REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MALIGNANI"
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MALIGNANI” CERVIGNANO DEL FRIULI REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI Pagina 1 di 5
VISTO l’art.2.1 lett.b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’art.1 del Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996, e la C.M. n° 119 del 29 aprile 1999, che attribuiscono ai capi di istituto i compiti e gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 e dal Decreto Ministeriale n° 382 del 29 settembre 1998 per i datori di lavoro; Nella mia qualità di Datore di lavoro e responsabile della tutela della salute dei lavoratori di questa Istituzione, cui gli stessi studenti sono equiparati, EMANO CON EFFETTO IMMEDIATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO: Art. 1 Finalità Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione: ” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; b) prevenire il tabagismo e contrastare il tabagismo, in quanto malattia e tossicodipendenza, come stabilito dalla Framework Convention on Tobacco Control, adottata nel corso della cinquantaseiesima assemblea mondiale della sanità tenutasi a Ginevra nel maggio 2003 ed entrata in vigore il 28 febbraio 2005; c) imporre il rispetto rigoroso del divieto di fumo in tutti i locali scolastici e nelle loro pertinenze, anche esterne, così come previsto dalle norme vigenti, ed in particolare: dall’art. 1 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, per cui “è vietato fumare… nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale “ resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti”; dall’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,”Tutela della salute dei non fumatori 1” per cui “è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico”; dall’art. 4 del D.L.vo 09.09.2013, n. 104– Tutela della salute nelle scuole- che recita : c1. “All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”; c2. “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale”; c3. “Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”. Pagina 2 di 5
d) sensibilizzare ed informare gli utenti sulle attività di educazione alla salute promosse dalla scuola, ed in particolare sulla politica dare visibilità alla politica di prevenzione e contrasto del tabagismo da essa adottata Art. 2 Locali soggetti al divieto di fumo 1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni. 2. In tutti i locali dell’Istituto sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare al rispetto della proibizione ed alla repressione di eventuali abusi. 3. In assenza dei preposti qualsiasi membro del personale scolastico, in quanto cittadino, è tenuto, soprattutto se si tratta di minorenni o comunque di allievi dell’Istituto, a richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto di fumo, e quindi a segnalarne i comportamenti a chi di competenza: in mancanza di che egli potrebbe essere chiamato a rispondere in solido della mancanza compiuta da un minore. Art. 3 Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 1. I responsabili preposti (agenti accertatori) a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, appartengono al personale docente ed ATA in servizio nella scuola, e sono formalmente e personalmente individuati con atto di nomina dirigenziale a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento. 2. E' compito dei responsabili preposti: Esercitare la sorveglianza affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti glia spazi di cui all’articolo 2. Vigilare che cartelli indicanti il divieto di fumo siano da collocati in posizione ben visibile; Procedere all’ identificazione dei trasgressori del divieto, invitandoli ad esibire un documento di identità , ove già non siano riconoscibili dal cartellino identificativo, o il libretto scolastico, se studenti; contestare ai responsabili così riconosciuti l’ infrazione del divieto; procedere alla redazione del verbale di accertamento utilizzando gli schemi e la modulistica allegati al presente Regolamento, individuare la sanzione da comminare, nella misura di volta in volta prevista secondo il caso dal presente Regolamento; consegnare al trasgressore la copia del verbale di sua pertinenza, unitamente al bollettino da utilizzare per il versamento dell’oblazione; trasmettere copia del verbale al DSGA. 3. L’incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata al Dirigente per iscritto). 4. Gli agenti accertatori , salvo il trasferimento ad altra sede, svolgono la loro funzione fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. 5. In presenza di eventuale opposizione dei trasgressori all’identificazione ,sentito il Dirigente, l’agente accertatore dovrà chiedere l’intervento della forza pubblica. 6. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento. Pagina 3 di 5
