FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI - Studio Legale Stefanelli

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FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI
           Regolamentazione dei dispositivi medici
                  in caso di no deal Brexit

Versione italiana della guida MHRA
Regulating medical devices in the event of a no-deal Brexit

ultimo aggiornamento MHRA - 9 ottobre 2019

Libera traduzione a cura dell’Avv. Alessia Dioli e dell’Avv. Silvia Stefanelli
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

   La presente guida si applicherà a partire dal giorno dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, in linea
con i Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
   Questa guida stabilisce le modalità di regolamentazione dei dispositivi medici nel Regno Unito nel caso di
una Brexit senza accordo con la UE.
   Infatti, in uno scenario no-deal, l’attuale partecipazione del Regno Unito alla rete europea di regolamentazione
dei dispositivi medici terminerebbe e l’MHRA si assumerebbe le responsabilità per il mercato britannico, che
vengono attualmente assunte attraverso il sistema UE.
   Questa guida fornisce ulteriori dettagli sul funzionamento del sistema britannico, anche per:
   • ottenere la certificazione del dispositivo
   • la marcatura CE del proprio dispositivo
   • la registrazione del dispositivo presso l’MHRA
   Queste proposte sono ancora soggette all’approvazione parlamentare delle modifiche ai relativi strumenti
normativi necessari per la loro trasposizione in legge.
   Le presenti linee guida si applicano a partire dal giorno dell’uscita in linea con i Medical Devices (Amendment
etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

LA LEGISLAZIONE

Come vengono regolamentati i dispositivi ad oggi (ovvero prima che il Regno Unito lasci l’UE)
   Nel Regno Unito, tutti i dispositivi immessi sul mercato britannico sono soggetti alla legislazione dell’UE, che
impone al fabbricante di apporre un marchio CE sul proprio prodotto per attestare la conformità alle norme
europee applicabili.
   I dispositivi sono regolamentati ai sensi di:
   • Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (UE AIMDD)
   • Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (UE MDD)
   • Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (UE IVDD)
   Queste direttive sono recepite nel diritto britannico nel Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 n. 618
e successive modifiche) (da qui in poi UK MDR 2002).
   I poteri dell’MHRA si riscontrano nei seguenti atti legislativi: nel Consumer Rights Act 2015, nel Consumer
Protection Act 1987 e nel General Product Safety Regulations 2005, con alcuni poteri contenuti nell’UK MDR
2002.
   Vi è anche ulteriore legislazione UE che produce un effetto diretto sulla legislazione del Regno Unito, vale
a dire:
   • Regolamento (UE) 722/2012
   • Regolamento 920/2013
   • Direttive 2003/12 e 2005/50
   • Regolamento 207/2012
   • Regolamento 2017/2185
   • Decisioni della Commissione 2002/364 e 2010/227
   Inoltre, il 25 maggio 2017 sono entrati in vigore due nuovi regolamenti dell’UE:
   • Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici (EU MDR)
   • Regolamento 2017/746 sui dispositivi medici diagnostici in vitro (EU IVDR)
   L’EU MDR e l’EU IVDR saranno pienamente applicabili negli Stati membri dell’UE rispettivamente dal 26
maggio 2020 e dal 2022, ma i dispositivi possono già essere immessi sul mercato in base a questi nuovi
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    Regolamenti (se sono pienamente conformi ai nuovi regolamenti).

        Come saranno regolamentati i dispositivi a partire dal giorno in cui il Regno Unito lascerà l’UE
       L’UE AIMDDD, UE MDD e UE IVDD continueranno ad essere applicabili nel Regno Unito attraverso l’UK
    MDR 2002.
       Il Medical Devices (Amendment etc.) (EU exit) Regulations 2019 (UK MDR 2019) modificherà in parte l’UK
    MDR 2002 colmando le lacune di tali Regolamenti per riflettere il nuovo regime di uscita della UK dall’UE.
       L’MDR 2019 recepirà inoltre tutti gli elementi chiave contenuti nell’UE MDR e nell’UE IVDR, che entreranno
    in vigore in linea con il calendario di transizione previsto dall’UE per la piena applicazione di questi due
    Regolamenti.
       Questi nuovi requisiti si trovano nella Parte VIII dell’UK MDR 2002 (per i dispositivi medici) e nella Parte IX
    dell’UK MDR 2002 del Regno Unito (per gli IVD).

    IL RUOLO DELL’MHRA

       L’MHRA continuerà ad effettuare la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici sul mercato britannico
    e potrà prendere una decisione sulla commercializzazione e la fornitura di un dispositivo nel Regno Unito,
    indipendentemente dalla posizione del quadro normativo comunitario, o da qualsiasi decisione post-uscita
    della Corte di giustizia europea.
       Ecco la pagina di orientamento che contiene informazioni sull’applicazione della normativa.

    RUOLO DEI SOGGETTI CHE FABBRICANO E FORNISCONO DISPOSITIVI

       Nel caso di una Brexit no-deal, dal giorno in cui il Regno Unito lascerà l’UE, i ruoli e le responsabilità dei
    soggetti che producono e forniscono dispositivi medici e IVD cambieranno.
       In base alla European Commission’s Notice to Stakeholders del 22 gennaio 2018, risulta che i mandatari
    con sede nel Regno Unito non saranno più riconosciuti nell’UE. In base alla legislazione del Regno Unito verrà
    creato un nuovo ruolo, noto come “UK Responsible Person”1, per i fabbricanti con sede al di fuori del Regno
    Unito.

    Fabbricanti
        L’UK MDR 2002 stabilisce i requisiti che devono soddisfare i fabbricanti, i quali, se intendono ottemperare
    alle direttive UE recepite da tale strumento legislativo, devono continuare a seguire questi criteri. Un nuovo
    Allegato / Schedule (2A) è stato inserito nell’UK MDR 2002, il quale stabilisce come gli allegati alle Direttive a
    cui si fa riferimento nelle Parti II, III e IV dell’UK MDR 2002, devono essere letti nel contesto specifico UK dopo
    che il Regno Unito avrà lasciato l’UE.

    Azioni che devono intraprendere i fabbricanti
       I fabbricanti che desiderano immettere un dispositivo sul mercato britannico devono prima registrarsi presso
    l’MHRA (si veda la sezione intitolata “Registrazioni” per maggiori informazioni al riguardo).
    1        NdT: Il soggetto “UK Responsible Person” non è la “Responsible Person”, in italiano “Persona Responsabile” di cui all’art.
    15 del Regolamento UE 2017/745 (UE MDR). Abbiamo pertanto preferito mantenere la dicitura inglese per effettuare un
    chiaro distinguo.
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  Se un fabbricante non è stabilito nel Regno Unito, deve designare una UK Responsible Person (vedi sotto)
che si registri e che agisca per suo conto.
  Questi requisiti di registrazione sono stabiliti dal regolamento 7A per i dispositivi medici) dal regolamento
21A (per i dispositivi medici impiantabili attivi) e dal regolamento 33A (per gli IVD) contenuti nell’UK MDR
2002 (come modificato dall’UK MDR 2019).

