ECEC CONFERENCE 2021 BREAKOUT SESSION: Italia 07/10/2021

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ECEC CONFERENCE 2021 BREAKOUT SESSION: Italia 07/10/2021
ECEC CONFERENCE 2021
BREAKOUT SESSION: Italia

07/10/2021
ECEC CONFERENCE 2021 BREAKOUT SESSION: Italia 07/10/2021
Whistleblowing e Data Privacy: Le nuove sfide del
         Compliance Officer per tutelare segnalanti e aziende

                    FRANCESCO ALBIERI                              ELISA ROMANO                               FRANCESCA GAUDINO
                        AIIA & WEBUILD                            AUTOMOBILI LAMBORGHINI                          BAKER MCKENZIE

ROBERTO CURSANO                          GABRIELE FAGGIOLI                             LAURA SANTEUSANIO
   BAKER MCKENZIE                         POLITECNICO DI MILANO                            EQS GROUP ITALIA
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ROBERTO CURSANO
      PARTNER
   BAKER MCKENZIE
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La Direttiva UE sul Whistleblowing: obbligo di
costituire canali interni di segnalazione per le
società
ECEC Conference | 7 ottobre 2021

                                   Avv. Roberto Cursano - Partner
ECEC CONFERENCE 2021 BREAKOUT SESSION: Italia 07/10/2021
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Il whistleblowing nell’ordinamento giuridico italiano
◼   Istituto giuridico di origine anglosassone che si riferisce alla denuncia / segnalazione da parte di un individuo di
    attività illecite o fraudolente all’interno un’organizzazione pubblica o privata.

◼   In Italia l’istituto del Whistleblowing è stato inizialmente introdotto nel settore pubblico con Legge n. 190/2012
    recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
    amministrazione”, adottata in ottemperanza a convenzioni e raccomandazioni dell’ONU, UE e OCSE.

◼   Con Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
    siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, sono state introdotte per la
    prima volta nell’ordinamento giuridico italiano specifiche misure a tutela degli autori di segnalazioni nel settore
    privato, tramite la modifica della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs.
    231/2001.
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La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
La Direttiva 2019/1937/UE
◼   Scopo: stabilire norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che
    segnalano violazioni del diritto dell'UE
◼   Termine di recepimento: 17 dicembre 2021 (deroga per le società con più di 50 e meno di 250 lavoratori + 2
    anni).
◼   Soggetti obbligati: tutte le società con almeno 50 lavoratori.
◼   Eccezione: la soglia dei 50 lavoratori non si applica alle società che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti
    dell'UE in materia di:
    •    Servizi, prodotti e mercati finanziari:
    •    Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    •    Sicurezza dei trasporti;
    •    Tutela dell’ambiente.
◼   Gli Stati membri possono comunque chiedere di stabilire canali e procedure di segnalazione interna anche a
    società con meno di 50 lavoratori, previa valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei
    soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica.
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La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Ambito di applicazione oggettivo
Segnalazioni riguardanti le seguenti violazioni del diritto dell’UE:
✓   Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE relativamente ai seguenti settori:
    •    Appalti pubblici;
    •    Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    •    Protezione dei consumatori;
    •    Sicurezza e conformità dei prodotti;
    •    Tutela dell'ambiente;
    •    Salute pubblica;
    •    Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    •    Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    •    Sicurezza dei trasporti;
    •    Radioprotezione e sicurezza nucleare.
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La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Ambito di applicazione oggettivo
✓   Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE);
✓   Violazioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno
    (art. 26, par. 2, TFUE), comprese violazioni delle norme dell'UE in materia di:
    •    Concorrenza;
    •    Aiuti di Stato;
    •    Imposta sulle società.
➢   Possibilità per gli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale a settori / atti non
    contemplati dalla Direttiva.
➢   Restano escluse dal campo di applicazione della Direttiva le segnalazioni di violazioni delle norme in materia di
    appalti concernenti aspetti di difesa e sicurezza (salvo che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’UE).
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La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Ambito di applicazione soggettivo
✓   Segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico e che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in
    un contesto lavorativo, compresi almeno:
    •    Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi;
    •    Azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese, inclusi i
         membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
    •    Persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
✓   Segnalazioni / divulgazioni di informazioni su violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel
    frattempo terminato ovvero non ancora iniziato ma ottenute nell’ambito del processo di selezione o
    delle trattative precontrattuali.
✓   Inoltre, le misure di protezione dei segnalanti si applicano altresì a:
    •    Facilitatori (i.e. persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione in un
         contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata);
    •    Terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto
         lavorativo (ad esempio, colleghi o parenti);
    •    Soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connessi
         in un contesto lavorativo.
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La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Ambito di applicazione soggettivo
Condizioni per la protezione dei segnalanti
▪    Le persone segnalanti beneficiano di protezione ai sensi della Direttiva, a condizione che:
     ✓    Abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della
          segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della Direttiva;
     ✓    Abbiano effettuato una segnalazione internamente o esternamente, ovvero abbiano effettuato una
          divulgazione pubblica.
▪    Segnalazioni in forma Anonima:
     •    Consentite dal diritto dell’UE;
     •    Stati membri sono liberi di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico / privato e le autorità
          competenti debbano accettarle e darvi seguito.
▪    Chi ha effettuato una segnalazione anonima e sia stato successivamente identificato subendo ritorsioni può
     comunque beneficiare delle misure a protezione dei segnalanti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
I canali di segnalazione interni
➢    Segnalazione interna: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto
     giuridico del settore pubblico o del settore privato.
La segnalazione interna è la strada suggerita, preferita e cronologicamente da percorrere per prima laddove la violazione
possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.
➢    Segnalazione esterna: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti.
La segnalazione esterna è considerata come subordinata e da percorrere in presenza di peculiari circostanze quali la
mancanza di un seguito adeguato nei termini, la mancanza o non obbligatorietà dell'utilizzo del canale di segnalazioni interne
(es. segnalazioni da parte di soggetti esterni), l'esistenza di controindicazioni all'utilizzo di canali di comunicazione interna (es.
rischio di ritorsioni).
➢    Divulgazione pubblica: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni.
Garantisce lo stesso livello di protezione prevista per le segnalazioni interne ed esterne a condizione che il segnalante:
•    Abbia prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa
     un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro i termini; ovvero
•    Abbia fondati motivi di ritenere che (i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico
     interesse; o (ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia
     affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie (es. rischio occultamento / distruzione
     prove, autorità coinvolta nella violazione).
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
I canali di segnalazione interni
o   I soggetti giuridici del settore privato (e del settore pubblico) devono istituire canali e procedure per le segnalazioni
    interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.

