ECEC CONFERENCE 2021 BREAKOUT SESSION: Italia 07/10/2021
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Whistleblowing e Data Privacy: Le nuove sfide del Compliance Officer per tutelare segnalanti e aziende FRANCESCO ALBIERI ELISA ROMANO FRANCESCA GAUDINO AIIA & WEBUILD AUTOMOBILI LAMBORGHINI BAKER MCKENZIE ROBERTO CURSANO GABRIELE FAGGIOLI LAURA SANTEUSANIO BAKER MCKENZIE POLITECNICO DI MILANO EQS GROUP ITALIA
La Direttiva UE sul Whistleblowing: obbligo di costituire canali interni di segnalazione per le società ECEC Conference | 7 ottobre 2021 Avv. Roberto Cursano - Partner
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Il whistleblowing nell’ordinamento giuridico italiano ◼ Istituto giuridico di origine anglosassone che si riferisce alla denuncia / segnalazione da parte di un individuo di attività illecite o fraudolente all’interno un’organizzazione pubblica o privata. ◼ In Italia l’istituto del Whistleblowing è stato inizialmente introdotto nel settore pubblico con Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, adottata in ottemperanza a convenzioni e raccomandazioni dell’ONU, UE e OCSE. ◼ Con Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, sono state introdotte per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano specifiche misure a tutela degli autori di segnalazioni nel settore privato, tramite la modifica della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing La Direttiva 2019/1937/UE ◼ Scopo: stabilire norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE ◼ Termine di recepimento: 17 dicembre 2021 (deroga per le società con più di 50 e meno di 250 lavoratori + 2 anni). ◼ Soggetti obbligati: tutte le società con almeno 50 lavoratori. ◼ Eccezione: la soglia dei 50 lavoratori non si applica alle società che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE in materia di: • Servizi, prodotti e mercati finanziari: • Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; • Sicurezza dei trasporti; • Tutela dell’ambiente. ◼ Gli Stati membri possono comunque chiedere di stabilire canali e procedure di segnalazione interna anche a società con meno di 50 lavoratori, previa valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Ambito di applicazione oggettivo Segnalazioni riguardanti le seguenti violazioni del diritto dell’UE: ✓ Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativamente ai seguenti settori: • Appalti pubblici; • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; • Protezione dei consumatori; • Sicurezza e conformità dei prodotti; • Tutela dell'ambiente; • Salute pubblica; • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; • Sicurezza dei trasporti; • Radioprotezione e sicurezza nucleare.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Ambito di applicazione oggettivo ✓ Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE); ✓ Violazioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE), comprese violazioni delle norme dell'UE in materia di: • Concorrenza; • Aiuti di Stato; • Imposta sulle società. ➢ Possibilità per gli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale a settori / atti non contemplati dalla Direttiva. ➢ Restano escluse dal campo di applicazione della Direttiva le segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa e sicurezza (salvo che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’UE).
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Ambito di applicazione soggettivo ✓ Segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno: • Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi; • Azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese, inclusi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; • Persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. ✓ Segnalazioni / divulgazioni di informazioni su violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato ovvero non ancora iniziato ma ottenute nell’ambito del processo di selezione o delle trattative precontrattuali. ✓ Inoltre, le misure di protezione dei segnalanti si applicano altresì a: • Facilitatori (i.e. persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata); • Terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo (ad esempio, colleghi o parenti); • Soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connessi in un contesto lavorativo.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Ambito di applicazione soggettivo Condizioni per la protezione dei segnalanti ▪ Le persone segnalanti beneficiano di protezione ai sensi della Direttiva, a condizione che: ✓ Abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della Direttiva; ✓ Abbiano effettuato una segnalazione internamente o esternamente, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica. ▪ Segnalazioni in forma Anonima: • Consentite dal diritto dell’UE; • Stati membri sono liberi di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico / privato e le autorità competenti debbano accettarle e darvi seguito. ▪ Chi ha effettuato una segnalazione anonima e sia stato successivamente identificato subendo ritorsioni può comunque beneficiare delle misure a protezione dei segnalanti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing I canali di segnalazione interni ➢ Segnalazione interna: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato. La segnalazione interna è la strada suggerita, preferita e cronologicamente da percorrere per prima laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni. ➢ Segnalazione esterna: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti. La segnalazione esterna è considerata come subordinata e da percorrere in presenza di peculiari circostanze quali la mancanza di un seguito adeguato nei termini, la mancanza o non obbligatorietà dell'utilizzo del canale di segnalazioni interne (es. segnalazioni da parte di soggetti esterni), l'esistenza di controindicazioni all'utilizzo di canali di comunicazione interna (es. rischio di ritorsioni). ➢ Divulgazione pubblica: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni. Garantisce lo stesso livello di protezione prevista per le segnalazioni interne ed esterne a condizione che il segnalante: • Abbia prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro i termini; ovvero • Abbia fondati motivi di ritenere che (i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; o (ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie (es. rischio occultamento / distruzione prove, autorità coinvolta nella violazione).
