Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell'Estate di ...

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Danno non patrimoniale

Dal sistema bipolare al sistema
biforcuto: le linee guida della
Cassazione sul danno non
patrimoniale a dieci anni dalle
sentenze dell’Estate di San
Martino
di Giovanni Comandé

L’Autore ripercorre l’evoluzione del paradigma risarcitorio interpretando problematicamente i più
recenti orientamenti della terza sezione Corte di Cassazione.

La definizione medico-legale di danno                                      entità somatica e psichica ...”, “... se dunque la con-
biologico                                                                  dizione economica menomativa deve essere conce-
Il diritto, si sa, evolve in continuazione, e ciò è tanto                  pita piuttosto largamente nel considerare gli effetti
più vero per la responsabilità civile! Spesso il diritto                   della menomazione, cioè il danno, non ci si può
evolve in modo circolare, cioè con ritorni storici.                        limitare a quella che è la capacità produttiva diretta,
Ancora una volta ciò è forse ancora più vero per la                        ma seguire un criterio che abbracci ogni possibilità, in
responsabilità civile ed il risarcimento del danno alla                    atto ed in potenza, di quelle espressioni, ad effetto
persona in particolare. Si pensi, ad esempio, al riaf-                     anche indirettamente patrimoniale che sono condi-
fiorare ripetuto negli ultimi cento anni (1) di formule                    zionate da un’integrità organico - funzionale”.
e concetti quale il danno alla vita di relazione, alla                     Su questa base negli anni settanta del secolo
serenità familiare, il danno biologico. A volte le                         passato la giurisprudenza qualificò il danno bio-
formule riaffiorano ma con contenuti diversi. Esem-                        logico come la menomazione dell’integrità psico
plificativa in tal senso la nozione di danno biologico                     -fisica della persona, medico legalmente accerta-
originata dai medici legali Cazzaniga (2) e Gerin (3).                     bile che è risarcibile indipendentemente dai suoi
Nel 1928 il Cazzaniga argomentava: “Ai fini nostri                         effetti sul reddito ed integrante voci di danno,
meramente valutativi del danno di accertabilità tec-                       prima autonome, come il danno estetico, il
nico medica, ritengo sufficiente definire il danno                         danno alla sfera sessuale, il danno alla vita di
come la conseguenza economicamente valutabile                              relazione, il danno alla capacità lavorativa gene-
di una modificazione peggiorativa del modo di essere                       rica assorbendole in esso. Il danno biologico,
della persona fisica, cioè di una menomazione con                          quale lesione, descrive in modo omnicompren-
effetti economici dell’individuo considerato come                          sivo e secondo un paradigma teorico unitario le

    (1) Sia consentito rinviare a G. Comandé, Il danno esistenziale e          (3) C. Gerin, La valutazione medico-legale del danno alla per-
il “diritto pigro”, in G. Ponzanelli (a cura di), Critica del danno        sona in responsabilità civile, Atti Giornate Medico-Legali Triestine
esistenziale, Padova, 2003, 1-39.                                          (Trieste 14-15 settembre 195, Arti Grafiche Villaggio del Fanciullo,
    (2) A. Cazzaniga, Le basi medico-legali per la stima del danno         Trieste, 1954.
alla persona da delitto o quasi delitto, in Ist. Ed. sci., Milano, 1928.

