IL VETERINARIO AZIENDALE ALLA LUCE DEL DM 7.12.2017 - Ordine dei Veterinari ...
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IL VETERINARIO AZIENDALE ALLA LUCE DEL DM 7.12.2017 La produzione primaria e il «pacchetto igiene» Reg.CE 178/02, 882/04, 852/04, 853/04, 183/05 ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Dipartimento Veterinario Sicurezza Alimentare Luigi Festa Lodi, 26 maggio e 9 giugno 2018
“PACCHETTO IGIENE” Principi e requisiti generali della Reg. CE legislazione alimentare 178/2002 “food law” Reg CE 852/2004 Reg CE 853/2004 Igiene degli alimenti e mangimi Reg CE 183/2005 Reg CE 854/2004 Controlli ufficiali Reg CE 882/2004 In materia di criteri Reg CE 2073, 2074, 2075 e 2076 del 2005 microbiologici, organizzazione dei controlli e misure transitorie
Regolamento 178/2002 Principi generali di sicurezza alimentare OSA e OSM Autorità competenti Norme specifiche Norme generali di sui prodotti Norme specifiche Norme generali igiene dei prodotti •Mangimi (Reg.183/05) sui controlli ufficiali sull’organizzazione e della produzione •Alimenti di origine su alimenti di dei controlli ufficiali di alimenti animale (Reg.853/04) origine animale su alimenti e mangimi (Reg.852/04) •Additivi (Reg.1333/08) (Reg.854/04) (Reg.882/04) •Etichettatura (Reg.1169/11) Norme relative ai Norme relative ai controlli della criteri trichina microbiologici (reg.2075/05) (reg.2073/05) Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg.2074/05 – Reg.2076/05)
PRINCIPI CONDIVISI ? il pacchetto igiene riguarda anche la sanità animale è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria [852/2004 art. 1(1.b)] «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici [178/2002 art. 3(17)]
PRINCIPI CONDIVISI ? il pacchetto igiene riguarda anche la sanità animale «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca [852/2004 art. 2(1.b)] «alimento»: gli animali vivi preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano [178/2002 art. 2 (b)]
PRINCIPI CONDIVISI ? il pacchetto igiene riguarda anche la sanità animale Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 [852/2004 art. 4(1)]
PRINCIPI CONDIVISI ? occorre SEMPRE disporre di un piano di autocontrollo basato sui principi HACCP ? in talune imprese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e, in alcuni casi, le prassi in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo [852/2004 15° considerandum]
Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Reg. 178/2002 OBIETTIVI tutela della salute umana tutela degli interessi dei consumatori scelte consapevoli (art. 8) pratiche commerciali leali (art. 5) efficace funzionamento del mercato interno
Reg. 178/2002 PRINCIPI GENERALI approccio globale ed integrato responsabilità primaria degli OSA e OSM rintracciabilità analisi del rischio quale base di ogni decisione principio di precauzione
Reg. 178/2002 STRUMENTI • principi comuni – analisi del rischio (art. 6) a sostegno – principio di precauzione dell’attività (art. 7) – trasparenza (artt. 9 e decisionale nel 10) campo della • competenze sicurezza degli • mezzi per assicurare alimenti e dei un solido fondamento scientifico (es. mangimi istituzione dell’EFSA)
Reg. 178/2002 definizione di ALIMENTO qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani non sono compresi: b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano
Reg. 178/2002 definizioni «rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; «analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio «pericolo» o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
concetti innovativi … «rischio»: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo [Reg. CE 178 anno 2002] «la paura di subire un danno dovrebbe essere proporzionale non soltanto alla sua gravità, ma anche alla probabilità che esso si verifichi effettivamente» [La logica o l’arte di pensare – anno 1662]
Reg. 178/2002 TERMINOLOGIA immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta
Cos’è l’ (AUTO)CONTROLLO ? Insieme delle misure (attività e processi) e delle condizioni posti in essere da un OSA per garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al suo controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nei Regolamenti 852/2004 e 853/2004. Il fine è quello di controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano dei prodotti alimentari tenendo conto dell'uso previsto
(AUTO)CONTROLLO L'(auto)controllo può limitarsi all'igiene ??? degli alimenti? No L'(auto)controllo deve comprendere misure o condizioni atte a garantire il rispetto dei requisiti specificati nel Regolamento (CE) 178/2002. In particolare i requisiti di cui agli articoli: - Art. 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti - Art. 16 Presentazione (degli alimenti) - Art. 18 Rintracciabilità - Art. 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare (ritiro e richiamo degli alimenti)
Reg. 178/2002 Art. 14: requisiti di sicurezza degli alimenti 1. Gli alimenti a rischio (unsafe) non possono essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute b) se sono inadatti al consumo umano
Reg. 178/2002 Art. 14: requisiti di sicurezza degli alimenti 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimen- to sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione
Reg. 178/2002 Art. 14: requisiti di sicurezza degli alimenti 7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri (safe) in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime
Reg. 178/2002 Art. 16: presentazione l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti [...], compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti [...] sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori
Reg. 178/2002 Art. 18: rintracciabilità È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti [...] e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime DEFINIZIONE Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
Reg. 178/2002 Art. 18: rintracciabilità 3. Gli OSA e OSM devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
Reg. 178/2002 Art. 19: Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare Se un OSA ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.
