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I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l’Action 13. Giuseppe Chillemi Agenzia delle entrate Divisione Contribuenti – DCGC – Settore Controllo Ufficio Accordi preventivi Webinar 4 giugno 2021 1
I due Provvedimenti ADE (2010 e 2020) a confronto: elementi comuni e divergenti. Parallelismo con l’Action 13. Sommario La disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento. Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation. Adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di prezzi di trasferimento, alle migliori pratiche internazionali. I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e divergenti. Conclusioni. 2
La disciplina concernente la documentazione idonea La disciplina – introdotta dall’articolo 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – presenta una duplice utilità: da un lato, risponde a un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall’altro, incrementa l’efficacia dell’azione di valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di controllo condotta dall’Amministrazione finanziaria. La disciplina non individua un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione idonea, bensì un onere a carico del contribuente al fine di incentivare l’atteggiamento collaborativo dello stesso e l’adesione alla disciplina in un’ottica di adempimento spontaneo. 3
La disciplina concernente la documentazione idonea Obbligo (o obbligazione) = situazione giuridica soggettiva ove un soggetto è tenuto ad un certo comportamento, la cui esecuzione (in caso di inadempimento) può essere anche ottenuta coattivamente. Onere = situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava l’onere è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza: si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole; o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole. Il soggetto sul quale grava un onere, pertanto, è libero di tenere o meno il comportamento, ma il mancato adempimento dell'onere, pur non dando luogo ad alcuna sanzione, comporta il realizzarsi dell'effetto giuridico sfavorevole o il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole. In che cosa consiste l’onere per il contribuente? • Predisposizione della documentazione idonea. • Sottoscrizione della documentazione idonea. • Invio della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea. 4
La disciplina concernente la documentazione idonea L’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha aggiunto il comma 2-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 15 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante la revisione del sistema sanzionatorio – in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. delega fiscale) – la disciplina risulta contenuta nell’articolo 1, comma 6, e nell’articolo 2, comma 4-ter, del d. lgs. n. 471/1997. Articolo 1, comma 6 d. lgs. n. 471/1997 Articolo 2, comma 4-ter d. lgs. n. 471/1997 In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 5
Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un vivace dibattuto sulla necessità di individuare un adeguato “set documentale”. 2013 2014 2015 2017 19 luglio 2013 30 gennaio 2014 05 ottobre 2015 10 luglio 2017 Action13 - Re-examine TPD Discussion Draft on TPD and CbC Reporting Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting – OECD TPG for Multinational Enterprises and Tax Action 13 – Final Report Administrations 30 luglio 2013 23 febbraio 2014 White Paper on TPD Pubblic Comments Discussion Draft on TPD and CbC Reporting 3 ottobre 2013 Memorandum on Describing certain issues related to TPD and CbC Reporting 6
Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation Il Capitolo V delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali si articola in cinque parti: A. Introduction. B. Objectives of transfer pricing documentation requirements. C. A three-tiered approach to transfer pricing documentation. D. Compliance issues (contemporaneous documentation; time frame; materiality; retention of documents; frequency of documentation updates; language; penalties; confidentiality, other issues). E. Implementation. B. Objectives of transfer pricing documentation requirements C. A three-tiered approach to transfer pricing documentation 5.5 Three objectives of transfer pricing documentation are: 5.16 In order to achieve the objectives described in Section B, countries should adopt a standardised approach to transfer 1. to ensure that taxpayers give appropriate consideration to transfer pricing requirements in establishing prices and other pricing documentation. This section describes a three-tiered structure consisting of (i) a master file containing conditions for transactions between associated enterprises and in reporting the income derived from such transactions in standardised information relevant for all MNE group members; (ii) a local file referring specifically to material transactions of their tax returns; the local taxpayer; and (iii) a Country-by-Country Report containing certain information relating to the global allocation of 2. to provide tax administrations with the information necessary to conduct an informed transfer pricing risk assessment; the MNE’s income and taxes paid together with certain indicators of the location of economic. and 3. to provide tax administrations with useful information to employ in conducting an appropriately thorough audit of the transfer pricing practices of entities subject to tax in their jurisdiction, although it may be necessary to supplement the documentation with additional information as the audit progresses. 7
Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation Gli allegati al Capitolo V delle Linee Guida delineano la struttura del Masterfile, la struttura del Local File e un apposito template riguardante il Country-by-Country Reporting. Annex I to Chapter V Transfer Pricing Documentation – Master file Organisational structure • Chart illustrating the MNE’s legal and ownership structure and geographical location of operating entities. General written description of the MNE’s business including: • Important drivers of business profit; • A description of the supply chain for the group’s five largest products and/or service offerings by turnover plus any other products and/or services amounting to more than 5% of group turnover. The required description could take the form of a chart or a diagram; Description of MNE’s business(es) • A list and brief description of important service arrangements between members of the MNE group, other than research and development (R&D) services, including a description of […]; • A description of the main geographic markets for the group’s products and services that are referred to in the second bullet point above; • A brief written functional analysis describing the principal contributions