o   I canali e le procedure devono consentire ai lavoratori di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Tale possibilità può
    essere estesa alle persone che sono in contatto con il lavoratore nell'ambito della loro attività professionale.

o   I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o
    essere messi a disposizione esternamente da terzi.

o   Per i soggetti giuridici che hanno da 50 a 249 lavoratori              condivisione delle risorse per il ricevimento delle
    segnalazioni e per le eventuali indagini da svolgere.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
I canali di segnalazione interni
Elementi delle procedure per le segnalazioni interne e per il seguito:
✓    Canali per ricevere le segnalazioni progettati, realizzati e gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del
     segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione nonché impedire l'accesso del personale non
     autorizzato;
✓    Avviso del ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento;
✓    Designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni;
✓    Seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato (anche per quanto riguarda le segnalazioni
     anonime se previsto dal diritto nazionale);
✓    Termine ragionevole per fornire un riscontro (comunque non superiore a 3 mesi dalla data dall'avviso di ricevimento della
     segnalazione o dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla segnalazione);
✓    Informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Gli obblighi per i soggetti giuridici del settore privato
➢    Obbligo di riservatezza
Divieto generale di divulgazione: L'identità del segnalante non può essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a
soggetti che non facciano parte del personale autorizzato a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (tale divieto si applica
altresì a qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante).
Eccezione: la divulgazione è ammessa laddove previsto dal diritto dell'UE o nazionale nel contesto di indagini da parte delle
autorità competenti o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

