DOPING. Legislazione e regolamenti sportivi

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DOPING. Legislazione e regolamenti sportivi
Provincia di Padova

       DOPING. Legislazione e
        regolamenti sportivi
Dott. Claudio Terranova
Unità Operativa Complessa di Tossicologia Forense ed Antidoping
Azienda Ospedaliera - Università di Padova

claudio.terranova@unipd.it

     Progetto Sperimentale: Iniziative di prevenzione del doping
DOPING. Legislazione e regolamenti sportivi
DOPING
La consapevole esposizione a xenobiotici può
conseguire a:
   •terapia di patologie naturali e/o di patologie
    sport-correlate;
   •uso voluttuario, lecito o illecito;
   •presunto miglioramento fisico o psico-fisico-
    prestazionale.

Per qualunque delle suddette finalità, sussiste il rischio di
assumere xenobiotici vietati dalla vigente normativa,
statuale e sportiva.
NORMATIVA

CIVILE-PENALE   AMMINISTRATIVO-
                   SPORTIVA
NORMATIVA CIVILE-
    PENALE
DOPING
                   Assetto normativo
              Istituisce l’illecito-doping ed i controlli antidoping.
L. 1099/71    Determina le modalità e le competenze istituzionali di
              controllo. D.M. 5/7/75

              Attribuisce alle Regioni la tutela delle attività sportive e
L. 833/78     dei controlli antidoping

              Introduce sanzioni penali per chi altera i risultati delle
L. 401/89     gare oggetto di scommesse.

              Ratifica della Convezione di Strasburgo sul Doping.
L. 522/95     Obbliga gli Stati aderenti ad osservare la stessa tabel-
              la di Dopanti (LISTA CIO). Emendamento 20/5/99 n.116

                         L. 14/12/2000 n. 376
            Disciplina della tutela sanitaria delle attività
               sportive e della lotta contro il doping
Legge 14 dicembre 2000, n. 376

Art. 1   Tutela sanitaria delle attività sportive
         Divieto di doping
Art. 2   Classi delle sostanze dopanti
Art. 3   Commissione per la vigilanza ed il
         controllo sul doping e per la tutela della
         salute nelle attività sportive
Art. 4   Laboratori per il controllo sanitario
         sull’attività sportiva
Art. 7   Farmaci contenenti sostanze dopanti
Art. 9   Disposizioni penali
Legge 376/2000 - art.1

• L’attività sportiva è diretta alla promozione
  della salute individuale e collettiva e informata
  al rispetto dei principi etici e dei valori
  educativi richiamati dalla Convenzione di
  Strasburgo

• Ad essa si applicano i controlli a tutela della
  salute e della regolarità delle gare e non può
  essere svolta con l’ausilio di tecniche,
  metodologie o sostanze che possano mettere
  in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti
Legge 376/2000 - art.1

• Somministrazione di farmaci o di sostanze
  biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o
  la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
  condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di
  alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

• Somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente
  o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche
  mediche non giustificate da condizioni patologiche,
  finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei
  controlli antidoping
Legge 376/2000 - art.2

I farmaci , le sostanze e pratiche mediche, il cui
impiego è considerato doping, sono ripartite in
classi con decreto del Ministero della salute di
concerto con il Ministero per i beni e le attività
culturali
Lista sostanze vietate

   Criteri e modalità di elaborazione

• Garantire la certezza della
  conoscenza e la tutela degli atleti e di
  coloro che praticano sport

• Esaustività della lista ed
  aggiornabilità secondo modalità
  definite
Lista sostanze vietate

    • Chi la deve fare?

 • Come deve essere fatta?

• Come devono essere gestiti
  i rapporti internazionali?
Lista sostanze vietate
                  CHI?

    Commissione per la vigilanza ed il
  controllo sul doping e per la salute delle
    attività sportive (CVD) si occupa di

• predisposizione classi
                        revisione classi
Lista sostanze vietate
                 COME?
Rispetto delle disposizioni della convenzione di
Strasburgo e delle indicazioni del CIO e degli
  organismi sportivi internazionali preposti al
                 settore sportivo

LISTA INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO
Lista sostanze vietate

Lista internazionale di riferimento redatta
           aggiornata ogni anno

                   dalla

   WORLD ANTI-DOPING AGENCY
           (WADA)
WADA
                          1999
     istituita come autorità mondiale di riferimento per
   l’armonizzazione delle regole di lotta al doping, per la
      definizione della lista delle sostanze vietate e per
              l’accredito dei laboratori internazionali
                          2001
       ultima lista di riferimento elaborata dal CIO

                          2003
approvazione Codice Mondiale antidoping, attualmente
        sottoscritto da tutte le federazionisportive
                          2004
entrata in vigore prima lista di riferimento internazionale
                            WADA
Lista sostanze vietate

RAPPORTI INTERNAZIONALI?

