CREDITI D'IMPOSTA PER AFFITTI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO: DEFINITA LA PROCEDURA DI CESSIONE - MYSOLUTION
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COMMENTO LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI Crediti d’imposta per affitti immobili ad uso non abitativo: definita la procedura di cessione di Sandra Pennacini | 2 LUGLIO 2020 È stato emanato in data 1° luglio 2020 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739/2020, concernente le modalità di cessione del credito d’imposta “botteghe e negozi” previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 65 D.L. n. 18/2020), e del credito d’imposta per canoni di locazione degli im- mobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dal decreto “Rilancio” (art. 28 D.L. n. 34/2020). La cessione dei crediti potrà avvenire a partire dal prossimo 13 luglio ed entro il 31 dicembre 2021 e do- vrà essere formalizzata tramite opzione, da esprimersi esclusivamente in via telematica utilizzando il modello approvato con il provvedimento in commento. Premessa Secondo quanto disposto dall’art. 122 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) è possibile cedere a terzi alcuni crediti d’imposta, analiticamente elencati alle lettere da a) a d) del comma 2 del medesimo arti- colo, ovvero: a. credito d’imposta botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (60% del canone di locazione rela- tivo al mese di marzo, immobili di categoria C/1, a favore dei soli soggetti la cui attività era sospe- sa, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, all’atto dell’emanazione del decreto); b. credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (60% del canone di locazione, conces- sione, leasing operativo, mesi di marzo aprile e maggio 2020 a condizione che in ciascuno di tali mesi l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia inferiore al 50% del fatturato/corrispettivi del medesimo mese del 2019; 30% in caso di affitto d’azienda o contratto a prestazioni complesse che comprenda almeno un immobile destinato all’esercizio dell’attività; per le attività stagionali mesi di aprile, maggio e giugno); c. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del D.L. n. 34/2020; d. credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, ex art. 125 D.L. n. 34/2020. Con il provvedimento AdE n. 250739/2020 sono state stabilite le modalità attuative di cessione dei crediti d’imposta, ma con esclusivo riferimento ai crediti di cui alle lettere a) e b), ovvero i crediti d’imposta connessi ad affitti. Per quanto riguarda, invece, le procedure di cessione dei crediti 1 MySolution | Commento | 2 luglio 2020
Crediti d’imposta per affitti immobili ad uso non abitativo: definita la procedura di cessione d’imposta maturati per spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, occorrerà attendere un successivo provvedimento. La cessione dei crediti d’imposta ex art. 122 D.L. 34/2020: norme generali A norma dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020, i crediti d’imposta potranno essere ceduti da parte dei sog- getti beneficiari a terzi, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. I crediti d’imposta potranno quindi, alternativamente: essere utilizzati in compensazione con modello F24; ceduti (ad esempio al proprietario dei muri imputandolo in conto al canone dovuto, o ad una banca, al fine di “monetizzarlo”). Ricorda La cessione può essere effettuata anche in forma parziale. È quindi possibile utilizzare una parte del credito in compensazione e cedere la parte residua. Attenzione La cessione dei crediti d’imposta potrà avvenire entro il 31 dicembre 2021 e dovrà essere formalizzata tramite opzione, da esprimersi esclusivamente in via telematica. La cessione dei crediti d’imposta “affitti” Il credito d’imposta “botteghe e negozi” (art. 65 D.L. n. 18/2020) ed il credito d’imposta locazioni im- mobili ad uso non abitativo (art. 28 D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti esclusivamente effet- tuando una specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, che sarà resa disponibi- le nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Da ciò discende la necessità che il soggetto cedente disponga delle credenziali di accesso Fisconline, Entratel, SPID o carta CNS. È tuttavia previsto che l’adempimento possa essere affidato ad un inter- mediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, ma affinché questa strada sia percorribile è necessaria l’emanazione di un nuovo e successivo provvedimento, specificatamente dedicato. Attenzione I soggetti cedenti potranno procedere a tale comunicazione a partire dal 13 luglio 2020. Contenuto della comunicazione di cessione crediti imposta botteghe e negozi e locazioni immobili ad uso non abitativo La comunicazione dovrà essere resa utilizzando il modello dedicato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate e approvato con il Provvedimento in commento. 2 MySolution | Commento| 2 luglio 2020
