Fogli informativi Garanzie Aggiornamento del 01/11/22 - Il presente avviso non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio a norma dell'art ...
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Fogli informativi Garanzie Aggiornamento del 01/11/22 Il presente avviso non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio a norma dell'art. 1336 Codice Civile
Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel.: 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos'è la fideiussione omnibus La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento dei debiti presenti e futuri di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto. Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore. Voci Costo Interessi di mora nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo Altre spese da sostenere Costo Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in euro 16,00 conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73) Recesso e reclami RECESSO DAL CONTRATTO Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi quindici giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della lettera raccomandata. In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE La chiusura del rapporto contrattuale avviene: - entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.); - alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere. RECLAMI I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 1/2
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Glossario Debitore (o obbligato) principale E' la persona di cui si garantisce l'adempimento Fideiussore E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca Interessi di mora Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante. Foglio informativo relativo al Fideiussione Omnibus - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos'è la fideiussione specifica La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione. Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo. Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore. Voci Costo Interessi di mora nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo Altre spese da sostenere Costo Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in euro 16,00 conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73) Recesso e reclami RECESSO DAL CONTRATTO Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diventa efficace trascorsi quindici giorni lavorativi successivi al giorni di ricevimento della lettera raccomandata. In caso di recesso, il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace. Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE La chiusura del rapporto contrattuale avviene: - entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.); - alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere. RECLAMI I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 1/2
nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Glossario Debitore (o obbligato) principale E' la persona di cui si garantisce l'adempimento Fideiussore E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca Interessi di mora Interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante. Foglio informativo relativo al Fideiussione Specifica - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al PEGNO DI TITOLI O VALORI Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos’è IL PEGNO DI TITOLI O VALORI Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l’apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF). Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito). Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. Che cos’è il servizio di Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Spese Voce Valore Spese per invio comunicazioni periodiche e altre Nella misura indicata nel contratto di conto corrente comunicazioni intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo Recesso e reclami Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. 1/3 Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 15 giorni. Reclami I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Glossario Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tessi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere dematerializzati scritturazioni contabili. Gestione accentrata Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Realizzazione del pegno / Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e Espropriazione si soddisfa sul ricavato. 2/3 Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Terzo costituente Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. Insolvenza / Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Inadempimento 3/3 Foglio informativo relativo al Pegno di titoli e valori – Aggiornamento del 01/11/2022
Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos’è il pegno di saldo di conto corrente, di conto deposito o di libretto di deposito nominativo Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Il contratto di pegno di saldo di conto corrente, di conto deposito o di libretto di deposito nominativo offerto dalla Banca è un “pegno irregolare”: alla banca è attribuita espressamente l'immediata facoltà di disporre delle relative somme . Caratteristica essenziale del pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. è, infatti, che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno passa immediatamente alla Banca che ha l'obbligo di restituire al datore di pegno una pari somma di denaro in caso di corretto adempimento del debito garantito, o compensare e restituire l'eventuale eccedenza in caso di inadempimento. Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la Banca escute il pegno compensando l'esposizione debitoria della parte finanziata con il saldo costituito in pegno, cioè trattenendo definitivamente le somme costituite a garanzia ed utilizzandole ad estinzione delle obbligazioni garantite con l'obbligo di restituire solo l'eventuale somma che eccede l'ammontare di tale esposizione. Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. VOCI COSTO nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo Recesso e reclami RECESSO DAL CONTRATTO Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. All'estinzione della garanzia e salvo escussione una pari somma di denaro rispetto a quella posta a garanzia viene restituita e messa a disposizione del concedente. RECLAMI I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Glossario Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 1/2
Finanziamento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul Escussione del pegno ricavato. Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno Terzo costituente a favore della Banca. Insolvenza Inadempimento Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Foglio informativo relativo al PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE, DI CONTO DEPOSITO O DI LIBRETTO DI DEPOSITO NOMINATIVO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 2/2
Foglio informativo relativo al PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel.: 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos’è IL PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Il pegno di crediti verso terzi ricorre quando vengono dati in garanzia crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio emessi da altra banca, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre banche. Il pegno di crediti deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno ovvero accettato dal debitore stesso mediante scrittura avente data certa. La Banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore. Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia. Che cos’è il servizio di Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Spese Voce Valore Spese per invio comunicazioni periodiche e altre Nella misura indicata nel contratto di conto corrente comunicazioni intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. intestato a quest’ultimo Recesso e reclami Recesso dal contratto Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. 1/2 Foglio informativo relativo al Pegno di crediti vs. terzi– Aggiornamento del 01/11/2022
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 15 giorni. Reclami I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento. Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. Glossario Finanziamento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. Realizzazione del pegno Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e Espropriazione si soddisfa sul ricavato. Terzo costituente Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. Insolvenza Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. 2/2 Foglio informativo relativo al Pegno di crediti vs. terzi– Aggiornamento del 01/11/2022
Foglio informativo relativo al PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico Informazioni sulla banca Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa Sede Legale e Direzione Generale: Via Dante 213 - 26100 - CREMONA (CR) Tel. : 0372 9281 - Fax: 0372 928296 Sito web: www.creditopadano.it - Email: info@creditopadano.it - PEC: 08454.bcc@actaliscertymail.it Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cremona n. 01039280191 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5204.3.0, Cod. ABI: 08454 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160531 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. Che cos’è il pegno di certificato di deposito bancario Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori. Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.). Il contratto di pegno di certificato di deposito emesso dalla Banca è un “pegno irregolare” poiché alla banca è attribuita espressamente la facoltà di disporre delle relative somme portate dal certificato di deposito concesse a pegno. Caratteristica essenziale del pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. è, infatti, che oggetto del pegno sia un bene considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione, con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno (ossia la somma depositata sul certificato) passa immediatamente alla Banca che ha l'obbligo di restituire al datore di pegno una pari somma di denaro in caso di corretto adempimento del debito garantito, o compensare e restituire l'eventuale eccedenza in caso di inadempimento. Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la Banca compensa l'esposizione debitoria della parte finanziata con la somma concessa in pegno, con l'obbligo di restituire solo l'eventuale somma che eccede l'ammontare di tale esposizione. Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. VOCI COSTO nella misura indicata nel contratto di conto corrente intestato al debitore principale e con Spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni addebito sul c.c. intestato a quest'ultimo Recesso e reclami RECESSO DAL CONTRATTO Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. All'estinzione della garanzia e salvo il diritto di compensazione in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, il certificato di deposito, o in caso di sua scadenza la somma depositata sul certificato, sono restituiti al concedente. RECLAMI I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Credito Padano Banca di Credito Cooperativo Societa' Cooperativa - Via Dante 213 - 26100 - Cremona (CR), mail legale@creditopadano.it, Fax 0372 928296 e PEC 08454.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Glossario Certificato di deposito (CD) Documento rappresentativo, nominativo o al portatore, di un deposito bancario. Foglio informativo relativo al PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 1/2
Finanziamento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. Lo stesso debitore o soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, Concedente il pegno costituisce il pegno a favore della Banca. Inadempimento Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Foglio informativo relativo al PEGNO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO BANCARIO - Aggiornamento n. 1 del 01/11/2022 PAG. 2/2
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