Gli studi di settore per architetti - Dott. Paolo Dalle Carbonare

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STUDIO
                PAOLO DALLE CARBONARE
                         DOTTORE COMMERCIALISTA

  Gli studi di settore per architetti

               Dott. Paolo Dalle Carbonare

               Ordine degli architetti di Treviso
                Sala congressi Ca’ del Galletto
                         Treviso, 11 novembre 2003

31100 TREVISO – VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E – TEL. 0422/422776 FAX 0422/301885
                         E-MAIL p.dallecarbonare@tin.it
                 C.F. DLL PLA 63E18 H781Q – P.IVA 02245210261
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            GLI ARCHITETTI VISTI DAL FISCO

Il rapporto tra fisco e contribuente è molto cambiato negli ultimi anni.
Ed in particolare è cambiato il rapporto tra le varie forme previste dal
fisco per effettuare i controlli sui contribuenti. Il legislatore della
grande riforma tributaria del 1972/73, introducendo l’obbligo quasi
generalizzato di tenuta delle scritture contabili aveva sicuramente
pensato ad un sistema di controllo analitico, basato esclusivamente
sul controllo della contabilità ufficiale del contribuente mediante
accessi, ispezioni e verifiche effettuati dall’organo accertatore.
Il proliferare della normativa fiscale, l’estensione degli obblighi
contabili ad un numero elevatissimo di contribuenti ha definitivamente
condotto il legislatore a prendere atto della impraticabilità di un
generalizzato ricorso a forme di accertamento analitico e ad
intervenire con provvedimenti volti alla determinazione presuntiva o
automatica dei redditi, specie nei confronti di imprese minori e
lavoratori autonomi. Tale processo iniziò già dal 1984 con la famosa
e contestatissima legge “Visentini ter” che prevedeva la possibilità per
gli uffici dell’amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito delle
singole attività in base a “coefficienti presuntivi di reddito” basati sulle
caratteristiche principali dell’attività. L’esperimento fallì soprattutto
perché i metodi di costruzione di detti indici erano troppo opinabili e
pertanto facilmente contestabili dal contribuente.
La tendenza era comunque di passare a strumenti di determinazione
induttiva dei redditi: siamo transitati attraverso i “coefficienti presuntivi
di compensi e ricavi”, i “coefficienti di congruità”, la “minimum tax”, i
parametri, per giungere all’attuale strumento di determinazione
automatica del reddito rappresentata dagli Studi di settore, che
rappresenta la fase attuale di un processo di progressivo
ridimensionamento del valore probatorio delle scritture contabili a
beneficio di metodi di accertamento basati su strumenti “automatici”.
Questo non significa ovviamente l’abolizione dei sistemi di
accertamento analitico che assumono tuttavia nel nostro sistema
fiscale attuale un carattere molto selettivo, con l’obiettivo di
dissuadere dall’evasione, facendola apparire rischiosa e poco
conveniente, viste le possibilità di essere scoperti: i controlli non
servono tanto a produrre gettito immediato, ma a indurre i
contribuenti all’adempimento volontario. Statisticamente è stato
constatato che basta un numero anche modesto di controlli per
indurre i contribuenti all’autotassazione, ma è stato parimenti
verificato che tale effetto è fortemente vanificato dai “condoni fiscali”,
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specie quelli come previsti dall’attuale normativa commisurate alle
imposte dichiarate, che si risolvono in un vero e proprio premio a chi
ha evaso di più.

