresentati da libretti di deposito
a risparmio emessi da altra banca, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di
denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre banche.
Il pegno di crediti deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno ovvero accettato
dal debitore stesso mediante scrittura avente data certa.
La Banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di
inadempienza del cliente/debitore.
Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in
caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del
bene dato in garanzia.
Che cos’è il servizio di
  Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

 Spese
 Voce                                                              Valore
 Spese per invio comunicazioni periodiche e altre                  Nella misura indicata nel contratto di conto corrente
 comunicazioni                                                     intestato al debitore principale e con addebito sul c.c.
                                                                   intestato a quest’ultimo

 Recesso e reclami

Recesso dal contratto
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di
recesso da parte del cliente/concedente.

1/2

Foglio informativo relativo al Pegno di crediti vs. terzi– Aggiornamento del 01/11/2022
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della
banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del
concedente entro il termine massimo di 15 giorni.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa'
Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC
08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.
Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del
reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può
rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il
cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di
pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto
a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro
tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del
rimborso medesimo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo
con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione
dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca
d'Italia.

 Glossario

 Finanziamento                          Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.

 Realizzazione del pegno                Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e
 Espropriazione                         si soddisfa sul ricavato.

 Terzo costituente                      Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo,
                                        costituisce il pegno a favore della Banca.

 Insolvenza                             Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

2/2

Foglio informativo relativo al Pegno di crediti vs. terzi– Aggiornamento del 01/11/2022
Foglio informativo relativo al PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

 Informazioni sulla banca
Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR)
Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296
Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

 Che cos’è il pegno di certificato di deposito bancario
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene
con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Il contratto di pegno di certificato di deposito emesso dalla Banca è un “pegno irregolare” poiché alla banca è attribuita espressamente la facoltà di disporre delle relative somme portate dal
certificato di deposito concesse a pegno.

Caratteristica essenziale del pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. è, infatti, che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al
creditore la facoltà di disposizione, con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno (ossia la somma depositata sul certificato) passa immediatamente alla Banca che ha l'obbligo
di restituire al datore di pegno una pari somma di denaro in caso di corretto adempimento del debito garantito, o compensare e restituire l'eventuale eccedenza in caso di inadempimento.

Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la Banca compensa
l'esposizione debitoria della parte finanziata con la somma concessa in pegno, con l'obbligo di restituire solo l'eventuale somma che eccede l'ammontare di tale esposizione.

 Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI                                                                                                              COSTO
                                                                                                                  nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni
                                                                                                                  addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo

 Recesso e reclami
RECESSO DAL CONTRATTO
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista
alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. All'estinzione della garanzia e salvo il diritto di compensazione in caso di
inadempimento dell'obbligazione garantita, il certificato di deposito, o in caso di sua scadenza la somma depositata sul certificato, sono restituiti al concedente.

RECLAMI
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail
legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

  - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
    chiedere alla banca
  - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
    raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto
    nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

 Glossario
Certificato di deposito (CD)                                                                                   Documento rappresentativo, nominativo o al portatore, di un deposito bancario.

Foglio informativo relativo al PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022                                                                                PAG. 1/2
Finanziamento                                                                                                  Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.

                                                                                                               Lo stesso debitore o soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo,
Concedente il pegno
                                                                                                               costituisce il pegno a favore della Banca.

Inadempimento                                                                                                  Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

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