In tal caso, i segnalanti sono informati preventivamente, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti
giudiziari. L’informativa deve indicare le ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
Gli obblighi per i soggetti giuridici del settore privato
➢    Obbligo di conservazione
La documentazione inerente le segnalazioni deve essere conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza. Le relazioni sono
conservate soltanto per il tempo necessario a conformarsi agli obblighi di cui alla Direttiva o dagli altri obblighi imposti dal
diritto dell'UE o nazionale.
Utilizzo di linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale registrati
diritto di documentare la segnalazione orale, previo consenso del segnalante, tramite:
•    Registrazione della conversazione su supporto durevole;
•    Trascrizione completa e accurata della conversazione da parte del personale addetto al trattamento della segnalazione.
Utilizzo di linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale non registrati
diritto di documentare la segnalazione orale tramite resoconto dettagliato della conversazione.
In tutti i casi, diritto del segnalante di verificare, rettificare ed approvare la trascrizione / resoconto mediante sottoscrizione.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
La Legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021
➢   Art. 23 Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2019/1937/UE sulla protezione delle persone che
    segnalano violazioni del diritto dell'Unione:
    ✓    Modificare, in conformità alla disciplina della Direttiva 2019/1937/UE, la normativa vigente in materia di tutela degli
         autori di segnalazioni delle violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un
         contesto lavorativo pubblico o privato;
    ✓    Curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti
         che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune
         disposizioni transitorie;
    ✓    Esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva 2019/1937/UE, che consente l'introduzione o il
         mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al
         fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
La Direttiva UE sui canali di whistleblowing
I canali di segnalazione ex D.lgs. 231/2001 e quelli introdotti dalla Direttiva
                    D.lgs. 231/2001                                       Direttiva 2019/1937/UE
Oggetto delle       Violazioni del Modello e/o del D.lgs. 231/2001        Violazioni del diritto dell'UE
segnalazioni

Destinatari delle   Organismo di Vigilanza                                Persona o Servizio competente (segnalazioni interne) / Autorità
segnalazioni                                                              competente (segnalazioni esterne)

Autori delle        Persone che rivestono funzioni di rappresentanza,     Persone che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un
segnalazioni        amministrazione o direzione dell'ente; persone        contesto lavorativo; azionisti e membri dell'organo di
                    che esercitano, anche di fatto, la gestione e il      amministrazione, direzione o vigilanza di un 'impresa; volontari e
                    controllo dell’ente; persone sottoposte alla          tirocinanti retribuiti e non retribuiti; persone che lavorano sotto la
                    direzione o alla vigilanza di uno dei predetti        supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e
                    soggetti.                                             fornitori; facilitatori; terzi connessi con i segnalanti.

Condizioni per la   Segnalazioni circostanziate, rilevanti ai sensi del   Segnalazioni di violazioni del diritto dell’UE effettuate attraverso i
protezione          Modello e/o del D.lgs. 231/2001, fondate su           canali indicati dalla Direttiva e basate su informazioni ritenute
                    elementi di fatto precisi e concordanti relative a    vere al momento della segnalazione.
                    condotte illecite apprese in ragione delle funzioni
                    svolte.
AVV. ROBERTO CURSANO
                       PARTNER

              Studio Professionale Associato a
                      Baker & McKenzie
                  Viale di Villa Massimo, 57
                         00161 Roma
                     Tel: +39 06 4406 31
                   Fax: +39 06 4406 3306
            roberto.cursano@bakermckenzie.com

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law
firm with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service
organisations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly,
reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice
in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.
© 2021 Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

bakermckenzie.com
FRANCESCO ALBIERI
                PRESIDENTE - AIIA
INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE DIRECTOR - WEBUILD
GABRIELE FAGGIOLI
PRESIDENTE CLUSIT E RESPONSABILE SCIENTIFICO OSSERVATORIO
CYBERSECURITY & DATA PROTECTION DEL POLITECNICO DI MILANO
Gabriele Faggioli
  Presidente Clusit
  Responsabile Scientifico
  Osservatorio Cybersecurity & Data Protection

faggioli@mip.polimi.it
Nel corso dell’attività ispettiva sui trattamenti di dati
                     personali inerenti alla gestione delle segnalazioni di illeciti
Attività ispettiva   (whistleblowing), il Garante ha riscontrato alcune violazioni
                     in capo ad un aeroporto del nord Italia e al fornitore
 nei confronti di    dell’applicativo di gestione delle segnalazioni
 un aeroporto e
  di un fornitore    Le indagini condotte hanno portato il Garante a sanzionare
                     entrambi i soggetti rispettivamente per 40.000 euro e 20.000
            di una   euro [Ordinanza ingiunzione del 10 giugno 2021].

  piattaforma di
                     I provvedimenti sanzionatori hanno tenuto conto della
 whistleblowing      delicatezza delle informazioni trattate nelle segnalazioni e
                     degli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni cui
                     potrebbero essere esposti i whistleblowers.
Ordinanza ingiunzione - 10 giugno 2021

