EasyJet Airline Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

Pagina creata da Stefano Giovannini
 
CONTINUA A LEGGERE
Causa T-177/04

                           easyJet Airline Co. Ltd
                                      contro
                 Commissione delle Comunità europee

 «Concorrenza — Concentrazioni — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione
che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune —
                 Ricorso presentato da un terzo — Ricevibilità —
                     Mercati del trasporto aereo — Impegni»

     Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 luglio 2006 ......... II - 1940

                              Massime della sentenza

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano
   direttamente e individualmente
   (Art. 230, quarto comma, CE)

                                                                            II - 1931
MASSIME — CAUSA T-177/04

2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire

3. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione
   (Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

4. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
   — Obbligo per la Commissione di esaminare i problemi di concorrenza creati da una
   concentrazione su tutti i mercati che possono subirne gli effetti
   (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)

5. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
   — Operazione che può creare benefici in termini di concorrenza dei quali, alla fine,
   possono godere i consumatori
   (Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

6. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Definizione del
   mercato rilevante — Criteri
   (Comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punto 13)

7. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
   — Presa in considerazione della concorrenza attuale e potenziale

8. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Adozione di una
   decisione che dichiara la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato
   comune senza avvio della fase II

9. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti
   dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato
   comune
   (Comunicazione della Commissione 2001/C 68/03, punto 17)

10. Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
    — Conservazione, a beneficio dei partecipanti all'operazione, di una quota di mercato
    importante nei mercati interessati

II - 1932
EASYJET / COMMISSIONE

11. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti
    dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato
    comune — Ammissibilità di impegni sia di natura comportamentale sia di natura
    strutturale

12. Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Impegni assunti
    dalle imprese interessate atti a rendere l'operazione notificata compatibile con il mercato
    comune — Forma
     (Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 2)

1.   Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE,       Per sapere se anche un'impresa terza sia
     qualsiasi persona fisica o giuridica può        individualmente interessata da una
     proporre ricorso contro le decisioni            simile decisione, si deve determinarlo
     prese nei suoi confronti e contro le            in funzione, da un lato, della sua
     decisioni che, pur apparendo come un            partecipazione al procedimento ammi­
     regolamento o una decisione presa nei           nistrativo e, dall'altro, dell'incidenza
     confronti di altre persone, la riguardano       sulla sua posizione sul mercato. Se è
     direttamente ed individualmente.                vero che, tenuto conto del fatto che
                                                     l'esame di un'operazione di concentra­
                                                     zione presuppone contatti regolari con
                                                     numerose imprese, la semplice parteci­
                                                     pazione al procedimento non è, di per sé,
                                                     sufficiente a dimostrare che un'impresa
                                                     terza sia individualmente interessata, la
                                                     partecipazione attiva al procedimento
                                                     amministrativo costituisce tuttavia un
                                                     elemento da prendere in considerazione
     Una decisione della Commissione che
                                                     per accertare, unitamente ad altre circo­
     dichiara un'operazione di concentra­
                                                     stanze specifiche, la ricevibilità del suo
     zione compatibile con il mercato
                                                     ricorso.
     comune, consentendone la realizzazione
     immediata, è in grado di provocare una
     modificazione immediata della situa­
     zione dei mercati interessati. Poiché la
     volontà delle parti della concentrazione
     di cui trattasi di voler realizzare la
     medesima è fuor di dubbio, gli operatori
     economici intervenienti sul mercato o           È dunque individualmente interessata da
     sui mercati interessati possono conside­        una decisione che dichiara un'opera­
     rare acquisita, alla data della detta           zione di concentrazione compatibile con
     decisione, una modificazione immediata          il mercato comune un'impresa terza che
     o rapida dello stato del mercato e              non soltanto ha preso attivamente parte
     pertanto sono direttamente interessati          al procedimento amministrativo, ma
     da tale decisione ai sensi della sopracci­      rappresenta pure uno dei principali
     tata disposizione.                              concorrenti di una delle partecipanti

                                                                                     II - 1933
MASSIME — CAUSA T-177/04

     all'operazione di concentrazione e opera           imprese, deve limitarsi alla verifica
     su uno dei mercati in cui queste ultime            dell'osservanza delle norme relative alla
     sono attive.                                       procedura e alla motivazione nonché
                                                        dell'esattezza materiale dei fatti, dell'in­
                                                        sussistenza di errore manifesto di valu­
                                                        tazione e di sviamento di potere.

