La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr

Pagina creata da Michela Toscano
 
CONTINUA A LEGGERE
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
La relazione tra il diritto al cibo
e l’accesso alle risorse fitogenetiche per
       l’alimentazione e l’agricoltura
                        Convegno
              Biodiversità: significati e limiti
                17-18 settembre 2015, Prato

                                                   Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
La relazione tra il diritto al cibo e l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura
    IL DIRITTO AL CIBO

La condizione di deprivazione di alimenti e la morte per
fame costituiscono una lesione grave dei diritti umani non
più tollerabile.

La sicurezza alimentare e nutrizionale (food security and
nutrition - FSN) rappresenta il mezzo per garantire il rispetto
del diritto all’alimentazione per tutti.

La sicurezza alimentare si realizza quando ogni persona ha,
in ogni momento, accesso fisico ed economico a cibo
sufficiente, sano e nutriente e che rispecchi i bisogni e le
preferenze alimentari per una vita sana e attiva (Wold Food
Summit, FAO, 1996).

                                                                                         Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
IL DIRITTO AL CIBO

Ricondurre l’alimentazione nel quadro dei diritti umani
significa affermare il dovere degli Stati di assicurare a tutti gli
individui l’accesso a cibo sano e nutriente necessario per
garantire la sopravvivenza e il rispetto della dignità
dell’essere umano.

Il grande dibattito sul diritto all’alimentazione si incentra su
due aspetti fondamentali: il suo riconoscimento come diritto
umano fondamentale e le condizioni effettive attraverso le
quali tale diritto può essere realizzato.

                                                                      Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
IL DIRITTO AL CIBO

A livello internazionale, da un punto di vista
giuridico-formale, il diritto all’alimentazione non è
affermato come un diritto a sé stante (stand-alone
right).

Il primo riferimento all’alimentazione, come diritto,
compare nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948, che riconosce l’alimentazione
nell’ambito dell’art. 25 inerente il diritto ad un
«tenore di vita adeguato».

                                                        Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
IL DIRITTO AL CIBO
Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali
(PESC), adottato dall’Assemblea generale delle                                     Article 11
Nazioni Unite nel 1966, riprende, all’art. 11, il
                                                      1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of
contenuto dell’art. 25 della Dichiarazione            everyone to an adequate standard of living for himself and his
universale dei diritti umani, riafferma che il        family, including adequate food, clothing and housing, and to the
                                                      continuous improvement of living conditions. The States Parties will
diritto ad un’alimentazione rientra nel più           take appropriate steps to ensure the realization of this right,
ampio diritto ad uno standard di vita                 recognizing to this effect the essential importance of international
adeguato.                                             co-operation based on free consent.

                                                      2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the
Il secondo paragrafo dell’art. 11 riconosce la        fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take,
libertà dalla fame come diritto fondamentale          individually and through international co-operation, the measures,
                                                      including specific programmes, which are needed:
di tutti gli individui. Questo è l’unico diritto,
nell’ambito del PESC, cui viene attribuito            (…)
l’aggettivo «fondamentale».

                                                                                                                   Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
IL DIRITTO AL CIBO
Dal 1948 ad oggi, il diritto all’alimentazione ha
assunto un contenuto normativo dai contorni
più definiti.
Attualmente, sono 23 gli Stati* che hanno
esplicitamente      riconosciuto    il    diritto
all’alimentazione nell’ambito delle proprie
costituzioni nazionali, come diritto a sé stante
oppure contemplato nel più ampio diritto ad
un tenore di vita adeguato.

                                                            FAO (2012), Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World
*Bielorussia, Bolivia, Brasile, Ecuador, Colombia, Congo,
                                                              As a separate and stand-alone right (9).
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti,
                                                              Of a specific segment of the population (6)(+1)
Honduras, Kenya, Malawi,    Mexico, Moldova, Nepal,           As part of a human right to an adequate standard of living, quality of life, development, or
Nicaragua, Panama, Paraguay, Sud Africa, Suriname,            right to work (7).
Ucraina

