FAQ COVID-19 - DECS Risposte a domande frequenti

Pagina creata da Michele Pagani
 
CONTINUA A LEGGERE
Piazza Governo 7                                                Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
6500 Bellinzona
telefono 091 814 44 50       e-mail   decs-dir@ti.ch
fax        091 814 44 30     url      www.ti.ch/decs

                              FAQ COVID-19 – DECS
                           Risposte a domande frequenti
Stato al 14.3.2020, ore 16.00
Disclaimer: le risposte alle domande presentate in questo documente sono soggette a
cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare. In generale, si rimanda alle informazioni
ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus.

    1. Quali sono le novità per le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole
       elementari, scuole medie) a partire da lunedì 16 marzo incluso?

    A partire da lunedì 16 marzo e fino al 4 aprile decade l’obbligo di frequenza per tutte le
    scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole elementari, scuola media, unità scolastica
    differenziata, Sezione della pedagogia speciale, servizio di sostegno pedagogico).

    Il Consiglio di Stato, alla luce dell’evoluzione epidemiologica del COVID-19 segnalato dai
    responsabili sanitari, il 13 marzo 2020 ha deciso, dopo consultazione con le autorità
    federali, cantonali, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, il Medico cantonale e dopo
    un'attenta e ponderata analisi, di mettere in atto a partire da lunedì 16 marzo e fino al 4
    aprile una serie di misure restrittive per le attività economiche, pur garantendo i servizi di
    base, e di interrompere l’erogazione di servizi al pubblico non prioritari.
    Conseguentemente, è stata decretata anche la chiusura delle scuole dell'obbligo, quale
    misura resasi a questo stadio opportuna e sostenibile, grazie alla presenza delle altre
    imprescindibili misure di accompagnamento che faciliteranno la presenza dei genitori a
    casa, al fine di frenare l'acuirsi della diffusione del virus. Come detto fin dall’inizio, la
    situazione generale e le misure ad esse legata sono state rivalutate quotidianamente.

    2. Cosa comporta la chiusura delle scuole dell’obbligo a livello di responsabilità
       individuale?

    La chiusura delle scuole dell’obbligo implica ora a maggior ragione la massima
    responsabilizzazione di tutta la popolazione, in particolare dei genitori, affinché si eviti nella
    misura più assoluta il contatto intergenerazionale tra bambini e giovani, che finora
    potevano restare a scuola, e le persone più a rischio. L’Ufficio federale della sanità pubblica
    indica come persone vulnerabili le persone a partire dai 65 anni e le persone di ogni età
    con una delle seguenti malattie:
        • tumore
        • diabete
        • ipertensione
        • malattie cardiovascolari
        • malattie croniche delle vie respiratorie
        • malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario
    Affinché la misura della chiusura delle scuole obbligatorie non si riveli controproducente da
    un punto di vista sanitario, è assolutamente fondamentale che la popolazione risponda con
    la massima responsabilità individuale, facendo in modo che l’accudimento di bambini e
    ragazzi NON sia delegato alle persone vulnerabili ai sensi qui sopra indicati.
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                      2/9

     3. Cosa comporta la chiusura delle scuole dell’obbligo a livello organizzativo per
        allievi e docenti?

     Da un punto divista organizzativo, la chiusura delle scuole dell’obbligo comporta in
     generale quanto segue:
     - I docenti rimangono in servizio e sono tenuti ad essere a disposizione delle direzioni di
        istituto. A dipendenza dell’ordine scolastico e delle indicazioni del DECS,
        rispettivamente delle direzioni scolastiche, essi sono tenuti a seguire le prescrizioni che
        man mano verranno definite, a partire da quelle qui descritte;
     - Tutti gli allievi di ogni ordine di scuola che possono rimanere a casa devono rimanere
        a casa, evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le
        disposizioni generali di prevenzione/protezione descritti sul sito www.ti.ch/coronavirus;
     - In questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono essere raggiungibili
        (direttamente o tramite l’autorità parentale) per telefono e email durante i normali orari
        scolastici;
     - Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, le scuole dell’obbligo
        collaborano nell’accudimento a scuola degli allievi che non possono rimanere a
        domicilio. Perciò, al più tardi da martedì 17 marzo, esso sarà garantito presso le sedi
        scolastiche;
     - È compito delle singole direzioni, per le scuole comunali in collaborazione con gli
        ispettorati, organizzare nel più breve tempo possibile le modalità che garantiranno un
        seguito scolastico;
     - I trasporti necessari e la refezione scolastica di pertinenza cantonale sono garantiti, per
        ora, nella settimana dal 17 al 20 marzo ad eccezione del 19 marzo (giorno di festa). I
        Comuni decideranno con le direzioni per quanto loro compete (trasporti e mense);
     - Per le unità scolastiche differenziate le modalità di gestione saranno concordate con la
        Sezione delle scuole comunali;
     - Gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali rimangono a
        disposizione dei capigruppo che forniranno le necessarie informazioni;
     - Gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole medie rimangono a
        disposizione delle direzioni e dei capigruppo;
     - Gli operatori del Servizio dell’Educazione Precoce Speciale rimangono a disposizione
        dei capiservizio;
     - Gli operatori pedagogici per l’integrazione (OPI) rimangono a disposizione delle
        direzioni scolastiche di riferimento e dei rispettivi capigruppo OPI e non si recano a casa
        degli allievi;
     - I docenti di lingua e integrazione (DLI) e le risorse casi difficili rimangono a disposizione
        delle direzioni scolastiche e dei rispettivi ispettorati per le scuole comunali.

     Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport darà ulteriori indicazioni sulla
     gestione delle prossime settimane direttamente alle direzioni degli istituti della scuola
     dell’obbligo.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                       3/9

     4. La scuola prevede un sostegno per i genitori che per motivi di lavoro o altri motivi
        gravi e inderogabili non possono tenere bambini o figli a casa senza che questi
        siano accuditi da persone vulnerabili?

     Sì. Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, al più tardi da martedì 17
     marzo sarà garantito presso le sedi scolastiche in via del tutto eccezionale un servizio di
     accudimento per gli allievi che per ragioni familiari gravi e inderogabili non possono restare
     a casa senza essere accuditi da persone vulnerabili (vedi domanda 3, sopra).

     È importante sottolineare che l’accudimento di bambini e ragazzi a scuola sarà garantito
     unicamente a chi, per motivi comprovati, non ha alternative (ad esempio per genitori che
     devono lavorare, non possono farlo da casa e non sono nella posizione di poter far capo a
     forme di accudimento private che non coinvolgano persone a rischio). In assenza di tali
     comprovati motivi di necessità, non sarà ammesso inviare i figli a scuola.

     Il Dipartimento della sanità e della socialità a sua volta fornirà indicazioni più dettagliate
     per quel che concerne gli asili nido e attività extra-scolastiche che rimangono a supporto
     dei genitori che non possono garantire direttamente l’accudimento.

     5. Quali sono le novità per le scuole del postobbligo a partire dal 12 marzo
        incluso?

     Le scuole pubbliche e private non obbligatorie sono già chiuse da giovedì 12 marzo a
     domenica 5 aprile 2020 inclusi. Il periodo di chiusura potrà essere prorogato mediante
     nuova decisione del Consiglio di Stato. Gli immobili scolastici delle scuole pubbliche
     rimangono accessibili ai docenti, che rimangono in servizio e devono poter essere reperibili
     da parte delle direzioni scolastiche. Il DECS, sentiti i collegi dei direttori, è autorizzato ad
     emanare prescrizioni affinché le scuole pubbliche cantonali non obbligatorie, a dipendenza
     dei casi, possano continuare la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a
     metodologie d’insegnamento alternative, che non implicano la frequenza scolastica da
     parte degli allievi. Gli esami pianificati durante il periodo di chiusura si svolgeranno nel
     rispetto di apposite misure di prevenzione. Questa decisione è stata presa dal Consiglio di
     Stato sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) d’intesa con il Medico
     cantonale e l’Ufficio federale della sanità pubblica.

     La decisione di chiudere le scuole del postobbligo è dettata principalmente da due ragioni
     di ordine medico-sanitario:
     - Gli allievi in età di postobbligo sono in grado di comprendere la necessità di restare a
         casa, rispettare le disposizioni generali di prevenzioni/protezione e, in particolare,
         evitare il contatto con i nonni e/o altre persone a rischio. Essendo grandi, inoltre, non
         necessitano di essere accuditi come è il caso per bambini e ragazzi più giovani, con il
         rischio che questo compito venga assunto da nonni o altre persone a rischio;
     - Gli allievi in età di postobbligo contribuiscono in modo importante all’affollamento dei
         mezzi pubblici negli orari di punta. Restando a casa, si contribuisce pertanto alla
         riduzione dell’afflusso di persone sui mezzi pubblici, anche a beneficio degli allievi di
         altri ordini di scuola (scuola media in particolare).

