EasyJet Airline Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Causa T-177/04 easyJet Airline Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee «Concorrenza — Concentrazioni — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune — Ricorso presentato da un terzo — Ricevibilità — Mercati del trasporto aereo — Impegni» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 luglio 2006 ......... II - 1940 Massime della sentenza 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) II - 1931
MASSIME — CAUSA T-177/04 2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire 3. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 4064/89) 4. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Obbligo per la Commissione di esaminare i problemi di concorrenza creati da una concentrazione su tutti i mercati che possono subirne gli effetti (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2) 5. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Operazione che può creare benefici in termini di concorrenza dei quali, alla fine, possono godere i consumatori (Regolamento del Consiglio n. 4064/89) 6. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Definizione del mercato rilevante — Criteri (Comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punto 13) 7. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale 8. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Adozione di una decisione che dichiara la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune senza avvio della fase II 9. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune (Comunicazione della Commissione 2001/C 68/03, punto 17) 10. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Conservazione, a beneficio dei partecipanti all'operazione, di una quota di mercato importante nei mercati interessati II - 1932
EASYJET / COMMISSIONE 11. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune — Ammissibilità di impegni sia di natura comportamentale sia di natura strutturale 12. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato comune — Forma (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 2) 1. Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, Per sapere se anche un'impresa terza sia qualsiasi persona fisica o giuridica può individualmente interessata da una proporre ricorso contro le decisioni simile decisione, si deve determinarlo prese nei suoi confronti e contro le in funzione, da un lato, della sua decisioni che, pur apparendo come un partecipazione al procedimento ammi regolamento o una decisione presa nei nistrativo e, dall'altro, dell'incidenza confronti di altre persone, la riguardano sulla sua posizione sul mercato. Se è direttamente ed individualmente. vero che, tenuto conto del fatto che l'esame di un'operazione di concentra zione presuppone contatti regolari con numerose imprese, la semplice parteci pazione al procedimento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che un'impresa terza sia individualmente interessata, la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce tuttavia un elemento da prendere in considerazione Una decisione della Commissione che per accertare, unitamente ad altre circo dichiara un'operazione di concentra stanze specifiche, la ricevibilità del suo zione compatibile con il mercato ricorso. comune, consentendone la realizzazione immediata, è in grado di provocare una modificazione immediata della situa zione dei mercati interessati. Poiché la volontà delle parti della concentrazione di cui trattasi di voler realizzare la medesima è fuor di dubbio, gli operatori economici intervenienti sul mercato o È dunque individualmente interessata da sui mercati interessati possono conside una decisione che dichiara un'opera rare acquisita, alla data della detta zione di concentrazione compatibile con decisione, una modificazione immediata il mercato comune un'impresa terza che o rapida dello stato del mercato e non soltanto ha preso attivamente parte pertanto sono direttamente interessati al procedimento amministrativo, ma da tale decisione ai sensi della sopracci rappresenta pure uno dei principali tata disposizione. concorrenti di una delle partecipanti II - 1933
