DDL S. 1004 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea

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Senato della Repubblica
      XVIII Legislatura

                Fascicolo Iter
                DDL S. 1004

Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea

                       23/06/2019 - 04:02
Indice

1. DDL S. 1004 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 1004            4
DDL S. 1004 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 1004 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 1004 - XVIII Leg.

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DDL S. 1004 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                       1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 1004
   XVIII Legislatura

   Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea

   Iter
   21 febbraio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.1004                                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Sergio Puglia ( M5S )
   Cofirmatari
   Stefano Lucidi ( M5S ), Elisa Pirro ( M5S ), Maria Domenica Castellone ( M5S ), Cataldo
   Mininno ( M5S ), Alberto Airola ( M5S ), Gabriele Lanzi ( M5S ), Simona Nunzia Nocerino (
   M5S ), Elio Lannutti ( M5S ), Margherita Corrado ( M5S ), Orietta Vanin ( M5S ), Sergio
   Vaccaro ( M5S ), Elena Botto ( M5S ), Bianca Laura Granato ( M5S ), Giuseppe Auddino ( M5S
   ), Gianmarco Corbetta ( M5S ), Agostino Santillo ( M5S ), Gianmauro Dell'Olio ( M5S ), Iunio
   Valerio Romano ( M5S ), Rossella Accoto ( M5S ), Vilma Moronese ( M5S ), Fabrizio Ortis ( M5S
   ), Vincenzo Garruti ( M5S ), Pietro Lorefice ( M5S )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 14 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019.
   Classificazione TESEO
   RISCATTO A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI , CORSI DI LAUREA
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in
   sede redigente il 21 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 92 del 21 febbraio 2019.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)

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XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 1004
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                          N. 1004
                                               DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori PUGLIA , LUCIDI , PIRRO , CASTELLONE , MININNO , AIROLA ,
   LANZI , NOCERINO , LANNUTTI , CORRADO , VANIN , VACCARO , BOTTO ,
   GRANATO , AUDDINO , CORBETTA , SANTILLO , DELL'OLIO , ROMANO , ACCOTO ,
   MORONESE , ORTIS , GARRUTI e LOREFICE
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2019
   Disposizioni in materia di riscatto del periodo di corso di laurea
   Onorevoli Senatori. - Come noto, la riforma previdenziale realizzata nel 2012, contenuta nel decreto-
   legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), cosiddetta riforma
   Fornero, ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema
   contributivo. Ed invero, le pensioni di vecchiaia con requisiti più elevati, gli assegni determinati con il
   contributivo anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso metodo retributivo, la
   sostanziale cancellazione per le pensioni di anzianità sono tra le principali novità della riforma voluta
   dall'allora ministro del lavoro, Elsa Fornero.
   Il presente disegno di legge, pertanto, ha come obiettivo quello di mitigare gli effetti drastici di cui
   sopra attraverso l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di
   studi. Il riscatto del corso di laurea, infatti, è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici
   il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo
   di studio (diploma di laurea o titolo equiparato).
   Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è
   mediamente di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale
   rappresenta un vantaggio non trascurabile.
   Il riscatto degli anni di laurea porta con sé, dunque, la gradevole possibilità di andare in pensione con
   alcuni anni di anticipo. Tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto
   sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto
   limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa,
   attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto,
   infatti, si palesano come del tutto ostative.
   In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, il quale interviene al fine di far valere il
   periodo di studi in questione (articolo 1, commi 1 e 2) ai fini della maturazione del diritto alla
   pensione; periodo che, però, non incide sulla misura della stessa. Questo significa che il tempo
   trascorso a studiare va considerato nel computo dei periodi utili a maturare l'anzianità contributiva
   necessaria alla pensione, ma i periodi considerati non aumentano l'ammontare della prestazione, a
   meno che non vengano riscattati, opzione possibile ai sensi dell'attuale disciplina (articolo 2, commi da
   3 a 5-bis, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
   Ed ancora, le modifiche che si intendono apportare con questa iniziativa legislativa comportano la
   possibilità di riscattare i periodi di studio, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, senza che
   rilevino l'età ed il reddito del richiedente (articolo 1, comma 4).
   Circa le modalità operative per il riconoscimento dei requisiti assicurativi, validi ai soli fini del diritto
   a pensione, il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i soggetti interessati

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DDL S. 1004 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                            1.2.1. Testo DDL 1004
   ad esercitare il diritto alla facoltà di riscatto del periodo universitario senza oneri siano coloro il cui
   trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo ovvero il cui
   trattamento pensionistico è determinato con il sistema retributivo o misto ma che abbiano optato per
   una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
   previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Riscatto di laurea gratuito)
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto alla facoltà di riscatto del periodo di corso di laurea, ai
   sensi dell'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 16 aprile 1974, n. 114, a richiesta degli interessati si esercita senza oneri nei limiti di cui al
   comma 2.
   2. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso
   per i lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
   obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli iscritti alla Gestione separata di cui
   all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai soggetti non iscritti ad alcuna
   forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e che abbiano esercitato
   la facoltà di cui al comma 1, gli anni da riscattare sono riconosciuti utili ai soli fini dell'acquisizione
   dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la facoltà di riscatto ai
   sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
   1997, n. 184.
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 2:
   a) il cui trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo;
   b) il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema retributivo o misto che optano per una
   liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste
   dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
   4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
   riscattati ai sensi del presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione. Ai
   medesimi fini non rilevano l'età e il reddito del richiedente.
   Art. 2.
   (Copertura finanziaria)
   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 100 milioni
   di euro nell'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
   bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione
   « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
   2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
   variazioni di bilancio.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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