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                        4/9

     In aggiunta, vi sono alcune ragioni di tipo organizzativo per le quali la permanenza degli
     allievi del postobbligo a casa dovrebbe essere sopportabile. Tra queste:
     - Gli allievi in età di postobbligo possono in linea di principio restare a casa da soli e non
          devono essere accuditi. Ciò non comporta pertanto un problema organizzativo marcato
          per le molte famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (in particolare, per quei genitori
          che lavorano in ambito sanitario, che in questo momento sono una risorsa
          fondamentale per la società);
     - Gli allievi in età di postobbligo, vista la loro età, possono proseguire pur con difficoltà
          la loro educazione tramite delle metodologie di insegnamento a distanza, che si
          stanno ultimando e che verranno attuate appena possibile.

6. Cosa comporta la chiusura delle scuole postobbligatorie?

In generale
- Tutte le scuole postobbligatorie, come pure tutti i centri di formazione interaziendali sono
   chiusi da giovedì 12 marzo a domenica 5 aprile inclusi.
- In questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono essere raggiungibili (direttamente
   o tramite l’autorità parentale) per telefono o email durante i normali orari scolastici. A
   dipendenza dell’ordine scolastico rimangono valide le prime indicazioni che vengono
   descritte qui di seguito.
- Se le scuole sono di principio chiuse, questo non significa che gli immobili scolastici non
   siano parzialmente utilizzabili, segnatamente per le direzioni, il personale amministrativo, i
   docenti, per alcuni incontri con allievi volti a dar seguito all’insegnamento in questa
   circostanza particolare e, nei casi descritti più avanti, per l’accudimento di allievi che per
   ragioni familiari non possono essere accuditi a casa.
- Tutti gli allievi delle scuole postobbligatorie che possono rimanere a casa devono rimanere
   a casa, evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le disposizioni
   generali di prevenzione/protezione descritti sul sito www.ti.ch/coronavirus.
- I docenti rimangono in servizio e sono tenuti ad essere raggiungibili dalle direzioni di istituto.
   A dipendenza dell’ordine scolastico e delle indicazioni del Dipartimento dell’educazione,
   della cultura e dello sport, rispettivamente delle direzioni scolastiche, essi sono tenuti a
   seguire le prescrizioni che man mano verranno definite, a partire da quelle descritte qui di
   seguito.
- Il personale amministrativo delle scuole rimane in servizio a disposizione della direzione
   scolastica.

Prime indicazioni per le scuole medie superiori
- La chiusura delle scuole medie superiori implica una nuova modalità di insegnamento e
  impegno scolastico per gli allievi.
- I docenti devono rimanere se possibile a scuola, poiché devono impostare l’insegnamento
  tenuto conto degli strumenti disponibili.
- Si è tenuto un incontro con i direttori delle scuole medie superiori per discutere
  dell’organizzazione dell’insegnamento a distanza e/o con frequenza parziale.
- La ristorazione scolastica è sospesa.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                   5/9

Prime indicazioni per le scuole professionali
- La chiusura delle scuole professionali e dei centri di formazione aziendali e interaziendali
  implica una nuova modalità di insegnamento e impegno scolastico per gli allievi.
- La chiusura delle scuole professionali e dei centri di formazione aziendali e interaziendali
  non coinvolge direttamente le aziende formatrici: gli apprendisti e gli studenti attualmente in
  pratica formativa in azienda continuano la loro formazione in azienda secondo le
  disposizioni del datore di lavoro.
- I docenti devono rimanere se possibile a scuola, poiché devono impostare l’insegnamento
  tenuto conto degli strumenti disponibili.
- Si è tenuto un incontro con i direttori delle scuole professionali per valutare e impostare le
  misure a corto termine che permettano di riorganizzare la gestione amministrativa e didattica
  della formazione.
- La ristorazione scolastica è sospesa.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                         6/9

PER CHI RIMANE A SCUOLA

1. Quali sono i sintomi influenzali per cui non si può restare a scuola?
     Ciò è specificato nelle comunicazioni alle direzioni del 6.3.2020 e del 9.3.2020, al
     punto 1 “Sintomi influenzali che implicano l’obbligo di restare a casa”:

            Sintomi influenzali                             Indicazione di comportamento
            Febbre                                          Obbligatoriamente a casa
            Tosse persistente                               Obbligatoriamente a casa
            Due o più sintomi tra i seguenti:
                                                            Obbligatoriamente a casa
            raffreddore, tosse, mal di gola
            Esclusivamente un sintomo tra i                 Obbligatoriamente a casa, a meno che
            seguenti: raffreddore*, tosse*                  il sintomo non sia lieve.
            Nessun sintomo influenzale                      Normalmente a scuola

          *Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti
          (ad esempio allergie o asma), è responsabilità del singolo, rispettivamente dell’autorità
          parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso
          di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.