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Danno alla persona

diverse epifanie con cui la giurisprudenza si era                    attività ordinarie intese come aspetti dinamico-
già confrontata (il danno estetico, il danno alla                    relazionali comuni a tutti”.
sfera sessuale, il danno alla vita di relazione, il
danno alla capacità lavorativa generica, ad esem-                    La definizione di danno biologico nel codice
pio). Dalla nozione medico-legale discendeva la                      delle assicurazioni private e i giochi in
logica propugnata da giurisprudenza e dottrina                       Cassazione
genovese a partire dagli anni ’70 del secolo                         Oggi gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni
passato di una liquidazione unitaria e uguale                        private precisano che “per danno biologico si intende
per tutti. Successivamente la nozione di danno                       la lesione temporanea o permanente all’integrità
biologico (4) assorbe in sé il significato ascritto                  psico-fisica della persona, suscettibile di accerta-
ad un concetto diverso, quello di danno alla                         mento medico-legale, che esplica un’incidenza nega-
salute che nel momento liquidatorio/valutativo                       tiva sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
dei danni conseguenti alla menomazione consi-                        relazionali della vita del danneggiato, indipendente-
dera gli aspetti dinamico-relazionali e l’impatto                    mente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di
sulla vittima effettiva in ogni suo profilo. Così                    produrre reddito”.
anche dal punto di vista medico-legale il danno                      La lett. e) del comma 2 dell’art. 138 per le lesioni di
biologico (acquisendo il concetto del danno alla                     non lieve entità precisa che “al fine di considerare la
salute) poteva essere inteso dalla SIMLA, al                         componente del danno morale da lesione all’inte-
convegno di Riccione del 2001, consistere                            grità fisica, la quota corrispondente al danno biolo-
“nella menomazione permanente e/o temporanea                         gico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lett.
all’integrità psico-fisica della persona, compren-                   da a) a d) [valore pecuniario da attribuire a ogni
siva degli aspetti dinamico - relazionali, passibile                 singolo punto di invalidità comprensivo dei coeffi-
di accertamento e di valutazione medico legale                       cienti di variazione corrispondenti all’età del sog-
ed indipendente da ogni riferimento alla capa-                       getto leso per le menomazioni tra 1 e 10%] è
cità di produrre reddito”. L’ord. n. 7513/                           incrementata in via percentuale e progressiva per
2018 (5), della III Sez. civ. del Supremo collegio,                  punto, individuando la percentuale di aumento di
riprende questa nozione facendo dell’espressione                     tali valori per la personalizzazione complessiva della
“danno dinamico-relazionale” una perifrasi del                       liquidazione”.
concetto di danno biologico (con al suo interno                      Per le lesioni di lieve entità, invece, l’art. 139 al
la nozione di danno alla salute): “il danno bio-                     comma 3 impone che “Qualora la menomazione
logico consiste in una “ordinaria” compromis-                        accertata incida in maniera rilevante su specifici
sione delle attività quotidiane (gli “aspetti                        aspetti dinamico-relazionali personali documentati
dinamico-relazionali”); quando però esso, a                          e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia cau-
causa della specificità del caso, ha compromesso                     sato una sofferenza psico-fisica di particolare inten-
non già attività quotidiane comuni a tutti, ma                       sità, l’ammontare del risarcimento del danno,
attività “particolari” (ovvero i “particolari                        calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di
aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita                    cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice,
dovrebbe tenersi conto nella determinazione del                      con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
grado di invalidità permanente”. La decisione fa                     soggettive del danneggiato, fino al 20%. L’ammon-
propria una definizione medico-legale: “per                          tare complessivo del risarcimento riconosciuto ai
danno biologico deve intendersi non la semplice                      sensi del presente articolo è esaustivo del risarci-
lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma                 mento del danno non patrimoniale conseguente a
piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul                  lesioni fisiche.”.
modo di essere della persona (...). Il danno bio-                    Queste definizioni sono le ultime, pro tempore, a valle
logico misurato percentualmente è pertanto la                        degli aggiornamenti apportati dal legislatore dopo le
menomazione all’integrità psicofisica della per-                     cc.dd. sentenze di San Martino (6) e chiariscono
sona la quale esplica una incidenza negativa sulle

   (4) F.D. Busnelli, Il danno biologico. Dal “diritto vivente” al   Lauro - S. Landini - C. Sganga; in Resp. civ. prev., 2009, 38 ss. con
“diritto vigente”, Torino, 2001.                                     commento di P.G. Monateri - E. Navarretta - D. Poletti - P. Ziviz; in
   (5) Cass. 27 marzo 2018, n. 7513, Cass. 31 maggio 2018, n.        Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 102 ss., con commento di E.
13770, in questa Rivista, 2018, 4, 453, con nota di G. Ponzanelli.   Bargelli - G. Di Marzio - P. Cendon. Cfr. anche Cass., SS.UU., 11
   (6) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, in questa          novembre 2008, n. 26973, in Foro it., 2009, I, 120 ss. con com-
Rivista, 2009, 19 ss. con commento di A. Procida Mirabelli Di        mento di A. Palmeri - R. Pardolesi - R. Simone - G. Ponzanelli - E.

