PROVINCIA DI VERONA AVVISO
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PROVINCIA DI VERONA AVVISO per la presentazione delle candidature per la designazione, di competenza del Presidente, del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. Il Presidente rende noto che Contenuto La Provincia deve procedere alla designazione del candidato per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. per il triennio 2019/2021. La nomina è di competenza dell'Assemblea della società. A tale scopo, vengono fornite di seguito le necessarie informazioni circa la procedura. Termine per la I singoli interessati alla candidatura dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 presentazione delle candidature del 12 marzo 2019, sull’apposito modulo allegato in calce al presente avviso . 1 La designazione sarà effettuata tra i soggetti che avranno proposto la loro candidatura entro il suddetto termine perentorio. Requisiti, cause di Potranno essere designati i soggetti che risultino in possesso dei requisiti e che non si trovino ineleggibilità, nelle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità o inconferibilità previsti dalle vigenti incompatibilità e disposizioni di legge, dalle disposizioni sociali, nonché dal regolamento provinciale per le inconferibilità nomine (di cui si riportano i principali articoli): “- articolo 5 (requisiti): 1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono: a) essere eleggibili a consiglieri provinciali2; b) possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell’ente per il quale sono proposte le candidature; c) avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze 1 L'avviso è reperibile presso il Servizio affari generali – Palazzo Capuleti – via Franceschine, 10, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel. 045/9288736). 2 Puntualizzo che il senso della previsione non è quello di riservare la nomina ad amministratori dei comuni, bensì quello di richiedere il possesso di requisiti generali in capo ai candidati, analogamente a quelli di cui debbono essere in possesso gli amministratori provinciali; quindi, è ad esempio necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti e non rientrino nei casi di ineleggibilità previsti dal Testo Unico degli enti locali (articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000). Ogni riferimento dell'avviso o del regolamento provinciale a requisiti per gli amministratori provinciali va inteso nel senso di possesso di requisiti di capacità generale.
acquisite, per attività di lavoro, da comprovarsi ai sensi dell’articolo 4. 3 2. omissis - articolo 6 (incompatibilità): 1. I candidati che, al momento dell’accettazione di una nomina o designazione prevista dal presente regolamento, ricoprono incarichi di segretario o di tesoriere in partiti o movimenti politici e in organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, devono trasmettere alla Provincia, entro quindici giorni dall’assunzione della carica, formali dimissioni dalle funzioni, complete dell’accettazione del rappresentante legale del partito, movimento politico o organizzazione sindacale. Decorso tale termine inutilmente, decadono dalla designazione o dalla nomina. 2. omissis 3. Ai rappresentanti della Provincia presso gli enti, si estendono, inoltre, le condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa. - articolo 7 (ineleggibilità e inconferibilità): 1. Ferme restando le disposizioni agli articoli 5 e 6, non possono essere nominati o designati a rappresentare la Provincia: a) i candidati che abbiano riportato condanna con una sentenza definitiva, anche in caso di patteggiamento, per reati che siano previsti dalla normativa come causa di incompatibilità, ineleggibilità o inconferibilità; b) i candidati colpiti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione; c) coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso ente per il quale è proposta la nomina o designazione; la norma non si applica nel caso in cui la società muti le finalità sociali in modo evidente e prevalente e ove la nomina debba essere effettuata su designazione di enti, associazioni, organismi, comunque denominati; d) il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, (…), dei consiglieri provinciali; e) coloro che si trovano in stato di fallimento o di attivazione del procedimento per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento; f) gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o sia stato attivato il relativo procedimento. 1-bis È fatto divieto per il nominato o designato in un ente, azienda o istituzione partecipata dalla Provincia di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata. 3) 1. Le proposte di candidatura sono corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione: a) curriculum, sottoscritto dal candidato, con l’indicazione dei titoli di studio e di tutte le informazioni idonee a consentire un’adeguata valutazione della competenza professionale, dell’esperienza generale e specifica, delle attività prestate presso enti pubblici o privati, redatto secondo schema fornito dalla Provincia; b) dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e dal presente regolamento. c) dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, o incompatibilità, così come disciplinate dalla legge e dal presente regolamento; d) dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni escludenti di cui agli articoli 6 e 7; e) dichiarazione, per i