LA LISTA ELABORATA DALLA WADA

 Recepita ogni anno dal Consiglio di
Europa come allegato alla Convenzione
    contro il doping di Strasburgo
Lista sostanze vietate

•

•       …   e in Italia….
Lista sostanze vietate

          DM 16 gennaio 2004
provvede ad adeguare la lista alla prima
    lista internazionale di riferimento
 predisposta dalla WADA e recepita dal
 Consiglio d’Europa come allegato alla
        Convenzione di Strasburgo
Lista sostanze vietate
        AGGIORNAMENTO

      La Commissione provvede
all’aggiornamento periodico della lista,
 inserendovi le sostanze di cui abbia
  accertato l’affinità farmaco-tossico-
  dinamica alle sostanze già inserite,
    avvalendosi della Banca dati del
                 farmaco
Lista sostanze vietate

1. SOSTANZE PROIBITE FUORI E IN
   COMPETIZIONE

2. SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE

3. SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI
   SPORT
Lista sostanze vietate

                ORMONI - SOSTANZE
                   CORRELATE
                                     DIURETICI
   AGENTI                             AGENTI
ANABOLIZZANTI                       MASCHERANTI

       Fuori e in competizione

     AGENTI                      METODI VIETATI
ANTIESTROGENICI              - Doping ematico- Modificatori
                             pH, tampone, volume ematico
                             - Manipolazioni chimico-fisica
Lista sostanze vietate

         In competizione
                           CANNABINOIDI

STIMOLANTI

GLUCOCORTICOSTEROIDI   NARCOTICI
Lista sostanze vietate

BETABLOCCANTI      ALCOL

        PROIBITI

     In sport particolari
Legge 376/2000 - art.4

        Laboratori per il controllo
       sanitario dell’attività sportiva
1. Devono essere accreditati dal CIO o da altro
     organismo internazionale riconosciuto

       2. Effettuano i controlli antidoping

       3. Eseguono programmi di ricerca

4. Collaborano per la definizione dei requisiti dei
               laboratori regionali
Legge 376/2000 - art.4

• In Italia è presente un unico laboratorio accreditato
  CIO-WADA
• La vigilanza sul laboratorio e sull’attività di controllo
  antidoping è affidata all’Istituto Superiore di Sanità
• E’ prevista l’istituzione di laboratori regionali
USO TERAPEUTICO
     MEDICINALI CONTENENTI
      SOSTANZE PROIBITE

  L’uso terapeutico di sostanze dopanti è
   ammesso solo nel caso in cui il medico
specialista in malattie respiratorie o il medico
sociale compili una notifica scritta attestante
 la sussistenza di asma e/o asma indotta da
  esercizio fisico da inviare alla federazione
           sportiva di appartenenza
FARMACI CONTENENTI
       SOSTANZE DOPANTI

Le confezioni di farmaci, contenenti sostanze
    vietate per doping, devono recare un
 apposito contrassegno sull’involucro e sul
             foglietto illustrativo
CONTRASSEGNO
          DM 24 settembre 2003
L’etichettatura dell’imballaggio esterno
delle confezioni di tali medicinali deve
includere il seguente pittogramma
DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ
            SPORTIVE DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING
                                    ART. 9 (L. 376/2000)
REATO DOPING
                        ⇒CONDOTTE
dolo specifico            •procurare ad altri         Art. 6 ATLETA
                          •somministrare
                          •assumere                   ⇒ rifiuto di sottoporsi ai controlli
                                                        antidoping = illecito sportivo
                          •favorire l’utilizzo
                        ⇒sostanze ed i metodi
                         inseriti in “Classi”
                         specifiche (ex D.M.)
    sostanze/farmaci                                         RECLUSIONE 3 mesi - 3 anni
      in assenza di                                             MULTE DA 5 a 100 milioni
 condizioni patologiche                                                    AGGRAVANTI
    per modificare le                            ⇒   danno per la salute
 condizioni biologiche al
                                                 ⇒   fatto commesso su minore
    fine di alterare le
prestazioni agonistiche o                        ⇒   membro CONI, Federazione, Ente e
                                                     Società sportive
 modificare i risultati dei
         controlli                               ⇒   esercente professione sanitaria
REATO- DOPING (ART.9 L. 376/2000)
                  elementi costitutivi del dolo intenzionale

