Dott.ssa Concetta Granata, Area Private Banking - Banca Monte dei Paschi di Siena - Voluntary Disclosure: il ruolo del Private Banking e dei ...
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Voluntary Disclosure: il ruolo del Private Banking e dei servizi fiduciari per la pianificazione patrimoniale dei capitali Dott.ssa Concetta Granata, Area Private Banking - Banca Monte dei Paschi di Siena 1
Agenda • Voluntary Disclosure e pianificazione patrimoniale • Highlights novità normative e fiscali inerenti servizi fiduciari • Il ruolo dei servizi fiduciari nella Voluntary Disclosure 2
Cosa significa Voluntary Disclosure? Quali impatti? • Tattici: introiti per le casse dello Stato derivanti da tassazione • Sociali: rientrano capitali che potenzialmente possono avere effetti sull’economia reale • Strategici: il contribuente avrà a disposizione nuovi capitali e dovrà decidere come impiegarli – Aspetti di pianificazione patrimoniale e finanziaria a titolo personale/familiare – Immissioni nell’attività imprenditoriale e produttiva, attraverso vari strumenti (aumento di capitale, prestiti obbligazionari,…) RUOLO DEGLI INTERMEDIARI: assistere i clienti nella gestione della fase di discontinuità che il provvedimento porta con sé, erogando loro supporto nelle scelte di ri-pianificazione patrimoniale (sia da un punto di vista familiare che imprenditoriale) dei capitali rientrati. 3
Banca MPS nella Voluntary Disclosure Banca Mps ha costituito un team dedicato, a beneficio di tutte le filiere distributive, che prevede l’attivazione di leve specifiche a supporto dell’attività relazionale, per presentarsi nei confronti dei soggetti interessati in modo altamente qualificato, fornendo supporto qualificato di advisory finanziario e non. Sono stati inoltre costituti dei presidi sul territorio, grazie a Specialisti Advisory Private che opereranno in stretta collaborazione con MPS Fiduciaria direttamente nelle diverse aree del paese. 4
Pianificazione Patrimoniale e finanziaria Il cliente che ha a disposizione questi nuovi capitali avrà una forte esigenza di gestire diversi aspetti: • passaggio generazionale • ottimizzazione patrimoniale in senso complessivo • investimenti Banca Mps si propone di affiancare il cliente e il suo professionista • per i servizi di asset protection, da attivare per la protezione del patrimonio, soprattutto in un’ottica di passaggio generazionale • per i servizi di bancassurance • per la gestione delle esigenze aziendali, grazie anche alla sinergia con il mondo corporate 5
Protezione patrimoniale e passaggio generazionale: cosa significa Per chi proteggere il patrimonio Da chi proteggere il patrimonio • Per la famiglia • Dai creditori • Per i figli minori • Dal coniuge separato • Per gli interdetti e gli incapaci • Da terzi, in generale • Per se stessi • Per il convivente 6
Come pianificare un’efficace protezione? La protezione del patrimonio deve essere pianificata con esperienza consolidata e metodo • Analisi della situazione personale, familiare e patrimoniale • Vincoli e limitazioni di natura legale • Strumenti offerti dalla normativa vigente • Rischi/opportunità fiscali 7
Gli Strumenti disponibili • Polizze Assicurative Utilizzate come strumento di gestione patrimoniale, di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali • Mandato Fiduciario Con il contratto fiduciario, un soggetto (Fiduciante) conferisce ad un altro (Società Fiduciaria) l’incarico di amministrare i propri beni secondo le sue direttive (con o senza intestazione del bene) • Trust Istituto con il quale il disponente trasferisce la proprietà di beni (che costituiranno patrimonio separato rispetto al disponente e al trustee) al trustee perché questi li amministri, gestisca, o ne disponga nell’ interesse dei beneficiari, anche sotto la supervisione di un protector 8
Vantaggio utilizzo Mandato Fiduciario Esigenza Soluzione • Limitare il rischio Paese • Conferire alla Fiduciaria l’incarico di sottoscrive una • Creare una disponibilità oltre confine polizza di diritto estero 9
Vantaggio utilizzo Mandato Fiduciario: dettagli In questo caso l’utilizzo del mandato Fiduciario: • Esonererà il cliente dall’obbligo di compilazione del quadro RW del modello UNICO • La Fiduciaria se autorizzata dalla Compagnia potrà essere sostituto di imposta sui redditi di capitale conseguiti in sede di riscatto totale e/o parziale • L’utilizzo dello schermo fiduciario riuscirà a garantire la massima riservatezza sull’intestatario, mantenendo al contempo tutti gli elementi ed i benefici associati all’utilizzo dello strumento assicurativo • Il binomio Fiduciaria – polizza consente di raggiungere indirettamente tutti gli scopi di segretezza e di protezione tipici della polizza • Nella fattispecie operativa sopra descritta il fiduciante contraente della polizza attraverso la Fiduciaria mantiene, finché in vita, il controllo del patrimonio fiduciato • Possibilità di indicare la Fiduciaria come beneficiario caso morte 10
Agenda • Voluntary Disclosure e pianificazione patrimoniale •Highlights novità normative e fiscali inerenti servizi fiduciari • Il ruolo dei servizi fiduciari nella Voluntary Disclosure 11