Responsabilità aggiuntive per i fabbricanti di dispositivi medici
   Vi sono ulteriori responsabilità per i fabbricanti che intendono conformarsi alla Parte VIII o alla Parte IX
dell’UK MDR 2002 (modificata dall’UK MDR 2019), che recepisce i requisiti pertinenti dell’UE MDR e dell’UE
IVDR. Queste responsabilità aggiuntive includono, tra l’altro, ma non sono limitate a:
   • la corretta classificazione del dispositivo in base ai nuovi criteri di classificazione del rischio
   • soddisfare i requisiti generali di sicurezza e di prestazione, anche per quanto riguarda l’etichettatura, la
        documentazione tecnica e i sistemi di gestione della qualità
   • soddisfare i requisiti per l’evidenza clinica
   • l’esistenza di una UK Responsible Person responsabile della conformità normativa
   • rispettare le nuove tempistiche per la segnalazione in materia di vigilanza e creare un rapporto annuale
        periodico di aggiornamento sulla sicurezza.
   Maggiori informazioni su questi obblighi supplementari dei fabbricanti sono contenute nel regolamento 76
(per i dispositivi medici) e nel regolamento 145 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (come modificato dall’UK MDR
2019).

Mandatari
   Per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), dopo che il Regno Unito avrà lasciato
l’UE, qualsiasi mandatario con sede nel Regno Unito non sarà più riconosciuto ai sensi della legislazione dell’UE.
Ciò significa che non sarà riconosciuto come in grado di svolgere compiti per conto del fabbricante ai fini
dell’immissione dei prodotti sul mercato dell’UE.
   Per poter immettere dispositivi sul mercato dell’UE, i fabbricanti con un mandatario con sede nel Regno
Unito dovranno istituire un nuovo mandatario in un paese dell’UE.

Importatori
    Un importatore è definito come “qualsiasi persona stabilita nel Regno Unito che immette sul mercato un
dispositivo proveniente da un paese al di fuori del Regno Unito”.
    Attualmente, agli importatori si applica una legislazione trasversale, il che significa che occorre garantire che
i prodotti siano sicuri:
    • avvertendo i consumatori dei potenziali rischi
    • fornendo informazioni per aiutare i consumatori a comprendere i rischi
    • monitorando la sicurezza dei prodotti, compreso l’invio immediato al fabbricante di eventuali reclami o
        segnalazioni di sospetti incidenti riguardanti un dispositivo medico fornito
    • prendendo provvedimenti se si riscontra un problema di sicurezza, compresa la collaborazione con il
        fabbricante per quanto riguarda eventuali azioni correttive di sicurezza.
    Per garantire che al dispositivo sia stata apposta la marcatura CE dal fabbricante, è necessario richiedere la
dichiarazione di conformità del fabbricante.
    Sul sito web è disponibile un documento orientativo che contiene ulteriori consigli e indicazioni per gli
importatori.
    Se una persona immette un prodotto sul mercato ai sensi della Parte VIII o della Parte IX dell’UK MDR 2002
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    (come modificato dall’UK MDR 2019), agli importatori si applicheranno una serie di obblighi aggiuntivi, tra cui,
    a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica che:
        • il dispositivo sia stato marcato CE
        • il fabbricante sia identificato e abbia una UK Responsible Person, se richiesto
        • il dispositivo sia stato etichettato correttamente e al dispositivo sia stato assegnato un Identificativo
    Unico del Dispositivo (UDI)
        • il dispositivo sia stato registrato presso l’MHRA
        Per ulteriori informazioni sugli obblighi dell’importatore nel regolamento 78 (per i dispositivi medici) e nel
    regolamento 147 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).

    Distributori
        Un distributore è definito come “qualsiasi persona nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
    dall’importatore, che mette a disposizione un dispositivo sul mercato, fino al punto di messa in servizio”.
        Attualmente, la legislazione intersettoriale si applica ai distributori, il che significa che occorre garantire che
    i prodotti siano sicuri:
        • avvertendo i consumatori dei potenziali rischi
        • fornendo informazioni per aiutare i consumatori a comprendere i rischi
        • monitorando la sicurezza dei prodotti, compreso l’invio immediato al fabbricante di eventuali reclami o
             segnalazioni di sospetti incidenti riguardanti un dispositivo medico da voi fornito
        • prendendo provvedimenti se si riscontra un problema di sicurezza, compresa la collaborazione con il
             fabbricante per quanto riguarda eventuali azioni correttive di sicurezza.
        Per garantire che l’apparecchio sia stato marcato CE dal fabbricante, è necessario richiedere la dichiarazione
    di conformità del fabbricante.
        I distributori - ad esempio i negozi e i grossisti - non sono normalmente responsabili per danni ai consumatori
    o ai loro beni causati da un prodotto non sicuro, a condizione che identifichino il fabbricante. Ma i distributori
    di dispositivi hanno una certa responsabilità per quanto riguarda la sicurezza e possono essere soggetti ad
    azioni coercitive.
        Sul sito web sono disponibili ulteriori consigli e linee guida per i distributori, tra cui la normativa sulla
    responsabilità e sicurezza del prodotto.
        Se una persona immette un prodotto sul mercato ai sensi della Parte VIII o della Parte IX dell’UK MDR 2002
    (modificata dall’UK MDR 2019), ai distributori si applicheranno una serie di obblighi aggiuntivi, tra cui, a titolo
    esemplificativo ma non esaustivo, la verifica che:
        • il dispositivo sia stato marcato CE
        • il dispositivo sia corredato delle informazioni pertinenti che devono essere fornite dal fabbricante
        • l’importatore abbia adempiuto ai suoi obblighi generali
        • sia stato assegnato un UDI al dispositivo
        Per ulteriori informazioni sugli obblighi del distributore nel regolamento 79 (per i dispositivi medici) e nel
    regolamento 148 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).

    Importazione Parallela
      Prima della Brexit, se si desidera mettere sul mercato un dispositivo medico già commercializzato in un
    paese dell’UE in un altro paese dell’UE non destinato al fabbricante, si parla di “importazione parallela”.
      Dopo la Brexit, l’importazione parallela dall’UE nel Regno Unito non sarà possibile. Qualsiasi dispositivo
    importato dall’UE e immesso sul mercato del Regno Unito sarà trattato come una nuova immissione sul
    mercato, con tutti i requisiti del fabbricante applicabili a questo importatore, compreso l’obbligo di registrare il
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FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

dispositivo presso l’MHRA. Sarà inoltre necessario assicurarsi che ci sia una UK Responsible Person nel Regno
Unito per questo prodotto.