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come le conseguenze della menomazione della salute                      8) Il criterio della tolleranza così inteso funge da
possano essere ordinarie e mediamente uguali per                        valvola elastica per ammettere o escludere il risarci-
tutti (quindi anche sul piano liquidatorio) ovvero                      mento del pregiudizio non patrimoniale (anche nel
“specifiche ed eccezionali” (quindi da dimostrarsi in                   2018 ma non sono date indicazioni operative per
modo ulteriore rispetto alla menomazione per otte-                      discernere da caso a caso).
nerne il risarcimento). Già, le sentenze di San Mar-
tino, con qualche acrobazia, sia pur detto,                             Il c.d. “danno dinamico-relazionale” nella
ricostruivano un sistema per cui (tra parentesi gli                     più recente giurisprudenza di legittimità
allineamenti almeno formali con il più recente orien-                   Su questo quadro incidono in maniera significativa
tamento della III Sez., di cui meglio infra):                           alcune recenti decisioni come la sentenza Cass. n.
1) “[i]l danno non patrimoniale [va] inteso nella sua                   901/2018 della III Sez. che capitalizza magistral-
accezione più ampia di danno determinato dalla lesione                  mente le ripetute revisioni implicite (7) ai dicta
di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza             delle SS.UU. del 2008, identificando dapprima il
economica”; (anche nel 2018).                                           danno esistenziale con il danno agli aspetti dina-
2) Non esistono sotto voci di danno non patrimo-                        mico-relazionali della vita del soggetto che lamenti
niale che è categoria unica ed è sempre un danno                        una lesione della propria salute, per poi fare leva sul
conseguenza; (anche nel 2018).                                          carattere “relazionale” dell’apprezzamento dinamico
3) Mai in re ipsa: esso va allegato e dimostrato in                     per predicarlo “in tutti i casi di lesione di altri diritti
concreto (anche nel 2018).                                              costituzionalmente tutelati”.
4) “In particolare, non può farsi riferimento ad una                    Cambiandogli nome, “danno dinamico-relazionale”,
generica sottocategoria denominata ‘danno esistenziale’”                il sintagma “danno esistenziale” resuscita dopo 10
(non più, cambiata l’espressione in “danno relazio-                     anni in barba alle SS.UU. del 2008, e diventa addi-
nale” il sistema da bipolare si fa biforcuto: danno                     rittura “conseguenza omogenea della lesione - di
patrimoniale che si distingue in lucro cessante e                       qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costitu-
danno emergente e danno non patrimoniale che si                         zionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro
biforca in dolore interno e manifestazione dinamico                     diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla Carta
relazionale esterna).                                                   fondamentale.”.
5) Fuori dai casi previsti dal legislatore “l’interpreta-               Va detto la Corte correttamente ammette il tradi-
zione costituzionale dell’art. 2059 c.c., ... rimane                    mento e l’insubordinazione nomofilattica: “una
soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori               ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identi-
della persona presidiati da diritti inviolabili secondo                 ficato l’indispensabile situazione soggettiva protetta
Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n.                      a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto
15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che                           familiare e parentale, l’onore, la reputazione, la
[le] Sezioni unite fanno propri)”: la c.d. “ingiustizia                 libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al
costituzionalmente qualificata” (anche nel 2018).                       trattamento sanitario, quello all’ambiente, il diritto
6) Nei casi previsti dall’ordinamento “è risarcibile                    di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di
non soltanto il danno non patrimoniale conseguente                      difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa
alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili                  ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa
..., ma anche quello conseguente alla lesione di inte-                  analisi ed una conseguentemente rigorosa valuta-
ressi inerenti la persona non presidiati da siffatti                    zione, sul piano della prova, tanto dell’aspetto inte-
diritti, ma meritevoli di tutela in base all’ordina-                    riore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi
mento (secondo il criterio dell’ingiustizia ex art.                     aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la
2043 c.c.)” (anche nel 2018).                                           disistima di sé, la malinconia, la tristezza,) quanto
7) Ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non                     del suo impatto modificativo in pejus con la vita
patrimoniale soggiace, sull’an e sul quantum, al crite-                 quotidiana (il danno cd. Esistenziale... ovvero, se si
rio della tolleranza apprezzata secondo la coscienza                    preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla
sociale del momento storico (anche nel 2018, ma non                     vita di relazione).”. Ecco rediviva la formula del XIX
se ne fa più neppure cenno operazionale).                               secolo, brevemente riapparsa nel XX, superata dal

Navarretta; in Riv. dir. civ., 2009, II, 97 ss., con commento di F.D.      (7) Cass. 17 gennaio 2018, n. 901, in Foro it., 2018, I, 911 con
Busnelli. Cfr. altresì Aa.Vv., Il danno non patrimoniale, Guida         nota di G. Ponzanelli, I giudici e legislatore liquidano le sezioni unite
commentata alle decisioni delle SS.UU., 11 novembre 2008, nn.           in materia di danno non patrimoniale.
26972/3/4/5, Milano, 2009.

