L'attuazione della Riforma e il termine per modificare gli statuti: facciamo il punto
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L’attuazione della Riforma e il termine per modificare gli statuti: facciamo il punto A poche settimane dalla fine del 2019 è opportuno fare alcune considerazioni sullo stato di attuazione della Riforma del Terzo settore, riepilogando le novità che sono intervenute nel corso dell’anno in relazione alla modifica degli statuti e fornendo alle organizzazioni delle linee guida sul comportamento da tenere da qui ai prossimi mesi. Nell’analisi verrà esaminata in modo distinto da un lato la situazione per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri, e dall’altro quella di tutti gli altri enti che ad oggi non sono iscritti in nessuno degli elenchi appena menzionati. 1) La situazione per ODV, APS ed Onlus Agli enti ad oggi in possesso della qualifica di ODV, APS o Onlus, in quanto iscritti nei registri di riferimento (i registri regionali o provinciali delle ODV e delle APS, l’Anagrafe unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate), il Codice del Terzo settore (all’art.101, c.2) assegna un termine per modificare gli statuti adeguandoli alla nuova normativa: per effetto della Legge di conversione del Decreto Crescita (Legge 58 del 2019) la scadenza è stata portata al 30 giugno 2020 (il precedente termine era il 3 agosto 2019). La legge da ultimo menzionata ha esteso tale obbligo anche alle “bande musicali”: è questa un’estensione di cui non è così chiaro il senso dato che, non essendoci un registro di riferimento per le bande musicali, esse dovrebbero essere considerate soggette all’obbligo di modifica statutaria entro il 30 giugno solo qualora siano in possesso di una delle tre qualifiche menzionate in precedenza (più verosimilmente quella di APS). Per completezza, va detto che il termine del 30 giugno 2020 riguarda anche le imprese sociali. Dato che il nuovo termine del 30 giugno 2020 non è stato collegato all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), i dubbi e le incertezze sono legati alle conseguenze civilistiche e soprattutto fiscali del mancato rispetto da parte degli enti del termine per l’adeguamento statutario. In altre parole, la domanda è la seguente: cosa succede alle ODV, alle APS e alle Onlus che non modificano il loro statuto entro il 30 giugno 2020? In relazione agli aspetti civilistici, la circolare del Ministero del Lavoro n.13 del 31 maggio 2019, richiamando l’art.54 del Codice del Terzo settore, ha affermato che l’effettivo controllo
sulle modifiche statutarie delle ODV e delle APS dovrà essere svolto da parte degli Uffici del Registro territorialmente competenti solo nel momento in cui il RUNTS sarà operativo; alla stessa conclusione, partendo però da presupposti parzialmente diversi, il Ministero è giunto anche per quanto riguarda le Onlus. Ricordiamo infatti che, mentre le ODV e le APS saranno trasportate in automatico nel RUNTS nel momento in cui esso sarà operativo, le Onlus (essendo state abrogate dalla Riforma) dovranno individuare in quale sezione del Registro unico inserirsi e presentare un’autonoma domanda di iscrizione ad esso. Le Onlus che decidessero di rimanere fuori dal Terzo settore potranno farlo ma la conseguenza sarà molto pesante, cioè la devoluzione del loro patrimonio. In relazione invece ai profili fiscali, la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.89/E del 25 ottobre 2019, rispondendo ad un quesito del Forum nazionale del Terzo settore e riprendendo i concetti della circolare ministeriale n.13 del 31 maggio 2019, ha chiarito che le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri potranno continuare ad applicare il regime e le agevolazioni fiscali previsti dalla normativa precedente fino all’entrata in vigore della parte fiscale del Codice del Terzo settore, anche qualora tali enti non abbiano modificato i loro statuti entro il 30 giugno 2020. In sostanza, anche se tali enti modificheranno lo statuto dopo il termine previsto, non perderanno la possibilità di applicare il vecchio regime fiscale, che oggi continuano ad applicare dato che il nuovo regime fiscale previsto dalla Riforma non è ancora in vigore. Il contenuto della circolare ministeriale e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è importante poiché fornisce una interpretazione autentica e autorevole del Codice del Terzo settore, chiarendo come al mancato rispetto del termine del 30 giugno 2020 non siano collegate conseguenze automatiche per gli enti, né sotto il profilo civilistico (quali la cancellazione degli enti dai registri di riferimento) né sotto il profilo fiscale (sotto forma di perdita dei benefici fiscali). Nondimeno va ricordato come, in tale periodo transitorio, le amministrazioni pubbliche che gestiscono i registri delle ODV e delle APS (così come l’Agenzia delle Entrate che gestisce l’Anagrafe unica delle Onlus) possono comunque adottare provvedimenti di cancellazione qualora riscontrino situazioni di contrasto rispetto alla normativa precedente: ciò è stato comunque ribadito nella circolare ministeriale menzionata. Nonostante le importanti rassicurazioni fornite dai due documenti esaminati, il consiglio per le ODV, le APS e le Onlus che ancora non abbiano modificato i loro statuti rimane comunque
