REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE - Approvato con deliberazione consiliare n. _ del _ - Comune di ...
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ CIRCENSE Approvato con deliberazione consiliare n. _________ del ____________
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del regolamento Art. 2. Aree di installazione ed adempimenti dell’Amministrazione Art. 3. Requisiti per la concessione delle aree Art. 4. Obblighi e responsabilità del concessionario dell’area Art. 5. Deposito cauzionale Art. 6. Disposizioni generali TITOLO II ATTIVITÀ CIRCENSI Art. 7. Definizione di circo equestre Art. 8. Attività complementari Art. 9. Presentazione della domanda Art. 10. Rilascio dei titoli abilitativi Art. 11. Obblighi del concessionario Art. 12. Complessi circensi che utilizzano animali TITOLO III SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D’APPLICAZIONE Art. 13. Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive Art. 14. Sospensioni e revoche TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15. Rinvio ad altre norme Art. 16. Disposizioni transitorie Art. 17. Entrata in vigore - Diffusione 2
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e delle relative norme di attuazione, l’installazione e l’esercizio, nel territorio del Comune di Sarezzo, delle attività circensi come descritte dalla Legge stessa. 2. L'esercizio delle attività circensi è soggetto a: a. licenza, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata, a titolo generale, dal Dirigente del Comune in cui l’esercente risiede o dove l'azienda ha sede legale (nel caso di società); b. ulteriore licenza, a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente del Comune ove si intende esercitare, a carattere temporaneo, con l'attrazione/i ricompresa/e nella suddetta licenza permanente; c. concessione di occupazione suolo, nel caso in cui l’attività si svolga su area pubblica, o privata soggetta ad uso pubblico. 3. La disciplina del presente regolamento, per quanto applicabile, è estesa anche alle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulle aree patrimoniali del Comune, o di altri enti, nonché su quelle private. Art. 2 Aree di installazione ed adempimenti dell’Amministrazione 1. Le attività circensi di cui all’art.1 del presente regolamento possono essere esercitate: a. all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni; b. all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo/nullaosta per l'utilizzo dell'area, rilasciato dal proprietario della stessa; 2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua le aree comunali disponibili per l’installazione di attività circensi di cui al precedente comma 1, lettera a) ed aggiorna l’elenco delle aree suddette. Tale individuazione non costituisce impedimento a che le stesse, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere concesse per altri scopi. 3. Per il montaggio e l’eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i cinque giorni precedenti ed i tre giorni successivi al periodo d’esercizio dell’attività. Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree 1. Le aree pubbliche di cui all’art. 2 sono concesse ai singoli esercenti i circhi a condizione che questi ultimi siano in possesso contestualmente: a. della licenza di esercizio, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.; b. iscrizione nel Registro delle Imprese in qualità di appartenente alla categoria, e del codice identificativo dell’attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18.05.2007; 2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 3. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione: a. l’insolvenza, nel corso di precedenti installazioni, relativa ai tributi comunali riguardanti l’esercizio dell’attività, nonché il mancato pagamento delle eventuali spese relative all’intervento della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme; b. la violazione, nel corso di precedenti installazioni, di una o più prescrizioni indicate nella concessione e/o nella licenza temporanea di esercizio; c. la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato; d. l’aver provocato problemi di ordine pubblico. 3
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense 4. Lo svolgimento dell’attività sull’area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita, da parte della competente Commissione Provinciale o Comunale, come stabilito dalle norme vigenti. Art. 4 Obblighi e responsabilità del concessionario dell’area 1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all’osservanza d’eventuali prescrizioni che l’autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse. 2. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell’operatore e tutto quanto riguarda l’attrazione. 3. Il concessionario è tenuto a: a) ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso; b) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l’area assegnata. c) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine: - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate; - salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell’area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma; - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d’impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell’area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri); - eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali; d) provvedere al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale; e) installare l’attrazione nell’area avuta in concessione in conformità alla medesima; f) tenere costantemente pulite l’area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente ufficio comunale (Ufficio Ecologia e Ambiente); g) rispettare la data di inizio e fine dell’occupazione; h) osservare l’orario d’esercizio stabilito dall’Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; i) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell’esercizio; j) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità; k) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti; l) occupare il suolo comunale dato in concessione solo ed esclusivamente con l’attrazione (senza carriaggi). 4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a: - Lasciare l’area libera da ogni ingombro; - Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte in pristino stato l’area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell’interessato. 5. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall’esercizio dell’attività, sia direttamente che indirettamente, è a carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale concedente. Art. 5 Deposito cauzionale 1. Gli esercenti autorizzati all’installazione di spettacoli circensi, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda, sono tenuti a versare all’Amministrazione Comunale nei termini e 4