                       (v. punti 30-32, 35-38)

                                                                                     (v. punto 44)
2.   Un ricorso di annullamento proposto da
     una persona fisica o giuridica è ricevibile
     solo in quanto il ricorrente abbia un
     interesse all'annullamento dell'atto. Tale
     interesse, che dev'essere reale ed effet­
     tivo e va valutato il giorno in cui il
     ricorso viene proposto, esiste solo qua­      4.   Nel valutare la compatibilità con il
     lora il ricorso, con il suo esito, possa           mercato comune di un'operazione di
     procurare un beneficio alla parte che lo           concentrazione, la Commissione deve
     ha proposto. Esso sussiste in capo a               esaminare, in particolare in virtù del­
     un'impresa che impugna una decisione               l'art. 2 del regolamento n. 4064/89,
     della Commissione che autorizza un'o­              relativo al controllo delle operazioni di
     perazione di concentrazione, realizzata            concentrazione tra imprese, gli effetti in
     da due suoi concorrenti, in grado di               termini di concorrenza di una tale
     incidere sulla sua situazione commer­              operazione sui mercati ove esistono
     ciale.                                             rischi di creazione o di rafforzamento
                                                        di una posizione dominante in grado di
                                                        ostacolare significativamente la concor­
                                                        renza. Orbene, non si può escludere che
                                                        un'operazione di concentrazione possa
                                                        produrre simili effetti su mercati in cui
                               (v. punti 40-41)         non vi è sovrapposizione tra le attività
                                                        dei partecipanti a un'operazione del
                                                        genere. Benché l'analisi della concor­
                                                        renza sviluppata dalla Commissione sia
                                                        in parte guidata dalle preoccupazioni
                                                        manifestate dai terzi consultati nell'am­
3.   Il sindacato esercitato dal giudice comu­          bito del procedimento amministrativo,
     nitario sulle valutazioni complesse di             questo deve identificare, anche in man­
     ordine economico effettuate dalla Com­             canza di qualsiasi impulso espresso dei
     missione nell'esercizio del potere discre­         detti terzi, ma alla luce di indizi seri, i
     zionale che le attribuisce il regolamento          problemi di concorrenza provocati dalla
     n. 4064/89, relativo al controllo delle            concentrazione su tutti i mercati sui
     operazioni di concentrazione tra                   quali vi potrebbe essere un'incidenza.

II - 1934
EASYJET / COMMISSIONE

Tuttavia, quando si rimprovera alla          5.   Il controllo sulle concentrazioni non si
Commissione di non aver preso in                  fonda su un divieto di ottenere, tramite
considerazione un eventuale problema              un'operazione del genere, benefici in
di concorrenza su mercati esenti da               termini di concorrenza di cui possono
qualsiasi sovrapposizione tra le attività         godere i consumatori, bensì sullo scopo
delle parti di una concentrazione, spetta         di evitare che si creino o rafforzino
al ricorrente fornire indizi seri che             posizioni dominanti tali per cui venga
dimostrino in maniera tangibile l'esi­            ostacolata in modo significativo una
stenza di un problema di concorrenza              concorrenza effettiva nel mercato
che, a causa del suo impatto, avrebbe             comune. La possibilità di offrire ai
dovuto essere esaminato dalla Commis­             consumatori, grazie ad un'operazione
sione. Al fine di ottemperare a tale              di concentrazione, prestazioni a prezzi
obbligo, incombe al ricorrente identifi­          migliori potrebbe costituire solo in casi
care i mercati interessati, descrivere la         limitati un eventuale indicatore della
situazione della concorrenza in assenza           creazione o del rafforzamento di una
di concentrazione e indicare quali sareb­         posizione dominante, per esempio nel
bero i probabili effetti di una concen­           caso in cui l'ente risultante dalla con­
trazione stante la situazione della               centrazione avesse l'intenzione o la
concorrenza su tali mercati.                      capacità di praticare prezzi predatori.