quello di farlo entro il 30 giugno 2020, anche per mettersi nella migliore condizione nel momento in cui il RUNTS sarà operativo (ad oggi sembra probabile che l’operatività del Registro si potrà avere solo nella seconda metà del 2020). Il termine del 30 giugno 2020 rimane rilevante qualora si volesse procedere alla modifica statutaria usufruendo delle maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (e quindi dei quorum semplificati), come previsto dall’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore: tale agevolazione è infatti utilizzabile solamente dalle ODV, dalle APS e dalle Onlus che: 1) modifichino lo statuto entro il 30 giugno 2020 (gli enti che lo modificano dopo tale data dovranno obbligatoriamente farlo in assemblea straordinaria); 2) si siano costituite prima del 3 agosto 2017 (quelle che si sono costituite dopo tale data dovranno necessariamente utilizzare l’assemblea straordinaria); 3) e che apportino al loro statuto solamente le modifiche di carattere “obbligatorio” e “derogatorio”, elencate dalla circolare ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018. Il consiglio, più volte ribadito nelle newsletter precedenti, è comunque quello (laddove possibile) di procedere alla modifica utilizzando l’assemblea straordinaria (quindi rispettando i quorum solitamente rafforzati previsti dagli attuali statuti degli enti), essendo tale modalità più semplice e permettendo alle organizzazioni di apportare qualsiasi tipo di modifica ai loro statuti (e non solamente quelle di carattere “obbligatorio” o “derogatorio”). È possibile utilizzare come base gli statuti fac-simile presenti sul nostro sito: è utile ribadire che qualora si intenda utilizzare il nostro fac-simile l’assemblea per la modifica dovrà necessariamente essere straordinaria e non potrà essere ordinaria. Va da sé che le ODV, le APS e le Onlus che hanno già provveduto nei mesi scorsi a modificare lo statuto e ne abbiano inviato una copia all’ente pubblico di riferimento (Regione, Provincia o Agenzia delle Entrate) non devono fare più nulla, se non aspettare che il RUNTS sia finalmente operativo. 2) La situazione per gli enti non iscritti ad alcun registro Le associazioni non iscritte nei registri ODV, APS ed Onlus (che chiamiamo per comodità “associazioni culturali”) non hanno un termine specifico entro il quale modificare i loro statuti ed adeguarli alla Riforma, se non quello in cui entrerà in vigore la parte fiscale della nuova normativa.
Ricordiamo che la disciplina fiscale prevista nel Titolo X del Codice del Terzo settore entrerà in vigore solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui il RUNTS sarà operativo e in cui sarà arrivata l’autorizzazione da parte della Commissione europea in relazione appunto alla parte fiscale della Riforma: la data ad oggi probabile (e ci auspichiamo che sia realmente così) è il 1° gennaio 2021. Fino a quel momento le associazioni culturali continueranno ad applicare la normativa fiscale ad oggi vigente (ad esempio il regime 398, qualora svolgano una parte di attività commerciale; oppure l’art.148, c.3 del T.U.I.R., qualora incassino dei corrispettivi dai propri associati). Nel momento in cui la parte fiscale entrerà in vigore tali enti, qualora decidano di non entrare nel Terzo settore, perderanno alcuni importanti benefici ed agevolazioni di cui invece oggi godono (su tutti il regime 398 e la possibilità di non considerare soggetti a tassazione i corrispettivi provenienti dai propri associati). Per riassumere, le associazioni culturali non hanno urgenza nel modificare oggi o entro fine anno il proprio statuto. Nel corso del 2020 dovranno comunque valutare se, in relazione alle attività che svolgono e quindi in base alla tipologia di entrate che hanno, sia opportuno o meno diventare enti del Terzo settore in previsione dell’entrata in vigore della parte fiscale della Riforma. Rimane ovviamente possibile per un’associazione culturale decidere di modificare già oggi il proprio statuto, adeguandolo alle previsioni della Riforma, e presentare domanda di iscrizione ai Registri delle ODV o delle APS, di modo da poter essere già oggi considerati come enti del Terzo settore. 3) La situazione per le ASD Concludiamo prendendo in considerazione la situazione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), iscritte al Registro telematico del CONI. Esse non hanno, come le associazioni culturali, un termine entro il quale modificare il loro statuto. Le ASD però, a differenza delle associazioni culturali, continueranno a poter applicare il regime fiscale di favore anche quando entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma: per esemplificare ciò, basti pensare che a Riforma fiscale in vigore il regime 398, che non potrà essere utilizzato dagli enti del Terzo settore né dalle associazioni culturali, continuerà invece a
poter essere applicato dalle ASD. Stesso discorso vale per la detassazione dei corrispettivi provenienti dagli associati, cioè l’art.148, c.3, del T.U.I.R. Le ASD potranno comunque decidere di entrare a far parte degli enti del Terzo settore, assumendo quella che sembra essere per loro la qualifica più “naturale”, cioè quella di associazione di promozione sociale (APS), potendo ad esempio usufruire delle misure di “coinvolgimento attivo” previste dal Codice del Terzo settore per le APS nel rapporto con gli enti pubblici (la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e l’accreditamento previste dagli articoli 55 e 56 del Codice). Un’ASD potrebbe quindi modificare il proprio statuto, inserendo le clausole tipiche delle associazioni di promozione sociale, ed avere quindi la doppia qualifica di ASD e APS. Si è discusso e si continua ancora oggi a discutere se una tale associazione possa però continuare a godere delle agevolazioni tipiche delle ASD (su tutte il regime 398 e la possibilità di erogare compensi sportivi fino a 10.000 euro non assoggettandoli ad alcuna tassazione): su questo punto è necessario quanto prima un chiarimento da parte delle autorità competenti. A cura di Daniele Erler
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