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense secondo le modalità dalla stessa comunicate, un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale e differenziato in base al tipo di struttura installata. 2. Il suddetto deposito cauzionale andrà versato per i motivi seguenti: a) a garanzia della presenza; b) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture; c) a titolo di copertura in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile; d) a titolo di copertura in caso di mancato versamento della somma di denaro per le spese sostenute dalla Commissione Comunale per l’attivazione dei servizi occorrenti all’esercizio del circo. 3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all’occupazione dell’area il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale. 4. Il deposito cauzionale viene altresì incamerato, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dal precedente comma 2, lettere b), c) e d). 5. Gli esercenti rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell’area concessa. Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pubblica illuminazione, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata e a disposizione di tutti. 6. La richiesta di licenza temporanea di esercizio determina accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo del deposito cauzionale al fine del ripristino dei danni quantificati. 7. Il Dirigente del Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) dispone la restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità dei danni. 8. Nel caso in cui la somma della cauzione non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell’area, l'Amministrazione pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento nei confronti degli esercenti il circo. Art. 6 Disposizioni generali 1. Le aree individuate ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento possono essere concesse per lo svolgimento di attività circensi nel rispetto delle seguenti condizioni: la superficie da occupare deve essere idonea ad ospitare strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; il periodo di svolgimento degli spettacoli non deve essere inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; tra una manifestazione ed una successiva devono trascorrere almeno 120 giorni; non possono essere rilasciate autorizzazioni in concomitanza con lo svolgimento della tradizionale Fiera Locale dei SS. Faustino e Giovita e nei 30 giorni antecedenti e successivi la stessa. 2. Le aree suddette possono essere concesse ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti. 3. Le aree destinate ad ospitare attività circensi sono concesse ad uno stesso soggetto solamente una volta l’anno. 4. Per quanto riguarda le attività circensi che utilizzano animali si richiama e ci si attiene all’art. 2 comma 4 lettera h) della Legge n. 175 del 22 novembre 2017: “Disposizioni in materia di spettacolo e delega al Governo per il riordino della materia” che recita: “revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse; 5
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense TITOLO II ATTIVITÀ CIRCENSI Art.7 Definizione di circo equestre 1. Sono considerati circhi equestri le attrezzature mobili definite nell’elenco ministeriale previsto dall’art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni. I circhi equestri sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante". 2. In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti tre categorie: a. circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile; b. circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile; c. circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile.” Art. 8 Attività complementari 1. Sono considerate attività complementari i banchi o gli automarket attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolciumi ed affini. L’attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, può comprendere anche l’attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate nell’ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli operatori delle attività di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio, così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, nonché della relativa documentazione in materia igienico-sanitaria. 3. Le attività complementari di cui al presente articolo sono soggette a tutte le norme del presente regolamento, in quanto applicabili. Art. 9 Presentazione della domanda 1. La domanda volta ad ottenere le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività (licenza temporanea di esercizio ai sensi dell’art.69 del T.U.L.P.S. e concessione per l’occupazione del suolo, qualora l’attività si svolga su area pubblica), in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma telematica tramite lo Sportello Telematico Unificato Comunità Montana di Valle Trompia http://www.sportellotelematico.valletrompia.it/ e dovrà pervenire a quest’ultimo tassativamente tra il 120° ed il 60° giorno antecedenti l’inizio del periodo richiesto, a pena di irricevibilità. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico. 2. Nella domanda occorre indicare quanto segue: a. complete generalità del richiedente: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società); b. gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle imprese in qualità di appartenente alla categoria, e del codice identificativo di registrazione dell’attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18.05.2007; c. tipologia e dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza; d. data dell'ultima licenza temporanea di esercizio rilasciata dal Comune di Sarezzo; e. il periodo richiesto per lo svolgimento dell’attività (per un massimo di dieci giorni), oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture; f. la denominazione del complesso che si intende installare; g. l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell’attività; h. estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall’esercente l’attività circense; 6