candidati alla carica di sindaco o revisore, di non aver prestato negli ultimi due anni, anche attraverso enti o forme associative, attività di consulenza nell’ente presso il quale se ne propone la nomina o la designazione; f) dichiarazione per i candidati alla carica di sindaco o revisore, di iscrizione nel Registro dei revisori legali previsto dalla legge; g) dichiarazione scritta di impegno ad accettare la designazione e la nomina; h) dichiarazione di aver preso piena conoscenza del presente regolamento; i) dichiarazione di aver preso visione della documentazione e delle informazioni sull’ente per il quale è attivato il procedimento di designazione o nomina, resi disponibili dalla Provincia o dallo stesso ente o organismo tramite proprio albo e/o portale internet, o altro strumento idoneo a garantire informazione diffusa; l) dichiarazione di autorizzazione alla pubblicazione del proprio curriculum, dettagliato o per estratto, sul sito internet della Provincia; m) dichiarazioni circa le condanne penali, i procedimenti penali in corso, l’attivazione di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, anche se non costituenti di per sé causa di incompatibilità, incandidabilità o inconferibilità. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle per attestare altre condizioni di compatibilità e candidabilità previste dalla legge e compresi i fatti, stati e qualità risultanti dal curriculum di cui alla lettera a), sono rese nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La documentazione di cui al presente articolo è richiesta a pena di inammissibilità della proposta di candidatura.
2. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, si estendono inoltre, con riferimento allo specifico incarico, le condizioni di ineleggibilità stabilite dall’articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra norma di legge vigente in materia di ineleggibilità e inconferibilità di incarichi. 3. omissis 4. Ai fini del comma 1, lettera c), salve diverse disposizioni di legge, per mandato si intende il periodo ordinario di tre anni. Periodi di tempo inferiori sono considerati frazioni di mandato ordinario”. L'assunzione della carica di amministratore sarà subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche e soggetta alle cause di sospensione di cui ai seguenti articoli 5 e 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 1614: “5. Requisiti di onorabilità. 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 5 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 6. Sospensione dalle cariche. 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, 4 Statuto sociale, articolo 17. 5 Articolo 2382, Codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”
n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie, da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.” Almeno due degli amministratori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 586; - i candidati dovranno aver maturato una significativa esperienza attraverso l'esercizio di 7: a) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche o private; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società; c) funzioni amministrative o dirigenziali o cariche elettive in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società o che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale. Il regolamento Il regolamento provinciale per le nomine è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia provinciale sulle alla pagina: http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/ nomine raccolta-regolamenti/regolamento-delle-nomine Altri requisiti e La valutazione dei profili curricolari sarà discrezionalmente effettuata dal sottoscritto condizioni Presidente della Provincia, con i poteri di alta amministrazione propri delle nomine in seno ad enti ed organismi provinciali, sulla base dell'istruttoria degli uffici competenti. Pur in assenza di una valutazione di tipo comparativo, è indispensabile che i candidati evidenzino in modo puntuale titoli ed esperienze effettivamente connesse alla designazione da effettuare. I candidati, inoltre, non devono avere conflitti di interesse con l'ente per il quale presentano la candidatura, con la Provincia e gli altri enti dalla stessa partecipati. Informazioni sulla 1. La società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione società e l’esercizio di autostrade, compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge. 2. La società ha sede in Trento ed ha un proprio portale internet: http://www.autobrennero.it/default.aspx 3. La società, a seguito delle ultime modifiche statutarie, che tengono conto delle norme in materia di parità tra generi per l’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, come previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 8, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) 6 Statuto sociale, articolo 17. L'articolo 148, comma 3, richiamato, come applicabile al caso di specie, prevede che non possano essere nominati: “b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”. 7 Statuto sociale, articolo 17; rimane ferma la facoltà di nominare una amministrazione monocratica, in base alle vigenti disposizioni di legge . 8 Tale regolamento prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni (Autobrennero è detenuta da enti pubblici per più dell’80%), devono prevedere nei propri statuti che “la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (...)”.