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Danno alla persona

danno alla salute e divenuta la nuova categoria                            lesione di altri interessi costituzionalmente tute-
acchiappa tutto.                                                           lati, va liquidato, non diversamente che nel caso
Da qui però con salto logico vengono fatti conseguire                      di danno biologico, tenendo conto tanto dei
l’universale presenza di “due aspetti essenziali della                     pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione
sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa                      con se stessa (la sofferenza interiore e il senti-
alterazione della vita quotidiana”. A poco vale appel-                     mento di afflizione in tutte le sue possibili forme,
larsi alla loro necessaria prova “caso per caso” visto                     id est il danno morale interiore), quanto di quelli
che l’uso di “tutti i mezzi di prova normativamente                        relativi alla dimensione dinamico-relazionale
previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le                 della vita del soggetto leso. Nell’uno come nel-
presunzioni)” apre la strada a dichiarazioni apoditti-                     l’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo
che meno censurabili tanto minore sarà il valore del                       accurata ed approfondita istruttoria”.
danno, poiché il costo di appellare potrebbe disin-                        In tempi non sospetti nel commentare l’ordi-
centivare la ricerca della giustizia.                                      nanza di rimessione alle SSUU (Est Travaglino)
Di fronte ad una sentenza apoditticamente argo-                            poi sfociata nelle citate SS.UU. del 2008 argo-
mentata con il notorio, le massime di esperienza,                          mentavo: “Il danno non patrimoniale non si
le presunzioni si potrebbe dire con De Gregori                             declina al plurale nel senso che emerge una
“Cercavi giustizia e incontrasti la legge” (“Il                            serie differente di voci di danno. Esso è uno
bandito e il campione”), rassegnati. In tal                                ma di esso, nella realtà operativa, si conoscono
modo, e contrariamente alle dichiarate aspira-                             epifanie diverse, atipiche nel senso che la perdita
zioni della III sezione, si legittima di fatto il                          può assumere forme diverse che progressiva-
danno in re ipsa e proprio per le ipotesi che                              mente l’ordinamento vaglia per ritenerle o
meno le meritano: quelle bagatellari.                                      meno risarcibili. Il percorso è analogo a quello
Questa medesima logica la si ritrova nel c.d. decalogo                     seguito per il danno patrimoniale i cui contenuti
della citata ord. 7513/2018 ai punti 8-10 che vale la                      oggettivi vengono progressivamente classificati
pena di riportare: “8) In presenza d’un danno alla                         nelle sole due forme descrittive previste: il
salute [rectius: di un danno biologico inteso come                         lucro cessante e il danno emergente. Queste si
menomazione della salute], non costituisce duplica-                        caratterizzano di volta in volta sub specie di
zione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una                         diminuzione di reddito, di maggiore lavoro
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno                         necessario per mantenere il livello di reddito,
biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarci-                    di danni a cose, di spese mediche e assistenziali,
mento dei pregiudizi che non hanno fondamento                              di modifiche alla abitazione, di acquisto necessi-
medico-legale, perché non aventi base organica ed                          tato, ad esempio, di supporti quali le sedie a
estranei alla determinazione medico-legale del grado                       rotelle o di protesi o di servizi riabilitativi, di
percentuale di invalidità permanente, rappresentati                        valore di sostituzione del bene danneggiato o
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore                   distrutto, di perdite economiche connesse a
dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la                  interruzione della produzione eccetera. Nessuno
disperazione).                                                             si sognerebbe di parlare di voci aggiuntive di
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguata-                              danni patrimoniali. Il metodo di valutazione e
mente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi                         prova costituisce un tratto descrittivo aggregante
non aventi base medico-legale, essi dovranno                               del danno patrimoniale: si calcola sulla base di
formare oggetto di separata valutazione e liqui-                           valori di mercato, non di valori soggettivi” (8) o
dazione (come è confermato, oggi, dal testo degli                          stipulativi. Ricondurre ad unitarietà il danno
artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati                            non patrimoniale significa costringere i giuristi
dall’art. all’articolo 1, comma 17, della legge 4                          (operatori e accademici) a lavorare sui criteri di
agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto                             prova e di liquidazione del singolo pregiudizio
l’unitaria definizione di ‘danno non patrimo-                              nell’alveo del loro apprezzamento necessaria-
niale’, distinguono il danno dinamico relazionale                          mente equitativo.” Oggi però questa logica bina-
causato dalle lesioni da quello ‘morale’).                                 ria ed essenziale, restata orfana di indicazioni
10) Il danno non patrimoniale non derivante da                             operative per selezionare le ipotesi meritevoli,
una lesione della salute, ma conseguente alla                              viene letta dalla III sez. come passpartout