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense i. numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione e le dimensioni dell’area che occupano; j. ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia della licenza di esercizio di cui all’art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale; - copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica, sottoscritto da un tecnico abilitato, in corso di validità; - planimetria quotata riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature di supporto e dei relativi servizi); - copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa al complesso circense che si intende installare, in corso di validità; - documentazione comprovante la disponibilità dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata o di proprietà di un ente diverso dal Comune di Sarezzo. Il Settore Comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) si riserva il diritto di chiedere ad ogni operatore che ha inoltrato domanda, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti. 3. Le attrazioni con animali al seguito devono rispettare quanto indicato nel documento in vigore “Criteri per la detenzione degli animali nei circhi” elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell’Ambiente, inoltre, allegare alla domanda: a. La scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (allegato “A” al presente Regolamento) che comprende le seguenti prescrizioni b. In caso di presenza di animali pericolosi: “Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi”; 4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso dello svolgimento dell’attività, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge. 5. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) dovranno essere prodotte entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione (salvo giustificato motivo e concordato con l’ufficio procedente), pena l’inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione. 6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno il diniego delle stesse. Art. 10 Rilascio dei titoli abilitativi 1) A conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute, il Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) comunica agli interessati, anche in forma telematica, l’accoglimento o il diniego delle rispettive domande. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato sulla procedura da seguire per l’ottenimento del parere da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 2) Il Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) rilascia i prescritti titoli abilitativi, in bollo, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ed eventuale concessione all’occupazione di suolo pubblico, previa esibizione di: - ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente regolamento; - attestazione di pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (nei casi previsti); - certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici rilasciati da tecnico abilitato; - copia dei contratti relativi alle forniture di acqua ed energia elettrica. Il rilascio degli atti abilitativi di cui sopra è inoltre subordinato all’esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n.311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone. L'esercizio dell'attività è subordinato anche all'ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 3) Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, viene data priorità: 7
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense a. al circo in regola con il pagamenti del plateatico delle eventuale edizioni precedenti al momento della presentazione della domanda; b. a parità del requisito di cui sopra, alla data antecedente di ricevimento della domanda, avendo come riferimento la data di protocollo; c. nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, la priorità è stabilita dal sorteggio; d. nella concessione delle aree, in caso di una pluralità di richieste, saranno preferiti, nell'ordine, i Circhi che abbiano sottoscritto accordi o protocolli d'intesa con gli Enti a rilevanza nazionale preposti alla tutela degli animali, e che dimostrino di rispettarli e quelli che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli. Art. 11 Obblighi del concessionario 1. Il richiedente, in caso d’accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive), tutta la documentazione tecnica, necessaria per l’intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente saranno, in qualunque momento, revocati gli atti abilitativi indicati al precedente art.33 e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all’assegnazione in favore del successivo avente diritto. 4) Il concessionario deve inoltre: a. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti; b. garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o di altri organi competenti; c. provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione; d. installare esclusivamente il complesso circense, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto approvati dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive), soltanto nei luoghi previsti; e. rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari; f. osservare le norme sul benessere animale e le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal competente Servizio Veterinario; g. tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata; h. tenere costantemente aperto ed illuminato l'impianto, negli orari di svolgimento degli spettacoli; i. utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico; j. attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella licenza temporanea di esercizio; k. non sub-concedere l'area assegnata. 5) Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a: - Lasciare l’area libera da ogni ingombro; - Ripristinare alle condizioni originarie, tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte, l’area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell’interessato. 6) Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose. 8
