ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

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Allegato A

         ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
       PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
                     DELLA REGIONE LOMBARDIA

Disposizioni applicative per l’anno scolastico e formativo 2018-2019

  1. PREMESSA

Le presenti disposizioni contengono misure applicative e integrative di quanto previsto dalla
regolamentazione regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, in particolare:
- punto 4.5.2. dell’Allegato A al Decreto n. 12550/2013 “Approvazione delle indicazioni
   regionali per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di
   secondo ciclo (Art. 22 LR n. 19/07)”, di seguito richiamato come “Indicazioni”: requisiti di
   ammissione degli allievi all’esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni
   finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione,
   tipologia delle prove e punteggi;
- punti 2.1. e 2.4. dell’Allegato 1al Decreto n. 7214/2014 “Approvazione delle procedure,
   disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi
   all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione
   Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550 del 20/12/2013”, di seguito richiamato come
   “Procedure”.

  2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E QUOTE ORARIE

Le “Procedure”, al punto 3, hanno stabilito che le Istituzioni scolastiche e formative sono
tenute all’applicazione delle disposizioni regolamentari (le “Indicazioni” e le “Procedure”)
per tutte le classi (prime, seconde, terze e quarte) a decorrere dall’a.f. 2015-2016. Pertanto:
- gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), relativi alle competenze di base e tecnico-
   professionali, il cui raggiungimento costituisce condizione di ammissione all’esame,
   trovano riferimento negli allegati 2) e 3) delle “Procedure”;
- i parametri delle quote orarie destinate allo sviluppo degli apprendimenti di base e
   tecnico professionali, trovano riferimento nelle “Indicazioni” ai punti 2.10.2. e 2.11.

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   3. CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5. delle “Indicazioni” prevede l’accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte
di candidati esterni presso le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei
soggetti accreditati, di cui all’art. 25 della L.R. n. 19/2007, e le istituzioni scolastiche che
erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:
- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di
    istruzione e formazione (DDIF), oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei
    percorsi di istruzione e di formazione, quest’ultimo anche nella modalità dell'ap-
    prendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i
    titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa
    traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello
    Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per
    i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l’esame di diploma: attestato di Qualifica IeFP o di altro percorso di istruzione
    (conseguito nell’ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010) di profilo formativo-
    professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema
educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati
dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

B. MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ESAME

La domanda deve essere presentata direttamente dagli interessati ai centri di formazione
professionale e alle istituzioni scolastiche utilizzando il modello di cui all’Allegato A1,
corredato dalle richieste certificazioni e dichiarazioni sostitutive e di ogni altro elemento
utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato. Alla richiesta
devono essere allegati fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice
fiscale, sia del dichiarante che del candidato, se non coincidenti. Le domande devono
pervenire entro 30 giorni dalla data di svolgimento degli esami.

C. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Le istituzioni riceventi, verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini
stabiliti, ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del
numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari
casistiche, da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l’ordine
cronologico delle domande pervenute.
L’istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo
quanto previsto dal punto 2.4.9 dell’Allegato A alle “Procedure”: un’apposita commissione

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interna composta dal Responsabile della certificazione di competenza e da almeno due
docenti formatori appositamente designati, sulla base dell’esame della documentazione,
accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la
somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto
necessario. La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione
all'esame (punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti).

D. FIGURE NORMATE

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l’esame abilitante per
acconciatore e per estetista nella stessa sessione d’esame di IeFP.

E. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Le istituzioni formative sono tenute a conservare la documentazione relativa all’ammissione
e alla valutazione dei crediti formativi, per le necessarie verifiche da parte dei presidenti
delle commissioni d’esame.
Al fine dei controlli da parte degli uffici regionali, copia della documentazione presentata dai
candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia, corredata da
tabella riassuntiva per singolo ente formativo/istituzione scolastica, da compilare secondo il
modello che verrà reso disponibile, all’indirizzo: privatisti_iefp@regione.lombardia.it.