to value creation by individual entities within the group, i.e. key functions performed, important risks assumed, and important assets used; • A description of important business restructuring transactions, acquisitions and divestitures occurring during the fiscal year. • A general description of the MNE’s overall strategy for the development, ownership and exploitation of intangibles, […]. • A list of intangibles or groups of intangibles of the MNE group that are important […] and which entities legally own them. MNE’s intangibles • A list of important agreements among identified associated enterprises related to intangibles, […]. (as defined in Chapter VI of TPG) • A general description of the group’s transfer pricing policies related to R&D and intangibles. • A general description of any important transfers of interests in intangibles among associated enterprises during the fiscal year […]. • A general description of how the group is financed, including important financing arrangements with unrelated lenders. MNE’s intercompany financial activities • The identification of any members of the MNE group that provide a central financing function for the group, including […]. • A general description of the MNE’s general transfer pricing policies r elated to financing arrangements between associated enterprises. • The MNE’s annual consolidated financial statement for the fiscal year concerned if otherwise prepared for financial reporting, regulatory, internal management, tax or other purposes. MNE’s financial and tax positions • A list and brief description of the MNE group’s existing unilateral advance pricing agreements (APAs) and other tax rulings relating to the allocation of income among countries. 8
Indicazioni OCSE in materia di transfer pricing documentation Annex II to Chapter V Transfer Pricing Documentation – Local file • A description of the management structure of the local entity, a local organisation chart, and a description of the individuals to whom local management reports and the country(ies) in which such individuals maintain their principal offices. Local entity • A detailed description of the business and business strategy pursued by the local entity including an indication whether the local entity has been involved in or affected by business restructurings or intangibles transfers in the present or immediately past year and an explanation of those aspects of such transactions affecting the local entity. • Key competitors. For each material category of controlled transactions in which the entity is involved, provide the following information: • A description of the material controlled transactions (e.g. procurement of manufacturing services, purchase of goods, provision of services, loans, financial and performance guarantees, licences of intangibles, etc.) and the context in which such transactions take place. • The amount of intra-group payments and receipts for each category of controlled transactions involving the local entity (i.e. payments and receipts for products, services, royalties, interest, etc.) broken down by tax jurisdiction of the foreign payor or recipient. • An identification of associated enterprises involved in each category of controlled transactions, and the relationship amongst them. • Copies of all material intercompany agreements concluded by the local entity. • A detailed comparability and functional analysis of the taxpayer and relevant associated enterprises with respect to each documented category of controlled transactions, including any changes compared to prior years. • An indication of the most appropriate transfer pricing method with regard to the category of transaction and the reasons for selecting that method. Controlled transactions • An indication of which associated enterprise is selected as the tested party, if applicable, and an explanation of the reasons for this selection. • A summary of the important assumptions made in applying the transfer pricing methodology. • If relevant, an explanation of the reasons for performing a multi-year analysis. • A list and description of selected comparable uncontrolled transactions (internal or external), if any, and information on relevant financial indicators for independent enterprises relied on in the transfer pricing analysis, including a description of the comparable search methodology and the source of such information. • A description of any comparability adjustments performed, and an indication of whether adjustments have been made to the results of the tested party, the comparable uncontrolled transactions, or both. • A description of the reasons for concluding that relevant transactions were priced on an arm’s length basis based on the application of the selected transfer pricing method. • A summary of financial information used in applying the transfer pricing methodology. • A copy of existing unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax rulings to which the local tax jurisdiction is not a party and which are related to controlled transactions described above. • Annual local entity financial accounts for the fiscal year concerned. If audited statements exist they should be supplied and if not, existing unaudited statements should be supplied. Financial information • Information and allocation schedules showing how the financial data used in applying the transfer pricing method may be tied to the annual financial statements. • Summary schedules of relevant financial data for comparables used in the analysis and the sources from which that data was obtained. 9
Adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di prezzi di trasferimento, alle migliori pratiche internazionali L’articolo 59, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha sostituito il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir. Articolo 110, comma 7 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento. Articolo 8 – Documentazione 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, fermo restando che: a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria; b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non può, in ogni caso, comportare l'inidoneità della stessa. 10