UK RESPONSIBLE PERSON

Che cos’è la UK Responsible Person
   Il nuovo ruolo della UK Responsible Person è stato creato nell’UK MDR 2002 (come modificato dall’UK
MDR 2019), nell’eventualità di una Brexit senza accordi con l’UE.
   La UK Responsible Person deve essere stabilita nel Regno Unito e agisce per conto di un fabbricante stabilito
al di fuori del Regno Unito, per svolgere determinati compiti in relazione agli obblighi del fabbricante. Ciò
include la registrazione presso l’MHRA prima che il dispositivo venga immesso sul mercato del Regno Unito.
   Solo un fabbricante o una UK Responsible Person possono legalmente immettere un dispositivo sul mercato
del Regno Unito. Ciò significa che un singolo fabbricante può avere più di una UK Responsible Person.
   Se si è designati come UK Responsible Person di un fabbricante non-UK, occorrono prove documentali a
sostegno di questa posizione. Tale prova dovrebbe essere presentata sotto forma di una lettera di nomina o
di un contratto firmato, che indichi il nome e l’indirizzo della società sia del fabbricante estero, sia della UK
Responsible Person. Questo documento deve dichiarare che la UK Responsible Person agisce con il consenso
del fabbricante estero e che aderisce alla legislazione applicabile per i dispositivi immessi sul mercato del
Regno Unito.

Chi può essere una UK Responsible Person
   L’UK MDR 2019 definisce la UK Responsible Person come “una persona stabilita nel Regno Unito che agisce
per conto di un fabbricante stabilito al di fuori del Regno Unito in relazione a determinati compiti in relazione
agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento”.
   Quando il testo giuridico utilizza il termine “persona”, si intende una persona fisica (cioè un singolo operatore)
o una persona giuridica (cioè una società).
   Se una società viene nominata come UK Responsible Person, le responsabilità della UK Responsible Person
ricadono sulla società nel suo complesso. Questa è la stessa situazione che si verifica per un Mandatario UE.
   Se si è un importatore con sede nel Regno Unito e si intende immettere un dispositivo sul mercato, occorre
avere prima l’autorità del fabbricante. Ciò significa che si diventerà una UK Responsible Person.
   Sebbene non esista un elenco di UK Responsible Person del Regno Unito, è possibile contattare i Mandatari
UE esistenti per determinare se intendono offrire servizi in qualità di UK Responsible Person.

Periodo di tolleranza per una UK Responsible Person
    Il requisito per un fabbricante di avere una UK Responsible Person è in linea con il periodo di grazia per la
registrazione dei dispositivi presso l’MHRA. I dettagli del periodo di tolleranza per le registrazioni sono indicati
nella nostra guida alle registrazioni (https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-event-
of-a-no-deal- scenario#registrazioni). Pertanto, occorre assicurarsi di essere designati come UK Responsible
Person entro il momento della registrazione all’MHRA.
    Tuttavia, i fabbricanti potrebbero voler nominare una UK Responsible Person prima della fine del periodo di
tolleranza per la sorveglianza post-commercializzazione. I fabbricanti dovranno anche tenere in considerazione
il fatto che potrebbero aver bisogno di un certo tempo per istituire una UK Responsible Person e redigere un
mandato.

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    Responsabilità della UK Responsible Person
        Le responsabilità principali della UK Responsible Person sono definite negli obblighi di registrazione nella
    Parte II (r. 7A), nella Parte III (r. 21A) e nella Parte IV (r. 33A) e nelle nuove Parti VIII e IX nel regolamento 77 (per
    i dispositivi medici) e nel regolamento 146 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019). La
    UK Responsible Person deve:
        • garantire che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e, se del
            caso, che il fabbricante abbia effettuato un’adeguata procedura di valutazione della conformità
        • tenere a disposizione una copia della documentazione tecnica, una copia della dichiarazione di
            conformità e, se del caso, una copia del relativo certificato, comprese eventuali modifiche e supplementi
            per il controllo da parte dell’MHRA
        • in risposta ad una richiesta dell’MHRA, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione
            necessarie per dimostrare la conformità di un dispositivo
        • inoltrare al fabbricante qualsiasi richiesta di campioni da parte dell’MHRA, o l’accesso a un dispositivo,
            e assicurarsi che l’MHRA riceva i campioni o abbia avuto accesso al dispositivo
        • cooperare con l’MHRA su qualsiasi azione preventiva o correttiva intrapresa per eliminare o, se ciò non
            è possibile, mitigare i rischi posti dai dispositivi
        • informare immediatamente il fabbricante in merito a reclami e segnalazioni da parte di operatori sanitari,
            pazienti e utenti in merito a sospetti incidenti legati a un dispositivo per il quale sono stati designati
        • porre fine al rapporto giuridico con il fabbricante se il fabbricante agisce in contrasto con i suoi obblighi
            ai sensi del presente regolamento e informare l’MHRA e, se del caso, l’organismo notificato competente
            di tale cessazione.

    Responsabilità legate alla registrazione
       La UK Responsible Person dovrà aprire un unico account di registrazione a nome dei fabbricanti che
    rappresenta. La UK Responsible Person può invitare fino a 15 utenti ad accedere a questo account. Si prega di
    notare che non esiste un accesso controllato per gli utenti aggiuntivi, quindi ogni persona con accesso utente
    potrà visualizzare e modificare qualsiasi contenuto nell’account.
       Non vi è alcun obbligo di notifica o registrazione separata per la UK Responsible Person. È tuttavia necessario
    fornire i propri dati (compresa la lettera di nomina o il contratto con il fabbricante, la sede legale e altri dati di
    contatto) quando si registrano i dispositivi presso l’MHRA.
       Se chi si registra è un’azienda, si dovrà anche fornire il nominativo di una persona designata. Questa persona
    può essere un amministratore; mentre le responsabilità della UK Responsible Person ricadranno sull’azienda
    nel suo complesso.
       Per ulteriori informazioni sulla registrazione all’MHRA, consultare la guida Brexit.

    Ubicazione della UK Responsible Person
        La UK Responsible Person deve fornire una sede legale nel Regno Unito “presso la quale sarà efficace
    la notifica di qualsiasi documento relativo all’immissione sul mercato del dispositivo in questione”. Questo
    indirizzo sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Occorrerà tenere alcune informazioni a disposizione del
    MHRA, come le dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica.
        Sebbene sia possibile impiegare risorse umane che si trovano al di fuori del Regno Unito, è necessario che ci
    sia sempre qualcuno fisicamente situato all’interno del Regno Unito con cui l’MHRA possa comunicare. Questo
    per garantire l’adempimento degli obblighi da parte dell’UK Responsible Person.

    Qualifiche e requisiti per la UK Responsible Person
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FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

  Non vi sono requisiti specifici riguardanti le qualifiche o le conoscenze da avere, a condizione che la UK
Responsible Person sia competente nello svolgere le responsabilità sopra indicate.

