SOCIAL NETWORK E DEONTOLOGIA UN EQUILIBRIO POSSIBILE - ASPETTI GIURIDICI E SUGGERIMENTI OPERATIVI Avv. Marisa Marraffino ...

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SOCIAL NETWORK E DEONTOLOGIA UN EQUILIBRIO POSSIBILE - ASPETTI GIURIDICI E SUGGERIMENTI OPERATIVI Avv. Marisa Marraffino ...
SOCIAL NETWORK E DEONTOLOGIA
             UN EQUILIBRIO POSSIBILE

ASPETTI GIURIDICI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Avv. Marisa Marraffino
marisa@studiolegalemarraffino.com
marisa.marraffino@gmail.com
www.studiolegalemarraffino.com

IULM, Milano 26 gennaio 2017
DATI NUMERICI

1) Secondo l'Osservatorio Facebook oggi in Italia gli iscritti sono
oltre 27 milioni

2) Nel mondo gli utenti FB hanno superato un miliardo

3) In realtà i social Network attivi in Italia sono più di 200

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DEFINIZIONE GIURIDICA

 Facebook può essere definito un servizio della società
dell'informazione ai sensi dell'art. 1 par. 2 direttiva 98/48 CE. Il
servizio avviene mediante trasmissione di dati su richiesta
individuale.

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FACEBOOK PER LA CASSAZIONE

Facebook è un luogo aperto al pubblico, una piazza
immateriale aperta all’accesso di chiunque utilizzi la
rete, che consente un numero indeterminato di
accessi. (Corte di cassazione 11.07.2014 n. 37596
con riferimento al reato di molestie, art. 660 c.p.)

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IL CONTRATTO

Il Contratto che gli utenti sottoscrivono al momento dell'iscrizione può essere considerato
un contratto di licenza d'uso non esclusiva.

Gli utenti cedono a Facebook e ai terzi cessionari pubblicitari tutto quello che
pubblicano sul proprio profilo

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FACEBOOK NON EQUIVALE ALLA STAMPA

 Facebook equivale alla stampa soltanto a fini
  sanzionatori

 Il titolare della bacheca non risponde per omesso
  controllo sui contenuti pubblicati da altri

 I contenuti diffamatori pubblicati su Facebook
  possono essere sequestrati

 Le pene per la diffamazione a mezzo FB sono le
  stesse della diffamazione a mezzo stampa: art.
  595/3 c.p. Facebook è «un mezzo di pubblicità»

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FACEBOOK NON EQUIVALE ALLA STAMPA

«Facebook non è inquadrabile nel concetto di
stampa, ma è un servizio di rete sociale, lanciato nel
2004 e basato su una piattaforma software scritta in
vari linguaggi di programmazione; offre servizi di
messaggistica privata ed instaura una trama di
relazioni tra più persone all’interno dello stesso
sistema».
(Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza del
29.01.2015 n. 31022)

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LE CONDOTTE

 POSTARE SULLA     POSTARE SULLA   POSTARE O LINKARE
                                    ARTICOLI (O POST)   MIMI
                                                           PIACE
                                                             PIACE
PROPRIA BACHECA   BACHECA ALTRUI
                                     SCRITTI DA ALTRI

                                                   8
DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL NETWORK

 Prevista e Punita dall’art. 595/3 c.p. E NON aggravata dall’art. 1 della legge
47/48 (legge sulla stampa), come avveniva nei primi capi di imputazione.

