I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l'Action 13 - Giuseppe Chillemi Agenzia delle ...

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I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l'Action 13 - Giuseppe Chillemi Agenzia delle ...
I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e
              divergenti. Parallelismo con l’Action 13.

                               Giuseppe Chillemi
                             Agenzia delle entrate
               Divisione Contribuenti – DCGC – Settore Controllo
                           Ufficio Accordi preventivi

                            Webinar 4 giugno 2021

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I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l'Action 13 - Giuseppe Chillemi Agenzia delle ...
I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e
                  divergenti. Parallelismo con l’Action 13.

Sommario
 La disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al
  principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento.
 Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation.
 Adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di prezzi di trasferimento, alle migliori
  pratiche internazionali.
 I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e
  divergenti.
 Conclusioni.

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I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l'Action 13 - Giuseppe Chillemi Agenzia delle ...
La disciplina concernente la documentazione idonea

La disciplina – introdotta dall’articolo 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – presenta una duplice utilità: da un lato, risponde a
un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati
dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall’altro, incrementa l’efficacia dell’azione di
valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di controllo condotta dall’Amministrazione
finanziaria.

La disciplina non individua un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione idonea, bensì un
onere a carico del contribuente al fine di incentivare l’atteggiamento collaborativo dello stesso e l’adesione alla
disciplina in un’ottica di adempimento spontaneo.

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I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l'Action 13 - Giuseppe Chillemi Agenzia delle ...
La disciplina concernente la documentazione idonea

Obbligo (o obbligazione) = situazione giuridica soggettiva ove un soggetto è tenuto ad un certo
comportamento, la cui esecuzione (in caso di inadempimento) può essere anche ottenuta coattivamente.
Onere = situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava l’onere è
tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza:
 si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole; o
 non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole.
Il soggetto sul quale grava un onere, pertanto, è libero di tenere o meno il comportamento, ma il mancato
adempimento dell'onere, pur non dando luogo ad alcuna sanzione, comporta il realizzarsi dell'effetto giuridico
sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole.

In che cosa consiste l’onere per il contribuente?
• Predisposizione della documentazione idonea.
• Sottoscrizione della documentazione idonea.
• Invio della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea.

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La disciplina concernente la documentazione idonea

L’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 ha aggiunto il comma 2-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 15 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante
la revisione del sistema sanzionatorio – in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23
(c.d. delega fiscale) – la disciplina risulta contenuta nell’articolo 1, comma 6, e nell’articolo 2, comma 4-ter,
del d. lgs. n. 471/1997.
                                             Articolo 1, comma 6 d. lgs. n. 471/1997                                                                                            Articolo 2, comma 4-ter d. lgs. n. 471/1997

 In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110,   In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110,
 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una               comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione
 differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o          delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per
 di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in                 l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
 apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore           600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività
 normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui        istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito
 al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi           provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei
 indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.                                       prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
                                                                                                                                       precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in
                                                                                                                                       assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

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Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un vivace dibattuto sulla necessità di individuare un adeguato “set
documentale”.

                            2013                                                 2014                                              2015                                             2017

                     19 luglio 2013                                         30 gennaio 2014                                      05 ottobre 2015                                 10 luglio 2017
               Action13 - Re-examine TPD                       Discussion Draft on TPD and CbC Reporting      Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting –   OECD TPG for Multinational Enterprises and Tax
                                                                                                                             Action 13 – Final Report                           Administrations

                     30 luglio 2013                                        23 febbraio 2014
                   White Paper on TPD                      Pubblic Comments Discussion Draft on TPD and CbC
                                                                               Reporting

                   3 ottobre 2013
  Memorandum on Describing certain issues related to TPD
                 and CbC Reporting

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Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation

Il Capitolo V delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali si articola in cinque parti:
A. Introduction.
B. Objectives of transfer pricing documentation requirements.
C. A three-tiered approach to transfer pricing documentation.
D. Compliance issues (contemporaneous documentation; time frame; materiality; retention of documents;
frequency of documentation updates; language; penalties; confidentiality, other issues).
E. Implementation.