   4. PERCORSI SPERIMENTALI DI IEFP IN COLLABORAZIONE CON I CENTRI
      PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA)

Gli studenti coinvolti nella sperimentazione attivata con il Decreto 4/8/2016, n. 7835, che
possono sostenere l’esame finale del proprio percorso formativo nel corrente anno, sono
equiparati a tutti gli effetti ai candidati esterni, fatte salve le seguenti specifiche deroghe alla
disciplina riportata al paragrafo 3:
- gli studenti, purché in possesso dei requisiti per l’accesso all’esame, possono essere
   ammessi indipendentemente dall’età anagrafica;
- possono essere ammessi più di quattro studenti per ogni commissione d’esame, vista la
   specificità dell’intervento svolto.
Tali studenti, inoltre, a fronte di documentata motivazione, possono eventualmente essere
ammessi a sostenere l’esame nella sessione suppletiva di settembre.

   5. ALLIEVI AGGREGATI

Le Istituzioni scolastiche o formative presentano domanda all’Ufficio regionale competente
per eventuali allievi aggregati di cui al punto 2.4.8 delle “Procedure”. La domanda deve
essere inviata alla casella di posta privatisti_iefp@regione.lombardia.it entro 30 giorni dalla
data       dell’esame      (da      segnalare      anche    a    Maria       Vignola,     mail
maria_vignola@regione.lombadia.it).

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   6. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli studenti che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto, a
giudizio dell’equipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in
riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle indicazioni regionali,
possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al rilascio di qualifica, nel
rispetto delle procedura previste dalla normativa regionale.
Qualora non ci fossero percorsi IeFP di qualifica o indirizzo corrispondente al Percorso
Personalizzato per Allievi Disabili ai quali aggregare gli alunni, o qualora l’istituzione
formativa lo ritenga opportuno, in accordo con la Regione, può essere richiesta l’istituzione
di una specifica commissione d’esame.

   7. INDICAZIONI PER LE PROVE EQUIPOLLENTI

Le prove equipollenti di cui al punto 2.4.11 delle “Procedure” devono essere predisposte nel
rispetto delle seguenti specifiche indicazioni:

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA
Contenuti: Una breve produzione, 10 domande di comprensione, 5-7 domande di lingua
(punteggiatura, coerenza testuale, semantica), 8-10 domande di ortografia; 8-10 domande di
lessico su unico stimolo.
Processi: comprendere un testo scritto ed essere in grado di elaborarne uno senza errori.
Tipologia: la scelta fra le diverse tipologie di quesiti (aperta, aperto a risposta univoca o
chiusa a risposta unica o multipla), è possibile per tutti i contenuti da proporre. Le tipologie
della prova di ortografia, potrà essere definita in sede di preparazione della prova
equipollente in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI).

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA
Contenuti: Algebra, Geometria, Statistica e probabilità, Relazioni e Funzioni con una parte
(da definirsi nel caso di prove equipollenti) relativa ad articolazioni professionali specifiche.
Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite.
Processi: conoscere ed applicare concetti, proprietà, algoritmi e procedure, ragionare
modellizzando, risolvendo problemi, utilizzando gli strumenti della matematica per il
trattamento quantitativo dell’informazione.
Tipologia di prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa a
risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.
La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere
definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo
Individualizzato (PEI).

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE
Contenuti: strutture grammaticali e sintattiche di base.
Processi: comprensione e produzione scritta relativa ad argomenti di vita quotidiana
(famiglia, scuola, tempo libero).

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Tipologia delle prove: questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa
a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca.
La scelta fra le diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà essere
definita in sede di preparazione della prova equipollente in relazione al Piano Educativo
Individualizzato (PEI).