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense Art. 12 Animali impiegati nei Circhi equestri: ulteriori obblighi del concessionario in caso di circhi che utilizzino animali 1. Fatte salve le disposizioni precedenti, nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate le norme di cui ai commi successivi e qualunque altra norma o disposizione di legge in materia. 2. Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie. 3. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età. 4. L'autorizzazione all'esercizio di attività comportanti l'impiego di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ATS, ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate. 5. Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie. 6. L'Amministrazione Comunale potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali. 7. È vietato l'utilizzo di animali da affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre mercato e gli zoo ambulanti, da parte di coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio. 8. Sono consentite le esposizioni e i concorsi di bellezza, simpatia e capacità di apprendimento, subordinatamente al rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali e delle disposizioni del presente articolo. 9. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura di interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento di animali, a sensi della Legge 22 novembre 1993, n. 473. 9
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense TITOLO III SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D’APPLICAZIONE Art. 13 Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive 1. L'esercente l'attività circense e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono soggetti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge valevoli in materia di pubblico spettacolo. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana, nonché all’osservanza dei relativi provvedimenti adottati dal Sindaco o dal Dirigente preposto e delle ulteriori prescrizioni, anche verbali, dettate dagli organismi preposti. 2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta negli atti abilitativi per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 3. Per tutte le violazioni alle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 29 del D.L.vo 114/98, dalla L.R. 2 febbraio 2010 n.6, nonché da ogni altra normativa vigente in materia. 4. Per la violazione delle seguenti fattispecie, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 del presente articolo, saranno comminate ai trasgressori le seguenti sanzioni: A. accesso all’area pubblica e/o privata autorizzata per lo svolgimento di attività senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo: - sanzione accessoria: immediata cessazione dell’attività; - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei tre anni successivi. B. difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell’attrazione ad installazione avvenuta - sanzione accessoria: sospensione dell’attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive). Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione con la chiusura immediata e lo smontaggio dell’attrazione. C. installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell’attrazione: - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione, nonché chiusura immediata dell’attrazione. D. installazione di attrazione in posizione difforme rispetto a quella individuata in planimetria: - sanzione accessoria: smontaggio dell’attrazione e rimontaggio nel posto assegnato; - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per un anno, elevabile a tre in caso di recidiva. E. dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli originali: - sanzione accessoria: mancato rilascio della licenza/concessione, se la non veridicità viene accertata prima del rilascio; - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione, se la non veridicità viene accertata dopo il rilascio della stessa e prima del termine dell’attività, con conseguente immediata cessazione dell’attività; - sanzione interdittiva: in caso di recidiva, esclusione dell’operatore da tutte le successive manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, per il periodo di due anni dalla data in cui è stata accertata la non veridicità. F. mancata ottemperanza a disposizioni impartite dagli organismi preposti entro il termine fissato: - sanzione accessoria: sospensione dell’attività spettacolare fino all’avvenuta ottemperanza alle disposizioni. G. conduzione dell’attrazione da parte di personale diverso rispetto a quello indicato al momento della richiesta di autorizzazione: - sanzione accessoria: immediata cessazione della conduzione illegittima. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione e con conseguente chiusura immediata dell’attrazione. H. cessione a terzi dell’area assegnata dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) per l’esercizio dell’attività: 10