                              STUDI DI SETTORE
Gli studi di settore sono uno strumento che, secondo l’Agenzia delle
Entrate1, permette di determinare i ricavi che con più probabilità
possono essere attribuiti al contribuente, individuando la capacità di
produrre ricavi mediante la rilevazione, per ogni singola attività
economica, delle relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle
strutturali, sia interne che esterne all’attività, tenendo conto delle
caratteristiche dell’area territoriale in cui opera il soggetto.
Cosa sono
Sulla base delle informazioni precedentemente fornite per mezzo di
questionari, la metodologia degli studi di settore consente di definire,
per ogni singola attività economica, gruppi omogenei di esercenti arti
e professioni in base a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un
metodo di classificazione che permette di assegnare ciascun
professionista al gruppo omogeneo di appartenenza. Per ciascun
gruppo omogeneo è prevista una funzione che descrive l’andamento
dei ricavi o dei compensi in relazione alle specifiche variabili contabili
e strutturali dell’attività professionale.
E’ stato elaborato un software, denominato GERICO (liberamente
scaricabile dal sito del Ministero delle Finanze), che sulla base delle
informazioni inserite indica al contribuente "il" cluster (così viene
denominato il gruppo omogeneo) a cui il professionista appartiene. Di
ogni cluster il contribuente può conoscere il “profilo”, cioè una
descrizione dettagliata del professionista-tipo che dà la connotazione
specifica al gruppo omogeneo.
Congruità e coerenza
Inserendo nel software Gerico i valori delle variabili contabili ed extra
contabili richieste, è possibile verificare la posizione del contribuente
in ordine a due distinti aspetti della sua “normalità statistica”:
La congruità attesta anzitutto se i ricavi o i compensi del
contribuente sono pari almeno ai ricavi attesi sulla base delle sue
caratteristiche.
La coerenza La correttezza dei comportamenti del contribuente
viene monitorata in base alla coerenze di determinati indicatori

1
    Circolare n. 29/E dell’11.04.2002 dell’agenzia delle Entrate

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economici. Nel caso degli studi di architettura la coerenza viene
monitorata sulla base della resa oraria degli addetti.
Le cause di esclusione
- ricavi o compensi superiori a 5.164.569 di euro
- periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi
- determinazione del reddito con criteri forfetari;
- anno di inizio e anno di cessazione dell’attività;
- modifica in corso d’anno dell’attività esercitata;
- incaricati alle vendite a domicilio
Costituisce inoltre causa che esclude l’applicazione dello studio di
settore l’esistenza di un periodo d’imposta di “non normale
svolgimento dell’attività” (impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero
in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, attività produttiva
prevista dall’oggetto sociale non ancora iniziata, la costruzione
dell’impianto si è protratta oltre il primo periodo, mancata
concessione delle autorizzazioni amministrative necessarie,
svolgimento di una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di
altra attività produttiva di beni e servizi, interruzione dell’attività per
tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali, anno in cui
l’imprenditore individuale o la società hanno affittato l’unica azienda,
per gli esercenti arti e professioni, il periodo in cui si è verificata
l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di
provvedimenti disciplinari).
Condizioni per l’accertamento in base agli studi di settore
I professionisti possono vedersi applicato l’accertamento in base agli
studi di settore:
 - qualora in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi
     l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi di
     settore risulti superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
     dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta;
 - nel caso di tenuta della contabilità ordinaria quando, a seguito di
     una specifica ispezione sia stata accertata l’inattendibilità della
     contabilità.
Va tuttavia ricordato che negli anni 2000, 2001 e 2002 gli studi di
settore sono stati applicati ai professionisti solo in via sperimentale, e
pertanto le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità sono
state utilizzate negli anni precedenti solo per la formulazione dei
criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo ma non
potevano essere usati da soli per l’accertamento. Va sottolineato tuttavia
che, una volta approvato lo studio in via definitiva al termine dei tre anni,
lo stesso avrà valenza retroattiva, pertanto il contribuente non congruo
negli anni della sperimentazione, che è tale anche con il software
definitivo, può essere sottoposto ad accertamento.
Effetti dell’accertamento sulla base degli studi di settore
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La legge consente all’Agenzia delle Entrate di procedere
all’accertamento mediante contestazione al contribuente di aver
conseguito maggiori compensi, anche senza una verifica sul posto.
L’organo accertatore può infatti prescindere dall’esame delle scritture
contabili, in quanto il conteggio dei ricavi o dei compensi fornito dagli
studi di settore può essere direttamente utilizzato per emanare
d’ufficio un accertamento, qualora i ricavi o i compensi dichiarati
risultino al di sotto del valore di riferimento. Si realizza cioè
l’inversione dell’onere della prova, nel senso che qui l’Agenzia delle
Entrate può limitarsi a chiedere conto al contribuente di come mai i
suoi ricavi o compensi siano al di sotto del conteggio derivante dallo
studio approvato. Il contribuente, tuttavia, non riceverà accertamenti
in base al conteggio di Gerico, senza aver avuto la possibilità di
spiegare le ragioni dello scostamento, né riceverà iscrizioni a ruolo,
senza essere ammesso al contraddittorio preventivo. Prima infatti il
contribuente riceve l’invito al contraddittorio (il contribuente viene
invitato ad addurre le proprie ragioni presso l’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente). Le motivazioni addotte dal contribuente
in sede di contraddittorio dovranno essere attentamente valutate dagli
uffici, i quali dovranno anche motivare dettagliatamente il rigetto o
l’accoglimento              di            tali         argomentazioni.