                             B. Objectives of transfer pricing documentation requirements                                                                     C. A three-tiered approach to transfer pricing documentation

5.5 Three objectives of transfer pricing documentation are:                                                                    5.16 In order to achieve the objectives described in Section B, countries should adopt a standardised approach to transfer
1. to ensure that taxpayers give appropriate consideration to transfer pricing requirements in establishing prices and other   pricing documentation. This section describes a three-tiered structure consisting of (i) a master file containing
conditions for transactions between associated enterprises and in reporting the income derived from such transactions in       standardised information relevant for all MNE group members; (ii) a local file referring specifically to material transactions of
their tax returns;                                                                                                             the local taxpayer; and (iii) a Country-by-Country Report containing certain information relating to the global allocation of
2. to provide tax administrations with the information necessary to conduct an informed transfer pricing risk assessment;      the MNE’s income and taxes paid together with certain indicators of the location of economic.
and
3. to provide tax administrations with useful information to employ in conducting an appropriately thorough audit of the
transfer pricing practices of entities subject to tax in their jurisdiction, although it may be necessary to supplement the
documentation with additional information as the audit progresses.

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Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation
Gli allegati al Capitolo V delle Linee Guida delineano la struttura del Masterfile, la struttura del Local File
e un apposito template riguardante il Country-by-Country Reporting.
                                                                                                    Annex I to Chapter V
                                                                                         Transfer Pricing Documentation – Master file

 Organisational structure                  •    Chart illustrating the MNE’s legal and ownership structure and geographical location of operating entities.

                                           General written description of the MNE’s business including:
                                           •    Important drivers of business profit;
                                           •    A description of the supply chain for the group’s five largest products and/or service offerings by turnover plus any other products and/or services amounting to more than 5% of group
                                                turnover. The required description could take the form of a chart or a diagram;
 Description of MNE’s business(es)         •    A list and brief description of important service arrangements between members of the MNE group, other than research and development (R&D) services, including a description of […];
                                           •    A description of the main geographic markets for the group’s products and services that are referred to in the second bullet point above;
                                           •    A brief written functional analysis describing the principal contributions to value creation by individual entities within the group, i.e. key functions performed, important risks
                                                assumed, and important assets used;
                                           •    A description of important business restructuring transactions, acquisitions and divestitures occurring during the fiscal year.

                                           •    A general description of the MNE’s overall strategy for the development, ownership and exploitation of intangibles, […].
                                           •    A list of intangibles or groups of intangibles of the MNE group that are important […] and which entities legally own them.
 MNE’s intangibles
                                           •    A list of important agreements among identified associated enterprises related to intangibles, […].
 (as defined in Chapter VI of TPG)
                                           •    A general description of the group’s transfer pricing policies related to R&D and intangibles.
                                           •    A general description of any important transfers of interests in intangibles among associated enterprises during the fiscal year […].

                                           •    A general description of how the group is financed, including important financing arrangements with unrelated lenders.
 MNE’s intercompany financial activities   •    The identification of any members of the MNE group that provide a central financing function for the group, including […].
                                           •    A general description of the MNE’s general transfer pricing policies r elated to financing arrangements between associated enterprises.

                                           •    The MNE’s annual consolidated financial statement for the fiscal year concerned if otherwise prepared for financial reporting, regulatory, internal management, tax or other purposes.
 MNE’s financial and tax positions         •    A list and brief description of the MNE group’s existing unilateral advance pricing agreements (APAs) and other tax rulings relating to the allocation of income among countries.

                                                                                                                                                                                                                                    8
Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation
                                                                                                     Annex II to Chapter V
                                                                                           Transfer Pricing Documentation – Local file

                              •    A description of the management structure of the local entity, a local organisation chart, and a description of the individuals to whom local management reports and the country(ies) in which such
                                   individuals maintain their principal offices.
Local entity                  •    A detailed description of the business and business strategy pursued by the local entity including an indication whether the local entity has been involved in or affected by business restructurings or
                                   intangibles transfers in the present or immediately past year and an explanation of those aspects of such transactions affecting the local entity.
                              •    Key competitors.

