Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito in legge (Legge di conversione n. 58/2019): norme di interesse per Enti Locali e loro controparti ...

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Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito in legge (Legge di conversione n. 58/2019): norme di interesse per Enti Locali e loro controparti ...
Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito in legge
       (Legge di conversione n. 58/2019):
norme di interesse per Enti Locali e loro controparti
                    finanziarie

                      1 luglio 2019
Introduzione
La legge n. 58 del 28 giugno 2019 (GU n.151 del 29-6-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) ha
definitivamente convertito in legge, con varie modifiche il D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto
Crescita"1).

In particolare, si presenta di seguito una rapida panoramica sulle norme di interesse per gli
enti locali e per i soggetti che con gli stessi intrattengono rapporti finanziari di vario
tipo per come previste dal nuovo testo del Decreto Crescita (principalmente dagli articoli 38,
38-bis, 38-ter e 38-quater).

1. Norme a favore della Gestione Commissariale del debito
del Comune di Roma (precedentemente al 28 aprile 2008) e
fondo per comuni capoluogo di Città Metropolitane
Si prevedono nuove norme per regolamentare la situazione del debito complessivo della
Gestione Commissariale del Comune di Roma (precedentemente al 28 aprile 2008) (di cui
all'art. 78 del DL 112/2008) e dei rapporti finanziari esistenti tra il comune di Roma Capitale
la stessa Gestione Commissariale.

In tale ambito una menzione particolare può essere fatta delle nuove previsioni che
prevedono:

         l'attivazione da parte di Roma Capitale di misure volte alla ristrutturazione (con il
          consenso degli obbligazionisti) del prestito obbligazionario "RomeCity 5,345" con
          scadenza il 27 gennaio 2048, al fine di consentire l'accollo del debito da parte dello
          Stato per 1,4 miliardi;
         la possibilità per la Gestione Commissariale di rinegoziare le condizioni dei mutui in
          essere con gli istituti finanziatori al fine di abbassarne il relativo costo;
         la creazione di un nuovo "fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni
          capoluogo di città metropolitane" che sarà inizialmente dotato anche delle risorse
          nascenti dalle minori spese per lo Stato a seguito delle rinegoziazioni dei mutui da
          parte della Gestione Commissariale. Tale fondo sarà ripartito, anno per anno, in base
          alle richieste da parte dei comuni che hanno aderito a procedure di dissesto o
          riequilibrio finanziario (anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Corte dei
          Conti), con prima ripartizione entro il 30 novembre 2019.

Fonte: art. 38, commi da 1 a 1-septies

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    Disponibile al link:
     https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
     zioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19G00066&elenco30giorni=false

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2. Fondo per il concorso al pagamento delle rate in
scadenza dei mutui dei comuni capolouogo delle città
metropolitane in stato di dissesto
Oltre al fondo visto al paragrafo 1, è creato un ulteriore fondo di dotazione (con un
contributo per Euro 20 milioni per il 2019 ed Euro 35 milioni per ciascun anno dal 2020 al
2033) per far sì che lo Stato possa supportare il pagamento delle rate di mutui contratti per
spese di investimento da parte di comuni capoluogo delle città metropolitane che abbiano
dichiarato il dissesto finanziario (di cui agli articoli 244 e seguenti del TUEL) alla data di
entrata in vigore del Decreto Crescita.

Fonte: art. 38, comma 1-octies

3. Riduzione degli importi dei contratti fino al 5% per gli
enti in dissesto
Un'ulteriore norma viene introdotta in favore degli enti in dissesto finanziario, ed in particolare
per i Comuni:

       con popolazione superiore ai 60.000 abitanti che abbiano dichiarato dissesto in data
        successiva al 1 gennaio 2012; e
       che successivamente si siano avvalsi della procedura di riequilibrio finanziario
        pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL;

    (gli "Enti Interessati").

Tali Enti Interessati potranno (a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita per
come convertito) ridurre fino al 5% gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto la
fornitura di beni e/o servizi, per tutta la durata dei contratti stessi, ivi incluse le procedure per
le quali si sia giunti all'aggiudicazione definitiva e non ancora alla sottoscrizione del contratto.

I soggetti controparti degli Enti Interessati che non fossero disponibili o interessati ad
accettare la decurtazione loro "imposta" sui contratti in corso potranno recedere entro 30
giorni dalla data della comunicazione dell'Ente Interessato di volersi avvalere della facoltà
concessa dal Decreto Crescita (tale recesso avrà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla
data di comunicazione da parte del prestatore di beni o servizi). In caso di recesso, gli Enti
Interessati dovranno riattivare procedure pubbliche per ottenere la fornitura dei beni o la
prestazione dei servizi, fermo restando che gli stessi potranno accedere eventualmente a
nuovi contratti tramite le convenzioni-quadro della Consip.