   8. MISURE PER GLI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO E
      BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per i candidati affetti da disturbi di apprendimento si rinvia a quanto previsto dalle
“Procedure” al punto 2.4.12.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di
classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di
sostenere adeguatamente l’esame. La commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti
dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei
candidati BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il Piano
Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura
dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in
analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati
impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo
svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Le motivazioni di ammissione all’esame, le modalità e i criteri di adozione di misure
compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono
trovare evidenza nel verbale d’esame.

   9. SESSIONI D’ESAME E PROVE CENTRALIZZATE

Sono previste 4 sessioni di esame per l’anno formativo 2018/2019:

    1. sessione ordinaria d’esame (prova centralizzata il 4 giugno 2019) per gli studenti
       dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei percorsi di
       quarto anno e in apprendistato (diploma);
    2. sessione suppletiva di esame (prova centralizzata il 5 settembre 2019) per gli
       studenti dei percorsi triennali e in apprendistato (qualifica) e per gli studenti dei
       percorsi di quarto anno e in apprendistato (diploma), anche come sessione ordinaria
       per i percorsi in apprendistato;
    3. sessione straordinaria d’esame (prova centralizzata il 10 dicembre 2019) rivolta ai
       percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma;
    4. sessione straordinaria d’esame (prova centralizzata il 24 marzo 2020) rivolta ai
       percorsi in apprendistato sia per la qualifica che per il diploma.

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Con riferimento alla prova professionale, l’istituzione formativa o scolastica è tenuta a
predisporre una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano
evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 delle “Procedure”.
I tempi di esecuzione devono essere coerenti con il contenuto tecnico-professionale della
prova.

   10. APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 167/2011 e dell’art. 43 del
D.Lgs n. 81/2015, dovranno svolgersi nelle stesse date sopra previste: possono essere
ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi
previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d’esame.

   11. ATTESTATI E VERBALE

Gli Attestati di competenza e di Qualifica e di Diploma Professionale sono compilati
attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo regionale, direttamente da
parte delle istituzioni formative, firmati dal rispettivo legale rappresentante, secondo i
format di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3 del decreto 14/4/2017, n. 4377.
Ai fini del rilascio degli attestati le istituzioni formative e le Istituzioni scolastiche devono
compilare puntualmente i campi previsti nel sistema informativo, con particolare riferimento
all’ammissione agli esami, alla idoneità e al voto finale.

   12. FIGURE NORMATE

L’abilitazione all’esercizio delle professioni di acconciatore e di estetista (ai sensi delle leggi
n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle
leggi di settore.
In particolare le suddette abilitazioni si acquisiscono con il superamento dello specifico
esame abilitante previsto dalla normativa, a seguito di frequenza del quarto anno di un
percorso formativo di IeFP – con ammissione all’esame di diploma, oppure di un percorso
annuale di specializzazione extra DDIF (cui possono accedere candidati maggiorenni che
hanno frequentato il corso biennale di cui alle citate leggi, oppure candidati minorenni in
possesso della corrispettiva Qualifica di IeFP). Nel primo caso, ovvero a seguito di frequenza
del quarto anno di IeFP, con ammissione all’esame di diploma, gli aventi diritto possono, in
concomitanza con l’esame IeFP, accedere a un secondo contestuale esame finalizzato al
conseguimento dell’abilitazione professionale con l’attestato di specializzazione.
Pertanto il diploma professionale di IeFP non è abilitante all’esercizio della professione.
Gli allievi risultati non idonei all’esame di diploma possono comunque risultare idonei
all’esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato. Per gli allievi risultati non idonei
nell’esame abilitante, la Commissione deve esprimere e documentare in modo valido e
adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità. La relativa
documentazione deve essere tenuta agli atti dell’Istituzione formativa. In coerenza con

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quanto stabilito nel decreto 20/12/2012, n. 12453, gli allievi dichiarati non idonei al termine
dell’esame abilitante, dovranno frequentare un percorso personalizzato extra DDIF per
colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità. Relativamente a tale caso, si
ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore
standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo
2.3.2 dell’allegato A) al decreto n. 12453/2012.