ad un massimo di quattordici (14) membri, eletti dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai soci. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determinerà il numero. Ogni lista dovrà avere tra i presentatori soci che da soli o assieme ad altri siano portatori di una partecipazione di almeno il 6% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto. 9 La Provincia detiene una quota pari al 5,513%. Per tale ragione, l'espressione del voto in assemblea da parte della Provincia potrebbe essere condizionato dalla necessità di formare con altri soci una lista che raggiunga la soglia del 6%, e quindi sulla base di accordi che potrebbero anche porsi in deroga alle candidature presentate sulla base del presente avviso. 4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili .10 5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuo che sarà stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina in un importo globale per l’intero Consiglio e a valere per l’intero triennio di durata della carica, con l’osservanza dei limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali applicabili, relative al contenimento della spesa per l’organizzazione delle Società a controllo pubblico. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri di tale eventuale compenso. 11 Per il triennio 2016/2018 il compenso annuo riconosciuto al singolo Consigliere è stato pari a 12.000,00 euro lordi, oltre al gettone di presenza di 300,00 euro per seduta. 6. Il vigente statuto della società è pubblicato alla pagina: http://portale.provincia.vr.it/comuni/enti-e-societa-partecipate/autostrada-del- brennero-s.p.a/Autostrada%20del%20Brennero.pdf Avvertenze 1. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 12 Non possono, altresì, essere nominati soggetti per i quali la normativa preveda forme di divieto a ricoprire la carica, comunque denominate (fallimento, casi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, casi previsti dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ecc.). 2. Il soggetto designato avrà l'onere: • di comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovrà inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge; 13 • di comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante “l'amministrazione trasparente”, come disciplinata dalla vigente normativa 14, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, se esistente, nei casi e con le modalità previste dalla legge e secondo le indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); • di trasmettere al Presidente della Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno, 9 Statuto sociale, articolo 17. 10 Statuto sociale, articolo 17. 11 Statuto sociale, articolo 23. 12 Articolo 1, comma 734, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), interpretato alla luce del comma 32-bis, articolo 3, L. 24 dicembre 2007, n.244 (Legge finanziaria 2008), aggiunto dalla lettera f), comma 1, articolo 71, L. 18 giugno 2009, n. 69. 13 Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni". 14 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: “Per ciascuno degli enti (…...) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.
una relazione informativa15 sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente16; • di fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, pubblicato all'indirizzo: http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto- e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-dei- controlli-interni • di attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza. 3. La designazione sarà effettuata con i poteri propri dell'alta amministrazione di enti ed organismi provinciali. Mi riservo la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del designato in seno all'ente, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La designazione potrà essere revocata, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province. f.to Manuel Scalzotto 15 Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente. 16 Articolo 12 del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”.
Al signor Presidente della Provincia via Franceschine, 10 37122 Verona provincia.verona@cert.ip-veneto.net Proposta di candidatura per la designazione del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. Il sottoscritto* _______________________________ nato a* __________________ il* ______________ codice fiscale*____________________________ residente a* ____________________ C.A.P.* _________ Via* ________________________________ n.* _____ recapito telefonico*_________________________ e-mail*_______________________________ pec*_____________________________________presenta la propria candidatura per la designazione indicata in oggetto. produce: - curriculum vitae compilato utilizzando lo schema allegato; dichiara - di autorizzare17 la pubblicazione del suddetto curriculum sul sito internet della Provincia; - di impegnarsi, sin d’ora, ad accettare: a) la designazione in oggetto; b) la candidatura a membro del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A.; c) in caso di nomina, la carica di Consigliere di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A.; - di essere a conoscenza che: a) il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è perentorio 18; b) le candidature hanno carattere esclusivamente propositivo 19; c) amministratori e sindaci, nominati o designati dalla Provincia, sono tenuti: • a comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovranno inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge;20 • a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante “l'amministrazione trasparente”, come disciplinata dalla vigente normativa21, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, se esistente, nei casi e con le modalità previste dalla legge; • ad inviare al Presidente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa 22 sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente 23; • a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, pubblicato all'indirizzo: http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta- regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-dei-controlli-interni • ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza; d) non possono essere nominati soggetti per i quali la normativa preveda forme di divieto a ricoprire la carica; e) non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre 17 Come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”, nonché dal piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019 – 2021, approvato con deliberazion e del Presidente della Provincia n. 6 del 29 gennaio 2019, allegato 1) 3. 18 Articolo 2 del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”. 19 Articolo 3 del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”. 20 Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni". 21 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 22 Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente. 23 Articolo 12 del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”.