MASSIME — CAUSA T-177/04 all'operazione di concentrazione e opera imprese, deve limitarsi alla verifica su uno dei mercati in cui queste ultime dell'osservanza delle norme relative alla sono attive. procedura e alla motivazione nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'in sussistenza di errore manifesto di valu tazione e di sviamento di potere. (v. punti 30-32, 35-38) (v. punto 44) 2. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all'annullamento dell'atto. Tale interesse, che dev'essere reale ed effet tivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto, esiste solo qua 4. Nel valutare la compatibilità con il lora il ricorso, con il suo esito, possa mercato comune di un'operazione di procurare un beneficio alla parte che lo concentrazione, la Commissione deve ha proposto. Esso sussiste in capo a esaminare, in particolare in virtù del un'impresa che impugna una decisione l'art. 2 del regolamento n. 4064/89, della Commissione che autorizza un'o relativo al controllo delle operazioni di perazione di concentrazione, realizzata concentrazione tra imprese, gli effetti in da due suoi concorrenti, in grado di termini di concorrenza di una tale incidere sulla sua situazione commer operazione sui mercati ove esistono ciale. rischi di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante in grado di ostacolare significativamente la concor renza. Orbene, non si può escludere che un'operazione di concentrazione possa produrre simili effetti su mercati in cui (v. punti 40-41) non vi è sovrapposizione tra le attività dei partecipanti a un'operazione del genere. Benché l'analisi della concor renza sviluppata dalla Commissione sia in parte guidata dalle preoccupazioni manifestate dai terzi consultati nell'am 3. Il sindacato esercitato dal giudice comu bito del procedimento amministrativo, nitario sulle valutazioni complesse di questo deve identificare, anche in man ordine economico effettuate dalla Com canza di qualsiasi impulso espresso dei missione nell'esercizio del potere discre detti terzi, ma alla luce di indizi seri, i zionale che le attribuisce il regolamento problemi di concorrenza provocati dalla n. 4064/89, relativo al controllo delle concentrazione su tutti i mercati sui operazioni di concentrazione tra quali vi potrebbe essere un'incidenza. II - 1934
EASYJET / COMMISSIONE Tuttavia, quando si rimprovera alla 5. Il controllo sulle concentrazioni non si Commissione di non aver preso in fonda su un divieto di ottenere, tramite considerazione un eventuale problema un'operazione del genere, benefici in di concorrenza su mercati esenti da termini di concorrenza di cui possono qualsiasi sovrapposizione tra le attività godere i consumatori, bensì sullo scopo delle parti di una concentrazione, spetta di evitare che si creino o rafforzino al ricorrente fornire indizi seri che posizioni dominanti tali per cui venga dimostrino in maniera tangibile l'esi ostacolata in modo significativo una stenza di un problema di concorrenza concorrenza effettiva nel mercato che, a causa del suo impatto, avrebbe comune. La possibilità di offrire ai dovuto essere esaminato dalla Commis consumatori, grazie ad un'operazione sione. Al fine di ottemperare a tale di concentrazione, prestazioni a prezzi obbligo, incombe al ricorrente identifi migliori potrebbe costituire solo in casi care i mercati interessati, descrivere la limitati un eventuale indicatore della situazione della concorrenza in assenza creazione o del rafforzamento di una di concentrazione e indicare quali sareb posizione dominante, per esempio nel bero i probabili effetti di una concen caso in cui l'ente risultante dalla con trazione stante la situazione della centrazione avesse l'intenzione o la concorrenza su tali mercati. capacità di praticare prezzi predatori. (v. punto 72) Al riguardo sono insufficienti le affer mazioni di un ricorrente che si limita ad affermare che la Commissione avrebbe a torto ristretto la sua analisi della con correnza ai mercati su cui vi erano sovrapposizioni dirette e indirette tra le attività delle parti di un'operazione di 6. Risulta dal punto 13 della comunica concentrazione, senza dimostrare la sua zione sulla definizione del mercato argomentazione e specialmente senza rilevante ai fini del diritto comunitario identificare chiaramente i mercati esenti in materia di concorrenza che la con da sovrapposizione sui quali avrebbe correnza sottopone le imprese a tre quindi dovuto vertere l'esame. grandi fonti di pressione: sostituibilità dell'offerta, sostituibilità della domanda e concorrenza potenziale. Dal punto di vista economico, e nella prospettiva della definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto, specie in ordine (v. punti 63-68) alle loro decisioni in materia di prezzo. II - 1935