Reg. 178/2002 Art. 19: Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute
Reg. 178/2002 Art. 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare 4. Gli OSA collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 396/2005, n. 1069/2009, n. 1107/2009, n. 1151/2012, n. 652/2014, 2016/429 e 2016/2031 dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 art. 1-15 : Principi generali: oggetto, ambito di applicazione, requisiti generali. - art. 16-27: Requisiti di determinati settori: prodotti di origine animale (art. 18), residui, benessere animale, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, OGM, produzione organica, schemi di qualità per l’agricoltura (es. DOP, IGP), nuovi rischi relativi ad alimenti e mangimi. - art. 28-108: requisiti specifici di altri settori: importazione, laboratori di riferimento, controlli ufficiali nei PIF, coope- razione amministrativa, finanziamento controlli ufficiali, centri di riferimento comunitari. - art. 109-142: programmazione e relazioni: PCNP, controlli della Commissione, IMSOC, non conformità, sanzioni. - art. 142-167: disposizioni comuni.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
Reg. 852/2004 sintesi riguarda tutti gli alimenti promuove un approccio integrato dal campo alla tavola interessa tutti i livelli operativi: produzione primaria, trasformazione, distribuzione, scambi, esportazione assegna la responsabilità primaria agli OSA
Reg. 852/2004 sintesi impone l’applicazione di procedure di gestione dei pericoli “basate sui principi HACCP” (manuali di corretta prassi operativa) esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali introduce il principio di sussidiarietà e garantisce la flessibilità
Reg. 852/2004 sintesi prevede la possibilità che vengano fissati criteri microbiologici e di temperatura prevede l’attribuzione di un numero di registrazione/riconoscimento a tutti gli impianti che trattano alimenti estende l’autocontrollo alla produzione primaria (non basato su HACCP)
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria III. Tenuta delle registrazioni 7. Gli OSA devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli OSA che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria III. Tenuta delle registrazioni 8. Gli OSA che allevano animali o producono prodotti primari d’origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti: a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali; b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria III. Tenuta delle registrazioni 8. c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale; d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria III. Tenuta delle registrazioni 10. Gli OSA possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.
Reg. 852/2004 Allegato I – Produzione primaria
Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Reg. 853/2004 - sintesi legislazione unitaria per tutti i prodotti di origine animale semplificazione spinta delle regole (scomparse le deroghe per gli stabilimenti a capacità limitata) registrazione, senza verifica preventiva requisiti da parte dell’Autorità competente riconoscimento, subordinato alla verifica dei requisiti da parte dell’Autorità competente
Reg. 853/2004 - sintesi bollo sanitario esclusivamente nei macelli e nei centri di lavorazione della selvaggina flessibilità obbligo per gli operatori della “filiera carni” di gestire l’informativa sulle condizioni di allevamento dal momento della nascita a quello della macellazione
Reg. 853/2004 - sintesi SEZIONE III INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE Gli OSA che gestiscono i macelli devono, se del caso, richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire, per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. 1. Non devono accettare animali nei locali dei macelli senza aver richiesto ed essere in possesso delle pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare che figurano nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza degli animali a norma del reg. (CE) n. 852/04. 2. Devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali nei macelli…
Reg. 853/2004 - sintesi a) lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali; b) le condizioni di salute degli animali; c) i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti nell’arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione; d) la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;
Reg. 853/2004 - sintesi e) i risultati delle analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui; f) le relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem su animali della stessa azienda; g) i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia; h) il nome e l’indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l’azienda di provenienza.