                              For each material category of controlled transactions in which the entity is involved, provide the following information:
                              •    A description of the material controlled transactions (e.g. procurement of manufacturing services, purchase of goods, provision of services, loans, financial and performance guarantees, licences of
                                   intangibles, etc.) and the context in which such transactions take place.
                              •    The amount of intra-group payments and receipts for each category of controlled transactions involving the local entity (i.e. payments and receipts for products, services, royalties, interest, etc.)
                                   broken down by tax jurisdiction of the foreign payor or recipient.
                              •    An identification of associated enterprises involved in each category of controlled transactions, and the relationship amongst them.
                              •    Copies of all material intercompany agreements concluded by the local entity.
                              •    A detailed comparability and functional analysis of the taxpayer and relevant associated enterprises with respect to each documented category of controlled transactions, including any changes
                                   compared to prior years.
                              •    An indication of the most appropriate transfer pricing method with regard to the category of transaction and the reasons for selecting that method.
Controlled transactions       •    An indication of which associated enterprise is selected as the tested party, if applicable, and an explanation of the reasons for this selection.
                              •    A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology.
                              •    If relevant, an explanation of the reasons for performing a multi-year analysis.
                              •    A list and description of selected comparable uncontrolled transactions (internal or external), if any, and information on relevant financial indicators for independent enterprises relied on in the transfer
                                   pricing analysis, including a description of the comparable search methodology and the source of such information.
                              •    A description of any comparability adjustments performed, and an indication of whether adjustments have been made to the results of the tested party, the comparable uncontrolled transactions, or both.
                              •    A description of the reasons for concluding that relevant transactions were priced on an arm’s length basis based on the application of the selected transfer pricing method.
                              •    A summary of financial information used in applying the transfer pricing methodology.
                              •    A copy of existing unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax rulings to which the local tax jurisdiction is not a party and which are related to controlled transactions described above.

                              •    Annual local entity financial accounts for the fiscal year concerned. If audited statements exist they should be supplied and if not, existing unaudited statements should be supplied.
Financial information         •    Information and allocation schedules showing how the financial data used in applying the transfer pricing method may be tied to the annual financial statements.
                              •    Summary schedules of relevant financial data for comparables used in the analysis and the sources from which that data was obtained.

                                                                                                                                                                                                                                             9
Adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di prezzi di trasferimento,
                     alle migliori pratiche internazionali

L’articolo 59, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, ha sostituito il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir.

                                                                                                      Articolo 110, comma 7 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

 I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono
 determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
 anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
 essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.

 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
                                                                               Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

 Articolo 8 – Documentazione
 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.
 2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei
 prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del
 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, fermo restando che:
 a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il
 metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
 b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l'inidoneità della stessa.

                                                                                                                                                                                                                                                                  10
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi
                              comuni e divergenti
                      Provvedimento del 23 novembre 2020                                                     Provvedimento del 29 settembre 2010                                                      Elementi comuni e divergenti

 2. Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2 comma         2. Documentazione idonea di cui all’art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre           Elementi comuni
 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471                                 1997, n. 471                                                                         Composizione della documentazione idonea.
 2.1 La documentazione idonea è costituita da:                                           …] la stessa è costituita da:                                                        Finalità del Masterfile e della Documentazione Nazionale.
 a) un documento denominato Masterfile; e da                                             a) un documento denominato Masterfile;
 b) un documento denominato Documentazione Nazionale.                                    b) un documento denominato Documentazione Nazionale.                                 Elementi divergenti
 2.2 Masterfile                                                                          2.1. Masterfile                                                                      Struttura dei documenti.
 Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e deve            Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato
 essere articolato nei seguenti capitoli e paragrafi, ciascuno contenente le             nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le
 informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali          informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali
 indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di       indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di
 un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da   un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e
 specifiche politiche di prezzi di trasferimento. […]                                    commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di
 2.3 Documentazione Nazionale                                                            trasferimento. […]
 La Documentazione Nazionale raccoglie le informazioni concernenti le                    2.2. Documentazione Nazionale
 operazioni infragruppo relative all’entità locale, articolate in capitoli,              La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e
 paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla        deve essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno
 relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi      contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori
 quadre. […]                                                                             eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre […]
                                                                                         3. Documentazione idonea per le società holding appartenenti ad un gruppo
                                                                                         multinazionale […]
                                                                                         4. Documentazione idonea per le società sub-holding appartenenti ad un gruppo
                                                                                         multinazionale […]
                                                                                         5. Documentazione idonea per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo
                                                                                         multinazionale […]

 3. Documentazione relativa alle stabili organizzazioni                                  6. Documentazione idonea per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non      Elementi comuni
 3.1. Per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non            residenti                                                                            Conferma, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese
 residenti di cui all’articolo 162 del TUIR si applicano, in quanto compatibili, i       Per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, si applica,        non residenti, dell’applicazione dei punti 2.2 e 2.3 del Provvedimento.
 punti 2.2 e 2.3.                                                                        quanto previsto dai paragrafi 3, 4 e 5, a seconda che il soggetto non residente di
 3.2. Per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili                    cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come       Il Provvedimento 2020 prende in considerazione anche le stabili organizzazioni
 organizzazioni all’estero si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3.       società holding, sub-holding o impresa controllata, appartenente a un gruppo         all’estero di società residenti nel territorio dello Stato.
                                                                                         multinazionale.2.