Crediti d’imposta per affitti immobili ad uso non abitativo: definita la procedura di cessione La comunicazione dovrà contenere i dati del cedente (ovvero il soggetto che ha maturato il credito d’imposta), ed i dati del cessionario (o dei cessionari), con specifica dell’importo ceduto a ciascuno di essi. Viene inoltre richiesta la puntuale indicazione della tipologia di credito ceduto. Attenzione Ogni comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertan- to, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta, do- vranno essere presentate due distinte comunicazioni. Dovrà inoltre essere indicato l’ammontare del credito d’imposta complessivamente maturato – che se riferito a quello previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 dovrà essere altresì separatamente distinto secondo il mese di maturazione – e di quello oggetto di cessione. Attenzione Dovranno anche essere analiticamente riportati gli estremi di registrazione dei con- tratti ai quali si riferiscono i canoni che hanno dato origine al credito d’imposta ceduto. Per ciascun contratto dovrà essere riportato: la data di registrazione; la serie, il numero e l’eventuale sotto numero; l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato: la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno); il canone annuo. In alternativa, per i soli contratti di locazione, potranno essere indicati: il codice identificativo telematico del contratto; la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno); il canone annuo. Utilizzo del credito da parte del cessionario Secondo quanto previsto dall’art. 122 del D.L. n. 34/2020 i cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Attenzione Per l’utilizzo in compensazione con modello F24 da parte del cessionario è prevista l’istituzione, con successiva Risoluzione, di appositi codici tributo. 3 MySolution | Commento| 2 luglio 2020
Crediti d’imposta per affitti immobili ad uso non abitativo: definita la procedura di cessione Ricorda Se il cessionario intende utilizzare i crediti in compensazione con modello F24, tale modello dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Attenzione Dal punto di vista operativo, i crediti d’imposta potranno essere utilizzati dal cessionario a partire dal giorno lavorativo successivo all’avvenuta comunicazione telematica della cessione. Tuttavia, prima dovrà intervenire espressa accettazione della cessione da parte del cessio- nario, da esprimersi esclusivamente tramite area riservata del sito Agenzia delle Entra- te. Il flusso completo risulta pertanto essere il seguente: 1. il cedente presenta, tramite area riservata AdE, la comunicazione di cessione del credito d’imposta; 2. il cessionario accetta, tramite area riservata AdE, la cessione stessa; 3. a partire dal giorno successivo all’accettazione da parte del cessionario, lo stesso potrà utilizzare il credito in compensazione con modello F24. Attenzione I cessionari dovranno utilizzare i crediti d’imposta entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Pertanto, per i crediti ceduti nel 2020, l’utilizzo dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, mentre i crediti ceduti nel corso del 2021 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2021. Entro i medesimi termini il cessionario potrà a sua volta cedere il credito acquisito ad altri soggetti, seguendo il medesimo flusso sovra esposto, che questa volta lo vedrà nel ruolo di cedente. Ricorda È di fondamentale importanza ricordare che la quota di credito d’imposta inutilizzata dal ces- sionario entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessione viene persa, poiché de- corso tale termine la stessa non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rim- borso, né ulteriormente ceduta a terzi. Controlli Anche in caso di cessione del credito d’imposta, è solo il soggetto in capo al quale tale credito è matu- rato, ovvero il “primo” beneficiario, che l’Agenzia delle Entrate verificherà la sussistenza dei presuppo- sti per la maturazione del credito stesso (Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020). 4 MySolution | Commento| 2 luglio 2020
Crediti d’imposta per affitti immobili ad uso non abitativo: definita la procedura di cessione I soggetti cessionari potranno essere chiamati a rispondere solo degli eventuali utilizzi di crediti d’imposta acquisiti in modo irregolare o utilizzati in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Riferimenti normativi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 28, 122 122Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° luglio 2020, n. 250739 Agenzia delle Entrate, Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E. 5 MySolution | Commento| 2 luglio 2020
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