Responsabilità
   Regolamento 60 dell’UK MDR 2002 (come modificato dall’UK MDR 2019) stabilisce che la UK Responsible
Person può essere perseguita come soggetto che immette il dispositivo sul mercato ai fini del Regolamento.
Poiché il UK MDR 2002 (come modificato dall’UK MDR 2019) contiene norme di sicurezza ai fini della legge
sulla protezione dei consumatori, è possibile che una UK Responsible Person possa essere perseguita ai sensi
del Regolamento o della legge sulla protezione dei consumatori del 1987 se non adempie a uno qualsiasi dei
suoi obblighi. È anche possibile che un individuo possa essere ritenuto responsabile.
   Sebbene non sia un obbligo fino a quando la Parte VIII dell’UK MDR 2019 non sarà pienamente applicabile nel
maggio 2020, il fabbricante può già avere un’assicurazione in atto. Nel caso in cui benefici di tale assicurazione,
o di un indennizzo basato sull’esistenza di tale assicurazione da parte del fabbricante, la UK Responsible Person
potrebbe volerlo inserire nel suo mandato.

Responsabilità della sorveglianza post-commercializzazione
   I fabbricanti saranno tenuti a determinare se vi siano responsabilità di sorveglianza post-commercializzazione
di cui la UK Responsible Person sarà responsabile. Tali responsabilità devono essere chiaramente definite nel
mandato redatto tra il fabbricante e la UK Responsible Person.

DETERMINARE SE IL PRODOTTO È UN DISPOSITIVO
   Prima di immettere il prodotto sul mercato, occorre assicurarsi che soddisfi la relativa definizione contenuta
nel UK MDR 2002. Esistono tre tipi principali di dispositivi: un dispositivo medico, un dispositivo medico
impiantabile attivo o un dispositivo medico diagnostico in vitro.
   Queste definizioni cambieranno dal 26 maggio 2020 (per i dispositivi medici) e dal 26 maggio 2022 (per gli
IVD). Ulteriori informazioni su queste nuove definizioni si trovano qui di seguito.

Definizioni
Dispositivi medici generali
   Secondo l’UK MDR 2002 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/pdfs/uksi_20020618_en.pdf), un
dispositivo medico è descritto come qualsiasi strumento, apparecchio, apparecchio, materiale o altro articolo
utilizzato da solo o in combinazione, insieme a qualsiasi software necessario per la sua corretta applicazione,
nell’uomo:
   • diagnosticare, prevenire, monitorare, trattare o alleviare malattie
   • diagnosticare, monitorare, trattare, trattare, alleviare o compensare una lesione o un handicap indagare,
        sostituire o modificare l’anatomia o una concezione fisiologica di controllo del processo
   Un dispositivo medico non raggiunge la sua azione principale prevista con mezzi farmacologici, immunologici
o metabolici, anche se può essere assistito da questi.
   Esempi di dispositivi medici sono le bende, i letti d’ospedale, gli strumenti chirurgici e le protesi articolari.
   Se non siete sicuri che il prodotto sia un medicinale o un dispositivo medico, consultate la guida sui prodotti
borderline.

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    Dispositivi medici impiantabili attivi
      Il UK MDR 2002 descrive un dispositivo medico impiantabile attivo come un dispositivo medico che:
      • si basa, per il suo funzionamento, su una fonte di energia elettrica o su una fonte di energia diversa da
          quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravità
      • è destinato ad essere introdotto totalmente o parzialmente nel corpo umano
      • è destinato a rimanere nel corpo umano dopo il completamento della procedura chirurgica o medica
          durante la quale viene introdotto.
      Esempi di dispositivi medici impiantabili attivi comprendono apparecchi acustici impiantabili, sistemi di
    pacemaker cardiaci e pompe per infusione impiantabili.

    Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)
       Secondo l’ UK MDR 2002 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/pdfs/uksi_20020618_en.pdf),
    questi tipi di dispositivi sono reagenti, calibratori, materiali di controllo, kit, strumenti o apparecchi destinati ad
    essere utilizzati in vitro per esaminare i campioni, comprese le donazioni di sangue e tessuti dal corpo umano.
       Esempi di IVD includono, ma non sono limitati a:
       • kit per il test di gravidanza dei reagenti per il gruppo sanguigno kit per il test di gravidanza per l’epatite B
       • kit per l’autotest della glicemia
       Abbiamo pubblicato ulteriori linee guida sulla legislazione relativa ai dispositivi diagnostici in vitro che
    coprono in modo approfondito il processo di immissione sul mercato degli IVD.
       Alcuni IVD possono essere prodotti borderline. La Commissione europea ha pubblicato una guida sui
    prodotti IVD borderline.
       I requisiti completi per gli IVD si trovano nella Parte IV dell’UK MDR 2002.

    Future modifiche alle definizioni a partire da maggio 2020
       Sono state apportate alcune modifiche alla definizione di dispositivo medico e di IVD, che saranno
    pienamente applicabili rispettivamente dal 26 maggio 2020 e dal 26 maggio 2022. Tali definizioni possono
    applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato prima di queste date se il dispositivo ha seguito una valutazione di
    conformità prevista nella parte VIII o IX dell’MDR 2002 del Regno Unito (modificata dall’MDR 2019 del Regno
    Unito).
       Per ulteriori informazioni sulle nuove definizioni, consultare il regolamento 69 (per i dispositivi medici) e il
    regolamento 137 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).

    CLASSIFICAZIONE

        I dispositivi medici vengono classificati in base al livello di rischio ad essi associato. Le regole di classificazione
    del rischio stabilite dalla legislazione determinano in quale classe di rischio rientra il dispositivo.
        Queste regole di classificazione cambieranno dal 26 maggio 2020 (per i dispositivi medici) e dal 26 maggio
    2022 (per gli IVD). Queste regole di classificazione possono applicarsi ai dispositivi immessi sul mercato prima
    di queste date se il dispositivo ha seguito una valutazione di conformità prevista nella parte VIII o IX dell’MDR
    2002 (modificata dall’UK MDR 2019).
        Maggiori informazioni su queste nuove regole di classificazione possono essere contenute nella sezione
    intitolata “Future modifiche alle regole di classificazione a partire da maggio 2020”.
9
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

Dispositivi medici generali
   Quando avrete stabilito che il vostro prodotto è un dispositivo medico generico, dovrete decidere in quale
classe rientra il vostro dispositivo. Le categorie sono:
   • Classe I - generalmente considerata a basso rischio
   • Classe IIa - generalmente considerata a medio rischio
   • Classe IIb - generalmente considerata a medio rischio
   • Classe III - generalmente considerata ad alto rischio
   La classificazione di un dispositivo medico dipenderà da fattori quali la destinazione d’uso del dispositivo, la
durata dell’utilizzo e il suo utilizzo:
   • è invasivo/ chirurgicamente invasivo
   • è impiantabile o attivo
   • contiene una sostanza, che di per sé è considerata una sostanza medicinale
   Gli accessori dei dispositivi medici sono classificati separatamente dal dispositivo. Per i dettagli sulla
classificazione dei dispositivi medici generici, si prega di fare riferimento al regolamento 7 dell’UK MDR 2002.
   Inoltre, la Commissione Europea ha pubblicato un documento che spiega in dettaglio tutte le regole di
classificazione. Questo può essere uno strumento utile per stabilire in quale classe rientra il vostro prodotto.