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e divergenti Provvedimento del 23 novembre 2020 Provvedimento del 29 settembre 2010 Elementi comuni e divergenti 2. Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2 comma 2. Documentazione idonea di cui all’art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre Elementi comuni 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 1997, n. 471 Composizione della documentazione idonea. 2.1 La documentazione idonea è costituita da: …] la stessa è costituita da: Finalità del Masterfile e della Documentazione Nazionale. a) un documento denominato Masterfile; e da a) un documento denominato Masterfile; b) un documento denominato Documentazione Nazionale. b) un documento denominato Documentazione Nazionale. Elementi divergenti 2.2 Masterfile 2.1. Masterfile Struttura dei documenti. Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e deve Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato essere articolato nei seguenti capitoli e paragrafi, ciascuno contenente le nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e specifiche politiche di prezzi di trasferimento. […] commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di 2.3 Documentazione Nazionale trasferimento. […] La Documentazione Nazionale raccoglie le informazioni concernenti le 2.2. Documentazione Nazionale operazioni infragruppo relative all’entità locale, articolate in capitoli, La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla deve essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori quadre. […] eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre […] 3. Documentazione idonea per le società holding appartenenti ad un gruppo multinazionale […] 4. Documentazione idonea per le società sub-holding appartenenti ad un gruppo multinazionale […] 5. Documentazione idonea per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale […] 3. Documentazione relativa alle stabili organizzazioni 6. Documentazione idonea per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non Elementi comuni 3.1. Per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti Conferma, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese residenti di cui all’articolo 162 del TUIR si applicano, in quanto compatibili, i Per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, si applica, non residenti, dell’applicazione dei punti 2.2 e 2.3 del Provvedimento. punti 2.2 e 2.3. quanto previsto dai paragrafi 3, 4 e 5, a seconda che il soggetto non residente di 3.2. Per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come Il Provvedimento 2020 prende in considerazione anche le stabili organizzazioni organizzazioni all’estero si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3. società holding, sub-holding o impresa controllata, appartenente a un gruppo all’estero di società residenti nel territorio dello Stato. multinazionale.2. 11
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e divergenti Provvedimento del 23 novembre 2020 Provvedimento del 29 settembre 2010 Elementi comuni e divergenti 4. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese 7. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese Elementi comuni 4.1. Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui al Conferma, per le piccole e medie imprese, della semplificazione ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 “Le operazioni infragruppo” della par. 5.1.3 dell’art. 2.2 con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a rappresentata dalla facoltà di non aggiornare annualmente, a determinate Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello a condizioni, alcuni dati ed elementi delle operazioni infragruppo contenuti quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su nella Documentazione Nazionale. basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti cui alle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 dell’art. 2.2 non subiscano modificazioni periodi di imposta. significative in detti periodi di imposta. 5.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale 8.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale Elementi comuni 5.1.1. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua Modalità di redazione dei documenti (lingua). lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese. italiana. Tuttavia, nell’ipotesi di esibizione del Masterfile relativo all’intero Modalità di presentazione della documentazione idonea. 5.1.2. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal gruppo prevista all’art. 4, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. […] legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni Elementi divergenti elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e Modalità di sottoscrizione della documentazione idonea. dichiarazione dei redditi. firmata in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma 5.1.3. Tutta la documentazione di cui al presente provvedimento deve essere elettronica. […] presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di cui al punto La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico. […]. 5.2.1. 5.2. Termini di consegna della documentazione 8.2. Termini di consegna della documentazione idonea Elementi comuni 5.2.1. La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria deve essere Termini di consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta. effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di 5.2.2. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione contenute nella documentazione predisposta. nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria predisposta ai consegnata all’amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del presente sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni Provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta Elementi divergenti dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle Termini di consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria. complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria delle entrate non è vincolata all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e non è vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. dicembre 1997, n. 471. 12
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e divergenti Provvedimento del 23 novembre 2020 Provvedimento del 29 settembre 2010 Elementi comuni e divergenti 5.3. Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea 8.3. Estensione condizioni di efficacia della documentazione idonea Elementi comuni 5.3.1. La documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente Modalità di redazione della documentazione (base cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di annuale). decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. applicazione del comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre Modalità di conservazione della documentazione. 