“Alterare”
⇒ miglioramento (dopanti ergonomici) o peggioramento (dopanti ergolitici)
  della performance sportiva

“Prestazioni agonistiche”
Æ il termine non è di univoca interpretabilità
                            ATTIVITA’
                          FINALIZZATA AL
Æ la Cassazione ha rigettato  l’ammissibilità per l’insussistenza del
                            COMMERCIO
  dolo intenzionale in un caso di eclatante commercio di
  anabolizzanti nelle palestre, senza fornire un’interpretazione della
  qualificazione delle prestazioni agonistiche
Æ sinonimo di gara?
Æ sinonimo di attività sportive agonistiche (professionistiche e
  dilettantistiche) ?
Legge 376/2000 - art.9

Chi commercia sostanze vietate per doping
  attraverso canali diversi dalle farmacie
                 e’ punito

       reclusione da 2 a 6 anni e
    multa da € 5164.57 a € 77468,58
AMBITO
AMMINISTRATIVO-
  SPORTIVO
ANTI-DOPING

          ISTITUZIONI
   Agenzia Mondiale Antidoping
              WADA
  Gruppo di Sorveglianza Europea
               CVD

                 CIO
                CON
Federazioni internazionali e nazionali
WADA

  Codice Mondiale Antidoping

La mancata accettazione del codice da
  parte dei singoli governi comporta il
       divieto allo svolgimento di
  manifestazioni sportive internazionali
 (Campionati mondiali, Giochi Olimpici)
         sul territorio nazionale.
WADA

Entro l’anno 2004 (Atene) tutte le
federazioni hanno adeguato i
propri regolamenti al Codice Mondiale

Entro l’anno 2006 (Torino) si dovranno
adeguare tutti gli Stati
Comitato Olimpico
   Nazionale Italiano

Regolamento dell'attività antidoping
   in vigore dal 1 gennaio 2004
        attuativo del Codice
    mondiale antidoping WADA

                  DOPING
   verificarsi di una o più violazioni previste
                 dal Regolamento
VIOLAZIONI
              REGOLAMENTO
1. Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibito

 2. Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o
         marker in un campione biologico dell'atleta

    3. Rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di
          sottoporsi al prelievo dei campioni biologici

   4.Violazione delle condizioni previste per gli atleti che
         devono sottoporsi ai test fuori competizione

5. Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti

       6. Traffico illegale di sostanze e metodi proibiti
VIOLAZIONI
            REGOLAMENTO

  Attivazione di un procedimento disciplinare
    ed eventuale applicazione delle sanzioni
stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazione Sportiva
        Nazionale dalle Discipline Associate
LISTA SOSTANZE
         DOPANTI

La WADA pubblica nel proprio sito Web la
versione più recente delle Lista (1.1.2005)

La Lista ed i suoi aggiornamenti entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
    da parte della WADA senza che si
 rendano necessari ulteriori interventi da
              parte del CONI
LISTA SOSTANZE
          DOPANTI

La Lista prevede le stesse suddivisioni
precedentemente descritte.

Individua inoltre una categoria di sostanze
SPECIFICHE definite in considerazione di:
1. diffusa presenza in prodotti medicinali
(più frequenti violazioni non intenzionali);
2. < suscettibilità all’utilizzazione
 come sostanze dopanti.
STRUTTURE
                 ANTIDOPING
               COMMISSIONE ANTIDOPING
        - promozione iniziative rivolte alla lotta contro il Doping
- individuazione nominativi atleti da sottoporre ai controlli antidoping

COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING
               - ricerca scientifica in ambito antidoping
 - disciplina e valutazione di concessioni di esenzioni terapeutiche

        UFFICIO PROCURA ANTIDOPING
                       Competente ad indagare su:
               - uso di sostanze vietate e metodi proibiti
                   - traffico/vendita sostanze doping
             - violazioni accertate ai sensi della 376/2000
SANZIONI