Dispositivi impiantabili attivi
   Sebbene i dispositivi medici impiantabili attivi e i loro accessori non abbiano una regola di classificazione
separata, a causa del livello di rischio associato a questi dispositivi e ai loro accessori, essi devono seguire lo
stesso percorso di valutazione della conformità come per i dispositivi medici di classe III.

Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)
   Gli IVD sono classificati in modo diverso.
   Gli IVD possono rientrare in quattro gruppi diversi. Ogni gruppo avrà una diversa procedura di valutazione
della conformità per l’immissione sul mercato dei dispositivi.
   I quattro gruppi principali sono definiti come dispositivi che sono:
   • all’interno della lista A - generalmente considerati ad alto rischio
   • all’interno dell’elenco B - generalmente considerato a medio rischio
   • da utilizzare per “test autodiagnostici” (che si riferisce a IVD destinati ad essere utilizzati da un profano)
        - generalmente considerati a medio rischio
   • IVD generali - generalmente considerati a basso rischio
   Si prega di fare riferimento al regolamento 40 dell’UK MDR 2002 per informazioni su quali dispositivi
vengono coperti dall’elenco A e dall’elenco B.

Future modifiche alle regole di classificazione a partire da maggio 2020
   L’UK MDR 2019 introduce modifiche alle regole di classificazione dei dispositivi medici a partire dal 26
maggio 2020. Ciò include l’aggiunta di quattro nuove regole, nonché modifiche alle regole esistenti. Le regole
di classificazione per i dispositivi medici sono riportate nell’Allegato 9 dell’UK MDR 2002 (modificata dalla
MDR 2019).
   Per quanto riguarda gli IVD, sarà introdotto un nuovissimo sistema di classificazione con l’obiettivo di
classificare gli IVD in base al rischio che presentano. Questo obiettivo è stato raggiunto introducendo sette
regole di classificazione a partire dal 26 maggio 2022, con la classificazione degli IVD in quattro classi di rischio.
Le regole di classificazione per gli IVD si trovano nell’allegato 23 dell’UK MDR 2002 (modificato dall’MDR
                                                                                                                         10
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

     2019).
         Inoltre, i dispositivi senza scopo medico ma con un rischio simile a quello dei dispositivi medici, come
     le lenti a contatto non correttive, saranno regolamentati come dispositivi medici. I dettagli sui gruppi che
     cominceranno ad essere presi in considerazione si trovano nell’allegato 16 dell’MDR 2002 (modificata dall’UK
     MDR 2019).

     INDAGINI CLINICHE E VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI
         Il Regno Unito continuerà a riconoscere le approvazioni esistenti in materia di indagini cliniche - sia per le
     approvazioni regolamentari che per quelle etiche - e non sarà necessario ripresentarne la richiesta. Le richieste
     di indagine clinica nel Regno Unito continueranno ad essere autorizzate dall’MHRA e dai comitati etici così
     come succede attualmente.
         I fabbricanti devono conservare i dati clinici a supporto delle richieste di autorizzazione per tutti i tipi di
     dispositivi medici. Ciò si baserà su una solida valutazione di tutti i dati clinici relativi al dispositivo e potrà
     includere prove derivanti da indagini cliniche. Per ulteriori informazioni sulle valutazioni cliniche, consultare il
     sito della Commissione Europea.

     Notificare un’indagine clinica all’MHRA
         Occorrerà informare l’MHRA se si ha intenzione di condurre un’indagine clinica almeno 60 giorni prima di
     iniziare la stessa. Questo non si applica attualmente agli IVD, anche se occorre informare l’MHRA in merito agli
     IVD per le valutazioni delle prestazioni.

     Cambiamenti futuri delle indagini cliniche e delle valutazioni delle prestazioni a partire da maggio
     2020
         Ai sensi della Parte VIII dell’UK MDR 2002 (modificata dall’UK MDR 2019), per i dispositivi medici, a partire
     dal 26 maggio 2020 vi saranno maggiori requisiti per l’evidenza clinica, compresa l’aspettativa per i dispositivi a
     rischio più elevato che vengano effettuate indagini cliniche specifiche per il dispositivo in questione. I requisiti
     completi per le indagini cliniche sui dispositivi medici sono riportati nell’Allegato 15 dell’UK MDR 2002
     (modificata dalla UK MDR 2019).
         Ai sensi della Parte IX dell’UK MDR 2002 (modificata dall’UK MDR 2019), i fabbricanti di IVD dovranno
     condurre indagini cliniche (note come studi di performance) per quasi tutti gli IVD.
         Ciò comprenderà (ma non si limita a questo) i requisiti per gli studi in cui l’ottenimento di campioni rappresenta
     un rischio particolare per il soggetto, per la segnalazione di eventi avversi che si verificano in uno studio di
     performance, per gli studi di performance che coinvolgono soggetti vulnerabili e per la presentazione di studi
     di performance all’MHRA. I requisiti completi per gli studi sulle prestazioni degli IVD si trovano nell’Allegato 28
     dell’UK MDR 2002 (modificata dalla UK MDR 2019).

     MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI E VALUTAZIONE DELLA
     CONFORMITÀ

         Questa sezione riguarda la marcatura CE e la valutazione della conformità per i dispositivi medici e gli IVD
     e non riguarda altri prodotti del “Nuovo Quadro Legislativo”. Per ulteriori informazioni su questo processo per
     altri prodotti, si prega di fare riferimento ai documenti di orientamento emessi dal Dipartimento per le imprese,
11
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

l’energia e la strategia industriale.
    Per i dispositivi medici e gli IVD, è necessario dimostrare che il vostro dispositivo soddisfa i requisiti dell’UK
MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).
    I fabbricanti di dispositivi a basso rischio possono autodichiarare la conformità alla legislazione prima
di apporre il marchio CE. I dispositivi medici e gli IVD a rischio più elevato devono essere certificati da un
organismo indipendente di valutazione della conformità, chiamato Conformity Assessment Body (=Organismo di
Valutazione della Conformità), prima di poter apporre il marchio CE.