   (8) G. Comandé, Dignità umana e parità di trattamento devono
guidare la “tipizzazione”, in Resp. e ris., 1° aprile 2008, n. 4, 48 ss.

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Speciale
                                                                                       Danno alla persona

risarcitorio incapace di offrire bussola e compasso                 nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato
all’interprete.                                                     dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto
                                                                    diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato
(segue) e le insanabili contraddizioni                              dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o
Tanto più che vi sono alcune insanabili contraddi-                  sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale”. Ma
zioni nell’incrociarsi delle decisioni del 2018 della III           afferma altresì che “Natura onnicomprensiva sta invece
Sez. civ.                                                           a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio
Se da un lato si afferma, citando la propria giurispru-             non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di
denza, che “il danno biologico (cioè la lesione della               tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di
salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e             danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di
quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile                  evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi
‘esistenziale’, e consistente nel peggioramento delle               a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia
condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in              minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd.
cui i l’illecito abbia violato diritti fondamentali della           Bagattellari” (corsivo nostro).
persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali                  Inoltre, come apprezzare il danno non patrimoniale
ontologicamente diversi e tutti risarcibili” (Cass. n.              nella sua fenomenologica complessità e nel suo rap-
13770/2018) (9).                                                    portarsi con il danno patrimoniale?
Per altro verso si chiosa (ord. n. 7513/2018) “La                   Muoviamo da esempi concreti. In primis, il caso in cui
lesione della salute risarcibile in null’altro consiste,            due diritti fondamentali siano stati violati dalla mede-
su quel medesimo piano, che nella compromissione                    sima condotta illecita. Si ipotizzi il caso di un abomi-
delle abilità della vittima nello svolgimento delle                 nevole crimine di stupro da cui discendano sul piano
attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare,               della menomazione della salute evidenti menomazioni
all’essere, all’apparire” tanto che “Se non avesse                  fisiche minori e ben più significative conseguenze sul
conseguenze ‘dinamico-relazionali’, la lesione della                piano psicologico e relazionale. Va da sé che una
salute non sarebbe nemmeno un danno medico-                         personalizzazione del danno alla salute che si limitasse
legalmente         apprezzabile     e     giuridicamente            ad aumentare ai valori massimi quelli per esempio delle
risarcibile”.                                                       tabelle milanesi non sarebbe in grado di rispondere alle
Pur ipotizzando di accettare la dicotomia descrittiva               evidenti esigenze riparatorie. Ma per ciò ci viene detto
dei danni non patrimoniali in “sofferenza interiore” e              nel 2018 dalla III sezione entra in gioco la “sofferenza
“sofferenza relazionale”, delle due l’una: o il danno               interiore” (il caro vecchio danno morale soggettivo,
alla salute/dinamico-relazionale è la specifica epifa-              diciamocelo!) e la “sofferenza relazionale” (“la signifi-
nia della sofferenza relazionale che si è in grado di               cativa alterazione della vita quotidiana”). Ebbene, ipo-
apprezzare oggettivamente grazie alla medicina legale               tizziamo sempre che non si proceda ad incrementare il
o il sistema non è più binario ma trinitario e questo ci            quantum di danno tabellare per la salute (alla luce della
pare più un dogma di fede che una argomentata                       particolare natura delle modalità lesive?), che si liquidi
dimostrazione.                                                      con giusta generosità il danno morale (sofferenza
Se il sistema rimane binario (uso volutamente questa                interna) rimane da liquidare il danno per le conse-
espressione cacofonica per evitare ulteriori confu-                 guenze “dinamico-relazionali”. Queste come saranno
sioni con la bipolarità del sistema basata sulla dico-              apprezzate? In base al peculiare mutato (e specifica-
tomia danno patrimoniale - danno non                                mente dimostrato, secondo la 7513/2018?) vivere quo-
patrimoniale) allora, seguendo la logica della ord.                 tidiano o secondo un apprezzamento di normalità?
7513/2018, ogni danno non patrimoniale che                          Ma a questo punto, mi corre l’obbligo di notare che
discenda dalla illecita violazione di un diritto darebbe            prima ancora della salute della vittima è stata violata
astrattamente luogo a una manifestazione interna e                  la sua dignità e libertà da cui discendono certo
una esterna (nelle relazioni con gli altri), in contrad-            secondo la “coscienza sociale” (avrebbero detto le
dizione per esempio con (Cass. 13770/2018; 901/                     SS.UU. del 2008) ben più serie conseguenze non
2018). Peraltro è proprio Cass. 901/2018 ad affermare               patrimoniali a dispetto di come le si voglia chiamare.
che “Natura unitaria [del danno non patrimoniale]                   Le liquidiamo? Come? Con che rapporto con il danno
sta a significare che non v’è alcuna diversità                      alla salute?