          In caso di dubbio sulla valutazione dei propri sintomi fare appello alla hotline cantonale
          0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o al proprio medico.

2. Ad allievi e docenti assenti per malattia, quarantena o per aver contratto il
   coronavirus deve essere richiesto sistematicamente un certificato di buona salute
   prima di rientrare? Chi e come si decide quando possono rientrare?
      No. Ciò è specificato nella comunicazione alle direzioni del 9.3.2020, al punto 2 “Criteri
      per il rientro a scuola in seguito a un’assenza per malattia o quarantena”:

        Situazione della persona assente       Quando può rientrare a scuola
                                               Dopo 24 ore dalla scomparsa dell’ultimo
        Persona assente per malattia con sintomi
        influenzali quali febbre, tosse, raffreddore,
                                               sintomo influenzale. Non è richiesta la
        e/o mal di gola                        presentazione di certificati medici.
                                               Al termine della quarantena
                                               volontaria(5 giorni dall’ultimo contatto
        Persona assente per auto-quarantena con una persona risultata positiva al
        volontaria                             COVID-19), purché non presentialcun
                                               sintomo influenzale. Non è richiesta la
                                               presentazione di certificati medici.
                                               Dopo48 ore dalla fine dei sintomi, a
        Persona risultata positiva al COVID-19 condizione che siano trascorsi almeno 10
                                               giorni dall’inizio della malattia.

          Si richiama alla responsabilità individuale.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                        7/9

3. Sono un/a docente e vi segnalo di essere rimasto a casa con sintomi influenzali.
     La ringrazio per l'informazione e per essersi comportato/a correttamente, come da
     indicazioni. Come indicato nella comunicazione alle direzioni del 6.3.2020, persone
     assenti per malattia con sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di
     gola possono rientrare a scuola dopo 24 ore dalla scomparsa dell’ultimo sintomo
     influenzale.   Non     è   richiesta    la   presentazione     di     certificati medici.

4. Cosa succede se un allievo o un docente dovesse risultare positivo?
     Per allievi e docentirisultati positivi al COVID-19 valgono le normali indicazioni di
     comportamento applicate a tutta la cittadinanza (vedi www.ti.ch/coronavirus).

5. Come funziona la quarantena? Cosa succede a chi studia nello stesso istituto? Ho insegnato in
   una scuola o sono stato/a a contatto con un/a allievo/a o collega risultato positivo o che è in
   quarantena volontaria, cosa devo fare?
      Vedicomunicazione alle direzioni del 9.3.2020, ai punti 3 e 4:
      La quarantena obbligatoria di una durata di 14 giorni a domicilio per tutte le persone per
      le quali è stato accertato un contatto a meno di due metri per più di 15 minuti con una
      persona risultata positiva al COVID-19 (conteggiato a partire dalle 48 ore precedenti
      l’emergere dei primi sintomi in questa persona) allo stato attuale (a partire dal 9.3.2020)
      non è più applicabile né efficace per contenere la diffusione del virus e per questo motivo
      non è più applicata.
      La nuova procedura di auto-quarantena volontaria in vigore dal 9.3.2020 comporta una
      revisione della definizione di “contatto stretto” con una persona risultata positiva al
      COVID-19. Con “contatto stretto” si identifica ora unicamente una persona che vive sotto
      lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi “contatti
      stretti” in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate
      in contatto con un caso positivo al COVID-19 (né in ambito scolastico, né altrove).
      I medici curanti che hanno effettuato il test e che informano i pazienti positivi al COVID-
      19 raccomandano ai “contatti stretti” dei casi confermati (persone che vivono sotto lo
      stesso tetto e/o hanno relazioni intime con questi) di rimanere a casa per 5 giorni (auto-
      quarantena volontaria) dopo l’ultimo contatto con la persona positiva a COVID-19.
      Questo perché nella maggior parte dei casi i sintomi compaiono entro questo periodo.
      Durante l’auto-quarantena volontaria, alla persona viene raccomandato di:
          - evitare contatti con persone vulnerabili;
          - prestare attenzione al proprio stato di salute;
          - auto-isolarsi in caso di sintomi;
          - chiamare il medico in caso di tosse e febbre.
          Queste informazioni vengono fornite direttamente tramite il medico curante della
          persona positiva al COVID-19.
          Si ricorda che di principio non saranno effettuati tamponi a persone asintomatiche,
          nemmeno se queste hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al
          COVID-19, in quanto in assenza di sintomi un test non cambia l'atteggiamento
          terapeutico.
          Come ha più volte ricordato il Medico cantonale, i bambini presentano raramente dei
          decorsi gravi e non sono praticamente descritti casi di complicazioni severe.
          Le Direzioni scolastiche sono invitate ad informare e incaricare i docenti affinché gli
          allievi siano correttamente informati e rassicurati in merito al consueto svolgimento delle
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                          8/9

          attività scolastiche.
          Maggiori informazioni su: www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/popolazione/