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali24. Non possono altresì essere nominati soggetti per i quali la normativa preveda forme di divieto a ricoprire la carica; f) è escluso da ogni emolumento il componente eventualmente nominato che sia amministratore della Provincia25; - quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con specificazione di tutte le eventuali condanne subite e dei procedimenti penali pendenti; 2. di non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità, così come disciplinate dalla Legge, e dal regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché di possedere i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione della carica; 3. di non trovarsi nella condizione di inconferibilità prevista dalla seguente disposizione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007): “non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali” 26; 4. di non trovarsi, con riferimento allo specifico incarico, nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 27”; 5. che non sussistono conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti 28 previsti dall'articolo 5 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni escludenti di cui agli articoli 6 e 7 del vigente “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni”, e precisamente: - articolo 5 (requisiti): 1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono: a) essere eleggibili a consiglieri provinciali 29; b) possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell’ente per il quale sono proposte le candidature; c) avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro, da comprovarsi ai sensi dell’articolo 4. 2. omissis - articolo 6 (incompatibilità): 1. I candidati che, al momento dell’accettazione di una nomina o designazione prevista dal presente regolamento, ricoprono incarichi di segretario o di tesoriere in partiti o movimenti politici e in organizzazioni sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, devono trasmettere alla Provincia, entro quindici giorni dall’assunzione della carica formali dimissioni dalle funzioni, complete dell’accettazione del rappresentante legale del partito, movimento politico o organizzazione sindacale. Decorso tale termine inutilmente, decadono dalla designazione o dalla nomina. 2. omissis 24 Articolo 1, comma 734, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), interpretato alla luce del comma 32-bis, articolo 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), aggiunto dalla lettera f), comma 1, articolo 71, L. 18 giugno 2009, n. 69. 25 Articolo 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). 26 Articolo 1, comma 734, interpretato alla luce del comma 32-bis, articolo 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), aggiunto dalla lettera f), comma 1, articolo 71, L. 18 giugno 2009, n. 69. 27 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 28 Intesi come espressi nell'avviso che dà luogo alla presente dichiarazione, ivi compresa la nota 2) a pagina 1 dello stesso. 29 Il senso della previsione non è quello di riservare la nomina ad amministratori dei comuni, bensì quello di richiedere il possesso di requisiti generali in capo ai candidati, analogamente a quelli di cui debbono essere in possesso gli amministratori provinciali; quindi, è ad esempio necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti e non rientrino nei casi di ineleggibilità previsti dal Testo Unico degli enti locali (articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000). Ogni riferimento dell'avviso o del regolamento provinciale a requisiti per gli amministratori provinciali va inteso nel senso di possesso di requisiti di capacità generale.