Fonte: art. 38, comma 1-undecies

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4. Modifiche all'art. 222 TUEL in tema di anticipazioni di
tesoreria per gli enti in dissesto
Un'altra importante novità attiene all'uso dello strumento delle anticipazioni di tesoreria da
parte degli enti in dissesto finanziario.

In particolare è stata introdotta una modifica all'art. 222, comma 2-bis del TUEL grazie alla è
stato ampliato da sei mesi fino a cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il
dissesto, il periodo temporale entro il quale gli enti locali in dissesto economico-finanziario
che versano in condizione di grave indisponibilità di cassa, possono ricorrere alle
anticipazioni di tesoreria nei limiti dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Fonte: art. 38, comma 1-duodecies

5. Aumento della durata massima del piano di
riequibilibrio finanziario
Viene inoltre modificata la tabella del comma 5-bis dell'articolo 243-bis del TUEL, portando
da 15 a 20 anni la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per i
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e che hanno un rapporto tra le passività
da ripianare nel medesimo piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di
riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, oltre il 60 per cento e fino al 100 per cento.

Fonte: art. 38, comma 1-terdecies

6. Modifiche normative correlate alla Sentenza Corte
Costituzionale n. 18 del 14.2.2019
Vengono introdotte alcune nuove disposizioni che intervengono sulla disciplina dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale che, presentati dagli enti locali in situazione di predissesto,
sono stati riformulati o rimodulati ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. Tale normativa introdotta è conseguente alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
citato comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, come sostituito dall'art. 1, comma
434, della legge n. 232/2016, il quale ha dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, o che ne avevano conseguito l'approvazione,
prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 e che non avevano ancora
provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi richiesto
dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile), di rimodulare o

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riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo
risultante dalla revisione straordinaria dei residui richiesta dall'art. 243-bis comma 8, lett. e),
e ripianando tale quota in un arco temporale di trenta anni (più ampio di quello previsto dalla
normativa allora vigente, che ne limitava la durata ad un periodo massimo di 10 anni;
attualmente, la durata del piano è compresa tra quattro e venti anni). A seguito della
Sentenza, pertanto, il comma 2-bis consente agli enti locali che hanno proposto la
rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di riproporre il
piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. I piani riproposti devono contenere il
ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, nel
rispetto della disciplina vigente. Le rimodulazioni dei piani di riequilibrio di cui ai commi
precedenti, in ragione della situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione
o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro 20 giorni dalla ricezione
dell'atto deliberativo del Consiglio comunale.

Fonte: art. 38, commi da 2-bis a 2-quater

7.      Varie ed ulteriori norme
Tra le ulteriori norme approvate in tema di enti locali si ricordano:

(i)     la dotazione di un contributo annuale per gli anni 2020 e 2021 per Euro 10 milioni
        ciascuno in favore del Comune di Alessandria (Fonte: art. 38, comma 1-
        quaterdecies);

(ii)    la modifica delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali ai fini
        del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, precedentemente introdotte
        con la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 859, lett. a) legge 30.12.2018 n. 145).
        Tale norma mira a garantire la non applicazione delle penalità nei confronti degli enti
        qualora il debito commerciale residuo scaduto (rilevato per come indicato nella norma
        e relativi rimandi connessi) non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel
        medesimo esercizio dall'ente (Fonte: art. 38-bis);

(iii)   modifiche alla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte delle
        Regioni (a statuto ordinario) derivanti da sentenze esecutive: provvedendo a dare
        facoltà di decisione sul punto anche alla Giunta Regionale, e riducendone il termine
        di intervento entro 30 giorni (Fonte: art. 38-ter);

(iv)    recepimento del nuovo accordo finanziario tra lo Stato e la Regione Siciliana del 15
        maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione.
        L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra Governo e Regione Siciliana in materia
        di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018. Nello specifico, l'accordo del 19
        dicembre 2018 prevede, fra l'altro, che entro il 30 settembre 2019 si proceda alla
        revisione delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia finanziaria (primo

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periodo del punto n.5 dell'accordo) e che il Governo individui "adeguate soluzioni per
il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della Regione siciliana", al fine di
garantire una parità di trattamento con gli enti di area vasta del restante territorio
nazionale, "di favorire l'equilibrio dei relativi bilanci", nonché "a considerare le misure
di coesione e perequazione infrastrutturale" previste dalla legge n. 42/2009 sul
federalismo fiscale (secondo periodo del punto n.5). L'accordo integrativo del 15
maggio 2019 intende dare attuazione agli impegni di cui al secondo periodo del punto
n.5, relativo ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, nelle more del
rispetto degli impegni che dovranno comunque essere assunti entro il 30 settembre
2019.

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