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing I canali di segnalazione interni o I soggetti giuridici del settore privato (e del settore pubblico) devono istituire canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale. o I canali e le procedure devono consentire ai lavoratori di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Tale possibilità può essere estesa alle persone che sono in contatto con il lavoratore nell'ambito della loro attività professionale. o I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. o Per i soggetti giuridici che hanno da 50 a 249 lavoratori condivisione delle risorse per il ricevimento delle segnalazioni e per le eventuali indagini da svolgere.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing I canali di segnalazione interni Elementi delle procedure per le segnalazioni interne e per il seguito: ✓ Canali per ricevere le segnalazioni progettati, realizzati e gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione nonché impedire l'accesso del personale non autorizzato; ✓ Avviso del ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento; ✓ Designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni; ✓ Seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato (anche per quanto riguarda le segnalazioni anonime se previsto dal diritto nazionale); ✓ Termine ragionevole per fornire un riscontro (comunque non superiore a 3 mesi dalla data dall'avviso di ricevimento della segnalazione o dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla segnalazione); ✓ Informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Gli obblighi per i soggetti giuridici del settore privato ➢ Obbligo di riservatezza Divieto generale di divulgazione: L'identità del segnalante non può essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a soggetti che non facciano parte del personale autorizzato a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (tale divieto si applica altresì a qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante). Eccezione: la divulgazione è ammessa laddove previsto dal diritto dell'UE o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. In tal caso, i segnalanti sono informati preventivamente, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. L’informativa deve indicare le ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing Gli obblighi per i soggetti giuridici del settore privato ➢ Obbligo di conservazione La documentazione inerente le segnalazioni deve essere conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo necessario a conformarsi agli obblighi di cui alla Direttiva o dagli altri obblighi imposti dal diritto dell'UE o nazionale. Utilizzo di linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale registrati diritto di documentare la segnalazione orale, previo consenso del segnalante, tramite: • Registrazione della conversazione su supporto durevole; • Trascrizione completa e accurata della conversazione da parte del personale addetto al trattamento della segnalazione. Utilizzo di linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale non registrati diritto di documentare la segnalazione orale tramite resoconto dettagliato della conversazione. In tutti i casi, diritto del segnalante di verificare, rettificare ed approvare la trascrizione / resoconto mediante sottoscrizione.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing La Legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021 ➢ Art. 23 Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2019/1937/UE sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione: ✓ Modificare, in conformità alla disciplina della Direttiva 2019/1937/UE, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato; ✓ Curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; ✓ Esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2019/1937/UE, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing I canali di segnalazione ex D.lgs. 231/2001 e quelli introdotti dalla Direttiva D.lgs. 231/2001 Direttiva 2019/1937/UE Oggetto delle Violazioni del Modello e/o del D.lgs. 231/2001 Violazioni del diritto dell'UE segnalazioni Destinatari delle Organismo di Vigilanza Persona o Servizio competente (segnalazioni interne) / Autorità segnalazioni competente (segnalazioni esterne) Autori delle Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, Persone che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un segnalazioni amministrazione o direzione dell'ente; persone contesto lavorativo; azionisti e membri dell'organo di che esercitano, anche di fatto, la gestione e il amministrazione, direzione o vigilanza di un 'impresa; volontari e controllo dell’ente; persone sottoposte alla tirocinanti retribuiti e non retribuiti; persone che lavorano sotto la direzione o alla vigilanza di uno dei predetti supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e soggetti. fornitori; facilitatori; terzi connessi con i segnalanti. Condizioni per la Segnalazioni circostanziate, rilevanti ai sensi del Segnalazioni di violazioni del diritto dell’UE effettuate attraverso i protezione Modello e/o del D.lgs. 231/2001, fondate su canali indicati dalla Direttiva e basate su informazioni ritenute elementi di fatto precisi e concordanti relative a vere al momento della segnalazione. condotte illecite apprese in ragione delle funzioni svolte.
