APPALTI &CONCESSIONI Europa e Regioni

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Anno 2014, Numero 829
                                                                                           8 ottobre 2014
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                                 Istituto Grandi Infrastrutture

                           APPALTI &CONCESSIONI

                                     Europa e Regioni
                                          Commissione UE

        Fondi UE: cronici ritardi dell’Italia e “Piani di rafforzamento amministrativo”
                       per spenderli. Un confronto con il Regno Unito

E’ nota la carenza dell’Italia (seconda beneficiaria dei Fondi UE) nell’utilizzo dei finanziamenti sia
nel senso di vera e propria incapacità di spesa entro i termini (con il rischio continuo, e ormai
sempre più certo, di revoca definitiva delle somme attribuite) sia nel senso di carenze nell’utilizzo
qualitativo dei Fondi stessi.
Per prevenire tale cronico problema, nella programmazione UE 2014-2020 la Commissione UE ha
preteso l’inserimento accanto a POR (Programmi operativi regionali) e PON (Programmi operativi
nazionali) dei PRA (Piani di rafforzamento amministrativo), quale parte integrante dei primi, con
l’obiettivo principale di attuare un miglioramento progettuale e delle procedure attuative in parallelo
ad una semplificazione amministrativa.
In questa azione sono coinvolti tutti i diversi destinatari a vario titolo dei Fondi UE, ed in
particolare, Regioni e Ministeri che, peraltro, non hanno dimostrato una grande solerzia neppure in
questa occasione e ancora molti importanti PRA mancano all’appello di Bruxelles.
Di fronte ad uno stato di cose che ha del paradossale per cui il Governo italiano si batte a Bruxelles
per l’ incremento di risorse pubbliche per sostenere la crescita, ma non ci si dota in patria degli
strumenti necessari per spendere bene e nei termini i fondi attribuiti, vale la pena di accennare
all’esperienza inglese, largamente ispiratrice dello strumento PRA, inserito dall’Unione nella nuova
programmazione dei Fondi, ma originario del Regno Unito.
Occorre premettere che il Regno Unito è tra i migliori utilizzatori dei Fondi UE e che le politiche
inglesi che hanno ispirato i PRA dell’Unione sono di tipo orizzontale, riguardano cioè tutti gli
appalti pubblici e non specificamente quelli connessi all’utilizzo dei Fondi dell’Unione.
Infatti, come è noto, l’attenzione alle modalità procedurali-organizzative delle stazioni appaltanti
pubbliche inglesi è da decenni all’attenzione dei diversi Governi e si è materializzata nel principio
del best value for money, cardine del public procurement inglese. Ora, uno degli strumenti cardine
utilizzati è proprio quello delle Procurement Capability Reviews (PCRs) ( letteralmente Verifiche
della capacità attuativa del procurement) che, dalla metà del decennio scorso, sono state al centro
delle verifiche organizzativo-gestionali del Governo, con riferimento sia alla P.A. locale che
periferica, e che può essere considerata l’antesignana del PRA. Suddivise per Dipartimento e per
realtà territoriali omogenee, le PCRs hanno visto uno sviluppo crescente nel tempo, e soprattutto
una loro generalizzazione dal 2007.
Le PCRS sono attuate con appositi “team di verificatori” (costituiti da personalità di indubbia
autorevolezza del settore pubblico e privato) che definiscono i piani di ottimizzazione dei vari

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interventi con vasta partecipazione all’analisi e alla sintesi delle strutture delle P.A. direttamente
competenti per la spesa in appalti. Le varie elaborazioni sono annualmente esaminate in appositi
seminari per garantire ai vari processi attuativi dei programmi finanziati la più vasta partecipazione,
conoscenza e condivisione possibile.
Tra i tanti apporti innovativi nati nel tempo dalle Reviews si può citare 1) l’esigenza di una
completa e sistematica raccolta e diffusione dei dati scaturanti dalle a) varie verifiche effettuate e b)
dalle procedure di procurement attuate; 2) la necessità di verifiche periodiche mirate ad evidenziare
gli scostamenti tra previsioni e realizzazioni, con indicate le cause ed i rimedi proposti; 3) l’azione
formativa costante, anche fondata su concrete azioni di incentivazione degli addetti in base al
merito.

                               Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
                                       nella causa C-525/12

                                       dell’11 settembre 2014

           «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per
           l’azione comunitaria in materia di acque – Recupero dei costi dei servizi idrici –
                                      Nozione di “servizi idrici”»
                                                    ,
           avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE,
                                              proposto dalla
                                         Commissione europea
                                                 contro
                                  Repubblica federale di Germania