Corte di cassazione 8.06.2015 n. 24431

Anche se l’utente ha impostato i filtri per la privacy, consentendo la visione dei
propri posta solo a una ristretta cerchia di «amici», i social network consentono
di raggiungere una pluralità indistinta di persone

Tribunale di Livorno sentenza 2/10/2012 n. 38912

La comunicazione su Facebook ha carattere pubblico in virtù dello spazio
virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che
entra in relazione con un numero indeterminato di utenti (…) la diffusione dei
post, inoltre, è potenzialmente incontrollata
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HATE SPEECH: L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO NELL’ATTIVITA’
                              GIORNALISTICA

FONTI:

- D.lgs 215/93 (cosiddetta legge Mancino)
- Art. 3 della costituzione (principio di uguaglianza)

                                                       10
LA LEGGE MANCINO

     • DISCRIMINAZIONE
NO
       DIRETTA

     • DISCRIMINAZIONE
NO
       INDIRETTA

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IN CONCRETO

1) Discriminazione diretta (art.2 D.lgs 215/03)

Quando per la razza o l’origine etnica una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un’altra in situazione analoga;

2) Discriminazione indiretta
Quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
un patto o un comportamento apparentemente neutri
possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone
                                             12
LE CONSEGUENZE

RISARCIMENTO DEL
DANNO (anche morale)

  CESSAZIONE DELLA
  CONDOTTA

     RIMOZIONE DEGLI
     EFFETTI

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ESEMPIO

CASO

TESTO GIURIDICO EDIZIONE SIMONE PER LA
PREPARAZIONE ALL’ESAME DA AVVOCATO.
Parere sulla fattispecie di incauto acquisto art. 712 c.p.

L’autore per distinguere l’incauto acquisto dalla
ricettazione deve individuare gli indici del sospetto che la
cosa acquistata provenga da reato e scrive così…

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ESEMPIO

«…quando ad esempio la cosa, nonostante il suo notevole
valore, sia offerta in vendita da un mendicante, da uno
zingaro o da un noto pregiudicato»

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LA SENTENZA

  TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza del 16.02.2015

- Dichiara il contenuto discriminatorio nei confronti della
  comunità Rom e Sinta;
- Ordina il ritiro della pubblicazione e l’ eliminazione
  della parola zingaro nelle edizioni successive
- Dispone il risarcimento danni di euro 1.000,00 a favore
  delle associazioni costituite

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INSULTI RAZZIALI A MEZZO FB

IL CASO

Un consigliere leghista scrive sulla propria bacheca
Facebook, rivolgendosi all’ex Ministro Kyenge:

«Se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita»

Per il Tribunale di Trento integra il reato di diffamazione
aggravata ex art. 3 L. 205/93.
Condanna 2.500,00 € di multa e 2.000,00 € di danno
morale per ciascuna parte civile costituita
                                                 17
L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO E il C.D. HATE SPEECH

La definizione del Consiglio d’Europa contenuta nel Protocollo
addizionale alla Convenzione sul Cybercrime limita l’hate speech ai
commenti razzisti, xenofobi, anti-semiti o altre forme di odio basata
sull’intolleranza.
• L’Anti Defamation League propone però una definizione di
cyberhate più onnicomprensiva, definendolo come “qualsiasi uso di
tecnologie di comunicazione elettronica per diffondere messaggi o
informazioni anti-semite, razziste, bigotte, estremiste o terroriste.
Queste tecnologie di comunicazione includono Internet (ad es. siti
web, social networks, user- generated content (web 2.0), siti di
appuntamenti, blogs, piattaforme di gaming online, instant messages
e la posta elettronica) così come qualsiasi altra tecnologia basata sul
computer o sui cellulari (ad es. i messaggi SMS)”

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SOCIAL NETWORK E MINORENNI
                    ESEMPI PRATICI

Bulla di Muravera 18/10/2016

I minori sono visibili in chiaro su Youtube

- Problemi giuridici
- Problemi deontologici

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ESEMPI PRATICI

Bulla di Genova 6/03/2015

I minori sono visibili in chiaro su Youtube

-   Problemi giuridici
-   Problemi deontologici
-   Spettatori passivi/attivi
-   La responsabilità del giornalista

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ESEMPI PRATICI

Arresto di Massimo Bossetti, 24/04/2015. Nel web
circolano in chiaro le foto dei figli minorenni tratte
da Facebook

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TUTELA RAFFORZATA: I MINORENNI