6. Se sono stato a contatto a scuola con una persone poi risultata positiva cosa devo
   fare?
      Le persone che sono state a contatto a scuola con una persona poi risultata positiva al
      COVID-19, se asintomatiche, proseguono la loro vita scolastica come di consueto.
      Queste persone sono precauzionalmente invitate a prestare particolare attenzione ad
      eventuali sintomi che si dovessero manifestare e, se del caso, a rimanere a casa.

7. Perché in caso di una persona risultata positiva (allievo/a, docente) non si chiude tutto l’istituto?
      La misura di quarantena non riguarda di principio l’intera scuola in quanto la sola
      presenza nell’edificio non è considerata uno “stretto contatto”. Con “contatto stretto” si
      identifica (a partire dal 9.3.2020) unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto
      e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi “contatti stretti” in
      ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate in contatto
      con un caso positivo al COVID-19 (né in ambito scolastico, né altrove).

8. Se in uno dei nostri uffici dovesse esserci un caso positivo cosa succederebbe? Da
   chi/come verrebbero informati i colleghi e funzionario dirigente?
      Valgono le normali indicazioni di comportamento della nuova procedura di auto-
      quarantena volontaria in vigore dal 9.3.2020. I medici curanti che hanno effettuato il test
      e che informano i pazienti positivi al COVID-19 contattano i “contatti stretti” dei casi
      confermati. Con “contatto stretto” si identifica unicamente una persona che vive sotto lo
      stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. Al di fuori di questi “contatti
      stretti” in ambito famigliare non saranno più cercate né contattate altre persone entrate
      in contatto con un caso positivo al COVID-19.Sono escluse dal lavoro in ufficio
      unicamente le persone positive al COVID-19 e quelle a cui è stato raccomandato dal
      medico di rimanere in auto-quarantena volontaria (ossia le persone che vivono sotto lo
      stesso tetto e/o hanno relazioni intime con una persona positiva al COVID-19). Tutte le
      altre persone, inclusi colleghe e colleghi di un eventuale caso confermato, se
      asintomatiche, vanno a lavoro e proseguono la propria attività come di consueto.

9. Una scuola può pubblicare sul sito della scuola delle disposizioni?
     Come indicato nella comunicazione alle direzioni del 28.2.2020 al punto “informazione
     e prevenzione”: “Le direzioni sono invitate […], se esistente, a pubblicare sul proprio sito
     internet il link www.ti.ch/coronavirus.” Si invita a scrivere: "Per le domande riguardanti il
     Coronavirus si rimanda alle comunicazioni ufficiali e al sito dedicato:
     www.ti.ch/coronavirus". Si può fare riferimento anche alle presenti FAQ aggiornate.

10. Segnalo che nella mia scuola non c’è disinfettante.
      Il DECS e la Sezione della logistica assicurano che stanno lavorando alacremente per
      assicurarsi che in tutte le scuole del Cantone vengano prese tutte le misure opportune
      secondo le disposizioni ricevute dalle autorità medico-sanitarie.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19
Stato14.03.2020, ore 16.00                                                                 9/9

11. Dobbiamo disinfettare i banchi e le maniglie? Ecc.
      Sì. Chiunque utilizzi superfici che potranno entrare in contatto con altre persone è
      tenuto, prima di lasciare la postazione, a disinfettare la stessa.

12. Nella mia sede in determinati momenti abbiamo assembramenti che si avvicinano a
    50 persone. Come mi devo comportare? Possiamo fare riunioni in aula magna con
    gli allievi?
        Si applicano le disposizioni generali. La Risoluzione governativa 1262 del 11 marzo
        2020 stabilisce che “assembramenti con più di 50 persone (organizzatori compresi)
        sono vietati” dal12 al 29 marzo 2020.

13. Il limite delle persone vale anche per i ristoranti scolastici e le mescite scolastiche?
         Sì. Si applicano le disposizioni generali, appena possibile.

14. La quarantena volontaria va gestita come un congedo non pagato?
       No. Siccome l’auto quarantena è raccomandata dal medico andrà pagata dallo Stato
       come datore di lavoro. Occorrerà una forma di certificazione nella quale si dichiara che
       la persona vive con una persona positiva.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Puoi anche leggere