MASSIME — CAUSA T-177/04 La sostituibilità dev'essere presa in due offre meno coincidenze, e sebbene considerazione, quindi, non solamente tali aspettative dei clienti d'affari l'ab dal punto di vista dell'offerta, ma anche biano indotta a considerare che esiste della domanda, che rimane, in linea di vano dei «sottomercati» a seconda della principio, il criterio di valutazione più sensibilità dei passeggeri al fattore efficace. tempo, queste considerazioni, proprie di determinati clienti d'affari, i quali rappresentano solo una parte della domanda, non sono tali da rimettere in discussione la conclusione sulla sostitui bilità. Per quanto riguarda la sostituibilità dal punto di vista della domanda, l'elemento determinante per valutare la sostituibi lità geografica di due aeroporti non è la distanza che vi sarebbe tra un punto di partenza principale e ciascuno di essi, ma il tempo necessario per accedere a questi a partire da quel punto. Di conseguenza, quando i tempi di accesso a tali due aeroporti sono equivalenti, la Commissione può, senza commettere errori di valutazione, riconoscere la sostituibilità dei due aeroporti dovuta al Per quanto riguarda la sostituibilità di fatto che per il consumatore risulta due aeroporti dal punto di vista dell'of indifferente tanto recarsi all'uno o all'al ferta, specialmente dell'offerta fatta ai tro aeroporto per prendere un volo, consumatori dalle compagnie aeree a quanto raggiungere il centro città dal partire da uno dei due, le considerazioni l'uno o dall'altro aeroporto. relative, da un lato, ai tipi di volo che gli aeroporti offrono in funzione della specificità delle loro infastrutture e, dall'altro, alle caratteristiche proprie dei due aeroporti hanno un impatto più limitato. È per questo che, sebbene la sostituibilità possa essere valutata in Peraltro, per esaminare la sostituibilità di modo diverso, in particolare per le due aeroporti, la Commissione deve compagnie aeree a basso costo, per le prendere in considerazione tutta la quali è importante poter scegliere l'ae domanda, ovvero sia i passeggeri sensi roporto al fine di ridurre i costi al bili al fattore tempo sia quelli che non lo minimo, giacché le tasse aeroportuali sono, giacché i clienti insensibili al praticate possono differire da un aero fattore tempo hanno esigenze diverse, porto all'altro, la Commissione può, essendo più flessibili. Tuttavia, sebbene senza commettere manifesti errori di la Commissione abbia avuto modo di valutazione, effettuare un'analisi globale riconoscere che, per numerosi clienti al fine di riconoscere la sostituibilità di d'affari, due aeroporti potevano non due aeroporti prendendo in considera essere sostituibili, in quanto uno dei zione, tra i vari criteri, le specificità II - 1936
EASYJET / COMMISSIONE commerciali proprie delle compagnie a limitare a verificare che la Commissione basso costo. non sia incorsa in un manifesto errore di valutazione. In particolare, l'asserita mancata presa in considerazione degli impegni suggeriti da un'impresa concor rente che ha partecipato alla procedura d'esame non dimostra, di per sé, che la (v. punti 99-104, 107-109) decisione impugnata sia affetta da mani festo errore di valutazione e la circo stanza che altri impegni avrebbero potuto parimenti essere accettati, o addirittura che sarebbero stati più favo revoli per la concorrenza, non può 7. Nell'ambito della valutazione della com portare all'annullamento della decisione patibilità di un'operazione di concentra se la Commissione poteva logicamente zione con il mercato comune, l'esame concludere che gli impegni ripresi nella delle condizioni di concorrenza si fonda decisione consentivano di dissipare i seri non solo sulla concorrenza attuale tra le dubbi. imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale, onde accertare se, in consi derazione della struttura del mercato e del contesto economico e giuridico che ne determina il funzionamento, sussi stano possibilità reali e concrete che le imprese interessate dall'operazione si facciano concorrenza reciproca o che un nuovo concorrente possa inserirsi sul mercato di cui trattasi e fare concor renza alle imprese già impiantate. Nell'ambito dell'esercizio del suo sinda cato giurisdizionale, il Tribunale deve considerare la finalità specifica degli impegni assunti nel corso della fase I, i (v. punto 116) quali, contrariamente a quelli assunti durante la fase II, non sono volti a impedire la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, ma