5.3.2. La presentazione della documentazione nel corso di attività di controllo non vincola l’amministrazione finanziaria 1986, n. 917 e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. d’imposta soggetti ad accertamento secondo le regole ordinarie. Elementi divergenti 471: La presentazione della Documentazione non vincola l’amministrazione Valutazione della documentazione da parte degli a. quando, pur rispettando la struttura formale di cui ai punti 2.2 e 2.3 del presente provvedimento, la stessa non finanziaria all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre organi di controllo. presenta nel complesso, salvo quanto previsto dal punto 5.3.3, contenuti informativi completi e conformi alle 1997, n. 471, quando: Giudizio in sede di accesso, ispezione o verifica e disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale; ovvero - pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la potere dell’Ufficio competente. b. quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero. documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta Facoltà del contribuente di presentare la 5.3.3. Salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.2, la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute documentazione idonea con riguardo a una parte cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle nel presente Provvedimento; ovvero quando delle operazioni poste in essere. condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo alla accurata delineazione delle transazioni e - le informazioni fornite nella documentazione esibita non all’analisi di comparabilità, compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di corrispondono in tutto o in parte al vero. determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal Omissioni o inesattezze parziali e tali da non pregiudicare l’analisi dei contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria. verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l’omissione degli 5.3.4. Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo allegati indicati all’articolo 2.2 non costituiscono causa ostativa non costituiscono causa ostativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 471. 5.3.5. Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai punti L’amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 deve essere effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di giudizio negativo, essere nella Documentazione idonea per scopi diversi da quelli specificamente motivato. Rimane comunque fermo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo nel corso della giudizio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. quale essa è esibita. 5.3.6. L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo. 5.3.7. Resta ferma la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e 2.3 con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso la disciplina di all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3. 13
I due Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate a confronto (2010 e 2020): elementi comuni e divergenti Provvedimento del 23 novembre 2020 Provvedimento del 29 settembre 2010 Elementi comuni e divergenti 6. Comunicazione del possesso della documentazione idonea 9. Comunicazione del possesso della documentazione idonea Elementi comuni 6.1. Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, 9.1. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi all’art. 1, Modalità di comunicazione del possesso della comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia comma 2-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 documentazione idonea. delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In caso Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia delle Elementi divergenti della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per correggere errori od omissioni derivanti dalla non entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Possibilità di integrare/modificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che 9.2. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea concernente documentazione idonea effettuando una abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto specifica comunicazione in sede di ovvero di un maggiore credito, la documentazione di cui all’articolo 1 comma 6, e all’articolo 2, legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge presentazione di una successiva dichiarazione comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 può essere integrata o modificata e la 30 luglio 2010 n. 122 presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto decreto del Presidente della Repubblica 22 presentazione della suddetta dichiarazione. legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente periodi di imposta anteriori a quelli in luglio 1998, n. 322. 6.2. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del punto 6.1 effettuata entro il 31 corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, dicembre 2020 e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010 n. 122, la relativa pubblicazione del presente provvedimento non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei comunicazione all’Agenzia delle entrate è effettuata mediante trasmissione telematica casi in cui risulti applicabile l’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente sulla base delle specifiche tecniche di cui all’allegato A al presente provvedimento. La punto si applica ai periodi d’imposta per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata attraverso il servizio non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del telematico Entratel anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e non siano iniziati accessi, ispezioni o del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, ai fini del rispetto […]. verifiche. 7. Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto Novità Per utilizzare l’approccio semplificato di valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di Documentazione da predisporre nel caso in cui il un’operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto di cui contribuente scelga l’approccio semplificato di all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018, il valorizzazione di un’operazione infragruppo contribuente è tenuto a predisporre apposita documentazione con i contenuti di seguito indicati, consistente nella prestazione di servizi a basso articolata in sezioni, ciascuna contenente i dati e gli elementi desumibili dalla relativa titolazione e dalle valore aggiunto, introdotto dall’articolo 7 del ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. decreto del Ministro dell’Economia e delle 7.1. Descrizione dei servizi infragruppo […]. Finanze 14 maggio 2018 7.2. Contratti di fornitura dei servizi […]. 7.3. Valorizzazione delle operazioni […]. 7.4. Calcoli […]. 7.5. Alla documentazione di cui al punto 7 si applicano i termini di consegna di cui al punto 5.2.5.3. 14
Conclusioni La disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, fin dalla sua introduzione, ha consentito all’Italia di allinearsi alla normativa prevista nella maggior parte degli altri Stati industrializzati. Le disposizioni attuative della disciplina contenute nel Provvedimento 2020, rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di adeguamento della disciplina “domestica”, in materia di transfer pricing documentation, alle migliori pratiche internazionali. Grazie per l’attenzione! 15
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