Il giornalista ha il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del
minore PRIMARIO.
Non si possono pubblicare, anche nel caso di un loro coinvolgimento
in un fatto di cronaca:
1) Nomi di minorenni;
2) Immagini;
3) Ogni altro particolare in grado di condurre all’identificazione di un
     minorenne
(art. 7 codice deontologico dei giornalisti, carta di Treviso, T.U.
Privacy, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo)
Cassazione penale 6 dicembre 2013 n. 27381

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Carta di Treviso
                  (aggiornata al 26.10.2006)

«Va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di
cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della
sua personalità, come autore, vittima o teste. Tale garanzia
viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare
positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto
familiare in cui si sta formando»

                                               23
Carta di Treviso
     (aggiornata al 26.10.2006)

       • Generalità dei genitori; indirizzo
NO       abitazione, scuola, parrocchia, ecc..

      • Foto, filmati televisivi non schermati,
NO      contenuti facebook

NO     • Sentimento pietoso, sensazionalismo

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Codice deontologico

Art. 7/3

Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia,
per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di
legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti
minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la
pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i
principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

I CODICI DEONTOLOGICI hanno valenza normativa avente funzione
vincolante per il professionista (Corte di Cass, Sez. Unite, sentenza del
20.12.2007 n. 26810)

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ESSENZIALITA’ DELLA NOTIZIA

Art. 137 T.U. PRIVACY

«In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico»

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Prostituzione minorile a Roma
         Avvertenza del Garante della privacy del 13 marzo 2014

CASO: Alcuni giornali hanno riportato il caso di una
parlamentare, il cui marito sarebbe stato coinvolto nei fatti di
cronaca riguardanti la nota vicenda della prostituzione
minorile a Roma.

In molti articoli comparivano i nomi dei figli minori della
coppia.

AVVERTENZA: «La tutela della riservatezza e della dignità
personale deve essere garantita anche ai personaggi pubblici,
che hanno diritto a vedere rispettata, seppure in forma
attenuata, la loro sfera privata, evitando ogni forma di
accanimento»
                                                        27
DETTAGLI ANATOMICI
                  MORBOSITA’ DELLA NOTIZIA

Integra la violazione dell’art. 137 T.U. PRIVACY la
pubblicazione di dettagli anatomici relativi a ferite mortali
riscontrate sul corpo della vittima in quanto quei dettagli
sono «volti a suscitare nient’altro che una morbosa
attenzione del lettore sui particolari dell’evento lesivo e
quindi inutili rispetto allo scopo di informare su un evento
di interesse pubblico già ampiamente noto nei suoi aspetti
principali, con un effetto non rispettoso del principio di
essenzialità dell’informazione e lesivo della dignità della
persona».
(Corte di Cassazione, sentenza del 16 aprile 2015 n.
7755/2015 con riferimento all’incidente di Lady D.)

                                               28
LE FOTO ESTRATTE DAI SOCIAL NETWORK

1) PROBLEMI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE (Sentenza Tribunale di Roma, 1
giugno 2015 n. 12076);

2) Esattezza dei dati trattati (art. 11, comma 1, lettera a) del TU PRIVACY;

3) NON basta la rettifica. Necessità di cancellare le foto «sbagliate» anche
dall’archivio storico on line;

4) L’interessato può far valere i propri diritti anche in sede civile ed
eventualmente penale

                                                               29
LE FOTO ESTRATTE DEI MINORI SU FB

Tribunale di Livorno, sentenza del
           17.01.2013

        Il giudice ordina la disattivazione del
                profilo FB di un minore

       Il giudice ordina la rimozione delle foto
         della figlia dal profilo FB della madre

                                          30
IL DIRITTO ALLA PRIVACY DEI MINORI

FONTI    Art. 136 T.U. Privacy

         Art. 137 T.U. Privacy

         Art. 6 Codice deontologico
         (essenzialità, richiamato dall’art. 139 T.U.)
IL DIRITTO DI CRONACA