Art. 4 Procedura di accertamento Contestazione e Notificazione 1. Il verbale di accertamento di cui all’articolo 3.2 del presente regolamento deve essere numerato, munito del timbro dell’Istituto, riportare le generalità del trasgressore, la descrizione della violazione compiuta, l’entità della sanzione pecuniaria e le modalità dell’oblazione, l’indicazione del termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, entro cui il trasgressore può far pervenire al Prefetto una memoria difensiva. 2. Nel caso sia impossibile la consegna immediata del verbale di accertamento al trasgressore esso sarà notificato entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della amministrazione scolastica. 3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Art. 5 Sanzioni 1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, dall'art. 10 Legge 689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999 e aggiornato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 31, art.1 comma 189, i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 27,50 e massima di € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini di età inferiore a dodici anni. 2. Coloro che, pur essendo preposti all'applicazione del presente regolamento, non ne fanno rispettare le disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 220,00 e massima di € 2.200,00. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione non sanzionata sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. 3. Tali sanzioni si applicano: a. nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall’accertamento dell’infrazione; b. nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall’accertamento dell’ infrazione; c. nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi. 4. I dipendenti della scuola che contravvengono al presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. Gli allievi della scuola che contravvengono al divieto di fumo, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste solo se maggiorenni. A norma dell’Art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 i minori non possono essere assoggettati a sanzione amministrativa. In questi casi della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Comunque gli allievi che abbiano trasgredito al divieto di fumo saranno sottoposti alle sanzioni disciplinari previste dall’art. 98, Titolo VII del Regolamento d’Istituto, così modificato: ”Nel caso uno studente metta in atto comportamenti tali da mettere a rischio o compromettere la sua incolumità e salute, facendo ad esempio consumo di sostanze psicotrope, di alcool, di tabacco o violando le regole di sicurezza, fatte salve le conseguenze penali, la responsabilità civile e il risarcimento del Pagina 4 di 5
danno, dovrà produrre ed esporre in pubblico amplia e documentata relazione sulle conseguenze dannose provocate dai suoi atti, sul valore ed il significato della prevenzione in materia di salute e sicurezza etc… in ogni caso sarà immediatamente sospeso dalle lezioni con provvedimento autoritativo del Dirigente scolastico per un periodo variabile, in relazione alla gravità del fatto, da uno a dodici giorni”. 6. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.S.I.S. “Malignani” – Cervignano del Friuli (UD) - Verbale N. ____ del ______); b. - direttamente presso la tesoreria Provinciale di Udine; c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale di Udine, indicando la causale del versamento (come sopra). 7. Il trasgressore dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta dell’avvenuto versamento. In difetto di tale riscontro la scuola inoltrerà al Prefetto di Udine il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, unitamente alle prove delle eseguite contestazioni o notificazioni. 8. Il Prefetto, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l’oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni. Art. 6 Modalità organizzative 1. Il collaboratore del Preside a ciò designato è incaricato di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. Art. 7 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili. Art. 8 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì Allegati al regolamento: Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo Allegato B: Nomina preposto alla vigilanza e all’accertamento delle infrazioni. Allegato C: lettera di trasmissione alla prefettura dell’infrazione Allegato D: Comunicazione alla famiglia dell’allievo trasgressore dell’avvenuta infrazione al divieto fumo Pagina 5 di 5
ALLEGATO A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni Il giorno……del mese…………… nell’anno………alle ore….………… presso la Sede …………………..…………... sita in ………….. via ………………………………… n. ………….. nel locale così individuato……………………………….. / nello spazio esterno…………………………………. Il/la sottoscritto/ a …………………………........................................ in qualità di preposto alla vigilanza del divieto di fumo per incarico del Dirigente Scolastico HA ACCERTATO che il/la Sig./ Sig.ra ……………………..…………………….. nato/a a ……………………………. Provincia di ……………… il …………………… residente a …………………………………………... in via …………………………… così individuato dal documento di identità: ………………………………… rilasciato il ………………………. da ………………………………, scadenza ……………………………… HA VIOLATO le disposizioni in materia di fumo, di cui all’art. 1della Legge 11.11.1975 n. 584, D.P.C.M. 14.11. 1995 , Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51 e (eventualmente) art.4 D.L.vo 104 del 09.09.2013 , avendo constatato che lo/la stesso/a stava fumando all’interno ..…………………..……… /nello spazio esterno alla sede ………………………………………….. Sono presenti e in grado di testimoniare: ………………………………………………………………………. La violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini di età fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata. La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue:………...…………….………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………………………………………..… ……………………………………………………………………...……………… Il soggetto preposto alla vigilanza Il trasgressore L’obbligato in solido ……………………………………. ……………………….. ……………………….
INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE E/O ALL’OBBLIGATO IN SOLIDO IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA Ammontare della sanzione amministrativa Per la violazione accertata la sanzione amministrativa base ex art.7 della legge 11 novembre 1975 n. 584, come modificato dall’art.1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta a un minimo di 27,5 € (ventisette/50 Euro) e ad un massimo di 275,0 € (duecentosettantacinque/00 Euro). In caso di circostanze aggravanti (qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età), tale sanzione è raddoppiata ed ammonta pertanto a un minimo di 55,0 € (cinquantacinque/00 Euro) e ad un massimo di 550,0 € (cinquecentocinquanta/00 Euro). La sanzione si applica nella misura minima di 27,5 € (ventisette/50 Euro) - 55,0 € (cinquantacinque/00 Euro) in circostanze aggravanti, se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall’ accertamento dell’infrazione. Il trasgressore è informato che, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 20 novembre 1981, ha facoltà di pagare, dal 16° ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), un importo pari al doppio del minimo della sanzione per la violazione accertata, e cioè € 55, ovvero € 110 in caso di violazione con circostanze aggravanti, con ogni effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità. La sanzione si applica nella misura massima 275,0 € (duecentosettantacinque/00 Euro) - 550,0 € (cinquecentocinquanta/00 Euro) in circostanze aggravanti, se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi. Modalità di pagamento Il trasgressore (o l’obbligato in solido) è ammesso a pagare l’importo in misura ridotta e comunque entro i 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione: 1. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando l’allegato modello F 23, indicando il codice tributo “131T”, la causale di versamento “infrazione al divieto di fumo” e la dicitura ISIS “Malignani”; 2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio; 3. Direttamente presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento “infrazione al divieto di fumo”. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa al DSGA, dott.ssa Laura Zulian, dell’ISIS Malignani (via Rammazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) a cura del trasgressore. Rapporto e modalità di ricorso A norma dell’art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto di Udine scritti difensivi e/o documenti a discarico e chiedendo di essere sentito in merito ai fatti. Il soggetto preposto alla vigilanza Il trasgressore L’obbligato in solido ……………………………………. ……………………….. ……………………….
Allegato B Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Al/Alla prof/prof.ssa – Al/Alla Collaboratore scolastico ………………………………………… Oggetto: Nomina e delega di compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo". Il sottoscritto Aldo Durì nella qualità di Dirigente Scolastico VISTI: - la legge 11 novembre 1975 n° 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” e successive modifiche; - la legge 24 novembre 1981 n° 689 “Modifiche al sistema penale“ ; - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”; - la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001 n° 4 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”; - l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione “; - l’accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003; - il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n.300/2003); - l’art. 19 del D.L. 9 novembre 2004 n. 266, “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004 n. 306; - l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali; - l’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con il quale è stato disposto l’aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003 n. 3; - il D.L.vo 09.09.2013, n. 104, art. 4 commi 1, 2 e 3 – “Tutela della salute nelle scuole” – con il quale il divieto di fumo è stato esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie ed è stato vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale; - il Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo dell’ISIS “Malignani” emanato dal Dirigente scolastico e, in particolare l’art. 4, comma 2; DELEGA il/la prof/prof.ssa il/la Collaboratore/trice scolastico/a _____________________________ , nella sua qualità di____________________, a controllare dell’applicazione del divieto di fumo di cui all’art. 4 del Regolamento, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento sopra citato. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì
Allegato C Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Al Sig. PREFETTO di Udine Oggetto: Rapporto a carico di ________________________ Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ________________del _______ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione (o notificazione), per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì
Allegato D Prot. N. …………………. Cervignano del Friuli, li ……………….. Ai genitori dello studente …………………………….. della classe _____________ Sede ………………………. Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola, SI COMUNICA che lo studente non ha rispettato le norma SUL DIVIETO che vieta il fumo agli studenti. Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo VII, art. 98 …………………. Inoltre, lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe . Il Dirigente Scolastico prof. Aldo Durì
Puoi anche leggere