Marcatura CE
    La marcatura CE per un dispositivo è una dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza, qualità e
prestazioni della legislazione pertinente fatta dal fabbricante e indica che il dispositivo è sicuro e funziona come
previsto. Tutti i dispositivi (ad eccezione dei dispositivi su misura, di quelli destinati alle indagini cliniche, dei
dispositivi per uso umanitario e dei dispositivi IVD per la valutazione delle prestazioni) che vengono immessi
sul mercato dell’UE, siano essi utilizzati in ospedali privati o pubblici e case di cura o venduti nei punti vendita
al dettaglio, devono essere muniti del marchio CE.
    Dopo la Brexit, l’MHRA continuerà a consentire l’immissione sul mercato britannico di dispositivi che hanno
ottenuto il marchio CE e che sono pienamente conformi alla seguente legislazione UE applicabile:
    • Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (EU AIMDD) Direttiva 93/42/CEE sui
       dispositivi medici (EU MDD)
    • Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medici diagnostici in vitro (EU IVDD) Regolamento 2017/745 sui
       dispositivi medici (EU MDR)
    • Regolamento 2017/746 sui dispositivi medici diagnostici in vitro (EU IVDR)
    Queste direttive e regolamenti dell’UE sono stati incorporati nella legislazione del Regno Unito in base alle
disposizioni del EU (Withdrawal) Act 2018 dell’UK MDR 2002 (come modificato dall’UK MDR 2019).

Definizione di Organismo Notificato (ON)
   Per i dispositivi medici e gli IVD, i dispositivi a medio e alto rischio sono valutati da Organismi di Valutazione
della Conformità indipendenti chiamati Organismi Notificati, che sono stati designati per valutare che il
dispositivo sia in linea con la Direttiva UE applicabile. La certificazione è necessaria prima che il fabbricante
possa apporre al dispositivo il marchio CE, per tutti i dispositivi, tranne quelli a più basso rischio. Per i dispositivi
a medio e alto rischio i fabbricanti devono far valutare il loro sistema di qualità, la sicurezza e le prestazioni dei
prodotti da un Organismo Notificato, prima che qualsiasi prodotto possa essere immesso sul mercato.
   Il percorso di valutazione dipende dalla classificazione del dispositivo.
   Una volta che la valutazione di conformità è stata completata con successo, è possibile apporre un marchio
CE sul dispositivo per dimostrare che il dispositivo soddisfa i requisiti richiesti.

Requisiti del fabbricante per dispositivi medici a basso rischio e IVD
   Per i dispositivi medici a più basso rischio (Classe I) e gli IVD (IVD generali e Classe A), una volta accertato
che il dispositivo è conforme ai requisiti, è necessario redigere una dichiarazione (nota come Dichiarazione di
conformità) per dichiararlo. È possibile quindi apporre il marchio CE sul prodotto, il che significa che quest’ultimo
può essere immesso sul mercato dell’UE. Anche il Regno Unito consentirà l’immissione di questo prodotto sul
proprio mercato.
   Per ulteriori informazioni, consultare la guida ai dispositivi medici di classe I.

                                                                                                                            12
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

     Stato degli Organismi Notificati del Regno Unito e certificati rilasciati da questi organismi notificati
     dopo che il Regno Unito lascerà la UE
        Dopo la Brexit ci aspettiamo che gli Organismi Notificati con sede nel Regno Unito non saranno più
     riconosciuti dall’UE. Ciò significa che i dispositivi da loro certificati non saranno più conformi alla direttiva UE
     applicabile. La mancanza della certificazione CE significa che questi dispositivi potrebbero non poter essere
     legalmente immessi sul mercato dell’UE.
        Per sostenere la continuità della fornitura di dispositivi al mercato del Regno Unito, daremo agli Organismi
     Notificati con sede nel Regno Unito uno status legale continuativo e continueremo a riconoscere la validità dei
     certificati da essi rilasciati prima della partenza del Regno Unito dall’UE. Ciò consentirà ai dispositivi coperti da
     certificati emessi dagli ON con sede nel Regno Unito di continuare ad essere immessi sul mercato britannico
     anche dopo che il Regno Unito avrà lasciato l’UE.
        Questi Organismi Notificati con sede nel Regno Unito continueranno a supervisionare questi dispositivi e i
     loro fabbricanti, per garantire la continua conformità agli standard di sicurezza e prestazioni applicabili.

     Organismi Notificati che possono essere impiegati dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE
        I certificati che sono già stati rilasciati dagli Organismi Notificati con sede nel Regno Unito prima della
     partenza del Regno Unito dall’UE continueranno ad essere validi per il mercato britannico. L’MHRA continuerà
     a supervisionare le attività degli ON con sede nel Regno Unito.
        A partire dal giorno del Brexit, se si desidera immettere un nuovo dispositivo, che richiede l’esecuzione
     di una valutazione di conformità da parte di un ON, sul mercato del Regno Unito o dell’UE, sarà necessario
     utilizzare un ON con sede in uno Stato membro dell’UE. Una volta completata con successo la valutazione di
     conformità, è possibile apporre il marchio CE sul dispositivo e immettere il prodotto sul mercato del Regno
     Unito o dell’UE.

     REQUISITI DI ETICHETTATURA
         I requisiti di etichettatura pertinenti continueranno ad essere applicati a partire dal giorno in cui il Regno
     Unito lascerà l’UE, compreso l’obbligo per i prodotti di recare il marchio CE e i dispositivi che richiedono una
     valutazione di conformità devono includere anche il numero di Organismo Notificato. Ciò significa che, in caso
     di cambiamento dell’ON, verrà richiesto di apportare le modifiche pertinenti ai numeri di ON che appaiono sul
     dispositivo e sull’imballaggio.
         Non saranno richieste modifiche all’etichettatura per riflettere il ruolo della UK Responsible Person.

     Modifiche future ai requisiti di etichettatura a partire da maggio 2020
        Le modifiche ai requisiti di etichettatura entreranno in vigore nel maggio 2020 per i dispositivi medici e
     nel maggio 2022 per gli IVD. I requisiti di etichettatura si trovano nell’Allegato 3 (per i dispositivi medici) e
     nell’Allegato 17 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificata dall’UK MDR 2019). Ciò include i requisiti UDI
     stabiliti nell’Allegato 8 e nell’Allegato 22.

     REGISTRAZIONI
       A partire dal giorno in cui il Regno Unito lascerà l’UE, qualsiasi dispositivo medico o IVD immesso sul
     mercato britannico deve essere registrato presso l’MHRA.
13
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

   L’MHRA registrerà solo i fabbricanti che hanno una sede di attività registrata (si veda la sezione sulla
“Definizione di “sede di attività registrata” per maggiori informazioni) nel Regno Unito. Se il fabbricante ha
sede al di fuori del Regno Unito, il fabbricante deve nominare una UK Responsible Person che abbia una sede
di attività registrata nel Regno Unito. Questa UK Responsible Person si assumerà quindi le responsabilità del
fabbricante in termini di registrazione del dispositivo.
   Prima di registrarsi presso l’MHRA, è necessario assicurarsi che il dispositivo soddisfi tutti i requisiti di legge
sopra indicati.
   Una volta accertato che il dispositivo soddisfi tutti i requisiti pertinenti, è possibile registrarsi presso MHRA.
A tempo debito saranno disponibili ulteriori indicazioni su come registrarsi con gov.uk.