L’aeroporto, con l’entrata in vigore della Legge n. 179/2017, ha adottato un sistema di gestione delle
segnalazioni di illeciti (whistleblowing), impiegando un applicativo di un Fornitore, nominato Responsabile
del trattamento (art. 28 GDPR).
Nel corso delle attività ispettive sono emerse le seguenti violazioni:
1.   Mancato utilizzo di tecniche crittografiche per il trasporto e la conservazione dei dati: l’applicativo di
     gestione delle segnalazioni di illeciti fornito dal Fornitore non è risultato compliant alle richieste di legge con
     riguardo ai livelli di sicurezza dei dati personali trattati nelle segnalazioni:
     1. Utilizzo di un protocollo di rete non sicuro;
     2. Mancanza di misure di sicurezza adeguate, come la cifratura;
2.   Tracciamento degli accessi dei segnalanti all’applicativo;
3.   Mancata esecuzione di una DPIA (art. 35 GDPR).
Mancato utilizzo di tecniche crittografiche per il
                             trasporto e la conservazione dei dati

• Protocolli di rete non sicuri
L’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti veniva effettuata attraverso l’applicativo del
Fornitore
Il Garante ha rilevato che il Fornitore non aveva previsto l’implementazione di un protocollo di rete sicuro
(quale l’https). Senza tale protocollo, non può essere garantita l’integrità e la riservatezza dei dati
scambiati tra il browser dell’utente e il server che ospita l’applicativo.
 Vista la natura dei dati trasmessi e i possibili rischi derivanti dalla loro acquisizione da parte di terzi, il
Garante ha ritenuto questa misura di sicurezza necessaria.
• Cifratura dei dati personali contenuti nelle segnalazioni
Il Garante ha rilevato che il Fornitore dell’applicativo non ha implementato sistemi di cifratura dei dati
personali conservati nel database dedicato. La cifratura dei dati relativi alle segnalazioni, conservati e
trasferiti dall’applicativo, era stata anche fortemente raccomandata dallo stesso ANAC già nelle Linee guida
in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti del 2015.
Tracciamento degli accessi dei segnalanti
                    all’applicativo e mancata esecuzione di una DPIA

• Tracciamento degli accessi all’applicativo «WB Confidential»
L’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti dell’aeroporto, con postazioni di lavoro o dispositivi personali connessi
alla rete aziendale, era mediato da «firewall di nuova generazione» che, tra le altre cose, erano in grado di
memorizzare in appositi file di log le operazioni di navigazione effettuate, tra cui le connessioni all’applicativo. Questi
log, conservati dall’applicativo per 90 giorni, contenevano informazioni quali l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per
l’accesso e, «in virtù dell’integrazione del firewall con Active Directory», lo username del segnalante o comunque dei
soggetti che accedevano all’applicativo.
• Mancata esecuzione di una DPIA
Il trattamento dei dati personali coinvolti nelle segnalazioni è avvenuto in assenza di una preliminare valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nonostante l’evidente delicatezza delle informazioni trattate nelle
segnalazioni dei whisteblower, gli elevati rischi a cui sono esposti gli interessati (soprattutto in termini di possibili
effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, a livello lavorativo) e la natura «vulnerabile» degli stessi.

L’Autorità, pur tenendo conto dell’esiguo numero di segnalazioni effettivamente gestite e degli sforzi fatti dalla Società,
ha condannato l’aeroporto, ricordando che «il Titolare è il soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali degli interessati e che ha una “responsabilità generale” sui trattamenti
posti in essere» (principio di accountability, art. 24 GDPR).
Ordinanza ingiunzione nei confronti del Fornitore -
                                               10 giugno 2021

Il Fornitore ha reso disponibile l’applicativo e, in forza dei servizi offerti (che comprendono anche attività di
manutenzione specialistica) è stata correttamente nominata da Responsabile del trattamento.

Il Garante, nel corso della sua attività ispettiva, ha rilevato alcune importanti violazioni della normativa
applicabile:
1.   Mancata designazione (e comunicazione al Titolare) dei sub-responsabili del trattamento;
2.   Mancata implementazione di misure di sicurezza adeguate.
Mancata designazione dei Sub-Responsabili e
                                   lacune nelle misure di sicurezza