                                                                                                                                                                                                                                                     11
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi
                              comuni e divergenti
                      Provvedimento del 23 novembre 2020                                                       Provvedimento del 29 settembre 2010                                                       Elementi comuni e divergenti

 4. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese                                  7. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese                                Elementi comuni
 4.1. Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui         Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui al         Conferma, per le piccole e medie imprese, della semplificazione
 ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 “Le operazioni infragruppo” della              par. 5.1.3 dell’art. 2.2 con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a         rappresentata dalla facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate
 Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a           quello a                                                                               condizioni, alcuni dati ed elementi delle operazioni infragruppo contenuti
 quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si      cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su   nella Documentazione Nazionale.
 basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli         informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di
 elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti            cui alle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 dell’art. 2.2 non subiscano modificazioni
 periodi di imposta.                                                                      significative in detti periodi di imposta.

 5.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale                               8.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale                             Elementi comuni
 5.1.1. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in              Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua            Modalità di redazione dei documenti (lingua).
 lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.         italiana. Tuttavia, nell’ipotesi di esibizione del Masterfile relativo all’intero      Modalità di presentazione della documentazione idonea.
 5.1.2. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal             gruppo prevista all’art. 4, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. […]
 legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma               Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni              Elementi divergenti
 elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della          pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e       Modalità di sottoscrizione della documentazione idonea.
 dichiarazione dei redditi.                                                               firmata in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma
 5.1.3. Tutta la documentazione di cui al presente provvedimento deve essere              elettronica. […]
 presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di cui al punto          La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico. […].
 5.2.1.

 5.2. Termini di consegna della documentazione                                            8.2. Termini di consegna della documentazione idonea                                   Elementi comuni
 5.2.1. La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve             La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria deve essere           Termini di consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria
 essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.                  effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del      se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di
 5.2.2. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di   controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di             disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle
 disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute         informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione            contenute nella documentazione predisposta.
 nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria predisposta ai           consegnata all’amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del presente
 sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni         Provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta          Elementi divergenti
 dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della                      ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle                  Termini di consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria.
 complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo               operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con
 sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia         i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria
 delle entrate non è vincolata all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e               non è vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18
 dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.          dicembre 1997, n. 471.

                                                                                                                                                                                                                                                         12
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi
                              comuni e divergenti
                                         Provvedimento del 23 novembre 2020                                                                     Provvedimento del 29 settembre 2010                                       Elementi comuni e divergenti

 5.3. Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea                                                         8.3. Estensione condizioni di efficacia della documentazione idonea              Elementi comuni
 5.3.1. La documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta         La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente              Modalità di redazione della documentazione (base
 cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del          alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di            annuale).
 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.                                                            applicazione del comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre                Modalità di conservazione della documentazione.
 5.3.2. La presentazione della documentazione nel corso di attività di controllo non vincola l’amministrazione finanziaria     1986, n. 917 e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi
 all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.       d’imposta soggetti ad accertamento secondo le regole ordinarie.                  Elementi divergenti
 471:                                                                                                                          La presentazione della Documentazione non vincola l’amministrazione              Valutazione della documentazione da parte degli
 a. quando, pur rispettando la struttura formale di cui ai punti 2.2 e 2.3 del presente provvedimento, la stessa non           finanziaria all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre        organi di controllo.
 presenta nel complesso, salvo quanto previsto dal punto 5.3.3, contenuti informativi completi e conformi alle                 1997, n. 471, quando:                                                            Giudizio in sede di accesso, ispezione o verifica e
 disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale; ovvero              - pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la        potere dell’Ufficio competente.
 b. quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero.                 documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta           Facoltà del contribuente di presentare la
 5.3.3. Salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.2, la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in         contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute            documentazione idonea con riguardo a una parte
 cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle     nel presente Provvedimento; ovvero quando                                        delle operazioni poste in essere.
 condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo alla accurata delineazione delle transazioni e     - le informazioni fornite nella documentazione esibita non
 all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di                 corrispondono in tutto o in parte al vero.
 determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal                Omissioni o inesattezze parziali e tali da non pregiudicare l’analisi dei
 contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.                                        verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l’omissione degli
 5.3.4. Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo   allegati indicati all’articolo 2.2 non costituiscono causa ostativa
 non costituiscono causa ostativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto       all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d. lgs. 18 dicembre 1997, n.
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.                                                                                         471.
 5.3.5. Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai punti         L’amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute
 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 deve essere effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di giudizio negativo, essere                nella Documentazione idonea per scopi diversi da quelli
 specificamente motivato. Rimane comunque fermo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale                istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo nel corso della
 giudizio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.                                                                             quale essa è esibita.
 5.3.6. L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi
 diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo.
 5.3.7. Resta ferma la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e 2.3 con riguardo a una parte
 delle operazioni poste in essere. In tal caso la disciplina di all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del
 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate
 idonee in base ai punti 5.3.3.