                                                                              (v. punto 72)
Al riguardo sono insufficienti le affer­
mazioni di un ricorrente che si limita ad
affermare che la Commissione avrebbe a
torto ristretto la sua analisi della con­
correnza ai mercati su cui vi erano
sovrapposizioni dirette e indirette tra le
attività delle parti di un'operazione di     6.   Risulta dal punto 13 della comunica­
concentrazione, senza dimostrare la sua           zione sulla definizione del mercato
argomentazione e specialmente senza               rilevante ai fini del diritto comunitario
identificare chiaramente i mercati esenti         in materia di concorrenza che la con­
da sovrapposizione sui quali avrebbe              correnza sottopone le imprese a tre
quindi dovuto vertere l'esame.                    grandi fonti di pressione: sostituibilità
                                                  dell'offerta, sostituibilità della domanda
                                                  e concorrenza potenziale. Dal punto di
                                                  vista economico, e nella prospettiva della
                                                  definizione del mercato rilevante, la
                                                  sostituibilità sul versante della domanda
                                                  costituisce il vincolo più immediato ed
                                                  efficace che condiziona i fornitori di un
                                                  determinato prodotto, specie in ordine
                         (v. punti 63-68)         alle loro decisioni in materia di prezzo.

                                                                                  II - 1935
MASSIME — CAUSA T-177/04

    La sostituibilità dev'essere presa in            due offre meno coincidenze, e sebbene
    considerazione, quindi, non solamente            tali aspettative dei clienti d'affari l'ab­
    dal punto di vista dell'offerta, ma anche        biano indotta a considerare che esiste­
    della domanda, che rimane, in linea di           vano dei «sottomercati» a seconda della
    principio, il criterio di valutazione più        sensibilità dei passeggeri al fattore
    efficace.                                        tempo, queste considerazioni, proprie
                                                     di determinati clienti d'affari, i quali
                                                     rappresentano solo una parte della
                                                     domanda, non sono tali da rimettere in
                                                     discussione la conclusione sulla sostitui­
                                                     bilità.

    Per quanto riguarda la sostituibilità dal
    punto di vista della domanda, l'elemento
    determinante per valutare la sostituibi­
    lità geografica di due aeroporti non è la
    distanza che vi sarebbe tra un punto di
    partenza principale e ciascuno di essi,
    ma il tempo necessario per accedere a
    questi a partire da quel punto. Di
    conseguenza, quando i tempi di accesso
    a tali due aeroporti sono equivalenti, la
    Commissione può, senza commettere
    errori di valutazione, riconoscere la
    sostituibilità dei due aeroporti dovuta al       Per quanto riguarda la sostituibilità di
    fatto che per il consumatore risulta             due aeroporti dal punto di vista dell'of­
    indifferente tanto recarsi all'uno o all'al­     ferta, specialmente dell'offerta fatta ai
    tro aeroporto per prendere un volo,              consumatori dalle compagnie aeree a
    quanto raggiungere il centro città dal­          partire da uno dei due, le considerazioni
    l'uno o dall'altro aeroporto.                    relative, da un lato, ai tipi di volo che gli
                                                     aeroporti offrono in funzione della
                                                     specificità delle loro infastrutture e,
                                                     dall'altro, alle caratteristiche proprie dei
                                                     due aeroporti hanno un impatto più
                                                     limitato. È per questo che, sebbene la
                                                     sostituibilità possa essere valutata in
    Peraltro, per esaminare la sostituibilità di     modo diverso, in particolare per le
    due aeroporti, la Commissione deve               compagnie aeree a basso costo, per le
    prendere in considerazione tutta la              quali è importante poter scegliere l'ae­
    domanda, ovvero sia i passeggeri sensi­          roporto al fine di ridurre i costi al
    bili al fattore tempo sia quelli che non lo      minimo, giacché le tasse aeroportuali
    sono, giacché i clienti insensibili al           praticate possono differire da un aero­
    fattore tempo hanno esigenze diverse,            porto all'altro, la Commissione può,
    essendo più flessibili. Tuttavia, sebbene        senza commettere manifesti errori di
    la Commissione abbia avuto modo di               valutazione, effettuare un'analisi globale
    riconoscere che, per numerosi clienti            al fine di riconoscere la sostituibilità di
    d'affari, due aeroporti potevano non             due aeroporti prendendo in considera­
    essere sostituibili, in quanto uno dei           zione, tra i vari criteri, le specificità