a dissipare ogni serio dubbio a tale pro posito. Di conseguenza il Tribunale, 8. La Commissione dispone di un ampio qualora sia chiamato ad esaminare se margine di discrezionalità nel valutare la gli impegni assunti nel corso della fase I necessità di ottenere impegni per dissi siano, in considerazione della loro por pare i seri dubbi sollevati da un'opera tata e del loro contenuto, tali da zione di concentrazione. Ne consegue consentire alla Commissione di adottare che non spetta al Tribunale sostituire la una decisione di approvazione senza propria valutazione a quella della Com avviare la fase II, deve verificare se la missione e che il suo controllo si deve Commissione abbia potuto ritenere, II - 1937
MASSIME — CAUSA T-177/04 senza commettere un manifesto errore essere considerati come mezzo per di valutazione, che detti impegni costi favorire, senza ragioni legate alla con tuissero una risposta diretta e sufficiente, correnza, un eventuale concorrente che tale da escludere chiaramente ogni serio desideri penetrare in un mercato parti dubbio. colare. (v. punti 128-129) (v. punti 132, 134, 137) 9. Sebbene, in forza del punto 17 della comunicazione concernente le misure correttive ammissibili ai sensi dei rego lamenti n. 4064/89 e n. 447/98, possa essere necessario, per garantire la costi tuzione di un'impresa efficiente, inclu 10. Il fatto che le parti di un'operazione di dere in una dismissione attività relative a concentrazione dichiarata compatibile mercati per i quali la Commissione non con il mercato comune possano even ha sollevato problemi concorrenziali, se tualmente conservare una quota consi è questo l'unico mezzo possibile per dar stente di mercato sui mercati interessati vita ad un concorrente efficiente sui non dimostra un manifesto errore di mercati interessati, tali misure devono valutazione imputabile alla Commis essere decise alla luce del principio di sione, una volta che questa ha accettato proporzionalità. impegni importanti su tali mercati sapendo, in particolare, che l'ingresso di nuovi concorrenti vi sarebbe stato incoraggiato dalle misure correttive e che altri fattori sarebbero stati in grado di ridurre il peso concorrenziale del l'ente risultante dalla concentrazione. Ne risulta che gli impegni, da un lato, devono essere decisi alla luce dei pro blemi di concorrenza sollevati sui mer cati interessati, fermo restando che, se la concorrenza può essere preservata su tali mercati, non è necessario che la Commissione estenda l'ambito degli impegni ai mercati non interessati, conformemente al principio di propor zionalità, e, dall'altro, non possono (v. punto 175) II - 1938
EASYJET / COMMISSIONE 11. Gli impegni di tipo comportamentale possa essere necessario, in particolare non sono per loro natura insufficienti a quando nessun concorrente manifesti un impedire l'emergere o il rafforzarsi di interesse a inserirsi in un dato mercato. una posizione dominante e devono L'identificazione nominativa di un essere valutati caso per caso alla stessa nuovo operatore non è tuttavia necessa stregua degli impegni strutturali. ria quando diversi concorrenti si sono mostrati interessati, durante il procedi mento amministrativo, ad un ingresso sui mercati in questione a seguito degli (v. punto 182) impegni proposti dalle parti dell'opera zione di concentrazione di cui trattasi. 12. Ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle A questo proposito, è inconferente il operazioni di concentrazione tra fatto che nessun nuovo operatore si sia imprese, la Commissione può autoriz inserito nei mercati interessati fino al zare un'operazione di concentrazione se giorno dell'udienza del Tribunale che gli impegni proposti dalle parti consen esamina il ricorso contro la decisione tono di fugare i seri dubbi sorti in ordine della Commissione che autorizza la detta alla sua compatibilità con il mercato operazione di concentrazione. Infatti, la comune. Il regolamento n. 4064/89 fissa legittimità di un atto individuale impu quindi l'obiettivo che deve raggiungere gnato dev'essere valutata alla luce degli la Commissione, lasciandole però un elementi di fatto e di diritto esistenti al margine di discrezionalità considerevole momento in cui l'atto è stato adottato. per quanto riguarda la forma che possono assumere gli impegni. Tale regolamento non impone che le parti notificanti identifichino un nuovo ope ratore, benché ciò in determinati casi (v. punti 197-198, 203, 206) II - 1939
Puoi anche leggere