AVV. ROBERTO CURSANO PARTNER Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie Viale di Villa Massimo, 57 00161 Roma Tel: +39 06 4406 31 Fax: +39 06 4406 3306 roberto.cursano@bakermckenzie.com Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law firm with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. © 2021 Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie bakermckenzie.com
FRANCESCO ALBIERI PRESIDENTE - AIIA INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE DIRECTOR - WEBUILD
GABRIELE FAGGIOLI PRESIDENTE CLUSIT E RESPONSABILE SCIENTIFICO OSSERVATORIO CYBERSECURITY & DATA PROTECTION DEL POLITECNICO DI MILANO
Gabriele Faggioli Presidente Clusit Responsabile Scientifico Osservatorio Cybersecurity & Data Protection faggioli@mip.polimi.it
Nel corso dell’attività ispettiva sui trattamenti di dati personali inerenti alla gestione delle segnalazioni di illeciti Attività ispettiva (whistleblowing), il Garante ha riscontrato alcune violazioni in capo ad un aeroporto del nord Italia e al fornitore nei confronti di dell’applicativo di gestione delle segnalazioni un aeroporto e di un fornitore Le indagini condotte hanno portato il Garante a sanzionare entrambi i soggetti rispettivamente per 40.000 euro e 20.000 di una euro [Ordinanza ingiunzione del 10 giugno 2021]. piattaforma di I provvedimenti sanzionatori hanno tenuto conto della whistleblowing delicatezza delle informazioni trattate nelle segnalazioni e degli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni cui potrebbero essere esposti i whistleblowers.
Ordinanza ingiunzione - 10 giugno 2021 L’aeroporto, con l’entrata in vigore della Legge n. 179/2017, ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing), impiegando un applicativo di un Fornitore, nominato Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). Nel corso delle attività ispettive sono emerse le seguenti violazioni: 1. Mancato utilizzo di tecniche crittografiche per il trasporto e la conservazione dei dati: l’applicativo di gestione delle segnalazioni di illeciti fornito dal Fornitore non è risultato compliant alle richieste di legge con riguardo ai livelli di sicurezza dei dati personali trattati nelle segnalazioni: 1. Utilizzo di un protocollo di rete non sicuro; 2. Mancanza di misure di sicurezza adeguate, come la cifratura; 2. Tracciamento degli accessi dei segnalanti all’applicativo; 3. Mancata esecuzione di una DPIA (art. 35 GDPR).
Mancato utilizzo di tecniche crittografiche per il trasporto e la conservazione dei dati • Protocolli di rete non sicuri L’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti veniva effettuata attraverso l’applicativo del Fornitore Il Garante ha rilevato che il Fornitore non aveva previsto l’implementazione di un protocollo di rete sicuro (quale l’https). Senza tale protocollo, non può essere garantita l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra il browser dell’utente e il server che ospita l’applicativo. Vista la natura dei dati trasmessi e i possibili rischi derivanti dalla loro acquisizione da parte di terzi, il Garante ha ritenuto questa misura di sicurezza necessaria. • Cifratura dei dati personali contenuti nelle segnalazioni Il Garante ha rilevato che il Fornitore dell’applicativo non ha implementato sistemi di cifratura dei dati personali conservati nel database dedicato. La cifratura dei dati relativi alle segnalazioni, conservati e trasferiti dall’applicativo, era stata anche fortemente raccomandata dallo stesso ANAC già nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti del 2015.
Tracciamento degli accessi dei segnalanti all’applicativo e mancata esecuzione di una DPIA • Tracciamento degli accessi all’applicativo «WB Confidential» L’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti dell’aeroporto, con postazioni di lavoro o dispositivi personali connessi alla rete aziendale, era mediato da «firewall di nuova generazione» che, tra le altre cose, erano in grado di memorizzare in appositi file di log le operazioni di navigazione effettuate, tra cui le connessioni all’applicativo. Questi log, conservati dall’applicativo per 90 giorni, contenevano informazioni quali l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per l’accesso e, «in virtù dell’integrazione del firewall con Active Directory», lo username del segnalante o comunque dei soggetti che accedevano all’applicativo. • Mancata esecuzione di una DPIA Il trattamento dei dati personali coinvolti nelle segnalazioni è avvenuto in assenza di una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nonostante l’evidente delicatezza delle informazioni trattate nelle segnalazioni dei whisteblower, gli elevati rischi a cui sono esposti gli interessati (soprattutto in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, a livello lavorativo) e la natura «vulnerabile» degli stessi. L’Autorità, pur tenendo conto dell’esiguo numero di segnalazioni effettivamente gestite e degli sforzi fatti dalla Società, ha condannato l’aeroporto, ricordando che «il Titolare è il soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati e che ha una “responsabilità generale” sui trattamenti posti in essere» (principio di accountability, art. 24 GDPR).