                                                                                                   Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
IL DIRITTO AL CIBO

È da evidenziare che negli ultimi anni sono stati
registrati molti progressi nella promozione e
protezione del diritto all’alimentazione come
diritto umano fondamentale.
In questo settore, l’azione della FAO è stata di
grande rilevanza con l’adozione, nel 2004, delle
Voluntary Guidelines to support the progressive
realization of the right to adequate food in the
context of national food security.
                                                      Adopted a framework law                                      Direct applicability: ICESCR, CEDAW and CRC
                                                      Drafting a framework law                                     Direct applicability: ICESCR and CRC
                                                      As a separate and stand-alone right                          Direct applicability: CEDAW and CRC
                                                      Of a specific segment of the population
                                                      As part of a human right to an adequate standard of
                                                    living, quality of life, development, or right to work
                                                      Implicit in broader rights
                                                      Explicit directive principle

                                                                                                             Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
L’accesso alle RFAA

Qual è il ruolo delle risorse fitogenetiche nella
realizzazione del diritto all’alimentazione?

L’agrobiodiversità costituisce la fonte primaria
di alimentazione di tutti i popoli del mondo.

Conservare la diversità delle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura
significa garantire la sicurezza alimentare
globale.

                                                    Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
L’accesso alle RFAA

Fino al 2001, l’unico strumento internazionale
riguardante l’accesso alle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura è stato l’Impegno
(Intesa) internazionale sulle risorse fitogenetiche
del 1983 adottato dalla Conferenza della FAO, con
risoluzione 8/83.

Esso nasceva come strumento giuridico non
vincolante, la cui adozione da parte degli Stati
aveva lo scopo di assicurare che le risorse
fitogenetiche di interesse economico e/o sociale, in
particolar modo per l’agricoltura, sarebbero state
esaminate, preservate e rese disponibili per la
riproduzione vegetale e per fini scientifici.

                                                       Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
L’accesso alle RFAA

L’Impegno si basava sul principio accettato universalmente che le risorse
genetiche fossero considerate patrimonio comune dell’umanità e
conseguentemente sarebbero dovute essere rese accessibili senza
restrizioni (art.1).

L’Impegno internazionale è stato successivamente integrato con 3 le
risoluzioni di natura interpretativa, che hanno ribadito il libero accesso
alle risorse, riconosciuto i diritti degli agricoltori e il loro contributo
millenario alla preservazione dell’agrobiodiversità e sottolineato come le
nuove tecnologie applicate alla conservazione delle risorse fitogenetiche
costituissero uno strumento complementare alla preservazione delle
stesse.

L’Impegno internazionale aveva cercato di mantenere da un lato un
equilibrio tra l’accesso ai nuovi prodotti delle biotecnologie e materiare
conservato dagli agricoltori, cercando di bilanciare i diritti dei ricercatori
(innovatori formali) e quelli degli agricoltori (innovatori informali).

                                                                                 Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA

Nel 2001 è stato adottato l’International Treaty on
Plant Genetic Resoruces for Food and Agriculture
(ITGRFA), sotto l’egida della FAO.

Gli obiettivi principali del         Trattato sono la
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la
ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti
dalla loro utilizzo al fine di perseguire un’agricoltura
sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla
Convenzione sulla diversità biologica.

Nel Preambolo del Trattato si sottolinea l’importanza di
conservare la diversità mondiale delle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura
tenendo in considerazione le esigenze delle
generazioni future.

                                                           Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA
Un aspetto peculiare del Trattato è rappresentato dai diritti
degli agricoltori sancito all’art. 9. Per diritti degli agricoltori
si intende un fascio di diritti che dovrebbero essere garantiti
agli agricoltori di tutto il mondo per il loro contributo
secolare alla conservazione, al miglioramento e alla
disponibilità di risorse fitogenetiche essenziali per la
produzione agroalimentare.
Tale articolo si riferisce, in particolare, agli agricoltori dei
Paesi in via di sviluppo poiché è in questi Paesi che si
concentrano prevalentemente i centri di origine e di
diversità     genetica      delle    coltivazioni     destinate
all’alimentazione, alla cui salvaguardia è subordinata la
capacità della Comunità internazionale

                                                                      Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA

Il TRFAA prevede la creazione di un Sistema multilaterale per
l’accesso alle risorse fitogenetiche trasparente per una giusta
ed equa ripartizione dei benefici derivanti dallo sfruttamento
delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

Numerose discussioni relative alla proprietà intellettuale hanno
interessato in particolare la fase negoziale del Trattato del 2001.