Come difendersi dagli studi di settore
Lo scostamento dei compensi percepiti rispetto a quanto determinato
sulla base degli studi di settore potrà essere giustificato non solo in
base a prove documentali certe, che abbiano un riscontro diretto ed
immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base
ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e
che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di
convincimento dell’ufficio2. In particolare, possono essere evidenziate
circostanze specifiche o elementi che non sono presi in
considerazione dallo studio di settore (che costituisce uno strumento
idoneo a rappresentare l’andamento dell’attività in condizioni di
normalità) e, pertanto, non incidono nella determinazione del relativo
risultato. Il contribuente, inoltre, può rappresentare situazioni peculiari
che hanno determinato perturbazioni nello svolgimento dell’attività in
maniera tale da compromettere il risultato gestionale dell’impresa o la
capacità       di    conseguire     compensi     nell’ambito   dell’attività
professionale.

Gli studi di settore degli architetti

2
    Suprema Corte di Cassazione, n. 2891 del 27 febbraio 2002.
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Lo studio di settore relativo agli studi di architettura è identificato dal
codice SK18, che ha identificato i seguenti cluster (o gruppi
omogenei):
1. Studi di grandi dimensioni (mq 137, 5 computer, software per
    disegno architettonico, un dipendente, vari collaboratori,
    prevalentemente progettazione definitiva/esecutiva e direzione
    lavori);
2. Studi di piccole dimensioni specializzati nella progettazione
    definitiva/esecutiva e nella direzione dei lavori (forma individuale,
    31 mq, senza personale);
3. Studi di medie dimensioni specializzati nella progettazione
    definitiva/esecutiva e nella direzione dei lavori (è il più numeroso,
    mq 43, collaboratori ma non dipendenti);
4. Professionisti specializzati nell’attività di collaudo (individuale,
    anzianità elevata, esercitano anche lavoro dipendente);
5. Studi specializzati in campo urbanistico (forma individuale, mq 40,
    1 computer, collaborazioni saltuarie, no dipendenti);
6. Studi di medie dimensioni (associazione, 71 mq, 2 computer,
    collaboratori);
7. Professionisti specializzati in attività peritali, in particolare di tipo
    giudiziale (individuali);
8. Professionisti prevalentemente impegnati in attività di consulenza
    (Individuale, 27mq, no dipendenti);
9. Studi specializzati in studi di fattibilità, progettazione e rilievo
    (individuale, 44 mq, 1 computer, no dipendenti, ha collaboratori);
10. Giovani professionisti che collaborano prevalentemente con studi
    di progettazione (individuale, 22 mq spesso uso promiscuo, no
    dipendenti);
11. Professionisti che operano nella progettazione e direzione lavori
    prevalentemente per persone fisiche (30 mq, assente dipendenti,
    basse collaborazioni);
12. Professionisti specializzati in attività peritali, in particolare di tipo
    estimativo (30 mq, no dipendenti).
Le variabili
Una volta classificato in uno o più cluster il professionista, al fine della
determinazione del reddito di riferimento vengono moltiplicati i dati
contabili ed extracontabili richiesti negli studi di settore per dei
coefficienti stabiliti per ogni singolo cluster. La somma dei prodotti
costituisce il reddito di riferimento.
La variabili considerate al fine della determinazione del reddito di
riferimento di un architetto sono:
- Valore dei beni strumentali
- Numero dei soci
- Spese per i collaboratori coordinati continuativi
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- Spese per prestazioni di lavoro dipendente
- Compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività
  professionale
- Consumi
- Altre spese
- Numero di rilievi
- Numero di studi di fattibilità
- Numero di progettazioni preliminari
- Numero di progettazioni definitive/esecutive
- Numero di progettazioni urbanistiche e ambientali
- Numero di direzioni lavori/misure e contabilità
- Numero di collaudi
- Numero di perizie di stima
- Numero di perizie giudiziali
- Numero di consulenze
- Età professionale

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