Definizione di “sede di attività registrata”
    Se il fabbricante o la sua UK Responsible Person è una società del Regno Unito, allora la “sede legale”
dovrebbe essere la stessa della sua “sede legale” ai sensi del Companies Act 2006. Questo è l’indirizzo detenuto
dal Registrar of Companies, che è stato incluso nella richiesta originale di registrazione della società (e qualsiasi
cambiamento di indirizzo deve essere notificato al Registrar).
    In alcuni casi, la UK Responsible Person potrebbe non essere una società. In tal caso, sarà necessario fornire
l’indirizzo di contatto della persona, o qualsiasi indirizzo dove possono essere inviati i documenti ufficiali.
Si prega di notare che questo indirizzo sarà reso pubblicamente disponibile sul Public Access Registations
Database di MHRA (PARD).

Registrazione del dispositivo dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE
   Dopo il giorno di uscita, tutti i dispositivi medici, i dispositivi medici impiantabili attivi, gli IVD e i dispositivi
su misura dovranno essere registrati presso l’MHRA prima di essere immessi sul mercato britannico.
   Poiché si tratta di un’estensione dei requisiti di registrazione esistenti, ci sarà un periodo di tolleranza per
lasciare il tempo necessario a conformarsi al nuovo processo di registrazione.
   Per i seguenti dispositivi, verranno concessi quattro mesi di tempo per registrarsi presso l’MHRA:
   • Dispositivi medici di classe III
   • Dispositivi medici impiantabili di classe IIb Dispositivi medici impiantabili attivi IVD Elenco A
   • Per i seguenti dispositivi, verranno concessi otto mesi di tempo per registrarsi all’MHRA:
   • Dispositivi medici non impiantabili di classe IIb Dispositivi medici di classe IIa
   • Elenco IVD B
   • IVD per l’autodiagnosi
   • Per i seguenti dispositivi, verranno concessi 12 mesi di tempo per registrarvi all’MHRA:
   • Dispositivi medici di classe I
   • IVD generali
   • IVD di classe A (se conformi al regolamento UE IVDR 2017/746)
   La registrazione per i dispositivi personalizzati sarà in linea con la classe di rischio del dispositivo. La mancata
registrazione entro queste date significherà che non sarà più possibile immettere legalmente il dispositivo sul
mercato britannico.

Informazioni di registrazione da fornire al MHRA
   Per registrare qualsiasi classe di dispositivo presso MHRA, è necessario utilizzare la Global Medical Devices
Nomenclature (GMDN) per descrivere il dispositivo. Non è necessario essere membri dell’Agenzia GMDN per
trovare e selezionare i termini GMDN appropriati all’interno del sistema UK di registrazione online.
   Inizialmente, l’MHRA richiederà che tutti i dispositivi siano registrati a livello di codice GMDN. Se non sapete
                                                                                                                             14
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

     quale codice GMDN si applica al vostro dispositivo, dovrete selezionare il termine di descrizione pertinente
     dal nostro sistema. Tuttavia, per i dispositivi di Classe III, occorrerà anche fornire le seguenti informazioni sul
     prodotto:
        • nome del dispositivo medico
        • modello
        • catalogo o numero di riferimento
        Si tratta di elementi di dati comuni riconosciuti nelle informazioni IMDRF Primary Medical Device Identity
     (http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-rps-common-data-elements.pdf).
        È possibile leggere ulteriori informazioni sugli obblighi di registrazione nel regolamento 7A (per i dispositivi
     medici), nel regolamento 21A (per i dispositivi medici impiantabili attivi) e nel regolamento 33A (per gli IVD)
     nell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).

     Se sei un fabbricante con sede al di fuori del Regno Unito
        La registrazione di un dispositivo presso l’MHRA deve essere effettuata da UK Responsible Person con sede
     nel Regno Unito e con un indirizzo registrato nel Regno Unito che si assumerà la responsabilità del dispositivo
     nel Regno Unito.
        Per ulteriori informazioni sulla UK Responsible Person consultare la sezione relativa al “Ruolo dei soggetti
     che fabbricano e forniscono i dispositivi”. È anche possibile consultare gli obblighi di questa UK Responsible
     Person nel regolamento 77 (per i dispositivi medici) e nel regolamento 146 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002
     (modificato dall’UK MDR 2019).

     Come registrare i dispositivi medici in una no deal Brexit
        L’Agenzia sta facendo i preparativi per garantire che, nel caso in cui il Regno Unito lasciasse l’UE senza
     un accordo (no-deal), attualmente il governo UK STA ELABORANDO il volume previsto di dispositivi che
     richiederanno la registrazione presso l’MHRA.
        Per questo motivo, verranno elaborate le registrazioni per fasi in linea con le scadenze normative stabilite
     per ogni classe di dispositivi. Terremo conto di quanti dispositivi si intende registrare.
        In uno scenario di no deal, la scadenza per tutti i dispositivi ad alto rischio elencati di seguito per essere
     registrati presso l’MHRA è entro 4 mesi dalla partenza del Regno Unito dall’UE:
        • Dispositivi impiantabili di classe IIb Dispositivi medici di classe III
        • Dispositivi medici impiantabili attivi Allegato II Elenco A IVD
        • Confezioni di procedure che includono uno qualsiasi dei dispositivi di cui sopra
        Per tutti gli altri dispositivi medici e IVD, occorrerà attendere fino a quando non ci saranno ulteriori
     aggiornamenti su quando registrarvi presso uk.gov.
        La registrazione per i dispositivi personalizzati sarà in linea con la classe di rischio del dispositivo.
        Se intendete registrare dispositivi ad alto rischio che rientrano nelle categorie di cui sopra, inviate un’e-mail
     a device.registrations@mhra.gov.uk utilizzando il seguente titolo dell’oggetto:
        “[Nome dell’organizzazione] - Intenzione di registrare dispositivi ad alto rischio”. Il corpo dell’e-mail deve
     contenere le seguenti informazioni:
        1. I vostri dati di contatto (compreso l’indirizzo legale della vostra organizzazione e un indirizzo e-mail al
            quale potete essere contattati)
        2. Il nome della vostra organizzazione
        3. Sia che siate una UK Responsible Person che agisce per conto di un fabbricante con sede al di fuori
            delUK (ulteriori informazioni sul ruolo di una UK Responsible Person nella nostra guida pubblicata il 26
            febbraio 2019)
15
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

   4. Indicazione del numero di dispositivi e prodotti che intendete registrare presso di noi (per ogni
organizzazione se siete il mandatario)
   Se siete attualmente un mandatario con sede nel Regno Unito, siete pregati di fornire i dettagli di tutte le
organizzazioni che rappresentate.
   Riceverete una risposta automatica che conferma la ricezione della vostra e-mail, e vi contatteremo a tempo
debito con ulteriori istruzioni sul processo di registrazione.
   Per prepararvi a registrare i vostri dispositivi presso di noi, vi consigliamo di compilare una lista dei dispositivi
che intendete registrare, insieme al codice/termine GMDN. Richiederemo anche copie dei certificati CE
associati.
   Per i dispositivi di Classe III dovrete anche compilare le corrispondenti informazioni sul prodotto (nome del
dispositivo, modello, numero di catalogo, UDI (se applicabile).