ESSENZIALITA’   INTERESSE PUBBLICO       ESATTEZZA

                                        32
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

LE INIZIALI NON SEMPRE SONO                     SE UNITE AD ALTRI ELEMENTI
         CONSENTITE                           IDENTIFICATIVI (FOTO IMMOBILE
                                                     RESIDENZA, ECC…)

            IL PRESUPPOSTO DEL GARANTE E’ CHE LA DIFFUSIONE DEI
           DATI POSSA ARRECARE DANNO AL MINORE. IL RISCHIO NON
             SUSSISTE QUANDO IL SERVIZIO DA’ POSITIVO RISALTO AL
                  MINORE E AL PROPRIO CONTESTO FAMILIARE.
            GIUDIZIO AFFIDATO IN PARTE ALLA DISCREZIONALITA’ DEL
                                GIORNALISTA
LE FOTO SCATTATE IN LUOGO PUBBLICO

La legge sul diritto d’autore, LEGGE 633/1941, (art. 97),
prevede un’esimente per le foto scattate in pubblico. Tale
deroga non è prevista però dalla legge sulla Privacy con
riferimento ai minori (D.lgs 196/2003). Le fotografie sono
dati personali. In più il minore gode della tutela rafforzata
accordata anche dalla Convenzione di New York, ratificata
in Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176.

                                                      34
I PRECEDENTI

Il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel
giudizio di bilanciamento degli opposti valori costituzionali
(diritto di cronaca e diritto alla privacy), considerato
assolutamente preminente, secondo le norme richiamate
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

(Corte di cassazione sentenza 5 settembre 2006 n. 19069)

Caso della foto del minore sulla spiaggia in compagnia di
una nota attrice e del padre

                                             35
LA NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 3 Convenzione di New York:

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia
delle istituzioni pubbliche o private, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente»

                                               36
SINTESI

     Foto di minori               Foto del minore che     Se la foto del minore
SI   scattate in pubblico
     che non recano
                                  denotano il rapporto
                                  positivo col genitore
                                                          può agevolare le
                                                          indagini.
     danno alla                   famoso (acquisite       Casi di bambini
     personalità (svago,          senza inganno)          scomparsi
     gioco), giustificate da
     un interesse pubblico
     (se vi è il consenso
     dei genitori)

     Se la foto non è             Se la foto del minore Foto scattate in
NO   rilevante ai fini della      è pubblicata su un     pubblico se ledono la
     descrizione del fatto        social network, non    dignità o il decoro del
                                  può                    minore
                                  automaticamente
                                  essere pubblicata su
                                  un giornale
                                  (cambiamento di
                                  finalità)             37
FOTO PUBBLICATE PER ERRORE

- RIMOZIONE IMMEDIATA DELLA FOTO;
- RISARCIMENTO DEL DANNO, RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE
RESPONSABILE

Danno morale transitorio, risarcibile in via equitativa

(Tribunale di Roma, sentenza del 30 giugno 2015 n. 14847)

                                                     38
FOTO PUBBLICATE PER ERRORE
                           GARANTE PRIVACY

IL CASO:

 Durante il terremoto in Abruzzo un giornale pubblica la notizia di
  una donna morta sotto le macerie

 La foto viene tratta da Facebook

 Si tratta di un’omonima, non della vittima

 La fotografia viene mandata in onda anche nei TG

                                                   39
LE CONSEGUENZE

 Il Garante ordina la rimozione dell’immagine anche dagli archivi
  storici del giornale e di tutte le emittenti televisive coinvolte

 Trasmette il provvedimento all’Ordine dei Giornalisti per i
  provvedimenti del caso

                                                   40
LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER

 Fin dove può arrivare la responsabilità di Facebook?
 Cosa sono obbligati a fare i provider in caso di contenuti illeciti?