3. Ai rappresentanti della Provincia presso gli enti, si estendono, inoltre, le condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa. - articolo 7 (ineleggibilità e inconferibilità): 1. Ferme restando le disposizioni agli articoli 5 e 6, non possono essere nominati o designati a rappresentare la Provincia: a) i candidati che abbiano riportato condanna con una sentenza passata in giudicato per reati dolosi; b) i candidati colpiti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione; c) coloro che hanno già ricoperto due mandati nello stesso ente per il quale è proposta la nomina o designazione; la norma non si applica nel caso in cui la società muti le finalità sociali in modo evidente e prevalente e ove la nomina debba essere effettuata su designazione di enti, associazioni, organismi, comunque denominati; d) il coniuge, i parenti, gli affini sino al 3° grado del Presidente della Provincia, (…), dei consiglieri provinciali. e) coloro che si trovano in stato di fallimento o di attivazione del procedimento per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento; f) gli amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, o sia stato attivato il relativo procedimento. 1-bis È fatto divieto per il nominato o designato in un ente, azienda o istituzione partecipata dalla Provincia di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata. 2. Ai rappresentanti della Provincia presso enti, si estendono inoltre, con riferimento allo specifico incarico, le condizioni di ineleggibilità stabilite dall’articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra norma di legge vigente in materia di ineleggibilità e inconferibilità di incarichi. 3. omissis 4. Ai fini del comma 1, lettera c), salve diverse disposizioni di legge, per mandato si intende il periodo ordinario di tre anni. Periodi di tempo inferiori sono considerati frazioni di mandato ordinario.” 6. di possedere, come stabilito dall'articolo 17 dello Statuto della società, i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche dal seguente articolo 5 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161: 5. Requisiti di onorabilità 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
7. di avere maturato30 significativa esperienza attraverso l'esercizio di: 31 □ attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche o private; □ attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società; □ funzioni amministrative o dirigenziali o cariche elettive in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società o che comportino la gestione di risorse economico- finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale; 8. di:32 □ possedere i requisiti di indipendenza, stabiliti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5833; oppure □ non possedere i requisiti di indipendenza, stabiliti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 9. di avere riportato le seguenti condanne penali (tutte, anche se ritenute dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità, anche se a seguito di cd. patteggiamento della pena, o estinte o non definitive, per consentire un giudizio sulla rilevanza, anche in termini di opportunità*): a. ........................................................................... b. ........................................................................... c. ........................................................................... 10. di avere i seguenti procedimenti penali in corso (anche se ritenuti dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità) in quanto la natura dell’incarico richiede al Presidente una valutazione anche di opportunità*: a. ........................................................................... b. ........................................................................... c. ........................................................................... 11. di avere i seguenti procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione in corso (anche se ritenuti dal dichiarante non costituenti di per sé causa di inconferibilità o incandidabilità)*: a. ........................................................................... b. ........................................................................... c. ........................................................................... 12. □ di non essere collocato a riposo; (oppure)34 13. □ di essere collocato a riposo dal...................................; 14. di aver preso piena conoscenza del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni; 15. di aver preso visione della documentazione e delle informazioni sull’ente per il quale è attivato il procedimento di designazione, resi disponibili dalla Provincia o dallo stesso ente o organismo tramite proprio albo e/o portale internet, o altro strumento idoneo a garantire informazione diffusa; 16. di essere a conoscenza che le dichiarazioni innanzi indicate ed il curriculum sono richiesti a pena di inammissibilità della proposta di candidatura, ferma in ogni caso la valutazione discrezionale anche dei fatti non impedienti la nomina o l'esercizio dell'incarico; 17. che i dati contenuti nella documentazione di accompagnamento (ed in primo luogo nel curriculum allegato) sono completi e veritieri. Il dichiarante data ……………………… ………………………………………. 30 Statuto sociale: art. 17 31 Barrare la voce che interessa. 32 Barrare la voce che interessa. 33 Statuto sociale: art. 17 34 I punti 12 e 13 sono alternativi, fermo quanto sarà più analiticamente dichiarato nel curriculum.
