DDL S. 1004 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1004 Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea 23/06/2019 - 04:02
Indice 1. DDL S. 1004 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1004 4
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 1004 - XVIII Leg. 1. DDL S. 1004 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1004 XVIII Legislatura Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea Iter 21 febbraio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1004 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Sergio Puglia ( M5S ) Cofirmatari Stefano Lucidi ( M5S ), Elisa Pirro ( M5S ), Maria Domenica Castellone ( M5S ), Cataldo Mininno ( M5S ), Alberto Airola ( M5S ), Gabriele Lanzi ( M5S ), Simona Nunzia Nocerino ( M5S ), Elio Lannutti ( M5S ), Margherita Corrado ( M5S ), Orietta Vanin ( M5S ), Sergio Vaccaro ( M5S ), Elena Botto ( M5S ), Bianca Laura Granato ( M5S ), Giuseppe Auddino ( M5S ), Gianmarco Corbetta ( M5S ), Agostino Santillo ( M5S ), Gianmauro Dell'Olio ( M5S ), Iunio Valerio Romano ( M5S ), Rossella Accoto ( M5S ), Vilma Moronese ( M5S ), Fabrizio Ortis ( M5S ), Vincenzo Garruti ( M5S ), Pietro Lorefice ( M5S ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 14 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019. Classificazione TESEO RISCATTO A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI , CORSI DI LAUREA Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente il 21 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione) Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1004 1.2.1. Testo DDL 1004 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 1004 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PUGLIA , LUCIDI , PIRRO , CASTELLONE , MININNO , AIROLA , LANZI , NOCERINO , LANNUTTI , CORRADO , VANIN , VACCARO , BOTTO , GRANATO , AUDDINO , CORBETTA , SANTILLO , DELL'OLIO , ROMANO , ACCOTO , MORONESE , ORTIS , GARRUTI e LOREFICE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2019 Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea Onorevoli Senatori. - Come noto, la riforma previdenziale realizzata nel 2012, contenuta nel decreto- legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), cosiddetta riforma Fornero, ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo. Ed invero, le pensioni di vecchiaia con requisiti più elevati, gli assegni determinati con il contributivo anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso metodo retributivo, la sostanziale cancellazione per le pensioni di anzianità sono tra le principali novità della riforma voluta dall'allora ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il presente disegno di legge, pertanto, ha come obiettivo quello di mitigare gli effetti drastici di cui sopra attraverso l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi. Il riscatto del corso di laurea, infatti, è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato). Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile. Il riscatto degli anni di laurea porta con sé, dunque, la gradevole possibilità di andare in pensione con alcuni anni di anticipo. Tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative. In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, il quale interviene al fine di far valere il periodo di studi in questione (articolo 1, commi 1 e 2) ai fini della maturazione del diritto alla pensione; periodo che, però, non incide sulla misura della stessa. Questo significa che il tempo trascorso a studiare va considerato nel computo dei periodi utili a maturare l'anzianità contributiva necessaria alla pensione, ma i periodi considerati non aumentano l'ammontare della prestazione, a meno che non vengano riscattati, opzione possibile ai sensi dell'attuale disciplina (articolo 2, commi da 3 a 5-bis, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Ed ancora, le modifiche che si intendono apportare con questa iniziativa legislativa comportano la possibilità di riscattare i periodi di studio, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, senza che rilevino l'età ed il reddito del richiedente (articolo 1, comma 4). Circa le modalità operative per il riconoscimento dei requisiti assicurativi, validi ai soli fini del diritto a pensione, il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i soggetti interessati Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1004 ad esercitare il diritto alla facoltà di riscatto del periodo universitario senza oneri siano coloro il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo ovvero il cui trattamento pensionistico è determinato con il sistema retributivo o misto ma che abbiano optato per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Riscatto di laurea gratuito) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto alla facoltà di riscatto del periodo di corso di laurea, ai sensi dell'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, a richiesta degli interessati si esercita senza oneri nei limiti di cui al comma 2. 2. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1, gli anni da riscattare sono riconosciuti utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la facoltà di riscatto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 2: a) il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo; b) il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema retributivo o misto che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi del presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. Ai medesimi fini non rilevano l'età e il reddito del richiedente. Art. 2. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro nell'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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