                                                                                                                                                                                                                                                          13
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi
                              comuni e divergenti
                                  Provvedimento del 23 novembre 2020                                                                       Provvedimento del 29 settembre 2010                                             Elementi comuni e divergenti

 6. Comunicazione del possesso della documentazione idonea                                                        9. Comunicazione del possesso della documentazione idonea                                       Elementi comuni
 6.1. Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2,            9.1. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi all’art. 1,      Modalità di comunicazione del possesso della
 comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia             comma 2-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471                                        documentazione idonea.
 delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In caso             Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto
 di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente            legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia delle               Elementi divergenti
 della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per correggere errori od omissioni derivanti dalla non                  entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.          Possibilità     di    integrare/modificare      la
 conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che               9.2. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea concernente               documentazione idonea effettuando una
 abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta             periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto       specifica    comunicazione        in    sede    di
 ovvero di un maggiore credito, la documentazione di cui all’articolo 1 comma 6, e all’articolo 2,                legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge       presentazione di una successiva dichiarazione
 comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 può essere integrata o modificata e la             30 luglio 2010 n. 122                                                                           presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del
 relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla                      Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto       decreto del Presidente della Repubblica 22
 presentazione della suddetta dichiarazione.                                                                      legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente periodi di imposta anteriori a quelli in       luglio 1998, n. 322.
 6.2. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del punto 6.1 effettuata entro il 31      corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito,
 dicembre 2020 e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di          con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010 n. 122, la relativa
 pubblicazione del presente provvedimento non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei          comunicazione all’Agenzia delle entrate è effettuata mediante trasmissione telematica
 casi in cui risulti applicabile l’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente          sulla base delle specifiche tecniche di cui all’allegato A al presente provvedimento. La
 punto si applica ai periodi d’imposta per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento,        trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata attraverso il servizio
 non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del                telematico Entratel anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3,
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e non siano iniziati accessi, ispezioni o                  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, ai fini del rispetto […].
 verifiche.

 7. Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto                                                                                                                                                            Novità
 Per utilizzare l’approccio semplificato di valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di                                                                                                          Documentazione da predisporre nel caso in cui il
 un’operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto di cui                                                                                                                contribuente scelga l’approccio semplificato di
 all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018, il                                                                                                                     valorizzazione di un’operazione infragruppo
 contribuente è tenuto a predisporre apposita documentazione con i contenuti di seguito indicati,                                                                                                                 consistente nella prestazione di servizi a basso
 articolata in sezioni, ciascuna contenente i dati e gli elementi desumibili dalla relativa titolazione e dalle                                                                                                   valore aggiunto, introdotto dall’articolo 7 del
 ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre.                                                                                                                                                    decreto del Ministro dell’Economia e delle
 7.1. Descrizione dei servizi infragruppo […].                                                                                                                                                                    Finanze 14 maggio 2018
 7.2. Contratti di fornitura dei servizi […].
 7.3. Valorizzazione delle operazioni […].
 7.4. Calcoli […].
 7.5. Alla documentazione di cui al punto 7 si applicano i termini di consegna di cui al punto 5.2.5.3.

                                                                                                                                                                                                                                                             14
Conclusioni

La disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio
di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali,
fin dalla sua introduzione, ha consentito all’Italia di allinearsi alla normativa prevista nella maggior parte degli
altri Stati industrializzati.

Le disposizioni attuative della disciplina contenute nel Provvedimento 2020, rappresentano una tappa
fondamentale nel percorso di adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di transfer pricing
documentation, alle migliori pratiche internazionali.

                                            Grazie per l’attenzione!

                                                                                                              15
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