Le due commissioni d’esame sono costituite con il medesimo Presidente nominato dalla
Regione e, per la parte abilitante, si avvalgono di un commissario certificatore delle
competenze/responsabile della certificazione delle competenze nominato dall’Istituzione
formativa e un rappresentante della stessa istituzione, scelto tra docenti e coordinatore del
corso, così come previsto dal Decreto regionale n. 4747/2011, per la figura di acconciatore, e
dal Decreto regionale n. 4128/2013, per la figura dell’estetista. La Commissione d’esame è
validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Nella riunione preliminare le due commissioni d’esame operano di norma congiuntamente,
al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che stabilisce le
giornate dedicate all’esame dei candidati che intendono conseguire l’abilitazione
professionale. Le due commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova
professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze
previste anche ai fini dell’abilitazione. E’ invece necessario sostenere una specifica prova
scritta, anche in forma di test, e una prova orale interdisciplinare.

Le Commissioni per gli esami abilitanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento
degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per
l’abilitazione alla professione di estetista fare riferimento al D.M. n. 392/94).

   13. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell’albo delle comunicazioni, relativamente sia all’ammissione che alla pubblicazione dei
risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle
modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali differenziazioni delle stesse per allievi
disabili e/o affetti da DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle modalità di
svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure compensative in caso di
BES.

   14. PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME: NOMINA, GETTONE DI PRESENZA
      E RIMBORSO SPESE

Il Presidente delle Commissioni d’esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure,
della D.G.R. n. 7765/2018 e dei relativi decreti attuativi.

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Allegato A

La nomina deve essere svolta attingendo dall’elenco regionale, sulla base di un’istruttoria
condotta dagli uffici regionali (centrali e territoriali) e secondo le procedure di seguito
descritte:
    l’individuazione avviene secondo l’ordine alfabetico e la provincia di residenza degli
        iscritti, al fine di garantire il criterio dell’economicità: l’ufficio regionale estrae a sorte
        la lettera alfabetica da cui iniziare la chiamata; e avvalendosi della possibilità di
        supporto da parte di propri uffici territoriali, si procede a chiedere in ordine
        alfabetico la disponibilità degli iscritti e ad assegnare, verificata la loro disponibilità, i
        presidenti alle commissioni costituite;
    in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti su base provinciale, gli uffici
        procedono a contattare i candidati domiciliati su base provinciale e,
        successivamente, i candidati ancora disponibili anche se residenti e/o domiciliati in
        altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa;
    i suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza
        e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede
        in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro
        richiesto;
    in caso di esaurimento dell’elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito
        dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti;
    i presidenti nominati possono assumere la presidenza di un numero variabile di
        commissioni d’esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione
        formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

La designazione deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto
di interesse. Il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in
cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o
tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l’aver
avuto, nell’anno precedente alla data di svolgimento dell’esame, rapporti per motivi
professionali con l’organismo di formazione interessato.

Ai Presidenti delle Commissioni d’esame è attribuito un gettone di presenza di € 80,00 lorde,
oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri
componenti delle Commissioni esaminatrici.
Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio
dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19.
Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono da considerarsi
turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, se non effettuati in continuità con le altre
operazioni, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale.
Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno
ininterrotto di almeno 6 ore nell’arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due
gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali.
Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina
in più commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.

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Allegato A

Le spese di viaggio devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e
formative, secondo le norme vigenti. In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o
domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio.
In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d’esame, in
caso di utilizzo:
- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso
    residenza o domicilio, applicando una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del
    prezzo vigente del carburante utilizzato;
- del mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute,
    previa presentazione dei titoli di viaggio.
Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è 500,00 euro.
Il Presidente non ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.
Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche statali, la relativa
spesa sarà a carico di Regione Lombardia che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della
presentazione di apposita richiesta e documentazione.

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