                                                        41
LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER

                     Art. 16 D.lgs 70/2003

Il provider non è responsabile se:

                                       Appena messo a
Non è a conoscenza                       conoscenza,
 dell’attività illecita                   rimuove il
                                          contenuto

                                                 42
FILTRI PREVENTIVI
                          (art. 17 D.lgs 70/2003)

L’ISP non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza né ha un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite

Sentenza SCARLET/SABAM Corte di Giustizia UE del 24.11.11

«ll diritto dell’Unione vieta un’ingiunzione di un giudice nazionale
diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di
predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli scaricamenti
illegali di file»

                                                     43
IL CASO GOOGLE/VIVI DOWN

Sentenza Tribunale di Milano 24.02.2010 condanna tre dirigenti
  Google Italia per il reato di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003, per
  aver omesso del tutto l'informativa privacy art. 13 T.U. Privacy.

Corte d’Appello Milano, sentenza 21.12.2012: assolve i tre dirigenti.

Corte di Cassazione, sentenza 17.12.2013, conferma la sentenza
  della Corte di appello
LA MOTIVAZIONE

 “E' la persona che crea, invia o carica i
dati on line che deve essere ritenuto il
titolare del trattamento dei dati e non il
provider che fornisce gli strumenti”
Conseguenze

    I dirigenti                      La responsabilità
                    Non esiste un   penale ricade sugli
  Google sono         generale
       non                              utenti e sui
                     obbligo di        giornalisti che
rispondono del      sorveglianza
   reato di cui                       eventualmente
                      degli ISP      contribuiscono a
   all’art. 167
d.lgs 196/2003                           diffondere
                                      contenuti illeciti
IL PROBLEMA DELLA PROVA: LA CONSERVAZIONE DATI

II dati di traffico telefonico (numero chiamato, data, ora, durata della chiamata,
localizzazione del chiamante in caso di cellulare ecc.) e Internet (indirizzi e-mail
contattati, data, ora, durata degli accessi alla rete ecc.) non riguardano il contenuto
della comunicazione, ma sono comunque particolarmente delicati poiché consentono
di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.
La normativa vigente, art. 132 dlgs 196/2003, prevede infatti che i dati relativi al
traffico telefonico siano conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data di
comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, siano conservati dal fornitore
per dodici mesi dalla data della comunicazione.

                                                                    47
SERVER AMERICANI

E' possibile richiedere il contenuto delle conversazioni anche quando il server risiede
in America (nel caso di facebook), ma i tempi di conservazione dei dati sono molto
ridotti (30-90gg).

NON E' NECESSARIA UNA ROGATORIA, MA E' SUFFICIENTE UN DECRETO MOTIVATO
DEL PM

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ACQUISIZIONE DEI FILE DI LOG

In USA i file di log sono conservati per un periodo di tempo
basso che va dai 30 ai 90 giorni.
Nei casi dei reati commessi a mezzo Facebook è quest’ultimo
che dovrebbe inviare al PM che ne fa richiesta i log inerenti
l’invio dei messaggi. Importanza della rapidità nell’acquisizione
della prova digitale.

Per la Corte di cassazione, sentenza n. 18887 del 7.05.2014:

«Accettare passivamente i tempi di data retention degli altri
Stati costituisce una resa dello Stato di fronte alla complessità
dell'accertamento penale».
Importanza di attivarsi con tutti i mezzi di ricerca della prova.

                                                         49
PRIVACY E GIORNALISTICO: REGOLE DI CONDOTTA
Il diritto d’autore e i social network

          PRIVACY
                                     CRONACA

        Un bilanciamento possibile tra interessi
                    contrapposti
DATI SENSIBILI E STAMPA: REGOLE GENERALI
        Dati sensibili e stampa

Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il
consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la
tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione
sia "essenziale" ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico
dei giornalisti, e cioè indispensabile in considerazione
dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La
valutazione avviene caso per caso (Cass. Civ. 12.10.2012).
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E INTERCETTAZIONI

Art. 114 codice di procedura penale

 Non possono essere pubblicati anche parziale o per
riassunto di atti coperti dal segreto.