II - 1936
EASYJET / COMMISSIONE

     commerciali proprie delle compagnie a           limitare a verificare che la Commissione
     basso costo.                                    non sia incorsa in un manifesto errore di
                                                     valutazione. In particolare, l'asserita
                                                     mancata presa in considerazione degli
                                                     impegni suggeriti da un'impresa concor­
                                                     rente che ha partecipato alla procedura
                                                     d'esame non dimostra, di per sé, che la
                   (v. punti 99-104, 107-109)        decisione impugnata sia affetta da mani­
                                                     festo errore di valutazione e la circo­
                                                     stanza che altri impegni avrebbero
                                                     potuto parimenti essere accettati, o
                                                     addirittura che sarebbero stati più favo­
                                                     revoli per la concorrenza, non può
7.   Nell'ambito della valutazione della com­        portare all'annullamento della decisione
     patibilità di un'operazione di concentra­       se la Commissione poteva logicamente
     zione con il mercato comune, l'esame            concludere che gli impegni ripresi nella
     delle condizioni di concorrenza si fonda        decisione consentivano di dissipare i seri
     non solo sulla concorrenza attuale tra le       dubbi.
     imprese già presenti sul mercato di cui
     trattasi, ma anche sulla concorrenza
     potenziale, onde accertare se, in consi­
     derazione della struttura del mercato e
     del contesto economico e giuridico che
     ne determina il funzionamento, sussi­
     stano possibilità reali e concrete che le
     imprese interessate dall'operazione si
     facciano concorrenza reciproca o che
     un nuovo concorrente possa inserirsi sul
     mercato di cui trattasi e fare concor­
     renza alle imprese già impiantate.
                                                     Nell'ambito dell'esercizio del suo sinda­
                                                     cato giurisdizionale, il Tribunale deve
                                                     considerare la finalità specifica degli
                                                     impegni assunti nel corso della fase I, i
                                (v. punto 116)       quali, contrariamente a quelli assunti
                                                     durante la fase II, non sono volti a
                                                     impedire la creazione o il rafforzamento
                                                     di una posizione dominante, ma a
                                                     dissipare ogni serio dubbio a tale pro­
                                                     posito. Di conseguenza il Tribunale,
8.   La Commissione dispone di un ampio              qualora sia chiamato ad esaminare se
     margine di discrezionalità nel valutare la      gli impegni assunti nel corso della fase I
     necessità di ottenere impegni per dissi­        siano, in considerazione della loro por­
     pare i seri dubbi sollevati da un'opera­        tata e del loro contenuto, tali da
     zione di concentrazione. Ne consegue            consentire alla Commissione di adottare
     che non spetta al Tribunale sostituire la       una decisione di approvazione senza
     propria valutazione a quella della Com­         avviare la fase II, deve verificare se la
     missione e che il suo controllo si deve         Commissione abbia potuto ritenere,

                                                                                     II - 1937
MASSIME — CAUSA T-177/04

     senza commettere un manifesto errore               essere considerati come mezzo per
     di valutazione, che detti impegni costi­           favorire, senza ragioni legate alla con­
     tuissero una risposta diretta e sufficiente,       correnza, un eventuale concorrente che
     tale da escludere chiaramente ogni serio           desideri penetrare in un mercato parti­
     dubbio.                                            colare.