La questione riguardava l’opportunità di includere tra le colture
agricole indicate nell’Allegato I al Trattato, inserite nel Sistema
multilaterale, anche materiali fitogenetici oggetto di proprietà
individuale, come ad esempio varietà di mais o sequenze
genetiche di patata protette da privative per ritrovati vegetali o
brevetti.

                                                                      Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA

Al riguardo l’art. 12, par. 3, lett. f, del Trattato stabilisce
che l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione
e l’agricoltura, tutelato da proprietà intellettuale o da altri
tipi di proprietà, deve essere esercitato in conformità con
gli accordi internazionali e con la normativa nazionale in
materia.

Ciò significa che, in deroga al principio secondo cui
l’accesso ai sensi del Sistema è gratuito (art. 12, par.3, lett.
b), per poter acquisire materiali coperti da diritti
proprietari l’interessato è tenuto a corrispondere al
titolare dei medesimi una remunerazione per lo
sfruttamento dell’invenzione o ritrovato vegetale.

                                                                   Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA

L’Italia ha ratificato il Trattato sulle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel
2004.

La legge di ratifica n. 101/2004 affida alle Regioni e
alle Province Autonome le competenze in merito
all’attuazione     ed     esecuzione      dello    Trattato
Internazionale e al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF) il compito di
monitorare gli interventi effettuati dalle Regioni e
Province Autonome e riferire sul piano internazionale
circa lo stato di applicazione del Trattato stesso.

                                                              Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA
Negli ultimi anni undici Regioni hanno emanato una legge sulla tutela della biodiversità agraria, zootecnica e
forestale:
 Basilicata L.R. 14 ottobre 2008, n. 26. “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di
   interesse agrario”.
 Emilia Romagna L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse
   agrario del territorio emiliano‐romagnolo”.
 Friuli Venezia Giulia L.R. 22 aprile 2002, n. 11 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario
   e forestale".
 Lazio L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
 Liguria L.R. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”.
 Marche L.R. 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio
   marchigiano".
 Piemonte L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
 Puglia L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e
   zootecnico".
 Sardegna L.R. “7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità,
   marchio collettivo, distretti”.
 Toscana L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di
   interesse agrario, zootecnico e forestale”, che sostituirà completamente la L.R. 50/97 al momento
   dell'approvazione del regolamento di attuazione.
 Umbria L.R. 4 settembre 2001, n. 25 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

                                                                                                                    Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La biodiversità delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura: da diritto “ambientale” a diritto
“umano”?

                  Sicurezza alimentare                        Accesso alle RFAA

               Diritto all’alimentazione                   Diritti degli agricoltori

                                                                                         Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Sulla base della via tracciata dal Trattato sulle RFAA, nel 2012 il
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha costituito un gruppo
di lavoro per l’elaborazione di un progetto di Dichiarazione per la
tutela dei diritti dei contadini e di coloro che lavorano nelle zone
rurali, che tra i suoi elementi più significativi riconosce nuovi diritti tra
i quali rientrano il diritto alla terra e al territorio (art.4), il diritto alle
sementi, alla conoscenza tradizionale e alle pratiche agricole (art.5,
il diritto alla protezione dei valori agricoli locali (art. 9), il diritto alla
diversità biologica (art.10).

                                                                                   Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Finora i diritti degli agricoltori, compreso quello il diritto
alle sementi, alla trasmissione delle conoscenze
tradizionali erano stati tratti in strumenti giuridici che
trattavano materie ambientali (Convenzione sulla
biodiversità, Trattato sulle risorse fitogenetiche, ecc.)

Con il progetto di Dichiarazione del 2012, per la prima
volta, essi sono stati inseriti nel contesto più ampio dei
diritti umani.

Si aprono così nuovi orizzonti sul fronte giuridico di tutela
della biodiversità, intesa come un diritto della persona e
non ‘solo’ come una «risorsa» da proteggere.

                                                                 Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Grazie!

           Dr. Silvana Moscatelli
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari
         silvana.moscatelli@cnr.it
Puoi anche leggere