Reg. 853/2004 - sintesi 7. Se l’AC lo permette, le ICA possono accompagnare gli animali all’arrivo al macello nel caso di: a) suini, pollame o selvaggina d’allevamento che sono stati sottoposti a un’ispezione ante mortem nell’azienda di provenienza, se accompagnati da un certificato, firmato dal veterinario b) Solipedi domestici (controllo passaporto … DPA) c) animali sottoposti a MSU accompagnati da dichiarazione, firmata dal veterinario, che attesti il risultato favorevole dell’ispezione ante mortem; d) animali non consegnati direttamente dall’azienda di provenienza al macello.
Reg. 183/05
Reg. 183/05 Produzione primaria REGISTRAZIONE Reg. (CE) n. 183/2005 MISCELAZIONE DI MANGIMI PER IL FABBISOGNO ESCLUSIVO DELL'AZIENDA senza uso di additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, REQUISITI Allegato I
Reg. 183/05 Produzione post primaria REGISTRAZIONE Reg. (CE) n. 183/2005 MISCELAZIONE DI MANGIMI PER IL FABBISOGNO ESCLUSIVO DELL'AZIENDA con uso di additivi o premiscele di additivi, diversi da quelli del capo 3 dell'allegato IV REQUISITI Allegato II
Reg. 183/05 Produzione post primaria RICONOSCIMENTO Reg. (CE) n. 183/2005 FABBRICAZIONE di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 183/2005: PER IL FABBISOGNO ESCLUSIVO DELLA PROPRIA AZIENDA REQUISITI Allegato II
Reg. 183/05
Reg. 183/05
Reg. 183/05
Piano autocontrollo – procedura gestione aflatossine Azioni preventive: (verifiche sulle materie prime - campionamento materie prime) Campionamenti latte – (ok test rapidi immunoenzimatici) Gestione superamento dei limiti attenzione (40 ppt oppure 0,40ppb) Gestione superamento limiti di legge (50 ppt oppure 0,50 ppb)
In considerazione della alta tossicità dell’Aflatossina M1 per il latte è stato stabilito: livello di attenzione di 0,040 µg/kg (0,030*) consentire interventi efficaci prima che rappre- senti un rischio per la salute del consumatore; limite massimo di 0,050 µg/kg oltre il quale il latte è considerato “non conforme”. Allevatore: particolare attenzione a tutti i casi di potenziale rischio aflatossina (es. modifica razione alimentare giornaliera; apertura di nuova trincea silomais / pastone di mais; ecc…)
AZIENDE DI PRODUZIONE LATTE Animali alimentati con mangimi con Aflatossina B1 a valori conformi possono produrre latte contaminato da Aflatossina M1. Piano di autocontrollo analisi campioni di latte per verifica di aflatossina M1 Accordo tra allevatore e primo raccoglitore: analisi possono essere svolte direttamente a cura di quest'ultimo. Risultati comunicati anche all’allevatore (tenere copia dei referti di laboratorio).
Limiti AFLATOSSINA B1 in prodotti destinati alla alimentazione animale D.L.vo n. 149/2004 VALORE PRODOTTO UNITA' DI MISURA MASSIMO tutte le materie prime microgrammi/kg= ppb 20 mangimi completi per bovini,ovini e caprini ad microgrammi/kg= ppb 20 eccezione dei mangimi indicati di seguito microgrammi/kg = mangimi completi per animali da latte 5 ppb mangimi completi per vitelli ed agnelli microgrammi/kg= ppb 10 mangimi per suini e pollame microgrammi/kg= ppb 20 altri mangimi completi microgrammi/kg= ppb 10 mangimi complementari per bovini , ovini e caprini microgrammi/kg= ppb 20 mangimi complementari per suini e pollame microgrammi/kg= ppb 20 altri mangimi complementari microgrammi/kg= ppb 5
Legge 15 febbraio 1963, n. 281 Disciplina preparazione e commercio mangimi Art. 18. … 7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove questo ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
Azioni previste ALLEVATORE • Campionamento MENSILE latte di massa • Ok test rapidi immunoenzimatici quali quantitativi • Ok analisi individuali su allevamento da caseificio/primo acquirente purché rapporti prova presenti in allevamento >50 ppt >40
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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