  (9) Cass. 31 maggio 2018, n. 13770, in questa Rivista, 2018, 4,
453, con nota di G. Ponzanelli.

Danno e responsabilità 2/2019                                                                                              159
Speciale
Danno alla persona

Passiamo ad un altro esempio concreto. Il danno alla         sia conseguenza della lesione almeno di un interesse
salute nel senso di conseguenza effettiva e dimostrata       giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento
del danno biologico (della menomazione dell’inte-            positivo”), ovvero
grità psicofisica) storicamente compensava per le            b) sia conseguente alla lesione di un diritto invio-
conseguenze complessive sulla vita della vittima             labile della persona come nello “sconvolgimento
effettiva. E perciò ha imposto correttamente la per-         della vita familiare provocato dalla perdita di
sonalizzazione del danno alle peculiarità del caso di        congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto
specie (per dirla con Corte cost. n. 184/1986). Ed           parentale)” ove il pregiudizio descritto come “di
ecco che il danno alla salute per chi, reso tetraplegico     tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti
dall’illecito, viveva all’ultimo piano di casa di edilizia   inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”
economica e popolare senza ascensore andava ade-             (così le SS.UU. del 2008).
guato alle peculiarità del caso poiché l’incidenza era       Piuttosto significa richiamare alla opportuna distin-
maggiore. La conseguenza logica sarebbe che ove              zione dei concetti e dei piani operativi. Una cosa,
liquidato un danno patrimoniale per la rimozione             infatti, è il danno in re ipsa che si pretende discendere
della barriera architettonica (diciamo un moderno            dalla mera violazione del diritto (ufficialmente bia-
montascale) andrebbe ricondotta la liquidazione              simato anche dalla III sez. del Supremo Collegio nella
peculiare (personalizzazione) ai valori normali. Sul         sua composizione del 2018) ed altra è il danno diffi-
piano del danno non patrimoniale non interagiscono           cilmente quantificabile anche sul piano probatorio
allo stesso modo la riconduzione artificiale (secondo la     (cui la III spalanca le porte). Una cosa, cioè, è la prova
III sezione) ai singoli diritti violati della fenomeno-      dell’an, se dalla lesione del diritto discenda un danno,
logia naturale?                                              altro è la prova della sua quantificazione esatta. A
Ciò non significa negare tutela risarcitoria quando la       questa si riferisce l’art. 1226: “Se il danno non può
“sofferenza morale determinata dal non poter fare”           essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato
derivi:                                                      dal giudice con valutazione equitativa”. Nel gioco
a) da una ipotesi prevista dal legislatore (come in caso     probatorio aperto dal Supremo Collegio però la
di reato) e purché sussista il requisito dell’ingiustizia    distinzione tende a farsi preoccupantemente assai
generica secondo l’art. 2043 c.c. (cioè “il pregiudizio      diafana.

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