 SQUALIFICA PER         USO DI SOSTANZE
USO DI SOSTANZE             SPECIFICHE
          o              1a violazione: da
  METODI VIETATI        richiamo con nota
 1a violazione: 2 aa        di biasimo a
2a violazione: a vita   squalifica per 1 aa
                        2a violazione: 2 aa
                        3a violazione: a vita
PROCEDURA PER
           L’APPELLO
E’ possibile appellare esclusivamente le
seguenti sentenze:

1. di condanna per violazione del Regolamento;
2. con sanzioni ritenute di entità non idonea;
3. di assoluzione;
4. per incompetenza dell’Organo che le ha emesse;
5. per sospensione cautelare.
IDONEITA’ ATTIVITA’
    SPORTIVA
   AGONISTICA-
  NON AGONISTICA
FONTI NORMATIVE PRIMARIE
art.. 32 Costituzione
art
Legge 1099/71                                   FONTI NORMATIVE SECONDARIE
(“tutela sanitaria attività sportive”)    D.M. 18/2/82 (“attività sportiva agonistica”)
Legge 833/78                              D.M. 22/10/82 (“giocatori di calcio”)
(“tutela sanitaria attività sportive      D.M. 28/2/83 (rettifica D.M. 18/2/82”)
/compiti del S.S.N.”)
                                          Circolare Min. San. n. 7 del 31/1/83
Legge 33/80
                                          D.M. 28/2/83 (“attività sportiva non agonistica”)
(“medici della FMSI, personale di         D.M. 15/9/83 (“ciclisti professionisti”)
strutture pubbliche e convenzionate,
modalità fissate dalle Regioni d’intesa   D.M. 16/2/84 (“pugili professionisti”)
con il CONI e criteri Ministero della     D.M. 4/3/93 (“attività sportiva agonistica delle
Sanità” )                                 persone handicappate”)
Legge 91/81                               D.M. 13/3/95 (“attività sportiva professionistica”)
(“rapporti società e sportivi
professionisti”)

                        Protocollo d’intesa 27/1/95 FNOM e CONI
IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVA
              AGONISTICA
                     regole diagnostiche “codificate”
   Specialista
                           - struttura
MEDICINA DELLO             pubblica/convenzionata        2 protocolli diagnostici
    SPORT                  - libero-professionista         sport con minore e
                                                           maggiore impegno
                                       scheda di           cardiovascolare e
         Protocolli                                           respiratorio
                                      valutazione
  diagnostici specifici                 medico-          periodicità delle visite
     in relazione allo                  sportiva
      specifico sport
                                                             conservazione del
    eventuali ulteriori                                      CERTIFICATO c/o
  accertamenti clinici                                         la SOCIETÀ’
       e strumentali                         giudizio
                                                               SPORTIVA di
                                           favorevole
                                                               appartenenza
    CERTIFICATO DI
    IDONEITÀ ALLO
   SPORT SPECIFICO
      durata limitata                        giudizio
                                                               Commissione
  accertamenti periodici                   sfavorevole
                                                                regionale
TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
            PROFESSIONISTICA
         regole diagnostiche “codificate”

  MEDICO SOCIALE                                              MEDICO SPORTIVO
   Specialista Medicina             sportivi                     DI FIDUCIA
        dello Sport              professionisti                           sportivi
                                   autonomi                            professionisti
                                                                         autonomi
                                      SOCIETA’
                                      SPORTIVA

      accertamenti clinici e           responsabile
           diagnostici                dell’istituzione               documentazione
                                                                       conservata
                                                                        dall’atleta
     SCHEDA SANITARIA                             esecuzione accertamenti
    responsabilità di custodirla e                sintetica valutazione specialistica medico-
     aggiornarla con periodicità                  sportiva
     almeno semestrale, salvo                     eventuali controindicazioni anche
   diverse prescrizioni per singoli               temporanee
                sport
IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVA
        NON AGONISTICA
                   regole diagnostiche “generali”

Medico di                    Pediatra
medicina                     di libera
generale                      scelta

    visita medica volta ad accertare lo
       STATO DI BUONA SALUTE
e l’ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI
     all’attività sportiva non agonistica

                                            in caso di motivato sospetto
                                            clinico il medico visitatore ha
         CERTIFICATO DI                          la facoltà di chiedere
           IDONEITA’                          accertamenti specialistici
                                                       integrativi
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