(firma leggibile per esteso e allegazione fotocopia carta identità) Attesto che la sottoscrizione alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è avvenuta in mia presenza, previa identificazione del Sig. ……………………………………………………..….. mediante il seguente documento di identità personale ………………………………………... Il dipendente addetto data ……………………………….. ……………………………………………… Note illustrative: La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo (art. 37, DPR n° 445/2000). La dichiarazione può essere prodotta direttamente all’Amministrazione – Ufficio protocollo, via Franceschine, 10 - e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione; a mezzo pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net; può essere in alternativa inoltrata via fax (045-9288515) od altri mezzi telematici, purché corredata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000). Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD). La Provincia di Verona, in qualità di titolare con sede in via Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona; PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net Tel. 045 9288611 tratterà i dati personali conferiti e con il presente modulo e con la dichiarazione allegata e relativi al presente procedimento e ….................. (altro: specificare) con modalità e prevalentemente informatiche e telematiche e, solo per gestione corrente, cartacee e esclusivamente telematiche e cartacee e, all'occorrenza, telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni 35, ivi incluse le finalità di pubblicazione, archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. *DATI OBBLIGATORI Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In deroga a tale previsione, è prevista la pubblicazione del profilo curricolare, come innanzi autorizzata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), salvo quanto espressamente autorizzato. L'apposita istanza è presentata: e al dirigente del servizio competente a gestire il procedimento o a trattare i dati e per conoscenza, al Responsabile della protezione dei dati BOXXAPPS srl – DPO@BOXXAPPS.com Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 35 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 8) e articolo 45 dello statuto della Provincia
Schema di curriculum predisposto dalla PROVINCIA DI VERONA Alla Provincia di Verona Oggetto: curriculum vitae relativo alla proposta di candidatura per la designazione del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. Dati anagrafici: Cognome* Nome* nato a* il* residente a* cap* via* n.* tel* fisso fax* e-mail*…………………………… tel* mobile pec*……………………………….. eventuale recapito diverso da quelli indicati* Titoli di studio DIPLOMA conseguito nel Istituto …...................... (indicare istituto e anno) di (comune) ….................................. anno............................ con punteggio …….. su ………. LAUREA IN tipo □ vecchio ordinamento (magistrale) □ specialistica conseguita (indicare Università....................................... Università e anno) di (comune) ….................................... anno............................. con punteggio …….. su ………. Per i titoli Dichiaro i seguenti estremi comportanti la validità del titolo in Italia (indispensabile conseguiti essere precisi): …....................................................................................................... all'estero o …................................................................................................................................ on line …................................................................................................................................ e allego a dimostrazione: ….......................................................................................
ALTRI TITOLI (specificare) conseguito/i (indicare il luogo e l’anno) con punteggio …….. su ………. (se previsto) durata iscrizione albo Albo …................................................................................ iscrizione n. …............................ del …............................... Lingue straniere conosciute (indicare la lingua e contrassegnare con una X il livello)* 1. …......................................................... livello: __ scolastico __ buono __ ottimo 2. …......................................................... livello: __ scolastico __ buono __ ottimo 3. …......................................................... livello: __ scolastico __ buono __ ottimo Ai fini della nomina in oggetto, dichiara36 di avere maturato significativa esperienza attraverso l'esercizio di:37 □ di avere maturato significativa esperienza in materia di progettazione e realizzazione di gallerie ferroviarie, come meglio evidenziato nel dettaglio Precedenti incarichi ed esperienze professionali o attività lavorative pertinenti (indicare riferimenti puntuali, che ne consentano l'accertamento) presso periodo oggetto e descrizione dell'incarico o (ente, società, datore di lavoro o attività, (indicare quantomeno l'anno e la durata, attività professionale o lavorativa (a con identificazione precisa e in mesi o anni e l'eventuale sussistenza, tempo determinato o indeterminato) indicazione della sede) indicando, dopo “al”, “a tutt'oggi”) dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....… mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi 36 Statuto sociale: art. 17 37 Barrare la voce che interessa.
dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi dal …............ al ……....... per complessivi ....... mesi Precedenti incarichi quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Autostrada del Brennero: Periodo dal …............ al ……....... per un totale di …..... mesi dal …............ al ……....... per un totale di …..... mesi dal …............ al ……....... per un totale di …..... mesi e) altre informazioni: Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA che corrispondono al vero tutti i fatti, stati e qualità contenuti dal sopraesteso curriculum. firma leggibile (accompagnata da copia della carta di identità) ………………………………………………
*Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD). La Provincia di Verona, in qualità di titolare con sede in via Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona; PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net Tel. 045 9288611 tratterà i dati personali conferiti e con il presente modulo e con la dichiarazione allegata e relativi al presente procedimento e ….................. (altro: specificare) con modalità e prevalentemente informatiche e telematiche e, solo per gestione corrente, cartacee e esclusivamente telematiche e cartacee e, all'occorrenza, telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), e in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni 38, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. DATI OBBLIGATORI Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In deroga a tale previsione, è prevista la pubblicazione del profilo curricolare, come innanzi autorizzata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), salvo quanto espressamente autorizzato. L'apposita istanza è presentata: e al dirigente del servizio competente a gestire il procedimento o a trattare i dati e per conoscenza, al Responsabile della protezione dei dati BOXXAPPS srl – DPO@BOXXAPPS.com Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 38 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 8) e articolo 45 dello statuto della Provincia
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