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione con chiusura immediata e lo smontaggio dell’attrazione; - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei tre anni successivi. I. inosservanza dell’orario di esercizio, dei limiti alle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l’igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l’allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari: - specifiche sanzioni in materia (inquinamento acustico, igienico-sanitario ecc.); - sanzione accessoria: immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell’attività. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione con conseguente chiusura immediata dell’attrazione. J. irregolarità nella gestione degli allacciamenti elettrici, idrici e fognari: - sanzione accessoria: sospensione dell'attività fino al corretto ripristino degli allacciamenti. K. smontaggio totale o parziale dell’attrazione e delle attrezzature, ovvero cessazione dell’attività spettacolare, prima del termine di ultimazione della manifestazione, in assenza di una espressa autorizzazione del Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive): - la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno restante alla conclusione della manifestazione; - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo. L. mancato smontaggio delle attrazioni e abbandono dell’area del parco divertimenti nei termini previsti: - la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; - sanzione accessoria: immediato smontaggio dell’attrazione ed abbandono dell’area. Nel caso di inottemperanza, consegue la sanzione accessoria della rimozione coatta dell’attrazione con l’ausilio della forza pubblica ed addebito delle spese a carico dell’esercente. M. mancato rispetto dei termini imposti per l’abbandono delle aree destinate alla sosta delle carovane e dei carriaggi: - la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza. N. mancata comunicazione di rinuncia entro il termine indicato: - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo. O. mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività spettacolare entro il termine indicato dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive): - la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione e chiusura immediata dell’attrazione, oltre che esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi due anni. P. mancata ottemperanza del provvedimento di chiusura dell’attrazione entro il termine indicato dal Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive): - la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l’inottemperanza; - sanzione accessoria: chiusura coattiva dell’attrazione e sua rimozione, con addebito delle spese all’esercente stesso; incameramento della cauzione versata, oltre che esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi tre anni. Q. mancato versamento del deposito cauzionale: - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno in corso e per l'anno successivo. R. mancata conservazione, presso il luogo di installazione ed esercizio dell’attività, della seguente documentazione (anche in copia): a. autorizzazione all’esercizio dell’attività; b. atti abilitativi rilasciati dal Comune di Sarezzo per lo stazionamento e l’esercizio dell’attività nel proprio territorio; c. polizza assicurativa e certificazione di collaudo. S. occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori: - sanzione accessoria: rimozione immediata a cura dell’occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso di inerzia vi provvederà il Comune, a spese dell’interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a concorrenza della somma anticipata 11
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo, elevabile a tre, in caso di recidiva T. litigi ed alterchi fra operatori ed assunzione di comportamenti scorretti nei confronti degli incaricati comunali: - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l’anno successivo 5. In caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all’esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l’ufficio competente potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalersi sulle stesse fino a concorrenza dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate. 6. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della chiusura dell'attrazione. 7. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge. 8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude, nei casi stabiliti dal successivo articolo 14, l’adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione dell’attività. Art. 14 Sospensioni e revoche Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, gli atti abilitativi per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento possono, in qualsiasi momento, essere sospesi o revocati, senza che l’interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per: a) motivi di pubblico interesse; b) motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità; c) esigenze di tutela della quiete pubblica e privata; d) abuso del titolare, ai sensi dell’art.10 del T.U.L.P.S., od inosservanza delle normative e/o delle prescrizioni d’esercizio cui il rilascio degli atti abilitativi è stato vincolato. 12
Comune di Sarezzo Regolamento Comunale per lo svolgimento dell’attività circense TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15 Rinvio ad altre norme 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse. Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Le domande di partecipazione alle manifestazioni presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base del Regolamento previgente, tuttavia per gli adempimenti successivi al loro accoglimento si fa riferimento a quanto previsto dalla nuova normativa regolamentare. 2. Nel caso in cui nell’applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinate, il Dirigente del Settore comunale competente (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) dispone quanto necessario con proprio provvedimento. Art. 17 Entrata in vigore del presente regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione di quindici giorni all’albo pretorio successiva alla esecutività della deliberazione con la quale sono stati approvati. 2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento Comunale in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile. 13
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