Etica dell'utilizzo dell'animale e del rapporto uomo-animale Regola delle 3R - Università degli Studi di Trieste La sperimentazione animale e il ...

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Etica dell'utilizzo dell'animale e del rapporto uomo-animale Regola delle 3R - Università degli Studi di Trieste La sperimentazione animale e il ...
Università degli Studi di Trieste
        La sperimentazione animale e
  il benessere degli animali da laboratorio
               31 maggio 2019

Etica dell’utilizzo dell’animale e
  del rapporto uomo-animale
         Regola delle 3R

                                Marta Piscitelli DVM
                                marta.piscitelli@enea.it
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• Nessuna formazione specifica del personale tecnico e dei ricercatori

• Tutela della ricerca vs tutela dell’animale

• L’animale è il mezzo attraverso il quale posso raggiungere l’obiettivo

• Sensibilità individuale (a volte incompresa)

• Ignoranza normativa
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ANIMALISMO IN ITALIA

            2014                2015            2016             2017
VEGETARIANI 3.900.000           3.420.000       4.270.000        2.760.000
            (6,5%)              (5,7%)          (7,1%)           (4,6%)

VEGANI         360.000 (0,6%) 120.000 (0,2%)    600.000 (1%)     1.800.000 (3%)

               4.260.000        3.620.000       4.870.000        4.560.000
               (7,1%)           (5,9%)          (8,1%)           (7,6%)

PESCI        UCCELLI       CANI         GATTI        Piccoli       RETTILI
                                                     roditori
30.000.000   13.000.000    7.000.000    7.500.000    1.800.000     1.300.000

                                                                                  8
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parte della filosofia che si occupa del problema
morale, ossia del comportamento dell'uomo in
relazione ai mezzi, ai fini e ai moventi (Garzanti)

Mezzi :   conoscenza e possibilità
          di raggiungere l’obiettivo

Fini: Obiettivi individuali, sociali, giusti,
          sbagliati

Moventi: Causa, il motivo
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La tesi più generale è che l’insorgere stesso e poi lo
sviluppo di una teoria etica debbano essere collegati
con il presentarsi di qualche difficoltà nell’applicazione
dei principi, regole, norme, valori tradizionali

                             Eugenio Lecaldano
Etica ≠ «buon senso»
vita
            bellezza    verità
giustizia
                        libertà
            onestà
salute
                       amore
            pace
famiglia               cultura
                                  12
13
La bioetica si occupa dei problemi
morali che nascono con lo sviluppo
delle cosiddette “scienze della vita” -
medicina e biologia - e il loro
impatto sulla salute, sulla vita
dell’uomo, sull’ambiente e sugli altri
animali
 E’ un confronto multidisciplinare e
 plurispecialistico a supporto delle scelte in
 medicina e biologia
 E’ un metodo di ragionamento complesso e
 virtuoso
 E’ il confronto tra valori individuali, deontologici
 e sociali

                                                         15
Le questioni morali

                      16
vita                  bellezza

             onestà
giustizia               verità

            ANIMALI    libertà
salute
                      amore
famiglia     pace
                      cultura    17
PARERI ESPRESSI DAL COMITATO NAZIONALE
             DI BIOETICA
         http://www.governo.it/bioetica/pareri.html

Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi
17 aprile 1997

Bioetica e scienze veterinarie benessere animale e
salute umana
30 novembre 2001

Macellazioni rituali e sofferenza animale
19 settembre 2003

                                                      18
Problemi Bioetici relativi all’impiego di animali in
attività correlate alla salute e al benessere umani
21 ottobre 2005

Caudotomia e conchectomia
5 maggio 2006

Metodologia alternative, comitati etici e l’obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale
18 dicembre 2009

Alimentazione umana e benessere animale
28 settembre 2012

                                                       19
Comitato nazionale per la bioetica
  Caudotomia e conchectomia, 5 maggio 2006

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Why do people buy dogs with potential welfare
problems related to extreme conformation and
inherited disease? A representative study of Danish
owners of four small dog breeds
 PLoS ONE 12(2) · February 2017
In merito ad alcuni problemi bioetici sollevati
dalla legge n.96 del 6 agosto 2013, art. 13
Criteri di delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2010
24 gennaio 2014

                                                        23
 Divieto di allevare cani, gatti e primati non umani sul territorio

  (art.10)