Tariffe
   Verrà addebitata una tariffa di £100 per ogni richiesta di registrazione. A seconda del numero di dispositivi
di cui si dispone, è possibile registrarli tutti in un’unica domanda.
   La tariffa di £100 si applica anche per l’aggiunta di nuove e/o successive modifiche alle registrazioni di
dispositivi medici e/o di dispositivi diagnostici in vitro.

Fabbricanti già registrati presso la MHRA
    Se siete già registrati presso MHRA, dovrete confermare l’esattezza delle informazioni registrate presso
il MHRA entro le date sopra indicate. Non vi sarà alcun addebito per questo, a meno che non sia necessario
apportare modifiche.
    È necessario notificare le modifiche apportate ai propri dati di registrazione e verrà addebitata una tassa di
£100 per modificare:
    • la sede di attività registrata
    • nome della società
    • tipo di società, ad esempio se si diventa una società a responsabilità limitata
    • aggiungere uno o più dispositivi al vostro record di registrazione
    • stato di un IVD, ad esempio un cambiamento da “valutazione delle prestazioni” a “nuovo”.
    Se il fabbricante è attualmente registrato sui nostri sistemi tramite un mandatario UE, è necessario aggiornare
le informazioni per includere una UK Responsible Person. Se è necessario aggiornare le informazioni per
includere i dati di una UK Responsible Person persona responsabile del Regno Unito, si applica la tariffa di
£100 di cui sopra.
    La tariffa non è addebitabile per:
    • cambio di indirizzo e-mail o di numeri di telefono
    • aggiungere o rimuovere informazioni sui prodotti per i vostri dispositivi registrati
    • rimuovere i dispositivi dai vostri documenti di registrazione

Obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni
   I candidati devono rinnovare l’iscrizione un anno dopo la presentazione della domanda di iscrizione o della
conferma e ogni due anni dopo tale data. Per ogni rinnovo, verrà addebitata la tariffa di £100 (vedi sotto per
ulteriori informazioni).
   Il mancato rinnovo della registrazione comporterà la cancellazione dei dati dal nostro database, dopodiché
sarà necessario compilare una nuova domanda di registrazione o non sarà più possibile immettere il dispositivo
sul mercato del Regno Unito.
                                                                                                                           16
FOCUS BREXIT-DISPOSITIVI MEDICI

     Registro dei fabbricanti
        Una volta registrati, il nome e l’indirizzo della vostra azienda vengono aggiunti al database di accesso
     pubblico per la registrazione dei dispositivi medici. Le registrazioni sono elencate per nome del fabbricante,
     indirizzo, numero di riferimento MHRA ed elencano i tipi di dispositivi registrati presso di noi.
        La registrazione dei vostri dispositivi presso MHRA non comporta da parte nostra alcuna forma di
     accreditamento, certificazione o approvazione per il dispositivo e non potrete quindi dichiararlo nei materiali
     marketing, sulla confezione o nelle istruzioni per l’uso.

     Modifiche future alla registrazione del vostro dispositivo a partire da maggio 2020
        Le modifiche ai requisiti di registrazione entreranno in vigore il 26 maggio 2020 per i dispositivi medici e il
     26 maggio 2022 per gli IVD. Gli ulteriori requisiti di registrazione si trovano nei regolamenti da 91 a 95 (per i
     dispositivi medici) e nei regolamenti da 157 a 160 (per gli IVD) della UK MDR 2002 (modificata dalla UK MDR
     2019).

     SORVEGLIANZA E VIGILANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
        MHRA gestisce il sistema per la segnalazione e la registrazione dei dettagli di sospetti incidenti avversi
     relativi a un dispositivo medico o IVD che si verificano nel Regno Unito. Una delle principali responsabilità
     dell’MHRA è quella di indagare sugli incidenti avversi relativi ai dispositivi o di monitorare le indagini svolte
     dal fabbricante e di adottare le misure appropriate per prevenire o ridurre la probabilità che si verifichino
     nuovamente nell’ambito del suo ruolo di sorveglianza del mercato. Se durante un’indagine su un fabbricante
     vengono riscontrate delle non conformità, il fabbricante ha l’obbligo legale di risolvere tali non conformità.
        Una volta che un dispositivo medico è stato immesso sul mercato del Regno Unito in conformità con la
     legislazione applicabile, il fabbricante deve monitorare costantemente la sicurezza e le prestazioni del suo
     dispositivo. Il fabbricante deve presentare rapporti di vigilanza all’MHRA quando nel Regno Unito si verificano
     determinati incidenti che coinvolgono il proprio dispositivo e adottare le misure di sicurezza appropriate
     quando necessario. Il fabbricante deve garantire che il dispositivo soddisfi gli appropriati standard di sicurezza
     e di prestazioni per tutto il tempo in cui viene utilizzato.
        Dal giorno in cui il Regno Unito lascia l’UE, se un fabbricante ha sede al di fuori del Regno Unito, deve
     disporre di una UK Responsible Person. Questa UK Responsible Person sarà tenuta a soddisfare determinati
     requisiti di segnalazione, come stabilito dal regolamento 7A (per i dispositivi medici), regolamento 21A (per i
     dispositivi medici impiantabili attivi) e il regolamento 33A (per gli IVD) nell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK
     MDR 2019).
        Si prega di consultare la nostra pagina di orientamento per ulteriori informazioni sui requisiti di segnalazione
     del fabbricante.

     Modifiche future ai requisiti di sorveglianza post-commercializzazione a partire da maggio 2020
        Dal 26 maggio 2020 (per i dispositivi medici) e dal maggio 2022 (per gli IVD) saranno in vigore nuovi
     requisiti relativi al sistema di sorveglianza post-commercializzazione di un fabbricante, che richiederanno ai
     fabbricanti di aderire a maggiori requisiti in materia di sorveglianza e vigilanza post-commercializzazione. Ciò
     comprenderà il mantenimento di un piano di sorveglianza post-commercializzazione e l’emissione di rapporti
     periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Ulteriori informazioni sui requisiti di sorveglianza post-
     commercializzazione si trovano ai sensi dei regolamenti da 121 a 124 (per i dispositivi medici) e dei regolamenti
     da 186 a 189 (per gli IVD) dell’UK MDR 2002 (modificato dall’UK MDR 2019).
        Inoltre, i nuovi requisiti di vigilanza definiscono requisiti specifici di notifica che includono, ma non si limitano
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