• Tracciamento degli accessi all’applicativo
L’accesso all’applicativo da parte dei dipendenti di AdB, con postazioni di lavoro o dispositivi personali
connessi alla rete aziendale, era mediato da «firewall di nuova generazione» che, tra le altre cose, erano in
grado di memorizzare in appositi file di log le operazioni di navigazione effettuate, tra cui le connessioni
all’applicativo. Questi log, conservati dall’applicativo per 90 giorni, contenevano informazioni quali
l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per l’accesso e, «in virtù dell’integrazione del firewall con Active
Directory», lo username del segnalante o comunque dei soggetti che accedevano all’applicativo.
• Mancata esecuzione di una DPIA
Il trattamento dei dati personali coinvolti nelle segnalazioni è avvenuto in assenza di una preliminare
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nonostante l’evidente delicatezza delle informazioni
trattate nelle segnalazioni dei whisteblower, gli elevati rischi a cui sono esposti gli interessati (soprattutto
in termini di possibili effetti ritorsivi e discriminatori, anche indiretti, a livello lavorativo) e la natura
«vulnerabile» degli stessi.
L’attività di valutazione della compliance alla           Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
                                                                                  15.09.21                 #OCDP21
                                  normativa sui dati personali

            Fornitori                                               Subfornitori

                       3%                                                          5%

                                17%

                                                         49%                                        46%

80%

      Mai    A volte   Sempre                                     Mai   A volte      Sempre

                                                                        Campione: 76 aziende
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
                         L’attività di valutazione del livello di sicurezza    15.09.21                 #OCDP21

             Fornitori                                                 Subfornitori

                     8%                                                          9%

  60%
                                                                34%
                                32%

                                                                                              57%

                                      Mai    A volte   Sempre

    L’attività di valutazione del livello di sicurezza viene praticata in maniera minore
rispetto all’attività di valutazione della compliance alla normativa sui dati personali, sia sui
                                  fornitori, sia sui subfornitori.

                                                                          Campione: 76 aziende
La metodologia di Ricerca applicata             Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
                                                                              15.09.21                #OCDP21
                                     dall’Osservatorio

   PERIMETRO DI ANALISI                       FONTI                VARIABILI CONSIDERATE

   Grandi imprese italiane          •   Dati Survey               • Tasso di adozione di servizi
                                        Osservatorio                Cloud
    (sopra i 250 addetti)                                         • Numero di contratti Cloud negli
                                        Cybersecurity & Data
                                                                    ultimi 2 anni
           3.787
                                        Protection
                                    •   Dati Survey               • Frequenza delle attività di
                                        Osservatorio Cloud          valutazione di security e
           Imprese                      Transformation              compliance
                                    •   Dati ISTAT e AIDA sulla   • Numero medio di giornate
                                        popolazione aziendale       dedicate a ciascuna attività di
           Di queste                                                valutazione
              3318                                                • Dimensione aziendale (numero
   Hanno stipulato in due anni                                      addetti)
almeno un contratto Cloud (totale                                 • Settore di appartenenza
     circa 6600 contratti)
Osservatorio Cybersecurity & Data Protection
                                         Le conclusioni della Ricerca                    15.09.21                 #OCDP21

             17.000 – 19.000                                        14.000 – 15.000
       Giornate uomo destinate ogni anno                            Giornate uomo destinate
        alla valutazione della compliance                          ogni anno alla valutazione
         dei fornitori e dei subfornitori alla                     della sicurezza dei fornitori
       normativa sui dati personali da parte                        e dei subfornitori da parte
               delle grandi imprese*                                  delle grandi imprese *

      31.000 – 34.000                                                       Stima delle
Giornate uomo destinate ad attività di                              giornate/uomo che le 3318
 valutazione della compliance e della                                 grandi imprese hanno
  sicurezza di fornitori e subfornitori                             investito nelle analisi (154
               ogni anno                                                       FTE)
                                                                            *Valore stimato che oscilla in base alla
                                                                            frequenza dell’attività di valutazione
Gabriele Faggioli
  Presidente Clusit
  Responsabile Scientifico
  Osservatorio Cybersecurity & Data Protection

faggioli@mip.polimi.it
FRANCESCA GAUDINO      ELISA ROMANO
       PARTNER            DATA PROTECTION &
    BAKER MCKENZIE   INFORMATION SECURITY OFFICER
                      AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
Whistleblowing e Data Privacy:
le nuove sfide del compliance officer per tutelare segnalanti e
aziende
ECEC Conference 2021 | 7 ottobre 2021