 Art. 329 codice di procedura penale

  Gli atti di indagine sono coperti dal segreto finché
l’imputato non possa averne conoscenza e comunque non
oltre le indagini preliminari
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE ARRESTI

Art. 114/6bis codice di procedura penale

«E’ vietata la pubblicazione dell’immagine di persona
 privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si
 trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro
 mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi
 consenta»
LE SANZIONI
                  (art. 115 c.p.p.)

Chiunque violi il divieto di pubblicazione è
     punito con due tipi di sanzioni
         Penale: art. 684 c.p. arresto fino a 30 giorni o
                   ammenda da € 51 a € 258

                          Disciplinare
IN CONCRETO

Il giornalista può pubblicare il contenuto di un’ordinanza di
custodia cautelare, comprensivo di intercettazioni, se
l’ordinanza è conosciuta agli imputati e ai loro difensori.

(Così di recente Corte di Cassazione Civile, sentenza del
10.10.2014 n. 21404)

N.B. Attenzione alla tutela dei terzi non indagati
REGOLA GENERALE

Tutti gli atti e i documenti di natura extraprocessuale
(fiscali, amministrativi, ecc…) acquisiti in un procedimento
sono pubblicabili.

(Sentenza Cassazione penale n. 346 del 4 aprile 2011)
ESEMPI
Sono pubblicabili:

1) Informazioni di garanzia;

2) L’interrogatorio dell’indiziato;

3) Intercettazioni conosciute dall’imputato;

4) Arresto e relativo verbale;

5) Notizie relative a una denuncia;

6) Tutto ciò che avviene in pubblica udienza (no in camera di
   consiglio)
IN CONCRETO

Pubblicare dati personali senza il consenso dell’interessato,
quando si violano i limiti del diritto di cronaca (art. 21
Cost.) integra il reato di trattamento illecito dei dati
personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003)
GIORNALISTI E TELECAMERE NASCOSTE
           Giornalisti e telecamere nascoste

Il giornalista è sempre obbligato a dichiarare le proprie
generalità e a rendere note le finalità della raccolta dei dati
salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa,
nei limiti dell’essenzialità della notizia.

(Art. 2 del codice deontologico dei giornalisti,
Provvedimento del Garante della Privacy del 5 luglio 2007)
PRIVACY E INTERFERENZE ILLECITE

Art. 615 bis codice penale

«Le immagini visibili senza l'ausilio di strumenti atti a
migliorarne o a consentirne la percezione sono da
considerarsi sottratte dalla tutela dell'art. 615 bis c.p. Per
cui, non integra la condotta penalmente rilevante e
sanzionata dall'art. 615 bis c.p. l'intervenuta videoripresa
di scene chiaramente visibili anche ad occhio nudo».

Cassazione penale, sentenza del 9 ottobre 2012, n. 45662
RIPRESE LECITE

1) riprese dell’interno automobili visibili ad occhio nudo
(Corte di cassazione 18 marzo 2008 n. 12042);

 2) riprese e/o foto dai parcheggi condominiali;

3) riprese delle persone visibili (anche a occhio nudo)
effettuate dall’esterno delle finestre e/o dai giardini delle
private abitazioni (se visibili dalla pubblica via).

Sentenza Corte di cassazione del 25 gennaio 2012 n. 18035
I LUOGHI VIETATI SENZA IL CONSENSO
DEGLI INTERESSATI. Art. 3 c. deontologico

     No             NO              NO

• case         • ospedali      • carceri
  private      • case di       • altri luoghi
• giardini       cura            di
  privati                        detenzione
DRONI E PRIVACY

Il nuovo regolamento ENAC del 16/7/2015 prevede che i droni
fino a 300 grammi, con velocità inferiore a 60 km/h, possano
volare senza una richiesta di autorizzazione all’ENAC e
senza un attestato di pilotaggio. Basta una semplice
dichiarazione all’Ente e la targhetta col nome del
proprietario e di chi effettua le riprese.
Non possono però volare sugli agglomerati urbani o con
concentrazione di persone, a meno che non siano
ancorati al suolo.
 Per il resto valgono le stesse regole in materia di privacy e
interferenze illecite nella vita privata
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