La relazione tra il diritto al cibo e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Convegno - Cnr
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La relazione tra il diritto al cibo e l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura Convegno Biodiversità: significati e limiti 17-18 settembre 2015, Prato Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La relazione tra il diritto al cibo e l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura IL DIRITTO AL CIBO La condizione di deprivazione di alimenti e la morte per fame costituiscono una lesione grave dei diritti umani non più tollerabile. La sicurezza alimentare e nutrizionale (food security and nutrition - FSN) rappresenta il mezzo per garantire il rispetto del diritto all’alimentazione per tutti. La sicurezza alimentare si realizza quando ogni persona ha, in ogni momento, accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sano e nutriente e che rispecchi i bisogni e le preferenze alimentari per una vita sana e attiva (Wold Food Summit, FAO, 1996). Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
IL DIRITTO AL CIBO Ricondurre l’alimentazione nel quadro dei diritti umani significa affermare il dovere degli Stati di assicurare a tutti gli individui l’accesso a cibo sano e nutriente necessario per garantire la sopravvivenza e il rispetto della dignità dell’essere umano. Il grande dibattito sul diritto all’alimentazione si incentra su due aspetti fondamentali: il suo riconoscimento come diritto umano fondamentale e le condizioni effettive attraverso le quali tale diritto può essere realizzato. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
IL DIRITTO AL CIBO A livello internazionale, da un punto di vista giuridico-formale, il diritto all’alimentazione non è affermato come un diritto a sé stante (stand-alone right). Il primo riferimento all’alimentazione, come diritto, compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, che riconosce l’alimentazione nell’ambito dell’art. 25 inerente il diritto ad un «tenore di vita adeguato». Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
IL DIRITTO AL CIBO Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (PESC), adottato dall’Assemblea generale delle Article 11 Nazioni Unite nel 1966, riprende, all’art. 11, il 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of contenuto dell’art. 25 della Dichiarazione everyone to an adequate standard of living for himself and his universale dei diritti umani, riafferma che il family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will diritto ad un’alimentazione rientra nel più take appropriate steps to ensure the realization of this right, ampio diritto ad uno standard di vita recognizing to this effect the essential importance of international adeguato. co-operation based on free consent. 2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the Il secondo paragrafo dell’art. 11 riconosce la fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, libertà dalla fame come diritto fondamentale individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed: di tutti gli individui. Questo è l’unico diritto, nell’ambito del PESC, cui viene attribuito (…) l’aggettivo «fondamentale». Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
IL DIRITTO AL CIBO Dal 1948 ad oggi, il diritto all’alimentazione ha assunto un contenuto normativo dai contorni più definiti. Attualmente, sono 23 gli Stati* che hanno esplicitamente riconosciuto il diritto all’alimentazione nell’ambito delle proprie costituzioni nazionali, come diritto a sé stante oppure contemplato nel più ampio diritto ad un tenore di vita adeguato. FAO (2012), Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World *Bielorussia, Bolivia, Brasile, Ecuador, Colombia, Congo, As a separate and stand-alone right (9). Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Of a specific segment of the population (6)(+1) Honduras, Kenya, Malawi, Mexico, Moldova, Nepal, As part of a human right to an adequate standard of living, quality of life, development, or Nicaragua, Panama, Paraguay, Sud Africa, Suriname, right to work (7). Ucraina Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
IL DIRITTO AL CIBO È da evidenziare che negli ultimi anni sono stati registrati molti progressi nella promozione e protezione del diritto all’alimentazione come diritto umano fondamentale. In questo settore, l’azione della FAO è stata di grande rilevanza con l’adozione, nel 2004, delle Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security. Adopted a framework law Direct applicability: ICESCR, CEDAW and CRC Drafting a framework law Direct applicability: ICESCR and CRC As a separate and stand-alone right Direct applicability: CEDAW and CRC Of a specific segment of the population As part of a human right to an adequate standard of living, quality of life, development, or right to work Implicit in broader rights Explicit directive principle Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Qual è il ruolo delle risorse fitogenetiche nella realizzazione del diritto all’alimentazione? L’agrobiodiversità costituisce la fonte primaria di alimentazione di tutti i popoli del mondo. Conservare la diversità delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura significa garantire la sicurezza alimentare globale. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Fino al 2001, l’unico strumento internazionale riguardante l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è stato l’Impegno (Intesa) internazionale sulle risorse fitogenetiche del 1983 adottato dalla Conferenza della FAO, con risoluzione 8/83. Esso nasceva come strumento giuridico non vincolante, la cui adozione da parte degli Stati aveva lo scopo di assicurare che le risorse fitogenetiche di interesse economico e/o sociale, in particolar modo per l’agricoltura, sarebbero state esaminate, preservate e rese disponibili per la riproduzione vegetale e per fini scientifici. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA L’Impegno si basava sul principio accettato universalmente che le risorse genetiche fossero considerate patrimonio comune dell’umanità e conseguentemente sarebbero dovute essere rese accessibili senza restrizioni (art.1). L’Impegno internazionale è stato successivamente integrato con 3 le risoluzioni di natura interpretativa, che hanno ribadito il libero accesso alle risorse, riconosciuto i diritti degli agricoltori e il loro contributo millenario alla preservazione dell’agrobiodiversità e sottolineato come le nuove tecnologie applicate alla conservazione delle risorse fitogenetiche costituissero uno strumento complementare alla preservazione delle stesse. L’Impegno internazionale aveva cercato di mantenere da un lato un equilibrio tra l’accesso ai nuovi prodotti delle biotecnologie e materiare conservato dagli agricoltori, cercando di bilanciare i diritti dei ricercatori (innovatori formali) e quelli degli agricoltori (innovatori informali). Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Nel 2001 è stato adottato l’International Treaty on Plant Genetic Resoruces for Food and Agriculture (ITGRFA), sotto l’egida della FAO. Gli obiettivi principali del Trattato sono la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzo al fine di perseguire un’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla Convenzione sulla diversità biologica. Nel Preambolo del Trattato si sottolinea l’importanza di conservare la diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura tenendo in considerazione le esigenze delle generazioni future. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Un aspetto peculiare del Trattato è rappresentato dai diritti degli agricoltori sancito all’art. 9. Per diritti degli agricoltori si intende un fascio di diritti che dovrebbero essere garantiti agli agricoltori di tutto il mondo per il loro contributo secolare alla conservazione, al miglioramento e alla disponibilità di risorse fitogenetiche essenziali per la produzione agroalimentare. Tale articolo si riferisce, in particolare, agli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo poiché è in questi Paesi che si concentrano prevalentemente i centri di origine e di diversità genetica delle coltivazioni destinate all’alimentazione, alla cui salvaguardia è subordinata la capacità della Comunità internazionale Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Il TRFAA prevede la creazione di un Sistema multilaterale per l’accesso alle risorse fitogenetiche trasparente per una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Numerose discussioni relative alla proprietà intellettuale hanno interessato in particolare la fase negoziale del Trattato del 2001. La questione riguardava l’opportunità di includere tra le colture agricole indicate nell’Allegato I al Trattato, inserite nel Sistema multilaterale, anche materiali fitogenetici oggetto di proprietà individuale, come ad esempio varietà di mais o sequenze genetiche di patata protette da privative per ritrovati vegetali o brevetti. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Al riguardo l’art. 12, par. 3, lett. f, del Trattato stabilisce che l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, tutelato da proprietà intellettuale o da altri tipi di proprietà, deve essere esercitato in conformità con gli accordi internazionali e con la normativa nazionale in materia. Ciò significa che, in deroga al principio secondo cui l’accesso ai sensi del Sistema è gratuito (art. 12, par.3, lett. b), per poter acquisire materiali coperti da diritti proprietari l’interessato è tenuto a corrispondere al titolare dei medesimi una remunerazione per lo sfruttamento dell’invenzione o ritrovato vegetale. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA L’Italia ha ratificato il Trattato sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel 2004. La legge di ratifica n. 101/2004 affida alle Regioni e alle Province Autonome le competenze in merito all’attuazione ed esecuzione dello Trattato Internazionale e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) il compito di monitorare gli interventi effettuati dalle Regioni e Province Autonome e riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato stesso. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
L’accesso alle RFAA Negli ultimi anni undici Regioni hanno emanato una legge sulla tutela della biodiversità agraria, zootecnica e forestale: Basilicata L.R. 14 ottobre 2008, n. 26. “Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario”. Emilia Romagna L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano‐romagnolo”. Friuli Venezia Giulia L.R. 22 aprile 2002, n. 11 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale". Lazio L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Liguria L.R. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”. Marche L.R. 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano". Piemonte L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Puglia L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico". Sardegna L.R. “7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”. Toscana L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”, che sostituirà completamente la L.R. 50/97 al momento dell'approvazione del regolamento di attuazione. Umbria L.R. 4 settembre 2001, n. 25 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
La biodiversità delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura: da diritto “ambientale” a diritto “umano”? Sicurezza alimentare Accesso alle RFAA Diritto all’alimentazione Diritti degli agricoltori Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Sulla base della via tracciata dal Trattato sulle RFAA, nel 2012 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha costituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un progetto di Dichiarazione per la tutela dei diritti dei contadini e di coloro che lavorano nelle zone rurali, che tra i suoi elementi più significativi riconosce nuovi diritti tra i quali rientrano il diritto alla terra e al territorio (art.4), il diritto alle sementi, alla conoscenza tradizionale e alle pratiche agricole (art.5, il diritto alla protezione dei valori agricoli locali (art. 9), il diritto alla diversità biologica (art.10). Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Finora i diritti degli agricoltori, compreso quello il diritto alle sementi, alla trasmissione delle conoscenze tradizionali erano stati tratti in strumenti giuridici che trattavano materie ambientali (Convenzione sulla biodiversità, Trattato sulle risorse fitogenetiche, ecc.) Con il progetto di Dichiarazione del 2012, per la prima volta, essi sono stati inseriti nel contesto più ampio dei diritti umani. Si aprono così nuovi orizzonti sul fronte giuridico di tutela della biodiversità, intesa come un diritto della persona e non ‘solo’ come una «risorsa» da proteggere. Dr. Silvana Moscatelli, DiSBA-CNR
Grazie! Dr. Silvana Moscatelli Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari silvana.moscatelli@cnr.it
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