Ordinanza ingiunzione nei confronti del Fornitore - 10 giugno 2021 Il Fornitore ha reso disponibile l’applicativo e, in forza dei servizi offerti (che comprendono anche attività di manutenzione specialistica) è stata correttamente nominata da Responsabile del trattamento. Il Garante, nel corso della sua attività ispettiva, ha rilevato alcune importanti violazioni della normativa applicabile: 1. Mancata designazione (e comunicazione al Titolare) dei sub-responsabili del trattamento; 2. Mancata implementazione di misure di sicurezza adeguate.
Mancata designazione dei Sub-Responsabili e lacune nelle misure di sicurezza • Tracciamento degli accessi all’applicativo L’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti di AdB, con postazioni di lavoro o dispositivi personali connessi alla rete aziendale, era mediato da «firewall di nuova generazione» che, tra le altre cose, erano in grado di memorizzare in appositi file di log le operazioni di navigazione effettuate, tra cui le connessioni all’applicativo. Questi log, conservati dall’applicativo per 90 giorni, contenevano informazioni quali l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per l’accesso e, «in virtù dell’integrazione del firewall con Active Directory», lo username del segnalante o comunque dei soggetti che accedevano all’applicativo. • Mancata esecuzione di una DPIA Il trattamento dei dati personali coinvolti nelle segnalazioni è avvenuto in assenza di una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nonostante l’evidente delicatezza delle informazioni trattate nelle segnalazioni dei whisteblower, gli elevati rischi a cui sono esposti gli interessati (soprattutto in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, a livello lavorativo) e la natura «vulnerabile» degli stessi.
L’attività di valutazione della compliance alla Osservatorio Cybersecurity & Data Protection 15.09.21 #OCDP21 normativa sui dati personali Fornitori Subfornitori 3% 5% 17% 49% 46% 80% Mai A volte Sempre Mai A volte Sempre Campione: 76 aziende
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection L’attività di valutazione del livello di sicurezza 15.09.21 #OCDP21 Fornitori Subfornitori 8% 9% 60% 34% 32% 57% Mai A volte Sempre L’attività di valutazione del livello di sicurezza viene praticata in maniera minore rispetto all’attività di valutazione della compliance alla normativa sui dati personali, sia sui fornitori, sia sui subfornitori. Campione: 76 aziende
La metodologia di Ricerca applicata Osservatorio Cybersecurity & Data Protection 15.09.21 #OCDP21 dall’Osservatorio PERIMETRO DI ANALISI FONTI VARIABILI CONSIDERATE Grandi imprese italiane • Dati Survey • Tasso di adozione di servizi Osservatorio Cloud (sopra i 250 addetti) • Numero di contratti Cloud negli Cybersecurity & Data ultimi 2 anni 3.787 Protection • Dati Survey • Frequenza delle attività di Osservatorio Cloud valutazione di security e Imprese Transformation compliance • Dati ISTAT e AIDA sulla • Numero medio di giornate popolazione aziendale dedicate a ciascuna attività di Di queste valutazione 3318 • Dimensione aziendale (numero Hanno stipulato in due anni addetti) almeno un contratto Cloud (totale • Settore di appartenenza circa 6600 contratti)
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection Le conclusioni della Ricerca 15.09.21 #OCDP21 17.000 – 19.000 14.000 – 15.000 Giornate uomo destinate ogni anno Giornate uomo destinate alla valutazione della compliance ogni anno alla valutazione dei fornitori e dei subfornitori alla della sicurezza dei fornitori normativa sui dati personali da parte e dei subfornitori da parte delle grandi imprese* delle grandi imprese * 31.000 – 34.000 Stima delle Giornate uomo destinate ad attività di giornate/uomo che le 3318 valutazione della compliance e della grandi imprese hanno sicurezza di fornitori e subfornitori investito nelle analisi (154 ogni anno FTE) *Valore stimato che oscilla in base alla frequenza dell’attività di valutazione
Gabriele Faggioli Presidente Clusit Responsabile Scientifico Osservatorio Cybersecurity & Data Protection faggioli@mip.polimi.it
FRANCESCA GAUDINO ELISA ROMANO PARTNER DATA PROTECTION & BAKER MCKENZIE INFORMATION SECURITY OFFICER AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
Whistleblowing e Data Privacy: le nuove sfide del compliance officer per tutelare segnalanti e aziende ECEC Conference 2021 | 7 ottobre 2021 Avv. Elisa Romano - Data Protection & Information Security Officer - Lamborghini Avv. Francesca Gaudino - Head of Data Protection and Cybersecurity - Baker McKenzie
Gli interessati: Il «sistema Dopo una segnalanti e whistleblowing» segnalazione: segnalati le investigazioni La Direttiva UE 2019/1937 amplia Identificazione di una persona o Ricevimento e seguito ad una esponenzialmente la platea di servizio dedicati. segnalazione. interessati e le modalità di Regolamentazione ruoli privacy Investigazioni e diritti degli segnalazione, con relativa dei soggetti coinvolti e rapporti con interessati, in particolare del complessità degli adempimenti. terzi fornitori di servizi. La segnalato. condivisione di dati intra-gruppo.