 Divieto di utilizzare gli animali per gli studi sullo xenotrapianto

  di organo (1° gennaio 2017)

 Divieto di utilizzare gli animali per lo studio delle sostanze

  d’abuso (1° gennaio 2017)
Numero di dichiarazioni di sostegno al momento della
   presentazione:

Austria        9.208               Lituania         4.737
Belgio         0                   Lussemburgo      1.291
Bulgaria       12.598              Malta            1.662
Cipro          533                 Paesi Bassi      9.909
Croazia         0                  Polonia          38.824
Danimarca      4.610               Portogallo       11.305
Estonia        2.502               Regno Unito      19.472
Finlandia      12.495              Rep. ceca        4.075
Francia        61.818              Romania          1.645
Germania       164.304             Slovacchia       12.055
Grecia         1.952               Slovenia         19.507
Irlanda        3.333               Spagna           47.194
Italia         690.325             Svezia           7.661
Lettonia       3.167               Ungheria         26.948

            Numero di firmatari:1.173.130
LEGGE 12 giugno 1931, n.924

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia
della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo
(mammiferi ed uccelli)

   VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER
         VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; noi
abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
"La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli
animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)
sono vietati quando non abbiano lo scopo di
promuovere il progresso della biologia e della
medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e
laboratori scientifici del regno, sotto la diretta
responsabilità dei rispettivi direttori omissis…»

      "Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a
semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto
in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia
possibile ricorrere al altri sistemi dimostrativi omissis…»

                                                              29
"La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente
vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per
esperimenti di ricerca scientifica e non sia
assolutamente possibile avvalersi di animali di altra
specie omissis…

La vivisezione può essere eseguita soltanto previa
anestesia generale o locale…
Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1954, William
 Russell e Rex Burch furono incaricati di esaminare gli
     aspetti etici della sperimentazione animale.

                Nel 1959 fu pubblicato
  “The Principles of Humane Experimental Technique”

             Il principio delle 3 R
    REPLACEMENT REFINEMENT REDUCTION

suggerisce un metodo per rendere la sperimentazione
ETICAMENTE corretta e più “umana”
LA CULTURA BIOCENTRICA
                  del XX secolo

Emerge a partire dagli anni ‘70 un vivace
dibattito sui diritti degli animali.
Su questa tematica si verifica una convergenza
tra movimenti di riforma sociale e di
riflessione filosofica, dimostrata dal proliferare
di organizzazioni animaliste accomunate da un
serio impegno etico-politico, nonché dal
sempre maggior spazio dedicato allo studio di
queste problematiche. L’antropocentrismo
                                                     32
lascia il posto alla cultura biocentrica.
Il superamento dell’antropocentrismo tiene
conto anche della prese di coscienza che la
sopravvivenza della specie umana dipenda da
quella delle altre, in nome del fatto che tutto
il moderno pensiero ambientalista ed
ecologista ci insegna che ognuno è legato agli
altri
(Bioetica animalista, Baccarini , 2008)

                                              33
Ruth Harrison   Animal Machines,        1966
Hans Ruesch     L’imperatrice nuda,     1977
Richard Ryder   Victims of Science,     1975
Peter Singer    Animal Liberation,      1975
Tom Regan       Animal Rights and Human Obligations, 1976
Hans Ruesch     I falsari della scienza, 1980
Tom Regan       The Case for Animal Rights,     1983
Mary Midgley    Animals and why they matter, 1983

                                                        35
La LAV è nata nel 1977, ha per fine l'abolizione della
vivisezione, la protezione degli animali, l'affermazione
dei loro diritti, la difesa della biodiversità e
dell’ambiente, la lotta alla zoomafia.

Si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza
sugli animali umani e non umani, sull'ambiente e gli
ecosistemi, per il rispetto del diritto alla vita di ogni
essere vivente.