Le novità in materia di anagrafe dei rapporti 1) Segnalazione Anagrafe dei Rapporti: gli intermediari finanziari (anche le Società Fiduciarie) italiani comunicano periodicamente all’Amministrazione Finanziaria informazioni riguardanti: • L’esistenza di rapporti finanziari dei contribuenti con intermediari finanziari residenti in Italia • Dettagli relativi ai rapporti finanziari quali: →Le consistenze di inizio e fine anno →La sommatoria delle movimentazioni in dare registrate nel corso dell’anno →La sommatoria delle movimentazioni in avere registrate nel corso dell’anno →Numero accessi a cassette di sicurezza 2) Nel caso di Rapporti Fiduciari, la Fiduciaria segnala all’Anagrafe dei Rapporti relativamente: • all’esistenza dei rapporti: il mandato Fiduciario e non, i diversi rapporti accesi presso i diversi intermediari •alla movimentazione segnalata: la sommatoria degli apporti al mandato e dei prelievi dal mandato 12
Le modifiche al monitoraggio fiscale – Ruolo della Fiduciaria •L’Italia ha recepito la legge Europea 2013 con la quale sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale quali: •L’estensione ai titolari effettivi dell’obbligo di compilazione del quadro RW del modello UNICO •L’abrogazione dell’obbligo di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW •Continua a sussistere l’obbligo di indicare i saldi di inizio e fine anno (o periodo di detenzione delle attività all’estero);nel caso di attività detenute in Paesi Black List bisognerà indicare il picco massimo raggiunto nel periodo di detenzione •È stata eliminata la soglia di 10.000 euro • E’ stato confermato l’esonero dagli obbligo di compilazione del quadro RW nel caso in cui le attività siano detenute all’estero per il tramite di un intermediario Finanziario Residente in Italia 13
Applicazione ritenuta del 20% su flussi provenienti dall’estero – Il ruolo della Fiduciaria Per effetto della nuova formulazione dell’art. 4 del D.L. 167/1990 introdotta dalla Legge del 6 agosto 2013, n. 97 (detta “Legge Europea 2013”*), i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono assoggettati ad un trattamento fiscale più stringente e rigoroso rispetto al passato. E’ stata introdotta una ritenuta d’ingresso del 20% tutti i flussi finanziari provenienti dall’estero, a meno che il cliente non produca apposita autocertificazione, con diversi oneri in capo al cliente/contribuente nonché in capo all’intermediario residente di cui fanno parte le società Fiduciarie. Le Società Fiduciarie sono tenute ad applicare la ritenuta d’ingresso al momento del ricevimento delle attività dall’estero (a meno che non venga prodotta la certificazione) sia nel caso in cui vengano: •Mantenute all’estero (Mandato ad amministrare ) •Rimpatriate in Italia * Possibile abrogazione da Comunicato Stampa MEF 19 febbraio 2014 14
Agenda • Voluntary Disclosure e pianificazione patrimoniale •Highlights novità normative e fiscali inerenti servizi fiduciari • Il ruolo dei servizi fiduciari nella Voluntary Disclosure 15
Voluntary Disclosure: Ruolo della Fiduciaria ll D.L. 4/2014 (in corso di conversione) ha introdotto in Italia la “Voluntary Disclosure“ (collaborazione volontaria), procedimento che consente alle Persone Fisiche fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare i capitali detenuti all’estero - alla data del 31.12.13- in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. • La procedura si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione delle sanzioni relative l’omessa compilazione del quadro RW che oscillano tra il • 6 e il 30% dell’importo non dichiarato nel caso di beni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata • 3 e il 15% dell’importo non dichiarato nel caso di beni detenuti in tutti gli altri Paesi •Il legislatore ha previsto che le suddette sanzioni siano ridotte al 50% se: • Le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia • Le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute •Il soggetto che aderisce alla sanatoria autorizza l’intermediario estero presso cui le attività sono detenute a trasmettere all’amministrazione finanziaria Italiana i dati relativi alle attività oggetto di regolarizzazione 16
Voluntary Disclosure: Ruolo della Fiduciaria Le attività finanziarie provenienti da operazioni di voluntary disclosure potranno essere oggetto di mandato fiduciario Con rimpatrio in Italia Mantenimento presso banche estere • Pronta disponibilità e • Mantenimento degli stesse tipologie di controllo investimento • Adeguato livello di • rischio Paese riservatezza • Esonero obbligo compilazione quadro RW 17
Voluntary disclosure - Vantaggio utilizzo Mandato Fiduciario • Mantenimento dei titoli quote ed attività all’estero tramite un contratto di deposito fra la società fiduciaria e l’intermediario non residente • La Fiduciaria nella sua funzione di sostituto di imposta applicherà ove consentito le ritenute alla fonte in via definitiva sugli eventuali redditi di capitale e sui redditi diversi • Esonero dalla compilazione del Quadro RW del modello UNICO • Esonero dal pagamento dell’ IVAFE 18
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