 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, escludendo taluni
servizi (segnatamente, l’arginamento ai fini della produzione di energia idraulica, la navigazione e
la protezione dalle inondazioni, l’estrazione ai fini dell’irrigazione e a fini industriali, nonché l’uso
privato) dall’applicazione della nozione di «servizi idrici», la Repubblica federale di Germania è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque (GU L 327, pag. 1) e, in particolare, in forza degli articoli 2, punto 38, e 9 di tale
direttiva.
La Corte ribadisce che l’articolo 11 della direttiva 2000/60 prevede che per ciascun distretto
idrografico o parte di distretto idrografico compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro
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prepari un programma di misure che tenga conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5
di tale direttiva allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 della stessa. Ai sensi del
paragrafo 3, lettera b), del citato articolo 11, le misure relative al recupero dei costi dei servizi
idrici, quali previste all’articolo 9 della direttiva 2000/60, sono tra i requisiti minimi che un siffatto
programma deve contenere.
 Risulta, dunque, che le misure relative al recupero dei costi dei servizi idrici costituiscono uno
degli strumenti, a disposizione degli Stati membri, di gestione qualitativa delle acque destinata a un
utilizzo razionale delle risorse.
Orbene, se, come giustamente sostiene la Commissione, le diverse attività elencate all’articolo 2,
punto 38, della direttiva 2000/60, quali l’estrazione o l’arginamento, esclusi dalla Germania,
possono avere effetti sullo stato delle acque e sono, pertanto, idonee a compromettere il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, non si può tuttavia dedurre da ciò che, in
ogni caso, la mancata tariffazione di tali attività pregiudicherebbe necessariamente la realizzazione
di tali obiettivi.
A tal riguardo, l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 prevede che gli Stati membri siano
autorizzati, a determinate condizioni, a non applicare il recupero dei costi per una determinata
attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini e il raggiungimento degli obiettivi di
tale direttiva.
Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60 non implicano necessariamente che
le disposizioni dell’articolo 2, punto 38, lettera a), della medesima direttiva debbano essere
interpretate nel senso che esse assoggettano tutte le attività in esse citate al principio del recupero
dei costi, come sostiene, in sostanza, la Commissione.
Ciò premesso, la circostanza che la Repubblica federale di Germania non assoggetti talune di dette
attività a tale principio non consente di dichiarare di per sé sola, prescindendo da un qualsiasi altro
addebito, che detto Stato membro sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, punto 38,
e 9 della direttiva 2000/60.
Alla luce delle considerazioni che precedono occorre respingere il ricorso della Commissione.

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                       Lettera della DAJ datata 11 settembre 2014

                                       Sintesi per punti

1) Ordonnance n° 2014-811 del 17 luglio 2014 relativa alla procedura integrata per i grandi
   interventi immobiliari e infrastrutturali (immobilier d’entreprise).
   L’ordinanza firmata dal Primo Ministro e dai Ministri dell’economia e dell’abitazione ha un
   preciso obiettivo, come evidenzia nella sua presentazione il presidente del Conseil de la
   simplification pour les entreprises: accelerare e semplificare i grandi interventi che sono
   costituiti da grandi infrastrutture, importanti insediamenti abitativi, commerciali e di servizio
   ovvero tutto ciò insieme, come ad esempio l’anello autostradale della Grande Parigi, il
   Forum des Halles, la stazione d’Anteil, l’Ile Seguine ecc.
   Infatti, su tali grandi e complessi interventi i tempi di realizzazione sono divenuti
   intollerabilmente lunghi e i ritardi non si contano più in mesi, ma in anni e spesso anche in
   decenni.
   In sostanza, in forza dell’Ordonnance tali progetti sono inseriti in procedure di definizione e
   approvazione specifiche e integrate tra le diverse discipline (ambientale, urbanistica,
   commerciale, edilizia, delle opere pubbliche ecc.).

2) Creazione del nuovo Gruppo Pubblico Ferroviario SNCF – Réseau Ferré de France –
   La legge di riforma dell’assetto del sistema ferroviario, pubblicata il 4 agosto 2014 (Loi n°
   2014-872 ed entrata in vigore il 1° settembre), mette fine alla separazione societaria tra
   SNCF e Réseau Ferré de France, creando un gruppo pubblico unico, governato da una
   società madre, la SNCF, e 2 établissement pubblici integralmente posseduti, SNCF Réseau
   addetto alla gestione delle infrastrutture e SNCF Mobilités, gestore ferroviario.
   Il gruppo sarà governato da un direttorio con a capo il Presidente SNCF e composto dai
   Presidenti delle due società operative.
   La finalità è quella di creare più risparmi di governance, migliore l’efficienza e ridurre il
   debito che ammonta nel 2013 a 44 MD di € , debito che risulta in capo essenzialmente al
   gestore: ora “la regola d’oro” del nuovo gruppo sarà quella del limite prudenziale del ricorso
   al debito, con Stato e enti locali chiamati a contribuire agli investimenti in infrastrutture e
   alla manutenzione della rete e il Senato a vigilare.

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3) Indagine del Senato sul PPP
   Il 16 luglio è stata presentata in Senato la versione definitiva del rapporto d’informazione sui
   contratti PPP: il rapporto analizza in dettaglio lo strumento del partenariato in termini di
   vantaggi e svantaggi per le Pubbliche Amministrazioni, le difficoltà riscontrate soprattutto
   dagli enti territoriali minori e i problemi relativi all’accesso a tali contratti da parte delle
   PMI. Il rapporto conclude con due raccomandazioni rivolte al Governo: urgenza di
   aumentare la formazione del personale pubblico specialistico e necessità di appoggio
   pubblico sul piano finanziario per assicurare più facilmente il close finanziario anche in
   funzione di un maggior coinvolgimento delle PMI.

4) Nuovo sistema di contabilità nazionale
   A seguito dell’approvazione del Reg. UE n° 549/2013 del 21 maggio 2013, la contabilità
   nazionale è stata modificata in adeguamento alle norme europee a partire dal 1° settembre, al
   fine di poter descrivere una economia nazionale e locale in modo dettagliato e preciso. In
   particolare, sono stati modificati i criteri per la definizione parzialmente alternativa del PIL,
   mentre la voce Ricerca e sviluppo passa da spesa corrente e spesa d’investimento.

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