E' la maggiore associazione antivivisezionista e
animalista in Italia e una delle più importanti in
Europa.
Organizzazione non governativa ambientalista
e pacifista fondata a Vancouver nel 1971.       È famosa
per la sua azione diretta e non violenta per la difesa
del   clima,   delle   balene,   dai   test   nucleari,   e
dell'ambiente in generale. Negli ultimi anni l'attività
dell'organizzazione si è rivolta ad altre questioni
ambientali     come      il   riscaldamento       globale,
l’ingegneria genetica e la pesca a strascico.
L’ALF nasce nei primi anni settanta in Inghilterra,
dove giovani studenti iniziano a riunirsi in collettivi al
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo
sfruttamento     degli   animali     in    ogni   campo,
dall‘allevamento di animali per carne da macello, alla
produzioni     di   pellicce,   dalla     vivisezione   ai
maltrattamenti sugli animali in genere.
Premessa: - Considerato che ogni animale ha dei diritti; -
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi
diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a
commettere crimini contro la natura e contro gli animali; -
considerato che il riconoscimento da parte della specie
umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali
costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel
mondo; - considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo
e altri ancora se ne minacciano; - considerato che il rispetto
degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli
uomini tra loro; - considerato che l’educazione deve
insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere,
                                                              39
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Animale,
           Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978

Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza
   fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale
   sia che si tratti di una sperimentazione medica,
   scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di
   sperimentazione;

b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e
        sviluppate.

                                                                  40
41
Nei primi anni ‘80, il principio delle 3 R era diventato
parte integrante delle nuove leggi di protezione degli
animali da laboratorio, in particolare della direttiva
europea 86/609/CEE, che era vincolante per tutti i 15
Stati membri dell'Unione Europea.
Direttiva del Consiglio n. 86/609/CEE del 24 novembre 1986
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative alla protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici

     Decreto Legislativo 116 del 27 gennaio 1992
 In materia di protezione degli animali utilizzati a fini
          sperimentali o altri fini scientifici

                                                               43
Decreto Legislativo 116 del 27 gennaio 1992
In materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri
fini scientifici

                            Art. 2

 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 a) 'animale' non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non
    umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di
    riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali; …

 d) ‘esperimento': l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad
 altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o
 danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda
 o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni,
 ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un
 animale comunemente accettati come umanitari…
Art. 5

1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve
   provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II,
   a che:

   a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa
   libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure
   adeguate alla loro salute e al loro benessere;

   b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di
   soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
   c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le
   condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o
   utilizzati;
   d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di
   salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore,
   inutili sofferenze o angoscia;

   e) siano adottate le misure dirette a correggere
   tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente
   constatati.
Replace, Reduce, Refine

 Garantire il rispetto delle necessità
 fisiologiche degli animali (artt.5-12)
 Limitare il dolore, la sofferenza, l’angoscia
 (artt.2-4-5-6-12)                                3R
 Limitare il numero degli esperimenti
 Ridurre il numero degli animali utilizzati
 Promuovere l’uso di sistemi alternativi
Legge 281 del 14 Agosto 1991

  "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
  randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  del 30 agosto 1991:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.                   47
48
Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

                La legge del 12 ottobre 1993 n. 413

"Norme sull’obiezione       di   coscienza     alla   sperimentazione
animale«
recita che:

 "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti
universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di
coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività
ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla
sperimentazione animale" (Art.2, comma 1.), e che "Gli studenti
universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente
del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di
sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3,
comma 2).

                                                                           49
Punto 12 Parte introduttiva
  Gli animali hanno un VALORE INTRINSECO che
  deve essere rispettato. L’uso degli animali nelle
  procedure suscita preoccupazioni etiche
  nell’opinione pubblica. Pertanto, gli animali
  dovrebbero sempre essere trattati come creature
  senzienti e il loro utilizzo nelle procedure dovrebbe
  essere limitato ai settori che possono giovare alla
  salute degli uomini e degli animali o dell’ambiente…
a)   animali vertebrati vivi non umani, comprese:
     1) forme larvali capaci di alimentarsi
     autonomamente;
     2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo
     terzo del loro normale sviluppo;

b)   cefalopodi vivi

                                                          51
Esempio di Refinement inserito nella normativa

D.Lgs 116/92                             D.Lgs 26/2014
Esempio di Refinement nella sperimentazione animale
Direttiva Europea 2008/120   Direttiva Europea 2010/63
Perché una legge venga rispettata

1)deve essere percepita moralmente come
giusta;

2) l'autorità che la emana sia ritenuta credibile;

3)l'autorità di controllo deve controllare e
     nel caso sanzionare...
Per concludere

       I comportamenti corretti,
condivisibili eticamente, si fondano
sull’impegno e sulla responsabilità
personale, sulla comprensione e
adesione delle regole e delle leggi
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