1 Gli interessati - adempimenti e criticità
Informare gli interessati Segnalanti e segnalati ◼ Obbligo di informazione specifico per consentire una ‘decisione informata’, con una duplice profilo ➢ Artt. 13/14 GDPR ➢ informazioni chiare e facilmente accessibili sulla procedura di segnalazione interna ed anche esterna ◼ Lavoratori e soggetti diversi dai lavoratori, ad es. prestatori di servizi, distributori, fornitori e partner commerciali ➢ esposizione in un luogo ‘accessibile’ ➢ pubblicazione su sito web istituzionale ➢ formazione interna su etica e integrità – Codice di Condotta
Segnalazione e trattamento di dati personali Principali criticità ◼ Base giuridica del trattamento ◼ Modalità di segnalazione - ricevere ed esaminare nella massima riservatezza le segnalazioni: • orale: linea telefonica gratuita / altro sistema di messaggistica vocale (materiale utile a fini di prova) • per iscritto: posta, cassetta per i reclami, piattaforma online - intranet o Internet • di persona: su richiesta del segnalante e in tempi ragionevoli
Segnalazione e trattamento di dati personali Principali criticità – ctd. ◼ Tempi di conservazione dei dati ▪ segnalazioni infondate/non rilevanti ▪ segnalazioni rilevanti ◼ L’espresso richiamo all’Art. 5 GDPR - Considerando 83 della Direttiva • principio di proporzionalità, necessità - Privacy by Default • principio di Privacy by Design ◼ Le segnalazioni anonime
2 Il sistema whistleblowing
Persona o servizio dedicati Identificazione e regolamentazione ◼ Identificazione in base alla specifica struttura aziendale, ma devono assicurare ➢ indipendenza ➢ assenza di conflitto di interessi ➢ in realtà piccole, anche il responsabile della privacy ◼ Ruolo privacy: assimilabile a quello dell’OdV? ◼ Altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte - il ruolo di una capogruppo
Persona o servizio dedicati - ctd. Identificazione e regolamentazione ◼ Terzi fornitori della «piattaforma whistleblowing»: adeguate garanzie di rispetto di ➢ indipendenza ➢ riservatezza ➢ protezione dei dati e segretezza ◼ Il profilo della sicurezza: garanzia di ricevere ed esaminare nella massima riservatezza le segnalazioni ◼ Trasferimento dati in paesi terzi ◼ DPIA
3 Il seguito delle segnalazioni
Il seguito delle segnalazioni Identificazione e regolamentazione ◼ Archiviazione della segnalazione ◼ Investigazione interna ➢ procedura ➢ DPIA ➢ informazioni al segnalato ◼ Diritti privacy del segnalante e del segnalato ◼ Eventuali terzi coinvolti nel trattamento e flusso trans-frontaliero di dati
4 Conclusioni
Avv. Francesca Gaudino Partner, Head of Data Privacy and Cybersecurity Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie Piazza Filippo Meda, 3 20121 Milano francesca.gaudino@bakermckenzie.com Lo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie è parte di Baker & McKenzie International, uno studio legale global con uffici sparsi nel mondo. In accordo con la comune terminologia usata nelle organizzazioni di servizi professionali, il riferimento a "partner" indica una persona che ha posizione di partner, o equivalente, in questo tipo di studi legali. Similarmente, il riferimento "ufficio" indica un ufficio di qualsiasi di questi studi legali. © 2020 Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie bakermckenzie.com
FRANCESCO ALBIERI PRESIDENTE - AIIA INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE DIRECTOR - WEBUILD
A VOI LA PAROLA! Q&A session con i relatori 07/10/2021
ECEC 2021 GET IN TOUCH www.ecec-community.com
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