                      Avv. Elisa Romano - Data Protection & Information Security Officer - Lamborghini
               Avv. Francesca Gaudino - Head of Data Protection and Cybersecurity - Baker McKenzie
Gli interessati:                    Il «sistema                             Dopo una
     segnalanti e                      whistleblowing»                       segnalazione:
       segnalati                                                            le investigazioni
La Direttiva UE 2019/1937 amplia    Identificazione di una persona o       Ricevimento e seguito ad una
  esponenzialmente la platea di              servizio dedicati.                   segnalazione.
    interessati e le modalità di    Regolamentazione ruoli privacy          Investigazioni e diritti degli
    segnalazione, con relativa     dei soggetti coinvolti e rapporti con   interessati, in particolare del
 complessità degli adempimenti.         terzi fornitori di servizi. La              segnalato.
                                    condivisione di dati intra-gruppo.
1
    Gli interessati -
    adempimenti e
    criticità
Informare gli interessati
Segnalanti e segnalati

◼   Obbligo di informazione specifico per consentire una ‘decisione
    informata’, con una duplice profilo
    ➢   Artt. 13/14 GDPR
    ➢   informazioni chiare e facilmente accessibili sulla procedura di segnalazione
        interna ed anche esterna
◼   Lavoratori e soggetti diversi dai lavoratori, ad es. prestatori di servizi,
    distributori, fornitori e partner commerciali
    ➢   esposizione in un luogo ‘accessibile’
    ➢   pubblicazione su sito web istituzionale
    ➢   formazione interna su etica e integrità – Codice di Condotta
Segnalazione e trattamento di dati personali
Principali criticità

◼   Base giuridica del trattamento

◼   Modalità di segnalazione - ricevere ed esaminare nella massima
    riservatezza le segnalazioni:
    •   orale: linea telefonica gratuita / altro sistema di messaggistica vocale
        (materiale utile a fini di prova)
    •   per iscritto: posta, cassetta per i reclami, piattaforma online - intranet o
        Internet
    •   di persona: su richiesta del segnalante e in tempi ragionevoli
Segnalazione e trattamento di dati personali
Principali criticità                               – ctd.
◼   Tempi di conservazione dei dati
    ▪   segnalazioni infondate/non rilevanti
    ▪   segnalazioni rilevanti

◼   L’espresso richiamo all’Art. 5 GDPR - Considerando 83 della Direttiva
    •   principio di proporzionalità, necessità - Privacy by Default
    •   principio di Privacy by Design

◼   Le segnalazioni anonime
2
    Il sistema
    whistleblowing
Persona o servizio dedicati
Identificazione e regolamentazione

◼   Identificazione in base alla specifica struttura aziendale, ma devono assicurare
    ➢   indipendenza

    ➢   assenza di conflitto di interessi

    ➢   in realtà piccole, anche il responsabile della privacy

◼   Ruolo privacy: assimilabile a quello dell’OdV?

◼   Altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte - il ruolo di una capogruppo
Persona o servizio dedicati - ctd.
Identificazione e regolamentazione

◼   Terzi fornitori della «piattaforma whistleblowing»: adeguate garanzie di rispetto di
    ➢ indipendenza
    ➢ riservatezza
    ➢ protezione dei dati e segretezza

◼   Il profilo della sicurezza: garanzia di ricevere ed esaminare nella massima
    riservatezza le segnalazioni

◼   Trasferimento dati in paesi terzi

◼   DPIA
3
    Il seguito delle
    segnalazioni
Il seguito delle segnalazioni
Identificazione e regolamentazione

◼   Archiviazione della segnalazione

◼   Investigazione interna
    ➢   procedura
    ➢   DPIA
    ➢   informazioni al segnalato

◼   Diritti privacy del segnalante e del segnalato

◼   Eventuali terzi coinvolti nel trattamento e flusso trans-frontaliero di dati
4
    Conclusioni
Avv. Francesca Gaudino
Partner, Head of Data Privacy and Cybersecurity

               Studio Professionale Associato a
                      Baker & McKenzie
                    Piazza Filippo Meda, 3
                        20121 Milano

       francesca.gaudino@bakermckenzie.com

Lo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie è parte di Baker & McKenzie International, uno studio legale
global con uffici sparsi nel mondo. In accordo con la comune terminologia usata nelle organizzazioni di servizi
professionali, il riferimento a "partner" indica una persona che ha posizione di partner, o equivalente, in questo tipo di
studi legali. Similarmente, il riferimento "ufficio" indica un ufficio di qualsiasi di questi studi legali.
© 2020 Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

bakermckenzie.com
FRANCESCO ALBIERI
                PRESIDENTE - AIIA
INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE DIRECTOR - WEBUILD
A VOI LA PAROLA!
Q&A session con i relatori

07/10/2021
ECEC 2021
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www.ecec-community.com
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