                             (v. punti 128-129)

                                                                         (v. punti 132, 134, 137)

9.   Sebbene, in forza del punto 17 della
     comunicazione concernente le misure
     correttive ammissibili ai sensi dei rego­
     lamenti n. 4064/89 e n. 447/98, possa
     essere necessario, per garantire la costi­
     tuzione di un'impresa efficiente, inclu­       10. Il fatto che le parti di un'operazione di
     dere in una dismissione attività relative a        concentrazione dichiarata compatibile
     mercati per i quali la Commissione non             con il mercato comune possano even­
     ha sollevato problemi concorrenziali, se           tualmente conservare una quota consi­
     è questo l'unico mezzo possibile per dar           stente di mercato sui mercati interessati
     vita ad un concorrente efficiente sui              non dimostra un manifesto errore di
     mercati interessati, tali misure devono            valutazione imputabile alla Commis­
     essere decise alla luce del principio di           sione, una volta che questa ha accettato
     proporzionalità.                                   impegni importanti su tali mercati
                                                        sapendo, in particolare, che l'ingresso
                                                        di nuovi concorrenti vi sarebbe stato
                                                        incoraggiato dalle misure correttive e
                                                        che altri fattori sarebbero stati in grado
                                                        di ridurre il peso concorrenziale del­
                                                        l'ente risultante dalla concentrazione.
     Ne risulta che gli impegni, da un lato,
     devono essere decisi alla luce dei pro­
     blemi di concorrenza sollevati sui mer­
     cati interessati, fermo restando che, se la
     concorrenza può essere preservata su
     tali mercati, non è necessario che la
     Commissione estenda l'ambito degli
     impegni ai mercati non interessati,
     conformemente al principio di propor­
     zionalità, e, dall'altro, non possono                                         (v. punto 175)

II - 1938
EASYJET / COMMISSIONE

11. Gli impegni di tipo comportamentale              possa essere necessario, in particolare
    non sono per loro natura insufficienti a         quando nessun concorrente manifesti un
    impedire l'emergere o il rafforzarsi di          interesse a inserirsi in un dato mercato.
    una posizione dominante e devono                 L'identificazione nominativa di un
    essere valutati caso per caso alla stessa        nuovo operatore non è tuttavia necessa­
    stregua degli impegni strutturali.               ria quando diversi concorrenti si sono
                                                     mostrati interessati, durante il procedi­
                                                     mento amministrativo, ad un ingresso
                                                     sui mercati in questione a seguito degli
                                (v. punto 182)       impegni proposti dalle parti dell'opera­
                                                     zione di concentrazione di cui trattasi.

12. Ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento
    n. 4064/89, relativo al controllo delle          A questo proposito, è inconferente il
    operazioni di concentrazione tra                 fatto che nessun nuovo operatore si sia
    imprese, la Commissione può autoriz­             inserito nei mercati interessati fino al
    zare un'operazione di concentrazione se          giorno dell'udienza del Tribunale che
    gli impegni proposti dalle parti consen­         esamina il ricorso contro la decisione
    tono di fugare i seri dubbi sorti in ordine      della Commissione che autorizza la detta
    alla sua compatibilità con il mercato            operazione di concentrazione. Infatti, la
    comune. Il regolamento n. 4064/89 fissa          legittimità di un atto individuale impu­
    quindi l'obiettivo che deve raggiungere          gnato dev'essere valutata alla luce degli
    la Commissione, lasciandole però un              elementi di fatto e di diritto esistenti al
    margine di discrezionalità considerevole         momento in cui l'atto è stato adottato.
    per quanto riguarda la forma che
    possono assumere gli impegni. Tale
    regolamento non impone che le parti
    notificanti identifichino un nuovo ope­
    ratore, benché ciò in determinati casi                        (v. punti 197-198, 203, 206)

                                                                                      II - 1939
Puoi anche leggere